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	<title>Giustizia Tributaria &#187; Luca Teresa</title>
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		<title>Si avvicina la scadenza ultima per l&#8217;invio del modello 770/2015 relativo alle ritenute effettuate nel 2014.</title>
		<link>http://www.giustiziatributaria.it/index.php/si-avvicina-la-scadenza-ultima-per-linvio-del-modello-7702015-relativo-alle-ritenute-effettuate-nel-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=si-avvicina-la-scadenza-ultima-per-linvio-del-modello-7702015-relativo-alle-ritenute-effettuate-nel-2014</link>
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		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 10:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Un d.p.c.m. approvato dal consiglio dei ministri, su proposta del Mef ha prorogato la scadenza di questo adempimento dal 31 luglio al 21 settembre, accogliendo le richieste degli operatori professionali alla luce delle numerose scadenze fiscali (il 30 settembre sono in scadenza i modelli Unico, IRAP e IVA). Tale provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un d.p.c.m. approvato dal consiglio dei ministri, su proposta del Mef ha prorogato la scadenza di questo adempimento dal 31 luglio al 21 settembre, accogliendo le richieste degli operatori professionali alla luce delle numerose scadenze fiscali (il 30 settembre sono in scadenza i modelli Unico, IRAP e IVA). Tale provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30/07/2015. Come si legge nell&#8217;atto governativo tale incombenza è una dichiarazione riepilogativa e che non comporta il versamento delle imposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Già nella circolare 6/E del 2015 si era chiarito che la trasmissione della certificazione unica dopo il 9 marzo 2015 (data di scadenza di tale adempimento) comporta l&#8217;applicazione di una sanzione pari a 100 euro, tuttavia in questo primo anno, l&#8217;invio delle certificazioni che concernono i redditi non dichiarabili nel 730 (come i redditi di lavoro autonomo abituale o occasionale e le provvigioni) può avvenire anche dopo tale scadenza senza l&#8217;applicazione delle suddette sanzioni. Infatti proprio dal 2015 per i redditi del 2014 i sostituti d&#8217;imposta debbono utilizzare un modello unico per attestare i redditi da lavoro dipendente e assimilati, la cosiddetta certificazione unica. Tale proroga, tuttavia ha delle conseguenze che interessano oltre alla trasmissione della dichiarazione anche l&#8217;istituto del ravvedimento operoso e delle sanzioni applicabili.</p>
<p style="text-align: justify;">È possibile infatti regolarizzare la propria posizione pagando il tributo non versato unitamente alle sanzioni ridotte, quelle ordinarie per i versamenti diretti sono pari al 30% dell’imposta dovuta e agli interessi legali e non moratori, come previsto dall&#8217;art. 13 D.Lgs. 472/1997. Tale fattispecie è impedita dalla norma nel caso in cui siano iniziate attività di accesso, ispezioni o verifiche o altre attività di accertamento portate a conoscenza del contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ultime modifiche in ordine di tempo di tale articolo sono quelle dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014 art. 1, comma 637), che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2015. Uno schema di decreto legislativo, in applicazione della delega fiscale (legge n. 23/2014 ) è stato preparato dal governo per riordinare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo e se sarà approvato dalle camere dovrebbe operare, relativamente alle sanzioni amministrative, dal 1° gennaio 2017. Alla luce di tutto ciò occorre fare un po’ di chiarezza su quelle che sono le sanzioni amministrative applicabili nel caso in cui non siano state operate le ritenute o in modo carente nell’anno 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le novità introdotte dall’ultima legge di stabilità è possibile usufruire della sanzione ridotta ad un nono del minimo se il pagamento avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine della presentazione della dichiarazione, in base alla lettera a)-bis dell&#8217;art. 13 D.lgs. 472/1997 (ravvedimento intermedio). Tuttavia nella circolare 23/E/2015 si evince che il termine per il ravvedimento previsto dalla lettera a-bis) dell&#8217;articolo sopra citato, decorre dalla scadenza del termine di versamento e non dal termine di presentazione della dichiarazione.  L&#8217;amministrazione ha chiarito quindi che il termine per effettuare il ravvedimento intermedio di 90 giorni decorre dalla data di violazione se si tratta di omesso o tardivo pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">E allora in base a affermazione è possibile effettuare il ravvedimento usufruendo di una riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo nei casi di infedele presentazione dei modelli 770/2014 semplificato o ordinario, per l&#8217;omessa effettuazione delle ritenute nel 2014, o insufficiente o tardivo versamento di esse. Ciò in base all’articolo 13 comma 1, lettera b) ma solo se la regolarizzazione volontaria avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione che è proprio il 21 settembre, come detto innanzi, altrimenti si perde questo beneficio. Si ricorda infine che sono cambiate le regole per la compensazione delle ritenute operate in eccesso, per effetto dell’articolo 15 del D.Lgs n. 175/2014, come spiegato dalla circolare n. 31/E/2014. Come chiarisce l&#8217;amministrazione tale cambiamento opera a partire dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall’anno di formazione delle eccedenze, sempreché la compensazione non sia riferita all’anno 2014.  Quindi sarà possibile effettuarle solo tramite il modello F. 24 e con specifici codici tributo (come i codici 1627 e 1628) individuati dalla risoluzione 13/E 2015.</p>
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