L'ANAGRAFE DEI RAPPORTI CON GLI OPERATORI FINANZIARI: SCENARI ATTUALI E FUTURI
di Laura Zaccaria

Introduzione

Gli accertamenti bancari rappresentano uno degli strumenti istruttori più incisivi, con la finalità di ricostruire le effettive disponibilità reddituali dei contribuenti sottoposti a controlli fiscali e, eventualmente, rettificarne le dichiarazioni.

Ripercorriamo le tappe di un percorso lungo, importante - fatto anche di confronto e cooperazione, che vede da svariati anni impegnati, il Governo, l’Amministrazione finanziaria e gli operatori finanziari, peraltro, direttamente coinvolti nelle procedure, giuridiche e informatiche.

E’ opportuno ricordare che in Italia non è mai esistita una norma di diritto positivo che affermasse l’esistenza di un “segreto bancario”. Tuttavia, l’articolo 35 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che dettava la disciplina relativa alla richiesta di documenti, dati e notizie alle banche ed enti finanziari, era rubricato “Deroghe al segreto bancario”, con ciò lasciando intendere che esistesse una norma positiva che avesse statuito “il segreto bancario”. In realtà, è bene chiarire fin d’ora, che il rapporto che lega il cliente alla banca non è diverso da quello che esiste tra un cliente ed un’azienda qualunque o un professionista. Pertanto, anche in questo campo sembrerebbe più corretto parlare di dovere di riservatezza della banca nei confronti del cliente. Resta il fatto che l’accesso da parte delle Istituzioni ai dati custoditi dagli intermediari finanziari è sempre stato “ben regolato” e, anche oggi, non sono cessate o diminuite le “tutele” del cliente/contribuente, mentre si è evoluta e velocizzata la procedura.

Il primo importante intervento legislativo sulle indagini finanziarie: la legge 30 dicembre 1991, n. 413

L’inizio del percorso che ha portato all’attuale disciplina in materia di accesso ai dati e documenti in possesso degli intermediari finanziari risale agli inizi degli anni Novanta, in un contesto in cui si cominciava a considerare l’evasione fiscale come una condotta contraria al senso civico, come alterazione delle regole di funzionamento del mercato, una vera e propria forma di ingiustizia sociale. In questa fase storica emergevano nuove istanze verso una “cultura della trasparenza”, improntata alla chiarezza dei rapporti tra Fisco e contribuente accanto ai primi significativi sforzi per superare una “cultura del segreto”, espressione di un malinteso senso del diritto alla riservatezza.

L’istituto degli accertamenti bancari, venne radicalmente ridefinito: in particolare, con la legge n. 413 del 30 dicembre 1991, si potenziarono i poteri istruttori degli Uffici, con la conseguente soppressione, di fatto, di ogni residuo “segreto bancario” opponibile all’Amministrazione finanziaria.

In sostanza, con la normativa del 1991, si semplificò notevolmente l’accesso alle informazioni bancarie, temperando le condizioni richieste dalla previgente normativa; gli Uffici finanziari potevano, secondo la ridefinita procedura, accedere ai rapporti di conto e deposito, sulla base di una richiesta nominativa, debitamente autorizzata.

Si tentò, in quella fase, una mediazione normativa - articolata e assai complessa - tra l’interesse pubblico alla conoscenza di dati ed elementi relativi all’attività economica del singolo e l’interesse privato alla riservatezza, tutelata anche a livello costituzionale.

In questa delicata dialettica, cominciavano però ad affiorare, con tutta la loro gravità, le istanze di soggetti direttamente coinvolti nel procedimento: le banche accusavano il colpo della nuova disciplina, con un notevole incremento delle richieste di dati e un decisivo e pesante impatto sulla propria operatività; emergevamo rilevanti problemi di carattere organizzativo, accompagnati dalla necessità di significativi investimenti di risorse e di personale per adempiere tempestivamente alle richieste (anche al fine di cautelarsi dalle ingenti sanzioni pecuniarie previste per l’irregolare riscontro alle richieste stesse).

Non dimentichiamo, peraltro, che risale allo stesso periodo anche l’introduzione della normativa antiriciclaggio e l’avvento dell’archivio unico informatico, una banca dati che registra le operazioni superiori a 20 milioni di lire, nonché i rapporti continuativi, di qualsiasi importo.
L’adeguamento a questi nuovi obblighi comportò per le banche nuovi e considerevoli oneri; già in questa occasione l’Associazione venne chiamata ad intervenire al fine di rappresentare la gravosità degli adempimenti e le preoccupazioni per le ingenti sanzioni, anche in considerazione dell’elevato numero di operazioni che, come sappiamo, vengono eseguite giornalmente.
Sotto altro profilo, venivano rimarcati i rischi, sempre attuali, che gli oneri accollati al sistema, si potessero tradurre in un aumento dei costi di prodotti e servizi finanziari, gravando, da ultimo, sul cittadino e alterando la competizione delle nostre imprese bancarie nel contesto internazionale.

L’emanazione, nel 1996, della Circolare del Ministero delle Finanze n. 116, con una ampia regolamentazione della materia, ha aperto la strada ad una condotta uniforme degli Uffici procedenti, razionalizzando modalità e tempi di richiesta .

La lunga gestazione dell’ “anagrafe dei conti”

Il legislatore del 1991, oltre a ridisciplinare la materia delle indagini bancarie ai fini fiscali, introdusse l’obbligo per gli intermediari finanziari di rilevare e tenere in evidenza i dati anagrafici della clientela, incluso il codice fiscale; in occasione di tale riforma, veniva normativamente prevista l’introduzione della “anagrafe dei conti”, con il contestuale obbligo di trasmissione all’Anagrafe tributaria dei rapporti di conto e deposito intrattenuti dalla clientela presso gli intermediari finanziari.

Preme evidenziare le importanti potenzialità dell’anagrafe dei conti, concepita, fin dall’origine, come strumento di supporto sia per le indagini ai fini tributari, sia per le indagini svolte dalla Magistratura.

In buona sostanza, si cominciava già a ravvisare l’opportunità di disporre di un unico canale di informazioni per entrambe le tipologie di indagine, di fronte agli evidenti vantaggi, in termini di semplificazione, che una struttura di questo tipo era in grado di rivelare.

Nonostante l’acclarata importanza ed utilità dello strumento in discorso, solo nel 2000 si giunse, e non senza fatica, all’approvazione di un decreto interministeriale di attuazione per la disciplina concreta delle modalità di trasmissione e comunicazione dei dati.
Varato il decreto di attuazione, il progetto si arenò nuovamente per la mancata definizione delle specifiche tecniche di trasmissione.

Benché la “anagrafe dei conti” di cui qui si discorre fosse ben diversa da quella oggi istituita(poiché quella non era una vera e propria anagrafe, ma solo un soggetto terzo che si frapponeva tra l’Amministrazione finanziaria e l’intermediario e raccoglieva le richieste e le risposte, senza custodire i dati), la mancata attuazione di quella “anagrafe dei conti”, ha comportato, di fatto, un ulteriore aggravio di oneri per il settore finanziario e il non raggiungimento effettivo gli obiettivi che le istituzioni si ripromettevano con l’introduzione della normativa in discorso.

Si aggiunga che, nonostante il chiaro indirizzo interpretativo assunto dall’Amministrazione finanziaria con la citata circolare n. 116 del 1996, non mancarono, in questa fase, ulteriori episodi di contrasto interpretativo tra gli uffici dell’Amministrazione e gli operatori finanziari.

Ci si riferisce, in particolare, alle “richieste per categorie”, ovvero le richieste formulate al fine di conoscere i nominativi della clientela da assoggettare eventualmente ad indagini tributarie e alle richieste “per operazione”, ovvero di quelle richieste formulate al fine di conoscere le generalità del titolare del conto corrente, i cui estremi erano noti al Fisco sulla base di un assegno rinvenuto in seguito ad accesso eseguito presso il luogo di esercizio dell’attività del contribuente sottoposto ad indagini tributarie.

Le prime istanze di semplificazione della procedura e le proposte dell’Associazione

Già dopo l’emanazione della Circolare del Ministero delle Finanze n. 116 del 1996, l’Associazione aveva offerto la sua collaborazione al Ministero delle finanze in merito a possibili interventi di semplificazione della procedura, al fine di rendere più agevole sia il compito degli uffici finanziari sia quello degli operatori finanziari destinatari delle richieste.

In particolare, muovendo dalle principali difficoltà emerse dall’operatività, nonché dall’esperienza conseguita con il sistema ARPA (Archivio riferimenti per accertamenti), adottato con successo per le indagini della Magistratura, vennero avviati contatti per formulare una proposta articolata sui seguenti punti:

1. mantenimento della procedura prevista dalla vigente normativa (art. 32, comma 1, n. 7), del DPR 29 settembre 1973, n. 600; art. 51, comma 2, n. 7), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come esplicitata nella circolare del Ministero delle finanze n. 116 del 1996 per l’accesso ai dati bancari da parte degli uffici finanziari;
2. estensione dell’archivio ARPA alla procedura di accesso ai dati bancari ai fini fiscali, esclusivamente ai fini dell’individuazione, presso le banche e gli altri intermediari, dei soggetti e/o funzioni referenti deputati alla recezione delle richieste formulate dagli uffici finanziari;
3. rilascio delle password per l’accesso all’archivio ARPA esclusivamente agli organi gerarchici sovraordinati tenuti al rilascio delle autorizzazioni alla richiesta dei dati bancari (Direzioni regionali delle Entrate per gli uffici finanziari – Comando regionale per la Guardia di finanza);
4. possibilità di fornire la risposta in via telematica (e-mail) in caso di esito negativo della richiesta, ovvero abolizione dell’obbligo di fornire risposta in tale caso;
5. regolamentazione della cadenza temporale delle notifiche concernenti le richieste di accesso ai dati bancari, al fine di evitare la concentrazione delle stesse in un’unica data.

Come risulta evidente, la finalità della proposta dell’Associazione Bancaria era quella di pervenire ad una semplificazione burocratica della procedura, evitando laboriose ricerche all’interno delle banche in merito all’individuazione degli Uffici tenuti al riscontro delle richieste.

Emergeva in questa fase, inoltre, il bisogno urgente di modernizzare gli strumenti di comunicazione utilizzati, rappresentati esclusivamente dalle raccomandate postali e dalle notifiche a mano da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.
Ulteriore esigenza era quella di uniformare, per quanto possibile, le modalità di richiesta relative alle indagini finanziarie a quelle formulate da parte della Magistratura.

La Legge Finanziaria del 2005

L’impatto sicuramente più dirompente sulla materia si è avuto con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria per il 2005).

Le modifiche introdotte dalla normativa possono così riassumersi:

1. sotto il profilo soggettivo, l’apposita procedura prevista per l’accesso alle informazioni bancarie e postali viene estesa agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;
2. sotto il profilo oggettivo, la richiesta, che in precedenza era riferita ai soli “conti”, viene ampliata ai dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i clienti dei predetti soggetti;
3. il termine minimo entro il quale devono essere fornite le risposte alle richieste viene ridotto da 60 a 30 giorni, salvo una proroga di ulteriori 20 giorni;
4. le richieste e le relative risposte devono essere inviate per via telematica, secondo apposite modalità da approvarsi con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
5. l’obbligo di identificare la clientela ed acquisirne il codice fiscale, in precedenza previsto soltanto per i rapporti di conto e deposito, viene esteso a tutti i rapporti, nonché a qualsiasi operazione di natura finanziaria effettuata, a prescindere dalla sottostante esistenza di un rapporto di conto (c.d. operazioni fuori conto o per cassa).

Le criticità e le soluzioni proposte

Ebbene, l’introduzione della nuova disciplina ha comportato l’emergere di numerose problematiche, sia sotto il profilo interpretativo, sia in merito al coordinamento delle nuove norme.

In particolare:
1. i nuovi obblighi in materia di codice fiscale rendevano necessario effettuare il censimento anche della clientela “c.d. occasionale”, comportando un incremento del 40% di tali operazioni rispetto al passato, oltre che un aumento dei tempi per l’esecuzione delle singole operazioni. Conseguentemente, si è reso necessario adeguare le procedure per la rilevazione e tenuta in evidenza dei dati richiesti;
2. la definizione degli standard tecnici della nuova procedura telematica per lo scambio delle informazioni; in questo lavoro sono state coinvolte le principali Associazioni di categoria del settore in un apposito tavolo di confronto con l’Agenzia delle entrate.

In realtà, la nuova disciplina in materia di accertamenti finanziari ha recepito gli auspici del settore con riguardo all’opportunità di regolare lo scambio delle informazioni in via telematica.

Lo strumento telematico si rivela, infatti, idoneo a consentire - analogamente a quanto già sperimentato nelle procedure relative alla riscossione dei tributi – di ovviare alla defatigante ed onerosa gestione delle richieste di informazioni in via epistolare ovvero notificate a mano dai competenti Organi.

Da questo punto di vista, va guardato sicuramente con favore l’elevato livello di informatizzazione raggiunto dall’Amministrazione finanziaria, le cui strutture telematiche permettono di dialogare con gli operatori finanziari in condizione di massima tempestività e di assoluta riservatezza in ordine al contenuto dei dati. Certo qualche passo in avanti va ancora fatto.

D’altra parte, però, l'avvio di questa nuova procedura ha richiesto alle banche uno sforzo organizzativo importante; e in questo senso, l'Associazione bancaria si è fortemente impegnata, con l'ausilio delle principali banche, ed ha trovato, come controparte, un’Amministrazione attenta, moderna, capace di comprendere l’assoluta necessità di tener conto anche delle problematiche operative del settore.

Il lavoro comune è stato condotto nella consapevolezza che la soluzione di queste problematiche era condizione propedeutica per raggiungere il superiore e comune obiettivo di una più efficace lotta all’evasione fiscale.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto come prioritario l'obiettivo di contenere, per quanto possibile, l'entità dei costi che derivavano al sistema dall'introduzione dei nuovi obblighi, che si aggiungevano a quelli che, anche in assenza delle ultime modifiche normative, il sistema bancario sopporta per ottemperare alle diverse richieste delle istituzioni. E’, quindi, molto importante che siano stati recepiti gli auspici del settore, ad esempio, in merito all’adozione – per la individuazione delle operazioni finanziarie - delle causali ABI ed al mantenimento delle procedure già utilizzate.

I problemi residuali e i “costi” per le banche

I problemi non sono del tutto esauriti: il passaggio a regime della procedura, con l’interessamento degli altri intermediari finanziari, quali SIM, società fiduciarie, ecc, ha comportato l’emergere di alcune problematiche, la cui soluzione è apparsa indifferibile anche nell’interesse della stessa amministrazione finanziaria. Ci si riferisce, in particolare, da un lato al sempre crescente numero delle richieste e, dall’altro, al dispendio di tempo necessario per fornire le risposte di esito negativo. Tali fattori sono apparsi alquanto preoccupanti, in quanto hanno comportato disagi gestionali rilevanti oltre che onerosi. Sotto altro profilo, ancorché la procedura telematica rappresenti l’unica modalità di richiesta per l’accesso ai dati bancari, avendo sostituito le precedenti modalità di richiesta per via epistolare ovvero notificate a mano, nondimeno, si è registrato il permanere di richieste inoltrate in tali modi, mediante le quali sono stati richiesti, sulla base di una normativa diversa da quella specifica per le indagini finanziarie, documenti per lo più relativi a perizie immobiliari inerenti ad operazioni di mutuo fondiario. Tali richieste irrituali comportano un dispendio di risorse ingiustificato, tanto più ove si consideri che con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32 del 19 ottobre 2006 è stato espressamente precisato che con la riforma del 2004 il legislatore ha concentrato l’operatività verso gli intermediari finanziari esclusivamente nei richiamati numeri 7 degli artt. 32 del DPR 600 e 51 del DPR n. 633.

Vorrei peraltro essere più precisa e ricordarvi anche le cifre e i costi per le banche di questo percorso di adattamento alla nuova normativa.

Una banca media rileva 157 mila operazioni al mese, con un impiego medio di tempo di 5 minuti per ogni operazione; l’impatto della nuova disciplina si è tradotto, in concreto, in una spesa di 6 milioni di euro per pagare il personale per acquisire i dati; 150.000 euro è il costo del programma di acquisizione e gestione dei dati e 20.000 euro il costo di manutenzione fissa annuale del programma.

La nuova struttura ha comportato dunque la necessità di investimenti significativi; tenendo conto che si tratta di costi deducibili dal reddito di impresa, al netto della fiscalità (costi dedotti Ires e Irap) il costo dell’operazione è stato di circa 204 milioni di euro.

Non va peraltro trascurato anche il dato delle segnalazioni antiriciclaggio che sempre per una banca media ammontano 255.000 segnalazioni annue (elaborazioni ABI su dati Osservatorio Arma).

L’istituzione dell’Anagrafe dei rapporti e le prospettive future

Il legislatore ha ritenuto, inoltre, di proseguire nell’ulteriore opera di potenziamento degli strumenti di controllo, istituendo l’anagrafe dei rapporti.

Si tratta di una banca dati dell’Anagrafe tributaria, limitata in un primo momento, alla segnalazione dei soli rapporti, destinata ad essere utilizzata da un’ampia pletora di soggetti, per finalità di lotta all’evasione fiscale, al contrasto della criminalità ed al recupero delle imposte iscritte a ruolo.

L’anagrafe ha avuto sicuramente il pregio di limitare quelle che sono state le evidenti criticità emerse dopo oltre 6 mesi di utilizzo della procedura telematica, e cioè l’elevato numero delle richieste a pioggia ed il conseguente flusso delle risposte, moltissime delle quali di esito negativo.
Si può, pertanto, affermare che l’anagrafe, pur avendo comportato oneri aggiuntivi per il sistema finanziario, rappresenta sicuramente un efficace strumento che risolve in gran parte tali criticità, evitando la formulazione di richieste “a tappeto” alla generalità degli intermediari. Per il primo periodo di piena operatività dell’anagrafe dei rapporti, tali richieste generalizzate sono state limitate alla rilevazione delle operazioni fuori conto.

Successivamente, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento della III Direttiva Antiriciclaggio, ha disposto l’implementazione dell’anagrafe dei rapporti, rendendo obbligatoria la comunicazione anche delle operazioni per cassa.

La comunicazione delle operazioni “per cassa” è stata regolata dal seguente calendario:
- i dati relativi alle operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo, compiute in nome proprio o per conto o a nome di terzi, eseguite nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007, sono stati comunicati dal 1° aprile al 30 giugno 2008;
- i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi, comprese le eventuali revoche, relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007, sono stati comunicati dal 1° aprile al 30 giugno 2008;
- i dati identificativi dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi, nonché i dati relativi alla natura del rapporto e la data di apertura, modifica e chiusura, relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2008, sono stati comunicati entro il 31 luglio 2008;
- i dati di cui al punto precedente, se relativi a una data posteriore al 30 giugno 2008, vanno comunicati entro il mese successivo a quello di riferimento.

I vantaggi dell’anagrafe dei rapporti devono, peraltro, essere valutati non solo alla luce dell’attuale utilizzo della procedura telematica da parte degli Uffici Finanziari, ma, anche in una prospettiva brevissima, che consentirà di eliminare completamente le richieste generalizzate.

In materia di anagrafe dei rapporti l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con la circolare n. 18 del 4 aprile 2007. Le istruzioni impartite hanno destato qualche perplessità in merito ai seguenti punti:

1. l’obbligatorietà di comunicare anche i conti coperti dallo scudo fiscale, per i quali la relativa legge sul rimpatrio dei capitali ha previsto l’obbligo della riservatezza nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria. Resta da verificare ora se la previsione di tale obbligo di riservatezza, pertanto, espone gli intermediari finanziari a possibili azioni legali da parte della clientela qualora i rapporti scudati fossero resi noti all’Amministrazione finanziaria;
2. l’obbligo di comunicare anche i rapporti nei quali siano controparti soltanto gli intermediari finanziari, ovvero gli Enti di Tesoreria, appare assai oneroso in relazione alla sua effettiva utilità, ove si consideri che l'anagrafe dei rapporti è propedeutica e strumentale agli accertamenti bancari in materia fiscale e, quindi, non v'è motivo di richiedere la segnalazione di tali rapporti, poiché questi sono acquisibili ordinariamente nell'attività di verifica di tali soggetti, essendo parte integrante della loro contabilità.

Nonostante queste piccole perplessità, il sistema bancario ha visto con estremo favore l’istituzione dell’anagrafe e la sua implementazione con le operazioni per cassa poiché rappresenta uno strumento che consentirà, seppure nei dovuti tempi, l’unificazione delle diverse modalità di accesso alle informazioni riservate. Così come è ben lieto di apprendere che gli atti di accertamento assistiti da indagini finanziarie, svolte dagli uffici dell’agenzia delle entrate eseguiti nel periodo 1 gennaio-31 agosto 2008, sono circa 1500, con un incremento dell’87% rispetto all’analogo periodo del 2007, mentre, quanto alla maggiore imposta accertata, si è registrato un incremento di oltre il 300% rispetto all’analogo periodo del 2007.

Il sistema bancario dedica ora grande attenzione allo scenario futuro.

La possibilità, anche per altre controparti, quali Magistratura e Forze di polizia, di accedere all’anagrafe dei rapporti mediante un collegamento con l’Anagrafe tributaria, comporterà sicuramente un notevole alleggerimento dei flussi di richiesta indirizzati agli operatori finanziari.
Al fine di rendere, dunque, più funzionale l’intero impianto dell’Anagrafe, è opportuno che al più presto la Magistratura, le forze di polizia e gli altri organi abilitati ad effettuare indagini finanziarie, provvedano a stipulare le Convenzioni previste dalla norma istitutiva dell’anagrafe dei rapporti per avere accesso alle informazioni contenute nell’anagrafe stessa.
Ciò consentirà di evitare richieste a pioggia anche in materia di indagini penali e in materia di antiriciclaggio. Successivamente, apposita modifica normativa potrebbe disporre anche per queste materie lo scambio telematico delle informazioni; si potrebbe così attivare il collegamento telematico con gli intermediari finanziari mediante apposita casella di PEC (Posta elettronica certificata), onde eseguire gli accertamenti di secondo livello con modalità diverse da quelle sinora in uso anche per le indagini penali, antiriciclaggio, etc..

L’avvenuta realizzazione dell’anagrafe dei rapporti, la sua effettiva operatività e le sue potenzialità dovrebbero essere ampiamente divulgate anche ad autorità istituzionali diverse dall’Amministrazione finanziaria affinché tutte le istituzioni siano opportunamente documentate sui contenuti dell’anagrafe dei rapporti. Questo potrebbe evitare che, nonostante l’impegno e la serietà profusi per la costituzione dell’anagrafe dei rapporti, continuino ad essere emanati provvedimenti di legge che impongono nuove, ulteriori e diverse comunicazioni di dati di tipo finanziario.

Nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, già citato, di recepimento della III Direttiva antiriciclaggio, è inserita una disposizione che riguarda la comunicazione dei dati relativi ai soggetti che richiedono assegni liberamente trasferibili. Il tenore letterale della norma fa sì che le autorità competenti possano richiedere in via autonoma elenchi di soggetti. Ciò contrasta con le finalità dell’anagrafe dei rapporti, che dovrebbe essere una banca dati completa di tutte le informazioni di tipo finanziario utili per il contrasto delle attività illegali, intendendo per tale anche l’evasione fiscale. Incidenti di tal tipo, sviliscono anche gli sforzi effettuati e i costi sostenuti dal sistema degli intermediari finanziari per realizzare pienamente l’anagrafe dei rapporti.

Affermato, dunque, che sarebbe auspicabile che per l’avvenire non siano previste comunicazioni generalizzate di dati finanziari, invece di implementare in modo adeguato l’anagrafe dei rapporti, sarebbe anche opportuno fare una pausa di riflessione volta a verificare se esistono altri possibili utilizzi dell’anagrafe stessa, capaci di ridurre gli adempimenti attualmente in vigore o miglioramenti della disciplina fiscale, naturalmente, previe apposite modifiche normative.

Cito, come spunti di riflessione, solo qualche esempio:

1. la tenuta dell’archivio unico informatico; i costi di gestione di tale archivio sono molto alti: si potrebbe pensare di implementare i dati attualmente contenuti nell’anagrafe dei rapporti in modo da allineare la banca dati e consentire la soppressione dell’archivio unico informatico. Ciò comporterebbe riduzione di spese sia per lo Stato che per gli intermediari finanziari, va, tuttavia, verificato se un progetto di tal genere sia compatibile con la normativa europea in materia di antiriciclaggio;
2. la trasmissione in via telematica degli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto nell’anno solare interessi passivi in dipendenza di mutui fondiari e presti agrari di ogni specie, che le banche sono tenute ad eseguire entro il 30 aprile dell’anno successivo di riferimento. Tale comunicazione, che è finalizzata a consentire all’Amministrazione finanziaria il riscontro delle detrazioni operate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, potrebbe essere soppressa dal momento che la gran parte delle operazioni di pagamento degli interessi passivi viene regolata mediante addebito e/o versamento in conto corrente;
3. gli obblighi di segnalazione relativi al monitoraggio fiscale, trattandosi di operazioni che vengono regolate sia mediante il conto titoli sia mediante il conto corrente;
4. la possibilità di dispensare la banca da determinati obblighi previsti in materia di imposte di successione, dal momento che la stessa è tenuta a comunicare - in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sull’Anagrafe dei rapporti – le variazioni avvenute nei rapporti intestati al cliente/de cuius. Una volta che tale comunicazione di variazione sia stata eseguita, potrebbe essere poi cura dell’Amministrazione finanziaria segnalare alla banca, anche mediante la propria casella di PEC, che gli eredi hanno assolto i propri obblighi tributari e, quindi, legittimare la banca a pagare le somme dovute o a consegnare i beni detenuti agli eredi e/o ai loro aventi causa, senza ulteriori adempimenti.


E’ indubbio che finora in materia molto è stato fatto; in prospettiva, l’auspicio è che si prosegua su questa strada, avendo sempre di mira il fine superiore delle istituzioni e l’esigenza di semplificazione delle imprese. Semplificazione che si traduce in efficienza, sia per le imprese che per l’Amministrazione e nel contribuire al rispetto delle norme e della legalità.