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	<title>Giustizia Tributaria &#187; Alessio Foligno</title>
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		<title>L’esenzione IMU per i terreni edificabili utilizzati a fini agricoli</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 10:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il contribuente proprietario di un terreno edificabile che dichiara essere utilizzato a fini agricoli dal coniuge con partita IVA da imprenditore agricolo non ha diritto ad avere l’esenzione IMU. Come si dirà infatti l’imprenditore Agricolo deve avere il possesso e la conduzione del terreno in questione e non la semplice detenzione. I terreni edificabili pagano [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il contribuente proprietario di un terreno edificabile che dichiara essere utilizzato a fini agricoli dal coniuge con partita IVA da imprenditore agricolo non ha diritto ad avere l’esenzione IMU. Come si dirà infatti l’imprenditore Agricolo deve avere il possesso e la conduzione del terreno in questione e non la semplice detenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">I terreni edificabili pagano l’IMU con l’applicazione dell’aliquota sul valore economico effettivo del bene, così come previsto dalla legge e dalla Circolare Ministeriale [Circ. 9485/2012 del 18.06.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze]. Per le aree fabbricabili, la legge di riferimento, ancora in vigore [Art. 5 D.Lgs. 504/1992], dispone che la base di calcolo del valore del terreno sia data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposta, avendo riguardo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>alla zona territoriale di ubicazione;</li>
<li>all’indice di edificabilità;</li>
<li>alla destinazione d’uso consentita;</li>
<li>agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;</li>
<li>ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, ai fini del calcolo della base imponibile di aree fabbricabili, occorre tener conto degli elementi citati che influiscono direttamente sul valore di mercato del terreno, a cui il contribuente deve attenersi per il pagamento dell’IMU.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò comporta, per i proprietari di terreni edificabili (siano essi imprese o persone fisiche), il pagamento dell’IMU in misura particolarmente rilevante, soprattutto ove si tenga conto della crisi del settore immobiliare e della difficoltà di sfruttare economicamente il valore del terreno mediante la realizzazione di fabbricati o la vendita del terreno.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa regola generale incontra, tuttavia, alcune limitazioni e regimi di favore in presenza di determinate condizioni soggettive: i terreni edificabili, infatti, detenuti da imprenditori agricoli professionali, pagano l’IMU non sul valore venale, ma sul valore del terreno agricolo, con un evidente risparmio d’imposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini IMU sono considerati terreni agricoli quelli destinati all’esercizio delle attività agricole individuate per legge [Art. 2135 cod. civ.], anche se non coltivati, e quindi anche nel caso in cui il terreno sia lasciato a riposo.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, la natura non agricola di un terreno dipende dalla classificazione urbanistica e, quindi, come risulta nel piano regolatore del Comune. Per verificare l’edificabilità di un terreno è necessario richiedere un certificato di destinazione urbanistica al Comune. I terreni che non sono ricompresi in un’area edificabile pagano l’IMU in misura ridotta e in alcuni casi sono esenti da IMU.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge istitutiva dell’IMU ha, previsto una regola particolare secondo cui le aree edificabili (anche se classificate come tali nel piano regolatore del Comune), se possedute o coltivate da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, non possono essere considerate edificabile (per destinazione) e pertanto non pagano l’IMU.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, se un’area edificabile è posseduta da un contribuente (persona fisica o giuridica) senza qualifiche agricole paga l’IMU normalmente; mentre se il possessore è un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale non paga nulla, essendo il terreno, ancorché edificabile, considerato agricolo. Ciò in ragione delle previsioni dell’art. 2 comma 1, lettera b) del D.lgs. 504/1992</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell&#8217;articolo 9, sui quali persiste l&#8217;utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l&#8217;esercizio di attivita&#8217; dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all&#8217;allevamento di animali.”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La circolare del Ministero delle Finanze sopra citata ha precisato, peraltro, che, nel caso di terreno edificabile in comproprietà di più persone, qualora il terreno sia coltivato anche da uno solo dei comproprietari con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella gestione previdenziale, è considerato agricolo anche per la quota di proprietà dei soggetti della qualifica agricola.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione alla finzione di non edificabilità delle aree (che consente di considerare agricolo un terreno che lo strumento urbanistico qualifica edificabile), la circolare n. 3/DF/2012, richiamando la posizione della Cassazione espressa nella sentenza n. 15566/10, afferma che il beneficio si estende anche ai contitolari del soggetto in possesso dei requisiti;Nella disciplina dell’Imposta municipale propria è stata invece introdotta una modifica migliorativa per i contribuenti con riferimento all’ipotesi del terreno edificabile condotto a fini agricoli da un comproprietario pro quota, in relazione alla quale – recependo quanto disposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 30 giugno 2010 n. 15566, ribadita dall’ordinanza del 9 giugno 2011 n. 16636 – è stato confermato che, in forza di una interpretazione letterale e sistematica dell’art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, ove ci si trovi in presenza di un terreno che, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, sia posseduto solo parzialmente da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, ma direttamente condotto da parte di tali soggetti edutilizzato per fini agro-silvo-pastorali, la natura agricola dell’area – avendo carattere oggettivo – si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali, in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comproprietari che non conducano il terreno, che verranno in questo modo a godere a loro volta dell’agevolazione tributaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La fictio juris operata ai fini Ici dall&#8217;articolo 2, comma 1, lettera b), del Dlgs 504/1992, limita l&#8217;equiparazione delle aree edificabili ai terreni agricoli esclusivamente a quelle possedute e condotte dalle persone fisiche-imprenditori agricoli, con esclusione delle società anche se munite della qualifica di imprenditore agricolo. Con l’ ordinanza n. 22484/2017, la Corte di cassazione ha statuito che l&#8217;estensione della qualifica di imprenditore agricolo anche alle società (di capitali e di persone) che si è avuta dapprima con l&#8217;articolo 12 della legge 153/1975, inserito dall&#8217;articolo 10 del Dlgs 228/2001 e successivamente con l&#8217;articolo 1 del Dlgs 99/2004 non rileva ai fini dell&#8217;agevolazione Ici di cui agli articoli 2 e 9 del Dlgs 504/1992, in ragione dell&#8217;indubitabile carattere di specialità per materia che connota l&#8217;articolo 58 del Dlgs 446/1997.</p>
<p style="text-align: justify;">A decorrere dall’anno 2016 non è più dovuta l’IMU sui terreni adibiti ad attività agricola, posseduti e condotti da CD o IAP iscritti alla previdenza agricola, anche sulle aree edificabili che godono della cosiddetta finzione giuridica. Il requisito soggettivo prevede di essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, vale a dire svolgere l’attività agricola di cui all’articolo 2135 cc, con iscrizione alla previdenza agricola. Quest’ultimo requisito è assolto con il versamento dei contributi agricoli per un certo numero di giornate lavorative. Il requisito oggettivo contempla il possesso del bene direttamente in capo al CD o IAP e la conduzione diretta da parte del medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei casi sopra descritti la esenzione non puo’ essere applicata, in quanto non vi è coincidenza tra il soggetto passivo dell&#8217;imposta/possessore ed il conduttore/affittuario del fondo. Non si giunga alla conclusione che l&#8217;espressione &#8216;posseduti da Cd o Iap&#8217; possa essere applicata anche nel caso di terreno concesso in affitto. La nozione di &#8216;possesso&#8217;, in senso giuridico, è diversa da quella normalmente utilizzata nel linguaggio corrente: in base all&#8217;art. 1140 del Codice Civile &#8220;il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un&#8217;attività corrispondente all&#8217;esercizio della proprietà o di altro diritto reale&#8217;, cioè si estrinseca in una serie di atti e di comportamenti che, stando alla legge, competerebbero al titolare di un diritto reale (proprietà o usufrutto). L&#8217;articolo citato aggiunge che &#8220;si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa&#8221;. Nel caso di fondo affittato, il proprietario esercita il possesso in modo mediato, cioè tramite l&#8217;affittuario che ha la detenzione (la materiale disponibilità dell&#8217;immobile). Giuridicamente vi è una sostanziale differenza tra il possesso (del proprietario) e la detenzione (dell&#8217;affittuario).I medesimi ragionamenti valgono nel caso di concessione del terreno in comodato. Il comodatario è considerato un detentore qualificato e potrà usare gratuitamente la cosa ed esercitare eventualmente l&#8217;azione di reintegrazione prevista dall&#8217;art. 1168 c.c., co. 2, mentre gli è preclusa l&#8217;azione di manutenzione riservata al possessore poiché tale resta il comodante.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquistare il possesso ad usucapionem senza prima avere mutato mediante una interversio possessionis la sua detenzione in possesso, per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore (cfr. Cass., n. 3811/1995).Quindi premesso che non si ha conoscenza del titolo in base al quale nel caso di specie i soggetti aventi i requisiti soggettivi abbiano la disponibilità dei terreni agricoli di cui non sono sicuramente proprietari non si potrà nei casi di specie godere della esenzione.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5867" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2018/02/agric_imu_lgx.jpg" alt="agric_imu_lgx" width="478" height="270" /></p>
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		<title>IMU e diritto di abitazione del coniuge superstite</title>
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		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 15:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione sull’ex casa coniugale è l’unico soggetto passivo ai fini dell&#8217;Imu, prescindendo non solo dalle reali quote di possesso in cui è suddiviso l’immobile, ma anche dall’effettiva fruizione dello stesso diritto di abitazione. La condizione fiscale del coniuge superstite con riferimento ai tributi locali, non può non considerare [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione sull’ex casa coniugale è l’unico soggetto passivo ai fini dell&#8217;Imu, prescindendo non solo dalle reali quote di possesso in cui è suddiviso l’immobile, ma anche dall’effettiva fruizione dello stesso diritto di abitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La condizione fiscale del coniuge superstite con riferimento ai tributi locali, non può non considerare che il diritto di abitazione, ex articolo 540, secondo comma, del Codice Civile, presuppone il godimento, riservato al solo coniuge superstite, “anche quando concorra (all’eredità, <em>ndr</em>) con altri chiamati”, dei diritti abitativi sulla casa adibita a residenza familiare e dei diritti di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti “gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.</p>
<p style="text-align: justify;">Oggetto del diritto, immediatamente a decorrere dall&#8217;apertura della successione ereditaria (anche in assenza di testamento), è dunque l’ex casa coniugale, ossia l’abitazione in cui i coniugi svolgevano la loro vita di coppia. Tutto questo comporta ovviamente delle conseguenze a livello tributario. Fermo restando che il diritto di abitazione, come quello di utilizzo, non è cedibile a terzi, dal punto di vista fiscale la titolarità del diritto costituisce presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, il reddito derivante dal diritto di abitazione è qualificato come reddito fondiario ai sensi dell’art. 6 del Tuir (anche se di fatto l’Irpef non è dovuta sulle abitazioni principali, mentre il versamento dell’Imu sulle seconde case sostituisce l’Irpef).</p>
<p style="text-align: justify;">Ugualmente gravano sul titolare del diritto di abitazione i tributi locali, e cioè la Tasi, l’Imu e la tariffa rifiuti (Tari). Quindi, come abbiamo detto, il coniuge superstite &#8211; in veste di titolare del diritto di abitazione &#8211; è, al pari dell’usufruttuario, l’unico soggetto passivo d’imposta, e in quanto tale deve corrispondere i tributi in relazione all’intero immobile sul quale grava il diritto, indipendentemente dalle reali quote di possesso. Viceversa gli altri eredi, in quanto nudi proprietari, non saranno tenuti al versamento dell’imposta (o delle imposte). Da precisare, però, che nel caso in cui il coniuge superstite rinunci esplicitamente e formalmente (vale a dire in forma scritta tramite atto notarile) al godimento del diritto di abitazione, l’onere fiscale andrà a ricadere pro-quota su tutti gli eredi coinvolti.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione di ciò, essendo il coniuge superstite il soggetto titolare del diritto di abitazione ed essendo il titolare del diritto di abitazione l&#8217;unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte locali, è dal momento in cui il diritto sorge che nascono in capo a lui (al coniuge superstite) gli obblighi tributari; gli stessi obblighi saranno pertanto estesi a tutta la porzione di bene immobile oggetto del diritto di godimento.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5848" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2018/01/dirabit1_lgx.jpg" alt="dirabit1_lgx" width="478" height="270" /></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Fine del monopolio di Poste Italiane per la notifica degli atti giudiziari e per le violazioni del Codice della Strada</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/fine-del-monopolio-di-poste-italiane-per-la-notifica-degli-atti-giudiziari-e-per-le-violazioni-del-codice-della-strada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fine-del-monopolio-di-poste-italiane-per-la-notifica-degli-atti-giudiziari-e-per-le-violazioni-del-codice-della-strada</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/fine-del-monopolio-di-poste-italiane-per-la-notifica-degli-atti-giudiziari-e-per-le-violazioni-del-codice-della-strada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 05:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>A seguito del processo di liberalizzazione del settore (Direttive dell&#8217;Unione europea 97/67/CE, 2002/39/CE, 2008/6/CE), il mercato è stato aperto alla concorrenza di nuovi operatori, attraverso la graduale riduzione nel tempo dell&#8217;area di monopolio riservata alla società concessionaria Poste Italiane, fino alla piena liberalizzazione del mercato attuata con il decreto legislativo n.58 del 2011. Restavano affidati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/fine-del-monopolio-di-poste-italiane-per-la-notifica-degli-atti-giudiziari-e-per-le-violazioni-del-codice-della-strada/">Fine del monopolio di Poste Italiane per la notifica degli atti giudiziari e per le violazioni del Codice della Strada</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A seguito del processo di liberalizzazione del settore (Direttive dell&#8217;Unione europea 97/67/CE, 2002/39/CE, 2008/6/CE), il mercato è stato aperto alla concorrenza di nuovi operatori, attraverso la graduale riduzione nel tempo dell&#8217;area di monopolio riservata alla società concessionaria Poste Italiane, fino alla piena liberalizzazione del mercato attuata con il decreto legislativo n.58 del 2011. Restavano affidati in esclusiva a Poste Italiane, per esigenze di ordine pubblico, le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del Codice della Strada ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.22 luglio 1999 n.261.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la approvazione della L. 4 agosto 2017 n.124 la <em>&#8220;Legge annuale per il mercato e la concorrenza&#8221;</em>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2017, il monopolio di Poste sull’invio di multe e notifiche di atti giudiziari in ragione dei commi 57 e 58 dell’art. 1 sopprimeranno, a decorrere dal 10 settembre 2017, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada. Ma entro 90 giorni l’autorità nazionale di regolamentazione dovrà determinare i requisiti e gli obblighi per il rilascio delle licenze individuali e i requisiti su affidabilità, professionalità e onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione del comma 57 citato è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017 l’art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>(Servizi affidati in esclusiva). 1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all&#8217;articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. </em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero dello Sviluppo economico, con <a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2017/10/D25816.pdf" target="_blank">decreto del 25 agosto 2016</a>, ha comunque confermato a Poste Italiane S.p.A la fornitura del servizio universale Postale, per il periodo fino al 30 aprile 2026, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58 che ora però non gode più della citata privativa.</p>
<p style="text-align: justify;">All’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 261 come modificato è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonchè per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall&#8217;articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all&#8217;esecuzione dei servizi medesimi.». Da ciò emerge quindi la necessità e la garanzia che gli organismi che ci accingeranno a svolgere i suddetti servizi in regime di concorrenza siano tali da garantire il loro corretto espletamento.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 1 comma 58 della legge che ci occupa prevede che<em>,</em></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge </em>(29.8.2017),<em> l&#8217;autorità nazionale di regolamentazione di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, <span style="text-decoration: underline;">gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità l&#8217;Autorità determina i requisiti relativi all&#8217;affidabilità, alla professionalità e all&#8217;onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.</span></em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Resta evidente che sino a quando non saranno individuati gli specifici requisiti e non siano conferite le licenze ai soggetti richiedenti POSTE ITALIANE rimane ancora l’unico soggetto di cui avvalersi in grado di effettuare le notifiche degli atti ai sensi della L. 890/1982 e </span><span style="text-decoration: underline;">dell’art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5736" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2017/10/notamp_lgx.jpg" alt="notamp_lgx" width="478" height="270" /></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Sottoscrizione, notifica via pec e ripetizione delle spese di notifica degli atti tributari</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 07:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso Tributario]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>La modifica dell’articolo 60 del dpr 600/1973 a decorrere dal 1 luglio 2017 (art. 7-quater, comma sesto, del D.L. 193/2016 (convertito in Legge 225/2016) conferisce valore legale di notifica alla pec per tutti gli atti tributari ivi compresi quelli afferenti ai tributi locali. Per quanto concerne la sottoscrizione degli atti di accertamento dei tributi locali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/sottoscrizione-notifica-via-pec-e-ripetizione-delle-spese-di-notifca-degli-atti-tributari/">Sottoscrizione, notifica via pec e ripetizione delle spese di notifica degli atti tributari</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La modifica dell’articolo 60 del dpr 600/1973 a decorrere dal 1 luglio 2017 (art. 7-quater, comma sesto, del D.L. 193/2016 (convertito in Legge 225/2016) conferisce valore legale di notifica alla pec per tutti gli atti tributari ivi compresi quelli afferenti ai tributi locali.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne la sottoscrizione degli atti di accertamento dei tributi locali notificati via pec, anche per gli atti di liquidazione e di accertamento dei tributi regionali e locali prodotti da sistemi automatizzati, l&#8217;articolo 1, comma 87, della legge 549/95 prevede che la firma autografa possa essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. A livello generale, comunque, se per la validità degli atti emessi attraverso procedure informatizzate è prevista la firma autografa, questa può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (articolo, comma 2, del dlgs 39/93)</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di cassazione con Sentenza del 22 luglio 2016 n.15197 ha ritenuto che l’articolo 1, comma 87 della L n.. 549/95, è norma speciale non abrogata e che la stessa rimane efficace, “non essendovi prova, all&#8217;epoca, della concreta applicazione della normativa che prevede l&#8217;obbligo di firma digitale degli avvisi di accertamento; “.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, per quanto concerne i Tributi locali per gli accertamenti notificati via pec, è sufficiente la firma a stampa secondo le disposizioni suddette, non essendovi alcun obbligo di sottoscrizione digitale di tali atti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne l’ingiunzione ex r.d. 639/1910, ad essa si applicano, come noto, le disposizioni di cui al titolo secondo del d.p.r. 602/1973 ove compatibili (cfr Art. 4 L. 265/2002 , art. 36 L.31/2008 etc.). L’art. 49, comma secondo, del DPR 602/1973, contenuto proprio nel titolo II e disciplinante il procedimento d’espropriazione forzata , prevede che “gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall&#8217; articolo 26” il quale al comma secondo, prevede che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“<em><span style="text-decoration: underline;">La notifica</span> della cartella <span style="text-decoration: underline;">può essere eseguita</span>, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, <span style="text-decoration: underline;">a mezzo posta elettronica certificata</span>, all&#8217;indirizzo del destinatario risultante dall&#8217;indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell&#8217;INI-PEC, all&#8217;indirizzo dichiarato all&#8217;atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Si riscontrano però svariati problemi che si ritene necessario approfondire .Al riguardo individua con una certa chiarezza la problematica la CTP di Latina con la sentenza 992/01/16 del 1 luglio 2016” secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>“Affinché la notifica Via PEC sia valida, è necessario che vi sia la certezza legale della conoscibilità degli atti </em>……..<em>per considerare valido questo procedimento, è indispensabile che vi sia la stampa dell’atto notificato con la relata, il certificato della firma digitale del notificante, il certificato di firma del gestore di PEC, le informazioni richieste dall’art. 18 D.M. n. 44 del 2011 per il corpo del messaggio, le ricevute della PEC e la produzione di tutti gli ulteriori dati di certificazione.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Tali ragionamenti erano già stati fatti propri dal TAR Napoli con sentenza del 9/4/2013 n. 1756 che statuiva che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“<em>la certezza legale circa la conoscenza dell’atto viene data con la produzione (ad opera del soggetto che ha eseguito la notifica ) della: stampa dell’atto notificato con la relata, certificato della firma digitale del notificante, certificato di firma del gestore di PEC, informazioni richieste dall’art, 18 D.M. 21/2/2011 n. 44 per il corpo dei messaggi, ricevute della PEC, ulteriori dati di certificazione&#8221; .</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La nullità della cartella esattoriale notificata via pec deriva quindi dalla circostanza che il messaggio e-mail non contiene l’originale dell’atto di Equitalia, ma solo una copia priva di attestazione di conformità (CTP Lecce sent. n. 611 del 7/7/2015).</p>
<p style="text-align: justify;">L’Amministrazione Finanziaria, per garantire che la pretesa tributaria diventi certa ed esigibile, deve assicurare la legale conoscenza dell’atto, proprio attraverso la regolarità della procedura di notificazione; in mancanza, le notifiche degli atti fatte da Equitalia sono nulle poiché la posta elettronica certificata non offre le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale in quanto non contiene l’originale della cartella, ma solo una copia informatica priva di attestazione di conformità.</p>
<p style="text-align: justify;">Conferma l’impostazione rappresentata il fatto che l’atto di citazione notificato da un avvocato alla controparte deve essere sottoscritto da una firma digitale dello stesso legale e notificato via pec alla cancelleria competente, per cui non si capisce perché lo stesso principio non debba valere per le notifiche delle cartelle esattoriali che, laddove effettuate via pec, devono contenere la sottoscrizione dell’atto e la certificazione della conformità all’originale.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclude la sentenza richiamata in ultimo che,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>“qualora sulla cartella non sia riportato l’indirizzo della sede legale della società o sia riportato in maniera non corretta, la spedizione via PEC non potrà proprio essere eseguita per la mancata corrispondenza dell’indirizzo di destinazione del destinatario con quello apposto sulla cartella di pagamento.”.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Da quanto emerge si ritiene sicuramente necessario che l’ingiunzione notificata via pec sia in primo luogo sottoscritta digitalmente dal responsabile del procedimento di formazione dell’atto. .Va ricordato infatti che mentre per la cartella esattoriale,salvo quanto ora detto, non sussiste tale obbligo, anche la cartella ha natura di precetto e, in quanto tale, originariamente si riteneva che dovesse essere necessariamente sottoscritta dal rappresentante del concessionario, a pena di inesistenza, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare.(Comm. trib. prov. Veneto, sez. IV, n. 153/1997; Comm. trib. reg. Padova, sez. I, n. 325/1999). La Corte di Cassazione con la Sentenza del 5 giugno 2008 n. 14894, riprendendo un orientamento già espresso (cfr. Cass. 3911/1998 e Cass. 2390/2000) ha affermato che secondo la normativa applicabile <em>ratione temporis</em>, la cartella esattoriale, prevista dal d.P.R. 29 settembre1973,n. 602, art. 25, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonchè l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice.Per quanto concerne l’ingiunzione è diverso .La stessa non gode di generali criteri che ne rendono possibile la identificazione e la provenienza e per tale ragione deve essere sempre sottoscritta nei modi previsti per gli atti del processo civile in quanto non va dimenticata la alternatività di poter utilizzare l’ingiunzione come titolo esecutivo per il procedimento di riscossione coattiva secondo le norme civilistiche o ove compatibili quelle esattoriali.</p>
<p style="text-align: justify;">L’atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del d.p.r. 602/1973 , già trasmissibile a mezzo pec dal 2010 in virtù delle modifiche apportate all’art. 26 DPR 602/1973 dall&#8217;articolo 38, comma 4, lettera b), del D.L. 78/2010 (convertito con modificazioni, in L. n. 122/2010), può notificarsi a mezzo posta elettronica certificata – come gli altri atti, comprese le ingiunzioni &#8211; secondo “le disposizioni dell&#8217;articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. Tale atto, essendo un atto di natura stragiudiziale, non necessità della sottoscrizione digitale essendo valide le disposizioni richiamate per quanto concerne la firma a stampa. Nel DPR 602/73, non esiste una norma di carattere generale che preveda, a pena di nullità, la sottoscrizione dei provvedimenti ad opera del funzionario competente.</p>
<p style="text-align: justify;">Vale pertanto il principio, affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’atto è valido a prescindere da potenziali illegittimità della sottoscrizione, siccome opera la presunzione di appartenenza dello stesso all’autorità che lo ha emanato (Cass. 27.7.2012 n. 13461e Cass. 23.2.2010 n. 4283).</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le spese di notifica degli atti di riscossione allo stato attuale non è possibile ridurre le spese di notifica delle cartelle esattoriali notificate via pec. Lo ha precisato il Ministero dell’Economia e delle finanze, rispondendo all’interrogazione-n.5-03897.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contributo a carico del contribuente per il rimborso delle spese di notifica sostenute dall’agente della riscossione ammonta a 5,88 euro. La riduzione di tale contributo in relazione alle cartelle inviate via pec, ha precisato il MEF, non è praticabile in quanto i costi sostenuti non si riferiscono solo alla notifica materiale della cartella, bensì all’intero processo di gestione della notifica stessa. Al riguardo, occorre tener conto, spiega il MEF, che “il perfezionamento della notificazione può richiedere più di un tentativo, da effettuarsi per il relativo buon fine, anche con modalità tra loro alternative, con conseguente incremento dei predetti costi”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale interpretazione può quindi adattarsi alle ingiunzioni fiscali e agli atti oggetto del presente esame.</p>
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		<title>L’ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 si notifica a mezzo del servizio postale</title>
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		<pubDate>Wed, 24 May 2017 12:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Sorge ancora dubbio se l&#8217;ingiunzione fiscale notificata tramite servizio postale ai sensi dell&#8217;art. 12 e 14 della l.. n. 890/1982 sia idonea a fungere da precetto o, in caso di mancato pagamento, l&#8217;azione esecutiva dovrà essere comunque iniziata soltanto previa notifica di un altro atto di ingiunzione tramite ufficiale giudiziario come rilevato da sentenza n. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/lingiunzione-fiscale-ex-r-d-6391910-si-notifica-a-mezzo-del-servizio-postale/">L’ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 si notifica a mezzo del servizio postale</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sorge ancora dubbio se l&#8217;ingiunzione fiscale notificata tramite servizio postale ai sensi dell&#8217;art. 12 e 14 della l.. n. 890/1982 sia idonea a fungere da precetto o, in caso di mancato pagamento, l&#8217;azione esecutiva dovrà essere comunque iniziata soltanto previa notifica di un altro atto di ingiunzione tramite ufficiale giudiziario come rilevato da sentenza n. 15617 del 26/07/2005 della Corte di Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente si rammenta come l&#8217;ingiunzione fiscale assommi in sé tanto la funzione del titolo esecutivo, quanto quella del precetto (Cass. 6448/2003).</p>
<p style="text-align: justify;">Le norme sulla notificazione dell’ingiunzione fiscale &#8211; di cui all’articolo 2 del Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 &#8211; prevedono che la stessa sia notificata, nella forma della citazione, da un ufficiale giudiziario o da un messo addetto all’Ufficio del Giudice di Pace.</p>
<p style="text-align: justify;">Per rispondere al quesito in oggetto, verifichiamo però se la legge consenta di riconoscere altre forme di notificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, vengono in rilievo le norme di cui alla L- 20 novembre 1982 n. 890 (e successive modifiche e integrazioni) &#8211; che ha esteso le norme sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo posta alla notifica degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni &#8211; recante “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”. In particolare, l’articolo 14 prevede che:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>“La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente […] può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall&#8217;Amministrazione finanziaria […]”.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La disposizione in parola quindi, nel prevedere che gli atti e gli avvisi destinati al contribuente possano essere notificati direttamente dagli uffici finanziari e a mezzo della posta, appare idonea ad integrare, sul piano sostanziale, le previsioni contenute nell’articolo 2 del Regio decreto n. 639/1910.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriore disposizione che assume rilievo pregnante è quella dell’articolo 10 della L. 3 agosto 1999 n. 265. La norma in parola ha previsto che le pubbliche amministrazioni, per le notificazioni dei propri atti, possono avvalersi della notificazione a mezzo del servizio postale direttamente per il tramite dell’ufficio che emette l’atto.</p>
<p style="text-align: justify;">Va infine ricordato inoltre che in virtù dell’art. 4 della L.. 265/2002 e dell’art. 36 della L.n.. 31/2008 si applicano all’ingiunzione fiscale le norme del titolo secondo del d.p.r. 602/1973 ove compatibili. Per tale ragione si applicano all’ingiunzione le medesime norme della notifica previste per la cartella esattoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto non appare dubbio che il graduale processo di estensione delle norme disciplinanti l’ingiunzione fiscale, evidenzia il tentativo &#8211; ripartito fra legislatore e interprete &#8211; di rimodulare detto istituto in maniera aderente all’evoluzione dei principi dell’ordinamento</p>
<p style="text-align: justify;">La questione, sotto quest’ultima angolazione, è stata affrontata expressis verbis dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 10958 del 25.05.2005. I Giudici del Supremo consesso, nel motivare la propria decisione, hanno fornito un interessante excursus storico-comparativo dei due sistemi di riscossione coattiva (“ruolo” e “ingiunzione fiscale”) formulando un importante indirizzo interpretativo:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>“[…] mentre la disciplina relativa alla riscossione attuata mediante ruolo ha avuto una evoluzione significativa e positiva […] la normativa del 1910 è rimasta sempre la stessa per cui esiste la necessità di una interpretazione che valga a raccordare le norme emanate in un tempo molto lontano ed in un contesto storico e giuridico molto diverso ai principi fondamentali nuovi, espressi soprattutto con riferimento a strumenti di tutela prima non previsti […]… l&#8217;ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella in quanto atto prodromico per l&#8217;esecuzione forzata”.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Vuole ricordarsi che il legislatore ha introdotto nel sistema l’art. 1, comma 158 e seguenti, della legge finanziaria 2007 (27 dicembre 2006, n. 296). La disposizione ha decisamente inciso sulla disciplina in questione: in particolare, ha concesso ai dirigenti degli enti locali la facoltà di nominare messi &#8211; con funzione di notificatore &#8211; tra i dipendenti comunali e provinciali, nonché tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente ha affidato, anche in maniera disgiunta, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.<br />
Tanto premesso, può ragionevolmente sostenersi che la notifica dell’ingiunzione fiscale, avente funzione di titolo esecutivo e di precetto, può essere effettuata attraverso spedizione postale in virtù del combinato disposto dell’art. 4 della L. 265/2002 e dell’art. 36 della L.. 31/2008 ai sensi delle quali si applicano all’ingiunzione fiscale le medesime norme della notifica previste per la cartella esattoriale, di cui svolge la medesima funzione (Cass. Civ. sentenza n. 10958 del 25.05.200).</p>
<p style="text-align: justify;">L’ingiunzione fiscale, in conclusione, può essere notificata a mezzo posta essendo, come il ruolo, un titolo esecutivo di natura amministrativa, che contiene in sé la duplice natura di titolo esecutivo e di precetto.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5677" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2017/05/notif_Lgc.jpg" alt="notif_Lgc" width="478" height="270" /></p>
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]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Sul risarcimento per l&#8217;iscrizione di ipoteca illegittima decide il Giudice civile</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/sul-risarcimento-per-liscrizione-di-ipoteca-illegittima-decide-il-giudice-civile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sul-risarcimento-per-liscrizione-di-ipoteca-illegittima-decide-il-giudice-civile</link>
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		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 10:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustiziatributaria.it/?p=5538</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’indagine sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria derivante da un debito fiscale spetta al giudice tributario, mentre per il ristoro patrimoniale il contribuente dovrà rivolgersi al giudice ordinario. Nel caso di specie, i contribuenti convenivano in giudizio davanti al Tribunale civile Equitalia sud s.p.a. chiedendo la cancellazione della iscrizione ipotecaria effettuata in proprio danno ai sensi dell&#8217;articolo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/sul-risarcimento-per-liscrizione-di-ipoteca-illegittima-decide-il-giudice-civile/">Sul risarcimento per l&#8217;iscrizione di ipoteca illegittima decide il Giudice civile</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’indagine sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria derivante da un debito fiscale spetta al giudice tributario, mentre per il ristoro patrimoniale il contribuente dovrà rivolgersi al giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, i contribuenti convenivano in giudizio davanti al Tribunale civile Equitalia sud s.p.a. chiedendo la cancellazione della iscrizione ipotecaria effettuata in proprio danno ai sensi dell&#8217;articolo 77 d.p.r. 602/73, previa declaratoria d&#8217;illegittimità della stessa e la condanna al risarcimento dei danni materiali, oltre al danno non patrimoniale subito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tribunale dichiarava, con sentenza, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario in forza del disposto dell&#8217;articolo 35, comma 26, quinques, del d.l. n.223/2006 che aveva ampliato la categoria degli atti attribuiti alla giurisdizione tributaria includendo anche l&#8217;iscrizione ipotecaria.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito di appello proposto dagli originali attori la corte di appello adita , in riforma delle impugnata sentenza dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva le parti dinanzi al tribunale Civile. Rilevavano, in particolare, i giudici di appello che l&#8217;indagine sulla legittimità della iscrizione ipotecaria integrava</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;una mera questione pregiudiziale e non una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale &#8230;&#8221;</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Equitalia sud s.p.a. proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con cui denuncia la violazione dell&#8217;articolo 360, numero, c.p.c. in relazione agli articoli 2 e 19 D.lgs 546/92, all’art. 35, comma 26 quinques, d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006 e 96 c.p.c., rilevando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 19, lettera e) bis, del decreto legislativo numero 546/92 include l&#8217;iscrizione di ipoteca su immobili, di cui all&#8217;articolo 77 del d.p.r. n. 602/1973, tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall&#8217;ipoteca abbiano natura tributaria&#8221; (Cass. Sez. U, Sentenza n. 641 del 16/01/2015; Cass. Sez. U, 5 marzo 2009, n. 5286).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, ha ritenuto la Cassazione, con la <a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2016/11/1620426_cc.pdf" target="_blank">sentenza SS.UU. n.20426/2016</a>, non è contestato che i ruoli sottesi all&#8217;ipoteca concernono tutti tributi con conseguente giurisdizione del giudice tributario &#8211; a cui la materia è stata devoluta ai sensi dell&#8217;art. 35, comma sexies, d.l. n. 223/2006, conv con I. n. 248/2006 e 2 e 19 D.lgs 546/92, quale ipotesi di giurisdizione esclusiva &#8211; in ordine alla domanda di cancellazione dell&#8217;ipoteca per l&#8217;asserita insussistenza della pretesa tributaria sottostante all&#8217;iscrizione ipotecaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione sulla condanna alla cancellazione del vincolo, nel caso in cui siano sottesi al gravame crediti tributari, è, invece, preclusa al giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, ed ha erroneamente ritenuto che l&#8217;indagine sulla legittimità dell&#8217;iscrizione ipotecaria integrasse &#8220;una mera questione pregiudiziale&#8221;, non tenendo conto della espressa domanda di cancellazione dell&#8217;ipoteca formulata dai ricorrenti, cosa che faceva quindi venir meno il principio di pregiudizialità della stessa con la conseguenza di attrarre nella giurisdizione tributaria l’ambito della questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, avendo gli attori richiesto davanti al giudice ordinario la condanna di Equitalia alla cancellazione dell&#8217;ipoteca, fondata sulla asserita insussistenza del carico esattoriale, l&#8217;accertamento della illegittimità o illiceità della relativa iscrizione, stante l&#8217;espressa domanda formulata, non costituisce, all&#8217;evidenza, &#8220;una mera questione pregiudiziale&#8221;, ma il presupposto o l&#8217;antecedente logico giuridico al fine di decidere sulla domanda risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Invece, la domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito &#8211; prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso &#8211; tenuto da quest&#8217;ultimo nel procedere all&#8217;iscrizione di ipoteca ai sensi dell&#8217;art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario, (cfr Cass.Sez. U, Ordinanza n. 15593 del 09/07/2014 Sez. U, Sentenza n. 14506 del 10/06/2013).</p>
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                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/sul-risarcimento-per-liscrizione-di-ipoteca-illegittima-decide-il-giudice-civile/">Sul risarcimento per l&#8217;iscrizione di ipoteca illegittima decide il Giudice civile</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
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		<item>
		<title>Fermo amministrativo erroneamente apposto: i danni si risarciscono solo per dolo o colpa grave</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 18:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Così stabilisce la Corte di Cassazione Sez. III con sentenza del 16 giugno 2016 n.12413 Il concessionario della riscossione del comune dopo aver notificato una ingiunzione fiscale aveva eseguito l’iscrizione del fermo amministrativo su autoveicolo. La controparte impugnava la misura cautelare con atto di citazione, lamentando l’illegittimità del fermo amministrativo, perché frattanto il titolo esecutivo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/fermo-amministrativo-erroneamente-apposto-i-danni-si-risarciscono-solo-per-dolo-o-colpa-grave/">Fermo amministrativo erroneamente apposto: i danni si risarciscono solo per dolo o colpa grave</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Così stabilisce la <a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2016/07/cc1241316.pdf" target="_blank">Corte di Cassazione Sez. III con sentenza del 16 giugno 2016 n.12413</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il concessionario della riscossione del comune dopo aver notificato una ingiunzione fiscale aveva eseguito l’iscrizione del fermo amministrativo su autoveicolo. La controparte impugnava la misura cautelare con atto di citazione, lamentando l’illegittimità del fermo amministrativo, perché frattanto il titolo esecutivo presupposto era stato annullato con sentenza del Giudice di Pace vertendo la pretesa su sanzioni amministrative e perché vi era sproporzione tra il valore della somma iscritta a ruolo ed il valore dell’autovettura (e chiedendo il risarcimento del danno); La concessionaria, nel costituirsi in giudizio, aveva dedotto che l’iscrizione del fermo era già stata autonomamente cancellata, a seguito dell’annullamento della cartella esattoriale, e chiedeva che perciò fosse dichiarata cessata la materia del contendere sulla richiesta di annullamento del fermo (e che fosse rigettata la domanda risarcitoria).</p>
<p style="text-align: justify;">La Suprema corte ha in primo luogo ritenuto che la domanda al risarcimento dei danni subiti dal debitore per l’illegittima iscrizione del fermo amministrativo previsto dall’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 può essere avanzata ai sensi dell’art. 96, comma secondo, cod. proc. civ. e presupponendo però l’istanza di parte, nonché l’accertamento dell’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento di fermo e della mancanza della normale prudenza in capo all’Agente della riscossione. Tali pregiudizi subiti non debbono essere perciò aprioristicamente considerati “ conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari”.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha però, hai fini del diritto al risarcimento del danno ha richiamato il suo precedente consolidato orientamento in base al quale</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“<em>La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l’accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.”</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie quindi non può di certo imputarsi al Concessionario di non avere agito nel rispetto della piena diligenza nell’esercizio delle Sue funzioni.</p>
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		<title>Ipoteca nulla se manca il preavviso di iscrizione</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 08:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustiziatributaria.it/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[<p>È nulla l’ipoteca sull’immobile del contribuente senza la preventiva notifica di un apposito avviso, ma non bisogna confondere l’intimazione di pagamento con il preavviso di iscrizione ipotecaria. È questo il principio sancito dalla Suprema Corte, Sez. VI, che &#8211; con sentenza 12/05/2016 n.9797 &#8211; ha rigettato il ricorso presentato dal concessionario della riscossione avverso una [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">È nulla l’ipoteca sull’immobile del contribuente senza la preventiva notifica di un apposito avviso, ma non bisogna confondere l’intimazione di pagamento con il preavviso di iscrizione ipotecaria.</p>
<p style="text-align: justify;">È questo il principio sancito dalla Suprema Corte, Sez. VI, che &#8211; con <a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2016/06/0979716civc.pdf" target="_blank">sentenza 12/05/2016 n.9797</a> &#8211; ha rigettato il ricorso presentato dal concessionario della riscossione avverso una sentenza del Tribunale civile di Bari che aveva annullato un’iscrizione ipotecaria effettuata sull’abitazione di un contribuente a seguito della mancata notifica del precedente avviso di pagamento</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, la contestazione di Equitalia verteva sulla mancata necessità della precedente notifica dell’intimazione di pagamento al contribuente (stabilita <strong>dall’art. 50 del Dpr n. 602/73</strong> che prevede l’invio da parte del concessionario di un precedente avviso per quelle cartelle esattoriali notificate da più di un anno solo nel caso in cui si debba agire esecutivamente) poiché l’iscrizione di ipoteca non risulta un’azione esecutiva.</p>
<p style="text-align: justify;">La Suprema Corte, pur riconoscendo tale assunto, ha comunque confermato la sentenza del Tribunale, rifacendosi a una sua precedente pronuncia delle Sezioni Unite (in particolare la numero 19667 del 18/09/2014), richiamando i due importanti principi di diritto in essa sanciti  applicabili anche nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, i giudici specificano che se da una parte</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“<strong><em>L&#8217;iscrizione ipotecaria</em></strong><em> … non costituisce atto dell&#8217;espropriazione forzata, ma <strong>va riferita ad una procedura alternativa all&#8217;esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell&#8217;intimazione di cui all&#8217;art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602.</strong>” </em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">dall’altra stabiliscono che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>“<strong>l&#8217;Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l&#8217;ipoteca su beni immobili … deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, <span style="text-decoration: underline;">concedendo al medesimo un termine</span> &#8211; </strong>che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative … in trenta giorni <strong><span style="text-decoration: underline;">per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l&#8217;omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell&#8217;iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea</span></strong>”.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">In merito alla precedente pronuncia delle Sezioni Unite, è bene far presente come in quel caso in giudici, dopo un’attenta analisi delle norme in materia di procedimento amministrativo (<strong>Legge n.241/90</strong>) analizzavano attentamente anche la posizione della <strong><span style="text-decoration: underline;">Corte di Giustizia dell’Unione Europea</span></strong> (<strong>si veda la sentenza del 18 dicembre 2008, in causa C-349/07 Sopropè</strong>) la quale ormai da tempo ha sancito che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“<strong><em>la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una &lt;&lt;decisione partecipata&gt;&gt; mediante la promozione del contraddittorio</em></strong><em> (che sostanzia il principio di leale collaborazione) <strong>tra amministrazione e contribuente (anche) nella &lt;&lt;fase precontenziosa&gt;&gt; o endo-doprocedimental</strong>e … <strong>Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell&#8217;emanazione di questo, realizza l&#8217;inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall&#8217;art. 24 Cost., e il buon andamento dell&#8217;amministrazione, presidiato dall&#8217;art. 97 Cost</strong></em>.”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali considerazioni, appare chiaro il dovere dell’Agente della riscossione di improntare la propria attività verso il preventivo confronto con il contribuente che dunque ha diritto ad essere sempre informato prima dell’emissione di un qualsiasi provvedimento nei suoi confronti, ravvisandosi, in caso contrario una palese illegittimità</p>
<p style="text-align: justify;">Non va ,comunque ,dimenticato che le norme del d.p.r. 602/1973 titolo II all’art. 77 hanno recepito da tempo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte  sopra parzialmente che qui si riporta integralmente.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">« <strong><em>In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può esseredeterminato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.».</em></strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Non deve quindi confondersi l’intimazione di pagamento ex art. 50 del d.p.r. 602/1973 che non è necessaria per la iscrizione di ipoteca non essendo essa un atto di riscossione coattiva ma una misura di natura cautelare e l’avviso di iscrizione di ipoteca previsto dall’art. 77 del citato d.p.r 6021/1973 come sopra modificato che deve invece essere preventivamente notificato e che deve contenere anche tutti i riferimenti necessari alla impugnativa dell’atto.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Agente della riscossione dovrà poi comunicare l’avvenuta iscrizione ipotecaria in quanto ,a differenza del fermo ,il preavviso di iscrizione di ipoteca non assolve anche la natura di comunicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione Civile, sez. tributaria con sentenza 26/02/2013 n° 4777 già era intervenuta sulla necessità del rispetto delle procedure per la iscrizione ipotecaria e sulle garanzie fondamentali in capo al contribuente , ribadendo la imprescindibile   sussistenza  il rispetto dei  requisiti procedurali (e preliminari), poiché detti precetti hanno lo scopo di assicurare al debitore esecutato il proprio diritto di difesa (da un punto di visto formale, che sostanziale): a tal fine, grava sull’Ente della Riscossione (che ha effettuato l’iscrizione ipotecaria) l’obbligo di comunicare “<em>all’interessato, unitamente alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria, i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni</em>”.</p>
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		<title>Favor rei &#8211; le sanzioni tributarie più favorevoli si applicano a tutti i rapporti non definiti</title>
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		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 10:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso Tributario]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Ci si domandava se il nuovo sistema sanzionatorio, decorrente dal 2016, fosse applicabile non solo alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2016, ovvero dagli atti emessi da tale data anche se riferiti a violazioni commesse in precedenza, bensì anche agli atti già notificati ai contribuenti e non ancora divenuti definitivi, e se quindi per essi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/favor-rei-le-sanzioni-tributarie-piu-favorevoli-si-applicano-a-tutti-i-rapporti-non-definiti/">Favor rei &#8211; le sanzioni tributarie più favorevoli si applicano a tutti i rapporti non definiti</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ci si domandava se il nuovo sistema sanzionatorio, decorrente dal 2016, fosse applicabile non solo alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2016, ovvero dagli atti emessi da tale data anche se riferiti a violazioni commesse in precedenza, bensì anche agli atti già notificati ai contribuenti e non ancora divenuti definitivi, e se quindi per essi fosse applicabile il “<em>favor rei</em> “ in base alle nuove sanzioni più favorevoli previste.</p>
<p style="text-align: justify;">La <a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2016/06/128416.pdf" target="_blank"><strong>Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.12 dell’8 aprile 2016</strong></a> esprime interpretazione favorevole al riguardo. Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 8, comma 1, della L. 11 marzo 2014, n. 23, prevede al Titolo II la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo. Per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 33, della Legge di Stabilità 2016, che ha modificato l’art. 32 del citato D.lgs. n. 158, gli effetti delle modifiche normative in commento decorrono dal 1° gennaio 2016</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, in applicazione del principio di legalità (c.d. favor rei) contenuto nell’art. 3 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, le modifiche delle diposizioni sanzionatorie aventi effetti per il contribuente più favorevoli rispetto alla previgente disciplina <strong>sono applicate a violazioni commesse anche prima del 1° gennaio 2016, relativamente alle situazioni non ancora rese definitive. </strong>Il citato principio, in una ottica di favore per il contribuente, prevede infatti che nessuno possa essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile e che, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applichi la legge più favorevole, salvo che il provvedimento sia divenuto definitivo. Pertanto, le sanzioni più favorevoli al contribuente, determinate secondo le disposizioni che disciplinano la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, trovano applicazione anche in relazione alle violazioni contestate in atti notificati prima della decorrenza degli effetti della nuova normativa (1° gennaio 2016), a condizione che non siano divenuti definitivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, le misure più favorevoli al contribuente delle sanzioni previste dalla nuova disciplina sanzionatoria trovano applicazione anche in sede di ravvedimento operoso in relazione alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016.</p>
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		<title>Le contravvenzioni se mai notificate si impugnano senza limiti di tempo</title>
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		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 10:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>La Suprema Corte con la sentenza sezione II del 25 febbraio 2016 n. 3751 ha dato in tema dell’opposizione a cartella esattoriale, dopo anni di contrasti giurisprudenziali, un segnale da proporsi con il rito speciale ex art. 23 L. 689/81 (ora art. 7 D.Lgs. 150/2011) oppure, qualora non risulti essere stato notificato al ricorrente il [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Suprema Corte con la <a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2016/06/C3751-16.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>sentenza sezione II del 25 febbraio 2016 n. 3751</strong></span></a> ha dato in tema dell’opposizione a cartella esattoriale, dopo anni di contrasti giurisprudenziali, un segnale da proporsi con il rito speciale ex art. 23 L. 689/81 (ora art. 7 D.Lgs. 150/2011) oppure, qualora non risulti essere stato notificato al ricorrente il verbale di accertamento sottostante, con l&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione ex art. 615 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">La soluzione prospettata era stata colta prima di ora, in verità, solo da pochi giudici di merito: se il verbale presupposto non è stato notificato, lo stesso non ha mai acquistato efficacia esecutiva e, pertanto, l&#8217;impugnazione della cartella esattoriale va qualificata come opposizione all&#8217;esecuzione ex art. 615 c.p.c. poiché si contesta l&#8217;esistenza stessa del titolo esecutivo. Tale azione, pertanto, <span style="text-decoration: underline;">non soggiace ad alcun termine decadenziale. </span></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza del tribunale impugnata davanti alla Suprema Corte, nel caso de quo, aveva confermato l’orientamento del Giudice di Pace, adito in primo grado, ribadendo la inammissibilità della opposizione avverso la cartella esattoriale la cui ragione di impugnativa era basata sulla mancata notifica dei verbali di accertamento per essere stata proposta sei mesi oltre il termine di cui all’art. 204 bis; termine che la parte,avrebbe “recuperato” per effetto della notifica della cartella di pagamento impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricordiamo che l’art. 204 bis del nuovo codice della strada, introducendo la alternatività dell&#8217;impugnativa dei verbali o delle contestazioni delle violazioni al prefetto o al giudice di pace, richiama per l’opposizione innanzi a quest’ultimo l&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150 che prevede per i residenti in Italia che questa avvenga entro il termine di 30 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">I Supremi Giudici hanno quindi completamente stravolto i ragionamenti logici dei Giudici di prime Cure stabilito che:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>È appena il caso di rilevare che una opposizione a cartella basata sulla mancata notifica dell’atto presupposto non va qualificata come recuperatoria ex art. 22 L.689/1981 ma come opposizione all’esecuzione per insussistenza del titolo per cui non era configurabile il termine indicato.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Va ricordato che qualora, invece, la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l&#8217;esistenza del titolo esecutivo può esperire l&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione ex art. 615 ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l&#8217;opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., secondo le forme ordinarie e quindi in questo ultimo caso entro 20 giorni dalla notifica dell’atto da impugnare. (Cass. n. 5871 del 2007; Cass. 21793 del 2010).</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazione alle norme del codice della strada le osservazioni di cui sopra possono estendersi anche all’ingiunzione ex R.D. 639/1910 che nel caso è atto riproduttivo del titolo esecutivo “verbale di accertamento violazione “.</p>
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		<title>Lieve tardività e ravvedimento sprint: anticipata la riforma delle sanzioni tributarie</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 11:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso Tributario]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>La Legge di Stabilità 2016 ha anticipato al primo gennaio 2016 l’introduzione del nuovo sistema sanzionatorio tributario, approvato con il D.Lgs 24 settembre 2015, n. 158 “Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell&#8217;articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23”, inizialmente prevista per il primo gennaio 2017. Detta anticipazione ha particolare interesse, [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Legge di Stabilità 2016 ha anticipato al primo gennaio 2016 l’introduzione del nuovo sistema sanzionatorio tributario, approvato con il D.Lgs 24 settembre 2015, n. 158 <em>“Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell&#8217;articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23”, </em>inizialmente prevista per il primo gennaio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Detta anticipazione ha particolare interesse, per quanto riguarda i tributi locali, relativamente all’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso. Tale materia era già stata interessata dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1 comma 637) che aveva introdotto il nuovo istituto del ravvedimento intermedio a 90 giorni (sanzioni al 3,3%, un nono del minimo), che andava ad aggiungersi alle altre tre tipologie esistenti: sprint (entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione allo 0,2% per ogni giorno di ritardo), breve (entro 30 giorni: sanzione al 3%) e lungo (entro un anno: sanzione al 3,75%). Venivano altresì istituite, con la citata Legge di Stabilità 2015, le altre formule del ravvedimento entro 2 anni (sanzioni al 4,2%) e del ravvedimento oltre 2 anni (sanzioni al 5%).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale situazione sussiste sino a quando non venga notificato l’atto di accertamento. Deve ricordarsi infatti che successivamente a tale evento, nel caso in cui le violazioni a cui si riferisce l&#8217;accertamento siano state commesse prima del 1/2/2011, le sanzioni, se pagate entro i 60 giorni dalla notifica dell’atto, si riducono ad un quarto; mentre invece, se le violazioni a cui si riferisce l&#8217;accertamento sono state commesse dopo tale data, le sanzioni, se pagate entro i 60 giorni dalla notifica dell’atto, si riducono ad un terzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Come detto la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha anticipato la entrata in vigore del D.Lgs 158/2015 in materia di sanzioni amministrative tributarie. La novità più importante riguarda la riduzione della sanzione base prevista dall&#8217;art. 471/1997 dal 30% al 15% per le “lievi tardività”, vale a dire quelle commesse entro 90 giorni dalla scadenza. Per quelle commesse oltre tale data oltre continuerà ad applicarsi la sanzione del 30 cento. Questa riduzione avrà incidenza anche sui ravvedimenti “sprint” eseguiti entro i primi 15 giorni. In tal caso infatti la misura della sanzione dovrà essere calcolata considerando un quindicesimo della sanzione base (15%) per ogni giorno di ritardo. Pertanto nel calcolare il ravvedimento occorrerà considerare tre ipotesi avendo riguardo al momento in cui esso viene effettuato. La prima, relativa ai primi quindici giorni dalla scadenza, per la quale si si considererà la soglia del 15% divisa per 15 e moltiplicata per i giorni di ritardo, la seconda (dal 16° al 90° giorno) dove la misura della sanzione è del 15% e infine la terza (dal 91° giorno) con la sanzione al 30 per cento. Nulla muta invece per quanto concerne le sanzioni ed i termini successivamente alla notifica dell’accertamento.</p>
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		<title>Scende il tasso degli Interessi legali: 0,2% a partire dal 1° gennaio 2016</title>
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		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 12:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Ai sensi dell’art. 1284 del codice civile il Ministro del Tesoro, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell&#8217;anno precedente, può modificare annualmente la misura dell’interesse legale sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi tenendo conto del tasso [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 1284 <span class="st">del codice civile</span> il Ministro del Tesoro, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell&#8217;anno precedente, può modificare annualmente la misura dell’interesse legale sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi tenendo conto del tasso di inflazione registrato nell&#8217;anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l&#8217;anno successivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il decreto 11 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. del 15 dicembre 2015 n.291, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato il saggio di interesse legale, con decorrenza dall’1 gennaio 2016 , fissandolo nella misura dello 0,2% (rispetto allo 0,5% del 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Ricordiamo che nel campo della fiscalità locale il rilievo del saggio degli interessi legali rimane determinante ai fini del calcolo di incrementi: ad esempio, in tema di riscossione, la misura degli interessi applicabile ai tributi locali un tempo era fissa (7%) e determinata da singole leggi d&#8217;imposta (D.Lgs 504/1992 per l&#8217; Ici; D.Lgs 507/1993 per l&#8217;imposta di pubblicità, la tassa occupazione suolo e aree pubbliche e la tassa rifiuti). A partire dalla Finanziaria 2007 (articolo 1 comma 165 Legge n. 296/2006) la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Se l&#8217;ente non determina il saggio si applica l&#8217;interesse legale. L&#8217;istituto del saggio legale è quindi un punto di riferimento per tassi di tipo composto e rimane come parametro residuale in caso di mancate deliberazioni a riguardo.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli interessi, per autorevole definizione (bianca n.d.r.) sono &#8220;prestazioni pecuniarie percentuali e periodiche dovute da chi utilizza un capitale altrui o ne ritarda il pagamento” e quindi per gli enti locali hanno riguardo anche per altri aspetti di natura patrimoniale e contabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Non bisogna dimenticare, infatti, che la entrata in vigore del D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, di attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha aperto nuovi scenari anche per quanto riguarda i pagamenti da parte di Pubbliche Amministrazioni. Infatti per esse deve ora considerarsi venuta meno quella posizione di privilegio che considerava i debiti delle Pubbliche Amministrazioni &#8211; ancorché scaduti, liquidi ed esigibili &#8211; solo a conclusione del procedimento contabile e quindi al momento della emissione del mandato di pagamento cosicché, prima di quel momento, l&#8217;Amministrazione non poteva essere condannata al pagamento di interessi moratori, né essere assoggettata a procedura esecutiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Il citato D.Lgs n.231/2002 non soltanto ha introdotto una disciplina che in generale agevola la possibilità, per il creditore, di ottenere la prestazione pecuniaria dovuta nascente da obbligazioni contrattuali , ma ha anche equiparato in toto le pubbliche Amministrazioni ai privati. Infatti, dopo avere stabilito, all’art. 3, che il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall&#8217;impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, dispone inequivocabilmente, all’art. 4, commi 1 e 2, non soltanto che gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (cioè il termine stabilito in contratto) ma anche che ciò avviene automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora.</p>
<p style="text-align: justify;">In mancanza di apposita previsione contrattuale, il termine, alla scadenza del quale gli interessi cominciano a decorrere, è fissato in trenta giorni, e decorre dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente</p>
<p style="text-align: justify;">Per quello che qui ci occupa e cioè per gli interessi di natura corrispettiva da determinarsi al tasso legale è principio consolidato che qualsiasi ritardo nell’adempimento, a partire dal momento stabilito con norma primaria o secondaria, dà luogo, secondo i principi civilistici, al diritto, in capo al creditore, di ottenere interessi nella misura legale. E ciò in virtù del principio, adesso ritenuto operante anche nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, secondo il quale i debiti pecuniari sono  di per sé e per chiunque  fruttiferi; nel senso che il credito che l&#8217;amministrazione è tenuta a soddisfare ad una data scadenza, pure in difetto di domanda, è produttivo di interessi dalla stessa scadenza, anche se manchi l&#8217;impegno e l&#8217;ordinazione della spesa, e vi siano contestazioni sull&#8217;an e sul quantum.</p>
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		<title>Cassazione Ordinanza. n. 3155  del 17 Febbraio 2015</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 15:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>TARSU – Riproposizione in appello delle eccezioni di primo grado – riproposizione di esse per relationem – necessità – principio di autosufficienza – obbligo produrre le delibere impugnate per determinarne il contenuto e dichiararne l’illegittimità sussiste In tema di contenzioso tributario, lo scrutinio in appello delle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado rende [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>TARSU – Riproposizione in appello delle eccezioni di primo grado – riproposizione di esse per relationem – necessità – principio di autosufficienza – obbligo produrre le delibere impugnate per determinarne il contenuto e dichiararne l’illegittimità sussiste</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In tema di contenzioso tributario, lo scrutinio in appello delle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado rende necessaria , ai sensi dell&#8217;art. 56 del D.Lgs. 31dicembre 1992, n. 546, una &#8216;specifica&#8217; riproposizione di esse, vale a dire un&#8217;espressa riformulazione, sia pure &#8216;per relationem&#8217;, che non è ravvisabile nel generico richiamo del complessivo contenuto di atti della precedente fase processuale.<br />
Ai fini della prova che la pronuncia di appello è giuridicamente errata nella parte in cui ha<br />
riconosciuto la competenza della giunta municipale, atteso che l&#8217;art.42 menzionato enumera fra le competenze del consiglio comunale quella dell&#8217;istituzione e dell&#8217;ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote, ivi comprendendo la determinazione di tutti gli elementi fondamentali del rapporto (e perciò anche la fissazione dei criteri e delle modalità per la determinazione anche periodica delle aliquote del tributo in esame), così che devono ritenersi illegittime le delibere adottate dalla giunta municipale per la determinazione delle aliquote della TARSU, ai fini della ammissibilità del ricorso in cassazione per non incorrere nella violazione del principio di autosufficienza la parte ricorrente deve dettagliare in che termini le delibere de quo abbiano concretamente disciplinato la materia, e non limitarsi a prospettare che nel predetto provvedimento sia<br />
stata fatta &#8220;fissazione dei criteri e delle modalità per la determinazione anche periodica delle aliquote&#8221; e le menzionate delibere di giunta municipale debbono essere obbligatoriamente prodotte in giudizio, dovendosi in caso contrario evidenziarsi una evidente sottrazione all’onere della prova.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2015/03/Cassazione_Ordinanza_n_3155_del_17_Febbraio_2015.pdf" target="_blank">Consulta il Testo dell&#8217;Ordinanza</a></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Corte di Cassazione – Sentenza n. 2625 del 11/02/2015</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 17:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Notifica a mezzo raccomandata in busta chiusa  – onere del mittente di dare prova del contenuto – necessità </p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Nel caso di notifica di una cartella esattoriale mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale è onere del mittente del plico, prescindere dalla sua natura, fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto allorchè risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><a style="color: #003366;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/03/5379292_PDF_ns.pdf" target="_blank">Testo integrale della sentenza</a></span></p>
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		<title>Decreto Processo Telematico</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 16:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso Tributario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/?p=3851</guid>
		<description><![CDATA[<p>In vigore dal 1&#176; marzo 2014 il regolamento sul processo tributario telematico; Decreto del MEF del 23.12.2013 n. 163 pubblicato in G.U. Del 14.02.2014 n.37 DECRETO 23 dicembre 2013, n. 163 Regolamento recante la disciplina dell&#8217;uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell&#8217;articolo 39, comma 8, del decreto-legge [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><em>In vigore dal 1&deg; marzo 2014 il regolamento sul processo tributario telematico; Decreto del MEF del 23.12.2013 n. 163 pubblicato in G.U. Del 14.02.2014 n.37</em></strong></p>
<p align="justify" style="font-size:16px;"><strong>DECRETO  23 dicembre 2013, n. 163</strong></p>
<p align="justify">Regolamento  recante la disciplina dell&#8217;uso di strumenti informatici e telematici  nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute  nell&#8217;articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. </p>
<p align="center"><strong>IL  MINISTRO DELL&#8217;ECONOMIA <br />
E DELLE FINANZE </strong></p>
<p align="justify">Visto  l&#8217;articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.  421, contenente la delega al governo ad adottare le soluzioni  organizzative, tecniche e normative necessarie &laquo;al fine del  completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni  pubbliche e della piu&#8217; razionale utilizzazione dei sistemi  informativi automatizzati&raquo;; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive  modificazioni e integrazioni, relativo all&#8217;ordinamento degli organi  speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici  di collaborazione; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive  modificazioni e integrazioni, recante le disposizioni sul processo  tributario; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in  materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni  pubbliche ed in particolare l&#8217;articolo 16, comma 8, che ha previsto  l&#8217;individuazione, attraverso uno o piu&#8217; regolamenti governativi, di  &laquo;particolari modalita&#8217; di applicazione del presente decreto in  relazione all&#8217;Amministrazione della giustizia&raquo;; </p>
<p align="justify">Visto  l&#8217;articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive  modificazioni e integrazioni, relativo alla riforma  dell&#8217;organizzazione dei Ministeri e, tra l&#8217;altro, all&#8217;ordinamento e  alle attribuzioni del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia di documentazione amministrativa; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese  di giustizia; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante &laquo;Codice  in materia di protezione dei dati personali&raquo; e successive  modificazioni; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,  contenente il &laquo;Regolamento recante disposizioni per l&#8217;utilizzo della  posta elettronica certificata, a norma dell&#8217;articolo 27 della legge  16 gennaio 2003, n. 3&raquo;; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il &laquo;Codice  dell&#8217;Amministrazione Digitale &laquo;e successive modificazioni; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43,  recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell&#8217;economia  e delle finanze; </p>
<p align="justify">Visti  gli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  recante &laquo;Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro strategico nazionale&raquo;, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo  2009, recante &laquo;Regole tecniche in materia di generazione,  apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale  dei documenti informatici&raquo; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129 del 6 giugno 2009; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante &laquo;Interventi  urgenti in materia di funzionalita&#8217; del sistema giudiziario&raquo;,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; </p>
<p align="justify">Visto  l&#8217;articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante &laquo;Disposizioni  urgenti per la stabilizzazione finanziaria&raquo;; </p>
<p align="justify">Visto  l&#8217;articolo 2, comma 35-quater, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante  &laquo;Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo sviluppo&raquo;; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con  modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2013  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 agosto 2013 recante  &laquo;Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata  delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)&raquo;; </p>
<p align="justify">Ritenuta  la necessita&#8217; di disciplinare le modalita&#8217; informatiche e telematiche  di formazione e trasmissione degli atti del processo tributario in  relazione ai casi in cui una o piu&#8217; parti intendano avvalersi di tali  modalita'; </p>
<p align="justify">Acquisito  il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria  espresso nella seduta del 19 febbraio 2013; </p>
<p align="justify">Sentito  il Garante per la protezione dei dati personali; </p>
<p align="justify">Sentita l&#8217;Agenzia  per l&#8217;Italia Digitale; </p>
<p align="justify">Visto l&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto 1988, n. 400; </p>
<p align="justify">Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso  dalla sezione </p>
<p align="justify">consultiva  per gli atti normativi nella adunanza del 4 luglio 2013; </p>
<p align="justify">Data  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata  con nota n. 3-11235 del 22 ottobre 2013; </p>
<p align="center">Adotta  il seguente regolamento: </p>
<p align="center">Art.  1 </p>
<p align="center"><em>Definizioni </em></p>
<p align="justify">1.  Agli effetti del presente regolamento si intende per: </p>
<p align="justify">a) &laquo;Commissioni  tributarie&raquo;: le Commissioni tributarie provinciali e regionali e le  Commissioni tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano di cui  all&#8217;articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre  1992, n. 545; </p>
<p align="justify">b) &laquo;documento informatico&raquo;: la rappresentazione  informatica di atti,  fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all&#8217;articolo 1, comma  1, lett. p), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; </p>
<p align="justify">c)  &laquo;copia per immagine su supporto informatico&raquo; del documento  analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a  quelli del documento analogico da cui e&#8217; tratto, di cui all&#8217;articolo  1, comma 1, lett. i-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82; </p>
<p align="justify">d)  &laquo;fascicolo informatico&raquo;: versione informatica, ai sensi  dell&#8217;articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del  fascicolo d&#8217;ufficio di cui all&#8217;articolo 25 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546, contenente gli atti, i dati e i documenti,  relativi al processo, prodotti come documenti informatici, oppure le  copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti qualora  siano stati depositati su supporto cartaceo; </p>
<p align="justify">e)  &laquo;firma elettronica qualificata&raquo;: un particolare tipo di firma  elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e  realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della  firma, di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, lett. r), del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82; </p>
<p align="justify">f)  &laquo;firma digitale&raquo;: un particolare tipo di firma elettronica  avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di  chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra  loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al  destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere  manifesta e di verificare la provenienza e l&#8217;integrita&#8217; di un  documento informatico o di un insieme di documenti informatici, di  cui all&#8217;articolo 1, comma 1, lett. s), del decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82; </p>
<p align="justify">g)  &laquo;S.I.Gi.T.&raquo; &#8211; Sistema Informativo della Giustizia tributaria:  l&#8217;insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene  trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita&#8217;,  di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo  all&#8217;amministrazione della giustizia tributaria; </p>
<p align="justify">h)  &laquo;soggetto abilitato&raquo;: tutti i soggetti abilitati dal S.I.Gi.T. ad  usufruire dei servizi da questo forniti, limitatamente ai rispettivi  profili di abilitazione; </p>
<p align="justify">i)  &laquo;PEC&raquo; &#8211; posta elettronica certificata: ogni sistema di posta  elettronica nel quale e&#8217; fornita al mittente documentazione  elettronica attestante l&#8217;invio e la consegna di documenti  informatici, di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, lett. g), del decreto  del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; </p>
<p align="justify">j)  &laquo;ricevuta di accettazione&raquo;: la ricevuta rilasciata dal S.I.Gi.T. al  mittente a fronte dell&#8217;invio di un messaggio con sistemi telematici; </p>
<p align="justify">k)  &laquo;ricorso&raquo;: il ricorso alla Commissione tributaria provinciale o di  primo grado di Trento e di Bolzano, il ricorso in appello alla  Commissione tributaria regionale o di secondo grado di Trento e di  Bolzano, il reclamo, il ricorso per revocazione e il ricorso in  ottemperanza, presentati nelle forme e con i contenuti previsti dal  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; </p>
<p align="justify">l)  &laquo;istanza di reclamo e mediazione&raquo;: il reclamo presentato alla  Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell&#8217;Agenzia delle  Entrate ai sensi dell&#8217;articolo 17-bis del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546; </p>
<p align="justify">m)  &laquo;nota di iscrizione a ruolo&raquo;: modulo elettronico contenente le  indicazioni previste dall&#8217;articolo 22, comma 1, ultimo periodo, del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. </p>
<p align="justify">n)  &laquo;INI-PEC&raquo;: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica  certificata, istituito dall&#8217;articolo 6-bis, comma 1, del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82; </p>
<p align="justify">o)  &laquo;segretario di sezione&raquo;: addetto all&#8217;ufficio di segreteria della  commissione tributaria che svolge le funzioni di cui al comma 2  dell&#8217;articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e  quelle individuate nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. </p>
<p align="justify">p)  &laquo;processo verbale dell&#8217;udienza&raquo;: documento attestante le attivita&#8217;  svolte in udienza redatto e sottoscritto dal segretario di sezione  e da chi presiede l&#8217;udienza; </p>
<p align="justify">q) &laquo;processo tributario telematico&raquo;:  automazione dei flussi informativi  e documentali nell&#8217;ambito del processo tributario mediante l&#8217;utilizzo  dell&#8217;informatica e della telematica. </p>
<p align="center">Art.  2 </p>
<p align="center"><em>Ambito  di applicazione </em></p>
<p>1.  Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonche&#8217; quelli  relativi al procedimento attivato con l&#8217;istanza di reclamo e  mediazione possono essere formati come documenti informatici  sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale  secondo le modalita&#8217; disciplinate nel presente regolamento. </p>
<p>2.  La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di  atti e provvedimenti del processo tributario, nonche&#8217; di quelli  relativi al procedimento attivato con l&#8217;istanza di reclamo e  mediazione, avvengono con modalita&#8217; informatiche nei modi previsti  dal presente regolamento. </p>
<p>3.  La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalita&#8217; telematiche  di cui al presente regolamento e&#8217; tenuta ad utilizzare le medesime  modalita&#8217; per l&#8217;intero grado del giudizio nonche&#8217; per l&#8217;appello,  salvo sostituzione del difensore. </p>
<p>4.  Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, e successive modificazioni e integrazioni, ove non diversamente  stabilito dal presente regolamento. </p>
<p align="center">Art.  3 </p>
<p align="center"><em>Sistema  Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) </em></p>
<p align="justify">1.  Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria assicura: </p>
<p align="justify">a)  l&#8217;individuazione della Commissione tributaria adita; </p>
<p align="justify">b)  l&#8217;individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;  </p>
<p align="justify">c) l&#8217;individuazione del soggetto abilitato; </p>
<p align="justify">d) la trasmissione degli  atti e documenti alla Commissione tributaria  competente; </p>
<p align="justify">e) la ricezione degli atti e documenti da parte della  Commissione tributaria  competente; </p>
<p align="justify">f) il rilascio delle attestazioni concernenti le  attivita&#8217; di cui alle  precedenti lettere d) ed e); </p>
<p align="justify">g) la formazione del fascicolo  informatico. </p>
<p align="justify">2.  Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici tributari, le parti,  i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e 12 del decreto  legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale abilitato delle  segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli  altri soggetti di cui all&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546. Le parti, i loro procuratori e difensori,  nonche&#8217; i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle sole  informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono  costituiti o svolgono attivita&#8217; di consulenza. </p>
<p align="justify">3.  Con uno o piu&#8217; decreti del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze,  sentiti l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale e, limitatamente ai profili  inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la  protezione dei dati personali, sono individuate le regole  tecnico-operative per le operazioni relative all&#8217;abilitazione al  S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla  comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio  di copie del fascicolo informatico, all&#8217;assegnazione dei ricorsi e  all&#8217;accesso dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo,  nonche&#8217; alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle  ordinanze. Con i medesimi decreti sono stabilite le regole  tecnico-operative finalizzate all&#8217;archiviazione e alla conservazione  dei documenti informatici, in conformita&#8217; a quanto disposto dal decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e  integrazioni. </p>
<p align="center">Art.  4 </p>
<p align="center"><em>Procura  alle liti e conferimento dell&#8217;incarico di assistenza e difesa </em></p>
<p align="justify">1.  La procura alle liti o l&#8217;incarico di assistenza e difesa conferiti,  congiuntamente all&#8217;atto cui si riferiscono, su supporto informatico e  sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal  ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai  difensori di cui all&#8217;articolo 3, comma 2, con le modalita&#8217; di cui  all&#8217;articolo 9. </p>
<p align="justify">2.  La procura alle liti o l&#8217;incarico di assistenza e difesa redatta ai  sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformita&#8217; a quanto  stabilito dall&#8217;articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546 e dall&#8217;articolo 25 del decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, dal difensore mediante apposizione della firma  elettronica qualificata o firma digitale. </p>
<p align="justify">3.  Se la procura alle liti o l&#8217;incarico di assistenza e difesa sono  conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori  di cui all&#8217;articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono  congiuntamente all&#8217;atto cui si riferiscono, la copia per immagine su  supporto informatico della procura o dell&#8217;incarico, attestata come  conforme all&#8217;originale ai sensi dell&#8217;articolo 22 del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma  elettronica qualificata o firma digitale del difensore. </p>
<p align="center">Art.  5 </p>
<p align="center"><em>Notificazioni  e comunicazioni telematiche </em></p>
<p align="justify">1.  Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite  mediante la trasmissione dei documenti informatici all&#8217;indirizzo di  PEC di cui all&#8217;articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle  pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i  sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82. </p>
<p align="justify">2.  Le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al comma 1 si  intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del  gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta  di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e  48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. </p>
<p align="justify">3.  Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario  ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura  civile, gli atti da notificare vanno trasmessi all&#8217;indirizzo di posta  elettronica certificata dell&#8217;Ufficio Notificazioni Esecuzioni e  Protesti (UNEP) pubblicato sull&#8217;indice degli indirizzi delle  pubbliche amministrazioni (IPA). </p>
<p align="justify">4.  La comunicazione che contiene dati sensibili e&#8217; effettuata per  estratto, con contestuale messa a disposizione dell&#8217;atto integrale  nell&#8217;apposita area del S.I.Gi.T., secondo le specifiche tecniche  stabilite dal decreto di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, con modalita&#8217;  tali da garantire l&#8217;identificazione dell&#8217;autore dell&#8217;accesso e la  tracciabilita&#8217; delle relative attivita&#8217;. </p>
<p align="center">Art.  6 </p>
<p align="center"><em>Elezione  di domicilio digitale e sue variazioni </em></p>
<p align="justify">1.  L&#8217;indicazione dell&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata di cui  all&#8217;articolo 7, ai sensi dell&#8217;articolo 18 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546, contenuta nel ricorso introduttivo o  nell&#8217;istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad  elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e  notificazioni telematiche. </p>
<p align="justify">2.  Le variazioni dell&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata di cui  all&#8217;articolo 7 sono effettuate con le modalita&#8217; tecnico-operative  stabilite dal decreto di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, ed hanno  effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state  notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti  costituite ai sensi dell&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546. </p>
<p align="justify">3.  Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei  successivi gradi del processo, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2,  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. </p>
<p align="center">Art.  7 </p>
<p align="center"><em>Indirizzo  di posta elettronica certificata </em></p>
<p align="justify">1.  L&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata, le cui credenziali di  accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare ai  sensi dell&#8217;articolo 65, comma 1, lett. c) bis, del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e&#8217; quello dichiarato dalle parti nel  ricorso o nel primo atto difensivo ed e&#8217; riportato nella nota di  iscrizione a ruolo. </p>
<p align="justify">2.  Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge  dello Stato, l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata di cui al  comma 1 deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o  collegi, ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29  novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  pubblicato nell&#8217;INI-PEC. </p>
<p align="justify">3.  Per i soggetti di cui all&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 31  dicembre 1992 n. 546, abilitati all&#8217;assistenza tecnica dinanzi alle  Commissioni tributarie, l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata  di cui al comma 1 deve coincidere con quello rilasciato da un gestore  in conformita&#8217; a quanto stabilito dal decreto del Presidente della  Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, previa identificazione del  soggetto medesimo. </p>
<p align="justify">4.  Per le societa&#8217; e le imprese individuali iscritte nel registro delle  imprese, l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma  1 deve coincidere con quello comunicato al momento dell&#8217;iscrizione,  ai sensi dell&#8217;articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell&#8217;articolo 5 del  decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17  dicembre 2012, n. 221, pubblicato nell&#8217;INI-PEC. </p>
<p align="justify">5.  Per gli enti impositori, l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata  di cui al comma 1 e&#8217; quello individuato dall&#8217;articolo 47, comma 3,  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell&#8217;IPA. </p>
<p align="justify">6.  Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell&#8217;articolo 6, al fine  di garantire l&#8217;invio delle notificazioni e delle comunicazioni  mediante posta elettronica certificata, in caso di errata indicazione  dell&#8217;indirizzo di PEC negli atti difensivi, possono, altresi&#8217;, essere  utilizzati gli elenchi di cui all&#8217;articolo 16, commi 6 e 7 del  decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28  gennaio 2009, n. 2, con le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 6, comma  1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, consultabili  nell&#8217;INI-PEC. </p>
<p align="justify">7.  Gli indirizzi di PEC degli uffici di segreteria delle Commissioni  tributarie, utilizzati per le comunicazioni di cui al presente  decreto, oltre che nell&#8217;IPA, sono pubblicati sul portale internet  indicato nel decreto di cui all&#8217;articolo 3, comma 3. </p>
<p align="center">Art.  8 </p>
<p align="center"><em>Attestazione  temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei  depositi telematici </em></p>
<p align="justify">1.  In conformita&#8217; alle disposizioni contenute nell&#8217;articolo 16, comma 5,  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, qualunque  comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC,  si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini  processuali per il mittente, al momento dell&#8217;invio al proprio gestore  attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il  destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei  documenti informatici e&#8217; resa disponibile nella casella di posta  elettronica certificata. </p>
<p align="justify">2.  Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della  Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla  ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. </p>
<p align="center">Art.  9 </p>
<p align="center"><em>Notificazione  e deposito degli atti </em></p>
<p align="justify">1.  Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonche&#8217; quelli  relativi al procedimento attivato con l&#8217;istanza di reclamo e  mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto  stabilito dall&#8217;articolo 5. </p>
<p align="justify">2.  Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del  ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle  relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il  S.I.Gi.T. </p>
<p align="justify">3.  Le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario,  unitamente alle relative ricevute della PEC, sono depositati presso  la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T. </p>
<p align="center">Art.  10 </p>
<p align="center"><em>Modalita&#8217;  di costituzione in giudizio </em></p>
<p align="justify">1.  La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del  ricorso ai sensi dell&#8217;articolo 9, avviene con il deposito mediante il  S.I.Gi.T del ricorso, della nota d&#8217;iscrizione a ruolo e degli atti e  documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione  rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione. </p>
<p align="justify">2.  Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il  S.I.Gi.T. rilascia, altresi&#8217;, il numero di iscrizione del ricorso nel  registro generale di cui all&#8217;articolo 25 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546. </p>
<p align="justify">3.  La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti  della parte resistente avviene con le modalita&#8217; indicate al comma 1. </p>
<p align="center">Art.  11 </p>
<p align="center"><em>Deposito  degli atti successivi alla costituzione in giudizio </em></p>
<p align="justify">1.  Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla  costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell&#8217;articolo 10, sono  depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere  l&#8217;indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato  al ricorso introduttivo. Il deposito degli atti e dei documenti  informatici viene attestato mediante la ricevuta di accettazione  rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione e  l&#8217;indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e  documenti informatici al fascicolo informatico. </p>
<p align="center">Art.  12</p>
<p align="center"><em>Deposito  di atti e documenti non informatici </em></p>
<p>1.  Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti  dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad  effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo  informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma  digitale ai sensi dell&#8217;articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo  2005, n. 82. </p>
<p>2.  Con il decreto di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, sono individuate le  modalita&#8217; di acquisizione di copia informatica degli atti e documenti  cartacei fornita dalle parti processuali o dagli altri soggetti  previsti dall&#8217;articolo 3, comma 2. </p>
<p align="center">Art.  13 </p>
<p align="center"><em>Giudizio d&#8217;appello</em></p>
<p align="justify"> 1.  Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T.  degli atti e documenti riferiti al giudizio d&#8217;appello di cui agli  articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546, valgono le medesime modalita&#8217; indicate negli articoli 10, 11 e  12. </p>
<p align="justify">2.  Ai fini dell&#8217;attuazione delle disposizioni dell&#8217;articolo 53, comma 2,  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il deposito del  ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria  regionale e&#8217; valido anche ai fini del deposito della copia  dell&#8217;appello presso l&#8217;ufficio di segreteria della Commissione  tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. </p>
<p align="center">Art.  14 </p>
<p align="center"><em>Fascicolo  informatico </em></p>
<p align="justify">1.  La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo  informatico ai sensi dell&#8217;articolo 41, comma 2-bis, del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalita&#8217; tecnico-operative  stabilite dal decreto di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, inserendovi  anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e  documento informatico acquisito dal SI.Gi.T. </p>
<p align="justify">2.  Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli  atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi  dell&#8217;articolo 12. </p>
<p align="justify">3.  Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d&#8217;ufficio di cui  all&#8217;articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a  condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei  prodotti e acquisiti ai sensi dell&#8217;articolo 12. </p>
<p align="justify">4.  Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri  soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all&#8217;articolo 3, comma 2, la  diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle  Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto  cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai  soggetti abilitati alla consultazione. </p>
<p align="justify">5.  Nel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli  atti contenuti nel fascicolo informatico, ai sensi degli articoli 25  e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l&#8217;ufficio di  segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle  spese, provvede all&#8217;invio della copia stessa tramite PEC. </p>
<p align="center">Art.  15 </p>
<p align="center"><em>Processo verbale dell&#8217;udienza </em></p>
<p align="justify">1.  Il processo verbale dell&#8217;udienza, redatto come documento informatico,  e&#8217; sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale da  chi presiede l&#8217;udienza e dal segretario. Nei casi in cui e&#8217;  richiesto, le parti procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni  o del processo verbale apponendo la propria firma elettronica  qualificata o firma digitale. </p>
<p align="justify">2.  Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nella forma  di cui al comma 1, il processo verbale viene redatto su supporto  cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e acquisito al fascicolo  informatico secondo le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 12. </p>
<p align="center">Art.  16 </p>
<p align="center"><em>Redazione  e deposito dei provvedimenti </em></p>
<p align="justify">1.  Ai fini della formazione delle sentenze, dei decreti e delle  ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con firma  elettronica qualificata o firma digitale dei soggetti di cui  all&#8217;articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n. 546, la trasmissione dei documenti tra i componenti del collegio  giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T. </p>
<p align="justify">2.  Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la propria firma  elettronica qualificata o firma digitale, i provvedimenti di cui al  comma 1, trasmessi tramite il S.I.Gi.T. e provvede al deposito della  sentenza ai sensi dell&#8217;articolo 37 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546. </p>
<p align="center">Art.  17 </p>
<p align="center"><em>Formula  esecutiva </em></p>
<p align="justify">1.  In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della  formula esecutiva, il segretario provvede, previo pagamento delle  spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma  elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalita&#8217;  tecniche operative stabilite dal decreto di cui all&#8217;articolo 3, comma  3. </p>
<p align="center">Art.  18 </p>
<p align="center"><em>Trasmissione  dei fascicoli </em></p>
<p align="justify">1.  La trasmissione da parte della Commissione tributaria provinciale del  fascicolo informatico alla competente Commissione tributaria  regionale avviene tramite il S.I.Gi.T., con le modalita&#8217; tecniche  operative stabilite dal decreto di cui all&#8217;articolo 3, comma 3,  finalizzate ad assicurarne la data certa nonche&#8217; l&#8217;integrita&#8217;,  l&#8217;autenticita&#8217; e la riservatezza. </p>
<p align="justify">2.  La trasmissione del fascicolo informatico da e verso organi  giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in  ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalita&#8217;  stabilite con decreto interministeriale del Ministro dell&#8217;economia e  delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sentita  l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale, finalizzate ad assicurarne la data  certa nonche&#8217; l&#8217;integrita&#8217;, l&#8217;autenticita&#8217; e la riservatezza. </p>
<p align="center">Art.  19 </p>
<p align="center"><em>Pagamento  del contributo unificato e delle altre spese di giustizia </em></p>
<p align="justify">1.  Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese  viene effettuato in via telematica secondo le modalita&#8217; e gli strumenti  previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. </p>
<p align="justify">2.  Nelle more dell&#8217;adozione del regolamento di cui al comma 1, il  pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese e&#8217;  effettuato secondo le modalita&#8217; tecniche operative stabilite dal  decreto di cui all&#8217;articolo 3, comma 3. </p>
<p align="justify">3.  La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalita&#8217; telematiche  di pagamento di cui ai commi precedenti e&#8217; tenuta ad utilizzare le  medesime modalita&#8217; per l&#8217;intero grado del giudizio nonche&#8217; per  l&#8217;appello, salvo sostituzione del difensore. </p>
<p align="center">Art.  20 </p>
<p align="center"><em>Disposizioni  finali </em></p>
<p align="justify">1.  Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi  notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso  del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta  Ufficiale del primo decreto di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, e  depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il  medesimo decreto. </p>
<p align="justify">2.  Con successivi decreti del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze  sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali  trovano gradualmente applicazione le disposizioni del presente  regolamento. </p>
<p align="justify">Il  presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare. </p>
<p align="justify">Roma,  23 dicembre 2013 </p>
<p align="right">Visto,  <em>il Guardasigilli</em>: Cancellieri </p>
<p align="justify"><em>Il  Ministro</em>: Saccomanni </p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;esercizio della prostituzione: limite tra liceità e imponibilità</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/lesercizio-della-prostituzione-limite-tra-liceita-e-imponibilita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lesercizio-della-prostituzione-limite-tra-liceita-e-imponibilita</link>
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		<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 20:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/?p=3614</guid>
		<description><![CDATA[<p>La recente massima della C.T.R.  Lombardia commentata dall&#8217; avv. Nicola Ricciardi che ha brillantemente evidenziato alcuni aspetti tributari della questione stimola ulteriori riflessioni. Già con sentenza n. 20528 dell’ 1/10/2010, la Corte di cassazione ha sancito  la soggettività tributaria passiva di chi si dedica all’esercizio di un’attività preordinata alla prestazione di servizi sessuali in cambio di una controprestazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/lesercizio-della-prostituzione-limite-tra-liceita-e-imponibilita/">L&#8217;esercizio della prostituzione: limite tra liceità e imponibilità</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La recente massima della C.T.R.  Lombardia commentata dall&#8217; avv. Nicola Ricciardi che ha brillantemente evidenziato alcuni aspetti tributari della questione stimola ulteriori riflessioni.</p>
<p align="justify">Già con sentenza n. 20528 dell’ 1/10/2010, la Corte di cassazione ha sancito  la soggettività tributaria passiva di chi si dedica all’esercizio di un’attività preordinata alla prestazione di servizi sessuali in cambio di una controprestazione in denaro o in natura.</p>
<p>La <em>quaestio</em> traeva origine dall’impugnazione di atti impositivi (nella specie trattavasi di avvisi di accertamento), notificati dall’Amministrazione finanziaria ad una signora cui “<em>veniva ascritta l’esercitata attività di ballerina in locali notturni</em>” .</p>
<p>Per l’Ufficio fiscale, la predetta attività doveva considerarsi svolta “in modo professionale” in virtù “ <em>.. di una sensibile differenza tra i versamenti eseguiti sui conti bancari ed il reddito di lavoro dipendente percepito presso quei luoghi di ritrovo..</em>”.</p>
<p align="justify">Inoltre la recente previsione da parte di un assessore comunale nel contratto di lavoro stipulato con la propria segretaria della previsione di prestazioni sessuali retribuite apre il fronte a quella parte della società civile che vorrebbe la riapertura delle case chiuse per una liberazione e delle attività in questione; dall&#8217;altra vi è chi sostiene ,in ossequio alla dottrina civilistica e alla morale religiosa  che trattandosi di un negozio &#8220;turpe&#8221;la attività in questione dovrebbe essere trattata sullo stretto binario della illegittimità e della illegalità dovendosi qualificare tra i negozi in frode alla legge. La giurisprudenza tributaria è però principalmente attenta alle ragioni dell&#8217;erario e alla indubbia rilevanza economica della attività che di questi tempi non può di certo esimersi  dall&#8217;essere assoggettata ad imposizione fiscale.</p>
<p align="justify">Bene ha fatto quindi il collega Ricciardi a mettere in evidenza questo aspetto che la autorevole Commissione tributaria regionale della Lombardia ha ribadito in linea con gli orientamenti della suprema corte in materia.</p>
<p align="justify"><em><strong>Articolo correlato:</strong><br />
</em><a title="E’ reddito d’impresa, anche con le accompagnatrici" href="http://www.giustiziatributaria.it/?p=3610"><em>E&#8217; reddito d&#8217;impre</em></a><em><a title="E’ reddito d’impresa, anche con le accompagnatrici" href="http://www.giustiziatributaria.it/?p=3610">sa, anche con le accompagnatrici</a><br />
(di Nicola Ricciardi)</em></p>
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		<title>Corte di Cassazione Civile 21/6/2013 n. 15652</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 14:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Riscossione &#8211; Cartella esattoriale &#8211; Impugnazione per vizi propri della cartella &#8211; Limiti Massima: La cartella esattoriale &#232; impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell&#8217;atto da cui nasce il debito alla fonte dell&#8217;iscrizione a ruolo e della cartella, eccettuati i casi in cui solo attraverso la cartella il contribuente venga a conoscenza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/corte-di-cassazione-civile-2162013-n-15652/">Corte di Cassazione Civile 21/6/2013 n. 15652</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/07/cassazione_2013_06.jpg" alt="" style="border:1px solid #000000"/></p>
<p align="center">Riscossione &#8211; Cartella esattoriale &#8211; Impugnazione per vizi propri della  cartella &ndash; Limiti </p>
<p align="justify"><strong>Massima:</strong> La cartella  esattoriale &egrave; impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell&#8217;atto da cui  nasce il debito alla fonte dell&#8217;iscrizione a ruolo e della cartella, eccettuati  i casi in cui solo attraverso la cartella il contribuente venga a conoscenza  della pretesa impositiva e dell&#8217;atto con cui &egrave; stata accertata. Una siffatta  eccezione non trova per&ograve; spazio quando il debito (come nel caso in esame) sia  fondato su provvedimenti giudiziari, i quali debbono essere impugnati con gli  specifici strumenti previsti dalla norme processuali</p>
<p align="center"><strong>SVOLGIMENTO  DEL PROCESSO</strong> </p>
<p align="justify">S. G. proponeva  ricorso dinanzi alla CTP di Caserta avverso la cartella esattoriale con la  quale il Servizio di Riscossione Tributi di Caserta gli aveva intimato, in  virt&ugrave; di iscrizione a ruolo, il pagamento della somma di euro 10.860,43, dovuta  &#8211; a titolo di IRPEF, ILOR ed interessi &#8211; in seguito a decisione della CTR  Campania, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la  legittimit&agrave; dei relativi avvisi di accertamento concernente gli anni 1990 e  1991.<br />
  A sostegno del ricorso assumeva che, dopo la sentenza di primo grado che aveva  annullato entrambi gli avvisi, non aveva avuto alcuna notizia di un presunto  appello dell&#8217;Ufficio avverso detta sentenza.</p>
<p align="justify">L&#8217;adita CTP accoglieva il ricorso, rilevando che la cartolina di ricevimento  della raccomandata, con la quale l&#8217;Ufficio aveva assunto di avere spedito  l&#8217;atto di appello presso il procuratore rag. A. B., recava una firma non  riconducibile al detto procuratore.<br />
  Con sentenza depositata il 7-11-2005 la CTR Campania accoglieva l&#8217;appello  dell&#8217;Ufficio; in particolare la CTR rilevava, in conformit&agrave; con precedente  statuizione della S.C., che, nel caso (quale quello di specie) di notifica  effettuata presso lo studio del professionista presso il quale il contribuente  aveva eletto domicilio, si doveva presumere che la persona che aveva ricevuto  l&#8217;atto fosse abilitata alla ricezione; in ordine alle sanzioni evidenziava che  l&#8217;Ufficio aveva proceduto per tutte le violazioni riscontrate ed aveva applicato  il principio del favor rei.</p>
<p align="justify">Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il contribuente,  affidato a tre motivi; resisteva l&#8217;Agenzia con controricorso.</p>
<p align="center"><strong>MOTIVI  DELLA DECISIONE</strong> </p>
<p align="justify">Con il primo  motivo il contribuente, deducendo violazione e falsa applicazione del combinato  disposto degli artt. 16, 20 e 53 d. Igs 546/92, nonch&eacute; dell&#8217;art. 141 cpc e  dell&#8217;art. 7 L. 890/82, ribadiva che la cartolina di ricevimento della  raccomandata, con la quale l&#8217;Ufficio aveva assunto di avere spedito l&#8217;atto di appello  presso il procuratore rag. A. B., recava una firma non riconducibile al detto  procuratore, sicch&eacute;, alla stregua delle predette norme, essendo stata eseguita  la consegna a persona non identificabile e senza l&#8217;attestazione della qualifica  della detta persona, la notifica dell&#8217;atto di appello doveva essere dichiarata  nulla.</p>
<p align="justify">Con il secondo motivo il contribuente, deducendo omessa, insufficiente e  contradditoria motivazione, si doleva che la CTR aveva affermato la sussistenza  della presunzione di cui sopra senza fornire al riguardo una pur mima  motivazione.<br />
  Con il terzo motivo il contribuente, deducendo violazione e falsa applicazione  del combinato disposto degli artt. 3 e 12 d.lgs 472/97, rilevava che l&#8217;Ufficio,  in sede di iscrizione a ruolo, non aveva provveduto al ricalcolo delle sanzioni  irrogate negli avvisi di accertamento, ed aveva erroneamente determinato le  stesse, senza considerare che il predetto art. 12 prevedeva la determinazione  di una sanzione unica e che il su menzionato art. 3 stabiliva il principio del  favor rei.</p>
<p align="justify">Il primo motivo &egrave; inammissibile, con conseguente assorbimento del secondo.<br />
  Come &egrave; noto, invero, la cartella esattoriale &egrave; impugnabile solo per vizi propri  e non per vizi dell&#8217;atto da cui nasce il debito alla fonte dell&#8217;iscrizione a  ruolo e della cartella, eccettuati i casi in cui solo attraverso la cartella il  contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell&#8217;atto con cui &egrave;  stata accertata. Una siffatta eccezione non trova per&ograve; spazio quando il debito  (come nel caso in esame) sia fondato su provvedimenti giudiziari, i quali  debbono essere impugnati con gli specifici strumenti previsti dalla norme  processuali (nella specie, con l&#8217;impugnazione tardiva ex art. 38, comma 3,  d.lgs 546/92), e non possono essere contestati attraverso un ricorso dinanzi al  giudice di primo grado avverso la cartella esattoriale (in senso conf. v. Cass.  21477/2004 e Cass. 16641/2011).</p>
<p align="justify">Siffatto rilievo non consente a questa Corte di entrare nel merito del motivo  medesimo, che, pertanto, come detto, va dichiarato inammissibile.</p>
<p align="justify">Il terzo motivo &egrave; infondato.</p>
<p align="justify">Rileva questa Corte che la CTR ha espressamente affermato che l&#8217;Ufficio ha  proceduto per tutte le violazioni riscontrate ed ha applicato il favor rei di  cui alle su menzionate disposizioni, sicch&eacute; nessuna violazione e falsa  applicazione pu&ograve; ritenersi verificata nel caso di specie; di conseguenza, non  essendo stato dedotto alcun vizio motivazionale, il motivo, come detto, va  rigettato.</p>
<p align="center"><strong>P.Q.M.</strong> </p>
<p align="justify">Rigetta il  ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dei compensi di lite relativi al  presente giudizio di legittimit&agrave;, che si liquidano in complessivi euro  2.200,00, oltre spese prenotate a debito.</p>
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		<title>A prescindere dalla proroga i Comuni usano l&#8217;Ingiunzione</title>
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		<pubDate>Mon, 27 May 2013 15:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>I Comuni dal 30 Giugno 2013 dovranno provvedere a riscuotere le proprie entrate tributarie e patrimoniali non utilizzando pi&#249; il ruolo ma avvalendosi dell&#8217;Ingiunzione Fiscale ex RD.639/1910 servendosi ,ove compatibili delle norme del titolo II del D.P.R. 602/1973. Anche nel caso in cui il Legislatore, in ultimo, intendesse concedere una proroga ulteriore rispetto a quella [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/a-prescindere-dalla-proroga-i-comuni-usano-lingiunzione/">A prescindere dalla proroga i Comuni usano l&#8217;Ingiunzione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">I Comuni dal 30 Giugno 2013 dovranno provvedere a riscuotere le proprie entrate tributarie e patrimoniali non utilizzando pi&ugrave; il ruolo ma avvalendosi dell&rsquo;Ingiunzione Fiscale ex RD.639/1910 servendosi ,ove compatibili delle norme del titolo II del  D.P.R. 602/1973.</p>
<p align="justify">Anche nel caso in cui il Legislatore, in ultimo, intendesse concedere una proroga ulteriore rispetto a quella gi&agrave; prevista  dall&rsquo;art. 9 comma 4  D.L. 10 Ottobre 2012 n.174 convertito  con modificazioni in L.7 Dicembre 2012 n.213 prevista  per il 30 giugno, gli Enti in questione potranno comunque decidere di gestire o direttamente o negli altri  modi previsti dall&rsquo;art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997 tale funzione.<br />
  Infatti le disposizioni previste dall&rsquo; art. 7 comma 2 lettera gg ter della L. 106/2011 con il quale si &egrave; prevista espressamente la uscita di EQUITALIA dal mondo della riscossione spontanea e coattiva dei Comuni, non sono reversibili e  i Comuni dovranno, quindi, in linea con i principi  di autonomia impositiva, di fiscalit&agrave; federale e nel rispetto dei valori concorrenziali previsti dall&rsquo;Unione Europea valutare in modo concreto la gestione del problema. <br />
  Le recenti norme che obbligano i Comuni ad aggregarsi ai fini di gestire con criteri di convenienza ed economicit&agrave; le pubbliche funzioni potranno sicuramente aiutare le amministrazioni locali ad individuare le migliori soluzioni nel rispetto dell&rsquo;efficienza e della economicit&agrave;.<br />
  Tutto questo deve comunque anche ricondursi ed essere letto &ldquo; In attesa del riordino della disciplina delle attivit&agrave; di gestione e riscossione delle entrate degli  enti territoriali &ldquo; che come recita l&rsquo;art. 9 comma 4 citato &egrave; il principale impegno che il legislatore deve assolvere al fine di fare la giusta chiarezza nel mondo della riscossione delle entrate locali.<br />
  Tale chiarezza non potr&agrave; limitarsi ad un intervento che disciplini concretamente le modalit&agrave; e gli istituti del ruolo alla ingiunzione e la corretta e concreta equiparazione dell&rsquo;ingiunzione ad esso anche per quanto concerne le necessarie e propedeutiche legittimazioni all0&rsquo; accesso alla Anagrafe Tributaria, ma anche nella corretta definizione dei rapporti operativi ed economici tra l&rsquo;Agente della Riscossione uscente ed i Comuni. <br />
  Dovr&agrave; chiarirsi e definirsi il destino dei ruoli in precedenza consegnati DAI Comuni agli Agenti della Riscossione e cio&egrave; definire se essi continueranno a curarne la riscossione sino alle dichiarazioni di inesigibilit&agrave; o se essi saranno e in che modalit&agrave; restituiti agli enti titolari delle entrate. Inoltre dovranno chiudersi e definirsi i conti economici afferenti alla determinazione delle quote inesigibili.</p>
<p align="justify">In conclusione anche in caso di proroga e anche nelle more della definizione di detti aspetti i Comuni possono avvalersi dell&rsquo;ingiunzione fiscale ex R.D.639/1910 per la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali.</p>
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		<title>LEGGE DI STABILITA’ 2013 &#8211;  CARTELLE ESATTORIALI : Possibile sospensione immediata per le entrate tributarie  – estinzione automatica  dei crediti iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1999  inferiori a 2.000 Euro  di Alessio Foligno</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/legge-di-stabilita-2013-cartelle-esattoriali-possibile-sospensione-immediata-per-le-entrate-tributarie-estinzione-automatica-dei-crediti-iscritti-a-ruolo-entro-il-31-dicembre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legge-di-stabilita-2013-cartelle-esattoriali-possibile-sospensione-immediata-per-le-entrate-tributarie-estinzione-automatica-dei-crediti-iscritti-a-ruolo-entro-il-31-dicembre</link>
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		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 14:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>L.n.228.2012_stralcio La Legge  24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità&#8217; 2013) ha introdotto particolari novità in materia di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici. All’art. 1 commi 527  e 528 è espressamente  previsto, infatti, che decorsi sei  mesi  [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/legge-di-stabilita-2013-cartelle-esattoriali-possibile-sospensione-immediata-per-le-entrate-tributarie-estinzione-automatica-dei-crediti-iscritti-a-ruolo-entro-il-31-dicembre/">LEGGE DI STABILITA’ 2013 &#8211;  CARTELLE ESATTORIALI : Possibile sospensione immediata per le entrate tributarie  – estinzione automatica  dei crediti iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1999  inferiori a 2.000 Euro  di Alessio Foligno</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/01/ANYSNXBCAUFEQ7WCA5G2T36CA54UA8GCA2N0H8ECA57E9Q0CAWJ1POMCAH38CXECA0OPPV3CAFXBLWFCA2G4V74CAJ2AF55CAUDEZCWCAL6OH2VCAB7HEXSCAZPE7FOCA5LZH55CAFFCPM8CA7IU8BF.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1853" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/01/ANYSNXBCAUFEQ7WCA5G2T36CA54UA8GCA2N0H8ECA57E9Q0CAWJ1POMCAH38CXECA0OPPV3CAFXBLWFCA2G4V74CAJ2AF55CAUDEZCWCAL6OH2VCAB7HEXSCAZPE7FOCA5LZH55CAFFCPM8CA7IU8BF.jpg" alt="" width="107" height="108" /></a><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/01/L.n.228.2012_stralcio.docx">L.n.228.2012_stralcio</a> La Legge  24 dicembre 2012, n. 228 <em>“Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale </em><em>dello Stato”</em> (Legge di stabilità&#8217; 2013) ha introdotto particolari novità in materia di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.</p>
<p>All’art. 1 commi 527  e 528 è espressamente  previsto, infatti, che decorsi sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della legge che ci occupa ( 2 gennaio 2013 – 2 luglio 2013)  i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivi di capitale, interessi   e  sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi  fino  al  31  dicembre  1999,  sono automaticamente annullati. Ai  suddetti crediti essendo, come detto,  estinti  senza la necessità di alcun altro atto o azione ,non si applicheranno le disposizioni inerenti al controllo della inesigibilità previste dagli artt. 19 e 20 del D.Lgs.112/1999 e  dovranno essere quindi  comunque rimborsate all’Agente della Riscossione dagli Enti le spese da esso sostenute per la mancata riscossione di essi . Ai fini del discarico per le dichiarazioni di inesigibilità dei crediti affidati   sono stati, comunque, altresì, differiti al 31 dicembre 2014 i termini generali  entro i quali gli Agenti della Riscossione debbono effettuare  tali dichiarazioni agli enti titolari delle entrate al fine di poterne ottenere il discarico. <strong>Un’altra novità  introdotta dall’art.1 comma 531 riguarda l’istituzione di un </strong><em>Comitato di indirizzi e verifica dell’attività di riscossione</em><strong>, quindi una sorta di comitato di vigilanza sull’attività dell’Agente della Riscossione  , costituito da un magistrato della Corte dei Conti, due membri del Tesoro, uno delle Entrate, uno dell’Inps e un altro, a rotazione, in rappresentanza degli enti che si avvalgono di Equitalia.</strong> In particolare tale comitato di controllo dovrà individuare  i criteri dell‘attività di riscossione, da approvarsi con apposito D.M. ,identificando  le  categorie  dei  crediti  oggetto  di recupero  coattivo  e le  linee   generali  per   lo svolgimento mirato e selettivo dell&#8217;azione di riscossione, anche  tenendo conto della capacità&#8217; operativa  degli  Agenti  e dell&#8217; economicità&#8217; della stessa. </p>
<p>I commi da 537 a 543 del già citato art. 1  prevedono ,altresì, per i concessionari della riscossione dei tributi, quindi solo per le entrate tributarie, l’obbligo di sospendere   immediatamente  ogni  ulteriore  iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su  presentazione  di  una  dichiarazione  da  parte  del   debitore, entro novanta giorni  dalla notifica  del primo atto  di  riscossione o  della  procedura cautelare o esecutiva. Tale dichiarazione, anche telematica dovrà documentare, ai fini dell’ottenimento della sospensione,   che  gli atti emessi dall&#8217;ente creditore prima  della  formazione  del  ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l&#8217;avviso per i quali  si procede, siano stati interessati:</p>
<p>a) da prescrizione o decadenza del diritto  di  credito  sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in  cui  il  ruolo  è  reso esecutivo;</p>
<p>b) da un provvedimento di sgravio emesso dall&#8217;ente creditore;</p>
<p>c) da una  sospensione  amministrativa   concessa  dall&#8217;ente    creditore;</p>
<p>d) da una sospensione giudiziale, oppure da una  sentenza  che  abbia    annullato in tutto o in  parte  la  pretesa  dell&#8217;ente  creditore,   emesse  in  un  giudizio  al  quale  il  concessionario   per   la    riscossione non ha preso parte;</p>
<p>e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,  in    data antecedente alla  formazione  del  ruolo  stesso,  in  favore    dell&#8217;ente creditore;</p>
<p>f) da qualsiasi altra  causa  di  non  esigibilità&#8217;  del  credito sotteso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entro il termine di  dieci  giorni  successivi  alla  data  di presentazione  della citata dichiarazione, il concessionario per la riscossione dovrà  trasmetterla  all&#8217;ente  creditore  corredata della documentazione  allegata al fine di avere conferma dell&#8217;esistenza delle ragioni del  debitore  ed ottenere,  in  caso  affermativo,  la  sollecita  trasmissione  della sospensione  o  dello  sgravio  direttamente   sui   propri   sistemi informativi. Decorsi ulteriori sessanta  giorni  l&#8217;ente creditore sarà  tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore  a mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  o  a   mezzo   posta elettronica certificata  ai  debitori  obbligati  all&#8217;attivazione,  a confermare allo stesso la correttezza della documentazione  prodotta, provvedendo, contestualmente,  a  trasmettere  in  via  telematica,  al  concessionario della  riscossione  il  conseguente  provvedimento  di sospensione   o   sgravio,   ovvero   ad   avvertire   il    debitore dell&#8217; inidoneità&#8217;  di  tale  documentazione  a  mantenere  sospesa  la riscossione, dandone  immediata  notizia  al concessionario della riscossione per  la  ripresa  dell&#8217; attività&#8217;  di recupero del credito.</p>
<p>In caso di mancato invio da parte dell&#8217;ente creditore  della comunicazione prevista e di  mancata  trasmissione  dei conseguenti flussi informativi al concessionario  della  riscossione entro  il termine di duecentoventi giorni  dalla  data di  presentazione  della  dichiarazione ,le partite saranno annullate di diritto e quest&#8217;ultimo sarà  automaticamente discaricato dei relativi ruoli i cui importi saranno contestualmente eliminati  dalle scritture patrimoniali dell&#8217;ente creditore.</p>
<p> Nel caso in  cui  il contribuente produca  documentazione  falsa, si applicherà  la sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per  cento dell&#8217;ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro, ferma restando la responsabilità&#8217; penale  di esso.</p>
<p>Le disposizioni suddette in termini di sospensione e annullamento  avranno efficacia  anche  per le  dichiarazioni   presentate   al   concessionario   della riscossione prima della data di  entrata  in  vigore  della  presente legge, facendo però decorrere i termini per l’osservanza degli obblighi dei concessionari e degli enti titolari dell’entrata dal 2 gennaio 2013 .</p>
<p>I Commi 544 e 545 renderanno , invece ,più agevoli e  meno complicate le modalità di riscossione degli importi inferiori ai 1.000 euro.  Infatti, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti aventi detto limite  , intrapresa  successivamente  al 2 gennaio 2013,   non  si procederà alle azioni cautelari  ed  esecutive  se non dopo che siano decorsi centoventi  giorni  dall&#8217;invio al debitore,  mediante  posta  ordinaria,  di  una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.</p>
<p>Viene quindi abrogata la lettera gg -<em>quinquies </em> del  comma  2  dell&#8217;articolo  7  del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,che prevedeva per gli importi inferiori ai 2.000 euro particolari formalità e tempistiche per l’applicazione delle misure cautelari e delle procedure  esecutive che aveva ,di fatto, paralizzato la riscossione coattiva soprattutto delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, spesso contraddistinte da importi di non particolare rilevanza relativamente ad un singolo debitore.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>RISCOSSIONE ENTRATE LOCALI :  PROROGA SINO AL 30 GIUGNO 2013  &#8211; GARE LIBERE MA RIFORMA  IN ALTO MARE di Alessio Foligno</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/riscossione-entrate-locali-proroga-sino-al-30-giugno-2013-gare-libere-ma-riforma-in-alto-mare-la-l-7-dicembre-2012-n-213-ha-convertito-con-modificazioni-lart-9-comma-4-del-d-l/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riscossione-entrate-locali-proroga-sino-al-30-giugno-2013-gare-libere-ma-riforma-in-alto-mare-la-l-7-dicembre-2012-n-213-ha-convertito-con-modificazioni-lart-9-comma-4-del-d-l</link>
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		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 18:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>  La L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha convertito con modificazioni l’art. 9 comma 4 del D.L.. 10 ottobre 2012, n. 174 Il  D. L.10 ottobre 2012, n. 174  convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213 all’art. 9 comma 4 recita “ In attesa del riordino della [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/01/image001.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1807" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/01/image001.jpg" alt="" width="143" height="107" /></a></p>
<p><strong>La L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha convertito con modificazioni l’art. 9 comma 4 del D.L.. 10 ottobre 2012, n. 174</strong><strong></strong></p>
<p>Il  D. L.10 ottobre 2012, n. 174  convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213 all’art. 9 comma 4 recita <em>“</em><em> In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali , e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all&#8217;articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. 13 maggio 2011 n.70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011 n.106, e all&#8217;articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del D.L. 30 settembre 2011 n.2013 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013.”</em></p>
<p>Tale articolo, strumentale alla riforma del sistema della riscossione delle entrate in questione,   proroga sino al 30 giugno 2013 la possibilità per gli Enti Locali di poter continuare ad avvalersi ,in caso di esternalizzazione dei servizi di accertamento, liquidazione  e riscossione delle proprie entrate, dei  soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997 o degli Agenti della Riscossione    (EQUITQALIA NORD – EQUITALIA CENTRO – EQUITALIA SUD ).In virtu’ di ciò,quindi, anche i Comuni  potranno continuare , anche per quanto concerne  la riscossione coattiva ad  usufruire dello strumento del ruolo, in luogo dell’ingiunzione ex RD.639.1910, essendo prorogato al 30 giugno 2013 anche  il termine sancito per l’uscita di Equitalia dalle citate attività.</p>
<p>La citata legge di conversione ha apportato,però,alcune modifiche sostanziali al testo originario del comma in questione. In primo luogo il legislatore parla ora di <em>“Enti Territoriali”</em> in luogo della precedente dizione <em>“Enti appartenenti a Livelli di Governo sub statale”</em>.  Con tale modifica,si è voluto ricomprendere nella prevista riforma del sistema di riscossione  non solo gli Enti Locali ma anche tutti gli Enti Territoriali (es. Le Regioni) che altrimenti avrebbero corso il rischio di non venire contemplati nel previsto riordino.</p>
<p>La Legge di conversione ha, inoltre, soppresso il successivo periodo del comma 4 che recitava “<em>Fino a tale data (30 giugno 2013 n.d.r.)  è fatto divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso”.</em></p>
<p>In ragione di ciò gli Enti Locali sono ora  liberi di poter prorogare, qualora lo vogliano, i contratti relativi alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate con gli Agenti della Riscossione o con i soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997 (Soggetti privati iscritti all’Albo ex art. 53 D.Lgs.446/1997, società miste , società a totale capitale pubblico locale) oppure di poter gestire direttamente tali funzioni, oppure di poter adire le necessarie procedure ad evidenza pubblica qualora invece intendano esternalizzare tali servizi a terzi. Tale ultimo intervento legislativo sembra correttamente in linea con la autonomia impositiva degli Enti Locali che, seppur in vista di una riforma, non poteva venire congelata,obbligando gli Enti suddetti a continuare ad avvalersi dei soggetti in precedenza individuati alle medesime condizioni ed inibendo gli enti stessi dalla possibilità di assumere direttamente  o tramite soggetti <em>in house</em>tali servizi o di optare per le diverse soluzioni offerte dal mercato.  .</p>
<p>Tale intervento legislativo statale  di riforma però, anche inragione della imminente conclusione della legislatura non riuscirà  a vedere la luce intempi brevi. Infatti  il disegno di legge <em>”Delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale”</em>Atto Camera  n. 5291 già approvato dalla Camera in prima lettura e in discussione al  Senato con atto n.  3519 ha visto interrompere il suo iter di approvazione in conseguenza delle dimissioni dell’esecutivo.</p>
<p>Inesso,ricordiamo,all’art.10denominato (Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali) erano previste disposizioni idonee ad armonizzare e a rendere efficienti  il sistema di riscossione dei tributi e delle entrate degli Enti Locali anche intervenendo sulla disciplina dell’Ingiunzione Fiscale ex R.D.639.1910, unico strumento che gli enti locali potranno utilizzare per la riscossione coattiva a decorrere dal 30.06.2013.</p>
<p>La mancata approvazione della legge delega e dei successivi decreti delegati   lascia, quindi , il sistema ancora avvolto in una grande incertezza in quanto si nutre il timore  che il nuovo parlamento ed il nuovo esecutivo non possano tornare ad occuparsi del problema prima del secondo semestre del 2013 con la conseguenza che si correrà il rischio di andare ancora incontro   ad una probabile ulteriore proroga  sino a tutto il 31.12.2013.</p>
<p>La speranza è che il<em>“</em><em> riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali</em>”,<em>fortunatamente  </em>prevista all’art. 9 comma 4 del testo che ci occupa ,sia un impegno non solo formale ma anche sostanziale per il nuovo parlamento e per il nuovo governoper  risolvere finalmente il problema e che la <em>“attesa “</em>sia la più breve possibile, nell’interesse degli Enti Locali e soprattutto dei cittadini.</p>
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