Saggi

LITISCONSORZIO NECESSARIO E "TRASPARENZE" FISCALI: SOLUZIONI ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE
di Federico Rasi

 
1. Effetti processuali della trasparenza fiscale: la questione all'attenzione delle sezioni unite della Corte di Cassazione - 2. I rimedi processuali alla pluralità di determinazioni del medesimo componente reddituale: il litisconsorzio necessario tra teorie negatrici, teorie favorevoli e la lettura "costituzionale" offerta dalla Cassazione - 3. Applicazione del principio di diritto affermato dalle sezioni unite all'ipotesi della trasparenza fiscale delle società di capitali - 4. Considerazioni conclusive

1. Effetti processuali della trasparenza fiscale: la questione all'attenzione delle sezioni unite della Corte di Cassazione
La recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 4 giugno 2008, n. 14815 in tema di litisconsorzio necessario offre l'occasione per svolgere alcune riflessioni in ordine al più generale problema del rapporto tra "trasparenze" fiscali e litisconsorzio necessario. Il ricorso allo schema impositivo dell'automatica imputazione dei redditi prodotti da una società al socio che vi fa parte comporta, dal punto di vista procedimentale, che il medesimo componente reddituale (ovvero il reddito societario) risulti elemento comune ad una pluralità di soggetti. All'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 40, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è consentito utilizzare l'accertamento di tale elemento sia ai fini dell'Irap (o in passato dell'Ilor) dovuta dalla società, sia ai fini dell'Irpef dovuta dai singoli soci. Essa, tuttavia, per pretendere le maggiori imposte dai soci, deve notificare a ciascuno di loro un ulteriore avviso di accertamento individuale. Il medesimo componente reddituale (il reddito societario determinato in capo alla società) diventa, così, l'elemento fondante una pluralità di avvisi di accertamento. Tale meccanismo opera sia per le società di persone, cui la trasparenza si applica per legge, sia per le società di capitali che, ricorrendone i presupposti, hanno esercitato l'opzione per l'applicazione di tale metodo.
In entrambe le ipotesi, nella fase processuale, questa situazione si traduce nella possibilità di instaurare diversi processi: a) uno tra la società e l'amministrazione finanziaria avente ad oggetto il reddito prodotto dalla società e imputato per trasparenza ai soci; b) più d'uno tra ciascuno dei soci singolarmente e l'amministrazione finanziaria in cui può essere contestata non solo la qualità di socio (ivi compresa la misura di partecipazione alla società) e/o l'inclusione del reddito determinato nei confronti della società nel reddito complessivo del socio, ma anche la determinazione stessa del reddito societario (qualora il socio non abbia partecipato al procedimento sub a)[1]. Risulta, così, possibile che il medesimo componente reddituale sia diversamente determinato per la società e per i soci a seconda dei comportamenti processuali delle parti e delle convinzioni dei giudici[2]. Per ovviare a questa situazione, era stata ora ammessa, ora negata, l'applicazione dell'istituto del litisconsorzio necessario[3].
Nella sentenza da cui si prende le mosse, la Cassazione ritiene che le controversie aventi ad oggetto la determinazione del reddito prodotto dalle società di persone debbano svolgersi nel litisconsorzio della società e dei soci. Occorre ora approfondire se, ed entro quali limiti, tale conclusione valga anche per il caso della trasparenza delle società di capitali. Preliminarmente a tali analisi, si dovranno però analizzare le condizioni alle quali l'ordinamento nazionale consente il ricorso al litisconsorzio per comprendere le ragioni e le criticità del più recente orientamento giurisprudenziale favorevole all'applicazione di tale istituto.

2. I rimedi processuali alla pluralità di determinazioni del medesimo componente reddituale: il litisconsorzio necessario tra teorie negatrici, teorie favorevoli e la lettura "costituzionale" offerta dalla Cassazione
Il litisconsorzio trova la propria generale definizione all'art. 102 c.p.c. che impone la necessaria partecipazione di più soggetti ad un processo allorquando deve essere resa una decisione necessariamente unitaria. Come chiarito dalla dottrina processualcivilistica[4], pur non individuando l'art. 102 c.p.c. i presupposti dell'istituto, ma i suoi effetti, in via interpretativa[5] si ricava che esso trova il proprio fondamento nel combinarsi di una "situazione di diritto sostanziale" con una "situazione di diritto processuale". Dal punto di vista sostanziale, la situazione dedotta avanti al giudice si articola in una pluralità di situazioni tra loro inscindibili con l'effetto che, dal punto di vista processuale, qualora la pronuncia non sia resa nei confronti di tutti, la stessa è inutiliter data.

2.1. Le teorie negatrici
Dal punto di vista tributario, con specifico riferimento all'accertamento del reddito delle società di persone, le teorie contrarie[6] all'applicabilità di tale istituto giungono a questa conclusione analizzando sia il profilo sostanziale, sia quello processuale.
Dal punto di vista sostanziale, osservano[7] che non sussiste unicità del rapporto in quanto dalla comunanza del rapporto privatistico di riferimento (il contratto necessariamente plurisoggettivo di società), non deriva altresì identità dell'obbligazione tributaria. Il reddito prodotto dalla società concorre, infatti, alla determinazione del reddito complessivo del socio, la misurazione del quale dipende da circostanze esclusivamente imputabili al socio[8]. Ne deriva, pertanto, che le posizioni della società e dei soci sono perfettamente scindibili l'una dalle altre[9]. Il medesimo componente reddituale fonda obbligazioni tributarie differenti perché determinate sulla base di elementi (ad esempio deduzioni o detrazioni) differenti tra la società e i soci[10].
Sul piano processuale, tale situazione si traduce nella diversità di oggetto dell'eventuale processo (il reddito della società rilevante a fini Irap o in passato a fini Ilor da un lato, il reddito complessivo del socio rilevante a fini Irpef dall'altro), circostanza ostativa all'operatività di un processo litisconsortile che presuppone, invece, vi sia tra i litisconsorti identità della situazione processuale da decidere[11]. In definitiva, le teorie negatrici insistono sulla diversità tra ruolo della società e ruolo dei soci. Se è vero che l'obbligazione del socio è dipendente da un componente reddituale accertato nei confronti della società (nel senso che l'amministrazione finanziaria è vincolata a ribaltare sui soci quanto accertato nei confronti della società), è altresì vero che l'obbligazione tributaria del socio deve essere valutata nella sua interezza e deve, quindi, tenersi conto di circostanze del tutto estranee alla società[12]. Tali considerazioni escluderebbero la necessità di celebrare il processo alla contemporanea presenza sia dei soci, sia della società[13].

2.2. Le teorie favorevoli
Le teorie favorevoli[14], al contrario, valorizzano i profili sostanziali e, in particolare, l'identità dell'elemento reddituale su cui fonda l'accertamento emesso nei confronti della società e quello emesso nei confronti dei soci. Dal momento che il reddito societario è il diretto e immediato presupposto delle obbligazioni dei soci, allora sue eventuali rettifiche non possono che valere sia nei confronti della società, sia nei confronti dei soci. Dette rettifiche possono avvenire sia nella fase di accertamento, sia nella fase contenziosa[15]. Per la prima, operano gli artt. 6 e 40, D.P.R. 29 n. 600 del 1973 che, come osservato in precedenza, prevedono debba procedersi unitariamente all'accertamento del reddito societario e all'accertamento del reddito complessivo dei soci. Per la seconda, nonostante manchi una norma esplicita, risulta evidente l'opportunità di procedere unitariamente. Dal momento che già nella fase dell'accertamento il legislatore ha dimostrato di ritenere che la pluralità di atti impositivi da emettere non costituisce ostacolo alla trattazione unitaria della vicenda, la stessa esigenza si trasferisce sul piano processuale dove, pure, deve essere assicurata ai soci piena tutela giurisdizionale rispetto all'accertamento del comune elemento reddituale[16].
Non costituisce ostacolo a tale conclusione la formulazione letterale dell'art. 14, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che restringe il campo di applicazione del litisconsorzio rispetto all'art. 102 c.p.c. Secondo tali teorie[17], tra le due disposizioni, nonostante alcune differenze meramente terminologiche, esiste una sostanziale analogia in quanto entrambe analizzano il medesimo fenomeno. La norma processualcivilistica guarda al litisconsorzio dal lato degli effetti, mentre la norma processualtributaria fa perno sull'oggetto del ricorso. Alla luce di entrambe le disposizioni, è, comunque, necessaria la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti allorquando una situazione giuridica sostanziale dedotta in un processo è inscindibile perché fondato sullo stesso oggetto. Che le posizioni di una società di persone e dei relativi soci siano tra loro inscindibili deriva dagli schemi sostanziali (art. 5 T.U.I.R.) e procedimentali (artt. 6 e 40, D.P.R. n. 600 del 1973) scelti dal legislatore. In sede processuale non può, pertanto, non conservarsi l'unitarietà che connota il fenomeno.

2.3. La "terza" via delle sezioni unite della Corte di Cassazione
Le sezioni unite della Corte di Cassazione giungono al riconoscimento dell'esistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso di trasparenza delle società di persone non aderendo completamente ad alcuna delle teorie appena illustrate, ma ricorrendo ad una "terza" via fondata su un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14, D.Lgs. n. 546 del 1992. Nel solco di quanto già affermato in occasione della sentenza 18 gennaio 2007, n. 1052, viene sostenuta la diversità dell'art. 14 menzionato rispetto all'art. 102 c.p.c.. Per la Cassazione, il litisconsorzio nel processo tributario si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella del processo civile, dal momento che l'art. 14, D.Lgs. n. 546 del 1992, non costituisce «una norma in bianco [tale è, invece, l'art. 102 c.p.c.], ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso».
Il problema viene così spostato sull'individuazione dell'oggetto del processo tributario per il quale, nel contesto di un processo impugnatorio[18], deve intendersi «la fattispecie costitutiva dell'obbligazione risultante dai contenuti dell'atto autoritativo impugnato». Ne deriva allora la necessità di guardare alla situazione sostanziale dedotta nel processo: sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario in tutti i casi in cui la fattispecie costitutiva dell'obbligazione presenta elementi comuni ad una pluralità di soggetti e l'impugnazione proposta da uno o più degli obbligati investe direttamente tali elementi. In queste ipotesi, una sua determinazione diversificata è inaccettabile alla luce dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost. intesi a realizzare «una giusta imposizione», sicché il ricorso al litisconsorzio diviene necessitato.
Così la Cassazione sposta l'attenzione dall'analisi dei profili processuali della vicenda (e, quindi, dalla possibilità o meno di una sentenza di esplicare effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti) all'analisi dei profili sostanziali e, specificatamente, al modo di atteggiarsi dell'obbligazione tributaria. Sulle base del ragionamento della Cassazione, consegue che l'individuazione dei casi di litisconsorzio deve passare attraverso l'analisi della situazione sostanziale oggetto di concreta impugnazione da parte del contribuente. Si impone il ricorso al litisconsorzio quando la questione «a) presenti elementi comuni ad una pluralità di soggetti e b) siano proprio tali elementi ad essere posti a fondamento dell'impugnazione proposta da uno dei soggetti obbligati», in altri termini, quando «normativamente unica sia la fattispecie costitutiva dell'obbligazione».
La trasparenza delle società di persone soddisfa i requisiti menzionati e, quindi, consente la soluzione positiva circa l'applicazione del litisconsorzio. Con l'espressione "principio di trasparenza" si indica, infatti, quel particolare metodo di imposizione dei soggetti collettivi mediante il quale il reddito societario viene direttamente riferito agli individui che compongono l'ente e non all'organizzazione stessa[19]. Il ricorso a tale modello è consentito allorquando il soggetto che produce un reddito non è in grado di "trattenerlo". Con questa espressione si descrive la situazione che si realizza per legge nelle società di persone le quali sono incapaci di imprimere un'autonoma destinazione al reddito da loro prodotto. Conduce a questa conclusione il particolare assetto normativo delineato per questa figura associativa dal codice civile. Le norme codicisitiche in tema di ripartizione degli utili[20], quelle concernenti la titolarità del potere di amministrazione, i regimi di responsabilità per le obbligazioni sociali[21] consentono di imputare ai soci l'attività e i relativi risultati reddituali, pur nell'assenza della materiale disponibilità di tali risultati. Queste condizioni delineano l'esistenza di un legame significativo tra una società di persone e i soci che la dottrina[22] definisce di "immedesimazione" tra società e soci. La trasparenza delle società di persone si giustifica così non sulla base della mancanza di personalità giuridica delle società a base personale[23], ma sulla base dalla incapacità di "trattenere", nel senso appena chiarito, il reddito. Pur riconoscendosi che «l' "imputazione" è cosa diversa dal "possesso" del reddito, quindi la relativa disciplina si presenta come eccezionale rispetto ai principi generali in materia di riferibilità ai soggetti dei fatti indice di capacità contributiva»[24], la struttura stessa delle società di persone diviene una valida giustificazione, anche costituzionale, per l'applicazione dello schema della trasparenza.
Sul piano processuale, ne consegue che le posizioni della società e dei soci non sono scindibili l'una dalle altre e ne deriva, quindi, la necessità di accertare il reddito societario nel litisconsorzio della società e dei soci. In particolare, il ricorso proposto avverso l'avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi della società o avverso l'avviso di rettifica del socio in conseguenza della rettifica del reddito societario determina un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra la società e i soci «purché il ricorso venga proposto per contestare il reddito della società o le modalità del suo accertamento». Diversamente, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario solamente tra i soci «quando il ricorso introduttivo abbia ad oggetto la mera ripartizione del reddito» o «il socio contesti la propria qualità».
Da quanto affermato dalla Cassazione, consegue, come già adombrato nella sentenza n. 1052 del 2007, che, in materia tributaria, il ricorso al litisconsorzio non deve essere limitato alle sole situazioni di contitolarità strictu sensu dell'obbligazione tributaria, ma deve essere esteso a tutte le situazioni in cui il medesimo componente reddituale è posto a carico di più soggetti di modo che la sua determinazione deve risultare per loro identica per non violare il principio di uguaglianza. In altri termini, vi si deve ricorrere in ipotesi in cui, usando l'espressione della Corte, è «normativamente unica» la fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria[25].
La Cassazione, allora, una volta affermata la sussistenza di un caso di litisconsorzio necessario, passa ad illustrarne le conseguenze sul piano processuale. È in questa fase che, anche volendo condividere il ragionamento sino ad ora svolto dai giudici di legittimità, la sentenza n. 14815 del 2008 mostra le sue criticità. Essa, infatti, "rompe" con l'assetto del processo tributario come sino ad ricostruito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione [26] al quale erano ritenute non appartenere le azioni di accertamento negativo ovvero quelle azioni intese ad ottenere in via anticipata la declaratoria di insussistenza della pretesa erariale[27]. Le stesse sezioni unite della Cassazione, anche recentemente, nella sentenza 20 novembre 2007, n. 24011, avevano ribadito che il contenzioso tributario si fonda su un atto impositivo notificato al contribuente, di modo che, nell'assenza di una specifica e concretamente esigibile pretesa erariale che giustifichi l'interesse ad agire del contribuente, il ricorso è improponibile[28].
Questa conclusione viene ora messa in discussione dall'affermazione secondo cui la mancata integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario determina nullità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dell'intera pronuncia per violazione dell'art. 101 c.p.c. sicché, per prevenire tale situazione, se «uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l'abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l'integrazione del contraddittorio, mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza». L'ordine di integrazione del contraddittorio deve, pertanto essere rivolto anche a coloro (soci o società) che, al momento della presentazione del primo ricorso, non risultano destinatari di alcun atto impositivo o non destinatari di quello impugnato. Ora si consente, anzi si impone, la partecipazione ad un processo a taluni soggetti al solo fine di veder dichiarata anche nei loro confronti l'illegittimità della rideterminazione di un componente reddituale, pur nell'assenza di una concreta pretesa rivolta loro. La Cassazione dimostra, così, di prescindere completamente dagli aspetti formali del "processo tributario", che considerano parti dello stesso solo coloro che sono diretti ed immediati destinatari dell'atto impugnato, per accentuare ulteriormente l'analisi degli aspetti sostanziali del "rapporto tributario". L'oggetto del processo tributario, in questa prospettiva, non è tanto la relazione che intercorre tra il contribuente e l'ente impositore in relazione ad una fattispecie tributaria oggetto di accertamento, bensì la relazione che intercorre, in merito all'accertamento di un fatto indice di capacità contributiva tra l'ente impositore e tutti coloro cui tale fatto indice pertiene in quanto possibili destinatari di una pretesa impositiva relativa a tale fatto[29]. Ritenere, pertanto, come ha fatto la Cassazione nella sentenza n. 24011 del 2007 che «la tutela del contribuente si attui mediante la proposizione di ricorsi avverso specifici atti di accertamento o di imposizione dell'amministrazione finanziaria» diviene valido se lo si interpreta nel senso che «è offerta tutela mediante la proposizione di ricorsi avverso specifici atti di accertamento o di imposizione dell'amministrazione finanziaria a tutti coloro cui la fattispecie ivi accertata è normativamente comune e che, pertanto, possono essere destinatari di un atto di accertamento». Possono così esperire il ricorso non solo coloro che sono stati raggiunti da un atto impositivo, ma anche coloro che lo possono essere in quanto un altro atto accerta un elemento loro comune. Il divieto dell'esperimento di azioni di accertamento negativo ne risulta fortemente ridimensionato.
Le conclusioni della sentenza n. 14815 del 2008 presentano profili di criticità anche nella parte in cui impongono il litisconsorzio a quelli che non hanno impugnato l'atto e nei confronti dei quali il relativo accertamento è divenuto definitivo. Il principio della decadenza dall'impugnazione una volta decorsi i relativi termini viene travolto della Cassazione per perseguire l'obiettivo dell'attuazione del principio di capacità contributiva. La Cassazione ravvisa un solo limite alle pretese del contribuente: l'eventuale pagamento delle imposte[30]. L'accertamento giudiziale del reddito societario in misura inferiore a quella effettuata dall'amministrazione finanziaria non vale, infatti, a rendere indebite le eventuali maggiori imposte pagate e, quindi, a giustificare il diritto del contribuente al rimborso. Ammettere l'irripetibilità delle maggiori imposte versate è una conclusione che lascia perplessi dal momento che il conseguimento da parte del contribuente di un giudicato a lui favorevole avrebbe imposto di ritenere dette somme non più dovute all'erario in quanto espressione di un pagamento ingiustificato rispetto al principio di capacità contributiva. Il riferimento alla "giusta imposizione" avrebbe suggerito una diversa conclusione[31].
Con la sentenza n. 14815 del 2008, la Cassazione, una volta di più, rinvia alla fase processuale il momento in cui recuperare l'unità sostanziale che connota talune fattispecie tributarie. Ne deriva una svalutazione della fase dell'accertamento in cui pure si avvertono le stesse esigenze qui tutelate. Invece, proprio per l'ipotesi delle società di persone si potrebbero rinvenire disposizioni sintomatiche della volontà del legislatore di favorire la determinazione del medesimo componente reddituale alla contestuale presenza della società e dei soci: così, oltre agli artt. 6 e 40, D.P.R. n. 600 del 1973, l'art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 in tema di accertamento con adesione. Esso testimonia come il legislatore, quando risulta possibile addivenire ad una definitiva determinazione del reddito di una società di persone, consenta la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Allora, non si comprende perché non perseguire tale risultato nell'arco di tutta la fase di accertamento. L'obiettivo dell'attività di controllo è quello di giungere alla determinazione dell'obbligazione tributaria in misura corrispondente alla reale capacità contributiva del soggetto passivo, sicché, non si vedono motivi per non aprire tutti i momenti in cui si articola il rapporto tributario alla necessaria partecipazione di coloro cui il medesimo medesimo componente reddituale si riferisce, nel rispetto non solo dei principi di giusta imposizione invocati dalle sezioni unite, ma anche di quelli di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa[32].
Sviluppando il ragionamento delle sezioni unite, si dovrebbe concludere ritenendo che non solo le norme processuali devono essere interpretate in senso costituzionale, ma anche quelle procedimentali: queste dovrebbe essere lette nel senso di consentire la necessaria partecipazione dei soci a tutte le fasi, fisiologiche o patologiche, in cui si articola l'obbligazione tributaria. In questa prospettiva, gli artt. 6 e 40, D.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 218 del 1997[33] dovrebbero costituire l'appiglio normativo dal quale far derivare l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di comunicare ogni atto dell'accertamento riguardante il reddito societario non solo alla società, ma anche ai soci e garantire a questi ultimi di poter esercitare in ogni momento gli stessi diritti riconosciuti alla società.
Interpretare le norme in tema di accertamento alla luce del principio di diritto affermato dalle sezioni unite della Cassazione pare, allo stato attuale l'unica via percorribile per superare le diversità di trattamento riconosciute ai soci di società di persone in questa fase rispetto a quella processuale. Infatti, una volta accolte, non senza riserve, le conclusioni della Cassazione e l'interpretazione costituzionalmente orientata da esse proposta[34], si deve evitare che tra le due fasi vi sia disparità di tutela. Prevedere il coinvolgimento dei soggetti tra i quali l'obbligazione è normativamente unitaria solo nella fase processuale (o al massimo in caso di proposizione di istanza di accertamento con adesione), se è certamente opportuno, risulta comunque tardivo.

3. Applicazione del principio di diritto affermato dalle sezioni unite all'ipotesi della trasparenza fiscale delle società di capitali
Così chiarito il campo di applicazione del litisconsorzio necessario, si può allora procedere a verificare se ricorra "normativa unitarietà" della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria nel senso inteso dalla Cassazione anche nel caso della trasparenza delle società di capitali di cui agli artt. 115 e 116 T.U.I.R. che, pur se modellata sul regime di cui all'art. 5 T.U.I.R., prevede alcune specificità di cui occorre tenere conto.
Brevemente, si ricorda che gli articoli da ultimo menzionati consentono l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale, il primo, alle società di capitali residenti qualora i soci siano esclusivamente altre società di capitali ciascuna con una percentuale di diritti di voto e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, il secondo, alle società a responsabilità limitata residenti il cui volume di ricavi non sia superiore alla soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore e abbiano una compagine sociale composta esclusivamente da soci persone fisiche in numero non superiore a dieci[35].
Per l'accertamento, il legislatore ha espressamente stabilito all'art. 115, comma 10, T.U.I.R., ed all'art. 12, D.M. 23 aprile 2004, che ai soggetti optanti (ovvero ai partecipanti ed alla partecipata) si applichino le disposizioni del più volte menzionato comma 2 dell'art. 40, D.P.R. n. 600 del 1973[36]. Opera, pertanto, anche nell'ipotesi di trasparenza delle società di capitali, il modulo procedimentale analizzato in precedenza, per effetto del quale, analogamente a quanto avviene per i soci delle società di persone, l'erario non può pretendere la maggiore imposta dai soci se non attraverso l'emissione nei loro confronti di un autonomo atto di accertamento individuale.
Il regime di trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 T.U.I.R. si discosta, invece, da quello di cui all'art. 5 T.U.I.R. quanto alla previsione contenuta nel comma 8 dell'articolo 115 T.U.I.R., secondo cui la società partecipata risponde solidalmente con ciascuna società partecipante[37] per l'assolvimento degli obblighi tributari conseguenti all'imputazione del reddito di partecipazione. Tale responsabilità va riferita «all'imposta, sanzioni ed interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del reddito». Si tratta di una disposizione "innovativa"[38] rispetto al tradizionale regime di trasparenza delle società di persone che non prevede alcuna responsabilità della società partecipata. Attraverso di essa, il legislatore ha voluto fortemente privilegiare le ragioni dell'erario[39] rovesciando l'approccio tradizionale: mentre nella fattispecie di cui all'art. 5 T.U.I.R., i soci sono gli unici tenuti al pagamento delle imposte per le quali opera la trasparenza, nelle fattispecie di cui agli artt. 115 e 116 T.U.I.R., oltre ai soci, è tenuta al pagamento delle imposte, eventuali interessi e sanzioni dovuti da questi ultimi anche la società partecipata. Alla luce di tali disposizioni, la responsabilità del socio resta esclusiva in ordine alle imposte dovute per un reddito correttamente determinato dalla società di capitali trasparente, mentre alla responsabilità del socio si accompagna quella della società per quelle omissioni che derivano dalla mancata o infedele dichiarazione del reddito societario dovute alla sola società trasparente, ma condizionanti la misura della base imponibile e dell'imposta che il socio avrebbe dovuto dichiarare e versare[40].
Il legislatore ha così delineato una nuova ipotesi di obbligazione solidale che, nella classificazione tradizionale[41], deve essere ricondotta alle ipotesi di solidarietà dipendente[42], ovvero a quelle ipotesi in cui il presupposto del tributo è riferibile ad uno o più soggetti, ma la norma tributaria, per tutelare l'interesse fiscale all'esazione dei tributi, coinvolge anche soggetti cui non è riferibile la capacità contributiva evidenziata dal presupposto[43].

3.1. Le controversie aventi ad oggetto il reddito societario
La sentenza n. 14815 del 2008 invita a dare rilievo alla situazione sostanziale sottostante e ritiene "normativamente unica" la fattispecie costitutiva dell'obbligazione nell'ipotesi della trasparenza delle società di persone. Si dovrà ora verificare se la stessa situazione ricorra nell'ipotesi della trasparenza delle società di capitali di cui agli artt. 115 e 116 T.U.I.R. che presenta evidenti analogie con quella di cui all'art. 5 T.U.I.R.. Come chiarito in precedenza, l'applicazione del modello della trasparenza è possibile allorquando la società che produce un reddito non è in grado di trattenerlo, in quanto privo di autonomia, rispetto ai soci. Nelle società di capitali, come individuate dal legislatore agli artt. 115 e 116 T.U.I.R., si può registrare tale situazione. Anche in queste società si verifica quella immedesimazione tra soci e società che connota le società personali. Il numero necessariamente ridotto dei soci che compone le società cui è consentito l'esercizio dell'opzione[44] consente di presumere che essi siano in grado di esercitare un effettivo dominio sulle scelte di gestione e, quindi, di apprendere in maniera diretta i risultati reddituali della società stessa. In queste situazioni, come osservato in dottrina[45], si può derogare alla regola generale per la quale il socio di una società di capitali rileva essenzialmente come titolare di un capitale impiegato e remunerato con una partecipazione agli utili, in quanto gode, in via di fatto, di poteri maggiori di quelli di cui comunemente dispone. La partecipazione ad una società a ristretta base proprietaria non appare, così, finalizzata alla percezione dei relativi dividendi, ma alla concreta gestione della società stessa, analogamente a quanto può osservarsi per le società di persone. La possibilità di un utilizzo immediato e diretto, da parte dei soci, di una società a base capitalistica consente, anzi impone, di superare il dato formale (l'esistenza di una società dotata di personalità giuridica) e di correttamente allocare la capacità contributiva (qui da intendersi in senso relativo quale potenzialità economica riferibile anche a fatti e situazioni concrete[46], direttamente in capo ai soci).
In definitiva, nelle società per azioni la cui compagine è costituita da un numero ristretto di soci viene in rilievo la stessa situazione che contraddistingue tipicamente il modulo partecipativo delle società di persone: ovvero una completa corrispondenza o sovrapposizione tra l'area degli interessi facenti capo ai soci come privati e quelli che essi possono perseguire come soggetti investiti della disponibilità funzionale dei patrimoni delle società partecipate[47]. Il rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di neutralità fiscale della forma societaria utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica (art. 41 Cost.) consentono l'assimilazione delle due fattispecie e, pertanto, la scelta del legislatore di estendere il campo di applicazione della trasparenza fiscale[48] appare del tutto condividibile.
Da tale assetto sostanziale, si devono allora trarre le necessarie conseguenze. Dal punto di vista procedimentale, il legislatore ha correttamente esteso a tali società il modulo operativo dell'art. 40, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973 e, sul piano processuale, pare allora logico e necessario, invocare il litisconsorzio necessario. Anche in tale ipotesi, l'oggetto dell'accertamento processuale (il reddito societario) è un elemento "normativamente" comune agli accertamenti emessi nei confronti della società e dei soci; pertanto, l'eventuale controversia che venisse proposta per contestare il reddito della società o le modalità del suo accertamento dovrebbe svolgersi nel contradditorio della società e dei soci.
La particolare struttura degli artt. 115 e 116 T.U.I.R. consente poi di estendere ulteriormente i casi di applicazione dell'istituto del litisconsorzio: devono essere comprese le cause instaurate per impugnare un avviso di accertamento che contesti la sussistenza dei requisiti oggettivi o soggettivi da verificare in capo alla società oltre che in capo ai soci per l'accesso al regime[49]. Infatti, dal verificarsi di una causa che preclude l'accesso al regime di trasparenza o ne importa decadenza, deriva la necessità di procedere al recupero dell'Ires in capo alla società partecipata: questa, torna ad essere il soggetto tenuto agli obblighi tributari. Tale situazione si ribalta nei confronti dei soci a favore dei quali può maturare il diritto al rimborso delle imposte pagate in relazione al reddito di partecipazione da loro non dovuto o l'obbligo di corrispondere maggiori imposte non pagate per effetto di perdite di partecipazione da loro scomputate, ma non dovute. Il verificarsi di una causa ostativa all'accesso della trasparenza comporta, quindi, la necessità di riliquidare le imposte dovute dalla società e dai soci.
Tali controversie, sia nell'ipotesi in cui si discuta della sussistenza o meno dei requisiti per l'esercizio dell'opzione, sia nell'ipotesi in cui si discuta delle conseguenze della decadenza dall'esercizio della stessa, devono svolgersi nel litisconsorzio necessario della società con i soci, per evitare che il medesimo componente reddituale (e le condizioni che ne regolano la riferibilità soggettiva) sia variamente definito per i soggetti coinvolti[50]. Tale conclusione è imposta dalla lettura in senso costituzionale dell'istituto processuale del litisconsorzio adottata dalle sezioni unite. Dal momento che l'obiettivo da perseguire è la "giusta imposizione", allora, ogniqualvolta una situazione giuridica presa a riferimento dal legislatore tributario sia comune una pluralità di soggetti, tutti questi devono partecipare al relativo accertamento, anche processuale. Questo vale non solo nelle fattispecie positive, ovvero in quelle in cui più soggetti pongono in essere il medesimo componente reddituale, ma anche in quelle negative, ovvero in quelle in cui si esclude che più soggetti abbiano posto in essere il medesimo componente reddituale. Avendo tali accertamenti riflessi sostanziali sia sulla società, sia sui soci, tutti devono necessariamente partecipare al relativo processo.

3.2. Le controversie ex art. 115, comma 8, T.U.I.R.
Sempre con riferimento alla trasparenza delle società di capitali si deve poi verificare se sussista un caso di litisconsorzio nelle controversie, in cui l'amministrazione fa valere la responsabilità solidale della società, ex art. 115, comma 8, T.U.I.R., per le obbligazioni dei soci dipendenti dal reddito imputato per trasparenza.
Come chiarito, si tratta di un caso di coobbligazione solidale dipendente. In queste ipotesi, secondo la ricostruzione prevalente in dottrina[51] e in giurisprudenza[52], è sufficiente che l'amministrazione finanziaria, dopo aver accertato il debito d'imposta in capo al debitore principale, notifichi al coobbligato solidale dipendente l'atto della riscossione come richiesto dall'art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il coobbligato resta, così, estraneo dalla procedura di accertamento svolta nei confronti dell'obbligato principale, come pure dall'eventuale processo da questi instaurato. La giurisprudenza[53] ha ritenuto che tale schema operativo non si traduca in una violazione del diritto costituzionale alla difesa a condizione che al coobbligato dipendente sia riconosciuto il diritto di impugnare l'atto della riscossione notificatogli contestando non solo il proprio rapporto di rappresentanza o la propria responsabilità, ma anche l'an e il quantum di un debito d'imposta nel frattempo divenuto definitivo nei confronti del debitore principale[54]. Sul piano processuale, il coobbligato dipendente è stato così considerato litisconsorte facoltativo[55].
Il nuovo orientamento giurisprudenziale avviato con la sentenza n. 14815 del 2008 si ritiene non autorizzi a giungere a differenti conclusioni, dal momento che il coobbligato dipendente resta estraneo alla realizzazione del componente reddituale "normativamente" comune[56]. In relazione alla fattispecie reddituale controversa, non si pone, nei suoi confronti, un problema di manifestazione di capacità contributiva, sicché pare che neppure la rilettura costituzionalmente orientata dell'istituto del litisconsorzio offerta dalle sezioni unite della Cassazione possa spingersi fino ad imporre il litisconsorzio nei casi di coobbligazione solidale dipendente.
Né si ritiene debba giungersi a conclusioni difformi ove si passi ad analizzare l'ipotesi della responsabilità solidale della società partecipata ex art. 115, comma 8, T.U.I.R.. Anche in questo caso, pare potersi tenere fermo l'orientamento giurisprudenziale tradizionale e ritenere che la società possa avanzare le proprie difese, in qualità di coobbligato, attraverso l'impugnazione del primo atto della procedura esecutiva a lei notificato. Diversamente, però, dagli altri casi di coobbligazione solidale, la società partecipata incontrerà una limitazione: non le potrà essere consentito di rimettere in discussione l'accertamento del reddito societario. Mentre di norma al coobbligato, estraneo al procedimento avente ad oggetto il debito di imposta, deve consentirsi di proporre le proprie difese anche in relazione al componente reddituale controverso, nel caso della trasparenza delle società di capitali, la società coobbligata può già autonomamente proporre le proprie difese avverso l'accertamento del reddito da cui deriva la responsabilità. L'impugnazione da parte della società del primo atto della procedura esecutiva non può divenire occasione per rimettere in discussione il reddito societario già accertato in maniera definitiva anche nei suoi confronti.

4. Considerazioni conclusive
La sentenza delle sezioni unite n. 14815 del 2008 pone fine, solo per ora, all'annosa questione circa l'applicabilità dell'istituto del litisconsorzio necessario alle controversie aventi ad oggetto il reddito di una società di persone. La Cassazione, confermando la linea tracciata con la sentenza n. 1052 del 2007, ancora al principio della "giusta imposizione" l'individuazione dei casi di litisconsorzio nel processo tributario ed amplia ulteriormente l'ambito di operatività dell'art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992. Tale estensione opera nei casi in cui viene in rilievo un problema di corretta determinazione di un componente reddituale "normativamente" comune a più soggetti. La comunanza necessaria perché tale meccanismo operi deve risultare da una scelta normativa e non da mere considerazioni di opportunità. Il ragionamento della Cassazione non diviene così estensibile alle ipotesi di coobbligazione solidale dipendente, ove l'unico strumento processuale percorribile rimane il litisconsorzio facoltativo.
Dal riconoscimento della sussistenza di un caso di litisconsorzio necessario tra la società ed i soci deriva l'effetto di accentrare in un'unica sede le controversie avente ad oggetto il reddito societario. Solo apparentemente ne consegue una semplificazione e riduzione del contenzioso. Lo stesso giudice (determinato indifferentemente secondo il domicilio della società o del socio) si potrà, infatti, trovare a decidere non solo del reddito societario, ma anche del reddito complessivo di ciascuno dei singoli soci. Pur applicandosi il litisconsorzio solo alle questioni concernenti il reddito societario, i suoi effetti si estendono all'intera vicenda processuale. Ne deriva l'applicazione di specifiche regole (tra le altre quelle in termini di spostamento della competenza o in tema di integrazione del contraddittorio in appello) che certamente complicano lo svolgimento del processo, con un conseguente aggravio per i contribuenti. Con la sentenza n. 14815 del 2008, la Cassazione apre così una nuova serie di questioni, a cui la giurisprudenza dovrà dare soluzione.
Se la celerità e la semplificazione sono esigenze che la Corte costituzionale ha, in più occasioni[57], posto al centro del sindacato di legittimità costituzionale - e certamente il litisconsorzio necessario favorisce tale istanze - è altresì vero che, ancora secondo la Corte costituzionale[58], non deve essere così violato il diritto costituzionale alla difesa. L'assetto delineato dalla Cassazione, se non comprime tale diritto, comunque ne rende più complesso l'esercizio.
Sono questi gli effetti del più recente orientamento della Cassazione, che, nel cercare di adattare gli istituti sostanziali agli schemi processuali, incorre in forzature quando sostituisce ad un approccio sistematico un approccio pratico. L'unica giustificazione alla "svolta sostanzialistica" della giurisprudenza dei giudici di legittimità si rinviene nella circostanza che essa cerca di assecondare la più recente evoluzione dell'ordinamento tributario al centro del quale si pone, con sempre maggiore evidenza, la sostanza del rapporto tributario[59].
Nonostante queste contraddizioni, occorrere prendere atto che la sentenza fonda un nuovo assetto dei riflessi processuali dell'istituto della trasparenza delle società di persone. Tale assetto pare estensibile anche alla trasparenza delle società di capitali, almeno limitatamente alle controversie in cui si discute del reddito societario. Le "trasparenze" ex art. 5 T.U.I.R. ed ex artt. 115 e 116 T.U.I.R., pur presentando elementi di autonomia l'una dall'altra, muovono, infatti, da una comune valutazione della capacità contributiva - l'incapacità, di diritto o di fatto, della società di trattenere il reddito[60] - da cui ne deriva l'opportunità di sostituire i soci alla società nella costruzione dell'obbligazione tributaria. La sostanza del rapporto tributario risulta la medesima, sicché sul piano processuale la vicenda deve svolgersi in modo analogo.
Rispetto alla trasparenza delle società di persone, nella trasparenza delle società di capitali è, invece, del tutto nuova la previsione della responsabilità solidale della società partecipata per le imposte dovute dai soci in relazione al reddito imputato per trasparenza. L'art. 115, comma 8, T.U.I.R. è, però, una norma contraddittoria: il legislatore, dopo aver negato la soggettività tributaria della società di capitali, la riafferma nell'ipotesi patologica di mancato adempimento del debito tributario da parte dei soci. Oltre che dal punto di vista sostanziale[61] tale norma genera confusioni anche dal punto di vista processuale, una cui soluzione deve però necessariamente essere trovata attraverso una completa rimeditazione della disposizione in esame[62]. Una soluzione solo processuale - sancire il ricorso al litisconsorzio necessario anche in tale ipotesi - pur risolvendo problemi di ordine pratico, non sarebbe condivisibile sul piano sistematico: essa sarebbe sintomatica non di una "svolta sostanzialistica" della giurisprudenza di legittimità, quanto piuttosto di una sua "deriva sostanzialistica".

 

 

NOTE

[1] Il mancato riconoscimento ai soci del diritto di contestare il reddito societario in sede di impugnazione o dell’avviso di accertamento della società o degli avvisi singolari si tradurrebbe in una manifesta violazione del diritto costituzionale alla difesa di cui all’art. 24 Cost. In giurisprudenza cfr. Consiglio di Stato, parere 17 gennaio 1984, n. 68.
[2] Basilavecchia, Effetti sui soci dell’accertamento con adesione della società di persone (nota a Cassazione, sez.trib., sent. 1° aprile 2005, n. 14418), in Corr. Trib., 2005, 3177.
[3] Cass., sent. 11 ottobre 2002, n. 14498; Cass., sent. 18 ottobre 2003, n. 4271; Consiglio di Stato, parere 17 gennaio 1984, n. 68. Per una approfondita analisi di tale giurisprudenza cfr. Frasca, Intorno al litisconsorzio necessario nel processo tributario (riflessioni a margine della sentenza delle sezioni unite n. 1052/2007 con riguardo alle controversie sulla imputazione al socio di società di persone),nota a Cass., sez. un., n. 1052/2007, in Riv. Dir. Trib., 2008, 95.
[4] Luiso, Diritto processuale civile. Principi generali,Milano, 2007, 287 e in particolare 289.
[5] Cfr. Luiso, Diritto processuale civile. Principi generali,cit., 288.
[6] Bafile, Alcune osservazioni sulla pluralità soggettive e sulla società di persone, in Riv. Dir. Trib., 1993, 340; Tesauro, L’accertamento «unitario» dei redditi delle società di persone, in Boll. Trib., 1979, 437; Bellè, Il processo tributario con pluralità di parti, Torino, 2002, 113.
[7] Comaschi, Dal litisconsorzio necessario al perseguimento della giusta imposizione: una pronuncia a sorpresa delle sezioni unite, in Dir. Prat. Trib., 2007, 564, nota 11; Bellè, Il processo tributario con pluralità di parti, cit. 113.
[8] Albertini, Il processo con pluralità di parti, in Giurisprudenza sistematica di diritto tributario. Il processo tributario, diretta da Tesauro, Torino, 1998, 275.
[9] Così Tesauro, L’accertamento «unitario» dei redditi delle società di persone, cit., 439.
[10] Argomenti a favore della pluralità di risultati cui si può pervenire nell’ambito dell’accertamento del reddito dei soci della società di persone, vengono rivenuti nella disciplina dell’accertamento con adesione. Carinci, L’accertamento nel regime di trasparenza delle società: responsabilità, garanzie e tutele per la società e per i soci, in Rass. Trib., 2006, 185, osserva che la possibilità di una determinazione del reddito societario differente e autonoma per i diversi soggetti costituisce un’eventualità già contemplata e consentita nell’ambito dell’ordinamento nazionale in caso di accertamento con adesione. L’art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, pur disponendo che l’accertamento con adesione del reddito delle società di persone vada definito con un unico atto e in contraddittorio con la società e i soci così da garantire una chiusura unica e contestuale delle posizioni di tutti i soggetti coinvolti, consente, tuttavia, che all’accertamento aderiscano solo taluni dei soggetti interessati. Si tratterebbe di un riconoscimento espresso della non configurabilità nel caso di specie di un litisconsorzio necessario tra società e soci. Oltre a Carinci, anche Fransoni, Giudicato tributario e attività dell’amministrazione finanziaria, Milano, 2001, 345 ss., ritiene che con il D.Lgs. n. 218 del 1997 sia entrato in crisi l’assunto della necessaria corrispondenza tra reddito dichiarato dalla società e quota del reddito imputata al socio. È di opinione contraria Bellè, Il processo tributario con pluralità di parti, cit., 114 ss., nota 58, secondo la quale il legislatore ha voluto conservare l’unitarietà dell’accertamento dal momento che, dal punto di vista procedurale, ha ribadito la necessità di procedere, anche in sede di accertamento con adesione, nei confronti della società e dei soci con un unico atto e in loro contraddittorio e, dal punto di vista sostanziale, ha stabilito che nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione gli uffici competenti debbano, comunque, procedere sulla base della reddito cui gli altri hanno aderito. Secondo l’autore, la circostanza che si consideri perfezionato l’accertamento tramite l’adesione solo di alcuni soci si giustifica con la scelta di voler evitare di limitare il campo di applicazione di tale istituto. Prosegue ancora Bellè, Il processo tributario con pluralità di parti, cit., 116, ritenendo che la disciplina in tema di accertamento con adesione ribadisce il canone dell’unitarietà dell’azione accertatrice, canone che non risulta, invece, ripetuto nella fase processuale. Conduce a questa conclusione di nuovo l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 218 del 1997 nella parte in cui salvaguarda la possibilità per i soci di non aderire all’accertamento con adesione e, logicamente, consente loro di impugnare il successivo accertamento. Viene così sottointeso che l’accertamento può essere diversamente definito. Bellè concorda, pertanto con quella parte della dottrina che esclude doversi ricorre all’istituto del litisconsorzio necessario.
[11] Dalla diversità dell’oggetto del contendere deriva un’ulteriore circostanza: il difetto di legittimazione processuale del socio ad impugnare l’accertamento della società (ed altresì la carenza di legittimazione della società ad impugnare l’accertamento ai fini dell’imposta dovuta dal socio). In questo senso Bafile, Alcune osservazioni sulla pluralità soggettive e sulla società di persone, cit., 344; Tesauro, L’accertamento «unitario» dei redditi delle società di persone, cit., 438.
[12] Ne riferisce Della Valle, L’intervento ed il litisconsorzio, in Il processo tributario, a cura di Della Valle, Ficari, Marini, Padova, 2008, 308.
[13] Può al massimo configurarsi un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo per Albertini, Il processo con pluralità di parti, cit., 275.
[14] Ritengono vada riconosciuto il litisconsorzio necessario: Russo, Processo tributario, in Enc. Dir., XXXVI, Milano, 1987, 765; Id., Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, Milano, 2005, 68; Castaldi, Art. 14 (Litisconsorzio e intervento), in Il nuovo processo tributario. Commentario, di Baglione - Menchini - Miccinesi et al., Milano, 2004, 133; Maccagnani, Art. 14 (Litisconsorzio ed intervento). Commento, in Commentario breve alle leggi del processo tributario, di Consolo - Glendi, Padova, 2005, 125; Tremonti, Ancora sull’accertamento “unitario” dei redditi delle società di persone, in Dir. Prat. Trib., 1979, 883.
[15] Così Russo, Processo tributario, cit., 765.
[16] Russo, Redditi delle società di persone: problemi in tema di accertamento e sanzioni, in Rivista della Guardia di Finanza, 1981, 172 secondo cui gestire la procedura di accertamento del reddito dei soci e della società separatamente gli uni dall’altra «sarebbe, insomma, come se il legislatore avesse statuito, né più né meno, che l’accertamento dei redditi delle società di persone vada effettuato non giù unitariamente nei confronti di esse, bensì direttamente ed esclusivamente nei confronti dei singoli soci: che è appunto l’opposto di quel che si legge nelle norme vigenti».
[17] Russo, Manuale di diritto tributario. Processo tributario, cit., 69.
[18] La Cassazione, nella sentenza in esame, mantiene ferma tale qualificazione. Si ricorda solo brevemente la tradizionale distinzione secondo cui mediante il ricorso non si introduce un giudizio di impugnazione-annullamento, cioè un processo diretto all’eliminazione giuridica dell’atto dell’amministrazione finanziaria, eccependone i vizi di legittimità, bensì si instaura un processo annoverabile tra quelli che vengono definiti di impugnazione-merito in quanto caratterizzati da un profilo formale impugnatorio attinente all’introduzione del giudizio e alla previsione di termini di decadenza, e da un profilo sostanziale concernente l’oggetto e le situazioni giuridiche soggettive dedotte nel processo. In questo contesto, l’atto di accertamento costituisce il “veicolo” per accedere alla giustizia tributaria in quanto il ricorso, pur formalmente indirizzato contro tale atto, è in realtà diretto a consentire l’accertamento del regime giuridico del rapporto d’imposta enunciato da tale atto. In giurisprudenza, oltre alla sentenza n. 1052 del 2007, cfr. Cass., sent. 10 agosto 2005, n. 16776; Cass., sent. 24 luglio 2007, n. 16293. In dottrina Fantozzi, Il Diritto tributario, Torino, 2003, 707; Glendi, L’oggetto del processo tributario, Padova, 1994, 237; Russo, Processo tributario, cit., 770; Tesauro, Processo tributario, in Dig. Disc. Priv., sez. comm., XI, Torino, 1995, 337; Basilavecchia, L’accertamento unitario trova un assetto stabile (nota a Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815), in Corr. Trib., 2008, 2274. Analizza gli sviluppi delle giurisprudenza della Cassazione e i significati attribuiti all’espressione impugnazione-merito: Tesauro, Profili del giudicato tributario, cit., 874, secondo cui la formula impugnazione-merito non è «linguisticamente appropriata» perché gli atti impositivi non racchiudono alcun profilo di merito nel senso amministrativistico del termine.
[19] Così Boria, Il principio di trasparenza nell’imposizione delle società di persone, Milano, 1996, 15; Filippi, Redditi prodotti in forma associata, in Enc. Giur., V, Roma, 1988, 1; Gaffuri, I redditi prodotti in forma associata, in Il reddito di impresa nel nuovo Testo Unico, coordinato da Uckmar e Marongiu, Padova, 1988, 194.
[20] Proprio l’art. 2262 c.c. dimostra la loro incapacità di trattenere il reddito. Per effetto di tale disposizione, ciascun socio vanta il diritto all’integrale apprensione degli utili una volta che questi siano stati accertati in sede di rendiconto annuale. Si configura così a favore dei soci una posizione giuridicamente tutelata (Boria, Il principio di trasparenza nell’imposizione delle società di persone, cit., 190) per effetto della quale, nonostante non si realizzi l’automatico trasferimento a favore dei soci di un diritto reale sulla parte del patrimonio societario corrispondente alla quota di utili da distribuire, viene, comunque, riconosciuto loro un diritto di credito su tali utili. Il risultato dell’attività svolta dalla società risulta così, in maniera pressoché immediata, riferibile ai soci.
[21] Ulteriore elemento che corrobora l’immedesimazione tra soci e società e, quindi, la ragionevolezza del ricorso al meccanismo di tassazione per trasparenza, è la circostanza che a tutti i soci sia attribuito il potere di amministrazione. Fa eccezione a questa regola la categoria dei soci accomandanti, di cui all’art. 2320 c.c., nelle società in accomandita semplice ai quali è fatto divieto di amministrare la società. Questa disposizione si correla alla limitazione di responsabilità di cui essi godono. Nel sistema delle società di persone, non può farsi a meno di osservare come il modello della società in accomandita semplice si discosti dalle regole generali e attenui l’immedesimazione tra soci e società che altrimenti connota il modello associativo delle società personali. Resta fermo, però, il regime di ripartizione degli utili che li vede attribuiti anche ai soci accomandanti, indipendentemente dall’assunzione di una formale delibera di distribuzione. Tale elemento pare essere stato sufficiente al legislatore tributario per applicare anche a questa tipologia di società il meccanismo di tassazione per trasparenza. È l’art. 2262 c.c. che risulta la principale norma tenuta in considerazione in materia tributaria.
[22] Schiavolin, I soggetti passivi – Redditi prodotti in forma associata, in Giurisprudenza sistematica di diritto tributario. L’imposta sul reddito delle persone fisiche, diretta da Tesauro, I, Torino, 1994, 125.
[23] Esse sarebbero, infatti, dotate di quel minimo di capacità giuridica che consente di riferire loro i redditi. Cfr. Fedele, Profilo fiscale delle società di persone, in Rivista del Notariato, 1988, 552.
[24] Fedele, Profilo fiscale delle società di persone, cit. 553; Schiavolin, I soggetti passivi. Redditi prodotti in forma associata, cit., 135.
[25] La sussistenza del litisconsorzio potrebbe, così, affermarsi anche in altre fattispecie. Si ipotizzano, ad esempio, i casi in cui il medesimo componente reddituale non rileva per più soggetti (ma per uno soltanto) e più soggetti sono coinvolti dal lato attivo. Così nelle controversie avverso l’atto di applicazione dell’Ici emanato dal Comune e l’atto di classamento catastale emanato dall’Ute. Per la Cassazione (Cass., sent. 2 settembre 2004, n. 17698; Cass., sent. 10 settembre 2004, n. 18271), il fatto che «il provvedimento di attribuzione della rendita catastale ad un immobile, che, a norma dell’art. 23, R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (come sostituito dal D.L. 8 aprile 1948, n. 514) costituisce la base per la determinazione, nei modi che saranno stabiliti per legge, del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovrimposte» (cfr.: per l’imposta di registro, l’art. 52, comma 4, D.P.R. n. 131/1986; per l’Invim, l’art. 19, D.P.R. n. 643/1972; per l’imposizione dei redditi, l’art. 22, D.P.R. n. 917/1986; per l’Ici, l’art. 5, D.Lgs. n. 504/1992), non è sufficiente per determinare un caso di litisconsorzio necessario tra il contribuente, il Comune e l’Ute. Anche in questa ipotesi, ove ci si sposta dal lato attivo dell’obbligazione tributaria, vi è una “normativa” unitarietà dell’obbligazione tributaria e pare evidente che il rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva non possa tollerare differenti determinazioni del valore del bene. Lo svolgimento del processo nel litisconsorzio di tali soggetti tutelerebbe queste esigenze.
Ad analoghe conclusioni si potrebbe giungere nelle controversie aventi ad oggetto i rapporti nascenti dalla sostituzione di imposta ove, secondo la ricostruzione prevalente si distingue tra a) controversie nascenti dal rapporto di sostituzione tributaria e aventi ad oggetto la regolazione del rapporto creditorio interno tra sostituto e sostituito in cui, per la Cassazione (Cass., ord. 19 febbraio 2004, n. 3343; Cass., sent. 20 febbraio 2005, n. 21733), vige la giurisdizione del giudice tributario e la questione va definita in litisconsorzio necessario anche dell’amministrazione finanziaria, e b) controversie che coinvolgono, da una parte, il sostituto o il sostituito e, dall’altra, l’amministrazione finanziaria. La questione dell’applicabilità del litisconsorzio a tali ipotesi è risolta sia in senso positivo (Cass., sent. 9 novembre 2005, n. 21733; Cass., sent. 23 novembre 1999, n. 12991), sia in senso negativo (Cass., sent, 27 settembre 2000, n. 12814; Cass., sent. 4 febbraio 2003, n. 1652) dalla Cassazione. La nuova giurisprudenza della Cassazione potrebbe far preferire la tesi favorevole in tutti i casi in cui le controversie possano incidere sull’obbligazione tributaria del sostituito. Cfr. Miceli, Le controversie fra il sostituto e il sostituito d’imposta, in Il processo tributario, a cura di Della Valle, Ficari, Marini, Padova, 2008, 78; Cardella, Il litisconsorzio nelle controversie tra sostituito e sostituito, in Il processo tributario, a cura di Della Valle, Ficari, Marini, Padova, 2008, 316.
[26] La Cassazione giunge a conclusioni non prive di profili di criticità anche quanto procede all’analisi di alcuni aspetti operativi, in particolare, ad individuare il giudice competente a decidere la controversia. Sulla base delle regole della competenza, potrebbe risultare che i ricorsi proposti avverso l’avviso di rettifica rivolto alla società e quelli proposti avverso gli avvisi rivolti ai soci, pendano avanti la stessa Commissione tributaria; in tal caso, in forza dell’art. 29, D.Lgs. n. 546 del 1992, dovrà essere disposta la riunione dei procedimenti avanti una delle sezioni della Commissione tributaria adita. Se tale ipotesi non desta particolari perplessità, alcune ne sorgono nel caso in cui i ricorsi pendano avanti diverse Commissioni tributarie. Potrebbe, infatti, accadere che il domicilio fiscale della società e dei soci differiscano tra loro e conseguentemente risultino differenti gli uffici competenti all’accertamento e le Commissioni tributarie competenti per il ricorso. Il giudice unico avanti al quale procedere, per la Cassazione, va individuato nella Commissione tributaria preventivamente adita. Secondo la Corte sono, infatti, applicabili, in via interpretativa, i principi sul riparto della giurisdizione previsti dal codice di procedura civile. Ai sensi degli artt. 39 e 40 c.p.c., nel caso di giudizi pendenti avanti a giudici ugualmente competenti, opera il criterio della prevenzione. Il giudice così individuato risulterà investito dell’intera vicenda, dovrà giudicare non solo delle contestazioni concernenti il reddito societario, ma anche delle contestazioni avanzate dai singoli soci ed aventi oggetto la trasposizione dello stesso nel reddito singolare dei soci. Ne deriva così un’implicita deroga delle ordinarie regole in tema di competenza: la società e ciascun socio potranno essere obbligati a procedere avanti ad un giudice differente da quello individuato sulla base del loro domicilio fiscale.
La soluzione offerta dalla Cassazione è imposta dalle regole vigenti in tema di competenza; ciò nondimeno suggerisce alcune osservazioni. Le regole di competenza attuano i principi di cui agli artt. 24 Cost., concernente il diritto di difesa, e 25 Cost., secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Le regole di competenza vengono, così, ad avere non solo una portata organizzatoria, ma anche garantista. Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza 6 luglio 1994, n. 280, in generale nella disciplina processuale e, in particolare nella disciplina processualpenalistica, la ripartizione della competenza è ispirata dall’esigenza di agevolare la raccolta delle prove e, per tale via, la tutela del diritto di difesa. Ne deriva che una maggiore gravosità nelle modalità di esercizio di questo diritto è giustificabile solo se sorretta da motivi di salvaguardia di altri interessi ugualmente meritevoli di considerazione (Luiso, Diritto processuale civile. Principi generali, cit., 85; Gionfrida, Competenza civile, in Enc. Dir., VIII, Milano, 1961, 40; Mandrioli, Diritto processuale civile. Nozioni introduttive e principi generali, Torino, 2005, 239; Melillo, Competenza (proc. pen.), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da Cassese, II, Milano, 2006, 1081). La soluzione della Cassazione di svolgere il processo avanti il giudice previamente adito potrebbe rendere più gravoso l’esercizio del diritto di difesa della società e dei soci e potrebbe rendere meno spedito il ricorso ai poteri istruttori riconosciuti ai giudici tributari. Si ricorda che ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, è riconosciuto alle Commissioni tributarie il potere di esercitare le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari dalle leggi di imposta. Per quanto qui di interesse, si tratterà dei poteri riconosciuti agli uffici dal D.P.R. n. 600 del 1973 per lo svolgimento dei quali potrebbe essere necessaria la presenza presso la sede della società il cui reddito deve essere accertato. Cfr. Schiavolin, Le prove, in Giurisprudenza sistematica di diritto tributario. Il processo tributario, diretta da Tesauro, Torino, 1998, 474; Paparella, I poteri istruttori del giudice tributario, in Il processo tributario, a cura di Della Valle, Ficari, Marini, Padova, 2008, 203. Non pare, però, nel bilanciamento degli interessi imposto dalla Corte costituzionale, che, dal punto di vista concreto, i fastidi che possono derivare ai soci o alla società nello svolgimento delle attività processuali configurino una reale menomazione del loro diritto di difesa tali da costituire un pregiudizio di diritti costituzionalmente garantiti.
[27] Mandrioli, Diritto processuale civile. Nozioni introduttive e principi generali, cit., 67; Russo, Processo tributario, cit., 771; Pezzuti, Art. 19 (Atti impugnabili e oggetto del ricorso), in Il nuovo processo tributario. Commentario, di Baglione - Menchini - Miccinesi et al., Milano, 2004, 179.
[28] Nella sentenza menzionata la Cassazione osserva che: «La riferita esperienza giurisprudenziale che vede collocata l’azione di accertamento negativo nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale evidenzia che la proponibilità della predetta azione di accertamento presuppone un valido ed efficace esercizio, da parte dell’amministrazione, della pretesa erariale la cui inesistenza il contribuente intenda far accertare: sicché qualora non emerga, mediante un atto concreto (e giuridicamente efficace) di esercizio della pretesa tributaria, la volontà impositiva dell’amministrazione nei confronti di un determinato soggetto di imposta, deve ritenersi improponibile l’azione di accertamento negativo. Quest’ultima, infatti, non può che rapportarsi (trovandovi fondamento) ad una specifica (e concretamente esigibile) pretesa erariale che giustifichi l’interesse ad agire del contribuente: con la conseguenza che in materia tributaria, anche di fronte al giudice ordinario, un’azione di accertamento negativo in via preventiva della pretesa erariale - senza, cioè, che sussista un effettivo esercizio della pretesa stessa - è improponibile».
[29] Basilavecchia, L’accertamento unitario trova un assetto stabile (nota a Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815), cit., 2274 osserva che «l’impostazione delle sezioni unite, la si condivida o meno, è sempre meno condizionata da tale nozione, ed appare pertanto più moderna, pragmatica, in definitiva più attenta agli schemi di diritto positivo, che non alle concettualizzazioni tradizionali».
[30] Critica questa impostazione Basilavecchia, L’accertamento unitario trova un assetto stabile (nota a Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815), cit., 2274, in quanto idonea a incoraggiare atteggiamenti dilatori da parte dei contribuenti.
[31] La soluzione offerta dalla Cassazione è in linea con quanto dalla stessa affermato in tema di applicabilità alla materia tributaria dell’art. 1306 c.c. Secondo Cass., sez. un., sent. 21 gennaio 1991, n. 535, se il coobbligato può invocare il giudicato favorevole, tuttavia incontra dei limiti, tra i quali lo spontaneo pagamento di quanto richiesto dall’amministrazione finanziaria. Per la Cassazione (cfr. ex multis Cass., sent. 3 agosto 2005, n. 16332) «il pagamento, infatti, comportando l’estinzione del vincolo obbligatorio rientrante nel “fascio” di rapporti facenti capo a soggetti distinti, preclude ogni possibilità di dedurre, a fondamento dell’azione di ripetizione, una circostanza idonea a paralizzare la pretesa del creditore solo in via di eccezione (e ciò in maniera tassativa [...])». La possibilità di ripetere quanto pagato non è, però, preclusa nel caso in cui «i versamenti in questione non siano spontanei ma siano imposti dalla legge» (così Cass., sent. 22 maggio 2006, n. 12014). Per la Cassazione, in definitiva, il pagamento, se spontaneo, risulta un comportamento incompatibile con la volontà di opporsi all’atto impositivo dell’amministrazione, al contrario, se imposto per legge, non è sintomatico dell’acquiescenza del contribuente alla pretesa erariale. In dottrina, cfr. Tesauro, Profili del giudicato tributario, cit., 878. Dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte cost., sent. 11 ottobre 2000, n. 416; Corte cost., sent. 26 luglio 2005, n. 320), possono, invece, trarsi argomenti per giungere a conclusioni di segno opposto. Secondo la Corte costituzionale (cfr. Corte cost., sent. 11 ottobre 2000, n. 416), «non è compatibile con il principio di ragionevolezza l’operato del legislatore che qualifichi un pagamento come non dovuto e nello stesso tempo lo sottragga all’azione di ripetizione. […] L’intrinseca contraddittorietà della disposizione si riflette del resto in una palese violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo a riservarsi un trattamento deteriore a chi abbia erroneamente pagato un’imposta non dovuta rispetto a chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcunpagamento». La Consulta, alla luce del principio di “giusta imposizione”, dimostra di non considerare il pagamento dell’imposta un fatto ostativo alla possibilità di chiedere il rimborso di quanto pagato ove risulti che tale pagamento non è dovuto. Tale orientamento della giurisprudenza costituzionale conferma ulteriormente l’opportunità di un ripensamento delle conclusioni raggiunte dalla Cassazione nella sentenza in esame.
[32] Salvini, La “nuova” partecipazione del contribuente (dalla richiesta di chiarimenti allo Statuto del contribuente e oltre), in Riv. Dir. Trib., 2000, 39, ricorda come «adire il giudice tributario è un costo per il contribuente, ma anche per la collettività, ed è dunque opportuno deflazionare il contenzioso dando il massimo impulso al contraddittorio amministrativo ed applicando anche alla materia tributaria il principio dell’amministrare tramite il consenso piuttosto che attraverso l’esercizio autoritativo ed unilaterale di poteri». Cfr. anche Salvini, La partecipazione del privato all’accertamento (nelle imposte sui redditi e nell’Iva), Padova, 1990, 23; Gallo, Verso un “giusto processo” tributario, in Rass. Trib., 2003, 15, secondo il quale deve condividersi quell’evoluzione dell’ordinamento tributaria finalizzata a «porre sempre più la sostanza del rapporto tributario e il diritto alla giusta imposizione al centro dell’attività amministrativa, spogliando l’attività stessa di alcune sue sovrastrutture procedimentali autoritative di tipo spiccatamente inquisitorio e aprendo il procedimento alla partecipazione del contribuente in funzione di una più obiettiva determinazione del debito di imposta».
[33] Sulle contrastanti posizioni della dottrina circa la possibilità di invocare l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 218 del 1997 per fondare l’obbligo di una comune determinazione del reddito societario cfr. nota 10. Per muovere da tale disposizione per argomentare la necessaria partecipazione di tutti i soci all’accertamento, dovrebbero condividersi quelle teorie che spiegano la possibilità della mancata adesione di taluni soci con la volontà del legislatore agevolare il ricorso a questo istituto.
[34] Non ci si esime dal ricordare l’ordinanza del 23 maggio 2007, n. 181 con cui la Corte costituzionale ha ribadito la natura solo sostanziale del principio di capacità contributiva in una questione avente ad oggetto la legittimità delle norme che importano per i contribuenti decadenza dalla presentazione di documenti. L’ordinanza menzionata sembrerebbe muovere in una direzione diversa da quella prospettata: si ritiene, però, esse intervenga su un profilo differente in cui, oltre al principio di capacità contributiva, entrano in gioco differenti profili quali le stesse modalità operative della pubblica amministrazione che possono giustificare un diverso bilanciamento degli interessi in gioco. Nell’ipotesi della determinazione per una società trasparente e per i suoi soci del comune elemento reddituale, si ritiene di dover invocare principi differenti il bilanciamento tra i quali merita una diversa soluzione.
[35] O a venti soci in caso di società cooperative.
[36] Carinci, L’accertamento nel regime di trasparenza delle società: responsabilità, garanzie e tutele per la società e per i soci, cit., 177.
[37] Stando almeno a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare 22 novembre 2004, n. 49, risponde in via solidale con ciascun socio persona fisica anche la società a responsabilità limitata che opti per la trasparenza ai sensi dell’art. 116 T.U.I.R. Secondo l’amministrazione finanziaria, il contenuto di tali disposizioni non presenta, infatti, elementi di contrasto giuridico con la specifica disciplina riservata alle società in esame, così come espressamente richiesto dall’ultimo comma dell’articolo 14, D.M. 23 aprile 2004. Le conclusioni dell’Agenzia lasciano perplessi. L’applicazione di tale regime collide con il principio della legge delega secondo cui il regime fiscale delle società a ristretta base proprietaria sarebbe dovuto risultare affine a quello delle società di persone. Queste ultime non sono solidalmente responsabili con i soci per i debiti di imposta di questi ultimi (Salvini, La tassazione per trasparenza, in Rass. Trib., 2003, 1522).
[38] L’espressione è di Salvini, La tassazione per trasparenza, cit., 1517.
[39] Così Salvini, La tassazione per trasparenza, cit., 1505; Fantozzi, Spoto, Prime osservazioni in materia di trasparenza fiscale delle società di capitali, in Riv. Dir. Trib., 2003, 687.
[40] Oltre alla dottrina che ritiene la solidarietà della società partecipata sia prevista per ragioni di garanzia (Salvini, La tassazione per trasparenza, cit., 1517; Ficari, L’imposizione “per trasparenza” delle “piccole” società di capitali, in A.N.T.I., Associazione nazionale tributaristi italiani, L’Ires. due anni dopo: considerazioni, critiche e proposte; libro bianco, Milano, 2005, 117; Stevanato, Società “trasparenti” e responsabilità solidale tra norme espresse e principi di sistema, in Dialoghi Dir. Trib., 2005, 63; Menti, Il regime della trasparenza fiscale esteso alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, in Dir. Prat. Trib., 2004, 431 e 433), ve ne è altra (Fantozzi, Spoto, Prime osservazioni in materia di trasparenza fiscale delle società di capitali, cit., 696; Marello, Il regime di trasparenza, cit., 547) che attribuisce a tale responsabilità una funzione ulteriore: ovviare alla discrasia che connota il regime in esame, quella tra reddito imputato e reddito distribuito. Nell’ipotesi in cui l’inadempimento del socio dipenda dall’assenza di denaro per provvedere al pagamento, in quanto non è stata deliberata la distribuzione di utili, il legislatore consente all’erario di richiedere il pagamento del tributo nei confronti di chi dispone della provvista necessaria.
[41] Analizzano le categorie tradizionali: Fantozzi, La solidarietà nel diritto tributario, Torino, 1968, 37; Castaldi, Solidarietà tributaria, in Enc. Giur., XXIX, Roma, 1993, 3; Miccinesi, Solidarietà nel diritto tributario, in Dig. Disc. Priv., sez. comm., XIV, Torino, 1997, 446; Basilavecchia, Sostituzione tributaria, in Dig. Disc. Priv., sez. comm., XV, Torino, 1998, 67; Nussi, La solidarietà dipendente derivante da fonte civilistica: problemi procedimentali e di giurisdizione (nota a Comm. Prov. Treviso, sez. VII, 4 maggio 1999, n. 387), in Rass. Trib., 1999, 1559.
[42] Carinci, L’accertamento nel regime di trasparenza delle società: responsabilità, garanzie e tutele per la società e per i soci, cit., 200; Ficari, L’imposizione “per trasparenza” delle “piccole” società di capitali, cit., 143; Marello, Il regime di trasparenza, cit., 547 che osserva come non possa nascondersi la presenza di alcuni sfridi. La società partecipata non è del tutto un terzo estraneo alla fattispecie.
[43] Vengono così coinvolti soggetti estranei che non manifestano alcuna capacità contributiva, sicché al coobbligato dipendente deve essere riconosciuto il diritto di rivalsa per l’intero in ossequio al principio costituzionale di capacità contributiva ed alla disposizione generale di cui all’art. 64, D.P.R. n. 600 del 1973.
[44] Assolvono a questa funzione le soglie di partecipazione previste dall’art. 115 T.U.I.R., secondo cui possono esercitare l’opzione le società i cui soci detengano una partecipazione non inferiore al 10 per cento (percentuale minima) e non superiore al 50 per cento (percentuale massima). Ne deriva, indirettamente, un limite al numero di soci della partecipata che non possono così essere in numero inferiore a due e in numero superiore a dieci. L’ipotesi di cui all’art. 116 T.U.I.R. risulta più articolata, in quanto in questa ipotesi l’elevato grado di immedesimazione tra i soci e la società è garantito dall’operare di più fattori: la fissazione del numero massimo di soci, la limitazione dell’esercizio dell’opzione a società i cui soci siano esclusivamente persone fisiche, l’utilizzo di una soglia quantitativa (quella per l’applicazione degli studi di settore). Questi elementi consentono di consentire l’opzione a “piccole” società di capitali a vocazione non propriamente industriale nelle quali il ruolo dei soci è predominante in ragione del frequente e quasi fisiologico controllo esercitato da una ristretta cerchia di soci sulla gestione dell’impresa e sull’appropriazione del risultato. La possibilità di poter individuare in questi casi un socio tiranno o un socio la cui partecipazione è estremamente esigua non confuta questa conclusione. Si può comunque ritenere che nelle società il cui numero di soci è inferiori a dieci la gestione dell’attività sociale sia, in ogni caso, esercitata da tutti i soci.
[45] Fedele, La nuova disciplina Ires: i rapporti fra soci e società, cit., 465.
[46] Gallo, Ratio e struttura dell’Irap, in Rass. Trib., 1998, 627.
[47] Zizzo, Reddito delle persone giuridiche (imposta sul), in Dig. Disc. Priv., sez. comm., XII, Torino, 1996, 222, nonché in Riv. Dir. Trib., 1994, 630; Sacchetto, L’imposta sul reddito delle persone giuridiche, in Trattato di diritto tributario. I tributi in Italia, diretto da Amatucci, IV, Padova, 1994, 104.
[48] Non vi sono, ciò nonostante, giustificazioni sufficienti per considerare questo meccanismo come naturale meccanismo di tassazione di simili modelli societari stante l’assenza di un definito quadro civilistico di riferimento (Fedele, I rapporti fra società e soci, cit., 51). Nel diritto commerciale, le società di capitali conservano il loro elevato grado di autonomia rispetto ai soci che le compongono, ma, ancor più rilevante a fini tributari, risulta la circostanza che il diritto soggettivo dei soci ad apprendere la propria quota di utile resta, comunque, mediato dall’assunzione di una specifica delibera dell’assemblea sociale. Ricompone questa situazione proprio la circostanza che l’esercizio dell’opzione sia condizionata all’unanime consenso dei soci. Condizionare l’accesso al regime di trasparenza all’opzione unanime dei soci consente di rafforzare la presunzione, sottesa ai meccanismi in esame, della diretta partecipazione di soci all’attività di gestione o, quanto meno, della possibilità di apprensione degli utili. Dovendo l’opzione trovare l’accordo di tutti i soci, ne deriva che anche quelli la cui partecipazione alla gestione risulta minima possono esercitare una sorta di diritto di veto, condizionando il loro parere favorevole alla stipula di patti parasociali che regolino la distribuzione di utili (Russo, I soggetti passivi dell’Ires e la determinazione del reddito imponibile, cit., 326).
[49] Non possono porsi tali ipotesi nel caso di trasparenza ex art. 5 T.U.I.R. in quanto trattasi di un regime legale di trasparenza la cui applicazione non può venire in discussione; diversamente, la trasparenza degli artt. 115 e 116 T.U.I.R. è una trasparenza opzionale subordinata al rispetto di specifiche condizioni attinenti la composizione della compagine sociale la cui sussistenza può essere oggetto di accertamento. Si tratta dei procedimenti in cui viene contestata l’impossibilità per la società di esercitare l’opzione per superamento della soglia prevista per l’applicazione degli studi di settore; ovvero viene contestato il rispetto delle percentuali minime e massime al verificarsi delle quali è consentito l’esercizio dell’opzione; ovvero, nell’ipotesi di partecipazione di un socio estero, viene denunciato il mancato verificarsi della condizione di non applicazione di ritenuta in uscita sui dividendi.
[50] Carinci, L’accertamento nel regime di trasparenza delle società: responsabilità, garanzie e tutele per la società e per i soci, cit., 201.
[51] Glendi, Solidarietà dipendente e pretesa estensibilità ai coobbligati dell’efficacia esecutiva del titolo riguardante il debitore principale d’imposta, in Dir. Prat. Trib., 1974, 777; Castaldi, Solidarietà tributaria, cit., 16; Miccinesi, Solidarietà nel diritto tributario, cit., 465.
[52] Cass., sent. 7 dicembre 1993, n. 12000; Cass., sent. 5 settembre 2001, n. 11413; Cass., sent. 16 settembre 2005, n. 18415.
[53] Cass., sent. 5 settembre 2001, n. 11413. Cfr. Anche Corte cost., sent. 24 maggio 1991, n. 219 ove la stessa Corte rinvia alle ordinanze n. 48 del 1988; n. 591 del 1988; n. 246 del 1989 e n. 178 del 1990.
[54] È stato anche precisato che, per consentire al coobbligato di formulare tutte le proprie difese, la cartella di pagamento deve contenere, in forma comprensibile e non criptica, l’indicazione della qualifica e dell’ammontare del tributo richiesto nonché tutte le informazioni necessarie al coobbligato per proporre le proprie difese. Così Cass., sent. 16 settembre 2005, n. 1841. In dottrina cfr. Ferlazzo Natoli, Ingrao, La motivazione della cartella esattoriale di pagamento: elementi essenziali, in Riv. Dir. Trib., 2005, 542.
[55] Albertini, Il processo con pluralità di parti, cit., 287; Castaldi, Art. 14 (Litisconsorzio e intervento), cit., 141;. Baccaglini, Art. 14 (Litisconsorzio e intervento), in Commentario breve alle leggi del processo tributario, a cura di Consolo, Glendi, Padova, 2005, 128.
[56] Fantozzi, La solidarietà nel diritto tributario, cit., 37.
[57] Corte cost., ord., 4 febbraio 2003, n. 32; Corte cost., ord. 28 luglio 2004, n. 292.
[58] Corte cost., sent. 24 luglio 2007, n. 321; Corte cost. ord. 24 giugno 2005, n. 245.
[59] Così Gallo, Verso un “giusto processo” tributario, in Rass. Trib., 2003, 17.
[60] Marello, Il regime di trasparenza, cit., 523.
[61] Il regime di responsabilità previsto dal legislatore collide con la tradizionale ricostruzione che vuole, ai fini delle imposte dirette, la società trasparente del tutto priva di soggettività a fini tributari (se non relativamente a taluni aspetti procedimentali). L’unica giustificazione a tale scelta si rinviene nella circostanza che l’esercizio dell’opzione per la trasparenza delle società di capitali non supera la necessità dell’assunzione di una formale delibera di distribuzione degli utili per assegnarli ai soci. Può allora apparire opportuno introdurre specifiche cautele fiscali per evitare che l’imposta sia dovuta da un soggetto a cui i dividendi non sono stati distribuiti e che, quindi, potrebbe essere privo della provvista per provvedere al pagamento delle imposte. In dottrina Marello, Il regime di trasparenza, cit., 527; Carinci, L’accertamento nel regime di trasparenza delle società: responsabilità, garanzie e tutele per la società e per i soci, cit., 172.
[62] L’abrogazione della disposizione, l’introduzione di norme che obblighino la società a procedere alla distribuzione di una parte dell’utile, la limitazione della responsabilità della società ai soli casi in cui non si sia provveduto alla distribuzione dei dividendi sono alcune delle soluzioni teoricamente ipotizzabili.