<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giustizia Tributaria &#187; Dottrina</title>
	<atom:link href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/category/dottrina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giustiziatributaria.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 10:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.38</generator>
	<item>
		<title>Limiti all’azione di responsabilità dell’Agente della  riscossione su istanza di parte, nella pronuncia della Corte dei conti</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/limiti-allazione-di-responsabilita-dellagente-della-riscossione-su-istanza-di-parte-nella-pronuncia-della-corte-dei-conti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limiti-allazione-di-responsabilita-dellagente-della-riscossione-su-istanza-di-parte-nella-pronuncia-della-corte-dei-conti</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/limiti-allazione-di-responsabilita-dellagente-della-riscossione-su-istanza-di-parte-nella-pronuncia-della-corte-dei-conti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 17:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione GT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustiziatributaria.it/?p=9877</guid>
		<description><![CDATA[<p>In tema di azione di responsabilità nei confronti dell’Agente riscossore non sono ammissibili i ricorsi su istanza di parte (art. 172 c.g.c.) con cui si sottoponga alla cognizione del giudice contabile una vertenza promossa per la rivendicazione di un petitum che, seppur traente origine dal rapporto di dare-avere tra il concessionario e l’ente pubblico impositore, finisca però [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/limiti-allazione-di-responsabilita-dellagente-della-riscossione-su-istanza-di-parte-nella-pronuncia-della-corte-dei-conti/">Limiti all’azione di responsabilità dell’Agente della  riscossione su istanza di parte, nella pronuncia della Corte dei conti</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In tema di azione di responsabilità nei confronti dell’Agente riscossore non sono ammissibili i ricorsi su istanza di parte (art. 172 c.g.c.) con cui si sottoponga alla cognizione del giudice contabile una vertenza promossa per la rivendicazione di un <em>petitum</em> che, seppur traente origine dal rapporto di dare-avere tra il concessionario e l’ente pubblico impositore, finisca però per esprimere una domanda che trascende il rapporto esattoriale <em>strictu sensu</em> considerato, per involgere profili di domanda ad esso estranei.</p>
<p>È quanto affermato dalla Corte contabile calabrese in un giudizio di responsabilità, su istanza di parte ex art. 172 c.g.c., promosso dal Comune di Soverato nei confronti di’AdER per vedersi riconoscere il danno da mancata di riscossione per crediti non riscossi, poiché dichiarati prescritti con sentenze del Giudice di Pace, ma anche la refusione delle spese legali per resistere in detti giudizi e quelle liquidate in favore delle parti vittoriose, nonché l’asserito danno all’immagine.</p>
<p>All’esito il Collegio dichiarava ammissibile l’azione su istanza di parte per il danno da mancata riscossione di crediti dichiarati prescritti per inerzia dell’Agente, mentre statuiva per l’inammissibilità di quelle volte alla refusione delle spese di lite e quelle per danno all’immagine.</p>
<p>Nel dettaglio, è stato ritenuto legittimo il ricorso su istanza di parte, esercitato ai sensi dell’art. 172, lett. d), c.g.c., dell’Ente impositore per ottenere il pagamento delle somme non riscosse, in quanto trattasi di azione strettamente attinente al rapporto esattoriale da cui consegue il maneggio di denaro dello Stato o di altre Pubbliche amministrazione, da parte del concessionario che, pertanto, è tenuto a rendere conto del “carico” affidatogli per la riscossione e conseguentemente a rendere conto di quanto non è in grado di restituire</p>
<p>In ordine ai restanti profili di danno non è ammissibile l’azione su impulso di parte in quanto è possibile ipotizzare solo l’azione erariale esercitabile dal requirente contabile.</p>
<p>In altri termini, il Collegio ha tenuto distinto, da un lato, l’ambito delle condotte, degli obblighi e delle conseguenze giuridiche previste dal sistema per l’agente contabile che non le osservi in relazione alla specifica attività del cosiddetto “maneggio” di risorse; dall’altro, gli altri pregiudizi che l’ente pubblico può subire da azioni od omissioni realizzate con colpa dall’agente della riscossione nel corso della sua attività gestoria, <em>latu sensu</em> intesa.</p>
<p>Quanto precede, se sol si consideri che se, da un lato, è stata ampliata la portata applicativa dell’art. 172 c.g.c., per i ricorsi su istanza di parte, in tema di contabilità pubblica, ciò, ad avviso della Corte, non significa che si debba prescindere dalla considerazione del <em>petitum</em> posto alla base dell’azione giudiziaria; diversamente si finirebbe col trovare, nel ricorso a istanza di parte, un mezzo giudiziale sempre esperibile, in luogo della giurisdizione esclusiva della magistratura contabile secondo le linee tracciare dall’art. 103, comma 3, della Costituzione.</p>
<p><em>A latere</em>, rispetto al tema trattato, la sentenza in commento si occupa anche di un altro interessante aspetto, ad avviso di chi scrive, e relativo all’eccezione sollevata dall’AdER. Quest’ultimo ha, in particolare, asserito che le poste tributarie oggetto di causa sarebbero state comunque travolte dalla declaratoria di nullità sancita (per i crediti inferiori ai 2.000 euro) dalla L. n. 228/2012, nonché dall’intervento annullamento <em>ex lege</em> dei crediti residui di importo inferiore ad € 1.000 per i ruoli trasmessi dal 2000 al 2010 (art. 4 della L. n. 119/2018).</p>
<p>Sul punto la Corte ha destituito di fondamento detto assunto, affermando come le disposizioni invocate dall’AdER, siano state introdotte nel nostro ordinamento tributario ben oltre la scadenza del termine prescrizionale delle poste dedotte, avvenuta nel 2005 e nel 2006, e, soprattutto, ben oltre il termine che l’Agenzia avrebbe avuto per procedere alla riscossione.</p>
<p>A tal riguardo, sia anche consentita una nota di colore: la <em>causa petendi</em> di questo, così come di giudizi analoghi, attiene specificatamente alla “non riscuotibilità dei tributi” affidati all’incaricato della riscossione. In tale senso, si ritiene opportuna una maggiore sensibilizzazione sul fatto che l’Ente impositore si avvale dell’Agente per riscuotere concretamente il credito e non solo per “mantenerlo in vita” come nel caso in cui quest’ultimo si limiti a notificare, nel tempo, atti meramente interruttivi del termine prescrizionale, senza però mai procedere coattivamente (dunque, alla riscossione effettiva).</p>
<p>di Alexander Borrelli</p>
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/which-essay-services-handle-course-documents-most-carefully/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(https://presidencyschools.org/wp-content/uploads/2024/01/Cover-Photo-BLOG.webp) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Which Essay Services Handle Course Documents Most ...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/illegittima-la-delibera-del-comune-che-ha-adottato-la-tia1-abrogata-la-confusione-normativa/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2017/10/grovig_lgx_nr-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Illegittima la delibera del Comune che ha adottato...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/lavviso-di-accertamento-e-nullo-senza-la-firma-del-capo-dellufficio/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/11/capuffi-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">L’avviso di Accertamento è nullo senza la firma...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/bonus-prima-casa-si-applica-anche-ai-trasferimenti-per-usucapione/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/06/usocapio-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Bonus prima casa, si applica anche nell’acqu...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/limiti-allazione-di-responsabilita-dellagente-della-riscossione-su-istanza-di-parte-nella-pronuncia-della-corte-dei-conti/">Limiti all’azione di responsabilità dell’Agente della  riscossione su istanza di parte, nella pronuncia della Corte dei conti</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/limiti-allazione-di-responsabilita-dellagente-della-riscossione-su-istanza-di-parte-nella-pronuncia-della-corte-dei-conti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’esenzione IMU per i terreni edificabili utilizzati a fini agricoli</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/lesenzione-imu-per-i-terreni-edificabili-utilizzati-a-fini-agricoli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lesenzione-imu-per-i-terreni-edificabili-utilizzati-a-fini-agricoli</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/lesenzione-imu-per-i-terreni-edificabili-utilizzati-a-fini-agricoli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 10:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustiziatributaria.it/?p=5866</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il contribuente proprietario di un terreno edificabile che dichiara essere utilizzato a fini agricoli dal coniuge con partita IVA da imprenditore agricolo non ha diritto ad avere l’esenzione IMU. Come si dirà infatti l’imprenditore Agricolo deve avere il possesso e la conduzione del terreno in questione e non la semplice detenzione. I terreni edificabili pagano [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/lesenzione-imu-per-i-terreni-edificabili-utilizzati-a-fini-agricoli/">L’esenzione IMU per i terreni edificabili utilizzati a fini agricoli</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il contribuente proprietario di un terreno edificabile che dichiara essere utilizzato a fini agricoli dal coniuge con partita IVA da imprenditore agricolo non ha diritto ad avere l’esenzione IMU. Come si dirà infatti l’imprenditore Agricolo deve avere il possesso e la conduzione del terreno in questione e non la semplice detenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">I terreni edificabili pagano l’IMU con l’applicazione dell’aliquota sul valore economico effettivo del bene, così come previsto dalla legge e dalla Circolare Ministeriale [Circ. 9485/2012 del 18.06.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze]. Per le aree fabbricabili, la legge di riferimento, ancora in vigore [Art. 5 D.Lgs. 504/1992], dispone che la base di calcolo del valore del terreno sia data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposta, avendo riguardo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>alla zona territoriale di ubicazione;</li>
<li>all’indice di edificabilità;</li>
<li>alla destinazione d’uso consentita;</li>
<li>agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;</li>
<li>ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, ai fini del calcolo della base imponibile di aree fabbricabili, occorre tener conto degli elementi citati che influiscono direttamente sul valore di mercato del terreno, a cui il contribuente deve attenersi per il pagamento dell’IMU.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò comporta, per i proprietari di terreni edificabili (siano essi imprese o persone fisiche), il pagamento dell’IMU in misura particolarmente rilevante, soprattutto ove si tenga conto della crisi del settore immobiliare e della difficoltà di sfruttare economicamente il valore del terreno mediante la realizzazione di fabbricati o la vendita del terreno.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa regola generale incontra, tuttavia, alcune limitazioni e regimi di favore in presenza di determinate condizioni soggettive: i terreni edificabili, infatti, detenuti da imprenditori agricoli professionali, pagano l’IMU non sul valore venale, ma sul valore del terreno agricolo, con un evidente risparmio d’imposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini IMU sono considerati terreni agricoli quelli destinati all’esercizio delle attività agricole individuate per legge [Art. 2135 cod. civ.], anche se non coltivati, e quindi anche nel caso in cui il terreno sia lasciato a riposo.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, la natura non agricola di un terreno dipende dalla classificazione urbanistica e, quindi, come risulta nel piano regolatore del Comune. Per verificare l’edificabilità di un terreno è necessario richiedere un certificato di destinazione urbanistica al Comune. I terreni che non sono ricompresi in un’area edificabile pagano l’IMU in misura ridotta e in alcuni casi sono esenti da IMU.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge istitutiva dell’IMU ha, previsto una regola particolare secondo cui le aree edificabili (anche se classificate come tali nel piano regolatore del Comune), se possedute o coltivate da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, non possono essere considerate edificabile (per destinazione) e pertanto non pagano l’IMU.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, se un’area edificabile è posseduta da un contribuente (persona fisica o giuridica) senza qualifiche agricole paga l’IMU normalmente; mentre se il possessore è un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale non paga nulla, essendo il terreno, ancorché edificabile, considerato agricolo. Ciò in ragione delle previsioni dell’art. 2 comma 1, lettera b) del D.lgs. 504/1992</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell&#8217;articolo 9, sui quali persiste l&#8217;utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l&#8217;esercizio di attivita&#8217; dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all&#8217;allevamento di animali.”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La circolare del Ministero delle Finanze sopra citata ha precisato, peraltro, che, nel caso di terreno edificabile in comproprietà di più persone, qualora il terreno sia coltivato anche da uno solo dei comproprietari con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella gestione previdenziale, è considerato agricolo anche per la quota di proprietà dei soggetti della qualifica agricola.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione alla finzione di non edificabilità delle aree (che consente di considerare agricolo un terreno che lo strumento urbanistico qualifica edificabile), la circolare n. 3/DF/2012, richiamando la posizione della Cassazione espressa nella sentenza n. 15566/10, afferma che il beneficio si estende anche ai contitolari del soggetto in possesso dei requisiti;Nella disciplina dell’Imposta municipale propria è stata invece introdotta una modifica migliorativa per i contribuenti con riferimento all’ipotesi del terreno edificabile condotto a fini agricoli da un comproprietario pro quota, in relazione alla quale – recependo quanto disposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 30 giugno 2010 n. 15566, ribadita dall’ordinanza del 9 giugno 2011 n. 16636 – è stato confermato che, in forza di una interpretazione letterale e sistematica dell’art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, ove ci si trovi in presenza di un terreno che, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, sia posseduto solo parzialmente da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, ma direttamente condotto da parte di tali soggetti edutilizzato per fini agro-silvo-pastorali, la natura agricola dell’area – avendo carattere oggettivo – si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali, in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comproprietari che non conducano il terreno, che verranno in questo modo a godere a loro volta dell’agevolazione tributaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La fictio juris operata ai fini Ici dall&#8217;articolo 2, comma 1, lettera b), del Dlgs 504/1992, limita l&#8217;equiparazione delle aree edificabili ai terreni agricoli esclusivamente a quelle possedute e condotte dalle persone fisiche-imprenditori agricoli, con esclusione delle società anche se munite della qualifica di imprenditore agricolo. Con l’ ordinanza n. 22484/2017, la Corte di cassazione ha statuito che l&#8217;estensione della qualifica di imprenditore agricolo anche alle società (di capitali e di persone) che si è avuta dapprima con l&#8217;articolo 12 della legge 153/1975, inserito dall&#8217;articolo 10 del Dlgs 228/2001 e successivamente con l&#8217;articolo 1 del Dlgs 99/2004 non rileva ai fini dell&#8217;agevolazione Ici di cui agli articoli 2 e 9 del Dlgs 504/1992, in ragione dell&#8217;indubitabile carattere di specialità per materia che connota l&#8217;articolo 58 del Dlgs 446/1997.</p>
<p style="text-align: justify;">A decorrere dall’anno 2016 non è più dovuta l’IMU sui terreni adibiti ad attività agricola, posseduti e condotti da CD o IAP iscritti alla previdenza agricola, anche sulle aree edificabili che godono della cosiddetta finzione giuridica. Il requisito soggettivo prevede di essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, vale a dire svolgere l’attività agricola di cui all’articolo 2135 cc, con iscrizione alla previdenza agricola. Quest’ultimo requisito è assolto con il versamento dei contributi agricoli per un certo numero di giornate lavorative. Il requisito oggettivo contempla il possesso del bene direttamente in capo al CD o IAP e la conduzione diretta da parte del medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei casi sopra descritti la esenzione non puo’ essere applicata, in quanto non vi è coincidenza tra il soggetto passivo dell&#8217;imposta/possessore ed il conduttore/affittuario del fondo. Non si giunga alla conclusione che l&#8217;espressione &#8216;posseduti da Cd o Iap&#8217; possa essere applicata anche nel caso di terreno concesso in affitto. La nozione di &#8216;possesso&#8217;, in senso giuridico, è diversa da quella normalmente utilizzata nel linguaggio corrente: in base all&#8217;art. 1140 del Codice Civile &#8220;il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un&#8217;attività corrispondente all&#8217;esercizio della proprietà o di altro diritto reale&#8217;, cioè si estrinseca in una serie di atti e di comportamenti che, stando alla legge, competerebbero al titolare di un diritto reale (proprietà o usufrutto). L&#8217;articolo citato aggiunge che &#8220;si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa&#8221;. Nel caso di fondo affittato, il proprietario esercita il possesso in modo mediato, cioè tramite l&#8217;affittuario che ha la detenzione (la materiale disponibilità dell&#8217;immobile). Giuridicamente vi è una sostanziale differenza tra il possesso (del proprietario) e la detenzione (dell&#8217;affittuario).I medesimi ragionamenti valgono nel caso di concessione del terreno in comodato. Il comodatario è considerato un detentore qualificato e potrà usare gratuitamente la cosa ed esercitare eventualmente l&#8217;azione di reintegrazione prevista dall&#8217;art. 1168 c.c., co. 2, mentre gli è preclusa l&#8217;azione di manutenzione riservata al possessore poiché tale resta il comodante.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquistare il possesso ad usucapionem senza prima avere mutato mediante una interversio possessionis la sua detenzione in possesso, per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore (cfr. Cass., n. 3811/1995).Quindi premesso che non si ha conoscenza del titolo in base al quale nel caso di specie i soggetti aventi i requisiti soggettivi abbiano la disponibilità dei terreni agricoli di cui non sono sicuramente proprietari non si potrà nei casi di specie godere della esenzione.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5867" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2018/02/agric_imu_lgx.jpg" alt="agric_imu_lgx" width="478" height="270" /></p>
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/validita-del-verbale-e-dellingiunzione-per-le-infrazioni-al-codice-della-strada-con-firma-a-stampa/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2016/07/fas_lga1-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Validità del verbale e dell’ingiunzione per le ...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/prima-casa-di-lusso-si-al-recupero-di-maggiori-imposte/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2014/01/casalusso-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Prima casa di lusso: si al recupero di maggiori im...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/senza-pec-niente-iscrizione-nel-registro-delle-imprese/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/05/Pec-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Senza PEC niente iscrizione nel registro delle imp...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/cinque-anni-per-la-cassazione-la-prescrizione-del-fermo-amministrativo/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(https://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2018/06/fy_lgx.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Cinque anni per la Cassazione la prescrizione del ...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/lesenzione-imu-per-i-terreni-edificabili-utilizzati-a-fini-agricoli/">L’esenzione IMU per i terreni edificabili utilizzati a fini agricoli</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/lesenzione-imu-per-i-terreni-edificabili-utilizzati-a-fini-agricoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMU e diritto di abitazione del coniuge superstite</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/imu-e-diritto-di-abitazione-del-coniuge-superstite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imu-e-diritto-di-abitazione-del-coniuge-superstite</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/imu-e-diritto-di-abitazione-del-coniuge-superstite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 15:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustiziatributaria.it/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione sull’ex casa coniugale è l’unico soggetto passivo ai fini dell&#8217;Imu, prescindendo non solo dalle reali quote di possesso in cui è suddiviso l’immobile, ma anche dall’effettiva fruizione dello stesso diritto di abitazione. La condizione fiscale del coniuge superstite con riferimento ai tributi locali, non può non considerare [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/imu-e-diritto-di-abitazione-del-coniuge-superstite/">IMU e diritto di abitazione del coniuge superstite</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione sull’ex casa coniugale è l’unico soggetto passivo ai fini dell&#8217;Imu, prescindendo non solo dalle reali quote di possesso in cui è suddiviso l’immobile, ma anche dall’effettiva fruizione dello stesso diritto di abitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La condizione fiscale del coniuge superstite con riferimento ai tributi locali, non può non considerare che il diritto di abitazione, ex articolo 540, secondo comma, del Codice Civile, presuppone il godimento, riservato al solo coniuge superstite, “anche quando concorra (all’eredità, <em>ndr</em>) con altri chiamati”, dei diritti abitativi sulla casa adibita a residenza familiare e dei diritti di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti “gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.</p>
<p style="text-align: justify;">Oggetto del diritto, immediatamente a decorrere dall&#8217;apertura della successione ereditaria (anche in assenza di testamento), è dunque l’ex casa coniugale, ossia l’abitazione in cui i coniugi svolgevano la loro vita di coppia. Tutto questo comporta ovviamente delle conseguenze a livello tributario. Fermo restando che il diritto di abitazione, come quello di utilizzo, non è cedibile a terzi, dal punto di vista fiscale la titolarità del diritto costituisce presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, il reddito derivante dal diritto di abitazione è qualificato come reddito fondiario ai sensi dell’art. 6 del Tuir (anche se di fatto l’Irpef non è dovuta sulle abitazioni principali, mentre il versamento dell’Imu sulle seconde case sostituisce l’Irpef).</p>
<p style="text-align: justify;">Ugualmente gravano sul titolare del diritto di abitazione i tributi locali, e cioè la Tasi, l’Imu e la tariffa rifiuti (Tari). Quindi, come abbiamo detto, il coniuge superstite &#8211; in veste di titolare del diritto di abitazione &#8211; è, al pari dell’usufruttuario, l’unico soggetto passivo d’imposta, e in quanto tale deve corrispondere i tributi in relazione all’intero immobile sul quale grava il diritto, indipendentemente dalle reali quote di possesso. Viceversa gli altri eredi, in quanto nudi proprietari, non saranno tenuti al versamento dell’imposta (o delle imposte). Da precisare, però, che nel caso in cui il coniuge superstite rinunci esplicitamente e formalmente (vale a dire in forma scritta tramite atto notarile) al godimento del diritto di abitazione, l’onere fiscale andrà a ricadere pro-quota su tutti gli eredi coinvolti.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione di ciò, essendo il coniuge superstite il soggetto titolare del diritto di abitazione ed essendo il titolare del diritto di abitazione l&#8217;unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte locali, è dal momento in cui il diritto sorge che nascono in capo a lui (al coniuge superstite) gli obblighi tributari; gli stessi obblighi saranno pertanto estesi a tutta la porzione di bene immobile oggetto del diritto di godimento.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5848" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2018/01/dirabit1_lgx.jpg" alt="dirabit1_lgx" width="478" height="270" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-tarsu-per-i-locali-che-producono-imballaggi-terziari/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2017/07/scat_lgx-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">La TARSU per i locali che producono imballaggi ter...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/validita-del-verbale-e-dellingiunzione-per-le-infrazioni-al-codice-della-strada-con-firma-a-stampa/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2016/07/fas_lga1-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Validità del verbale e dell’ingiunzione per le ...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/il-favor-rei-nella-revisione-delle-sanzioni-tributarie/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://hungthinhsg.com.vn/wp-content/plugins/yuzo-related-post/assets/images/default.png) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Il “favor rei” nella revisione delle sanzioni ...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/ripartizione-delle-competenze-tra-giudice-ordinario-e-giudice-tributario-nella-materia-immobiliare/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2016/06/rip_comp_lga_gt-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Ripartizione delle competenze tra giudice ordinari...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/imu-e-diritto-di-abitazione-del-coniuge-superstite/">IMU e diritto di abitazione del coniuge superstite</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/imu-e-diritto-di-abitazione-del-coniuge-superstite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’imposta municipale unica nella fiscalità locale, immobiliare e patrimoniale</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/limposta-municipale-unica-nella-fiscalita-locale-immobiliare-e-patrimoniale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limposta-municipale-unica-nella-fiscalita-locale-immobiliare-e-patrimoniale</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/limposta-municipale-unica-nella-fiscalita-locale-immobiliare-e-patrimoniale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 14:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonella Clemente]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustiziatributaria.it/?p=5777</guid>
		<description><![CDATA[<p>La fiscalità immobiliare è un tema di straordinaria attualità cui tendono i loro studi e sforzi gli studiosi e gli operatori tecnici del settore immobiliare sia a livello nazionale che sovranazionale e che è destinato ad acquisire maggiore centralità all’interno del nostro sistema impositivo. Difatti, esso presenta molte sfaccettature: involge diverse dimensioni del diritto tributario [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/limposta-municipale-unica-nella-fiscalita-locale-immobiliare-e-patrimoniale/">L’imposta municipale unica nella fiscalità locale, immobiliare e patrimoniale</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La fiscalità immobiliare è un tema di straordinaria attualità cui tendono i loro studi e sforzi gli studiosi e gli operatori tecnici del settore immobiliare sia a livello nazionale che sovranazionale e che è destinato ad acquisire maggiore centralità all’interno del nostro sistema impositivo. Difatti, esso presenta molte sfaccettature: involge diverse dimensioni del diritto tributario e riflessioni sia di ordine qualitativo che quantitativo. La fiscalità immobiliare, ad oggi, rappresenta una delle voci principali del bilancio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed è imprescindibile il legame tra i vari ordinamenti tributari sovra e sotto-ordinati rispetto a quello nazionale, portatori di valori assiologici differenti, autonomi e alle volte confliggenti<span style="color: #3366ff;"> [1]</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo ambito si vuole affrontare il vastissimo tema della fiscalità immobiliare con il filtro territoriale del sistema locale.</p>
<p style="text-align: justify;">È utile infatti muovere con un’analisi breve dell’Imu – l’imposta locale per eccellenza -, per poi riflettere sulle incoerenze di sistema che la detta imposta riceve in eredità già dall’Ici seppur in maniera formalmente autonoma. È indubbio infatti che l’introduzione dell’Imu non sia stata altro che un’operazione di “<em>restyling </em>politico” di un legislatore affetto da gattopardite.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’opportuno taglio critico, non si vuole certamente non apprezzare il risultato legislativo, sia pure perfettibile e perfezionabile, dell’imposizione immobiliare nel suo assetto generale che regge all’esame di costituzionalità e dà attuazione ai principi costituzionali cardini della materia tributaria quali quello della capacità contributiva. È pacifico come un patrimonio immobiliare rilevi sotto il profilo della capacità contributiva ma altrettanto pacifica dovrebbe essere la linearità della ratio impositionis. Nell’auspicio di prossimi interventi del legislatore su un tema che acquisirà un valore sempre più centrale, si analizzano le incoerenze di alcune previsioni normative con la intima <em>ratio </em>del tributo. <em>Ex multis</em>, la tassazione della nuda proprietà e degli immobili improduttivi di reddito.</p>
<p style="text-align: justify;">I) <strong>L&#8217;’Imu: l’imposta locale per eccellenza</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’Imu è l’imposta municipale propria, istituita dal decreto sul federalismo fiscale municipale (D.Lgs. 23/2011) agli artt. 8 e 9. Tale decreto fu emanato in attuazione della L. 42/2009 e sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari relativi ai beni (terreni o fabbricati) non locati, nonché l’imposta comunale sugli immobili (Ici).</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’anno d’imposta 2014, l’Imu è – con la Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili) e la Tari (tassa sul servizio di gestione dei rifiuti urbani) &#8211; una delle componenti della Iuc (Imposta unica Comunale).</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ex </em>art. 8 co. 1 del D.Lgs. 23/2011, la decorrenza dell’imposta municipale propria fu fissata a partire dal 2014. In seguito, Per esigenze politiche (ed ideologiche), l’introduzione fu anticipata a decorrere dal 2012 (e per il triennio 2012-2014) in via sperimentale e dal 2015 a regime.</p>
<p style="text-align: justify;">In ultimo, l’Imu venne applicata a regime dal 2014 per effetto della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013).</p>
<p style="text-align: justify;">Per analizzare tale imposta, è opportuno definire il quadro normativo entro il quale muoversi.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa è disciplinata dall’art. 13 del D.l. 201/2011 conv. L. 214/2011 ed, <em>in secundis</em>, dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 ove compatibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Espliciti sono i richiami alla disciplina dell’Ici con la quale l’imposta municipale unica si pone in uno stretto rapporto di continuità, ancorché si distingue sotto diversi aspetti che non mutano in maniera radicale gli elementi sostanziali dell’imposta. Ad ogni modo, ai fini IMU, sono applicabili le disposizioni dell’Ici (D.Lgs. 504/92) espressamente richiamate dall’art. 13 del D.l. 201/2011 <span style="color: #3366ff;">[2]<span style="color: #000000;">.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">Proprio da questa continuità (ideale ma parziale) sono sorti problemi interpretativi che, per economia del testo, non possono essere qui sviscerati.</p>
<p style="text-align: justify;">Come accennato, l’Imu rappresenta in termini quali-quantitativi l’imposta locale per eccellenza. Ai Comuni, infatti, è riconosciuta la potestà di intervenire su alcuni aspetti della disciplina in modo che essa possa modularsi e completarsi sulla base delle scelte locali in modo da rendere più stretta quella correlazione tra sacrificio richiesto e beneficio corrisposto <span style="color: #3366ff;">[3]<span style="color: #000000;">.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, il passaggio dall’Ici all’Imu ha segnato una compressione sensibile del potere locale nei margini di modulazione del tributo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale potestà è circoscritta <span style="color: #3366ff;">[4]</span> <a href="#_edn4" name="_ednref4"></a>alla modulazione delle aliquote, all’estensione delle detrazioni per l’abitazione principale a fattispecie assimilabili… ma non può, per soddisfare il principio della riserva di legge, individuare e definire le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l’aliquota massima del tributo.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Imu ha come presupposto il possesso di immobili (<em>ex </em> art. 13 co. 2 del D.l. 201/2011).</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 13 co. 3 del D.l. 201/2011 stabilisce che la base imponibile dell’Imu è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dall’art. 13, commi 4 e 5 del D.l. 201/2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal 2014, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014, l’Imu non è più dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze ad eccezione di quelle di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9).</p>
<p style="text-align: justify;">Gli immobili gravati dal tributo sono i fabbricati (quale unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano), i terreni <span style="color: #3366ff;">[5]</span> (adibiti all’esercizio delle attività <em>ex</em> art. 2135 c.c.) e le aree edificabili (utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, i soggetti passivi – <em>ex</em> art. 9 co. 1 del D.Lgs. 23/2011 – sono i titolari del diritto di proprietà (<em>ius in re propria</em>) o dei diritti reali di godimento su cosa altrui (<em>ius in re aliena</em>) quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Identificando, dunque, i soggetti passivi nei titolari del diritto pieno di proprietà o di altro diritto reale di godimento, ne discende che il proprietario è assoggettato ad imposta solo nel caso si tratti di proprietà piena , non gravata da alcuno dei diritti reali di godimento. Nel caso dell’esistenza di uno di quest’ultimi, il possesso è vantato dal titolare del diritto reale di godimento mentre il (nudo) proprietario non è assoggettato all’imposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Accennando brevemente all’individuazione della base imponibile (quale ulteriore elemento essenziale per la definizione del tributo), sembra stimolante riflettere sulla <em>ratio impositionis</em> scelta dal legislatore per assoggettare ad imposta il proprietario di bene inagibile e/o inabitabile e non il nudo proprietario <span style="color: #3366ff;">[6]</span> atteso che anch’egli manifesta un’attitudine alla contribuzione (<em>ex</em> art. 53 Cost.) simile al proprietario di un bene inagibile e/o inabitabile ed entrambe le tipologie di immobili sembrano rispondere ad una logica di tassazione patrimoniale <em>tout court</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per completezza d’esposizione, le modalità di determinazione della base imponibile ai fini Imu variano a seconda delle tipologie di beni immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo ai fabbricati iscritti in catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile si determina rivalutando del 5% la rendita risultante al catasto alla data del primo gennaio dell’anno d’imposizione e moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore.</p>
<p style="text-align: justify;">La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari (diverse da A/1, A/7 e A/8) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale; per i fabbricati di interesse storico o artistico; per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II) Incoerenze tra natura del tributo e <em>ratio impositionis</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nello studio delle varie fattispecie impositive, emerge – <em>ictu oculi</em> – l’incoerenza nell’individuazione di quest’ultime da parte del legislatore che, nel produrre la disciplina del tributo, non sembra essere stato guidato da una lineare <em>ratio impositionis </em>che possa quindi superare (oltre che l’esame di costituzionalità<a href="#_edn1" name="_ednref1"> </a><span style="color: #3366ff;">[7]</span> nella sua visione esogena ovvero dell’imposta immobiliare nei confronti dell’intero sistema tributario) un esame di coerenza interna.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella più ampia discrezionalità (e non arbitrarietà) del legislatore nell’individuare quali indici di capacità contributiva, quali presupposti e quali fattispecie imponibili siano assoggettabili a tassazione, pare evidente che il legislatore abbia scelto una più accentuata tassazione patrimoniale immobiliare che mobiliare.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale scelta è stata dettata dal basso tasso di volatilità, dai bassi costi di individuazione e dalla facilità di accertamento dei beni immobiliari piuttosto che dei beni mobiliari.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il legislatore – sulla scia delle pressioni unidirezionali nel senso di un aumento della tassazione immobiliare da parte dell’Unione Europea, del Fmi e dell’Ocse – ha confermato con l’istituzione dell’Imu la volontà di tassare i patrimoni immobiliari, ad eccezione delle c.d. prime case.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale eccezione è stata dettata non già da valutazioni tecniche bensì da esigenze politiche e ideologiche fortemente radicate nel nostro Paese che confliggono con una visione lungimirante quale dovrebbe essere quella del legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, il legislatore sembra voler tassare i beni immobili ma non ogni tipo di bene immobile. Analizzando la scelta di non voler assoggettare a tassazione il nudo proprietario, emerge la volontà del legislatore di non assoggettare ad imposta il bene immobile che non è (astrattamente) produttore di reddito.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa visione entra in contrasto – a livello di coerenza interna – con la previsione normativa di assoggettare a tassazione i beni immobili inagibili o inabitabili <span style="color: #3366ff;">[8]</span>, seppur con una defalcazione della base imponibile pari alla metà. In tal caso, il possessore di un bene immobile inagibile o inabitabile dovrebbe essere tassato alla stessa stregua del nudo proprietario di un bene immobile atteso che entrambi gli immobili non possono produrre reddito (nemmeno astrattamente).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, si ritiene che se per il bene inagibile o inabitabile è prevista una forma di tassazione (seppur in misura ridotta), quest’ultima debba essere prevista anche per il bene del nudo proprietario. Al contrario, se per il nudo proprietario non è prevista alcuna forma d’imposizione, essa non deve essere prevista parimenti per il possessore di bene inagibile o inabitabile.</p>
<p style="text-align: justify;">L’opzione dell’una piuttosto che dell’altra scelta dipenderà dalla scelta di paradigma del legislatore che, allo stato attuale dell’ordinamento, sembra orientato verso l’idea di una imposizione patrimoniale immobiliare spuria ovvero di tipo reddituale.</p>
<p style="text-align: justify;">Egli risente sicuramente dell’orientamento della dottrina che ritiene che l’imposta patrimoniale debba essere soddisfatta dal reddito ricavato (o ricavabile) dal patrimonio, atteso che &#8211; qualora fosse improduttivo di reddito &#8211; l’imposta assumerebbe carattere decisamente ablativo <span style="color: #3366ff;">[9]</span> .</p>
<p style="text-align: justify;">Tesi agli antipodi di chi – come dottrina minoritaria ed isolata <span style="color: #3366ff;">[10] </span>- ritenette costituzionalmente legittima l’imposizione dei beni improduttivi di reddito e non già di quelli produttivi.</p>
<p style="text-align: justify;">A parer di chi scrive, nell’ottica di sistematizzare le imposte patrimoniali (di tipo reddituale), la tassazione del bene inagibile e inabitabile è incompatibile con l’art. 53 Cost. perché contrasta con la <em>ratio</em> interna e con l’art. 3 Cost..</p>
<p style="text-align: justify;">Ed inoltre, in ultima riflessione, seppur la dottrina tradizionale ha giustificato la tassazione degli immobili improduttivi, essa non appare del tutto soddisfacente se si pone attenzione anche alle politiche fiscali degli ultimi anni. Il legislatore ha previsto e promosso le attività di sistemazione e ristrutturazione dei beni immobili con lo strumento sostanzialmente inverso della de-tassazione (si pensi alle forti detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni).</p>
<p style="text-align: justify;">Di fatto, la giustificazione tradizionale della tassazione anche dei beni improduttivi, se pur persuasiva, mostra nella pratica più di un limite. Difatti, il successo degli strumenti di incentivo alle ristrutturazioni, mostra la volontà del legislatore di incentivare – attraverso la detassazione – la produttività dei patrimoni immobiliari; onde l’imposizione Imu dovrebbe non gravare sui detti beni, non solo per favorire l’equità tributaria dei diversi immobili (del nudo proprietario e del proprietario di immobile improduttivo) ma anche nell’ottica di perseguimento del fine extra-tributario di cui si discute.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">[1]</span> Boria, Il Sistema Tributario,Torino, 2008.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref2" name="_edn2"></a><span style="color: #3366ff;">[2]</span> Vedi circ. min. Economia e Finanze 18.05.2012 n.3/DF.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">[3]</span> Come si dirà al parag. 3, l’Imposta Municipale Unica seppur correlata al principio del beneficio è classificabile nella categoria delle imposte <em>tout court</em>. Essa risponde sempre, su un piano logico preminente, alle peculiarità dell’imposta. Così ritiene dottrina prevalente: Gallo, Marini, Marello. In secondo luogo, può o meno rispondere anche al principio del beneficio.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">[4]</span> Circ. Min. Economia e Finanze 18.05.2012 n. 3/DF e Linee Guida Min. Economia e Finanze 11.07.2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">[5]</span> Dubbi nacquero – con riferimento all’ampliamento dell’ambito applicativo dell’Imu rispetto a quello dell’Ici &#8211; sul nodo dei terreni incolti che sono assoggettati ad imposta municipale unica. Vedi correttivo D.l. 16/2012 conv. L. 44/2012 da cui si ricava l’assoggettamento all’Imu di tutti i terreni iscritti in Catasto con attribuzione di reddito dominicale, da chiunque posseduti, a qualunque uso destinati. Cfr. circ. Min. Economia e Finanze 3/DF del 2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">[6]</span> Così Perrone, <em>L’imposta comunale sugli immobili e il decentramento dell’autonomia impositiva: che delusione!</em>, in AA.VV., L’autonomia finanziaria degli enti locali territoriali, Roma, 1994, p. 516, che rileva una imposizione immobiliare di tipo reddituale più che patrimoniale. Percorso logico ripreso e ampliato in Marini, <em>Contributo allo studio dell’imposta comunale sugli immobili</em>, Milano, 2000.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">[7]</span> Che è ad oggi certo. A parare della maggioritaria dottrina e della giurisprudenza (che più si è interrogata sul tema), l’Imu e l’intera imposizione immobiliare sembra aver superato il vaglio di costituzionalità portando ad un percorso di analisi che può considerarsi terminato.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">[8]</span> Vedi Marini, <em>Contributo allo studio dell’imposta comunale sugli immobili</em>, Milano, 2000, p. 124 ss..</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">[9]</span> Falsitta, <em>Note a Corte Cost. n. 263 del 1994</em>, in <em>Riv. Dir. Trib.</em>, 1994, II.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref10" name="_edn10"></a><span style="color: #3366ff;">[10]</span> Gaffuri, <em>L’attitudine alla contribuzione</em>, Milano, 1965.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Antonella Clemente è Dottoranda di ricerca in Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5778" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2017/12/IMU_lgx.jpg" alt="IMU_lgx" width="478" height="270" /></p>
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/operazioni-inesistenti-intracomunitarie-il-punto-della-cassazione/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2014/04/regime-del-margine-auto-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Operazioni inesistenti intracomunitarie: Il punto ...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/studi-di-settore-applicabili-alle-piccole-imprese-senza-replica/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/03/zitti-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Studi di settore applicabili alle piccole imprese ...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/le-novita-nella-disciplina-di-reclamo-e-mediazione-tributaria-dal-primo-gennaio-2018-2/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(https://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2018/01/conc_reclam_lgx.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Le novità nella disciplina di reclamo e mediazion...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/il-domicilio-fiscale-prevale-sulla-residenza-anagrafica/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/05/reside-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Il domicilio fiscale prevale sulla residenza anagr...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/limposta-municipale-unica-nella-fiscalita-locale-immobiliare-e-patrimoniale/">L’imposta municipale unica nella fiscalità locale, immobiliare e patrimoniale</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/limposta-municipale-unica-nella-fiscalita-locale-immobiliare-e-patrimoniale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si avvicina la scadenza ultima per l&#8217;invio del modello 770/2015 relativo alle ritenute effettuate nel 2014.</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/si-avvicina-la-scadenza-ultima-per-linvio-del-modello-7702015-relativo-alle-ritenute-effettuate-nel-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=si-avvicina-la-scadenza-ultima-per-linvio-del-modello-7702015-relativo-alle-ritenute-effettuate-nel-2014</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/si-avvicina-la-scadenza-ultima-per-linvio-del-modello-7702015-relativo-alle-ritenute-effettuate-nel-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 10:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustiziatributaria.it/?p=5329</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un d.p.c.m. approvato dal consiglio dei ministri, su proposta del Mef ha prorogato la scadenza di questo adempimento dal 31 luglio al 21 settembre, accogliendo le richieste degli operatori professionali alla luce delle numerose scadenze fiscali (il 30 settembre sono in scadenza i modelli Unico, IRAP e IVA). Tale provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/si-avvicina-la-scadenza-ultima-per-linvio-del-modello-7702015-relativo-alle-ritenute-effettuate-nel-2014/">Si avvicina la scadenza ultima per l&#8217;invio del modello 770/2015 relativo alle ritenute effettuate nel 2014.</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un d.p.c.m. approvato dal consiglio dei ministri, su proposta del Mef ha prorogato la scadenza di questo adempimento dal 31 luglio al 21 settembre, accogliendo le richieste degli operatori professionali alla luce delle numerose scadenze fiscali (il 30 settembre sono in scadenza i modelli Unico, IRAP e IVA). Tale provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30/07/2015. Come si legge nell&#8217;atto governativo tale incombenza è una dichiarazione riepilogativa e che non comporta il versamento delle imposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Già nella circolare 6/E del 2015 si era chiarito che la trasmissione della certificazione unica dopo il 9 marzo 2015 (data di scadenza di tale adempimento) comporta l&#8217;applicazione di una sanzione pari a 100 euro, tuttavia in questo primo anno, l&#8217;invio delle certificazioni che concernono i redditi non dichiarabili nel 730 (come i redditi di lavoro autonomo abituale o occasionale e le provvigioni) può avvenire anche dopo tale scadenza senza l&#8217;applicazione delle suddette sanzioni. Infatti proprio dal 2015 per i redditi del 2014 i sostituti d&#8217;imposta debbono utilizzare un modello unico per attestare i redditi da lavoro dipendente e assimilati, la cosiddetta certificazione unica. Tale proroga, tuttavia ha delle conseguenze che interessano oltre alla trasmissione della dichiarazione anche l&#8217;istituto del ravvedimento operoso e delle sanzioni applicabili.</p>
<p style="text-align: justify;">È possibile infatti regolarizzare la propria posizione pagando il tributo non versato unitamente alle sanzioni ridotte, quelle ordinarie per i versamenti diretti sono pari al 30% dell’imposta dovuta e agli interessi legali e non moratori, come previsto dall&#8217;art. 13 D.Lgs. 472/1997. Tale fattispecie è impedita dalla norma nel caso in cui siano iniziate attività di accesso, ispezioni o verifiche o altre attività di accertamento portate a conoscenza del contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ultime modifiche in ordine di tempo di tale articolo sono quelle dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014 art. 1, comma 637), che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2015. Uno schema di decreto legislativo, in applicazione della delega fiscale (legge n. 23/2014 ) è stato preparato dal governo per riordinare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo e se sarà approvato dalle camere dovrebbe operare, relativamente alle sanzioni amministrative, dal 1° gennaio 2017. Alla luce di tutto ciò occorre fare un po’ di chiarezza su quelle che sono le sanzioni amministrative applicabili nel caso in cui non siano state operate le ritenute o in modo carente nell’anno 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le novità introdotte dall’ultima legge di stabilità è possibile usufruire della sanzione ridotta ad un nono del minimo se il pagamento avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine della presentazione della dichiarazione, in base alla lettera a)-bis dell&#8217;art. 13 D.lgs. 472/1997 (ravvedimento intermedio). Tuttavia nella circolare 23/E/2015 si evince che il termine per il ravvedimento previsto dalla lettera a-bis) dell&#8217;articolo sopra citato, decorre dalla scadenza del termine di versamento e non dal termine di presentazione della dichiarazione.  L&#8217;amministrazione ha chiarito quindi che il termine per effettuare il ravvedimento intermedio di 90 giorni decorre dalla data di violazione se si tratta di omesso o tardivo pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">E allora in base a affermazione è possibile effettuare il ravvedimento usufruendo di una riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo nei casi di infedele presentazione dei modelli 770/2014 semplificato o ordinario, per l&#8217;omessa effettuazione delle ritenute nel 2014, o insufficiente o tardivo versamento di esse. Ciò in base all’articolo 13 comma 1, lettera b) ma solo se la regolarizzazione volontaria avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione che è proprio il 21 settembre, come detto innanzi, altrimenti si perde questo beneficio. Si ricorda infine che sono cambiate le regole per la compensazione delle ritenute operate in eccesso, per effetto dell’articolo 15 del D.Lgs n. 175/2014, come spiegato dalla circolare n. 31/E/2014. Come chiarisce l&#8217;amministrazione tale cambiamento opera a partire dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall’anno di formazione delle eccedenze, sempreché la compensazione non sia riferita all’anno 2014.  Quindi sarà possibile effettuarle solo tramite il modello F. 24 e con specifici codici tributo (come i codici 1627 e 1628) individuati dalla risoluzione 13/E 2015.</p>
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/e-legge-il-decreto-n-502017-con-la-manovrina/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(https://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2017/06/manov_lg_lgx.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">È legge il decreto n. 50/2017 con la MANOVRINA</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/is-it-legal-to-use-essay-writing-services-in-college/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(https://www.carroll.edu/sites/default/files/2023-03/lp-hero-image-mobile.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Is It Legal to Use Essay Writing Services in Colle...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/non-conviene-confondersi-sui-tempi-della-tremonti-ter/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/11/confusione1-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Non conviene  confondersi sui tempi della “Tremo...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/calendario-lavori-parlamentari-dal-21-al-27-luglio-2014/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/06/parlamento_2013_06.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Calendario lavori parlamentari dal 21 al 27 luglio...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/si-avvicina-la-scadenza-ultima-per-linvio-del-modello-7702015-relativo-alle-ritenute-effettuate-nel-2014/">Si avvicina la scadenza ultima per l&#8217;invio del modello 770/2015 relativo alle ritenute effettuate nel 2014.</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/si-avvicina-la-scadenza-ultima-per-linvio-del-modello-7702015-relativo-alle-ritenute-effettuate-nel-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La notifica degli atti di accertamento e riscossione dei Tributi Locali</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-notifica-degli-atti-di-accertamento-e-riscossione-dei-tributi-locali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-notifica-degli-atti-di-accertamento-e-riscossione-dei-tributi-locali</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-notifica-degli-atti-di-accertamento-e-riscossione-dei-tributi-locali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 15:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno - Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[atti]]></category>
		<category><![CDATA[notifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4938</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un problema che spesso si pone agli operatori del settore riguarda la notifica degli atti delle procedure esecutive: nello specifico, ci si chiede a chi debbano essere indirizzati, nell&#8217;ambito della verifica e controlli sui tributi degli anni precedenti, i solleciti e/o gli avvisi di accertamento nel caso si riscontri la variazione delle posizioni anagrafiche (persone [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-notifica-degli-atti-di-accertamento-e-riscossione-dei-tributi-locali/">La notifica degli atti di accertamento e riscossione dei Tributi Locali</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un problema che spesso si pone agli operatori del settore riguarda la notifica degli atti delle procedure esecutive: nello specifico, ci si chiede a chi debbano essere indirizzati, nell&#8217;ambito della verifica e controlli sui tributi degli anni precedenti, i solleciti e/o gli avvisi di accertamento nel caso si riscontri la variazione delle posizioni anagrafiche (persone decedute, variazione/cessazione partita iva; fallimento)</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni che si fingono all&#8217;operatore del diritto sono varie ma, in via generale, trattandosi della notifica di atti tributari, non possono non richiamarsi le norme del codice di procedura civile afferenti la notifica e le specifiche norme attinenti alla notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti tributari in genere.</p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente poi alle singole questioni, emerge che, relativamente alla notifica a persona deceduta, l&#8217;atto intestato ad esso può essere notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell&#8217;ultimo domicilio del de cuius sempreché questi non abbiano fornito le proprie generalità e il proprio domicilio ovvero l&#8217;ufficio non fosse a conoscenza del decesso (Cass. 8272/2006; Cass 13504 e 10659 del 2003). L&#8217;art 65 comma 2 del DPR 600/73 prevede che che gli eredi del contribuente hanno l&#8217;obbligo di comunicare all&#8217;ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Tale obbligo deve ritenersi valido anche per i tributi locali.</p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente alla notifica alle persone decedute. rileva poi il disposto dell&#8217;art. 6 dello Statuto del Contribuente secondo cui &#8220;Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma deve essere letta in relazione a quanto detto sopra circa il decesso e gli indirizzi degli eredi: la stessa deve essere letta e coordinato con la legge generale sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241, recante &#8220;Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi&#8221;), secondo cui: &#8220;Qualora l&#8217;interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d&#8217;ufficio all&#8217;acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Parimenti sono accertati d&#8217;ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di notifica di atti a soggetti la cui partita Iva sia cessata o chiusa, bisognerà invece avere riguardo alla tipologia della struttura imprenditoriale dell&#8217;attività cessata.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora si tratti di persone o di società di persone, gli atti andranno notificati alle persone fisiche nei luoghi di residenza o domicilio secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto le ditte individuali o le società di persone sono illimitatamente responsabili dei debiti verso terzi. Qualora si tratti di società di capitali aventi personalità giuridica la questione è diversa; l&#8217;art 2495 c.c. prevede che la semplice cancellazione della società dal registro delle imprese determina l&#8217;estinzione di essa; conseguentemente, una volta cancellata, la società di capitali non esiste più e non è più idonea a ricevere atti. È possibile solamente notificare l&#8217;atto al liquidatore e/o ai soci specificando le ragioni di tale scelta e cioé la colpa del liquidatore ex art. 36 del D.P.R. 602/1973 o la indicazione delle somme ricevute dai soci in base al bilancio finale di liquidazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva tal proposito, quanto detto dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6743 del 02.04.2015, in cui la Corte, dopo aver ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale sulla cancellazione della società dal registro delle imprese e dopo aver richiamato i suoi precedenti specifici, e cioè le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010, ha affermato che, per effetto della riforma societaria del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese, delle società di persone, ne comporta l’estinzione (efficacia dichiarativa) con la conseguente incapacità di agire in giudizio. Per gli Ermellini inoltre, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cassazione sezioni unite, n. 6070, n. 6071 e n. 6072 del 2013; ex pluribus, Cassazione n. 1677, n. 9110 e n. 12796 del 2012; n. 24955 del 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">Si rileva infine che il decreto delegato sulle semplificazioni fiscali, al comma 4 dell&#8217;articolo 28 stabilisce inaspettatamente che &#8220;ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, sanzioni e interessi, l&#8217;estinzione della società di cui all&#8217;articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese&#8221;; è pensabile, allora, che la società &#8211; dopo la cancellazione &#8211; sia ancora rappresentata dal liquidatore che, ai soli fini fiscali, continuerà ad assolvere i compiti che il Codice civile gli attribuisce.</p>
<p style="text-align: justify;">Si precisa che la variazione della ragione sociale e della partita iva contemporaneamente presuppone che si sia costituto un soggetto giuridico diverso; quindi se nella sostanza lo stesso soggetto continua a gestire la stessa attività, dal punto di vista giuridico si tratta di un soggetto diverso.</p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente infine al fallimento, la notifica degli atti deve essere effettuata al curatore fallimentare. Ai sensi degli art. 43 e 44 della legge fallimentare, il fallito perde la legittimazione processuale e sostanziale che viene assunta dalla curatela fallimentare la quale subentra a ogni effetto al soggetto fallito; si é affermato però il principio della doppia notifica (al curatore ed al fallito) qualora si tratti di crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente (Cass. 14987/2000 e Cass.6937/2002).</p>
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-notifica-degli-atti-di-accertamento-e-riscossione-dei-tributi-locali/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://hungthinhsg.com.vn/wp-content/plugins/yuzo-related-post/assets/images/default.png) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">La notifica degli atti di accertamento e riscossio...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-notifica-degli-atti-di-accertamento-e-riscossione-dei-tributi-locali/">La notifica degli atti di accertamento e riscossione dei Tributi Locali</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-notifica-degli-atti-di-accertamento-e-riscossione-dei-tributi-locali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voluntary Disclosure: salvo il contraddittorio</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/voluntary-disclosure-salvo-il-contraddittorio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voluntary-disclosure-salvo-il-contraddittorio</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/voluntary-disclosure-salvo-il-contraddittorio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 10:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustiziatributaria.it/?p=5263</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tra le le attività che i professionisti forniscono, ai fini dell&#8217;adesione dei propri clienti alla collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure), vi è l’assistenza nella compilazione del modello di adesione, modello approvato con provvedimento dell’Agenzia del 30 gennaio 2015. I soggetti che aderiscono alla voluntary disclosure c.d. “internazionale”, debbono compilare la sezione II del modello, dove [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/voluntary-disclosure-salvo-il-contraddittorio/">Voluntary Disclosure: salvo il contraddittorio</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tra le le attività che i professionisti forniscono, ai fini dell&#8217;adesione dei propri clienti alla collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure), vi è l’assistenza nella compilazione del modello di adesione, modello approvato con provvedimento dell’Agenzia del 30 gennaio 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">I soggetti che aderiscono alla voluntary disclosure c.d. “internazionale”, debbono compilare la sezione II del modello, dove deve essere indicata la consistenza del patrimonio detenuto all’estero in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi in materia di modulo RW.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini dell’individuazione del valore delle attività estere da dichiarare in tali righi, il provv. dell&#8217;Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013 n. 151663 ha previsto che per l’individuazione del valore delle attività finanziarie, devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVAFE, per il quale il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla prova dei fatti però, le banche estere spesso valorizzano il conto titoli dei propri clienti al valore di mercato, tanto che il costo storico può risultare un dato difficile da individuare; secondo quanto chiarito dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 10 del 13 marzo 2015, un eventuale errore nella determinazione del valore delle attività estere rilevati dall’Ufficio nel corso dell’esame della documentazione e della relazione accompagnatoria, non produce necessariamente effetti negativi sul prosieguo della procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarà infatti cura dell’Ufficio, previo contraddittorio con la parte, tener conto dei dati conseguentemente rettificati o della documentazione ulteriormente prodotta; la fattispecie è ovviamente diversa da quella in cui dovessero emergere, dopo il perfezionamento della procedura, ulteriori attività estere o redditi a questi connesse o maggiori imponibili che non sono stati oggetto della procedura, così come l’esistenza di cause di inammissibilità non dichiarate dal contribuente o la falsità della documentazione e delle informazioni dallo stesso fornite. In quest&#8217;ultimo caso, fatta salva l’efficacia degli atti perfezionatisi nell’ambito della procedura, l’Ufficio procederà ad interessare l’Autorità Giudiziaria competente.</p>
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-corte-costituzionale-afferma-linammissibilita-dei-contributi-per-progetti-di-formazione-regione-sicilia/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2014/03/sicilia101-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">La Corte Costituzionale afferma l’inammissibilit...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/agenzia-entrate-circ-n-7-15-03-2012-chiusura-delle-liti-fiscali-minori/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/03/liti.bmp) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Agenzia Entrate Circ. n.7 – 15.03.2012. chiu...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/massima-sentenza-n-31-del-20-maggio-2013-ud-del-6-maggio-2013-della-ct-i-grado-trento/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://hungthinhsg.com.vn/wp-content/plugins/yuzo-related-post/assets/images/default.png) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Massima  – Sentenza n. 31 del 20 maggio 2013...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-comunicazione-di-iscrizione-ipotecaria-e-valida-anche-se-notificata-a-mezzo-posta/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/06/posta.bmp) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">La comunicazione di iscrizione ipotecaria è valid...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/voluntary-disclosure-salvo-il-contraddittorio/">Voluntary Disclosure: salvo il contraddittorio</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/voluntary-disclosure-salvo-il-contraddittorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unico mezzo pubblicitario anche in spazi distinti</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/unico-mezzo-pubblicitario-anche-in-spazi-distinti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unico-mezzo-pubblicitario-anche-in-spazi-distinti</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/unico-mezzo-pubblicitario-anche-in-spazi-distinti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2013 12:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione GT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Dottrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[<p>Costituisce unico mezzo pubblicitario, ai fini del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile tra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non sono collocati in uno spazio unico. A stabilirlo è la sentenza 109/2/13 della Ct di primo grado di Bolzano. La vicenda riguarda un avviso di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/unico-mezzo-pubblicitario-anche-in-spazi-distinti/">Unico mezzo pubblicitario anche in spazi distinti</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/12/POP_webinar_robingood_marketing_online_come_intercettare_nuovi_clienti_023.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3251" alt="POP_webinar_robingood_marketing_online_come_intercettare_nuovi_clienti_023" src="https://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/12/POP_webinar_robingood_marketing_online_come_intercettare_nuovi_clienti_023-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Costituisce unico mezzo pubblicitario, ai fini del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile tra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non sono collocati in uno spazio unico. A stabilirlo è la sentenza 109/2/13 della Ct di primo grado di Bolzano.</p>
<p>La vicenda riguarda un avviso di accertamento con cui veniva contestata la superficie complessiva delle insegne pubblicitarie installate. La società ricorrente chiede l&#8217;annullamento dell&#8217;avviso di accertamento poiché la superficie complessiva delle insegne installate risulterebbe inferiore ai 5 mq e ritiene pertanto applicabile il regime dell&#8217;esenzione. Il giudice dapprima riconosce come «lo scopo di promuovere l&#8217;immagine come presupposto impositivo dell&#8217;imposta sulla pubblicità concerne unitariamente l&#8217;interpretazione in senso oggettivo, ovvero indipendentemente dalla volontà soggettiva di porre in essere il messaggio pubblicitario e la finalità di fornire un&#8217;immagine positiva dell&#8217;attività nei confronti dei clienti potenziali»; successivamente conclude affermando che «dalla documentazione, sia fotografica quanto afferente i dati di misurazione presentata in giudizio, si può rilevare come i mezzi pubblicitari in questione abbiano non solo tra loro identico contenuto, ma vi sia tra essi una connessione sia di carattere letterale, quanto logistico, essendo questi posizionati in modo tale da costituire una relazione di interdipendenza l&#8217;uno dall&#8217;altro», con la conseguenza che è corretta la modalità di determinazione della superficie ravvisata dalla società ricorrente e che quindi il ricorso deve essere accolto e, per l&#8217;effetto, l&#8217;avviso di accertamento annullato.</p>
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/il-mod-770-prova-il-mancato-versamento-delle-ritenute/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/11/770-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Il mod. 770 prova il mancato versamento delle rite...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/il-risarcimento-danni-per-le-fioriere-dinanzi-ad-un-esercizio-commerciale-e-di-competenza-del-giudice-amministrativo/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2017/03/fior_lgx-150x150.png) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Il risarcimento danni per le fioriere dinanzi ad u...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/mediazione-gli-uffici-finanziari-ai-nastri-di-partenza-con-le-istruzioni-operative/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/04/partenza-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Mediazione: Gli Uffici Finanziari  ai nastri di pa...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-consulta-conferma-i-10-anni-di-inabilitazione-per-la-bancarotta-fraudolenta/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2014/01/bancarotta-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">La Consulta conferma i 10 anni di inabilitazione p...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/unico-mezzo-pubblicitario-anche-in-spazi-distinti/">Unico mezzo pubblicitario anche in spazi distinti</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/unico-mezzo-pubblicitario-anche-in-spazi-distinti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimi orientamenti dell’ Agenzia delle Entrate in caso di trasformazione societaria</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/ultimi-orientamenti-dell-agenzia-delle-entrate-in-caso-di-trasformazione-societaria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ultimi-orientamenti-dell-agenzia-delle-entrate-in-caso-di-trasformazione-societaria</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/ultimi-orientamenti-dell-agenzia-delle-entrate-in-caso-di-trasformazione-societaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 11:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/?p=3474</guid>
		<description><![CDATA[<p>RISOLUZIONE N.84-e, del 27.11.2013 Correzione errori contabili &#8211; Istanza di Interpello ordinario presentata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000. Disposizioni antielusive e trasformazione societaria (articolo 37-bis del DPR n. 600 del 1973). Con Risoluzione n. 87/E del 28 novembre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere in merito alla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/ultimi-orientamenti-dell-agenzia-delle-entrate-in-caso-di-trasformazione-societaria/">Ultimi orientamenti dell’ Agenzia delle Entrate in caso di trasformazione societaria</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/11/error.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3476" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/11/error-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/11/RISOLUZIONE-N.84e-del-27.11.2013.pdf">RISOLUZIONE N.84-e, del 27.11.2013</a></p>
<p style="text-align: justify">Correzione errori contabili &#8211; Istanza di Interpello ordinario presentata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000. Disposizioni antielusive e trasformazione societaria (articolo 37-bis del DPR n. 600 del 1973).</p>
<p style="text-align: justify">Con Risoluzione n. 87/E del 28 novembre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere in merito alla disciplina applicabile nel caso in cui, a seguito di accertamento, venga recuperato a tassazione un costo dedotto in un periodo di imposta non di competenza e il periodo di imposta di corretta imputazione si chiuda con una perdita fiscale. Sul punto, per le motivazioni meglio espresse nella Risoluzione in allegato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ipotesi in cui l’esercizio di corretta imputazione del costo abbia evidenziato una perdita e questa, successivamente, sia stata utilizzata in compensazione negli esercizi successivi, il contribuente potrà evidenziare la stessa presentando, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, una dichiarazione integrativa di quella in cui avrebbe potuto utilizzare la maggior perdita, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Qualora, per decorso del termine, non sia possibile emendare tale dichiarazione, la maggior imposta versata non tenendo conto della maggiore perdita può essere richiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR 29 settembre 1973 n. 602, entro quarantotto mesi dal versamento eccedente, ovvero, scaduto anche tale termine, entro due anni dalla data in cui si è reso definitivo l’accertamento per violazione del principio di competenza, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ciò in quanto l’eccedenza di imposta versata è diretta conseguenza della rettifica effettuata dall’ufficio accertatore.</p>
<p style="text-align: justify">A cura di Redazione</p>
<p style="text-align: justify"><em>Fonte:agenziaentrate.gov.it;</em> <em>dirittobancario.it</em></p>
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/calendario-lavori-parlamentari-dal-22-al-28-settembre-2014/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/06/parlamento_2013_06.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Calendario lavori parlamentari dal 22 al 28 settem...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/il-possesso-dei-requisiti-della-ruralita-deve-essere-dimostrato-dal-proprietario-dellimmobile/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2017/03/catclas_lgc-150x150.png) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Il possesso dei requisiti della ruralità deve ess...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/prescrizione-e-forza-precettiva-dellingiunzione-di-pagamento/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2018/04/idp_lgx_gt-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Prescrizione e forza precettiva dell’ingiunzione...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/slottica-como-retirar-dinero-best-casino-online-payouts-792/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://hungthinhsg.com.vn/wp-content/plugins/yuzo-related-post/assets/images/default.png) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Slottica Como Retirar Dinero Best Casino Online Pa...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/ultimi-orientamenti-dell-agenzia-delle-entrate-in-caso-di-trasformazione-societaria/">Ultimi orientamenti dell’ Agenzia delle Entrate in caso di trasformazione societaria</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/ultimi-orientamenti-dell-agenzia-delle-entrate-in-caso-di-trasformazione-societaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendere su Internet: SCIA  o non SCIA?</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/vendita-su-internet-scia-o-non-scia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vendita-su-internet-scia-o-non-scia</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/vendita-su-internet-scia-o-non-scia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 07:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/?p=3441</guid>
		<description><![CDATA[<p>Attività di vendita di prodotti propri via web<br />
La risoluzione n. 183332 dell’11 novembre 2013 reca alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di intraprendere un’attività di vendita dei propri prodotti tramite commercio elettronico sia nel caso di un imprenditore agricolo che  nel caso di un artigiano.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/vendita-su-internet-scia-o-non-scia/">Vendere su Internet: SCIA  o non SCIA?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-4891" src="http://95.110.205.129/wp/SVILUPPO/giustiziatributaria_it/wp-content/uploads/2013/11/e-commerce_l-300x169.jpg" alt="e-commerce_l" width="300" height="169" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/11/MINISTERO-DELLO-SVILUPPO-ECONOMICO.-Risoluzione-n.183332-dell11.11.2013.docx">MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. Risoluzione n.183332 dell&#8217;11.11.2013</a></p>
<p style="text-align: justify;">Attività di vendita di prodotti propri via web</p>
<p style="text-align: justify;">La risoluzione n. 183332 dell’11 novembre 2013 reca alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di intraprendere un’attività di vendita dei propri prodotti tramite commercio elettronico sia nel caso di un imprenditore agricolo che  nel caso di un artigiano.</p>
<p style="text-align: justify;">A cura di Redazione</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <em>mise.gov.it;teleconsul.it</em></p>
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/arresti-domiciliari-per-il-commercialista-accusato-di-operazioni-inesistenti/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/11/crcere-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Arresti domiciliari per il commercialista accusato...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/consentito-il-sequestro-di-beni-destinati-al-fondo-patrimoniale/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/10/soldi_incatenati-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Consentito il sequestro di beni destinati al fondo...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/giro-di-vite-ai-ricavi-in-nero/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2014/06/lusso-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Giro di vite sui ricavi in nero</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/e-legittima-la-soppressione-del-fallimento-dufficio/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/07/falliment-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">E’ legittima la soppressione del fallimento d’...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/vendita-su-internet-scia-o-non-scia/">Vendere su Internet: SCIA  o non SCIA?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/vendita-su-internet-scia-o-non-scia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impugnazione: l&#8217;avviso di accertamento e l&#8217;atto della procedura di riscossione</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/limpugnazione-lavviso-di-accertamento-e-latto-della-procedura-di-riscossione-di-nicola-ricciardi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limpugnazione-lavviso-di-accertamento-e-latto-della-procedura-di-riscossione-di-nicola-ricciardi</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/limpugnazione-lavviso-di-accertamento-e-latto-della-procedura-di-riscossione-di-nicola-ricciardi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 20:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[<p>Relativamente alla fase dell&#8217;impugnativa, sia per l’atto di ingiunzione fiscale che per la cartella esattoriale – con specifico riferimento ai tributi locali – occorre ricordare che gli stessi possono essere emessi e notificati solo nel caso in cui siano stati preceduti da un avviso di accertamento del tributo. Infatti, l’atto esecutivo preceduto “dalla emissione e notificazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/limpugnazione-lavviso-di-accertamento-e-latto-della-procedura-di-riscossione-di-nicola-ricciardi/">L&#8217;impugnazione: l&#8217;avviso di accertamento e l&#8217;atto della procedura di riscossione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Relativamente alla fase dell&#8217;impugnativa, sia per l’atto di ingiunzione fiscale che per la cartella esattoriale – con specifico riferimento ai tributi locali – occorre ricordare che gli stessi possono essere emessi e notificati solo nel caso in cui siano stati preceduti da un avviso di accertamento del tributo.</p>
<p align="justify">Infatti, l’atto esecutivo preceduto<em> “dalla emissione e notificazione di un avviso di accertamento nel quale va identificato il titolo esecutivo, conserva l’efficacia di mero atto riproduttivo destinato ad esplicare incidenza soltanto sul piano della esigibilità della pretesa tributaria e, come tale, è suscettibile di impugnazione solo per vizi propri dell’impugnazione stessa e non anche per motivi attinenti a fatti e momenti della vicenda tributaria anteriori alla formazione del titolo esecutivo, deducibili ma non dedotti in sede di impugnazione degli atti presupposti”</em> (Cass., ss.uu., n. 6299/1990; Cass. sentenza n. 8764 del 7 ottobre 1996); come sappiamo, per vizi propri si intendono i vizi relativi alla notifica, alla forma, al difetto di  motivazione  e alla sottoscrizione.</p>
<p align="justify">L’impugnativa nel merito dei suddetti atti potrà avvenire solo in un caso determinato; qualora, il contribuente debitore non abbia mai in precedenza ricevuto alcun atto relativo alla pretesa tributaria o patrimoniale sottostante, potrà  far valere i vizi che avrebbe potuto far valere avverso detti atti, anche nei confronti della cartella esattoriale, manifestazione esteriore della iscrizione a ruolo (Cass. sentenze n. 10772 del 10 maggio 2006 e n. 3554 del 2002; Corte di Cassazione civile 3 settembre 2008, n.22209; Corte di Cassazione sentenza n. 25614/10 del 17/12/2010).</p>
<p>A conferma, la recentissima pronuncia della <strong>Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Sentenza 15 maggio 2013, n. 11674</strong> secondo cui può “<em>l&#8217;iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell&#8217;avviso di accertamento, a norma dell&#8217;abrogato del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, articolo 16, comma 3 e del vigente Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, comma 3&#8243; (Cass. 10702/2006)</em>.</p>
<p align="justify">Del resto &#8211; e questo appare ormai principio di giurisprudenza consolidata &#8211; bisogna tenere ben distinte la posizione dell&#8217;Ente titolare del credito da quella dell&#8217;Ente che svolge la funzione di agente della riscossione.</p>
<p>Nella pratica del contenzioso tributario infatti, frequenti sono ancora i casi di “confusione” delle due differenti posizioni da parte di chi propone il ricorso; appare quindi opportuno ribadire che l&#8217;agente della riscossione altri non e’ che un mero “esecutore” del soggetto titolare della posizione creditoria, su cui incombe solo l’obbligo di legge di mettere in riscossione il credito che gli viene affidato dall’ente locale, senza possibilità alcuna di effettuare verifiche di merito.</p>
<p align="justify">Nelle liti tributarie promosse contro l&#8217;agente della riscossione, per questioni che non riguardano esclusivamente la regolarità e la validità degli atti esecutivi, questi deve chiamare in causa l’ente creditore interessato, riscontrando il suo difetto di legittimazione passiva; in mancanza, risponderà delle conseguenze della lite (Cass. SS.UU. 16412 del 25.07.2007 – Cass. 21315 del 15.10.2010 ; Circ. Agenzia delle Entrate n.51/E 2008).</p>
<p>In tal senso, la sentenza della <strong>Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile</strong></p>
<p><strong>Sentenza 8 maggio 2013, n. 10764</strong> secondo cui “<em>Va osservato, infatti, che nel processo tributario regolato dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, il concessionario del servizio di riscossione e&#8217; parte, ai sensi dell&#8217;articolo 10 del medesimo Decreto Legislativo, quando oggetto della controversia e&#8217; l&#8217;impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili e, cioe&#8217;, solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e &#8211; come nel caso di specie – dell&#8217;avviso di mora. Sicche&#8217;, in tale ipotesi, l&#8217;atto va impugnato chiamando in causa esclusivamente il concessionario, al quale e&#8217; direttamente ascrivibile il vizio dell&#8217;atto stesso, atteso che, non essendo neppure configurabile un litisconsorzio necessario con l&#8217;ente </em>impositore<em>, questi non e&#8217; passivamente legittimato nel giudizio avente ad oggetto l&#8217;impugnativa degli atti suindicati (cfr. Cass. 3242/07, 5832/11)</em>”.</p>
<p align="justify">L&#8217;Ente locale a sua volta, può stare in giudizio autonomamente  tramite dirigenti o funzionari titolari degli uffici tributi coinvolti o di quelli adibiti al contenzioso (art.3 bis L.88/2005 che modifica l’art. 11 del D.Lgs. 546/1992); l&#8217;Agente della riscossione ha invece la necessità dell&#8217;assistenza tecnica in giudizio (Cass. Sentenza n. 21459 del 9/10/2009) ed ha la legittimazione passiva solo nei casi in cui l’oggetto della controversia sia l’impugnazione di atti allo stesso direttamente ed esclusivamente riferibili  (Cass. 26.10.2007 n. 22519).</p>
<p>Il contribuente infine può stare in giudizio personalmente senza necessità del difensore abilitato nelle controversie fino a €.2.852,28; negli altri casi deve essere assistito da un difensore abilitato.</p>
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/accertamento-i-60-giorni-vanno-sempre-rispettati/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2014/06/img_001_2014_06_17-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Accertamento: i 60 giorni vanno sempre rispettati</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-corte-di-cassazione-interviene-sui-tributi-doganali/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/11/imagesdogana-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">La Corte di Cassazione interviene sui tributi doga...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/le-poste-richiedono-gli-arretrati-sui-conti-correnti-ici/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2014/03/postici-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Le Poste richiedono gli arretrati sui conti corren...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/laccertamento-da-redditometro-e-nullo-se-ci-sono-disinvestimenti/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2014/02/capital-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">L’accertamento da redditometro  è nullo  se ci ...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/limpugnazione-lavviso-di-accertamento-e-latto-della-procedura-di-riscossione-di-nicola-ricciardi/">L&#8217;impugnazione: l&#8217;avviso di accertamento e l&#8217;atto della procedura di riscossione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/limpugnazione-lavviso-di-accertamento-e-latto-della-procedura-di-riscossione-di-nicola-ricciardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contributo unificato nel processo tributario – I Chiarimenti del MEF</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/contributo-unificato-nel-processo-tributario-i-chiarimenti-del-mef-di-alessio-foligno-con-la-direttiva-n-2dtg-del-14-dicembre-2012-la-direzione-della-giustizia-tributaria-del-ministero-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contributo-unificato-nel-processo-tributario-i-chiarimenti-del-mef-di-alessio-foligno-con-la-direttiva-n-2dtg-del-14-dicembre-2012-la-direzione-della-giustizia-tributaria-del-ministero-2</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/contributo-unificato-nel-processo-tributario-i-chiarimenti-del-mef-di-alessio-foligno-con-la-direttiva-n-2dtg-del-14-dicembre-2012-la-direzione-della-giustizia-tributaria-del-ministero-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 05:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione GT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[<p>Contributo unificato nel processo tributario – I Chiarimenti del MEF di Alessio Foligno Con la Direttiva n.2/DTG del 14 dicembre 2012 la Direzione della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla applicazione del tributo dovuto per gli oneri giudiziari. &#160; La Direttiva_n_2_DGT_2012_Contributo_unificato_nel_processo_tributario  ha risposto ad alcuni quesiti relativi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/contributo-unificato-nel-processo-tributario-i-chiarimenti-del-mef-di-alessio-foligno-con-la-direttiva-n-2dtg-del-14-dicembre-2012-la-direzione-della-giustizia-tributaria-del-ministero-2/">Contributo unificato nel processo tributario – I Chiarimenti del MEF</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/01/image002.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1810" title="image002" src="https://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/01/image002-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></strong></p>
<p><strong>Contributo unificato nel processo tributario – I Chiarimenti del MEF<br />
</strong><strong><em>di Alessio Foligno </em></strong></p>
<p>Con la Direttiva n.2/DTG del 14 dicembre 2012 la Direzione della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla applicazione del tributo dovuto per gli oneri giudiziari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La <a title="LEGGI LA DIRETTIVA DEL MINISTERO" href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/01/Direttiva_n_2_DGT_2012_Contributo_unificato_nel_processo_tributario_-_risposte_ai_quesiti.pdf" target="_blank">Direttiva_n_2_DGT_2012_Contributo_unificato_nel_processo_tributario</a>  ha risposto ad alcuni quesiti relativi alla applicazione del contributo unificato nel processo tributario, come noto introdotto dal D.L. 98/2011 convertito in L.111/2011, al fine di raccordarne l’imposizione con le disposizioni del Testo Unico sulle spese di Giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.</p>
<p>Tra gli aspetti di maggiore interesse si rilevano delucidazioni di particolare attenzione in merito alla distinzione tra imposta di bollo e contributo unificato; ai criteri di determinazione del valore della lite ai fini della applicazione del contributo; alle modalità di notifica dell’invito di pagamento da parte della Commissione Tributaria in caso di mancato pagamento del contributo stesso. Sono inoltre fornite spiegazioni sulla prescrizione di esso; sulla possibilità per le società di riscossione di prenotare a debito il contributo; e, infine sul pagamento di esso in caso di riassunzione del giudizio innanzi alle Commissioni o in caso di rimessione ad altro giudice.</p>
<p>Relativamente al primo aspetto si rileva come l’imposta di bollo e il contributo unificato non possano essere compensatitrattandosi di due tributi diversi, sia riguardo ai presupposti soggettivi ed oggettivi, sia riguardo alla finalità. Pertanto, l’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria adita che accerti l’erroneo pagamento del contributo unificato tramite marca da bollo e non tramite contrassegno specifico recante la dicitura “contributo unificato” è tenuto al recupero dell’importo di quanto dovuto dal ricorrente in base al valore della lite di riferimento.</p>
<p>In merito alla determinazione del valore della lite viene chiarito come la stessa debba essere effettuata dalla parte in modo specifico nelle conclusioni del ricorso, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 14 TUSG. Qualora la dichiarazione del valore della lite non venga resa nelle conclusioni del ricorso è possibile sanare tale omissione mediante la precisazione, anche in atto separato, del valore della causa non oltre 30 giorni dal deposito dell’atto in coerenza con l’art. 248 TUSG. Ugualmente può essere sanata, evitando la applicazione della maggiorazione del 50% del valore del C.U. dovuto, la mancata indicazione nel ricorso della PEC del difensore e del Codice Fiscale del contribuente, previo deposito in cancelleria di un atto separato contenete tali dati senza che sia obbligatorio notificare tale atto alla controparte. In caso di cartelle esattoriali che incorporano, oltre all’imposta anche interessi e sanzioni, questi non debbono essere computati ai fini della determinazione del valore del contributo, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del D.Lgs. 546/1992. Per quanto riguarda, inoltre, la quantificazione del valore del C.U. per i giudizi inerenti il preavviso di fermo e l’iscrizione ipotecaria sia avrà riferimento al valore del credito tributario sottostante.</p>
<p>La prescrizione del contributo unificato, inoltre, è decennale non essendo un tributo a prestazione periodica. L’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria, in caso di mancato pagamento del contributo, potrà notificare l&#8217;invito di pagamento, oltre che a mezzo degli Ufficiali Giudiziari, ai sensi degli artt. 137 e seguenti del c.p.c., con le modalità previste dalla Legge 20 novembre 1982 n.890 e cioè tramite il servizio postale ovvero, in via residuale, anche mediante il messo comunale ai sensi dell’art. 10 della L.3 agosto 1999 n.265.</p>
<p>L’Agente della Riscossione e le società legittimate alla riscossione dei tributi locali non possono prenotare a debito il contributo unificato, qualora siano parte attrice nel processo tributario. Tale previsione infatti è contemplata per tali enti solo ed esclusivamente nel processo di esecuzione, ai sensi dell’art. 157 del TUSG e non può, quindi, essere estesa in via analogica al processo Tributario. Equitalia, i soggetti di cui all’art.52 comma 5 lettera b del D..Lgs. 446/1997, i Consorzi di Bonifica etc quindi saranno obbligati, qualora attori nel processo tributario, al pagamento del contributo in questione.</p>
<p>Infine preme rilevare come nel caso di riassunzione del giudizio innanzi al Giudice Tributario, sebbene si sia in precedenza corrisposto il contributo per il giudizio incardinato innanzi ad altro giudice, dovrà versarsi di nuovo il contributo in relazione all’importo dovuto per il processo instaurato ai sensi del D.Lgs.546/1992. Nel caso di remissione, invece, del Giudizio dalla Commissione Tributaria Regionale alla Commissione Tributaria provinciale, ai sensi dell’art. 59 del citato D.Lgs. 546/1992, non sarà dovuto nuovamente il contributo avvenendo l&#8217;iscrizione a ruolo da parte della C.T.P. d’ufficio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/contributo-unificato-nel-processo-tributario-i-chiarimenti-del-mef-di-alessio-foligno-con-la-direttiva-n-2dtg-del-14-dicembre-2012-la-direzione-della-giustizia-tributaria-del-ministero-2/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(https://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/01/image002-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Contributo unificato nel processo tributario – I...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/contributo-unificato-nel-processo-tributario-i-chiarimenti-del-mef-di-alessio-foligno-con-la-direttiva-n-2dtg-del-14-dicembre-2012-la-direzione-della-giustizia-tributaria-del-ministero-2/">Contributo unificato nel processo tributario – I Chiarimenti del MEF</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/contributo-unificato-nel-processo-tributario-i-chiarimenti-del-mef-di-alessio-foligno-con-la-direttiva-n-2dtg-del-14-dicembre-2012-la-direzione-della-giustizia-tributaria-del-ministero-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lente della Cassazione sulla relata di notifica</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-lente-della-cassazione-sulla-relata-di-notifica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-lente-della-cassazione-sulla-relata-di-notifica</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-lente-della-cassazione-sulla-relata-di-notifica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 11:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Corte di Cassazione. Sentenza n.7710 del 27.03.2013 Corte Costituzionale. Sentenza n.258 del 22.11.2012 Provvedimento Entrate 05.03.2013 La Cassazione, anche sulla scia della recente pronuncia costituzionale n. 258/2012, con la sentenza n.7710 del 27.03.2013, offre ancora chiarimenti sulla correttezza delle procedure eseguite dall’ufficiale giudiziario incaricato di notificare atti giudiziari, soffermandosi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-lente-della-cassazione-sulla-relata-di-notifica/">La lente della Cassazione sulla relata di notifica</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/03/doorbell.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2341" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/03/doorbell-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/03/CORTE-DI-CASSAZIONE.-Sentenza-n.7710-del-27.03.2013.doc">Corte di Cassazione. Sentenza n.7710 del 27.03.2013</a></p>
<p><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/03/Corte-Costituzionale.-Sentenza-n.258-del-22.11.2012-.doc">Corte Costituzionale. Sentenza n.258 del 22.11.2012</a></p>
<p><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/03/Provvedimento-Entrate-05.03.2013.pdf">Provvedimento Entrate 05.03.2013</a></p>
<p>La Cassazione, anche sulla scia della recente pronuncia costituzionale n. 258/2012, con la sentenza n.7710 del 27.03.2013, offre ancora chiarimenti sulla correttezza delle procedure eseguite dall’ufficiale giudiziario incaricato di notificare atti giudiziari, soffermandosi in particolare sulla necessità di chiarire sempre l’eventuale  stato di irreperibilità del destinatario della cartella di pagamento. La Corte costituzionale, con la richiamata sentenza 258/2012, ha voluto uniformare le modalità di notifica degli atti di accertamento (articolo 60, Dpr 600/1973) e delle cartelle di pagamento (articolo 26, Dpr 602/1973), ritenendo applicabile, per tutti i casi di “irreperibilità relativa” del contribuente, l’ordinaria procedura: la notifica, cioè, avviene tramite deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata presso l’abitazione, ufficio o azienda del contribuente, e invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno per informare il contribuente degli adempimenti eseguiti (articolo 140 cpc).   Nel caso sottoposto al supremi giudici, un   contribuente aveva trovato affisso alla porta dell’abitazione l’avviso lasciato dall’ufficiale giudiziario e propedeutico a una cartella di pagamento. Ma la scelta dall’ufficiale giudiziario doveva essere motivata in maniera dettagliata nella relata di notifica, certificando non solo l’assenza del destinatario, ma anche di familiari, persone addette alla casa, vicini e portiere. Senza tale passaggio, chiariscono i giudici della Cassazione, la validità della notifica è da mettere seriamente in discussione. Si legge al riguardo che:”&#8230; <em>Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 14890 del 2000, n. 11461 del 2002; n. 16899 del 2007), anche nel procedimento di accertamento dell’imposta – il dPR n. 600 del 1973 art. 60 richiama, in via generale, le disposizioni di cui agli artt. 137 e seguenti cpc – la speciale forma di notificazione, prevista dall’art. 140 cpc, è consentita, soltanto quando non sia possibile la notificazione ai sensi degli artt. 138 e 139 cpc, e cioè quando: a) sia impossibile eseguire la consegna dell’atto a mani proprie del destinatario nei luoghi nei quali la legge presume che egli possa essere reperito, e quando nei suddetti luoghi manchino (nel senso che non esistano) o non si rinvengano (nel senso che non siano presenti) le persone che la norma processuale considera idonee a garantire la trasmissione dell’atto, a causa della relazione o del rapporto, di diritto o di fatto, esistente con il destinatario; b) l’impossibilità di eseguire la notificazione nei luoghi e secondo le modalità dei suddetti articoli deve risultare dalla relata dell’organo notificante, non potendo desumersi per implicito dalla forma di notificazione ex art. 140 cpc, concretamente adottata. Nella specie, la Commissione Regionale ha affermato che le formalità di notifica, avvenuta ai sensi dell’art. 140 cpc, sono state rispettate, senza specificare se il ricorso al relativo procedimento notificatorio fosse in concreto giustificato, in riferimento ai relativi presupposti, quali riportati in seno alla relata”.</em></p>
<p><strong> </strong><strong>La posizione dell’Agenzia delle Entrate</strong></p>
<p>Esigenza di porre una chiarezza nelle procedure, peraltro era già stata avvertita  dal direttore dell’Agenzia dell’Entrate, che con Provvedimento del 5 marzo 2013, aveva disposto la modifica della relata di notifica della cartella di pagamento (di cui all’allegato 1 del Provvedimento dell’Agenzia prot. n. 100148 del 3/7/2012) recependo quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 258/2012. Il Provvedimento ha  disposto l’adeguamento del testo della relata di notifica della cartella di pagamento nella parte concernente l’irreperibilità relativa del destinatario specificando che &#8211; in caso di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario &#8211; si procede alla notifica mediante deposito dell’atto nella casa comunale, affissione  dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.</p>
<p>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte: <em>fiscoediritto.it; fiscooggi.it; cortecostituzionale.it;</em> <em>agenziaentrate.gov.it</em></p>
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/studi-di-settore-parte-laccertamento-anche-se-lo-scostamento-e-lieve/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.fiscoetasse.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/studi-di-settore1.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Studi di settore: parte l’Accertamento anche se ...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/calendario-lavori-parlamentari-dal-14-ottobre-al-20-ottobre-2013/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/06/parlamento_2013_06.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Calendario Lavori Parlamentari dal 14 ottobre al 2...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/corte-di-cassazione-liva-sulla-tariffa-di-igiene-ambientale-non-si-deve-pagare/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/03/tia.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Corte di Cassazione: L’Iva sulla Tariffa di igie...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-cassazione-torna-sullinterpello-disapplicativo/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2014/06/interpelloa-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">La Cassazione torna  sull’interpello disappl...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-lente-della-cassazione-sulla-relata-di-notifica/">La lente della Cassazione sulla relata di notifica</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-lente-della-cassazione-sulla-relata-di-notifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scudo: dichiarazione anche oltre i 30 giorni</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/scudo-dichiarazione-anche-oltre-i-30-giorni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scudo-dichiarazione-anche-oltre-i-30-giorni</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/scudo-dichiarazione-anche-oltre-i-30-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 19:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[<p>A metter un paletto all’operato dell’Amministrazione Finanziaria, sulla questione dell’opponibilità dello scudo fiscale da parte del contribuente oggetto di accertamento fiscale anche dopo i 30 giorni dalla conoscenza dell’inizio della verifica stessa, è la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza 261/47/12. Con questa pronuncia, i giudici chiariscono i confini delle Circolari, atti con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/scudo-dichiarazione-anche-oltre-i-30-giorni/">Scudo: dichiarazione anche oltre i 30 giorni</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A metter un paletto all’operato dell’Amministrazione Finanziaria, sulla questione dell’opponibilità dello scudo fiscale da parte del contribuente oggetto di accertamento fiscale anche dopo i 30 giorni dalla conoscenza dell’inizio della verifica stessa, è la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza 261/47/12.</p>
<p>Con questa pronuncia, i giudici chiariscono i confini delle Circolari, atti con cui l’Amministrazione Finanziaria fornisce chiarimenti su determinate tematiche, di volta in volta in rilievo; le circolari sono atti con cui una parte del procedimento tributario, l’Amministrazione Finanziaria appunto, esprime la propria posizione su un determinato argomento.</p>
<p>Proprio in virtù del fatto che le circolari sono atti di parte, non può essere dato loro un valore diverso da quello che realmente hanno, quello cioè di atti che vincolano esclusivamente il soggetto che li emette e che, nel processo tributario, servono a formare la decisione del giudice, costituendo solo uno degli elementi utili per formarne il libero convincimento.</p>
<p>Negli anni, la tendenza dell’Amministrazione Finanziaria, è stata quella di considerare questi atti come valevoli <em>erga omnes</em>, in grado cioè di vincolare non solo l’Amministrazione che li aveva emessi ma anche i terzi.</p>
<p>Nel caso in esame, relativo all’opponibilità dello scudo fiscale da parte di un cittadino oggetto di verifica fiscale anche dopo il decorso del termine di 30 giorni, termine previsto proprio da una circolare interna dell’Amministrazione Finanziaria, i giudici hanno provveduto a chiarire che tale termine, non essendo previsto da una norma di legge ma solo da una circolare, non può vincolare soggetti diversi dalla stessa Amministrazione che quella circolare ha emanato.</p>
<p>Per i giudici cioè, la dichiarazione riservata relativa allo scudo fiscale-ter può essere opposta dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, anche dopo il termine di 30 giorni, decorrente da quando il contribuente stesso viene a conoscenza di un’azione del Fisco nei suoi confronti; la preclusione dell&#8217;accertamento sintetico non è, quindi, subordinata al rispetto di alcun termine perentorio entro cui opporre all&#8217;ufficio l&#8217;avvenuta adesione allo scudo fiscale.</p>
<p>La mancata opposizione dell’attività di scudo entro 30 giorni dalla conoscenza della verifica, non determina per il contribuente la decadenza dal beneficio della franchigia derivante dallo stesso scudo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La pronuncia trae origine da avvisi di accertamento emessi, ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/1973, nei confronti di un contribuente che aveva rimpatriato una somma di denaro; nel caso esaminato dai giudici, solo in sede di procedimento di accertamento con adesione, dunque ben oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del questionario, il contribuente aveva fatto valere nei confronti dell’ufficio la «franchigia da scudo in dichiarazione riservata; per il Fisco, tale richiesta non era accettabile, stante il limite dei 30 giorni di cui alla Circolare 43/E/2009.</p>
<p>Per i giudici invece, la tesi dell’ufficio costituisce una violazione degli effetti preclusivi derivanti dall&#8217;adesione allo scudo fiscale-ter (articolo 13-bis del Dl 78/2009), perché trattasi di interpretazione in contrasto con ogni canone ermeneutico, che si colloca al di fuori delle previsioni normative che non hanno in alcun modo subordinato la fruizione della preclusione degli accertamenti alla notizia dell&#8217;avvenuto rimpatrio all&#8217;amministrazione finanziaria, entro un termine perentorio.<br />
Per i giudici milanesi infatti, il fisco ha introdotto, in modo del tutto arbitrario, un termine perentorio (30 giorni), scaduto il quale si perderebbero i benefici (questi si previsti da una norma di legge) derivanti dall&#8217;aver rimpatriato disponibilità dall&#8217;estero non previsto da alcuna norma di legge; l&#8217;effettivo pagamento dell&#8217;imposta sostitutiva prevede – secondo la disposizione di riferimento – la preclusione nei confronti del dichiarante di ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d&#8217;imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l&#8217;azione di accertamento alla data di entrata in vigore del decreto (2009), limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività detenute all&#8217;estero e oggetto di rimpatrio.</p>
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-richiesta-di-sgravio-del-comune-allesattore-deve-essere-provata-dal-contribuente-nella-fase-istruttoria/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2016/06/pit_lga_gt-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">La richiesta di sgravio del Comune all’esattore ...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/lagevolazione-ici-prima-casa-20072008-solo-per-limmobile-con-residenza-anagrafica-del-nucleo-familiare/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2018/01/agpcasa_lgx-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">L’agevolazione ICI prima casa 2007/2008 solo per...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-mancata-motivazione-dellavviso-di-accertamento-tarsu-deve-essere-testualmente-spiegata-nel-ricorso-per-cassazione/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2018/03/sent_lgx_lk-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">La mancata motivazione dell’Avviso di Accertamen...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/e-il-fisco-a-provare-la-frode-carosello/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/04/iva1-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">E’ il fisco a provare la frode carosello</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/scudo-dichiarazione-anche-oltre-i-30-giorni/">Scudo: dichiarazione anche oltre i 30 giorni</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/scudo-dichiarazione-anche-oltre-i-30-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RISCOSSIONE ENTRATE LOCALI :  PROROGA SINO AL 30 GIUGNO 2013  &#8211; GARE LIBERE MA RIFORMA  IN ALTO MARE di Alessio Foligno</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/riscossione-entrate-locali-proroga-sino-al-30-giugno-2013-gare-libere-ma-riforma-in-alto-mare-la-l-7-dicembre-2012-n-213-ha-convertito-con-modificazioni-lart-9-comma-4-del-d-l/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riscossione-entrate-locali-proroga-sino-al-30-giugno-2013-gare-libere-ma-riforma-in-alto-mare-la-l-7-dicembre-2012-n-213-ha-convertito-con-modificazioni-lart-9-comma-4-del-d-l</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/riscossione-entrate-locali-proroga-sino-al-30-giugno-2013-gare-libere-ma-riforma-in-alto-mare-la-l-7-dicembre-2012-n-213-ha-convertito-con-modificazioni-lart-9-comma-4-del-d-l/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 18:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[<p>  La L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha convertito con modificazioni l’art. 9 comma 4 del D.L.. 10 ottobre 2012, n. 174 Il  D. L.10 ottobre 2012, n. 174  convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213 all’art. 9 comma 4 recita “ In attesa del riordino della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/riscossione-entrate-locali-proroga-sino-al-30-giugno-2013-gare-libere-ma-riforma-in-alto-mare-la-l-7-dicembre-2012-n-213-ha-convertito-con-modificazioni-lart-9-comma-4-del-d-l/">RISCOSSIONE ENTRATE LOCALI :  PROROGA SINO AL 30 GIUGNO 2013  &#8211; GARE LIBERE MA RIFORMA  IN ALTO MARE di Alessio Foligno</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/01/image001.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1807" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/01/image001.jpg" alt="" width="143" height="107" /></a></p>
<p><strong>La L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha convertito con modificazioni l’art. 9 comma 4 del D.L.. 10 ottobre 2012, n. 174</strong><strong></strong></p>
<p>Il  D. L.10 ottobre 2012, n. 174  convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213 all’art. 9 comma 4 recita <em>“</em><em> In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali , e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all&#8217;articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. 13 maggio 2011 n.70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011 n.106, e all&#8217;articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del D.L. 30 settembre 2011 n.2013 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013.”</em></p>
<p>Tale articolo, strumentale alla riforma del sistema della riscossione delle entrate in questione,   proroga sino al 30 giugno 2013 la possibilità per gli Enti Locali di poter continuare ad avvalersi ,in caso di esternalizzazione dei servizi di accertamento, liquidazione  e riscossione delle proprie entrate, dei  soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997 o degli Agenti della Riscossione    (EQUITQALIA NORD – EQUITALIA CENTRO – EQUITALIA SUD ).In virtu’ di ciò,quindi, anche i Comuni  potranno continuare , anche per quanto concerne  la riscossione coattiva ad  usufruire dello strumento del ruolo, in luogo dell’ingiunzione ex RD.639.1910, essendo prorogato al 30 giugno 2013 anche  il termine sancito per l’uscita di Equitalia dalle citate attività.</p>
<p>La citata legge di conversione ha apportato,però,alcune modifiche sostanziali al testo originario del comma in questione. In primo luogo il legislatore parla ora di <em>“Enti Territoriali”</em> in luogo della precedente dizione <em>“Enti appartenenti a Livelli di Governo sub statale”</em>.  Con tale modifica,si è voluto ricomprendere nella prevista riforma del sistema di riscossione  non solo gli Enti Locali ma anche tutti gli Enti Territoriali (es. Le Regioni) che altrimenti avrebbero corso il rischio di non venire contemplati nel previsto riordino.</p>
<p>La Legge di conversione ha, inoltre, soppresso il successivo periodo del comma 4 che recitava “<em>Fino a tale data (30 giugno 2013 n.d.r.)  è fatto divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso”.</em></p>
<p>In ragione di ciò gli Enti Locali sono ora  liberi di poter prorogare, qualora lo vogliano, i contratti relativi alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate con gli Agenti della Riscossione o con i soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997 (Soggetti privati iscritti all’Albo ex art. 53 D.Lgs.446/1997, società miste , società a totale capitale pubblico locale) oppure di poter gestire direttamente tali funzioni, oppure di poter adire le necessarie procedure ad evidenza pubblica qualora invece intendano esternalizzare tali servizi a terzi. Tale ultimo intervento legislativo sembra correttamente in linea con la autonomia impositiva degli Enti Locali che, seppur in vista di una riforma, non poteva venire congelata,obbligando gli Enti suddetti a continuare ad avvalersi dei soggetti in precedenza individuati alle medesime condizioni ed inibendo gli enti stessi dalla possibilità di assumere direttamente  o tramite soggetti <em>in house</em>tali servizi o di optare per le diverse soluzioni offerte dal mercato.  .</p>
<p>Tale intervento legislativo statale  di riforma però, anche inragione della imminente conclusione della legislatura non riuscirà  a vedere la luce intempi brevi. Infatti  il disegno di legge <em>”Delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale”</em>Atto Camera  n. 5291 già approvato dalla Camera in prima lettura e in discussione al  Senato con atto n.  3519 ha visto interrompere il suo iter di approvazione in conseguenza delle dimissioni dell’esecutivo.</p>
<p>Inesso,ricordiamo,all’art.10denominato (Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali) erano previste disposizioni idonee ad armonizzare e a rendere efficienti  il sistema di riscossione dei tributi e delle entrate degli Enti Locali anche intervenendo sulla disciplina dell’Ingiunzione Fiscale ex R.D.639.1910, unico strumento che gli enti locali potranno utilizzare per la riscossione coattiva a decorrere dal 30.06.2013.</p>
<p>La mancata approvazione della legge delega e dei successivi decreti delegati   lascia, quindi , il sistema ancora avvolto in una grande incertezza in quanto si nutre il timore  che il nuovo parlamento ed il nuovo esecutivo non possano tornare ad occuparsi del problema prima del secondo semestre del 2013 con la conseguenza che si correrà il rischio di andare ancora incontro   ad una probabile ulteriore proroga  sino a tutto il 31.12.2013.</p>
<p>La speranza è che il<em>“</em><em> riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali</em>”,<em>fortunatamente  </em>prevista all’art. 9 comma 4 del testo che ci occupa ,sia un impegno non solo formale ma anche sostanziale per il nuovo parlamento e per il nuovo governoper  risolvere finalmente il problema e che la <em>“attesa “</em>sia la più breve possibile, nell’interesse degli Enti Locali e soprattutto dei cittadini.</p>
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/imposta-di-successione-e-ruralita-dei-fabbricati/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2014/03/kasarur-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Imposta di successione e ruralità dei fabbricati</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/rifiuto-di-esibizione-rilevante-solo-se-doloso/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2014/04/mancata-esibizione-documentazione--150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Rifiuto di esibizione rilevante solo se doloso</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/inammissibile-per-la-consulta-la-questione-di-legittimita-del-blocco-degli-aumenti-dei-tributi-locali/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2017/07/sentcc_lgxc-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Inammissibile per la Consulta la questione di legi...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/ganasce-fiscali-ribadita-limpugnabilita-del-preavviso/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/10/fermo_amministrativo1_2001-150x144.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Ganasce fiscali: ribadita l’impugnabilità d...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/riscossione-entrate-locali-proroga-sino-al-30-giugno-2013-gare-libere-ma-riforma-in-alto-mare-la-l-7-dicembre-2012-n-213-ha-convertito-con-modificazioni-lart-9-comma-4-del-d-l/">RISCOSSIONE ENTRATE LOCALI :  PROROGA SINO AL 30 GIUGNO 2013  &#8211; GARE LIBERE MA RIFORMA  IN ALTO MARE di Alessio Foligno</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/riscossione-entrate-locali-proroga-sino-al-30-giugno-2013-gare-libere-ma-riforma-in-alto-mare-la-l-7-dicembre-2012-n-213-ha-convertito-con-modificazioni-lart-9-comma-4-del-d-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contributo unificato nel processo tributario – I Chiarimenti del MEF di Alessio Foligno</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/contributo-unificato-nel-processo-tributario-i-chiarimenti-del-mef-di-alessio-foligno-con-la-direttiva-n-2dtg-del-14-dicembre-2012-la-direzione-della-giustizia-tributaria-del-ministero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contributo-unificato-nel-processo-tributario-i-chiarimenti-del-mef-di-alessio-foligno-con-la-direttiva-n-2dtg-del-14-dicembre-2012-la-direzione-della-giustizia-tributaria-del-ministero</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/contributo-unificato-nel-processo-tributario-i-chiarimenti-del-mef-di-alessio-foligno-con-la-direttiva-n-2dtg-del-14-dicembre-2012-la-direzione-della-giustizia-tributaria-del-ministero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 17:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con la Direttiva n.2/DTG del 14 dicembre 2012  la Direzione della Giustizia Tributaria  del  Ministero dell’Economia e delle Finanze   ha fornito  alcuni chiarimenti in merito alla applicazione del tributo dovuto per gli oneri giudiziari La Direttiva_n_2_DGT_2012_Contributo_unificato_nel_processo_tributario  ha risposto ad alcuni quesiti relativi alla applicazione del contributo unificato nel processo tributario, come noto  introdotto dal D.L. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/contributo-unificato-nel-processo-tributario-i-chiarimenti-del-mef-di-alessio-foligno-con-la-direttiva-n-2dtg-del-14-dicembre-2012-la-direzione-della-giustizia-tributaria-del-ministero/">Contributo unificato nel processo tributario – I Chiarimenti del MEF di Alessio Foligno</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/01/image002.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1810" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/01/image002-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Con la Direttiva n.2/DTG del 14 dicembre 2012  la Direzione della Giustizia Tributaria  del  Ministero dell’Economia e delle Finanze   ha fornito  alcuni chiarimenti in merito alla applicazione del tributo dovuto per gli oneri giudiziari</p>
<p>La <a title="LEGGI LA DIRETTIVA DEL MINISTERO" href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/01/Direttiva_n_2_DGT_2012_Contributo_unificato_nel_processo_tributario_-_risposte_ai_quesiti.pdf" target="_blank">Direttiva_n_2_DGT_2012_Contributo_unificato_nel_processo_tributario</a>  ha risposto ad alcuni quesiti relativi alla applicazione del contributo unificato nel processo tributario, come noto  introdotto dal D.L. 98/2011 convertito in L.111/2011 ,al fine di raccordarne l’imposizione  con le disposizioni del Testo Unico sulle spese di Giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.</p>
<p>Tra gli aspetti di maggiore interesse si rilevano delucidazioni di particolare attenzione   in merito alla distinzione tra imposta di bollo e contributo unificato ;ai criteri  di determinazione del valore della lite ai fini della applicazione del contributo ;alle   modalità di notifica dell’invito di pagamento da parte della Commissione Tributaria  in caso di mancato pagamento del contributo stesso. Sono inoltre fornite spiegazioni   sulla prescrizione di esso ;sulla possibilità per le società di riscossione di prenotare a debito il contributo; e, infine  sul pagamento di esso in caso di riassunzione del giudizio innanzi alle Commissioni o in caso di rimessione ad altro giudice.</p>
<p>Relativamente al primo aspetto si rileva come l’imposta di bollo e il contributo unificato non possano essere compensatitrattandosi di due tributi diversi, sia riguardo ai presupposti soggettivi ed oggettivi ,sia riguardo alla finalità. Pertanto ,l’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria adita che accerti l’erroneo pagamento del contributo unificato tramite marca da bollo e non tramite contrassegno specifico recante la dicitura “contributo unificato”  è tenuto al recupero dell’importo di quanto dovuto dal ricorrente in base al valore della lite di riferimento.</p>
<p>In merito alla determinazione del valore della lite viene chiarito come la stessa debba essere effettuata dalla parte in modo specifico nelle conclusioni del ricorso ,ai sensi del comma 3 bis dell’art. 14 TUSG.Qualora la dichiarazione del valore della lite non venga resa nelle conclusioni del ricorso  è possibile sanare tale omissione mediante la precisazione ,anche in atto separato, del valore della causa non oltre 30 giorni dal deposito dell’atto in coerenza con l’art. 248 TUSG.Ugualmente può essere sanata, evitando la applicazione della maggiorazione del 50% del valore del C.U. dovuto, la mancata indicazione nel ricorso della PEC del difensore e del Codice Fiscale del contribuente, previo deposito in cancelleria di un atto separato contenete tali dati senza che sia obbligatorio notificare tale atto alla controparte.   In caso di cartelle esattoriali che incorporano ,oltre all’imposta anche interessi e sanzioni, questi non debbono essere computati ai fini della determinazione del valore del contributo ,ai sensi dell’art. 12 comma 5 del D.Lgs. 546/1992. Per quanto riguarda, inoltre,  la quantificazione del valore del C.U. per i giudizi inerenti il  preavviso di fermo e l’iscrizione ipotecaria sia avrà riferimento al valore del credito tributario sottostante.</p>
<p>La prescrizione del contributo unificato, inoltre,  è decennale non essendo un tributo a prestazione periodica .L’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria, in caso di mancato pagamento del contributo, potrà notificare l’invito di pagamento,  oltre che a mezzo degli Ufficiali Giudiziari, ai sensi degli artt. 137 e seguenti del c.p.c.,con le modalità previste dalla Legge 20 novembre 1982 n.890 e cioè tramite il servizio postale  ovvero, in via residuale, anche mediante il messo comunale ai sensi dell’art. 10 della L.3 agosto 1999 n.265.</p>
<p>L’Agente della Riscossione  e le società legittimate alla riscossione dei tributi locali non possono prenotare a debito il contributo unificato ,qualora siano parte attrice nel processo tributario. Tale previsione infatti è contemplata per tali enti solo ed esclusivamente nel processo di esecuzione ,ai sensi dell’art. 157 del TUSG e non può, quindi, essere estesa in via analogica al processo Tributario. Equitalia , i soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b del D..Lgs. 446/1997, i Consorzi di Bonifica etc quindi saranno obbligati ,qualora attori nel processo tributario, al pagamento del contributo in questione..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Infine preme rilevare come nel  caso di riassunzione del giudizio innanzi al Giudice Tributario, sebbene si siain precedenza corrisposto il contributo per il giudizio  incardinato innanzi ad altro giudice ,dovrà versarsi di nuovo il contributo in relazione all’importo dovuto per il processo instaurato ai sensi del D.Lgs.546/1992..Nel caso di remissione, invece, del Giudizio dalla Commissione Tributaria Regionale alla Commissione Tributaria provinciale, ai sensi dell’art. 59 del citato D.Lgs. 546/1992, non sarà dovuto nuovamente il contributo avvenendo l’iscrizione a ruolo da parte della C.T.P. d’ufficio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/nel-redditometro-conta-anche-la-colf/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2014/01/colf-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Nel redditometro conta anche la colf</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/quaranta-ma-non-li-dimostra/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/10/sofial-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Quaranta ma non li dimostra</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/fermo-amministrativo-dellauto-spese-compensate-nel-giudizio-dopposizione/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2014/02/eurino.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Fermo amministrativo dell’auto: spese compensate...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/favor-rei-le-sanzioni-tributarie-piu-favorevoli-si-applicano-a-tutti-i-rapporti-non-definiti/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2016/04/chess_lga_gt-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Favor rei – le sanzioni tributarie più favo...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/contributo-unificato-nel-processo-tributario-i-chiarimenti-del-mef-di-alessio-foligno-con-la-direttiva-n-2dtg-del-14-dicembre-2012-la-direzione-della-giustizia-tributaria-del-ministero/">Contributo unificato nel processo tributario – I Chiarimenti del MEF di Alessio Foligno</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/contributo-unificato-nel-processo-tributario-i-chiarimenti-del-mef-di-alessio-foligno-con-la-direttiva-n-2dtg-del-14-dicembre-2012-la-direzione-della-giustizia-tributaria-del-ministero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Ordinanza 12 dicembre 2012, n. 281</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/corte-costituzionale-ordinanza-12-dicembre-2012-n-281/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corte-costituzionale-ordinanza-12-dicembre-2012-n-281</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/corte-costituzionale-ordinanza-12-dicembre-2012-n-281/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 13:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Corte Costituzionale. Ordinanza n.281 del 12.12.2012 Fallimento e procedure concorsuali &#8211; Concordato preventivo &#8211; Deliberazione sulla proposta di concordato &#8211; Possibilità che nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell&#8217;adunanza dei creditori pervengano e siano utilmente conteggiate le sole adesioni, ossia i soli voti favorevoli alla proposta concordataria, e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/corte-costituzionale-ordinanza-12-dicembre-2012-n-281/">CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Ordinanza 12 dicembre 2012, n. 281</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/12/cortecost.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1783" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/12/cortecost-150x146.jpg" alt="" width="150" height="146" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/12/Corte-Costituzionale-Ordinanza-n.281-del-12.12.2012.doc">Corte Costituzionale. Ordinanza n.281 del 12.12.2012</a></p>
<p>Fallimento e procedure concorsuali &#8211; Concordato preventivo &#8211; Deliberazione sulla proposta di concordato &#8211; Possibilità che nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell&#8217;adunanza dei creditori pervengano e siano utilmente conteggiate le sole adesioni, ossia i soli voti favorevoli alla proposta concordataria, e non anche i voti sfavorevoli</p>
<p>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte: <em>cortecostituzionale.it/</em></p>
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/inversione-dellonere-della-prova-per-la-verifiche-sui-cc-bancari/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2014/05/lexx-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Inversione dell’onere della prova per la verific...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/niente-scontrini-licenza-sospesa/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/10/scontrini-150x140.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Niente scontrini? Licenza sospesa</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/trust-per-le-imposte-rileva-il-trasferimento-effettivo/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2014/06/image_002_2014_06_05-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Trust: per le imposte, rileva il trasferimento eff...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/non-basta-un-nuovo-cda-per-escludere-i-sospetti-sullimprenditore-recidivo/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/02/maschere-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Non basta un nuovo CDA per  escludere i sospetti d...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/corte-costituzionale-ordinanza-12-dicembre-2012-n-281/">CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Ordinanza 12 dicembre 2012, n. 281</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/corte-costituzionale-ordinanza-12-dicembre-2012-n-281/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGENZIA DELLE ENTRATE &#8211; Risoluzione 27 luglio 2012, n. 81/E</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/agenzia-delle-entrate-risoluzione-27-luglio-2012-n-81e/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agenzia-delle-entrate-risoluzione-27-luglio-2012-n-81e</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/agenzia-delle-entrate-risoluzione-27-luglio-2012-n-81e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 11:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[<p>  Chiarimenti in merito ai termini di presentazione delle istanze di interpello ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli articoli 167 e 168 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917  Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/agenzia-delle-entrate-risoluzione-27-luglio-2012-n-81e/">AGENZIA DELLE ENTRATE &#8211; Risoluzione 27 luglio 2012, n. 81/E</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://www.jamma.it/wp-content/uploads/2012/06/agenzia_delle_entrate.jpg" alt="" width="248" height="138" /></p>
<p>Chiarimenti in merito ai termini di presentazione delle istanze di interpello ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli articoli 167 e 168 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917</p>
<div>
<p> Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti da parte delle Direzioni Regionali, delle Direzioni provinciali e degli Uffici dipendenti in merito ad una problematica di natura procedurale connessa alla trattazione delle istanze di interpello presentate in data 3 luglio 2012 dalle società in perdita sistematica, soggette alla nuova disciplina di cui all’articolo 2, commi 36-decies e seguenti, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148.</p>
<p>Le società nei cui confronti non sussista alcuna delle cause di esclusione indicate nell’articolo 30 della L. n. 724 del 1994 ovvero di disapplicazione automatica indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012 (cfr. Circolare 23/E datata 11 giugno 2012) possono ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva presentando apposita istanza di interpello ai sensi dell’articolo 30, comma 4-bis della L. 23 dicembre 1994, n. 724.</p>
<p>La questione prospettata alla scrivente rileva, in ogni caso, con riferimento a tutte le istanze di disapplicazione per le quali il comportamento rilevante oggetto dell’istanza stessa trova attuazione nella dichiarazione dei redditi (istanze di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e agli articoli 167 e 168 del TUIR).</p>
<p>Con circolare n. 32/E de 14 giugno 2010 è stato chiarito che le istanze di disapplicazione della disciplina antielusiva (ivi compresa la peculiare disciplina delle società non operative) nonché le istanze di disapplicazione della disciplina CFC, affinchè sia soddisfatto il requisito della preventività, devono essere presentate in tempo utile, ovvero rispettivamente novanta e centoventi giorni, prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
<p>Per il periodo di imposta 2011, le istruzioni ai modelli di dichiarazione UNICO 2012 precisano che i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovranno presentare la dichiarazione entro il 1° ottobre 2012, in quanto il termine ordinario del 30 settembre 2012 corrisponde ad un giorno festivo (domenica).</p>
<p>A riguardo, è stato rappresentato il dubbio se il termine di novanta o centoventi giorni vada calcolato facendo riferimento alla data del 30 settembre 2012 ovvero a quella del 1° ottobre 2012.</p>
<p>In merito si ritiene che lo slittamento del termine finale (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) a partire dal quale calcolare il termine di presentazione dell’istanza di interpello non può che riverberare i suoi effetti anche su quest’ultimo.</p>
<p>Pertanto i termini di presentazione delle istanze di interpello in esame devono essere calcolati facendo riferimento alla data del 1° ottobre 2012. In conclusione le istanze presentate in data 3 luglio 2012 dalle società in perdita sistematica soggette alla nuova disciplina di cui al D.L. n. 138 del 2011 devono considerarsi validamente presentate.</p>
<p>Al riguardo, si segnala che laddove le istanze siano state già dichiarate erroneamente inammissibili, l’ufficio provvederà a revocare il precedente parere fornendo, sempre che non ostino ulteriori circostanze, la risposta al contribuente entro il termine ordinariamente previsto per le singole tipologie di interpello.</p>
</div>
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/irap-ingegneri-e-artisti-lirici-a-volte-non-pagano/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/11/rosa-musicale-300x265-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">IRAP: ingegneri e artisti lirici a volte non pagan...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/il-procedimento-penale-e-indipendente-dal-giudicato-tributario/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/04/liberogiudizio.bmp) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Il procedimento penale è  indipendente dal giudic...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/immobili-religiosi-e-ici/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2014/03/icichiesa-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Immobili religiosi e ICI</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/ultimi-orientamenti-dell-agenzia-delle-entrate-in-caso-di-trasformazione-societaria/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/11/error-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Ultimi orientamenti dell’ Agenzia delle Entrate ...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/agenzia-delle-entrate-risoluzione-27-luglio-2012-n-81e/">AGENZIA DELLE ENTRATE &#8211; Risoluzione 27 luglio 2012, n. 81/E</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/agenzia-delle-entrate-risoluzione-27-luglio-2012-n-81e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per lo statuto del Contribuente la parola passa ora alle SS.UU. della Cassazione</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/per-lo-statuto-del-contribuente-la-parola-passa-ora-alle-ss-uu-della-cassazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=per-lo-statuto-del-contribuente-la-parola-passa-ora-alle-ss-uu-della-cassazione</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/per-lo-statuto-del-contribuente-la-parola-passa-ora-alle-ss-uu-della-cassazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Articolo Sole 24Ore del 21.05.2012 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO.sentenza n.2 del 16.01.2012 Lo Statuto dei diritti del contribuente, previsto dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, dà attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo e, almeno nelle intenzioni, doveva contribuire a migliorare il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/per-lo-statuto-del-contribuente-la-parola-passa-ora-alle-ss-uu-della-cassazione/">Per lo statuto del Contribuente la parola passa ora alle SS.UU. della Cassazione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/05/danger.jpg"><img class="alignleft  wp-image-909" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/05/danger.jpg" alt="" width="180" height="193" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/05/Articolo-Sole-24Ore-del-21.05.2012.pdf">Articolo Sole 24Ore del 21.05.2012</a></p>
<p><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/05/COMMISSIONE-TRIBUTARIA-REGIONALE-DI-MILANO.sentenza-n.2-del-16.01.2012.doc">COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO.sentenza n.2 del 16.01.2012</a></p>
<p>Lo Statuto dei diritti del contribuente, previsto dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, dà attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo e, almeno nelle intenzioni, doveva contribuire a migliorare il rapporto tra Fisco e cittadini. Il Legislatore fiscale nell’art. 1 di detta legge ha volontariamente richiamato gli artt. 3 &#8211; 23 &#8211; 53 e 97 della Costituzione, (art. 1) per far assurgere a rango di legge costituzionale quanto ivi previsto e contemplando la “<em>Chiarezza</em><em> e trasparenza delle disposizioni tributarie</em>” subito dopo all’art. 2. La legge poneva il contenzioso tributario in analogia al diritto penale per la forte procedimentalizzazione in termini di termini perentori ed efficacia immediatamente esecutiva degli atti. Ai contribuenti lo Statuto attribuiva strumenti di tutela e di garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria, sia in materia di conoscibilità del sistema normativo tributario, sia nell’ambito delle attività di accertamento e riscossione esercitate dagli uffici fiscali. Oltre ad aspetti procedurali, sorgono analogie nel merito: non-retroattività, interpretazione rigida delle norme (in merito alle sanzioni), obbligo di pubblicazione, correttezza e buona fede.  Ora, come riporta l’articolo del Sole 24Ore del 21.05.2012 a cui rimandiamo la lettura, con l’<strong>Ordinanza n. 7318/2012 dell’11.05.2012</strong> la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite una controversia relativa agli effetti della violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. La questione da definire non è di banale rilevanza,anzi l’argomento è sostanziale,  per la pratica e per un punto di vista strettamente sostanziale, e riguarda nello specifico lo stabilire se l’Ufficio tributario può validamente procedere alla notifica di un avviso di accertamento, che fa seguito a un controllo, senza attendere un termine di 60 giorni a decorrere dal rilascio del PVC, perché il contribuente avanzi le sue osservazioni.</p>
<p>In attesa della decisione delle Sezioni unite non si può non notare  come, in concreto, venga rimessa in discussione una delle pochissime garanzie a beneficio del contribuente previste dallo Statuto e avallata dalla Corte costituzionale e ,di fatto, della capacità stessa della legge n. 212 del 27 luglio 2000 di continuare ad adoperare per tutelare il contribuente e continuare ad introdurre principi di garanzia, trasparenza ed imparzialità amministrativa. Aldilà delle motivazioni ancora da definire ma non certamente univoche assunte dalla suprema corte, resta forte la sensazione che quando la violazione di termini e scadenze  riguarda il contribuente, egli non ha alcuna possibilità di difendersi, quando invece a non rispettare le norme di legge è l’amministrazione alla fine si palesa sempre la possibilità di sanare l’errore o comunque di non  rendere illegittimo l’atto impositivo.  Di contro salta in evidenza una decisione di merito, presa dalla <strong>CTR Lombardia</strong> (<strong>SENTENZA N. 2 DEL 16 GENNAIO 2012</strong>) che torna sulla validità dei principi posti alla base dello Statuto (precisamente lo stesso art.12 comma 7 della citata L.212/2000) , specificando che senza contraddittorio, previsto dall’art. 37-bis del DPR n. 600/73 sono nulli gli accertamenti basati sull’abuso di diritto e per l’utilizzo improprio di norme fiscali al fine di conseguire un risparmio d’imposta.</p>
<p>Per i giudici della CTR Lombardia :“&#8230; <em>l’art. 37 bis del D.P.R. n. 600/73 dispone che l’Amministrazione finanziaria deve inviare al contribuente una richiesta di chiarimenti indicando i motivi per i quali l’operazione contestata è considerata elusiva. Il contribuente ha sessanta giorni per fornire i suoi chiarimenti per iscritto e, se tali chiarimenti non sono sufficienti, sempre a norma dell’art. 37 bis comma 4 D.P.R. n. 600/73, l’Ufficio emette l’atto di accertamento, contestando, in detto atto, i chiarimenti forniti dal contribuente. Il mancato invio della richiesta di chiarimenti è espressamente sanzionata dalla menzionata disposizione con la nullità dell’atto. Nel caso di specie, a fronte dell’eccezione nullità dell’accertamento per omesso invio della richiesta di chiarimenti sollevata dal ricorrente, l’Ufficio, nel corso del giudizio di primo grado, non ha fornito alcuna dimostrazione di avere seguito la procedura prevista dalla suindicata norma, essendosi limitato a dichiarare di avere lasciato trascorrere più di sei mesi dalla data della notificazione del processo verbale di constatazione, prima di notificare l’avviso di accertamento, e di essersi perciò uniformato al più generale disposto dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, che avrebbe soppiantato ed esteso a tutte le tipologie di rilievo la garanzia precedentemente prevista dall’art. 37 bis DPR 600/73 per le sole ipotesi di accertamento antielusivo. Senonché, anche a voler prescindere dal rilievo per cui l’art. 12 della L. n. 212/2000 (cd. Statuto del contribuente), ispirato al rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, riguarda altra e distinta ipotesi a paragone di quella disciplinata dall’art. 37- bis DPR 600/73 – la cui finalità e ratio è totalmente diversa attinendo la prima, genericamente, a diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, ed essendo la seconda, più specificatamente, rivolta invece a consentire al contribuente di evidenziare all’Ente impositore la sussistenza delle valide ragioni economiche a sostegno dell’operazione che potrebbe essere considerata elusiva – va ancora considerato che diverso è il meccanismo di tutela previsto dalle due norme. Infatti, mentre l’art. 12 L. n. 212/2000 prevede la semplice facoltà del contribuente di comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori, l’art. 37 bis DPR 600/73 prevede un vero e proprio obbligo, espressamente sanzionato con la nullità dell’avviso di accertamento, di inviare al contribuente una richiesta preventiva di chiarimenti con l’indicazione dei motivi per i quali l’atto si ritiene inopponibile all’amministrazione finanziaria Ne consegue la fondatezza dell’eccezione preliminare sollevata dall’appellante in via incidentale, dal momento che il rispetto dello Statuto del contribuente non implica e non sostituisce affatto l’obbligo di invio della richiesta di chiarimenti previsto dall’art. 37 bis DPR 600/73, la cui mancanza rende nullo il successivo atto impositivo</em>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A cura di s.m. e t.c.</p>
<p> Fonte: <em>Sole 24Ore.com; fiscoediritto.it</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/il-pagamento-della-sosta-nel-parcheggio-prescinde-dalla-delibera-di-affidamento-in-concessione-dellarea-2/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://hungthinhsg.com.vn/wp-content/plugins/yuzo-related-post/assets/images/default.png) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Il pagamento della sosta nel parcheggio prescinde ...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/coronavirus-disease-2019-2/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://hungthinhsg.com.vn/wp-content/plugins/yuzo-related-post/assets/images/default.png) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Coronavirus disease 2019</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/carenza-del-potere-accertativo-e-difetto-di-legitimatio-ad-causam-conseguente-alla-cessazione-dellaffidamento-della-gestione-dei-tributi-locali/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(https://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/09/img_2014_09_19_001-300x176.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Carenza del potere accertativo e difetto di legiti...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/commercio-di-cose-antiche-o-usate/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/05/Mercatino-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Commercio di cose antiche o usate</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/per-lo-statuto-del-contribuente-la-parola-passa-ora-alle-ss-uu-della-cassazione/">Per lo statuto del Contribuente la parola passa ora alle SS.UU. della Cassazione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/per-lo-statuto-del-contribuente-la-parola-passa-ora-alle-ss-uu-della-cassazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Comuni già avevano il Federalismo Fiscale e non se ne erano accorti</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/i-comuni-gia-avevano-il-federalismo-fiscale-e-non-se-ne-erano-accorti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-comuni-gia-avevano-il-federalismo-fiscale-e-non-se-ne-erano-accorti</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/i-comuni-gia-avevano-il-federalismo-fiscale-e-non-se-ne-erano-accorti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Comune di Calalzo di Cadore, in Veneto, dà commiato ad  Equitalia e affida la riscossione dei crediti comunali alla locale Comunità Montana. Tutto legittimo, in forza di una legge del 2011. (Red.)</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/i-comuni-gia-avevano-il-federalismo-fiscale-e-non-se-ne-erano-accorti/">I Comuni già avevano il Federalismo Fiscale e non se ne erano accorti</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/04/map_it.jpg"><img class="size-medium wp-image-5008" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/04/map_it-300x169.jpg" alt="map_it" width="300" height="169" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il Comune di Calalzo di Cadore, in Veneto, dà commiato ad  Equitalia e affida la riscossione dei crediti comunali alla locale Comunità Montana. Tutto legittimo, in forza di una legge del 2011. (Red.)</em></p>
<p style="text-align: justify;">E’ stato dato particolare risalto dagli organi di informazione alla iniziativa di un Comune che ha deciso di non avvalersi più di EQUITALIA per la riscossione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali. Va precisato, però , che tale possibilità era già prevista nell’ordinamento sin dal 1 ottobre 2006 data della entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. 30 Settembre 2005 n.203 convertito in L. 2 settembre 2005 n. 248 istitutiva della società pubblica di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici. Infatti tale articolo, al comma 25, consentiva agli Enti Locali di prorogare sino al 31.12.2010 i rapporti contrattuali  stipulati con i concessionari ex D.Lgs.112/1999 poi assorbiti dalla società pubblica di riscossione <em>“salvo diversa determinazione”</em> , senza   inibire, quindi, la possibilità che gli Enti suddetti potessero deliberare una delle diverse modalità di gestione a loro consentita dall’art. 52 del D.Lgs.446/1997 per riscuotere le proprie entrate (gestione diretta, costituzione di una società in house, affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica o ad una società mista pubblico privata o ad soggetto privato iscritto all’albo di cui all’art.53 del D.Lgs.446/1997 o ad soggetto comunitario avente i requisiti di legge).</p>
<p style="text-align: justify;">Le successive norme  (D.L.29 .12. 2010 n.255 convertito in L. 10/2011  &#8211; D.P.C.M. 25.marzo 2011-  D.L.6.12. 2011 n.201 convertito il L.  214/ 2011) che ad oggi  consentono agli Enti Locali di poter prorogare, qualora lo vogliano, i contratti in corso con l’Agente pubblico della Riscossione (e con gli altri soggetti a cui l’ente locale ha concesso legittimamente in outsourcing  le attività di riscossione sino al 31.12.2012) sino al 31.12.2012  non hanno minimamente inibito l’ampiezza loro concessa dal citato art. 52 del D.lgs. 446/1997 di potere optare per una delle diverse soluzioni previste dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Non debbono trarre in inganno il D.L. 25 .03. 2010 n.40 convertito in L. 73/2010 (art.1 commi 6 quater e quinquies )e il D.L.13.05. 2011 n.70 convertito il L.106/2011 (Art.7.comma 2) in quanto il primo ha abolito l’obbligo per l’Agente pubblico della Riscossione di riscuotere le entrate locali qualora l’Ente Locale non abbia adottato alcuna deliberazione  riguardo  ad una delle  scelte ad esso consentite dal citato art. 52 del D.lgs. 446/1997 e il secondo ha previsto che, a decorrere dall’01.01.2012,termine poi prorogato all’01.01.2013  (D.L. 6.12. 2011 n.201 convertito in L. 214/ 2011) EQUITALIA e le società da essa partecipate cesseranno di effettuare le attività di riscossione delle Entrate Tributarie e patrimoniali dei soli Comuni.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste ultime due disposizioni di legge sono quindi un additivo ed uno stimolo ad esercitare scelte che gli Enti Locali ed in particolare i Comuni potevano già da tempo programmare ed effettuare ma che  ancora oggi hanno difficoltà a realizzare per carenze strutturali e di sistema che è auspicabile siano risolte dall’attuazione dell’art. 11 del recente disegno di legge contenente la delega fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 aprile 2012 .</p>
<p style="text-align: justify;"> Alessio Foligno</p>
<div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='3.8.2'><div class='yuzo_clearfixed'><h3>RelatedPost</h3></div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/accertamento-non-necessario-per-i-controlli-a-tavolino/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2014/06/pvc-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Accertamento  non necessario per i controlli a “...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/sono-valide-le-agevolazioni-prima-casa-per-il-cittadino-residente-allestero/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2014/07/ag_pr_casa-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Sono valide le agevolazioni prima casa per il citt...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-corte-costituzionale-interviene-sulla-registrazione-del-canone-annuo-di-locazione/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2014/06/affitti-neri-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">La Corte Costituzionale interviene sulla registraz...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div>
              <div class="relatedthumb " style="width:125px;float:left;overflow:hidden;">  
                  
                  <a rel="external" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/validita-del-verbale-e-dellingiunzione-per-le-infrazioni-al-codice-della-strada-con-firma-a-stampa/">
                          <div class="yuzo-img-wrap " style="width: 125px;height:90px;">
                            
                            <div class="yuzo-img" style="background:url(http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2016/07/fas_lga1-150x150.jpg) 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; "></div>
                          </div>
                            <div></div>
                       <span style="font-size:13px;;">Validità del verbale e dell’ingiunzione per le ...</span>
                  
                  <div></div>
                  </a>

              </div></div><style>
                        .yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb a{color:;}
                        .yuzo_related_post .yuzo_text {color:;}
                        .yuzo_related_post .relatedthumb{  margin: 0px  0px  0px  0px;   padding: 5px  5px  5px  5px;  }
                        
                        </style> <script>
                      jQuery(function() {
                        jQuery('.yuzo_related_post').equalizer({ overflow : 'relatedthumb2' });
                      });
                      </script><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/i-comuni-gia-avevano-il-federalismo-fiscale-e-non-se-ne-erano-accorti/">I Comuni già avevano il Federalismo Fiscale e non se ne erano accorti</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/i-comuni-gia-avevano-il-federalismo-fiscale-e-non-se-ne-erano-accorti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
