I NUOVI POTERI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE E MODIFICA DELLE STRATEGIE DI RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE RUOLO
di Fabio Zolea

Negli ultimi anni, la disciplina dell’attività di riscossione coattiva dei crediti tributari e degli altri crediti pubblici è stata oggetto di importanti trasformazioni, che hanno significativamente ampliato gli strumenti a disposizione di tali società per combattere il grave fenomeno dell’ “evasione da riscossione”.
Evidentemente, le ragioni di tale ampliamento devono, almeno in parte, essere ricondotte al passaggio ad Equitalia, di proprietà pubblica, della gestione della riscossione mediante ruolo. Questo passaggio, infatti, ha spinto il legislatore ad una maggiore fiducia nella correttezza dell’esercizio dei nuovi poteri da parte delle società del gruppo Equitalia, i cd. “agenti della riscossione”.
Tra le misure di più recente introduzione, può essere ricordata, anzitutto, la compensazione tra i debiti derivanti da cartelle di pagamento ed i crediti d’imposta.
Si tratta di una previsione (art. 28-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) inserita nell’ordinamento dall’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), e le cui modalità di attuazione sono state recentemente individuate, con il provvedimento del 29 luglio 2008 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, di cui sono in corso di predisposizione le attività di natura strettamente esecutiva.
Com’è noto, la suddetta previsione consente, al debitore iscritto a ruolo beneficiario di un credito d’imposta, di effettuare il pagamento delle cartelle utilizzando in compensazione tale credito.
Il procedimento di compensazione si avvia, ai sensi del citato art. 28-ter, “in sede di erogazione” del rimborso d’imposta, vale a dire nel momento in cui è stata già accertata l’effettiva spettanza dello stesso rimborso. Non è, quindi, possibile fruire della compensazione in esame con riferimento a semplici “aspettative” di rimborso; ciò al fine, evidentemente, di evitare che le obbligazioni derivanti dalle iscrizioni a ruolo possano essere assolte utilizzando crediti d’imposta dichiarati dall’interessato, ma che ancora devono essere valutati dall’amministrazione finanziaria.
All’atto, dunque, dell’erogazione del rimborso, l’Agenzia delle Entrate verificherà con Equitalia Servizi S.p.A. (società di servizi del gruppo Equitalia) se il beneficiario è iscritto in ruoli formati non ancora saldati (sempre che non siano sgravati, sospesi o rateizzati) e, qualora l’esito della verifica sia positivo, la stessa Agenzia trasferisce le somme oggetto del rimborso, con un vincolo di destinazione, ad una contabilità speciale intestata all’agente della riscossione. Quest’ultimo sospende le azioni di recupero e rivolge una proposta di compensazione al contribuente, che può accettare entro il termine di silenzio – rigetto di sessanta giorni.
In caso di rifiuto espresso o tacito della proposta, ai sensi dell’allegato n. 2, lett. b, punto g, n. 1, del predetto Provvedimento del 29 luglio 2008, le somme destinate al rimborso restano sulla contabilità speciale dell’agente della riscossione coattiva, “ai fini dello svolgimento delle attività di riscossione coattiva”. Ne deriva che il rifiuto della proposta trasforma, di fatto, in obbligo l’originaria facoltà di compensazione tra il debito da ruolo e il credito d’imposta.
Del resto, tale scelta, da un lato, è una diretta conseguenza del meccanismo previsto dalla legge (vale a dire il trasferimento dei fondi sulla contabilità intestata all’agente della riscossione) e, dall’altro, trova un valido supporto ermeneutico nella relazione tecnica all’articolo 2 del decreto legge n. 262/2006 (con il quale è stato introdotto il citato art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973), relazione che recita testualmente: “anche in mancanza di adesione da parte del contribuente, [...] gli importi da rimborsare verranno immediatamente sottoposti a pignoramento da parte degli agenti della riscossione”.
Risulta, poi, di particolare importanza l’istituto della sospensione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni ai soggetti iscritti a ruolo morosi.
L’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 prevede in materia che le pubbliche amministrazioni e le società interamente pubbliche, prima di erogare somme di importo superiore a 10.000,00 euro, devono verificare se il beneficiario del pagamento è o meno moroso nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla notifica di cartelle e, in caso affermativo, sospendono l’esecuzione dello stesso pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione territorialmente competente.
Così delineato, il funzionamento del nuovo istituto poteva risultare estremamente macchinoso, con riferimento sia alle modalità di effettuazione della verifica della morosità, sia alla successione dei passaggi (richiesta di verifica dalla p.a. all’agente della riscossione - risposta dell’agente della riscossione alla p.a. - segnalazione della p.a. all’agente della riscossione) della procedura di sospensione del pagamento.
Al riguardo il regolamento di attuazione dell’art. 48-bis citato, approvato con il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, ha, tuttavia, offerto delle soluzioni che hanno consentito un notevole snellimento delle fasi applicative del nuovo istituto. In particolare, tale decreto ministeriale ha stabilito che:
- la verifica della morosità avviene in via telematica (art. 4), mediante una richiesta rivolta dalle p.a. e dalle società a totale partecipazione pubblica (complessivamente denominate “soggetti pubblici”) ad Equitalia Servizi S.p.A. (società di servizi del gruppo Equitalia), attraverso un apposito link del sito internetdella Consip (artt. 2 e 4);
- Equitalia Servizi deve riscontrare la richiesta entro 5 giorni lavorativi (art. 2, comma 2);
- in caso di accertata morosità del beneficiario del pagamento, è la stessa richiesta telematica di verifica ad assumere il valore di segnalazione all’agente della riscossione, per effetto della fictio iuris recata dall’art. 3, comma 2, e la durata della successiva sospensione del pagamento è limitata a 30 giorni (art. 3, comma 4).
È evidente che tali previsioni evitano pesanti aggravi procedurali, suscettibili di dilatare eccessivamente i tempi di chiusura della verifica. In proposito, è sufficiente ricordare gli imponenti flussi cartacei che nacquero nell’agosto 2007 – con conseguente paralisi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni – allorché il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato prospettò l’esecuzione con modalità manuali delle verifiche di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973.
In particolare, poi, la limitazione a 30 giorni della durata della sospensione temporale del pagamento in caso di morosità consente di contenere in tempi ristretti la situazione di incertezza che si determina a seguito dell’esito della verifica. Se, infatti, l’agente della riscossione non procede entro questa data al pignoramento presso terzi, il soggetto pubblico deve provvedere ad effettuare il pagamento al beneficiario (art. 3, comma 6).
Naturalmente – poiché l’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 non può che applicarsi anche alle attività esecutive scaturenti dalle verifiche operate ex art. 48-bis dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973 – l’agente della riscossione, qualora in precedenza abbia lasciato trascorrere più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento senza svolgere attività espropriative, dovrà, prima del pignoramento presso terzi e sempre rispettando il citato termine finale di trenta giorni, notificare al contribuente un’apposita intimazione.
Più precisamente, l’intimazione deve essere notificata almeno sei giorni prima dell’atto di pignoramento, tenuto conto che, in conformità a quanto previsto dal citato art. 50, comma 2, al destinatario della stessa intimazione devono essere concessi almeno cinque giorni prima dell’avvio dell’esecuzione.
È bene, poi, precisare che – sin dall’avvio (marzo 2008) dell’operatività della procedura delineata dal D.M. n. 40/2008 e ancora prima, dunque, delle precisazioni dettate al riguardo dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 della ragioneria generale dello Stato – i meccanismi di verifica messi a punto dal gruppo Equitalia non considerano inadempienti i soggetti iscritti a ruolo che hanno beneficiato di provvedimenti di rateazione (naturalmente, a condizione che le scadenze del piano di ammortamento siano rispettate) ovvero con riferimento ai quali gli agenti della riscossione hanno ricevuto provvedimenti di sospensione (sia giudiziale che amministrativa) o, a maggior ragione, di sgravio per indebito.
Per espressa previsione dell’art. 3, comma 6, del D.M. n. 40/2008, il pignoramento presso terzi con il quale si conclude, se positiva, la verifica di morosità di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 viene effettuato con le specifiche modalità contemplate dall’art. 72-bis dello stesso D.P.R. n. 602, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 2, comma 6, del decreto legge 3 ottobre 2006 (convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) all’originaria formulazione contenuta nell’art. 3, comma 40, lett. b, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).
In virtù di quanto previsto dallo stesso art. 72-bis, l’agente della riscossione può effettuare il pignoramento presso terzi rivolgendo al terzo l’ordine di pagargli il credito direttamente:
- nel termine di 15 gg., per le somme per le quali è già scaduto il diritto alla percezione;
- alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
Le modalità in parola, peraltro, possono essere utilizzate dagli agenti della riscossione per effettuare il pignoramento presso terzi di tutti i crediti del debitore moroso, salvo quelli pensionistici, in alternativa alla modalità “tradizionale” di cui agli art. 543 ss., c.p.c.
Si tratta, evidentemente, di un vero e proprio “pignoramento stragiudiziale”, che – come avviene per altre procedure del processo di riscossione mediante ruolo dei crediti pubblici – ha carattere derogatorio rispetto alla disciplina del codice di procedura civile.
In particolare, nel pignoramento presso terzi di cui all’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 non sono previsti la citazione del terzo pignorato e il conseguente passaggio dal giudice dell’esecuzione e lo stesso terzo è tenuto a effettuare il versamento in base all’atto ricevuto dall’agente della riscossione, senza che vi sia un’ordinanza di assegnazione dell’autorità giudiziaria.
In mancanza di diversa previsione del legislatore, deve necessariamente ritenersi che non sia, comunque, in alcun modo escluso né compresso il diritto del debitore a contestare l’esecuzione in via giurisdizionale.
Ciò, fermo restando, naturalmente, il vincolo posto – con riferimento a tutte le procedure espropriative degli agenti della riscossione – dall’art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, che limita la proponibilità delle opposizioni di cui agli artt. 615 ss., c.p.c., ammettendo, in concreto, soltanto quelle relative alla pignorabilità dei beni.
A quest’ultimo proposito, peraltro, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 46/1999, tale limitazione riguarda esclusivamente le entrate tributarie, in quanto, per tali entrate, il riconoscimento della possibilità di contestare il diritto a procedere all’espropriazione a fronte di un atto esecutivo:
- da un lato, si tradurrebbe nell’elusione del termine decadenziale posto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 per il ricorso contro la cartella di pagamento;
- dall’altro, violerebbe la riserva di giurisdizione prevista in materia a favore delle Commissioni tributarie.
Com’è noto, sono state sollevate contestazioni sul carattere derogatorio degli strumenti di recupero coattivo introdotti negli ultimi anni in materia di riscossione mediante ruolo rispetto a quelli che regolano il recupero dei crediti privati.
Tali deroghe, secondo una parte della dottrina, determinerebbero un’inammissibile violazione del principio di uguaglianza, per effetto del diverso trattamento riservato al debitore iscritto a ruolo rispetto a quello “ordinario”, che deve essere escusso secondo le normali regole processualcivilistiche.
In realtà, la costante giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la presenza, nel settore della riscossione a mezzo ruolo, di una disciplina «diversa e differenziata rispetto a quella prevista per la comune esecuzione forzata non è di per sé irragionevole o lesiva del principio di uguaglianza, potendo trovare giustificazione nelle specifiche finalità del procedimento di esecuzione esattoriale e nella diversità di condizione del credito fiscale e di posizione dei soggetti coinvolti nella riscossione coattiva delle imposte» (ordinanze n. 351 del 1998 e 455 del 2000). In effetti, «il procedimento amministrativo di riscossione coattiva delle imposte non pagate, improntato a criteri di semplicità e speditezza, risponde all’esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (ordinanza n. 217 del 2002).
Naturalmente, ciò non significa che l’interesse alla rapida esazione dei crediti pubblici legittimi il legislatore a porre qualunque deroga ai principi ordinari della procedura civile. Ad esempio, la stessa Consulta, nelle sentenze n. 358/1994 e 444/1995, dichiarò correttamente illegittime norme che prevedevano presunzioni assolute di appartenenza al debitore iscritto a ruolo di beni di cui poteva oggettivamente essere provato il diritto di proprietà di terzi, poiché esse recavano, di fatto, una preclusione assoluta alla proponibilità, da parte del terzo, di un’opposizione all’autorità giudiziaria tendente a dimostrare l’esistenza di tale diritto.
Sotto questo profilo, le disposizioni speciali contenute nell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 – le più criticate – non risultano assimilabili a quelle oggetto di censura nelle sentenze da ultimo citate, poiché, come si è visto, tali disposizioni non precludono le opposizioni, se non nella stessa misura in cui queste ultime non sono consentite neppure quando l’esecuzione presso terzi è effettuata dall’agente della riscossione nelle forme “tradizionali” contemplate dagli art. 543 ss., c.p.c.
L’art. 72-bis citato, pertanto, non incide sul diritto dell’esecutato a presentare opposizione, ma è diretto esclusivamente a rendere più snello il processo esecutivo in tutti i casi (decisamente i più frequenti) in cui il debitore non intende contestare la regolarità dell’esecuzione.
In tale contesto, la mancata previsione di un intervento preventivo dell’autorità giudiziaria in fase di assegnazione trova un suo fondamento sul piano dei valori costituzionali – oltre che nell’esigenza di garantire l’effettività della tutela del principio di capacità contributiva – anche in quella di evitare effetti inflattivi del contenziosi civile.
È, infatti, evidente che, data la diffusione del fenomeno dell’evasione da riscossione – e, quindi, l’elevatissimo numero dei debitori morosi iscritti a ruolo – se i pignoramenti presso terzi degli agenti della riscossione dovessero svolgersi tutti con le modalità stabilite dal codice di procedura civile, l’intervento sistematico del giudice dell’esecuzione nella fase “fisiologica” di tali pignoramenti (cioè non soltanto in sede di opposizione) potrebbe determinare rilevanti effetti negativi per il sistema della giustizia civile.
Di nuovo: non si intende qui sostenere che l’obiettivo di evitare questi effetti giustifichi il sacrifico del diritto di difesa del debitore, ma, semplicemente, che tale obiettivo e le esigenze di celerità del recupero dei crediti pubblici (anch’esse, come riconosciuto dal giudice delle leggi, di preminente rilevanza costituzionale) permettano – in un’ottica di corretta ponderazione normativa tra interessi costituzionalmente rilevanti – di considerare pienamente legittima una norma che, senza pregiudicare il diritto dell’esecutato di proporre opposizione nei confronti del pignoramento presso terzi, permette all’agente della riscossione di effettuare tale pignoramento con modalità diverse da quelle individuate dal codice di procedura civile.
Nel 2008 all’ampliamento dei poteri utilizzabili dalle società del gruppo Equitalia nell’attività di riscossione mediante ruolo si è accompagnato il trasferimento a tali società della facoltà di dilazionare la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Com’è noto, tale trasferimento è avvenuto con l’art. 36, comma 2-bis e 2-ter, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), che ha modificato l’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 e l’art. 26 del D.Lgs. n. 46/1999, provvedendo, altresì, a rimuovere la condizione ostativa alla rateazione precedentemente rappresentata dall’avvio delle azioni esecutive e ad aumentare da 60 a 72 il numero massimo di rate concedibili al debitore.
Successivamente, l’art. 83, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), è nuovamente intervenuto sulla disciplina della materia, al fine soprattutto di eliminare il preesistente obbligo di garanzia fideiussoria o ipotecaria per la rateazione degli importi superiori a euro 50.000,00.
Evidentemente, i cambiamenti così apportati dal legislatore all’istituto della dilazione di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 sono di vasta portata, ma è opportuno sottolineare che non è da meno la rilevanza che deve attribuirsi al contenuto delle diverse direttive emanate in materia da Equitalia S.p.A.
Tali direttive hanno, anzitutto, inquadrato la procedura di rateazione nell’ambito dei procedimenti amministrativi, fornendo una serie di dettagliate prescrizioni che le aziende del gruppo Equitalia devono seguire per assicurare la conformità della loro attività in materia alla disciplina generale dettata dalla legge n. 241 del 1990, con particolare riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, all’individuazione del responsabile del procedimento, alla motivazione dei provvedimenti di rigetto ed alla necessità di far precedere questi ultimi dall’invio della comunicazione di cui all’art. 10 della citata legge n. 241/1990, contenente l’indicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta.
Si tratta, naturalmente, di adempimenti doverosi, ma l’indicazione di precise regole di azione al riguardo costituisce, comunque, una positiva novità nella prassi applicativa preesistente, oltre che la manifestazione di una volontà di agire con trasparenza e, sempre in termini di trasparenza, un importante contributo è stato arrecato dalla direttiva n. 17 del 2008, che ha fissato criteri uniformi per la valutazione del presupposto (la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”) richiesto dalla legge per la concessione della rateazione.
In effetti, pur essendo evidenti i rischi di arbitrarietà e di disparità di trattamento che derivano dalla mancanza di uniformità in tale valutazione, è questa la prima volta – nella sia pur non brevissima storia dell’istituto della dilazione delle somme iscritte a ruolo – che alle strutture operative investite del compito di esaminare le istanze di dilazione vengono fornito dettagliate istruzioni da seguire.
Più precisamente, tali istruzioni configurano due distinti modelli decisionali, uno per le persone fisiche e uno per le società e gli altri soggetti (fondazioni, associazioni, comitati, ecc.) diversi dalle persone fisiche.
Per le persone fisiche, la valutazione della situazione economica del debitore è incentrata sul rapporto tra il valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare di appartenenza dello stesso debitore e l’entità della somma da rateizzare.
L’Isee è un indicatore della capacità reddituale e patrimoniale utilizzata ormai da tempo nel nostro ordinamento (è stato, infatti, introdotto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109) per l’erogazione di prestazioni di diritto pubblico e – pur presentando, ovviamente, delle imperfezioni – ha, comunque, un carattere oggettivo e presenta il vantaggio di essere quantificato presso i Comuni, l’Inps e i Caaf, ossia con modalità facilmente accessibili.
Nella metodologia adottata da Equitalia, una volta individuate classi di Isee. dell’ampiezza di euro 5.000, a ciascuna di esse corrisponde un importo, che esprime la soglia di debito (cd. “soglia di accesso”) a partire dalla quale il contribuente che ha un Isee. rientrante in quella classe è considerato non in condizione di adempiere in unica soluzione ed è, perciò, ammesso alla dilazione.
Al crescere della classe Isee di appartenenza, l’ammontare della soglia di accesso aumenta non soltanto – com’è ovvio – in termini assoluti, ma anche in termini relativi, in quanto il rapporto classe Isee/soglia di accesso è dato da una funzione continua crescente di tipo esponenziale, costruita secondo un principio di progressività. Ciò, sul presupposto che, al crescere dell’Isee del debitore, cresce anche la sua capacità di assolvere in unica soluzione l’obbligazione iscritta a ruolo.
L’Isee ha un periodo di riferimento annuale e, stante la scadenza mensile prevista dalla legge per il pagamento delle rate, in corrispondenza di ogni classe di Isee, una volta stabilito che il contribuente è in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, si divide per 12 il valore della soglia di accesso e si individua così l’importo (cd. “rata indicativa”) il cui onere può essere sopportato mensilmente dal debitore.
Subito dopo, dividendo il debito da rateizzare per l’importo della rata indicativa, si ottiene, approssimativamente, il numero massimo di rate concedibili, determinato applicando il metodo di ammortamento francese a rate costanti, fermo restando, comunque, che il numero massimo di rate concedibili per legge è 72 e che – al di là di particolari situazioni di comprovata indigenza – l’importo minimo della rata è stato fissato in euro 100.
Alle persone fisiche sono assimilate le ditte individuali che si trovano in regimi fiscali semplificati. Al riguardo, è opportuno sottolineare che la ditta individuale è una forma di esercizio dell’attività d’impresa indifferentemente adottata per aziende di dimensioni assai diversificate.
Pertanto, la decisione di valorizzare – ai fini dell’assimilazione alle persone fisiche e dell’adozione del “modello Isee” – l’opzione a favore di tali regimi dipende dalla circostanza che essi possono essere scelti soltanto da parte di piccole imprese, con riferimento alle quali prevale l’elemento personale e familiare ed appare, pertanto, ragionevole la scelta di utilizzare un parametro (l’Isee) che misura la capacità reddituale del contribuente e della sua famiglia (e che, peraltro, considera anche il reddito d’impresa), piuttosto che ricorrere all’esame del bilancio aziendale.
Per i soggetti diversi dalla persone fisiche e dalla ditte individuali in contabilità ordinaria, Equitalia ha, invece, ritenuto di dover fare riferimento alla capacità o meno del contribuente di assolvere ai debiti iscritti a ruolo scaduti con la propria liquidità, immediata e differita, misurata con l’indice di liquidità (liquidità immediata + liquidità differita/passività correnti).
Se il valore dell’indice di liquidità è uguale o superiore a 1, la richiesta di rateazione non viene accolta. Se è inferiore a 1, accanto all’indice di liquidità viene valutato un altro indice – denominato “indice alfa” e pari a (debito complessivo/valore della produzione “rettificato”) x 100 – e, se il valore di quest’ultimo indice è uguale almeno a 4, si ammette il debitore alla dilazione, individuando il numero massimo di rate, in base ad un’apposita tabella, in funzione del valore assunto dallo stesso indice alfa.
Resta ferma, comunque, la facoltà del debitore di documentare la sussistenza di eventi straordinari (ad es., un’improvvisa e oggettiva crisi del mercato di riferimento), che non possono trovare espressione nei due indici citati, ma che, nonostante ciò, sono idonei a dimostrare l’impossibilità di assolvere in unica soluzione l’obbligazione iscritta a ruolo.
In sostanza, per le persone fisiche il parametro per valutare la sussistenza della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 è stato individuato nella capacità reddituale e patrimoniale del richiedente (che trova espressione nell’Isee), mentre per gli altri soggetti tale parametro consiste nella capacità dello stesso soggetto di fare fronte all’obbligo di pagamento derivante dalla cartella con le disponibilità liquide.
Del resto, si tratta di una scelta che appare ragionevole, non essendo evidentemente possibile valutare con le stesse modalità la situazione economica di una persona fisica e quella di una società.
Sempre in tema di dilazione, ritengo che il sindacato di legittimità dei provvedimenti di diniego delle istanze di rateazione spetti al giudice amministrativo, diversamente da quanto recentemente affermato dal T.A.R. Friuli Venezia Giulia, secondo il quale, se il debito iscritto a ruolo è tributario, la giurisdizione spetta alle Commissioni tributarie, in quanto la controversia riguarda “diritti e obblighi di soggetti passivi di rapporti tributari”.
In realtà, il provvedimento di rigetto di un’istanza di rateazione è emanato sulla scorta di valutazioni che prescindono totalmente dal contenuto del rapporto giuridico sottostante all’iscrizione a ruolo.
Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo “nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso”.
Pertanto, il presupposto previsto dalla legge per la concessione della rateazione è la sussistenza di una situazione di obiettiva difficoltà, che, evidentemente, non ha alcuna attinenza con il rapporto giuridico dal quale sorge il credito iscritto a ruolo.
La posizione del contribuente che presenta un’istanza di rateazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1972 è, dunque, di interesse pretensivo alla corretta valutazione della propria situazione economica ai fini di cui allo stesso articolo 19.
Conseguentemente, l’agente della riscossione, al quale viene sottoposta un’istanza di dilazione, deve esercitare la discrezionalità amministrativa che gli è attribuita dalla legge, verificando esclusivamente se esiste o meno il citato presupposto e, in tale sede, gli è preclusa ogni valutazione circa il rapporto sottostante all’iscrizione a ruolo.
Ne deriva che, a sua volta, il giudice investito di un ricorso avente ad oggetto un provvedimento di diniego di rateazione non è chiamato a compiere valutazioni sulla debenza delle somme iscritte a ruolo, ma deve, invece, accertare esclusivamente se, nella fattispecie sottoposta al suo esame, l’agente della riscossione abbia esercitato correttamente il suo potere discrezionale ed abbia, quindi, adeguatamente valutato la sussistenza del presupposto per concedere la dilazione stessa (cioè la temporanea situazione di obiettiva difficoltà).
Ad ulteriore conferma della spettanza della giurisdizione in materia al giudice amministrativo è opportuno evidenziare, inoltre, che il contribuente può chiedere la dilazione di somme iscritte a ruolo da enti creditori diversi (ad esempio Agenzia delle Entrate e Inps), in base a rapporti giuridici di natura differente.
Se – come prospettato dal T.A.R. del FriuliVenezia Giulia – si individuasse il giudice competente in materia di rateazione sulla base della natura del rapporto giuridico sottostante l’iscrizione a ruolo, l’impugnativa dell’eventuale provvedimento di diniego della rateazione dovrebbe evidentemente essere proposta, per ciascuna tipologia di credito, dinanzi al singolo giudice titolare della giurisdizione sul merito della pretesa.
Si perverrebbe, così, alla paradossale conseguenza che, pur in mancanza di un’espressa previsione legislativa in tal senso, il contribuente, a fronte di un unico provvedimento di rigetto della sua istanza, dovrebbe istaurare una pluralità di giudizi distinti.
In tal modo, il vaglio della legittimità del medesimo provvedimento di rateazione sarebbe affidato ad una pluralità di giudici, con il rischio, ovviamente, che essi emettano pronunce contrastanti.
In proposito, del resto, si può ancora evidenziare che – nonostante la rateazione dei debiti tributari iscritti a ruolo sia un istituto tipico e risalente nel tempo – nessuna disposizione normativa relativa alla giurisdizione tributaria (il D.P.R. n. 636/1972 prima e il D.Lgs. n. 546/1992 poi) ha mai indicato i provvedimenti di diniego di rateazione di tali debiti tra quelli impugnabili dinanzi alle suddette Commissioni tributarie.

Tale circostanza, se unita alle considerazioni che precedono, rafforza, a mio avviso, la conclusione che il legislatore, con riferimento alla concessione della dilazione di pagamento, non ha mai attribuito rilevanza al contenuto del rapporto giuridico dal quale è scaturita l’iscrizione a ruolo.

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