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Due questioni in tema di violazioni amministrative tributarie: definizione parziale delle sanzioni e sanzione per omesso versamento
di Alessandro Turchi
1. Premessa - 2. È ammessa la definizione parziale delle sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento? - 3. Quando può essere irrogata la sanzione per omesso versamento di imposte dirette o Iva?
1. Premessa
La disciplina delle sanzioni tributarie non penali presenta diversi
aspetti problematici e pone, nella sua concreta applicazione,
alcune questioni di rilievo, che interessano fra l’altro la possibilità,
per il contribuente, di pervenire ad una definizione agevolata
parziale delle sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento e
la possibilità, per l’ufficio, di cumulare la sanzione per omesso
versamento dell’imposta con quella prevista per omessa o infedele
dichiarazione (o per omessa fatturazione)[1]. A questi due
problemi sono dedicate le brevi considerazioni che seguono, nel
tentativo di offrire un contributo al loro inquadramento e alla loro
soluzione.
2. È ammessa la definizione parziale delle sanzioni irrogate
con l’avviso di accertamento?
1. Un primo problema – che riguarda l’applicazione dell’art. 17,
comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – è costituito dalla possibilità
di definire in via agevolata alcune soltanto delle sanzioni irrogate
dall’ufficio. Capita infatti che l’avviso di accertamento contesti distinte
violazioni sostanziali (ad esempio, infedele dichiarazione dell’Irpef,
dell’Irap e dell’Iva, e tardiva emissione di fatture per operazioni
imponibili); ed è pure frequente che alle relative sanzioni,
soggette a cumulo giuridico o materiale ai sensi dell’art. 12 dello
stesso decreto, si aggiungano sanzioni per violazioni formali (ad
esempio, per mancata o irregolare tenuta dei registri degli acquisti
e delle vendite), non soggette a cumulo. In tali ipotesi, le avvertenze
stampate in calce agli avvisi di accertamento specificano che: a)
ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997 (come modificato
dall’art. 27, comma 4-ter, del D.L. n. 185 del 2008), le sanzioni sono
ridotte ad un ottavo nel caso in cui l’atto, non preceduto da invito
a comparire, non sia impugnato né definito con adesione, e si
provveda a pagare le sanzioni stesse in misura ridotta entro il termine
previsto per la proposizione del ricorso; in ogni caso, la sanzione
da versare non può essere inferiore ad un ottavo della somma
dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a
ciascun tributo (cd. definizione dell’accertamento); b) ai sensi dell’art.
17, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, è ammessa definizione
agevolata con il pagamento, entro il termine previsto per la
proposizione del ricorso, di un importo pari ad un quarto della
sanzione irrogata, comunque non inferiore ad un quarto dei minimi
edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun
tributo (cd. definizione delle sole sanzioni).
Gli avvisi di accertamento indicano i minimi edittali previsti per
le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, nonché l’ammontare
della «sanzione dovuta» nella prima e nella seconda
ipotesi: pari, rispettivamente, ad un ottavo dei minimi edittali
(codice sanzione 9452 «per omessa impugnazione») e ad un
quarto di detti minimi (codice sanzione 9601 «per definizione
delle sole sanzioni»). Se sono contestate anche violazioni formali,
la relativa sanzione – anch’essa ridotta a un ottavo o a un
quarto – è indicata in un rigo a parte, con i medesimi codici.
Nel silenzio della legge, gli avvisi di accertamento non prevedono
però la possibilità di una definizione parziale delle sanzioni, e
non forniscono quindi indicazioni né ai contribuenti che intendano
definire alcune soltanto delle violazioni sostanziali punite
con sanzioni soggette a cumulo, né a coloro che intendano definire
le violazioni sostanziali ma non quelle formali, o viceversa.
Se nel caso della cd. definizione dell’accertamento il problema in
pratica non emerge, perché è assai difficile pensare che, una volta
pagate per intero le imposte accertate, il contribuente voglia litigare
su alcune delle sanzioni irrogate dall’ufficio anziché definirle
con il pagamento di un ottavo, ben più concreta è l’ipotesi
in cui lo stesso contribuente, che intenda impugnare i capi di accertamento
relativi alle maggiori imposte pretese dall’ufficio, sia
disposto a pagare in via agevolata una, o alcune soltanto, delle
sanzioni irrogate, ma voglia contestare le altre.
2. Non risultano sul punto prese di posizione ufficiali della prassi
amministrativa. Gli uffici tendono comunque ad escludere la
definizione parziale delle sanzioni: sia in ragione del già segnalato
silenzio del legislatore sul punto, sia in forza di una lettura
combinata del 1 e del 2 comma dell’art. 17 del D.Lgs. n. 472 del
1997, che intende il termine «sanzione», impiegato al singolare
dal 2 comma, in stretta correlazione al plurale utilizzato dal 1
comma («sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono»), e induce
a concludere che la volontà del legislatore sia appunto quella
di permettere la sola definizione di tutte le «sanzioni» irrogate.
La definizione agevolata opererebbe dunque per tutte le sanzioni
o per nessuna: con la conseguenza che, per chiudere il profilo
sanzionatorio della lite, il contribuente dovrebbe pagare l’intero
importo ridotto indicato nell’avviso di accertamento (o gli interi
importi ridotti, ove fossero irrogate anche sanzioni relative a violazioni
formali, non soggette a cumulo), senza alcuna possibilità
di frazionare le somme in questione. Il contribuente non sarebbe
libero insomma di rifare i conti e di calcolare il quarto dei minimi
edittali delle sole sanzioni che vorrebbe definire: il calcolo potrebbe
essere effettuato soltanto dall’ufficio, e non sarebbe modificabile.
Il versamento di somme inferiori a quelle indicate nell’avviso
di accertamento risulterebbe pertanto inidoneo a definire
le sanzioni ai sensi della norma in oggetto.
3. La tesi contraria alla possibilità di una definizione agevolata parziale
delle sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento non sembra
tuttavia condivisibile. L’art. 17, 2 comma, del D.Lgs. n. 472 del
1997 ammette infatti la «definizione agevolata con il pagamento di
un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque
non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni
più gravi relative a ciascun tributo»: la norma non distingue fra
definizione totale e parziale e anzi – come si è detto – parla di «sanzione
irrogata», al singolare, lasciando appunto intendere che ogni
singola sanzione possa essere definita con il pagamento del quarto.
Il principio appare con maggiore evidenza nei casi in cui l’ufficio
provveda a contestare una «sanzione irrogata» per violazioni sostanziali
(determinata applicando il cumulo giuridico o materiale)
e un’altra «sanzione irrogata» per violazioni formali (determinata
senza cumulo). Ciascuna di esse può infatti considerarsi «sanzione
irrogata» ai sensi della norma in esame, definibile con il pagamento
del quarto: il contribuente può dunque definire una sola
delle due sanzioni, senza che la definizione dell’una interferisca
con la sorte dell’altra. In merito, la dottrina ha riconosciuto che
«qualora vengano contestate più violazioni non cumulabili ovvero
non cumulate si potrà avere una definizione agevolata parziale,
avuto riguardo soltanto ad alcune delle violazioni»[2].
Del resto, escludere la definizione della sola «sanzione irrogata»
per le violazioni sostanziali (o per quelle formali) significherebbe
violare l’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, che tutela
– fra l’altro – anche il diritto dei contribuenti di vedere definite
le sanzioni secondo le modalità indicate dagli stessi provvedimenti
impositivi emanati dagli uffici. La Corte di Cassazione
riconosce che il principio di tutela dell’affidamento «è immanente
in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti
dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni»[3], riguardando
in particolare le situazioni caratterizzate da un’apparente
legittimità e coerenza dell’attività dell’amministrazione finanziaria,
dalla buona fede del contribuente e dall’esistenza di
circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza
dei due presupposti appena menzionati. Infatti, i casi di tutela
enunciati dal comma 2 dell’art. 10 (che attengono all’area dell’irrogazione
delle sanzioni e della richiesta di interessi) sono meramente
esemplificativi e legati a ipotesi ritenute più frequenti,
ma «non limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare
una serie indeterminata di casi concreti»[4].
L’ipotesi in esame rappresenta proprio uno di questi casi, dal momento
che, come già ricordato, gli avvisi di accertamento specificano
che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso è
ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento
di un importo pari ad un quarto delle sanzioni irrogate; che
l’importo da pagare corrisponde a quello della sanzione dovuta per
la definizione dell’accertamento ex art. 15 del D.Lgs. n. 218 del
1997, pari ad un quarto della «sanzione pecuniaria totale» derivante
dal cumulo giuridico o materiale; e che l’importo da pagare
è indicato in un rigo diverso da quello relativo alla sanzione irrogata
per violazioni formali, non cumulabile con la prima.
Non par dubbio quindi che gli stessi avvisi di accertamento generino
nei contribuenti la convinzione che il versamento del 25%
della «sanzione pecuniaria totale» irrogata per le violazioni sostanziali
contestate sia idoneo a definire la stessa, a prescindere
dalla sorte della sanzione irrogata per le violazioni formali.
4. Più complesso potrebbe sembrare il problema della definizione
parziale delle sole sanzioni relative a violazioni di carattere sostanziale,
applicate sulla base del criterio del cumulo giuridico o materiale.
In questo caso, infatti, l’avviso di accertamento indica un’unica
«sanzione irrogata» (derivante dal cumulo), e si potrebbe pensare
che proprio (e soltanto) a tale sanzione si riferisca l’art. 17, comma
2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 nell’ammettere la definizione agevolata.
Pertanto, il contribuente non potrebbe frazionare gli importi
delle singole sanzioni cumulate, rideterminare la somma da pagare
e definire solo in parte il profilo sanzionatorio della lite.
Questa tesi appare però troppo formalistica e non aderente alla
ratio della norma in esame.
La definizione agevolata delle sanzioni trova infatti la propria ragion
d’essere in una duplice, concorrente esigenza: permettere al
contribuente di chiudere con il pagamento di una somma ridotta
uno specifico profilo della lite, e garantire al fisco l’incasso immediato
di una parte delle sanzioni irrogate. I motivi che possono indurre
il contribuente a non coltivare il profilo sanzionatorio della
lite restano di per sé irrilevanti, ma sono di regola connessi a valutazioni
di convenienza che considerano l’entità delle somme dovute
in rapporto all’esito favorevole o infausto del giudizio: ed è facile
osservare, sotto questo aspetto, che la possibilità di definire solo
in parte le sanzioni rappresenta un’ulteriore chance per il contribuente
e risponde anch’essa alle esigenze che l’istituto intende
soddisfare. Il contribuente che si veda contestate due violazioni sostanziali
e irrogate due sanzioni (poi cumulate ex art. 12 del D.Lgs.
n. 472 del 1997), e ritenga fondata la prima e illegittima la seconda,
può decidere di definirne una e impugnare l’altra, senza essere
costretto, per fruire della definizione agevolata, a pagare il quarto
di entrambe e a rinunciare a contestare in giudizio la sanzione
a suo parere illegittima (il che susciterebbe fra l’altro problemi sul
piano della tutela del diritto costituzionale di difesa).
Del resto, nessuna difficoltà sorge nel calcolo della sanzione da definire
in misura inferiore a quella indicata nell’avviso di accertamento,
dovendosi semplicemente dividere per quattro l’importo
dei minimi edittali della (o delle) sanzioni che si intendono pagare.
Sul piano testuale, la tesi qui espressa trova conferma nell’utilizzo,
da parte dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997,
del sintagma «sanzione irrogata» al singolare. Esso non va riferito
soltanto alla sanzione totale irrogata dall’ufficio, proprio perché
l’avviso di accertamento contesta più violazioni, a ciascuna
delle quali è connessa una sanzione, e lo stesso prospetto riepilogativo
riportato in calce all’atto indica in maniera autonoma il
minimo edittale di ogni singola sanzione. Ciascuna sanzione deve
dunque essere considerata «sanzione irrogata», autonomamente
definibile in via agevolata.
Il punto è stato chiarito dalla dottrina che si è occupata del problema.
Si è considerato infatti «pacifico che in caso di pluralità
di violazioni con indicazione di autonome sanzioni, la definizione
agevolata possa riguardare anche una soltanto delle contestazioni»[5], posto che «la definizione agevolata può limitarsi ad alcune
soltanto delle violazioni contestate, ed ha come effetto principale
quello di “definire la controversia”, ossia – al di là dell’imprecisione
letterale – di estinguere l’obbligazione sanzionatoria
o, comunque, tacitare la pretesa dell’amministrazione finanziaria
con riferimento alle violazioni oggetto dell’atto di contestazione
ovvero dell’atto di irrogazione»[6].
3. Quando può essere irrogata la sanzione per omesso
versamento di imposte dirette o Iva?
1. Il secondo problema attiene alla definizione dell’ambito applicativo
dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, che sanziona
i ritardati o omessi versamenti diretti. Ai sensi di tale disposizione,
«chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze,
i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento
di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione,
detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti
periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione
amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato,
anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di
calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti
una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile».
La sanzione del 30% è dunque prevista a carico di chi non esegue
i versamenti dell’imposta «risultante dalla dichiarazione».
Accade però che taluni uffici applichino detta sanzione anche in
ipotesi in cui non si discute di omesso versamento di imposte dichiarate,
ma di omessa dichiarazione, omessa fatturazione od
omessa registrazione di operazioni imponibili: ipotesi che attengono
cioè alla fase dell’accertamento, non a quella della riscossione
del tributo. La sanzione per omesso versamento viene pertanto
irrogata anche nei confronti di contribuenti che, avendo
omesso di dichiarare, fatturare o registrare determinate operazioni,
non hanno ovviamente versato alcuna imposta al riguardo:
si pensi ad esempio all’imprenditore che non registri né fatturi
operazioni imponibili, o al sostituto che non effettui né dichiari
ritenute d’acconto.
2. In questi casi, deve recisamente escludersi l’applicazione dell’art.
13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. La norma è collocata nel titolo
II del decreto, che regola le «sanzioni in materia di riscossione
»; e ciò conferma – al di là del suo inequivoco tenore letterale
– che essa non è applicabile quando venga in discussione il
presupposto dell’obbligazione tributaria, che riguarda appunto
l’accertamento, e non la riscossione, del tributo. All’accertamento
di una omessa fatturazione o di una omessa ritenuta d’acconto. to
non può seguire l’irrogazione della sanzione per omesso versamento,
che presuppone invece l’esistenza di un’imposta dichiarata:
dichiaro 100 e non verso, o verso in ritardo, o soltanto in
parte. Mentre, se dichiaro e verso 100, il versamento risulta congruo,
salvo verificare l’eventuale infedeltà della dichiarazione.
Questi principi trovano conferma in giurisprudenza e nella stessa
prassi amministrativa.
In una fattispecie di omesso versamento dell’Iva, la Corte di Cassazione
ha affermato infatti che «l’esecuzione dei versamenti [...]
attiene alla fase della riscossione dell’imposta» e «presuppone necessariamente
la (auto) liquidazione dell’Iva da parte del soggetto
passivo; in altri termini, il versamento dell’Iva imposto dalla
legge riguarda l’imposta già determinata e liquidata dal soggetto
passivo»[7]. Con diretto riferimento al problema ora in esame, la
giurisprudenza di merito ha chiarito che «l’omesso versamento
va riferito all’ipotesi di imposte dichiarate da versare ma non versate,
e non anche all’ipotesi di imposte non dichiarate e quindi
formalmente non da versare. Per queste ultime c’è infatti già la
sanzione per l’omessa o infedele dichiarazione, ben più pesante
– in quanto tiene conto anche della implicita intenzione di non
versare il quantum non dichiarato – di quella per il semplice omesso
versamento di imposte già dichiarate»[8]. Invero, l’art. 13 del
D.Lgs. n. 471 del 1997 «concerne esclusivamente la violazione di
una modalità di riscossione, vale a dire l’omesso versamento di
quanto, appunto, dichiarato o liquidato, non già di quanto (virtualmente)
dovuto»[9].
Anche l’amministrazione finanziaria centrale ha affermato che
«la sanzione del 30% è applicabile nei casi di omesso, insufficiente
o tardivo versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta
in base alle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali), a
titolo di acconto ed a titolo di conguaglio risultante dalla dichiarazione
annuale»[10]. In sostanza, la stessa amministrazione centrale
riconosce che la sanzione de qua presuppone l’esistenza di
un’imposta regolarmente dichiarata o liquidata, e che sarebbe
del tutto illogico ravvisare l’obbligo di versare ciò che non si è dichiarato.
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