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Ricorso tributario tardivo e rimessione in termini, dopo
la riforma dell’art. 153 del Codice di procedura civile
di Franco Randazzo
1. La rimessione in termini nel processo secondo il
nuovo disposto del comma 2 dell’art. 153, c.p.c. - 2. Si
generalizza, nella decadenza dei poteri processuali, il
principio di autoresponsabilità solo per colpa - 3. La
portata applicativa dell’istituto nel processo tributario
- 4. Rimessione in termini in caso di decadenza del diritto
di impugnare l’atto impositivo - 5. Il termine di
sbarramento alla richiesta di rimessione - 6. Note minime
sul procedimento di rimessione in termini
1. La rimessione in termini nel processo secondo il
nuovo disposto del comma 2 dell’art. 153, c.p.c.
Con l’ultimo intervento di riforma del Codice di procedura civile,
attuato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, la rimessione in termini
precedentemente disciplinata dall’art. 184-bis del codice di
rito – ora abrogato – è stata trasferita con contenuto pressoché
identico al comma 2 dell’art. 153 dello stesso codice, del quale è
rimasta invariata tuttavia la rubrica dal titolo «Improrogabilità
dei termini perentori»[1].
Con questo cambiamento, all’apparenza solo di facciata, la norma
in questione è stata collocata nel libro primo delle disposizioni
generali del Codice di procedura civile. Si indovina perciò
agevolmente la ragione che ha mosso il legislatore della riforma:
quella d’imprimere alla rimessione in termini, che com’è noto
consente al giudice di restituire alla parte incolpevole quella facoltà
processuale che per il decorso del termine essa aveva perduto,
la valenza d’istituto processuale non più circoscritto, come
accadeva nel vigore dell’abrogato art. 184-bis, ai soli termini di
trattazione della causa nel giudizio di primo grado, ma d’ora in
poi esteso anche ai poteri processuali esterni allo svolgimento del
giudizio, come quello di impugnare o di proseguire o di riassumere
il giudizio[2].
Questa riforma costituisce una tappa significativa dell’evoluzione
dell’ordinamento processuale verso l’attribuzione di una progressiva
rilevanza agli impedimenti di fatto all’esercizio dei poteri
processuali[3].
Quale (nuovo) secondo comma dell’art. 153 c.p.c. la disposizione
in esame esprime ora tutta la sua dirompenza, sul piano effettuale,
di deroga all’improrogabilità dei termini perentori sancita
dal primo comma dello stesso articolo. Sinora si è guardato
a quest’ultimo principio, dell’inderogabilità dei termini perentori,
come l’espressione compiuta dell’esigenza di certezza e definitività
dei rapporti processuali tra le parti a prescindere dalla valutazione
della colpa di quella, delle due, che fosse incorsa in decadenza.
Principio che la dottrina più attenta ha etichettato con
il termine di autoresponsabilità oggettiva della parte sottoposta a
decadenza.
2. Si generalizza, nella decadenza dei poteri processuali,
il principio di autoresponsabilità solo per colpa
A seguito della generalizzazione dell’istituto della rimessione in termini
che è stata da ultimo attuata, e ciò come s’è detto in espressa
deroga al principio di improrogabilità sancito dal primo comma
dell’art. 153, c.p.c., si è compiutamente realizzato nel processo civile
il passaggio dal sistema fondato sulla regola generale dell’autoresponsabilità[4]
da decadenza di tipo “oggettivo”, al sistema dell’autoresponsabilità
da decadenza sul fondamento della colpa, di tipo
quindi soggettivo (cd. autoresponsabilità “colposa”).
Alla base di questa distinzione sta l’astratta considerazione che
ove la legge non concedesse alcuna possibilità di neutralizzare le
conseguenze pregiudizievoli dell’intervento di un impedimento,
l’eventuale decadenza del potere verrebbe imputata alla parte sia
che l’impedimento sia dovuto a sua colpa, sia che esso sia incolpevole.
Ove invece questa possibilità viene concessa, è aperta la
strada verso l’autoresponsabilità su fondamento colposo.
Ciò comporta che d’ora in poi sarà affidato al giudice di trovare,
di volta in volta e nel caso concreto al suo esame, il giusto equilibrio
tra l’effettività del diritto alla difesa della parte che invoca
la rimessione nel termine e, sul fronte opposto, la sua improrogabilità,
sulla quale farebbe invece affidamento l’avversario[5].
L’effetto di questa modificazione nel processo civile è ancora tutto
da vagliare ed attentamente scrutinare.
3. La portata applicativa dell’istituto nel processo tributario
Interessa piuttosto, in questa sede, analizzare se nel processo tributario,
in cui vige un sistema d’impugnazione degli atti sottoposto
a stringenti termini di decadenza (per la notificazione del
ricorso e per la successiva costituzione in giudizio), questa riforma
possa condurre al conseguimento del risultato di equilibrio e
perciò di maggiore aderenza al dettato costituzionale di inviolabilità
dei diritti di difesa (art. 24, Cost.) che già da tempo è stato
auspicato dalla dottrina[6].
E possa vedersi in essa l’espressione di un rimedio generalizzato
di restituzione dei termini decadenziali per i casi di inosservanza
incolpevole dei termini medesimi da parte del soggetto onerato,
segnatamente con riferimento al termine d’impugnazione dell’atto
impositivo.
Sino ad oggi, benché non siano mancate isolate pronunce di
apertura dei giudici di merito, nella giurisprudenza della Cassazione
si è ritenuta prevalentemente inapplicabile la rimessione ex
art. 184-bis, c.p.c., alla fase introduttiva del processo tributario[7].
Questo è accaduto, se non altro, per l’assorbente considerazione,
tratta dalle stesse soluzioni interpretative maturate in seno al processo
civile, che la disciplina in questione, in quanto collocata
prima d’ora nel libro secondo del codice di rito, ossia tra le norme
del processo di cognizione, e non nel libro primo delle disposizioni
generali sul processo, si riferiva alla sola decadenza dai
poteri processuali in cui le parti fossero incorse in relazione alla
trattazione della causa nel giudizio di primo grado[8].
In questo quadro normativo, essa è stata ritenuta non invocabile
per le “situazioni esterne” allo svolgimento del giudizio, quali sono
appunto le attività necessarie all’introduzione del processo.
E si è anche ritenuto che questo assetto normativo non si ponesse
in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, data la discrezionalità
del legislatore nell’individuazione delle regole che
disciplinano l’attività processuale ed i termini perentori[9].
E poiché l’integrazione delle norme del processo tributario è stata
disciplinata al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992 con la
preferenza del legislatore per il modello del processo civile, è al
contenuto, in tal modo dimidiato e circoscritto, dell’art. 184-bis del
c.p.c. che il giudice tributario ha potuto prima d’ora fare riferimento,
e questa circostanza ha coerentemente impedito l’applicazione
dell’istituto della rimessione in termini anche alla fase, esterna
al processo, dell’introduzione del giudizio d’impugnazione.
Questa soluzione è apparsa tuttavia inappagante soprattutto alla
luce dell’orientamento ormai consolidato nell’ambito della giurisdizione amministrativa, nella quale la rimessione in termini ha
una portata applicativa del tutto diversa da quella riscontrata nel
giudizio civile (e, per riflesso di questa, nel giudizio tributario).
Nel sistema di giustizia amministrativa, infatti, sino adesso[10] è
mancata una norma di sanatoria delle intervenute decadenze all’interno
del processo; ed invece settoriali disposizioni (cfr. artt. 34
e 36, T.U. 26 giugno 1924, n. 1054; art. 34, L. 6 dicembre 1971,
n. 1034) hanno apprestato il beneficio della restituzione del termine
principalmente per le decadenze dei termini di impugnativa dei
provvedimenti amministrativi[11]. La giurisprudenza ha fatto di
queste disposizioni di settore un’applicazione sempre più estensiva,
sicché si è formato il consolidato l’indirizzo secondo il quale la
rimessione in termini per l’impugnazione dell’atto amministrativo
va ricnosciuta anche al di fuori delle specifiche ipotesi contemplate
nei richiamati articoli, e sostanzialmente in tutti i casi in cui il ricorrente
sia incorso in errore scusabile, ed in special modo allorquando
la decadenza sia intervenuta per situazioni di incertezza
addebitabili alla stessa amministrazione[12].
Va da sé che questo indirizzo giurisprudenziale ha esercitato tutto
il suo prepotente richiamo nella dottrina tributaristica. Vuoi, come
s’è detto, per la comune natura impugnatoria del processo tributario;
vuoi, per la crescente importanza che con lo Statuto dei diritti
del contribuente (L. n. 212 del 2000) ha assunto la tutela dell’affidamento
e della buona fede e la conseguente rilevanza dell’errore
scusabile del contribuente, soprattutto nei casi in cui esso sia stato
determinato da obiettive condizioni di incertezza. Slanci che,
tuttavia, sono stati decisamente smorzati in sede giurisprudenziale
per l’ostacolo ad essi frapposto dal principio di improrogabilità dei
termini perentori sancito dall’art. 153, c.p.c.
Occorre dire che con l’approvazione, in forza del D.Lgs. 2 luglio
2010, n. 104, del nuovo codice del processo amministrativo, in
vigore dal 16 settembre 2010, con norma di carattere generale
contenuta nell’art. 37, rubricata «Errore scusabile», sarà in potere
del giudice «disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini
per errore scusabile in presenza di obiettive ragioni di incertezza
su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto».
È in questo complesso quadro che è adesso intervenuta la riforma
cui si è fatto cenno all’inizio.
4. Rimessione in termini in caso di decadenza del diritto
di impugnare l’atto impositivo
Appare subito evidente che la nuova collocazione disciplinare
della rimessione in termini e la conseguente possibile sua applicazione
anche ai termini esterni ai gradi di giudizio[13] apre nuovi fronti applicativi della disposizione in argomento. E, volgendo
l’attenzione anzitutto (quale termine esterno ai gradi di giudizio)
al termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto impositivo,
non sembra sussistano più ostacoli all’estensione del rimedio in
questione anche a questa ipotesi[14]; ove ovviamente il contribuente
riesca a dimostrare di essere incorso in decadenza non
per sua colpa.
Occorre tuttavia svolgere un’importante puntualizzazione.
Se si ragiona nell’ottica, quale sembra essere quella ora dischiusa,
di una norma di rimessione in termini estesa ai poteri esterni allo
svolgimento del giudizio, occorre discorrere del suo oggetto. E tenere
a tal fine presente che secondo l’indirizzo della dottrina processualcivilistica[15] il potere di proporre la domanda introduttiva
del giudizio non può essere (anche nell’attuale, nuovo assetto normativo
dell’art. 153 c.p.c.) oggetto di rimessione in termini, in
quanto essa non è un potere processuale sottoposto a decadenza.
La rimessione in termini è ispirata da esigenze di tutela del contraddittorio
processuale; di conseguenza non si presta ad essere
utilizzata per le decadenze sostanziali o per la prescrizione.
Può essere soggetto a prescrizione il diritto soggettivo oppure a
decadenza il potere sostanziale dedotto in giudizio; e la proposizione
della domanda introduttiva del giudizio dopo la scadenza
del termine di prescrizione oppure del termine di decadenza,
non rende invalida la domanda, ma conduce piuttosto ad una
sentenza di rigetto nel merito. Ossia, ad uno dei possibili esiti fisiologici
del processo di cognizione. Ne consegue che in tutti questi
casi (e gli esempi solitamente richiamati[16] sono quelli dell’azione
di reintegrazione nel possesso, per il cui esercizio l’art.
1168, c.c., fissa il termine di un anno dal sofferto spoglio; o delle
impugnazioni tardive delle delibere societarie e condominiali,
ecc.) lo studio degli strumenti più opportuni onde attribuire rilevanza
agli impedimenti incolpevoli all’esercizio della situazione
giuridica soggettiva, deve trovare spazio non nell’ambito della rimessione
nei termini, che si riferisce appunto alle decadenze di carattere processuale, quanto piuttosto sul terreno della rilevanza
degli impedimenti di fatto all’esercizio di situazioni giuridiche
soggettive di natura sostanziale[17].
Ora, nel processo tributario e con riferimento specifico al potere
di impugnativa avverso gli atti impositivi dell’amministrazione finanziaria,
il termine di decadenza di cui si discute non ha carattere
sostanziale, ma processuale.
Ciò è tanto vero che neppure si discute in ordine all’applicabilità, al
termine d’impugnazione di un atto impositivo, del beneficio della
sospensione dei termini nel periodo feriale (L. n. 742 del 1969)[18]. E
lo è soprattutto se si condivide l’impostazione in altra sede formulata[19],
secondo cui nel processo d’impugnazione dell’atto impositivo
l’oggetto è costituito dall’interesse legittimo, eminentemente
processuale, all’eliminazione (o riduzione dell’efficacia) dell’atto.
È questo un settore in cui all’esercizio della potestà impositiva
(direttamente incidente sulla sfera del privato, nelle forme e nei
contenuti del provvedimento che la esprime), corrisponde nel destinatario
dell’atto una situazione giuridica di interesse cd. oppositivo.
La relativa impugnazione del provvedimento introduce un
giudizio il cui oggetto è unicamente il suo annullamento (totale o
parziale) con un effetto costitutivo-caducatorio che esaurisce in
sé ogni utilità della sentenza.
Si tratta, infatti, di un versante in cui l’azione conduce ad una
sentenza che, oltre alla rimozione dell’atto, fa nascere in capo all’amministrazione
al più obblighi di carattere negativo, identificabili
nel divieto di riproporre un provvedimento che contenga
gli stessi vizi riconosciuti come sussistenti nella sentenza. L’attività
del giudice si risolve in sostanza, in questi casi, in un ius dicere
produttivo di effetti in se stesso [20].
L’interesse a ricorrere è dunque un interesse a ricorrere tipizzato,
nel senso che esso sorge solo in presenza ed in conseguenza
dell’atto da impugnare (non è infatti possibile accedere alla
giurisdizione tributaria fuori dal caso d’impugnazione di uno
degli specifici atti di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992[21]); e si risolve, appunto, questo interesse, nell’impugnativa dell’atto[22].
Con ogni probabilità vi saranno, dunque, in questo caso tutti i
presupposti affinché, possa invocarsi l’applicazione della rimessione
in termini nel processo tributario (per il rinvio contenuto
nel comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992) sino a giungere
alla rimediabilità ope iudicis del decorso incolpevole del termine di
decadenza d’impugnazione del provvedimento impositivo.
5. Il termine di sbarramento alla richiesta di rimessione
Nel processo civile, la maggiore perplessità che viene sollevata
dalla dottrina in ordine all’estensione della rimessione in termini
anche al di fuori dei singoli gradi di giudizio e, quindi segnatamente,
al termine per impugnare le sentenze, non è tanto costituita
dalla necessità di preservare il valore dell’intangibilità
del giudicato, che viene obiettivamente compromessa dalla rimessione
nel termine d’impugnazione. Si osserva, infatti, a questo
proposito, che esistono già nel codice di rito appositi rimedi
mediante i quali l’intangibilità del giudicato è derogata; rimedi
strutturati attraverso il sistema delle impugnazioni cd. straordinarie,
con i limiti e le fattispecie proprie delle stesse[23]. Quindi,
lo si ripete, la questione non si pone nei termini che mediante la
rimessione viene insidiato il principio d’intangibilità del giudicato.
L’obiezione si appunta piuttosto sulla circostanza che, con riferimento
all’istituto in esame, è assente nella disciplina normativa
quello che la dottrina[24] ha chiamato il «termine di sbarramento
finale» della rimessione. Ossia il termine, decorrente dalla scadenza
del termine originario che non è stato osservato, dopo il
quale la rimessione non può più essere richiesta al giudice; e ciò
indipendentemente dalla cessazione dell’impedimento che ha
dato causa alla decadenza.
Si segnala, a riguardo, che ad esempio l’ordinamento tedesco
prevede che la rimessione in termini non possa essere più richiesta
trascorso un anno dalla scadenza del termine originario.
Analoga disposizione manca nel codice di rito italiano. Tutto
questo obiettivamente, allo stato dell’attuale normativa, vulnera
in modo significativo l’interesse generale alla celerità ed alla certezza
del giudizio e del giudicato, essendo essi destinati a potere
essere toccati, eventualmente, in un termine successivo indeterminato, a discrezione dell’interpretazione giurisprudenziale, anche
distante di molto tempo dallo scadere del termine originario;
si pensi ai guasti che ciò può determinare sulla certezza e definizione
dei rapporti giuridici con riferimento alla rimessione del
termine per impugnare una sentenza.
Ora, se per un momento si concentra l’attenzione sul termine
per l’impugnazione dell’atto impositivo tributario, un sicuro limite
di sbarramento per la richiesta della rimessione in termini
dell’atto non impugnato sarà costituito dal successivo atto che,
nella sequenza procedimentale che caratterizza l’attività di prelievo,
realizza l’ulteriore fase di esercizio della pretesa tributaria.
In questa direzione, il limite normativo di sbarramento della rimessione
in termini potrà rinvenirsi nel terzo comma dell’art.
19 delle norme sul processo tributario, il quale nel caso di atto
non notificato consente al contribuente la sua impugnazione
unitamente all’atto, successivo, notificato. Con la nuova rimessione
in termini questa possibilità d’impugnazione successiva
cumulativa, dell’atto precedentemente adottato insieme all’atto
successivo notificato, potrà probabilmente essere consentita dal
giudice anche nel caso in cui l’atto originario fosse stato regolarmente
notificato (sempreché la decadenza in cui sia incorso il
contribuente egli dimostri essersi verificata incolpevolmente).
Ma con ogni probabilità, dopo questo momento, la rimessione
in termini non potrà essere più richiesta. Ed in questo senso si
può forse dire che nel processo tributario la definizione del rapporto
tributario per mancata, tempestiva impugnazione dell’atto
impositivo non è destinata con la rimessione a restare in balia
di una possibile riapertura dei termini per tempi indefiniti e
inaccettabilmente lunghi. Ed è questa un’ulteriore ragione che
giustificherebbe l’estensione del nuovo istituto al termine per
impugnare il provvedimento tributario.
6. Note minime sul procedimento di rimessione in termini
Il legislatore, nel codice di rito, circa le modalità di richiesta della
rimessione in termini ha replicato la stessa disposizione presente
nell’abrogato art. 184-bis, in forza del quale il procedimento
resta governato dal rinvio ai commi 2 e 3 dell’art. 294, c.p.c.,
che disciplina la rimessione in termini del contumace.
La dottrina che si è occupata dell’argomento accenna a questa circostanza, di estrema laconicità legislativa, sottolineando criticamente
che «si è messo un abito troppo stretto su un problema assai
vasto»[25].
Se ne ricava che, quanto alla forma della richiesta di rimessione
in termini, con specifico riferimento alla decadenza nell’impugnazione
dell’atto impositivo, la relativa istanza dovrebbe avere
la medesima forma dell’atto omesso: dunque, la domanda va formulata
con il ricorso, avendo cura di indicare i motivi che giustificano
la richiesta. Dovrà in sostanza il ricorrente allegare le circostanze
che hanno avuto un ruolo nel causare la decadenza ed
in particolare quelle da cui si ricava l’incolpevolezza della decadenza,
producendo le prove che ne offrono la dimostrazione.
Se oggetto della richiesta di rimessione in termini è il potere di
impugnare l’atto impositivo la relativa decisione, dato il carattere pregiudiziale della questione ed inerendo essa all’ammissibilità
del ricorso introduttivo del giudizio, dovrebbe ricavare la disciplina
procedimentale dagli artt. 27 e ss. delle norme sul processo
tributario, riguardanti il cd. esame preliminare del ricorso. Tuttavia,
in ragione del fatto che la rimessione nei termini involge lo
scrutinio delle allegazioni del ricorrente circa l’incolpevolezza, e
ciò nel contraddittorio con l’avversario il cui interesse alla stabilità
del rapporto verrebbe sacrificato dall’accoglimento dell’istanza,
e dunque in ragione del fatto che la questione non si presenta
con i caratteri di immediatezza di giudizio che sono propri
del procedimento di esame preliminare del ricorso, in cui il giudice
decide con decreto sul presupposto che la questione sia “manifesta”,
si ritiene sia necessario che la trattazione non avvenga
in questa forma, ma piuttosto sentite le parti in contraddittorio[26]. |
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NOTE
[1] Per un primo, veloce commento della disposizione si rinvia a CAPONI, Rimessione in termini: estensione ai poteri di impugnazione (art. 153, comma 2, c.p.c.), in Foro It., 2009, V, 283.
[2] In coerenza con questa finalità, il legislatore
della Riforma ha opportunamente eliminato
l’inciso, presente nell’abrogato art. 184-bis,
che affidava il potere di disporre la rimessione
in termini al (solo) “giudice istruttore”; espressione
che si rivelerebbe ora incompatibile con
l’affermato carattere generale dell’istituto.
[3] Già nel corso degli anni settanta la Corte costituzionale
ebbe modo di dichiarare l’incostituzionalità
dell’art. 650, comma 1, c.p.c., limitatamente
alla parte in cui non consentiva la
tardiva opposizione dell’intimato che, pur
avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo,
non aveva potuto, per caso fortuito o forza
maggiore, fare opposizione entro il termine
fissato nel decreto (sent. 20 maggio 1976,
n. 120); e l’incostituzionalità dell’art. 668,
comma 1, c.p.c., nella parte in cui non consentiva
la tardiva opposizione all’intimato che,
pur avendo avuto conoscenza della citazione,
non fosse comparso all’udienza per impedimento
dovuto a caso fortuito o forza maggiore
(sent. 1972, n. 89). Questa tendenza alla generalizzazione
della rimessione in termini,
che ha avuto ora disciplina compiuta con la
modifica dell’art. 153, c.p.c., si inserisce, come
contro spinta, nel tema della ragionevole durata
del processo, che pone al centro dell’attenzione
l’esigenza di celerità del processo. Al
centro del problema in esame è infatti la questione
della compatibilità tra termini perentori
e diritto di difesa, più volte sottoposta al vaglio
del sindacato costituzionale. In relazione
ad essa, la Consulta ha avuto modo di rimarcare
(ord. 19 novembre 2002, n. 458) che «il
principio di ragionevole durata del processo
non può comportare la vanificazione degli altri
valori costituzionali che in esso sono coinvolti,
primo fra i quali il diritto di difesa». Per
una disamina di questi aspetti si rinvia al saggio
di DE SANTIS, dal titolo significativo, La ragionevole
durata, l’applicazione della norma
processuale e la rimessione in termini: “percorsi”
per un processo d’inizio secolo, in Riv.
Dir. Proc., 2009, 875. Per una lettura in controluce,
e dunque in senso critico, della prevalente
propensione della dottrina ad attribuire
alla Consulta la tendenza alla generalizzazione
della rimessione in termini, si rinvia a CONTE,
Casi. Ad impossibilia nemo tenetur, in Riv.
Trim. Dir. e Proc. Civ., 1995, 729 ss.
[4] Si parla in questo caso di autoresponsabilità e
non di responsabilità per sottolineare la circostanza
che il comportamento del soggetto non
viola alcun dovere verso gli altri ed è finalizzato
a realizzare interessi propri del soggetto.
[5] Su questa problematica, dell’autoresponsabilità
da decadenza in senso soggettivo ovvero
per colpa, si rinvia alla monografia di
CAPONI, La rimessione in termini nel processo
civile, Milano, 1996, segnatamente a 64
ss.; 347 ss. Ma si veda anche, dello stesso anuotore,
la nota dal titolo La causa non inputabile
alla parte nella disciplina della rimessione
in termini nel processo civile, in Foro It. 1998, I, 2658, ove è affrontata approfonditamente
anche la questione della rilevanza, ai
fini della rimessione in termini, dell’impedimento
in cui sia incorsa non già la parte personalmente
ma il suo difensore, se non addirittura
l’ausiliario del difensore.
[6] Primo fra tutti GLENDI, Termine (Dir. Trib.), in
Enc. Dir., XLIV, 232; Id., Riv. Giur. Trib., 1997,
979; e da ultimo PORCARO, in CONSOLO-GLENDI,
Commentario breve alle leggi del processo
tributario, Torino, 2008, 268.
[7] Cass., 12 maggio 2006, n. 11062; Cass., 29
settembre 2003, n. 14482, in Vita Notar.,
2003, 1529; Cass., 6 luglio 1999, n. 6954;
Cass., 19 maggio 1998, n. 4973.
[8] E, per effetto del rinvio disposto dall’art.
359, c.p.c., anche alle decadenze interne al
giudizio d’appello. l’art. 184-bis presupponeva
un contraddittorio già pienamente e correttamente
instaurato a seguito della costituzione
di entrambe le parti; cfr. DE SANTIS, Decadenza del convenuto e rimessione in
termini, in Riv. Dir. Proc., 1995, 535; BALBI, Rimessione in termini (Dir. Proc. Civ.), in Enc. Dir., 1993.
[9] Si vedano, Cass., 21 aprile 2004, n. 7612;
Cass., 8 aprile 2004, n. 6932; Cass., 9 agosto
2002, n. 12132.
[10] Si veda quanto si dirà subito appresso circa
l’entrata in vigore il 16 settembre 2010 del
nuovo codice del processo amministrativo
introdotto dal D.Lgs. n. 104 del 2010.
[11] Per una sintetica ma esauriente disamina
dell’argomento, con specifico riferimento all’ambito
giurisdizionale amministrativo, si
rinvia alla nota di GILI, Sulla rimessione in
termini per errore scusabile nel processo
amministrativo e sui valori così tutelati, in Foro Amm., 2002, 3216.
[12] Emblematico, in questa direzione, è il caso
della mancata indicazione, nel provvedimento
amministrativo, del termine per proporre
l’impugnazione e dell’organo davanti al quale
essa deve essere proposta, che può costituire
per la giurisprudenza del giudice amministrativo
il presupposto per il riconoscimento
dell’errore scusabile e di conseguenza
per la rimessione in termini del ricorrente
ai fini dell’impugnazione dell’atto.
[13] Anche se, proprio con riferimento alla sede
propria della disciplina, ossia il processo civile,
alcune voci autorevoli della dottrina si sono
dichiarate scettiche in ordine alla possibilità
di applicazione della rimessione in termini
anche al di fuori dei singoli gradi di giudizio
ed in particolare con riferimento alle decadenze
che riguardano il termini d’impugnazione.
Ciò in quanto, si osserva (cfr. SALVANESCHI, La riduzione del tempo del processo
nella nuova riforma dei primi due libri del
codice di rito, in Riv. Dir. Proc., 2009, 1575)
benché l’art. 153 c.p.c. sia norma generale e
dunque in seno ad esso abbia portata generale
anche l’istituto in esame, l’estensione
della rimessione in termini al potere d’impugnazione
va a toccare una sentenza passata
in giudicato, rispetto alla quale esistono già
appositi rimedi, quali le impugnazioni straordinarie,
con i limiti e le fattispecie proprie
delle stesse. Una conferma in questa direzione
verrebbe rinvenuta nella circostanza che
il legislatore della riforma, nell’abbreviare il
termine lungo per impugnare la sentenza,
non ha toccato la fattispecie di cui al secondo
comma della norma medesima, che consente
di non decadere dall’impugnazione al
solo contumace che dimostri di non avere
avuto conoscenza del processo per nullità
della citazione o della sua notificazione. Si
osserva infatti a riguardo che, se fosse vero
che la generalizzata applicazione della rimessione
in termini va riconosciuta anche al
termine per impugnare la sentenza, il mantenimento
del secondo comma dell’art. 327,
c.p.c., e la specificazione ivi contenuta non
avrebbero davvero alcuna ragione d’essere.
[14] In questo senso, decisamente, si è già espresso
PANZAROLA, Sulla remissione in termini ex
art. 153, c.p.c., in Riv. Dir. Proc., 2009, 1644,
facendo leva principalmente sul carattere impugnatorio
del processo tributario.
[15] Si veda sempre CAPONI, La rimessione, cit.,
322.
[16]SATTA-PUNZI, Diritto processuale civile, Padova,
1996, 371.
[17] Cfr. BALBI, Omessa notificazione del decreto
ingiuntivo, rimessione in termini e uso improprio
della tutela restitutoria, in Riv. Dir.
Proc., 1998, 294
[18] Si vedano, sulla problematica riguardante la
natura processuale del termine per l’impugnazione
in sede giurisdizionale di un provvedimento
amministrativo, PICARDI-MARTINO, Termini (diritto processuale civile), in Enc.
Giur., 12.
[19] RANDAZZO, L’esecuzione delle sentenze tributarie,
Milano, 2003, 103 ss.
[20] Il riferimento va qui evidentemente circoscritto
ai provvedimenti ricadenti nella funzione
impositiva in senso stretto. Al di fuori,
infatti, degli atti che sono espressione della
funzione di accertamento e di riscossione
dei tributi, può l’amministrazione dare luogo
all’emanazione di atti amministrativi a fronte
dei quali è talora ravvisabile una posizione
di interesse legittimo di tipo pretensivo
del contribuente, con riferimento alla quale
è dunque proponibile l’allargamento in senso
più sostanzialistico della nozione di interesse
legittimo. Assai delicata e densa di
profili problematici è l’individuazione dell’area
di azione amministrativa in cui possono
affacciarsi queste ipotesi. I casi in questione
dovrebbero essere rappresentati dai provvedimenti
discrezionali di sospensione della riscossione
in via amministrativa; di rateazione del pagamento; ecc. E riguardo a tali poteri
si inizia sempre più decisamente a propendere
per la devoluzione delle relative
questioni al giudice tributario, attesa la specialità
della sua giurisdizione (si veda da ultimo
in questa direzione RUSSO, L’ampliamento
della giurisdizione tributaria e del novero
degli atti impugnabili: riflessi sugli organi
e sull’oggetto del processo, in Rass.
Trib., 2009, I, 1588).
[21] Anche se, come noto, ultimamente la Corte
di Cassazione, in conseguenza dell’ampliamento
della giurisdizione delle commissioni
tributarie a tutti i tributi, che ha messo in
crisi il principio di tipicità degli atti impugnabili,
ha fatto ampio ricorso al criterio dell’interpretazione
estensiva, che consente di ritenere
compresi nel catalogo di cui all’art. 19
del D.Lgs. n. 546 del 1992 atti che, sebbene
diversamente denominati, hanno la stessa
funzione di quelli individuati nominativamente
dalla citata disposizione, perciò riconducendo
ad una o ad altra categoria dell’elenco
normativo gli atti che presentino contenuto
analogo (cfr. sul punto CANTILLO, Aspetti critici del processo tributario nella
recente giurisprudenza della Corte di Cassazione,
in Rass. Trib., 2010, 13). Segnala tuttavia
a riguardo autorevole dottrina (RUSSO, L’ampliamento della giurisdizione tributaria,
cit., 1573) che si è ingenerata confusione sulla
funzione assolta dall’art. 19 delle norme
sul processo tributario in ordine alla devolucirzione
della giurisdizione speciale alle commissioni
tributarie. Ciò nel senso che l’art. 19
richiamato avrebbe due specifiche funzioni,
che nella prassi si è finito per confondere e
ritenere tra loro coincidenti: l’una, di selezionare
le controversie rimesse alla competenza
a conoscere del giudice speciale tributario,
enucleandole, all’interno del più ampio
novero delle controversie in materia di «tributi
di ogni genere e specie» nelle sole controversie
che attengono alle specifiche fasi
di attuazione del tributo, e rappresentate
dall’accertamento, dalla liquidazione, dalla
riscossione, dal rimborso e, dopo la riforma
che ha esteso l’impugnabilità anche ai provvedimenti
di fermo e di ipoteca, anche dall’area
della tutela cautelare del credito da
parte dell’erario. L’altra funzione dell’art. 19
è invece quella di selezionare le occasioni di
ricorribilità al giudice, e quindi di accessibilità
alla tutela a fronte delle controversie
rientranti, secondo il primo criterio, nei suddetti
confini. Questa seconda funzione
avrebbe l’obiettivo di impedire che l’amministrazione
finanziaria possa essere convenuta
in giudizio in relazione a suoi atti meramente prodromici e non ancora esprimenti
una definitiva determinazione della pretesa.
Con la conclusione che di eventuale superamento
del limite cd. “interno” segnato dall’art.19 può semmai parlarsi limitatamente a
questa seconda delle funzioni, non anche relativamente
alla prima.
[22] Anche se, come ha sottolineato la dottrina
(cfr. FRANSONI, Efficacia e impugnabilità degli
interprelli fiscali con particolare riguardo all’interpello
disapplicativo, in AA.VV. Elusione
ed abuso del diritto tributario a cura di Maisto,
Milano, 2009, 80), quella dell’interesse
ad agire “tipizzato” nel processo tributario è
idea che si lega a stretto giro con l’impostazione
in termini di tassatività dell’elenco degli
atti impugnabili di cui all’art. 19 del D.Lgs.
n. 546 del 1992. È evidente che l’evoluzione
in corso tendente all’allargamento del novero
degli atti impugnabili, se non addirittura
all’interpretazione abrogativa del limite interno
in questione, incide su tutti i profili
condizionati dalla tradizionale interpretazione
della richiamata disposizione e, di conseguenza,
anche sull’interesse ad agire, la cui
sussistenza, in questa diversa prospettiva, andrebbe di volta in volta verificata alla luce
del principio generale espresso dall’art. 100,
c.p.c
[23] Tanto che, addirittura, l’innesto della disciplina
generale della rimessione in termini ex
art. 153, c. 2, c.p.c., pone questioni non facili
di coordinamento e di integrazione con le
specifiche discipline di revocazione straordinaria
della sentenza. Si pensi al motivo di revocazione
straordinaria n. 3 del comma 1
dell’art. 395 c.p.c. che permette l’impugnazione
per revocazione della sentenza passata
in giudicato se, successivamente ad essa,
sono stati trovati documenti decisivi per la
soluzione della controversia e l’impugnante
dimostri che ciò è avvenuto per fatto dell’avversario
oppure per suo impedimento dovuto
a forza maggiore. Se si dovesse ritenere
questa disposizione completamente assorbita
dalla previsione di portata più generale di
cui all’art. 153, c.p.c., la revocazione sarebbe
possibile in questo caso anche per l’ipotesi
più allargata dell’incolpevolezza. Per questi
profili si rinvia a SALVANESCHI, La riduzione del
tempo, cit., 1575, nota 30.
[24] CAPONI, La rimessione in termini, cit., 380.
[25] Questa espressione è tolta da PANZAROLA, Sulla rimessione in termini, cit., 1646.
[26] D’altra parte è lo stesso codice di rito a stabilire,
al comma 3 dell’art. 294, c.p.c., che il
giudice provvede alla rimessione in termini
con ordinanza.
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