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	<title>Giustizia Tributaria &#187; Dossier</title>
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		<title>Note critiche alla decisione della Cassazione sullo stralcio dei debiti fino a mille euro</title>
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		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 18:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione GT]]></dc:creator>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, ha ritenuto ,con l’Ordinanza in questione, che la disposizione dell’art. 4 del d.l. 119/2018 convertito in L. 136/2018 ,che prevede che i debiti di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali sia già intervenuta la richiesta di definizione agevolata , siano automaticamente annullati, si applichi non solo all’Agente della Riscossione Nazionale e cioè oggi Agenzia Entrate Riscossione ma anche ai Concessionari di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997.La presente isolata pronuncia si presta a considerevoli rilievi critici.</p>
<p><strong>La questione che va preliminarmente chiarita attiene, proprio, all’applicabilità dell’art. 4 del D.L. 119/2018 e s.m.i. ai concessionari privati ex art. 53 D.lgs. 446/1997 S.p.a. ed alle ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910.</strong></p>
<p>Come rilevato, la Corte riconosce l’applicabilità dell’art. 4 del D.L. 119/2018 (come conv. in L. 136/2018) anche nei confronti di società che riscuotono mediante ingiunzione fiscale.  Tuttavia le argomentazioni fatte proprie dalla Corte non appaiono attinenti ed occorre ribadire la distinzione tra lo strumento del ruolo esattoriale, esclusiva degli ex Agenti della riscossione ed oggi Agenzia Entrate della Riscossione (A.D.E.R.) e dell’ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910, strumento complementare ed alternativo al ruolo emesso dagli Enti locali o dai soggetti affidatari del servizio di riscossione di cui all’art. 52 lett. b) comma 5 del D.lgs. 446/1997 (tra cui ad es. le società private anche <em>in house</em>, come nel caso ad esempio di SORIS S.p.a., iscritte nell’Albo ministeriale di cui all’art. 53 del suindicato decreto).</p>
<p>L’art. 4  titolato “<em>Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010</em>” così recita al suo comma 1): “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”.</p>
<p><strong>La norma sopracitata nasce con espresso riferimento alle posizioni debitorie riscosse a mezzo del ruolo esattoriale </strong><strong>e così per il tramite di cartelle esattoriali</strong>, istituto tipico disciplinato dal Titolo I del D.P.R. 602/1973, prerogativa degli Agenti della riscossione (società ex Equitalia (rectius Riscossione S.p.a.) definite tali ai sensi dell’art. 3 del D.L. 203/2005 come conv. in L. 248/2005 oggi A.D.E.R. – Agenzia delle Entrate della riscossione).</p>
<p>Pertanto è opportuno attenersi scrupolosamente al dettato normativo utilizzato dal Legislatore e distinguere le procedure e gli strumenti di riscossione; non a caso, quando il Legislatore ha voluto estendere i sistemi di definizione agevolata delle entrate anche ai carichi affidati a soggetti differenti dagli “<em>agenti della riscossione</em>” che operano per il tramite del ruolo, quali sono i “<em>concessionari di riscossione di cui all’art. 53 del D.lgs. 446/1997</em>” operanti per i Comuni, le province e gli enti locali in genere ed operanti a mezzo di Ingiunzione di pagamento R.D. 639/1910, lo ha fatto espressamente (v. art. 15 D.L. 34/2019).</p>
<p>Non soltanto, ma l<strong>’Agenzia delle Entrate</strong> ha precisato che: <strong>“le disposizioni di cui al D.L. 119/2018, finalizzate a definire con modalità agevolate i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017, non fanno riferimento anche ai carichi affidati ai soggetti privati abilitati a effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, che agiscono avvalendosi dello strumento dell’ingiunzione fiscale.</strong></p>
<p>Ne consegue che se i debiti non sono affidati all’Agenzia delle entrate Riscossioni, non è possibile beneficiare della norma in questione relativa allo “stralcio” dei carichi residui sino ad € 1.000,00=.</p>
<p>Lo stesso legislatore, quando ha inteso estendere le norme in merito alla definizione agevolata delle partite debitorie, c.d. “Rottamazione”, lo ha espressamente previsto, riconoscendo tuttavia sempre, nel rispetto dell’autonomia regolamentare degli Enti, la possibile adesione volontaria da parte dei suindicati ENTI (Comuni, province ed altri Enti locali e/o territoriali) come è stato riconosciuto dal successivo art. 15 del c.d. “Decreto Crescita” , D.L. 34/2019 (cfr. “<em>Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”:  con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme  previste  dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti  destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni  relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale</em>”).</p>
<p>Gli Enti che intendono aderire alla definizione agevolata, possono con proprio regolamento ex art. 52 del D.lgs. 446/1997, adottato nell’ambito della rispettiva autonomia regolamentare in materia fiscale, aderire o meno a tale apertura legislativa, che tuttavia non riguarda lo stralcio per debiti inferiori ad € 1.000.</p>
<p>In altre parole, il Legislatore non ha inteso in alcun modo estendere le disposizioni in materia di stralcio agli Enti locali che, nel rispetto della suindicata autonomia in materia fiscale di cui al d.lgs. 446/1997, riscuotono direttamente le proprie entrate o a mezzo di soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lett. b) della medesima disposizione.</p>
<p>Merita infine rilevare che l’estensione automatica avrebbe comportato una grave violazione dell’autonomia degli Enti locali che hanno optato per un sistema di gestione della riscossione differente dal “ruolo” esattoriale e dall’affidamento agli ex Agenti della Riscossione oggi A.D.E.R..</p>
<p>Stralciare la maggioranza dei crediti, tributari e non, vantati dagli Enti locali  inferiori alla soglia di € 1.000,00 (non a caso si parla di entrate minori di  valore medio € 150,00) per espressa disposizione di legge e senza assicurare un meccanismo di tutela in termini di copertura di costi ecc. (come invece è stato fatto per gli i rapporti con gli Agenti della riscossione, per cui è lo Stato stesso a sobbarcarsi per conto degli Enti locali i rimborsi delle spese sostenute dagli Agenti della Riscossione) avrebbe determinato il default di migliaia di Enti locali.</p>
<p>Va anche ribadita la diversità del rapporto giuridico che disciplina i rapporti tra i soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b e l’Agente della Riscossione Nazionale.Mentre quest’ultimo ha ereditato e continua gestire i rapporti con gli enti sulla base di un regime convenzionale che disciplina solo la riscossione coattiva delle entrate a mezzo ruolo , i primi vedono i loro rapporti con gli Enti Locali disciplinati da concessioni/ contratto assentite a seguito di procedure ad evidenza pubblica o da contratti di servizio regolamentati in base ai principi di congruità economica che hanno una scadenza ben determinata e disciplinano spesso non solo la riscossione coattiva ma anche le attività di accertamento e liquidazione delle entrate. . Tali concessionari, peraltro, scaduto il termine del contratto perdono ogni legittimazione a riscuotere ,mentre l’Agente della Riscossione, proprio per la peculiarità del ruolo,  è legittimato a portare a termine la riscossione dei ruoli già consegnati dall’Ente anche se quest’ultimo decidesse di modificare, in ragione della propria autonomia ,il soggetto e le modalità di riscossione delle proprie entrate ai sensi dell’art. 1 comma 686 della L. 190/2014</p>
<p>Quanto sopra ben si comprende anche dalla lettura sistematica del disposto di cui all’art. 4 del D.L. 119/2018 che prevede espressamente, nei casi di “stralcio” dei carichi affidati sino ad € 1.000,00= agli Agenti della riscossione, un sistema di regolamentazione di rimborso costi e spese sopportati dagli Agenti della riscossione stessi, a carico dello Stato.  Questo meccanismo non poteva essere previsto, tout court, anche per il mondo dei concessionari di riscossione ex art. 53 del D.lgs. 446/1997 che, come noto, a differenza degli Agenti di riscossione (A.D.E.R.), regolamentano i propri rapporti di servizio con i diversi Enti locali secondo una propria autonomia contrattuale non necessariamente trovando applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. 112/1999.</p>
<p>Deve anche rilevassi come la suddetta norma non possa trovare applicazione ai soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997  per ragioni tecniche e sistematiche. l’art. 4 citato prevede altresì che “<em>L’annullamento e’ effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015.”</em></p>
<p>Tali riferimenti tecnici sono propri esclusivamente del sistema della Riscossione a mezzo ruolo e sono alla base della mancata possibilità di attuazione dal punto di vista tecnico dell’art. 18 del D.Lgs. 112/ 1999 ai soggetti legittimati ad emettere l’ingiunzione fiscale. Il principale motivo della mancata attuazione della sopracitata disposizione normativa è costituito dal fatto che l’Agenzia delle Entrate (organo di controllo del sistema A.R.Co. gestito da SOGEI) non è in grado di controllare il “titolo”per la richiesta di informazioni sul soggetto debitore in quanto i dati dell’Ingiunzione Fiscale per la quale si richiede di fornire la data di notifica e la “causale”, non sono di fatto disponibili sui sistemi accessibili dall’Agenzia stessa. La impossibilità di censire il titolo esecutivo ingiunzione pone lo stesso al di fuori delle dinamiche della gestione del sistema di riscossione centralizzato proprio dell’Agente della Riscossione nazionale.</p>
<p>Gli espressi e specifici riferimenti letterali al ruolo e alla cartella esattoriale non possono non far pensare al fatto che la Suprema Corte non abbia valutato nella sua corretta accezione la norma in questione, in quanto la assimilabilità della ingiunzione ex R.D. 63971910 al ruolo e alla cartella esattoriale, si ha ai sensi dell’art. 36 della L.31/2008 e dell’art. 7 comma gg quater della L.106/2011   solo ed esclusivamente con riguardo e ove compatibile, alle norme del titolo secondo del D.P.R. 602/1973 titolo secondo e cioè alle disposizioni disciplinanti le procedure esecutive e cautelari riferite alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.</p>
<p>La Corte di Cassazione non è nuova a pronunciare isolate sentenze che minano apparentemente le certezze in materia di ingiunzione ex R.D. 639/1910 . Corre l’obbligo di ricordare come con la pronuncia  n. 18491 del 21 settembre 2016, la Corte di Cassazione già si fosse  espressa in ordine al valore dell’ingiunzione fiscale affermando lo sconcertante principio secondo cui l’ingiunzione prevista dal R.D. n. 639/1910, avesse  valore meramente accertativo della pretesa fiscale e non costituisse un atto della riscossione, dovendo,a suo avviso,  essere preceduta dall’iscrizione a ruolo delle somme versate.</p>
<p>C’è da sperare che tali equivoci che nascono da un non corretta comprensione delle norme giuridiche creino confusione nella corretta applicazione dei principi giuridici alla base del sistema della riscossione delle entrate locali.</p>
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		<title>D.L. CURA ITALIA – RIFLESSI SULLA GESTIONE DELLA FISCALITÀ LOCALE</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 18:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione GT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” c.d.” D.L. CURA ITALIA “ introduce disposizioni idonee ad avere incidenza relativamente alle attività di accertamento liquidazione e riscossione delle entrate locali, sebbene non vi sia una espressa menzione ad [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg"><strong>Il Decreto Legge 17 marzo 2020,</strong> n. <b>18</b></a>. <i>“</i><i><b>Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” c.d.” D.L. CURA ITALIA “ </b></i><b>introduce disposizioni idonee ad avere incidenza relativamente alle attività di accertamento liquidazione e riscossione delle entrate locali, sebbene non vi sia una espressa menzione ad esse in molti casi.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>Preme in primo luogo esaminare il Titolo IV del decreto stesso “</b><i><b>Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese “</b></i><b> che contiene gli articoli da 60 a 71</b></p>
<p align="JUSTIFY">l’ Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti) non sembra avere rilevo per le entrate locali . Infatti per quanto riguarda i versamenti spontanei non ci sono scadenze di legge coincidenti il 16 marzo. Tale previstone è stata introdotta per i tributi erariali, (ad esempio scadenza IVA )</p>
<p align="JUSTIFY">Preme ricordare che l’acconto IMU 2020 è per legge fissato a Giugno e in genere , di norma, anche la scadenza dell’acconto TARI 2020 ,pur dipendendo dalla autonomia impositiva locale .I termini per il pagamento dell’imposta Comunale sulla Pubblicità e della TOSAP hanno invece di norma scadenza a Gennaio e in caso di pagamento rateale spontaneo la previsione del differimento dovrà essere presa obbligatoriamente dall’ente locale.</p>
<p align="JUSTIFY">Le altre entrate ,anche di natura patrimoniale ( es. Cosap o Cip ) non ancora eventualmente scadute ,dovranno essere, quindi, differite dai Comuni con proprie deliberazioni ed eguale potere spetta ai comuni per il differimento del pagamento della TARI.</p>
<p align="JUSTIFY">Non può escludersi che se l’emergenza si procrastinerà possano prevedersi differimenti della scadenza di giugno dell’Imu ma, in tal caso ,la previsione andrà espletata attraverso una disposizione avente valore legislativo.</p>
<p align="JUSTIFY">L’Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi) al comma 1 ha previsto per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti con scadenza nel periodo compreso <b>tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</b> Il comma 6 dello stesso articolo ha stabilito che gli adempimenti sospesi citati dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Pertanto tutte le attività concernenti dichiarazioni IMU, dichiarazioni TARI, dichiarazioni ICP, denunce di cessazione, richiesta dii esenzioni, etc ,attività diverse dai versamenti scadenti nel periodo indicato, potranno essere svolte senza sanzioni entro il successivo 30 giugno.Tale disposizione vale ovviamente solo per gli obblighi scadenti in quel periodo, mentre se tali atti andavano compiuti prima della data indicata ,si applicheranno le relative sanzioni.</p>
<p align="JUSTIFY">La sospensione dei versamenti in autoliquidazione, anche in ragione di quanto sopra espresso, fa ,invece ,riferimento solo ed esclusivamente alle entrate tributarie erariali e non alle entrate tributarie locali e quindi non si applica ad esse.</p>
<p align="JUSTIFY">L’Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori) disciplina le attività che debbono svolgere gli Uffici degli Enti impositori intendendosi per essi non solo lo Stato e gli uffici dell’apparato centrale di esso , ma anche le Regioni ,gli Enti Locali ed i Concessionari legittimati allo svolgimento delle attività di accertamento liquidazione e riscossione delle entrate locali ai sensi dell’art. 52 comma 5 lettera b. del D.Lgs. 446/1997. Per quanto riguarda le attività svolte in service ,tali obblighi in merito alla sospensione delle attività spettano all’Ente Locale e tale evenienza dovrà essere gestita secondo la disciplina contrattuale tra Ente committente e prestatore dei servizi, fermo restando il fatto che ,come si dirà in seguito, le attività strumentali e /o propedeutiche afferenti la formazione degli atti potranno essere svolte, durante il periodo di sospensione non dovendosi, invece, concretizzare la manifestazione esteriore dell’atto in questione.</p>
<p align="JUSTIFY">Al comma 1.del citato articolo è prevista la sospensione dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. La sospensione del termine è di per sè inibente nei confronti del soggetto legittimato alla emissione di atti aventi rilevanza esterna rappresentativi delle attività indicate, ma non inibisce che l’Amministrazione possa lavorare alla elaborazione di essi nell’attuazione di un mero procedimento interno.</p>
<p align="JUSTIFY">E’ altresì prevista per il medesimo periodo la sospensione dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello titolarità che nei tributi locali spetta all’Ente Locale e dovrebbe essere disciplinata da apposito regolamento.</p>
<p align="JUSTIFY">E’corollario di tali disposizioni la previsione dei termini prescrizionali e decadenziali in quanto il comma 4 ha precisato che ,relativamente all’attività degli uffici degli enti impositori, dovrà applicarsi , anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e cioè lo Statuto del Contribuente, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 che disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali. Preme ricordare che ,in virtù delle norme precedenti al Decreto che ci occupa, e del <b>D.P.C.M. 11 marzo 2020  che ha reso applicabili su tutto il territorio nazionale le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, </b>le previsioni afferenti l’articolo citato debbano avere valenza generale e non possono quindi essere limitate ad alcune zone dello Stato. L’articolo 12 citato prevede che:</p>
<p align="JUSTIFY"><i>1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi’, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche’ la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attivita’ degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e’ stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, </i><i><b>sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.</b></i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>3. L’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.</i></p>
<p align="JUSTIFY">Da qui emerge come i termini di decadenza degli atti di accertamento per le entrate tributarie locali afferenti la annualità 2015 siano prorogati al 31.12.2022. Egualmente differito dovrà intendersi il termine decadenziale ancora vigente per la formazione del ruolo o per la emissione del titolo esecutivo ingiunzione fiscale per gli atti di accertamento emessi prima della entrata in vigore della L. 160/2019 previsto dal comma 163 dell’articolo 1 della Legge 296/2006.<i>( </i><i>Nel caso </i><i><b>di</b></i><i> riscossione coattiva </i><i><b>dei</b></i><i> tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena </i><i><b>di</b></i><i> decadenza, entro il 31 dicembre </i><i><b>del</b></i><i> terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo</i><i>).</i></p>
<p align="JUSTIFY">Per quanto concerne le entrate patrimoniali la sospensione del termine prescrizionale non sembrerebbe intervenire, con la conseguenza che tale attività sarebbe comunque da compiersi da parte del soggetto titolare dell’entrata. La interruzione dei termini prescrizionali propria del soggetto legittimato a svolgere le attività di riscossione coattiva sembrerebbe sussistere solo per i tributi ma tale affermazione però trova riscontro contrario nella statuizione di cui all’art. 68 ,che si esaminerà in seguito, in cui espressamente per le attività oggetto di riscossione coattiva sia per le entrate tributarie che extratributarie si fa riferimento all’ articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 .</p>
<p align="JUSTIFY">L’Art. 68 disciplina la Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione ai i soggetti legittimati a svolgere le attività di riscossione delle entrate degli Enti Locali ai sensi dell’art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997.<br />
Il comma 1. ha stabilito che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, <b>siano sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020</b>, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. e cioè gli accertamenti esecutivi emessi questi dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.</p>
<p align="JUSTIFY"><b>I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione</b> e <b>non si procederà al rimborso di quanto già versato. </b>Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. in materia di prescrizione come sopra indicato.<br />
Il comma 2 stabilisce come le disposizioni di cui al comma 1 si applichino anche alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e cioè gli accertamenti esecutivi previsti per le entrate locali ed emessi dagli Enti stessi.<br />
E’altresì previsto al comma 3. il differimento dei termini previsti per la definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione, essendo spostati al 31 maggio 2020 i suddetti termini di versamento originariamente previsti per il 28 febbraio 2020 e per il 31 marzo 2020 .</p>
<p align="JUSTIFY">Il Comma 4 per le ragioni di urgenza note e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, ha differito il termine per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 che dovranno essere presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.</p>
<p align="JUSTIFY">L’ art. 71 disciplina la “Menzione per la rinuncia alle sospensioni” a testimonianza del fatto che la sospensione non è un obbligo ma è una facoltà . I contribuenti se lo vorranno potranno non avvalersi delle sospensioni indicate e pagare ; con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste , abbiano effettuato alcuni dei versamenti sospesi e ne abbiano dato comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze. Sarà da verificare,poi, se tale menzione sarà solamente onorifica a testimonianza della sensibilità avuta dai contribuenti o se avrà un qualche valore a livello di Bonus per alcune fattispecie da eventualmente identificarsi.</p>
<p align="JUSTIFY">Vi sono poi altri articoli di interesse per la fiscalità locale che si trovano al di fuori del titolo IV.</p>
<p align="JUSTIFY">L’ Articolo 107 disciplina in generale il Differimento di termini amministrativo-contabili degli Enti locali . In particolare in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è stato differito il termine di adozione dei rendiconti della gestione 2019 dei Comuni al 31 maggio e il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 sempre al 31 maggio 2020.</p>
<p align="JUSTIFY">Il comma 4 del medesimo articolo è intervenuto, inoltre, relativamente alla statuizione del termine per la determinazione delle tariffe Tari ,attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, differendolo al 30 giugno 2020. Si ricorda che il DL Fiscale 2019 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in L.19 dicembre 2019, n. 157), aveva stabilito la scadenza del 30 aprile 2020 per l’adozione dei Piani Finanziari, delle tariffe e delle eventuali modifiche dei regolamenti TARI. Tale comma va letto coordinandolo con il comma 5 che ha previsto che i comuni possano, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.</p>
<p align="JUSTIFY"><b>Dal punto di vista operativo desta, altresì, interesse l’art. 108 nella parte in cui detta disposizioni speciali ed urgenti in materia di notifica a mezzo del servizio postale. </b>E’ previsto al riguardo che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17 marzo 2020) e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, <b>nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,</b> gli operatori postali procedano alla consegna degli atti mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma ,con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. L’operatore postale dovrà apporre la firma sui documenti di consegna in cui si dovrà dare attestazione di tale modalità di recapito.</p>
<p align="JUSTIFY">Il comma 2 del citato articolo , in via del tutto eccezionale e transitoria, ha stabilito , relativamente alle sanzioni dovute per le violazioni alle norme del codice della strada che la somma di cui all’art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, sia ridotta del 30% qualora il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente potrà essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.</p>
<p align="JUSTIFY">Tale norma prevede disposizioni in deroga agli articoli 7 e 8 della L.890/1982 a conferma del fatto che le attività di notifica degli atti già emessi prima della sospensione , dovranno proseguire, così come dovranno essere svolte tutte le attività di notifiche di atti per i quali la sospensione non ha effetto (notifiche di atti afferenti la riscossione coattiva di atti già scaduti prima della sospensione, etc,).Natura speciale ha altresì la disposizione afferente alla riduzione delle sanzioni previste dall’art. 2020 del D.Lgs .285/1992 e desta preoccupazione la previsione che essa possa essere prorogata con la semplice emanazione di un D.P.C.M. in quanto da il senso del rischio che tale situazione di emergenza possa perdurare oltre i termini previsti nel presente decreto.</p>
<p align="JUSTIFY"><b>L’art. 83 detta, infine, disposizioni in materia processuale civile, penale, tributaria e militare prevedendo che </b>dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari siano rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.<br />
Per il medesimo periodo è altresì prevista la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto pertinente ai procedimenti civili e penali e per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie oltre al il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 afferente il reclamo/mediazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Ai fini della gestione delle attività di pubblica funzione puo’ avere rilievo l’<b> Art. 103</b> che disciplina la Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed gli effetti degli atti amministrativi in scadenza.</p>
<p align="JUSTIFY">E’ infatti stabilito che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si terrà conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni dovranno adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare, comunque, la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Saranno prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.</p>
<p align="JUSTIFY">E’altresì previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conserveranno la loro validità fino al 15 giugno 2020.</p>
<p align="JUSTIFY">In conclusione può sicuramente affermarsi che fino al 31 maggio saranno sospesi i termini per emettere nuovi atti di accertamento e conseguentemente gli uffici non dovranno porre in notifica gli atti in tale periodo ma potranno però predisporli riservandosi di datarli successivamente al 31 maggio 2020.</p>
<p align="JUSTIFY">Gli atti di riscossione coattiva già emessi hanno invece il differimento per il pagamento sino al 31 maggio qualora la scadenza di essi non sia ancora maturata. Per gli atti già scaduti ,invece, mentre per quelli già scaduti, riguardando il differimento gli atti esecutivi scadenti tra l’ 8 marzo e il 31 maggio, in caso di mancato pagamento , si potranno attivare le procedure esecutive e cautelari . Le procedure sospese in virtù delle citate disposizioni, potranno ripartire il 1 luglio ,decorso cioè il termine concesso per consentire il pagamento delle cartelle, delle ingiunzioni o degli altri atti della procedura cautelare o esecutiva che hanno beneficiato della sospensione.</p>
<p align="JUSTIFY">Egualmente per quanto riguarda gli atti di accertamento divenuti definitivi e per i quali non è stata ancora perfezionata la iscrizione a ruolo ,la formazione di esso sarà sospesa ,così come la formazione delle ingiunzioni e l’emissione degli accertamenti esecutivi per il periodo <b>dall’8 marzo al 31 maggio 2020</b>.</p>
<p align="JUSTIFY">Successivamente a detta data potranno riattivarsi le attività e le procedure e cio ‘ ovviamente vale anche per le cartelle in virtù del richiamato articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 comma 3.<i></i></p>
<p align="JUSTIFY"><b>Come detto non si procederà al rimborso di quanto già versato nel caso in cui il debitore corrisponda comunque il pagamento dovuto nel periodo di sospensione. Questo vale sia nel caso in cui si voglia corrispondere un versamento spontaneo tardivamente, sia nel caso in cui si voglia corrispondere un pagamento tardivo a seguito della notifica di un atto di accertamento, sia nel caso in cui si voglia corrispondere un pagamento, durante il regime di sospensione, di un atto della procedura esecutiva esattoriale.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>La sospensione pertanto, se da un lato ha efficacia nel periodo indicato per quanto concerne la emissione degli atti, dall’altro non deve rallentare e fermare l’attività degli Uffici i quali potranno sicuramente svolgere tutte quelle necessarie attività anche strumentali idonee alla costruzione degli atti per riattivare l’azione amministrative terminato il periodo di sospensione. E’auspicabile che, in sede di conversione sia data,comunque, una maggiore attenzione alle specifiche peculiarità afferenti lo svolgimento delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate locali.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>In conclusione, considerando la complessità delle disposizioni e la necessità del coordinamento con le norme vigenti, ci si auspica che le Camere, in sede di conversione del DECRETO CURA ITALIA, riescano a sanare le carenze segnalate da parte dell’ANCI e degli altri Organismi coinvolti, in modo che l’applicazione sia resa più agevole e comprensiva per gli Uffici che dovranno adottare i necessari provvedimenti e per i cittadini tenuti ad osservare la normativa in questione.</b></p>
<p align="JUSTIFY">di Alessio Foligno</p>
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		<title>Nuovo modello di cartella dal 1 luglio 2017: enti creditori in primo piano</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 11:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Carpenedo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Con l’avvento della nuova Agenzia delle Entrate Riscossione arriva puntuale il restyling della cartella di pagamento da utilizzare per tutti i ruoli consegnati dal 1 Luglio 2017. Il provvedimento è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 14 Luglio 2017 e presenta molte similitudini col precedente modello revisionato in particolare nel 2012 e nel [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con l’avvento della nuova Agenzia delle Entrate Riscossione arriva puntuale il restyling della cartella di pagamento da utilizzare per tutti i ruoli consegnati dal 1 Luglio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 14 Luglio 2017 e presenta molte similitudini col precedente modello revisionato in particolare nel 2012 e nel 2016. Il frontespizio è una scheda sintetica di quanto dovuto con l’indicazione del termine di 60 giorni per procedere al pagamento, con un riquadro a sinistra dedicato al ruolo dell’ente creditore e uno a destra, per spiegare che all’Agente competono unicamente diritti di notifica e oneri. Due colori diversi caratterizzeranno due tipologie di enti creditori: colore arancione per le Agenzie fiscali e verde per i comuni e gli altri enti territoriali. Una prima sezione della cartella è interamente riservata all’Agente della riscossione, che riporta le modalità di pagamento delle somme, la richiesta di sospensione della cartella, le modalità di presentazione del ricorso nei confronti dell’Agente e i punti di contatto dove è possibile rivolgersi per chiedere ulteriori chiarimenti circa i pagamenti. La seconda sezione è dedicata alla descrizione dei dati contabili e della causale del ruolo emesso dall’Ente creditore con le relative Avvertenze.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui si trova il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e la dicitura che rinvia al ruolo di primo piano dell’ente impositore <strong><em>“le informazioni sotto riportate sono fornite dall’Ente XX a cui si deve rivolgere per chiarimenti”. </em></strong>Si aggiunge uno spazio avvertenze variabile che rinvia alla fase di formazione del ruolo mediante il sistema telematico in uso ai comuni, che rimane quello costruito per il sistema Equitalia ora raggiungibile al sito <a href="http://www.entrateriscossione.it">www.entrateriscossione.it</a>, alla sezione enti creditori.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricordiamo che la formazione del ruolo resta disciplinata dal DM 321/99, che valorizza l’importanza della motivazione rappresentata dall’atto precedentemente notificato. Su questo aspetto i comuni devono tener presente l’importanza della fase antecedente da cui nasce il credito. Le numerose tipologie di entrate presenti nei comuni, ma anche nelle società pubbliche, esigono atti puntuali in grado di definire e quantificare la pretesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una fase che resta in capo agli enti creditori e sulla quale nulla può dire, nel ben o nel male, l’Agente della Riscossione (ora AGER) che, in linea di massima, lavora tutti gli elenchi delle posizioni debitorie trasmesse. I contenuti sono cosa degli enti impositori. A questa impostazione risponde anche il nuovo modello di cartella in commento che, infatti, dedica uno spazio di primo piano alla sezione degli enti creditori, che rispondono dei contenuti del credito. Non possiamo sottacere che troppo spesso il messaggio contorto ha trasmesso ai debitori l’idea che le pretese di pagamento siano colpa di Equitalia con un ruolo di scudo a tutti gli enti impositori, in primis, le Agenzia fiscali. Per questo, anche in questa fase, l’impostazione mira a definire i ruoli: come si legge nella prima riga della cartella, Ager è un incaricato della riscossione di altri enti creditori.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista dei contenuti giuridici propri di un titolo precettivo, questa modello di cartella è preoccupante. Fin troppo debole quel riquadro dove si informa che la cartella ha valore di intimazione ad adempiere l’obbligo, a scapito delle canoniche formule di intimazione che dovrebbero <em>ordinare </em>di adempiere sotto pena degli atti esecutivi. Il nuovo modello informa che, in caso di mancato pagamento, l’Agente potrà acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul patrimonio e potrà poi procedere a fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca ed esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio stipendio e conti correnti). Ricordiamo che questo passaggio è fondamentale ai fini della formula precettiva. Il modello ritaglia apposito spazio per i coobbligati, spesso presenti nelle entrate locali, qui da indicare fin dall’emissione del titolo.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito alle figure che devono comparire si ricorda la previsione di nullità introdotta con l&#8217;articolo 36, comma 4-<em>ter</em>, del Dl 248/2007, secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>La cartella di pagamento di cui all&#8217;articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l&#8217;indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008. La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse</em>&#8220;. Sullo specifico tema, la Corte di Cassazione, con l&#8217;ordinanza 3533 del 23 febbraio 2016 ha precisato che &#8220;<em>ai sensi del D.L. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, l&#8217;indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella è prevista, in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (come appare quello di specie), a pena di nullità; in base al tenore letterale di detta disposizione è tuttavia sufficiente, al fine di non incorre nella detta nullità, l&#8217;indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffatta indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell&#8217;attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa</em>&#8220;.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5724" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2017/07/aeer_lgx.jpg" alt="aeer_lgx" width="478" height="270" /></p>
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		<title>Convenienza alla rottamazione: le valutazioni da fare</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 11:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Carpenedo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Se il tema del momento è la rottamazione delle cartelle, vale la pena comprenderne le ragioni e le cause di quella che è stata definita come la più grande operazione di condono fiscale della storia. In Italia ci sono molti contribuenti che, per diverse ragioni, sono stati destinatari di cartelle mai pagate. Spesso ci sono [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se il tema del momento è la rottamazione delle cartelle, vale la pena comprenderne le ragioni e le cause di quella che è stata definita come la più grande operazione di condono fiscale della storia.</p>
<p style="text-align: justify;">In Italia ci sono molti contribuenti che, per diverse ragioni, sono stati destinatari di cartelle mai pagate. Spesso ci sono pesanti problemi economici e crisi aziendali che si sono aggravate con la recessione economica. Gli archivi Equitalia raccontano anni di raccomandate cartacee per la notifica di titoli esecutivi e pignoramenti spesso non andate a buon fine, ma anche situazioni che non sono mai state interessate a procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">L’approvazione della definizione agevolata, nata inizialmente per stralciare le sanzioni tributarie dell’erario, si è fatta sempre più interessante fino a ricomprendere sanzioni tributarie e previdenziali, interessi di mora (presenti su tutte le cartelle) e ricalcolo del costo di riscossione sui carichi iscritti a ruolo da 2000 al 2015, indipendentemente dall’ente impositore. In pochi attimi, la platea dei potenziali beneficiari diventa immensa, così da spiegare le code negli uffici Equitalia per chiedere notizie su un argomento complicatissimo anche per gli esperti. Alle richieste di informazione del debitore, l’Agente della riscossione restituisce estratti di ruolo col conteggio di tutte le somme maturate a quella data. Gli addetti ai lavori sanno bene che questo non basta. Mai come in questa materia il vuoto per pieno non si applica. Al bando i calcolatori che macinano estratti di ruolo.</p>
<p style="text-align: justify;">La Riscossione a mezzo ruolo è crollata su due temi centrali: la notifica del titolo e la prescrizione dell’azione di riscossione. Lo possiamo apprendere dalla lettura delle sentenze sulle cartelle di pagamento, che disegna una situazione complessiva allarmante. Il vizio di notifica è stato declinato in diversi modi. Osservando il comportamento dell’Agente della Riscossione in sede di contenzioso, la notifica sembra ormai diventata prova diabolica. Le cause principalmente invocate sono due: inesistenza del mezzo di notifica per inidoneità del soggetto notificatore e impossibilità di dimostrare l’avvenuta notifica con richiesta di esibizione della matrice da parte dell’Agente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema del soggetto non abilitato è una diatriba che viene portata avanti da anni a causa della scrittura dell’articolo 26 del dpr 602/73 uscita dalla riforma del 99, che non avrebbe più ripreso la modalità di notifica postale mediante invio diretto da parte dell’esattore ma solo mediato da determinati soggetti (ufficiali di riscossione, altri soggetti abilitati dal concessionario, messo comunale, agente di polizia locale). Altra ipotesi frequente è la mancata produzione in giudizio della relata di notificazione, spesso contestata dinanzi a un atto cautelare o esecutivo conseguente alla cartella. Sul punto, la recente sentenza della Cassazione n.6887/2016 ha escluso che si possano produrre stampe equipollenti da archivi informatici e stabilito che l’Agente deve continuare a conservare la documentazione anche oltre i canonici cinque anni, previsti dall’articolo 26 del dpr 602/73 solo ai fini organizzativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel vizio relativo alla prescrizione del credito chiesto con cartella (decennale o quinquennale), fa da padrona una situazione caotica. Equitalia da sempre sostiene la prescrizione decennale della cartella notificata. In realtà la giurisprudenza ne fa sia questione di natura dell’entrata, sia questione di titolo posto in riscossione. In molti casi, dai tributi ai canoni, si è consolidata la regola quinquennale, ragion per cui, molte cartelle che associano una data ultimo evento superiore ai cinque anni, sono prescritte. A questo aggiungiamo che, anche gli enti impositori, possono aver condotto il recupero delle entrate ben oltre il termine di prescrizione. Si pensi al contenzioso sui contributi previdenziali che, dopo la legge 335/95, è stato ridotto a cinque anni. Sui tributi erariali e locali, la questione è ancora più complessa, dato che la prescrizione scatta successivamente al rispetto del termine di decadenza che, a seconda del caso, varia da tre a cinque anni. La complessità della situazione necessita di valutazione specifica che deve portare all’individuazione dei carichi retti da un titolo ancora riscuotibile, tenuto conto che i due anni concessi per pagare la definizione rappresentano un limite forte all’adesione per un contribuente che dispone di scarsa liquidità. Più che una stampa di estratti di ruoli, ciò che serve è un accesso agli atti per acquisire l’intero fascicolo del debitore comprensivo di notifiche e comunicazioni di inesigibilità presentate.</p>
<p style="text-align: justify;">L’obiettivo della definizione agevolata è massimizzare gli incassi di un magazzino titoli che, secondo la Corte dei Conti, vale il 5%. La proroga al 21 aprile per la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata non concede abbastanza tempo per uno scenario che sembra destinato a complicarsi dopo la consegna del conto da pagare, prevista per il 15 giugno.</p>
<p style="text-align: justify;">La definizione delle ingiunzioni dei comuni appare meno caotica e più certa sul fronte delle notifiche. In tal caso il termine entro il quale aderire è definito da ciascun comune (provincia o regione) all’interno del regolamento, il cui termine ultimo di adozione scade il 31 marzo 2017.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5598" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2017/03/valut_lkb.jpg" alt="valut_lkb" width="478" height="270" /></p>
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		<title>I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla “rottamazione delle cartelle esattoriali”</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 11:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Loreto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Con la Circolare n. 2 in data 8 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ed istruzioni in merito alla definizione agevolata delle riscossioni affidate ad Equitalia, c.d. ROTTAMAZIONE, disciplinata dall’art. 6 del D.L. n.193/2016. Il procedimento riguarda tutte le somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 17 del decr.legisl. n.46/1999 o affidate ai sensi [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la <a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2017/03/circ2e17.pdf" target="_blank">Circolare n. 2</a> in data 8 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ed istruzioni in merito alla definizione agevolata delle riscossioni affidate ad Equitalia, c.d. ROTTAMAZIONE, disciplinata dall’art. 6 del D.L. n.193/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Il procedimento riguarda tutte le somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 17 del decr.legisl. n.46/1999 o affidate ai sensi dell’art. 29 del D.L.n. 78/201°, riferite al periodo dal 2000 al 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine attualmente fissato per la presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della procedura è quello del 31 marzo 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">La condizione per usufruire dell’agevolazione risiede nell’obbligo, a seguito della comunicazione entro il 31 maggio 2017 da parte di Equitalia dell’importo dovuto, di effettuare il versamento in unica soluzione od alle date stabilite per la dilazione. Le somme dovranno essere versate per il settanta per cento entro il 2017 (fino ad un massimo di tre rate) ed il restante trenta per cento entro il 2018 (con un numero massimo di due rate).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella Circolare vengono chiaramente indicati i carichi oggetto della definizione ed i casi di esclusione, nonché l’interazione tra la disciplina della definizione agevolata dell’art. 6 del D.L. n.193/2016 e quella della dilazione di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 e gli effetti sulle posizioni oggetto di controversie tributarie in corso.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5595" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2017/03/rcart_lgvc.jpg" alt="rcart_lgvc" width="478" height="270" /></p>
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		<item>
		<title>Il ricorso in Commissione Tributaria: novità</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 20:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[<p>La struttura del processo tributario degli Enti Locali, non differisce da quella del processo tributario avente ad oggetto le entrate erariali: anche questo ha inizio con la proposizione di un ricorso diretto alla Commissione tributaria provinciale nel termine perentorio di 60 giorni dalla data in cui l’atto oggetto di impugnazione è stato notificato. I ricorsi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/il-ricorso-in-commissione-tributaria-novita-di-nicola-ricciardi/">Il ricorso in Commissione Tributaria: novità</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-5089" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2013/06/focus-300x169.jpg" alt="focus" width="300" height="169" /></p>
<p align="justify">La struttura del processo tributario degli Enti Locali, non differisce da quella del processo tributario avente ad oggetto le entrate erariali: anche questo ha inizio con la proposizione di un ricorso diretto alla Commissione tributaria provinciale nel termine perentorio di 60 giorni dalla data in cui l’atto oggetto di impugnazione è stato notificato.</p>
<p align="justify">I ricorsi debbono considerarsi validi ed ammissibili anche se privi della marca da bollo; costituisce infatti principio consolidato, che giustifica il rigetto del ricorso dell’amministrazione in Camera di Consiglio <em>ex </em>art. 375 del codice di procedura civile, il fatto che il giudice può assumere a fondamento della sua decisione anche atti e documenti privi della regolamentare marca da bollo. Come è noto, il processo tributario, resta soggetto all’imposta di bollo non trovando applicazione in esso il “<em>contributo unificato di iscrizione al ruolo</em>” (art. 265 del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115) (Cass., 23 marzo 2006, n. 11587).</p>
<p align="justify">A tal proposito però, vi è stata un&#8217;innovazione normativa perchè l’articolo 37 del Decreto Legge numero 98 del 6 luglio 2011 (come convertito dalla Legge numero 111 del 15 luglio 2011) ha introdotto, con decorrenza dal 7 luglio 2011, il contributo unificato anche nell’ambito del processo tributario per tutti gli atti processuali (ricorso, appello principale e incidentale, istanza di revocazione, ricorso per ottemperanza, atti di intervento); lo stesso è dovuto, nella misura stabilita dall’articolo 13 del Testo Unico delle Spese di Giustizia (TUSG), in base al valore della lite, tenendo come riferimento l’importo della sola imposta contestata (tranne nel caso in cui l&#8217;oggetto del processo riguardi le sole sanzioni perchè in questo caso è a queste che bisogna fare riferimento).<br />
L’importo varia da un minimo di 30 Euro per le controversie di valore sino a Euro 2.582,28 ad un massimo di 1.500 Euro per le controversie di valore superiore a 200.000 Euro e differisce dal normale contributo unificato anche nella forma, essendoci l&#8217;apposita dizione “contributo unificato tributario”.</p>
<p align="justify">A tal proposito, merita riportare una recentissima sentenza della <strong>Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo &#8211; Sentenza 20 marzo 2013, n. 81</strong> secondo cui l&#8217;invito per mancato pagamento del contributo unificato “<em>contiene le modalità di calcolo dell&#8217;imposta e la calendarizzazione dei pagamenti e, quindi, costituisce una vera e propria liquidazione dell&#8217;imposta dovuta che incide sulla posizione patrimoniale del contribuente. L&#8217;invito contiene quindi adeguati fattori da cui è ragionevole dedurre che ci si trovi di fronte alla comunicazione di una pretesa impositiva, e non ad una richiesta di chiarimenti. Esso è, pertanto, atto equipollente a quelli elencati nell&#8217;art. 19 D.L.vo n. 546/92 e, come tale, è suscettibile di autonoma impugnazione”</em>.</p>
<p align="justify">Anche nel processo tributario degli enti locali può essere richiesta – con apposita istanza &#8211; la trattazione della controversia in pubblica udienza avendo a tal proposito chiarito la Corte Costituzionale &#8211; con sentenza 23 aprile 1998, n. 141 &#8211; che l’espressione “apposita istanza” contenuta nell’art. 33, comma 2 del d.lgs. 546/1972 non rende necessario che la domanda di trattazione in pubblica udienza debba essere contenuta in un atto separato e distinto diverso da quello introduttivo del giudizio. Il ricorso, prima di essere depositato in originale nella segreteria della Commissione tributaria adita, deve essere notificato all’altra parte a norma degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile. Le notificazioni possono anche effettuarsi o depositando direttamente il ricorso all’ufficio che ha emesso l’atto impugnato che deve rilasciare sulla copia attestazione del ricevimento, o a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta con raccomandata con avviso di ricevimento.<br />
Le comunicazioni e le notificazioni poi possono essere effettuate anche a mezzo PEC, che va infatti indicata nell&#8217;atto introduttivo del giudizio, poiché il decreto 26 aprile 2012, n. 7425 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio, emanato dal Direttore del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell&#8217;Economia lo prevede espressamente (art. 39 del <a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=53051" target="_blank">dl 98/2011</a>, convertito in <a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=14970" target="_blank">l. n. 111/2011</a>); la mancata indicazione della stessa non dà luogo ad inammissibilità del ricorso, come in un primo tempo paventato, ma solamente ad una sanzione pecuniaria pari alla metà del contributo unificato relativo alla causa in questione.<br />
Nel caso poi in cui il ricorso sia spedito a mezzo posta, nelle modalità sopra richiamate, lo stesso si intende proposto al momento della spedizione; in tal senso, nessun dubbio anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002 e n. 520 del 6 novembre 2002, (Cass., 3 luglio 2003, n. 10481).<br />
Relativamente alla notificazione del ricorso introduttivo effettuata a mezzo posta, la spedizione dell’atto eseguita mediante consegna all’ufficio postale di una busta chiusa, come previsto dall’art. 20, comma 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 anziché di un “Plico raccomandato senza busta”, costituisce una mera irregolarità, salvo che il contenuto della busta non sia contestato dal destinatario (Cass., 2 settembre 2004, n. 17702); nessuna inesistenza della notificazione quindi ma una mera irregolarità sanabile con la costituzione in giudizio della controparte (Cass., 11 gennaio 2005, n. 333).<br />
La Suprema Corte ha ritenuto però, con la recente sentenza del 16 novembre 2006, n. 27607, che se il ricorso è spedito in busta chiusa il giudice deve valutare la tempestività dello stesso con riferimento alla data di arrivo e non a quella di partenza.</p>
<p align="justify">Relativamente agli elementi essenziali che, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 546/1992 il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità, vi sono:<br />
la Commissione tributaria a cui è diretto;<br />
il nome del ricorrente o del suo legale rappresentante;<br />
la residenza, la sede legale, il domicilio eventualmente eletto nello<br />
Stato;<br />
il codice fiscale del contribuente e del difensore, oltre alla già citata PEC.<br />
Nell’atto introduttivo debbono essere altresì specificati, sempre a pena di inammissibilità:<br />
l’ufficio dell’Ente locale o del concessionario nei cui confronti è proposto;<br />
gli estremi dell’atto impugnato;<br />
l’oggetto della domanda;<br />
i motivi;<br />
le conclusioni.<br />
La mancanza della sottoscrizione del ricorso della parte o del difensore rende il ricorso inammissibile; la sanzione dell’inammissibilità non è prevista solamente quando manca il codice fiscale del ricorrente.<br />
Nel caso in cui la parte introduca il giudizio con atto sottoscritto personalmente &#8211; quelle cause per il cui valore è necessario essere rappresentati da un difensore abilitato (quelle di valore superiore a 2.582,28 euro &#8211; il giudice concede alla parte termine per nominare un difensore per il corretto proseguimento del giudizio.<br />
Determina l’inammissibilità del ricorso non soltanto la mancanza dei motivi ma, come previsto dall’art. 18 del citato d.lgs. 546/1992, anche la loro assoluta incertezza.<br />
Ne è infine ammessa l’integrazione quando la controparte deposita documenti non conosciuti o il giudice ne ordinati la produzione in giudizio; in questo caso, l’integrazione è ammessa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto notizia del deposito.<br />
L’art. 24 del d.lgs. 546/1992 prevede che, se sia già stata fissata la trattazione della controversia, l’interessato deve dichiarare che intende proporre motivi aggiunti non oltre la data di trattazione della controversia in camera di consiglio o in pubblica udienza a pena di inammissibilità ed in detto caso l’udienza di trattazione deve essere rinviata. Il ricorso per motivi aggiunti deve essere notificato alle altre parti nelle medesime modalità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio.</p>
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		<title>A proposito di Equitalia</title>
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		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 11:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Nelle ultime settimane c’è stata in tutta Italia una lunga serie di violenze e manifestazioni di protesta, anche colleriche, contro le sedi di Equitalia. </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/a-proposito-di-equitalia/">A proposito di Equitalia</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-5100" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/06/equi_talia-300x169.jpg" alt="equi_talia" width="300" height="169" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/06/Il-Mondo-Art.-equitalia-del-01.06.2012.pdf">Il Mondo &#8211; art. Equitalia addio &#8211; del 01.06.2012</a></p>
<p style="text-align: justify;">Nelle ultime settimane c’è stata in tutta Italia una lunga serie di violenze e manifestazioni di protesta, anche colleriche, contro le sedi di Equitalia. Scontri a Cagliari e Napoli, mischie a Milano e Mestre, esplosivo a Roma, falsi allarmi, occupazioni: un periodo forse troppo complicato per la società di riscossione dei tributi. Ma cosa è Equitalia?  Guardando più nel particolare la soc. Equitalia è una società per azioni, dove il capitale azionario è interamente di proprietà di enti statali, l’Agenzia delle Entrate per il 51 per cento e l’INPS per il 49 per cento. Il gruppo è diviso in sei società: oltre a quella principale, Equitalia Spa, ci sono poi tre agenzie che coprono tutta l’estensione del territorio nazionale eccetto la Sicilia (dove la riscossione dei tributi è effettuata da Riscossioni Sicilia Spa, la cui maggioranza è di proprietà della Regione), Equitalia Servizi e Equitalia Giustizia. Fino al 2011 le agenzie territoriali, ora ridotte a tre (Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, su base regionale), erano sedici che dal 2007 si occupa della riscossione delle imposte a livello nazionale, dal canone televisivo alla nuova IMU, l’imposta municipale sugli immobili. Equitalia, infatti, riscuote anche per conto dei comuni e quindi il suo campo d’azione arriva fino alle multe automobilistiche. In tutta Italia, Equitalia impiega attualmente circa 8.000 persone. La riscossione delle imposte è effettuata dallo Stato solo da pochi anni, e precisamente dall’ottobre del 2006, quando entrò in funzione la società pubblica che ha preceduto Equitalia e che aveva il nome meno attraente di Riscossione Spa.</p>
<p style="text-align: justify;">A partire da marzo 2007 il nome è stato modificato e da allora Equitalia ha subito anche alcune modifiche nell’organizzazione. In precedenza la riscossione delle imposte era affidata in concessione a una quarantina di società di recupero crediti e istituti bancari. Equitalia però non fa personalmente accertamenti per scoprire gli evasori fiscali; questo è un compito che spetta all&#8217;Agenzia delle Entrate, con il supporto della Guardia di finanza. Sempre l&#8217;Agenzia si occupa dei contenziosi legali sul pagamento delle imposte. Equitalia invia ai contribuenti cartelle esattoriali quando questi non abbiano pagato nei tempi e nei modi stabiliti. Aggiungendo eventuali sanzioni e interessi. Entro 60 giorni dalla ricevuta della cartella di pagamento, si può fare ricorso. Se dopo un mese dalla scadenza dei termini del ricorso, il pagamento non è stato effettuato, subentra le riscossione coattiva. Gli agenti incaricati inviano una raccomandata all&#8217;interessato. Sei mesi dopo si attiva concretamente la procedura ed Equitalia ha a disposizione diversi strumenti: può ipotecare i beni immobili del trasgressore, bloccare le sue auto (tramite fermo amministrativo), pignorare i beni immobili, i conti correnti e gli stipendi (nei casi estremi). Dal primo gennaio 2013 la legge 201/2011, il cosiddetto decreto “<em>Salva Italia</em>”, ha stabilito però che la riscossione per conto dei comuni finirà a partire dal 1 gennaio 2013., prevedendo che i Comuni gestiranno da soli l&#8217;attività di riscossione. E la parola d’ordine “<em>Licenziare subito Equitalia</em>” si è rapidamente sparsa in  molti  comuni italiani. La volontà comunque di gestire autonomamente la riscossione dei tributi locali (Il Comune che riscuote in proprio i suoi tributi non deve pagare l&#8217;aggio a Equitalia) ha così portato venti di protesta, che del resto non si era mai affievolita e così, forti anche di alcune palesi incongruenze ed errori della macchina della riscossione i proclami di abbandono si sono moltiplicati. Anche la stessa capitale avrà un suo clone, che forse troppo enfaticamente, si chiamerà EquaRoma. Le cronache hanno raccolto le molte storie di un fisco irrazionale e inumano, dove  l’impersonale inflessibilità della società, che qualcuno ha ingenerosamente ribattezzato “aguzzino fiscale”, provoca traumi altroché dolorosi. Secondo<em> Federcontribuenti,</em> sarebbero circa 6 milioni le famiglie e almeno 1,5 milioni le imprese finite nel mirino della società. Irregolarità, certo. Imposte non pagate. Furbi che si mischiano a persone in effettiva difficoltà. C’è però da ricordare un altro dato: spulciando i numeri relativi ai contenziosi tributari &#8211; che dunque riguardano Equitalia ma non solo &#8211; emerge che, in primo grado, il 35 per cento dei verdetti è favorevole al contribuente, e in secondo grado (dunque si presume dopo un giudizio avverso al contribuente stesso) la percentuale sale al 44 per cento. In sostanza: più o meno una volta su tre risulta che il Fisco, di cui Equitalia è impietoso ambasciatore, cerca di far pagare tasse non dovute. Molte allora le voci che  si sono levate contro a questo sistema, come per l’ex ministro delle Finanze Vincenzo Visco che ricorda<a title="" href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-admin/post-new.php#_ftn1">[1]</a> “: &#8230; <em>Le esattorie erano state gestite in appalto dai privati fin dai tempi dell&#8217;unità d&#8217;Italia. Questo creava iniquità e situazioni non giuste: ogni società applicava aggi differenti ai cittadini, che quindi non erano tutti uguali di fronte al fisco. Poi c&#8217;erano conflitti di interesse e c&#8217;erano casi limite come quello dei fratelli Salvo in Sicilia, dove in pratica lo Stato aveva dato in mano appalto alla mafia le tasse. Io feci un primo passo. Tolsi ai privati la gestione delle esattorie per darla alle banche. Ero consapevole che si trattava di un passaggio intermedio. Il sistema, così concepito, non funzionava e questo perché le banche avevano come clienti gli stessi evasori, per cui l&#8217;interesse dell&#8217;istituto non corrispondeva a quello dello Stato</em>. <em>Poi venne Tremonti e creò la società pubblica di riscossione. Una scelta giusta, anche se io non sono mai stato tanto favorevole a come è stata fatta nella pratica. Innanzitutto lo Stato acquistò dalle banche a carissimo prezzo quelle esattorie. Si mise in casa le società di riscossione che erano pletoriche, costose e inefficienti. Furono valutate mille miliardi di vecchie lire e Tremonti le pagò circa 500 milioni di euro, una cifra astronomica e assurda. Questo &#8220;sistema&#8221; passò in mano a Inps e Agenzia delle Entrate. In più, in quel percorso di nazionalizzazione lo Stato si accollò il personale. Con costi alti che si scaricano sui Equitalia applica infatti un &#8220;aggio&#8221; che per anni è stato del 9 per cento. Ci sono circa 200 milioni di profitto nell&#8217;ultimo bilancio e questo non ha senso. Così come l&#8217;aggio. E&#8217;aggio è discutibile. E giusto che Equitalia si faccia pagare il servizio che svolge dagli enti impositori diversi dallo Stato. Ma il contribuente deve pagare le tasse, la sanzione e gli eventuali interessi maturati durante il ritardo. Non altro.”</em> Inoltre, come riportato sul sito di Beppe Grillo,: “..<em>.Il Comune non è un ente impersonale, è sul territorio, conosce spesso il contribuente e le sue difficoltà. Può in caso di necessità di una famiglia indigente posporre, dilazionare, cancellare un pagamento.”</em>Ed è una opinione molto diffusa nelle rete, tanto che una recente proposta di legge  a titolo”<em>Disegno di Legge recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”</em> dove i proponenti sono ideologicamente alla extraparlamentare, riportano nel manifesto <em>Ferma Equitalia</em> che:”</p>
<p style="text-align: justify;"><em>L’ 80% di tali incassi proviene da lavoratori dipendenti, pensionati, piccoli e piccolissimi imprenditori e liberi professionisti. Persone con le quali Equitalia cerca di far cassa in tutti i modi, arrivando a iscrivere ipoteche sulle abitazioni dei morosi anche per crediti di importo bassissimo, nonostante la legge 73/2010 esplicitamente lo vieti per cifre inferiori agli 8.000 euro.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Alle imprese Equitalia pignora anche beni strumentali e crediti per debiti non pagati. E allora viene da chiedersi: come pensa di riscuotere, ad esempio, da un’impresa edile dopo aver spedito l’ufficiale giudi-ziario a pignorare le ruspe, i camion o le betoniere? Con cosa lavorerà poi l’imprenditore e come farà a ripagare il debito una volta che gli hanno tolto gli strumenti di lavoro? A ciò si aggiungano anche altri due aspetti che rasentano il grottesco: anziché il tasso di interesse legale, Equitalia applica il tasso medio applicato dalle banche sui prestiti (molto più alto), con la conseguenza che se concede un pagamento rateale del debito gli interessi saranno pesantissimi. Inoltre Equitalia preferisce vessare chi magari ha poco da pagare ma ha qualche bene da farsi pignorare, piuttosto che i veri delinquenti, titolari di fatto di imprese, proprietà immobiliari, barche, aerei, auto di lusso, furbescamente intestati a prestanome, familiari o a società di capitali italiane ed estere<a title="" href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-admin/post-new.php#_ftn2"><strong>[2]</strong></a>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In realtà però per i Comuni era già possibile non avvalersi più dei servizi di Equitalia e come da noi pubblicato il 27 aprile scorso, con un articolo di Alessio Foligno<a title="" href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-admin/post-new.php#_ftn3">[3]</a>, a cui rimandiamo la lettura integrale:”&#8230; <em>Va precisato, però , che tale possibilità era già prevista nell’ordinamento sin dal 1 ottobre 2006 data della entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. 30 Settembre 2005 n.203 convertito in L. 2 settembre 2005 n. 248 istitutiva della società pubblica di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici. Infatti tale articolo, al comma 25, consentiva agli Enti Locali di prorogare sino al 31.12.2010 i rapporti contrattuali stipulati con i concessionari ex D.Lgs.112/1999 poi assorbiti dalla società pubblica di riscossione “salvo diversa determinazione” , senza   inibire, quindi, la possibilità che gli Enti suddetti potessero deliberare una delle diverse modalità di gestione a loro consentita dall’art. 52 del D.Lgs.446/1997 per riscuotere le proprie entrate (gestione diretta, costituzione di una società in house, affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica o ad una società mista pubblico privata o ad soggetto privato iscritto all’albo di cui all’art.53 del D.Lgs.446/1997 o ad soggetto comunitario avente i requisiti di legge).” </em> Perché solo adesso si scopre una verità tanto semplice e a portata di mano?</p>
<p style="text-align: justify;">La risposta forse ci arriva con la visione di un recente servizio pubblicato su “ <em>il Mondo</em>” del 01.06.2012, in cui si analizzano i molti aspetti della questione. Non senza sorprese però.</p>
<p style="text-align: justify;">Scrive nel pezzo Andrea Ducci :”&#8230;<em>I contribuenti sembrano però trascurare un dettaglio fondamentale: da un pezzo Equitalia non intende più riscuotere per conto dei comuni e se opera tuttora lo fa perché in regime di proroga fino al prossimo gennaio, per evitare cioè, che i municipi restino sprovvisti di un servizio vitale”&#8230;prosegue poi con una intervista al sottosegretario alle finanze Vieri Ceriani : “&#8230; I problemi dei cittadini con Equitalia dipendono da una filiera che non funziona in maniera adeguata e ciò crea tensioni e difficoltà che vanno a sommarsi alle difficoltà di chi ha effettivamente evaso e non gradisce pagare&#8230; detto questo non vanno confuse le richieste dello Stato con i vizi creati da una cattiva gestione dei ruoli della riscossione&#8230;.e&#8230;creare un consorzio pubblico-privato per subentrare è una possibilità. Ma, nelle condizioni di non normalità finanziaria attuali, bisogna avere la consapevolezza che si può operare delle risorse esistenti, senza nuovi oneri per la finanza locale. ”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Come a dire che potrebbero anche cambiare i nomi dei riscossori ma il caos determinato da procedure di storica inefficienza e di altrettanta poca trasparenza avrebbe, senza attingere a nuove risorse, potrebbe restare intatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si può sottacere l&#8217;impressione che più di qualcuno su questa materia confonda ad arte le acque e qualcun altro giochi pericolosamente con il fuoco. Un fatto è sicuro: su Equitalia e sul rapporto fisco-cittadini non si può più cavarsela con qualche dichiarazione di principio. Occorre una correzione di rotta. D&#8217;altro canto si eviti però di trasformare chiunque abbia conti in sospeso con la società di riscossione, come un cittadino ingiustamente vessato ed oppresso dal fisco. Spesso non è affatto così.</p>
<p style="text-align: justify;">A cura di s.m. e t.c.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
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<p><a title="" href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-admin/post-new.php#_ftnref1">[1]</a> Da: http://espresso.repubblica.it/dettaglio/evasione-chiedete-a-berlusconi/2172105</p>
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<p><a title="" href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-admin/post-new.php#_ftnref2">[2]</a> http://www.fermaequitalia.org/</p>
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<p><a title="" href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-admin/post-new.php#_ftnref3">[3]</a> http://www.giustiziatributaria.it/wp-admin/post.php?post=732&amp;action=edit</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Diffuso il rapporto sul Contenzioso tributario  sul primo trimestre 2012</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/diffuso-il-rapporto-sul-contenzioso-tributario-sul-primo-trimestre-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diffuso-il-rapporto-sul-contenzioso-tributario-sul-primo-trimestre-2012</link>
		<comments>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/diffuso-il-rapporto-sul-contenzioso-tributario-sul-primo-trimestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 09:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha diffuso il rapporto periodico, sul Contenzioso Tributario relativo al trimestre gennaio-marzo 2012</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/diffuso-il-rapporto-sul-contenzioso-tributario-sul-primo-trimestre-2012/">Diffuso il rapporto sul Contenzioso tributario  sul primo trimestre 2012</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-4992" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/06/img_123.png" alt="img_123" width="478" height="270" /></p>
<p><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/06/Rapporto_trimestrale_sullo_stato_del_contenzioso_tributario_30-5-201211.pdf" target="_blank">Rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario</a></p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>Dipartimento delle Finanze</strong> del MEF ha diffuso il rapporto periodico, sul Contenzioso Tributario relativo al trimestre gennaio-marzo 2012,(<a href="http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Analisi_sul_contenzioso_tributario/index.htm">http://www.finanze.it</a>) con il quale si rendono noti i risultati del monitoraggio dei flussi in entrata dei ricorsi presentati e quelli in uscita dei ricorsi definiti del periodo di riferimento. Le informazioni,  nove i report da  visionare sul sito del Dipartimento delle Finanze, sono pubblicate entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento, quasi in tempo reale, presentando i dati statistici relativi ai flussi in entrata (ricorsi presentati) ed in uscita (ricorsi definiti) suddivisi per ente impositore, natura del contribuente e valore della controversia.  Dalla copiosa produzione dei dati, a cui rimandiamo la lettura, risulta una effettiva diminuzione delle controversie se confrontate  con quelle del primo trimestre 2011. Inoltre nel 2012 il flusso dei ricorsi presentati risulta superiore al numero dei ricorsi definiti in entrambi i gradi di giudizio con una crescita della giacenza, rispetto all’inizio dell’anno, dell’1,30% nelle CTP e dello 0,30% nelle CTR. Dal documento si apprende anche che Il valore complessivo delle cause instaurate presso le CTP è di circa 8 miliardi di euro; mentre presso le CTR  il valore equivale a 3,6 miliardi di euro. Le istanze di sospensione decise presso le CTP sono state 15.946 per un corrispondente complessivo di poco inferiore a 2 miliardi di euro. E’ interessante notare anche la tempistica diffusa dal rapporto in ordine alla velocità degli organi di giustizia, che per il momento vede la Valle d’Aosta leader con il 100% di cause decise entro i 180 giorni. Fanalino di coda la Calabria con il 14,8 %. Infine, sul punto degli esiti dei ricorsi, si comunica che presso le CTP le sentenze favorevoli al contribuente risultano pari al 34,95% dei ricorsi presentati, mentre per gli Uffici la percentuale di successo è pari al 39,83%; Nelle CTR le sentenze favorevoli al contribuente si delineano pari al 36,07% dei ricorsi presentati, mentre per gli Uffici la percentuale sale al 47,57%. La più alta percentuale di sentenze favorevoli all’ente impositore, si registra nelle cause che coinvolgono l’Agenzia delle Dogane, mentre la più alta percentuale di sentenze favorevoli al contribuente si registra nelle cause che coinvolgono l’Agenzia del Territorio. Per quanto riguarda al contenzioso su una singola imposta sono l’Irpef e l’Irap le imposte più discusse e insieme  sfiorano il 40% dei ricorsi, mentre subito dietro  si  confermano l’Iva e l’Ici.</p>
<p style="text-align: justify;"> A cura di s.m. e t.c.</p>
<p style="text-align: justify;"> Fonte: <em>ipsoa.it; fiscal-focus.info; finanze.it.</em></p>
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		<title>Mediazione: Gli Uffici Finanziari  ai nastri di partenza  con le istruzioni operative</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Dottrina]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il precontenzioso amministrativo<br />
L’Agenzia delle Entrate, con una scheda di valutazione (“mediarating”) che analizza compiutamente la richiesta dell’Ufficio</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/mediazione-gli-uffici-finanziari-ai-nastri-di-partenza-con-le-istruzioni-operative/">Mediazione: Gli Uffici Finanziari  ai nastri di partenza  con le istruzioni operative</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/04/nastri-partenza1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-5097" src="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/04/partenza-300x169.jpg" alt="partenza" width="300" height="169" /></a></em></p>
<p style="text-align: justify;"> <em><a href="http://www.giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2012/04/Circolare-Entraten.9e-del19.03.121.pdf">Circolare Entrate n.9e del 19.03.12[1]</a></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il precontenzioso amministrativo</em></p>
<p style="text-align: justify;">L’Agenzia delle Entrate, con una scheda di valutazione (“mediarating”) che analizza compiutamente la richiesta dell’Ufficio, sarà in grado di pesare la probabilità di vittoria o  di soccombenza del contenzioso tributario. L’obiettivo è quindi quello di sveltire i tempi e ridurre il rischio di conflitti dispendiosi per lo Stato e per il cittadino. Sarà dunque lo stesso ufficio a stimare il grado di probabilità di soccombenza (o di vittoria) in maniera da consigliare i funzionari degli uffici medesimi sulla strada più opportuna  da sostenere.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo strumento operativo è la direttiva datata 29 marzo 2012 della direzione Centrale Affari legali e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, e  munisce le istruzioni agli Uffici per questo nuovo procedimento di <strong>mediazione tributaria sulle liti fiscali fino a 20mila euro</strong>, entrata in vigore dallo scorso 2 aprile.  Serve precisare che gli atti attinenti al procedimento potranno essere notificati dagli Uffici, mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata. E’, infatti, una fase precontenziosa di natura amministrativa, che come tale non è sottoposta alle disposizioni che regolano il processo tributario, nel quale non è entrata ancora a regime la notificazione per via telematica, stante l’assenza di uno specifico atto regolamentare,</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione comunque si riserva la possibilità di agire fino alla richiesta del risarcimento dei danni nei confronti del contribuente che neghi il proprio assenso alla  prassi relativa all’accertamento con adesione.  Quando le eccezioni del contribuente appaiono fondate, l’amministrazione può concedere la sospensione della riscossione anche se, si legge nella direttiva, è meglio concludere “&#8230;<em>direttamente e rapidamente</em>” la mediazione anziché emanare provvedimenti interlocutori di sospensione. In pratica deve succedere che “&#8230;<em>in presenza dei presupposti della sospensione , l’ufficio provvederà immediatamente all’esame dell’istanza</em>”, rendendo inutile l’avvio della sospensione.  Una ultima annotazione, il reclamo non sospendela riscossione. Perottenere un simile effetto è necessario formulare espressa richiesta, contestualmente o successivamente, alla presentazione dell’istanza. Pertanto, la direttiva prende in considerazione anche questo importante aspetto chiarendo che, ove la rimostranze del contribuente appaiano fondate, è meglio che l’Ufficio concluda “direttamente e rapidamente” la mediazione, rendendo superfluo l’avvio della sospensione.</p>
<p style="text-align: justify;"> A cura di s.m. e t.c.</p>
<p style="text-align: justify;"> Fonte: <em>Il Sole 24 Ore</em></p>
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		<title>Fisco. Agenzia Entrate Emilia Romagna. In partenza l’istituto della mediazione tributaria</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 06:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Dottrina]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Prevenire le liti tra contribuente e Agenzia delle Entrate, potenziando il dialogo con l’amministrazione e migliorando la tax compliance. </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it/index.php/fisco-agenzia-entrate-emilia-romagna-in-partenza-l-istituto-della-mediazione-tributaria/">Fisco. Agenzia Entrate Emilia Romagna. In partenza l’istituto della mediazione tributaria</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.giustiziatributaria.it">Giustizia Tributaria</a>.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><em>Pubblicato il 04.04.2012 da: Romagna gazzette – il quotidiano online della Romagna (<a href="http://www.romagnagazzette.com/">http://www.romagnagazzette.com/</a>)</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Prevenire le liti tra contribuente e <strong><em>Agenzia delle Entrate</em></strong>, potenziando il dialogo con l’amministrazione e migliorando la <em>tax compliance</em>. Questo l’obiettivo del nuovo istituto del reclamo e mediazione tributaria, in vigore da <strong>domenica 8 aprile</strong> sugli atti di valore fino a 20 mila euro emessi dall’<strong><em>Agenzia delle Entrate</em></strong> dell’<strong><em>Emilia Romagna</em></strong>. “Nel 2011, su un totale di 9.600 ricorsi – spiegano all’<strong><em>Agenzia delle Entrate</em></strong> – gli atti mediabili sarebbero stati infatti circa 6.300″.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>NOVANTA GIORNI PER MEDIARE</strong>. Grazie al nuovo istituto le parti hanno 90 giorni di tempo per concludere un accordo e cosi’ evitare i tempi lunghi e i costi del contenzioso tributario. La nuova disciplina prevede, infatti, che il ricorso alle <em>Commissioni tributarie</em> sia preceduto obbligatoriamente dalla presentazione, da parte del contribuente, di un reclamo alla struttura dell’<strong><em>Agenzia delle Entrat</em></strong>e che ha emesso l’atto. Tra gli atti impugnabili figurano gli avvisi di accertamento, i ruoli, i rimborsi non concessi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La sezione dedicata </strong><em><strong>on line</strong></em><strong>.</strong> Per consentire, dunque, a contribuenti e addetti ai lavori una conoscenza approfondita e tempestiva del nuovo istituto, sono state programmati, sull’intero territorio regionale, convegni e incontri con associazioni di categoria, giudici tributari e associazioni di contribuenti. Da Rimini a Piacenza, da Cesena a Modena, da Ravenna a Bologna, gli appuntamenti sono in agenda fino al 19 aprile.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>QUALCHE COMMENTO</strong>. Qualche commento sulla <em>‘novità’.</em> Per <strong>Enrico Zanetti,</strong> ad esempio, direttore di <strong><em>Eutekne.info</em></strong>, il mediatore non è un soggetto terzo, ma gli uffici legali di quella stessa <strong><em>Agenzia delle entrate. “ </em></strong>Nel 2010, ultimo anno per il quale sono disponibili le statistiche ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i ricorsi presentati alle commissioni tributarie – motiva l’articolista –  sono stati oltre 290mila e, poiché più della metà vertono su contestazioni inferiori a 20mila euro, l’intenzione sarebbe quella di sgravare la giustizia tributaria della maggior parte dei contenziosi e consentirle così di essere più celere nell’esaminare quelli più <em>‘pesanti’,</em> tanto più oggi che siamo nell’era degli accertamenti esecutivi anche in pendenza di giudizio. In realtà, questo istituto convince poco. In primo luogo, perché il mediatore non è un soggetto terzo, ma gli uffici legali di quella stessa <em>Agenzia delle entrate</em> che, nel procedimento amministrativo, è anche controparte del contribuente. Tanto è vero che è più corretto parlare di <em>‘reclamo amministrativo obbligatorio’</em>, con quel che ne consegue, per altro, in termini di oggettivo rischio di incostituzionalità dello stesso, atteso che già in altre occasioni la Corte ha avuto modo di escludere la legittimità di un istituto amministrativo che si frappone, con i crismi della obbligatorietà a pena di inammissibilità, tra cittadino e autorità giurisdizionale competente. Il direttore dell’<em>Agenzia delle entrate</em>, in sede di presentazione dell’istituto, ha ammesso che l’affidamento della mediazione tributaria a un vero mediatore terzo poteva essere una soluzione, ma avrebbe finito per rendere l’istituto una sorta di inutile doppione del contenzioso avanti le commissioni tributarie. Vero. È però vero anche che, così come è configurata, la mediazione – reclamo appare un altrettanto poco utile doppione degli istituti dell’autotutela e dell’adesione che, in contraddittorio tra contribuente e uffici, già consentono, se c’è reale disponibilità di dialogo, l’annullamento o la definizione <em>pre-contenziosa</em> delle contestazioni. Dopodiché, piuttosto che essere disfattisti a priori, meglio essere ottimisti e pensare che l’istituto potrà davvero contribuire agli obiettivi di miglioramento del rapporto tra fisco e contribuenti e di deflazione dei contenziosi pendenti avanti la giustizia tributaria. Perché questo accada, tuttavia, i numeri ci dicono che è necessario da parte dell’<em>Amministrazione finanziaria</em> un cambiamento culturale non meno radicale di quello che, in questi mesi, con toni crescenti ed a tratti un po’ saccenti, i vertici dell’<em>Amministrazione finanziaria</em> vanno auspicando per i contribuenti”. ” Nel 2010, i <strong><em>giudici tributari</em></strong> di primo grado – si legge ancora – si sono pronunciati su oltre 168mila ricorsi di contribuenti contro accertamenti emanati dall’<strong><em>Agenzia delle entrate</em></strong>. I contribuenti si sono visti dare ragione il 36% delle volte (non è poco), l’Agenzia delle entrate il 39% (non è molto), mentre l’8% delle volte è finita pari (ossia con accoglimento del ricorso soltanto parziale) e il 17% delle volte il processo si è estinto prima del giudizio. Dal punto di vista delle somme in contestazione, i contribuenti hanno vinto il 30% degli importi e l’<strong><em>Agenzia delle entrate</em></strong> il 47%, mentre il restante 23% è relativo ai processi estinti. In altre parole, sia per numero di cause che per importi, quando il contribuente ricorre l’Agenzia delle entrate ha ragione meno della metà delle volte. Insomma, se, per sconfiggere l’evasione fiscale, è necessario un nuovo approccio del contribuente ai propri doveri fiscali, sembra davvero di poter dire – si congeda l’articolista –  che, per non rendere la<em> mediazione -reclamo</em> un vuoto istituto, buono soltanto per rendere più difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa del contribuente, è necessario anche un nuovo approccio dell’<em>Amministrazione finanziaria</em> nell’intendere il proprio ruolo. Magari succede, chissà. Magari no!”.</p>
<p style="text-align: justify;">
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