Atti e interventi

ORDINAMENTO COMUNITARIO E SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO
Rassegna 2007-2008 (aggiornata al 30 giugno 2008)
a cura di Lorenzo del Federico*

1. Accise - 2. Aiuti di Stato fiscali - 3. Imposta sul valore aggiunto - 4. Imposte sui redditi - 5. Procedimento e processo tributario - 6. Tributi doganali - 7. Tributi locali

1. Accise
1.1 Accise - Oli lubrificanti rigenerati - Tassazione discriminatoria
Oggetto: tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati (IP/07/998, 3 luglio 2007)
Normativa comunitaria: art. 90, Trattato CE
Normativa italiana: art. 62, comma 5, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”
Tipo di procedura: art. 226, Trattato CE - Procedura d’infrazione
Stato della procedura: parere motivato

La Commissione europea ha formalmente richiesto alla Repubblica italiana di modificare la legislazione che discrimina gli oli lubrificanti rigenerati provenienti da altri Stati membri. La richiesta assume la forma di un parere motivato (la seconda tappa della procedura d’infrazione prevista dall’articolo 226 del Trattato CE). Se la legislazione nazionale non viene modificata nel senso auspicato, entro due mesi dall’invio del parere motivato, la Commissione può adire la Corte di Giustizia.
Gli oli lubrificanti rigenerati raccolti sul territorio italiano sono tassati ad un’aliquota inferiore rispetto a quelli raccolti altrove in Europa. La Commissione ritiene che le norme italiane discriminino l’uso di oli usati raccolti in altri Stati membri, in violazione dell’articolo 90 del Trattato CE, e sollecita, pertanto, la Repubblica italiana a porre fine a questo trattamento discriminatorio.
A norma della legislazione italiana, gli oli lubrificanti sono soggetti ad imposta di consumo quando sono messi in vendita o utilizzati altrimenti come carburante o combustibile. Gli oli lubrificanti rigenerati sono tassati ad un’aliquota ridotta del 50% rispetto a quella imposta agli oli lubrificanti di prima distillazione. Questa agevolazione fiscale è riconosciuta soltanto agli oli usati raccolti sul territorio italiano.
Le autorità italiane sostengono che le norme nazionali in questione sono motivate da ragioni di tutela dell’ambiente e spiegano che questo trattamento fiscale favorevole incentiva i produttori a raccogliere gli oli usati anziché disperderli nell’ambiente.
Tuttavia, la Commissione fa riferimento ad una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia secondo la quale l’estensione di un’agevolazione fiscale accordata a prodotti nazionali a prodotti importati simili, non mette in pericolo il conseguimento degli obiettivi ambientali. Il requisito dell’origine è diretto soprattutto contro i prodotti importati che sono posti in una situazione sfavorevole rispetto agli oli nazionali, mentre l’obiettivo di tutela dell’ambiente può essere raggiunto senza l’applicazione di un trattamento fiscale protezionista (CGCE C-21/79).

1.2 Accise - Sigarette - Prezzo minimo - Alterazione concorrenza
Oggetto: prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette (IP/07/995, 2 luglio 2007)
Normativa comunitaria: art. 9, comma 1, dir. 95/59/CE del 27 novembre 1995, relativa alle imposte che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati
Normativa italiana: art. 9, L. 7 marzo 1985, n. 76, “Imposizione fiscale sui tabacchi lavorati”
Tipo di procedura: art. 226, Trattato CE - Procedura d’infrazione
Stato della procedura: parere motivato
La Commissione europea ha formalmente invitato la Repubblica italiana a modificare la legislazione interna che fissa prezzi minimi di vendita al dettaglio delle sigarette. Secondo il punto di vista della Commissione, costantemente accolto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, tali prezzi minimi sono contrari alla legislazione comunitaria e falsano la concorrenza. Per raggiungere l’obiettivo della riduzione del consumo di tabacco, la Commissione raccomanda un aumento dei diritti di accisa sulle sigarette. La Commissione riconosce che il prezzo e le misure fiscali costituiscono mezzi efficaci per la riduzione del consumo di tabacco. Tuttavia, questi mezzi devono essere conformi agli obblighi previsti dal diritto comunitario.
A tale proposito la Corte di Giustizia ha già stabilito che: - la fissazione di prezzi minimi è incompatibile con il quadro giuridico vigente (articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE) poiché tale misura, adottata dalle pubbliche autorità, ha come conseguenza inevitabile la limitazione della libertà dei produttori e degli importatori di fissare i loro prezzi di vendita (si veda in particolare la sentenza nella causa C-302/200, Commissione europea c. Francia); - questi prezzi minimi non sono necessari poiché gli obiettivi di salute pubblica possono essere raggiunti aumentando la tassazione dei prodotti derivanti dalla lavorazione del tabacco (sentenza del 19 ottobre 2000 nella causa C-216/98, Commissione europea c. Grecia).

2. Aiuti di Stato fiscali
2.1 Incentivi fiscali - Concentrazioni tra piccole e medie imprese - Divieto di aiuti di Stato fiscali
Oggetto: incentivi fiscali finalizzati a favorire le concentrazioni tra piccole e medie imprese e divieto di aiuti di Stato (IP/06/640, 17 maggio 2006)
Normativa comunitaria: artt. 87 e 88, Trattato CE
Normativa italiana: art. 2, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 156, “Premio di concentrazione”
Tipo di procedura: art. 88, Trattato CE - Recupero aiuti di Stato
Stato della procedura: indagine formale

La Commissione europea ha avviato un procedimento di indagine formale, in base alle norme sugli aiuti di Stato previste dal Trattato CE (art. 88, par. 2), in merito ad un regime italiano di aiuti concessi sotto forma di credito d’imposta per incoraggiare la fusione tra microimprese, piccole e medie imprese. La Commissione ritiene che la misura potrebbe avere effetti distorsivi per gli scambi e per la concorrenza e dubita che gli aiuti di Stato siano lo strumento adatto in questo caso. Così come è concepito, il regime potrebbe recare vantaggi fortuiti ad alcuni operatori e la distorsione potrebbe essere rafforzata da precedenti aiuti illegali ancora da rimborsare.
Più specificamente, il regime in questione, denominato “premio di concentrazione”, prevede un credito di imposta da accordare alle microimprese ed alle piccole e medie imprese del medesimo settore che si uniscono mediante concentrazione o aggregazione. Il credito è pari al 10% dell’incremento del valore della produzione dell’impresa concentrataria, che costituisce la base imponibile ai fini dell’Irap. Tale credito può essere utilizzato in compensazione dei pagamenti di varie imposte societarie o di contributi sociali. Benché vi sia un nesso con il processo di consolidamento, l’importo del credito d’imposta non viene calcolato sulla base degli investimenti o dei costi. L’importo previsto dal regime è di 120 milioni di euro per il 2006, 242 milioni per il 2007 e 122 milioni per il 2008.
La Commissione rileva che, con tale provvedimento, la Repubblica italiana punta a stimolare la crescita “esterna” delle Pmi (attraverso aggregazioni). Le norme sugli aiuti di Stato consentono la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese soprattutto per investimenti o per la creazione di posti di lavoro. Peraltro, viene fatto notare che la Commissione può approvare aiuti di Stato sulla base dell’art. 87, par. 3, lett. c, del Trattato CE, purché contribuiscano allo sviluppo di talune attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria al “comune interesse” e purché i loro aspetti positivi superino quelli negativi.
La Commissione ritiene che la Repubblica italiana debba innanzitutto dimostrare che la misura si prefigge di porre rimedio ad uno specifico fallimento del mercato. Tuttavia, sempre secondo la Commissione e sulla base di studi effettuati in materia, le piccole dimensioni delle imprese italiane sono imputabili piuttosto ad inefficienze normative, ad esempio in materia fiscale o di lavoro, alla mancanza di finanziamenti, all’eccessiva regolamentazione dei mercati dei prodotti e dei servizi e agli oneri amministrativi.
Nella fattispecie, la Commissione dubita che gli aiuti fiscali siano lo strumento adatto a risolvere problemi di crescita dimensionale delle piccole e medie imprese. In secondo luogo, la Commissione ha espresso riserve in merito alla proporzionalità della misura, in particolare per quanto riguarda il livello di sostegno (10%), e agli eventuali effetti negativi, soprattutto la possibilità che alcune imprese possano trarne vantaggi fortuiti.
La Commissione nutre infine dubbi sulla legittimità del regime in quanto esso si applica automaticamente anche alle imprese che devono ancora rimborsare precedenti aiuti illegali e incompatibili. Tale applicazione automatica impedirebbe alla Commissione di valutare la potenziale distorsione complessiva derivante dal cumulo di vecchi e nuovi aiuti.

2.2 Legislazione regionale siciliana - Imposta regionale sulle attività produttive - Esenzione quinquennale - Specifici settori - Divieto di aiuti di Stato fiscali
Oggetto: esenzione quinquennale dall’Irap per i settori turistico-alberghiero, dell’artigianato, dei beni culturali, agroalimentare, dell’information technology e divieto di aiuti di Stato fiscali (IP/07/159, 8 febbraio 2007)
Normativa comunitaria: artt. 87 e 88, Trattato CE
Normativa italiana: L.R. Sicilia 29 dicembre 2003, n. 21, artt. 14, 15 e 16 e L.R. Sicilia 31 dicembre 2004, art. 60, “Disposizioni programmatiche e finanziarie per il 2004”;
Tipo di procedura: art. 88, Trattato CE - Recupero aiuti di Stato
Stato della procedura: decisione della Commissione del 7 febbraio 2007, n. 498, n. 2007/498/CE.

Il 6 settembre 2005 (IP/05/1102) e il 21 settembre 2005, la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale nei confronti degli incentivi fiscali disposti dalla Regione Sicilia con leggi regionali n. 21 del 29 dicembre 2003 e n. 17 del 31 dicembre 2004. In base a dette leggi regionali, talune nuove imprese create nel 2004 e determinate imprese già esistenti, possono beneficiare di un’esenzione quinquennale dal pagamento dell’Irap.
La misura si applica alle nuove imprese che iniziano l’attività dall’anno 2004 nei settori turistico-alberghiero, dell’artigianato, dei beni culturali, agroalimentare, dell’information technology e a tutte le imprese industriali che iniziano l’attività dall’anno 2004 con un fatturato inferiore a 10 milioni di euro all’anno. Inoltre, le leggi regionali prevedono l’esenzione dall’Irap per cinque anni di imposta successivi all’esercizio 2004 per tutte le imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche.
Le leggi regionali hanno anche disposto la creazione di un “Centro euromediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi”. In base alle norme in questione, le sussidiarie o le affiliate di istituzioni creditizie e di società di assicurazione che operano nell’ambito del Centro, possono beneficiare di una riduzione del 50% dell’aliquota Irap per le attività svolte all’interno del Centro. Le leggi regionali concedono anche alle cooperative una riduzione dell’aliquota Irap dell’1% nel 2005, dello 0,75% nel 2006 e dello 0,5% nel 2007. Lo stesso vantaggio può essere esteso alle società di servizi di vigilanza.
Secondo prassi consolidata della Commissione, siffatte misure sono considerate come aiuto al funzionamento in quanto consistono in riduzioni selettive degli oneri fiscali normalmente sostenuti dalle società nello svolgimento delle loro attività. Gli aiuti al funzionamento possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune unicamente in Regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (Regioni assistite in virtù dell’art. 87, par. 3, lett. a, del Trattato CE) e in base a condizioni precise. Nessuna di dette condizioni ricorre, secondo la Commissione, nel caso di specie.
Nel periodo di consultazione successivo all’avvio dell’indagine, alla Commissione non sono pervenute osservazioni, né da parte delle autorità italiane, né da parte di terzi. La Commissione, confermando i dubbi espressi nell’avvio del procedimento di indagine formale, ha pertanto deciso di constatare che le misure fiscali in argomento costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell’art. 88, par. 3, del Trattato CE, per le seguenti ragioni: le misure implicano l’uso di risorse statali nella forma di una perdita di gettito fiscale da parte della Regione Sicilia pari all’importo della riduzione delle imposte dovute dal beneficiario; le misure conferiscono al beneficiario un vantaggio economico derivante dall’abbattimento del carico fiscale effettivo, che si traduce in un vantaggio finanziario in termini di minore imposta dovuta, di cui le imprese beneficiano immediatamente negli anni in cui la riduzione viene applicata; presenza di selettività dal momento che le misure favoriscono “talune imprese o talune produzioni” ed escludono dalla gamma dei possibili beneficiari varie categorie di imprese; le misure inoltre sono distorsive della concorrenza e degli scambi tra gli Stati membri, giacché hanno l’effetto di alleviare i beneficiari da un onere al quale sarebbero altrimenti soggetti, alterando la concorrenza ed incidendo sugli scambi intracomunitari.

2.3 Tassazione dei prodotti energetici - Produzione alluminia - Esenzioni fiscali - Divieto di aiuti di Stato fiscali
Oggetto: recupero parziale delle agevolazioni fiscali sui prodotti energetici concesse dalla Repubblica italiana (IP/07/160, 8 febbraio 2007)
Normativa comunitaria: art. 88, Trattato CE; art. 2, dir. 2003/96/CE, 27 ottobre 2003, “Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità”
Normativa italiana: art. 21, D.Lgs. n. 504/1995, art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità”
Tipo di procedura: art. 88, Trattato CE - Recupero aiuti di Stato
Stato della procedura: decisione 8/2/2007

La Commissione ha deciso che le esenzioni fiscali per gli oli combustibili pesanti concesse dalla Repubblica italiana per la produzione di allumina costituiscono aiuti di Stato, dal momento che tali esenzioni sono altamente selettive e favoriscono, nella pratica, soltanto un’impresa e un settore (ossia l’industria della produzione di allumina). La Commissione ha concluso che l’80% del valore delle esenzioni fiscali concesse a partire dall’1 gennaio 2004 è compatibile con la normativa sugli aiuti di Stato; tuttavia, poiché i beneficiari non hanno sottoscritto accordi vincolanti volti a migliorare la loro efficienza in campo ambientale, ha ritenuto che, in conformità con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (vedi IP/00/1519), il restante 20% si configuri come aiuti di Stato illegali ed ha pertanto ordinato alla Repubblica italiana di chiedere il rimborso di tali somme all’impresa beneficiaria Eurallumina. Nel dicembre del 2005 la Commissione aveva già imposto il recupero di una parte delle esenzioni fiscali per la produzione di allumina applicate nella Repubblica italiana nel periodo 2002-2003 (vedi IP/05/1542). Lo Stato membro deve ora sospendere l’erogazione degli aiuti compatibili a favore del beneficiario fino a quando non avrà rimborsato gli aiuti considerati incompatibili nella presente decisione e in quella precedente.
Le imposte sull’uso di prodotti energetici come combustibile per riscaldamento o come carburante sono state armonizzate dalla direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dell’energia, applicabile a decorrere dall’1 gennaio 2004 (vedi IP/03/1456). La direttiva stabilisce che essa non si applica ai prodotti energetici che non vengono utilizzati come combustibile o come carburante, ai processi basati sull’uso combinato dei prodotti energetici e ai processi mineralogici. L’uso dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato “uso combinato”. La direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di tassare o meno tali categorie di uso.
Dal 1990 la Repubblica italiana ha applicato un’esenzione totale dall’accisa agli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina. L’allumina è una polvere bianca che viene estratta dalla bauxite e utilizzata nelle fonderie per produrre alluminio. L’uso di energia per la produzione di allumina viene considerato come un “uso combinato” e in quanto tale non rientra nel campo di applicazione della direttiva sulla tassazione dell’energia. Nella Repubblica italiana soltanto l’impresa Euralluminia beneficia delle esenzioni.
Il 7 dicembre 2005 la Commissione ha adottato una decisione parzialmente negativa riguardo a tali esenzioni per il periodo fino al 31 dicembre 2003 (vedi IP/05/1542). L’esame delle esenzioni per il periodo successivo al 31 dicembre 2003 ha costituito l’oggetto di un’estensione del procedimento, in vista dell’entrata in vigore della direttiva sulla tassazione dell’energia (1 gennaio 2004).
La Commissione ha ora concluso che continuando ad applicare le attuali esenzioni si creerebbero ulteriori aiuti incompatibili, il che non è ammissibile. In linea con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (vedi IP/00/1519), le esenzioni fiscali totali sono compatibili soltanto se subordinate alla conclusione di accordi vincolanti tra lo Stato membro e l’impresa beneficiaria sul conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale. La beneficiaria non ha concluso tali accordi e dovrebbe pertanto pagare almeno una quota significativa (20%) della tassa al fine di mantenere l’incentivo e ridurre il consumo di combustibile. La Commissione ha pertanto ordinato agli Stati membri di recuperare il 20% delle esenzioni fiscali concesse dall’1 gennaio 2004 e di sospendere il pagamento degli aiuti compatibili a favore della beneficiaria fino a quando non avrà rimborsato gli aiuti giudicati incompatibili nell’ambito della presente decisione e di quella precedente.

2.4 Incentivi fiscali - Istituti di credito - Plusvalenze latenti - Divieto di aiuti di Stato fiscali
Oggetto: incentivi fiscali per le plusvalenze latenti degli istituti di credito (IP/07/737, 31 maggio 2007; IP/08/433, 12 marzo 2008).
Normativa comunitaria: artt. 87 e 88, Trattato CE
Normativa italiana: art. 2, comma 26, L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria italiana per il 2004)
Tipo di procedura: art. 88, Trattato CE - Recupero aiuti di Stato
Stato della procedura: decisione della commissione 11 marzo 2008 C (2008) 869

Nel quadro della legge n. 218/1990 sulla privatizzazione degli istituti di credito nella Repubblica italiana è stata attuata, negli anni ’90, una vasta riorganizzazione degli ex istituti di credito di diritto pubblico. L’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria della Repubblica italiana per il 2004) prevedeva la possibilità di sbloccare le plusvalenze latenti derivanti da tali privatizzazioni e rimaste congelate sotto forma di riserve di capitale, previo pagamento dell’imposta sostitutiva del 9% su tali plusvalenze al posto dell’imposta ordinaria sulle società del 37,5%. La legge n. 350/2003 autorizzava inoltre il pagamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali.
In base alle informazioni fornite dalla Repubblica italiana, in applicazione del regime, diversi gruppi bancari hanno riallineato il valore dei loro attivi sulla base delle plusvalenze realizzate in seguito alla ristrutturazione degli istituti di credito.
La Commissione europea ha pertanto avviato un procedimento di indagine formale in base alla normativa del Trattato CE sugli aiuti di Stato, per valutare la compatibilità con l’ordinamento comunitario della citata disposizione. Le plusvalenze riconosciute dei nove istituti di credito che hanno deciso di applicare tale regime, ammontano complessivamente ad oltre 2 miliardi di euro. La differenza tra l’imposta normalmente dovuta e l’imposta effettivamente pagata è di oltre 586 milioni di euro. La Commissione teme che lo sblocco delle plusvalenze potrebbe incidere in misura eccessiva sull’attuale processo di consolidamento dei conglomerati bancari nell’UE, senza contribuire in maniera significativa allo sviluppo economico.
Ciò potrebbe produrre un impatto negativo sulla concorrenza nel quadro dell’attuale processo di consolidamento del mercato dei servizi finanziari in Europa.
Il regime ha infatti permesso a taluni istituti di credito italiani di eliminare il debito d’imposta derivante dalle plusvalenze latenti a costo fiscale di gran lunga inferiore rispetto all’imposta ordinaria sulle società. Ciò può dare luogo ad un vantaggio economico, in particolare attraverso un aumento dell’attrattività di tali istituti di credito e del loro valore economico per gli investitori e gli acquirenti aziendali.
La Commissione in sintesi ritiene che tale vantaggio costituisca un aiuto di Stato a favore di taluni istituti di credito per il riconoscimento delle loro plusvalenze latenti e che tale aiuto potrebbe essere è incompatibile con il mercato unico: con decisione dell’11 marzo 2008, l’istituzione europea ha conseguentemente confermato la valutazione iniziale formulata all’apertura del procedimento di indagine formale, accertando che, in applicazione del regime, nove gruppi bancari hanno riallineato il valore dei loro attivi sulla base delle plusvalenze realizzate in seguito alla ristrutturazione degli istituti di credito.
La Commissione ha concluso che la differenza tra l’imposta normalmente dovuta e l’imposta effettivamente pagata, conferiva un vantaggio a queste banche e che costituiva un aiuto di Stato incompatibile. La Commissione ha constatato che il regime fiscale non è giustificato in base ai principi di neutralità fiscale relativamente alle ristrutturazioni societarie. Nessuna delle eccezioni invocate dall’Italia per ottenere l’approvazione degli aiuti è inoltre applicabile in questo caso, perché il regime fiscale in questione non era evidentemente volto alla promozione di nuove ristrutturazioni aziendali, ma soltanto a favorire un numero ristretto di banche derivanti da ristrutturazioni precedenti.
L’Italia non ha notificato il regime alla Commissione prima della sua esecuzione; gli aiuti concessi illegalmente devono dunque essere recuperati dai beneficiari. Viste le osservazioni presentate dalle parti interessate, la Commissione ha deciso tuttavia che l’ordine di recupero deve essere limitato alla differenza tra l’imposta effettivamente versata e quella che le banche avrebbero dovuto pagare se avessero applicato il sistema generale di rivalutazione fiscale previsto dalla legge finanziaria del 2004. la Commissione richiede pertanto il recupero di un importo stimato di 123 milioni di euro presso i nove beneficiari.

2.5 Società cooperative operanti nel settore bancario e della distribuzione - Agevolazioni fiscali - Divieto di aiuti di Stato
Oggetto: agevolazioni fiscali a vantaggio delle cooperative di consumo nei settori dei servizi bancari e della distribuzione e compatibilità con il divieto di aiuti di Stato (IP/08/953, 17 giugno 2008)
Normativa comunitaria: artt. 87 e 88, Trattato CE
Normativa italiana: artt. 11, 12, 13 e 14, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, “Disciplina delle agevolazioni tributarie”
Tipo di procedura: richiesta di informazioni agli Stati membri
Stato della procedura: in attesa di risposta

Con riferimento alle norme in materia di aiuti di Stato previste dal Trattato CE, la Commissione europea ha chiesto precisazioni al Governo italiano sui regimi fiscali preferenziali per le cooperative di consumo che operano nei settori della distribuzione e dei servizi bancari. La Commissione ha proceduto a esaminare le misure dopo aver ricevuto diverse denunce. L’analisi della Commissione vaglia attentamente gli obiettivi di efficienza e uguaglianza perseguiti dal modello cooperativo alla luce di eventuali distorsioni della concorrenza che le misure potrebbero indurre. In questa fase preliminare, la Commissione ritiene che le misure fiscali potrebbero non costituire aiuti di Stato a determinate condizioni e che quelle che configurano aiuti siano per lo più compatibili. Per le misure riguardanti le grandi cooperative che sembrerebbero non essere più in linea con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, l’Italia ha ora la possibilità di contestare la valutazione della Commissione prima che vengano tratte le conclusioni. L’esito del processo di valutazione è tuttora aperto.
Le informazioni fornite dalle autorità italiane mostrano che le misure sono andate a beneficio di cooperative di tutte le dimensioni e operanti in tutti i settori. Dal 2003, le misure fiscali speciali valgono per tutte le cooperative che svolgono buona parte delle loro attività con i propri membri (le cosiddette cooperative a mutualità prevalente).
Le principali misure interessate dall’esame sono:
1. la deduzione dal reddito imponibile degli utili accantonati a riserve indivisibili;
2. la deduzione dei ristorni dal reddito imponibile delle cooperative;
3. la riduzione fiscale degli interessi versati dalle cooperative ai membri per depositi a breve ter­mine.
Tenendo conto della rilevanza dei risultati per altre imprese operanti in diversi settori e Stati membri non interessati dalle denunce, la valutazione preliminare è giunta alle seguenti conclusioni.
Nelle grandi linee, la Commissione riconosce l’importanza e il contributo significativo delle cooperative all’economia e alla società in generale. La particolarità delle cooperative è di operare nell’interesse dei propri membri e di presentare un modello societario specifico. È quindi possibile distinguerle dalle imprese lucrative, specie quando si tratta di cooperative mutualistiche pure, che realizzano redditi esclusivamente con i propri membri.
In questa fase preliminare, risulta inoltre che, malgrado la loro specificità, le cooperative realizzano utili anche tramite attività con non membri e hanno un comportamento sul mercato analogo a quello delle imprese lucrative. La Commissione ritiene che, in queste circostanze, un trattamento preferenziale a beneficio delle cooperative costituisca un aiuto di Stato. Occorre mantenere condizioni di equa concorrenza per tutti i tipi di imprese nella stessa situazione.
Gli aiuti possono tuttavia ritenersi compatibili se i loro effetti negativi per la concorrenza e gli scambi sono controbilanciati dagli effetti positivi in termini di contributo delle cooperative alla realizzazione di obiettivi sociali. Questo si ritiene sia il caso delle piccole e medie imprese, che costituiscono la stragrande maggioranza delle cooperative.
In questa fase preliminare, la Commissione ritiene quindi che possano considerarsi aiuti di Stato:
a) la deduzione dal reddito imponibile delle cooperative a mutualità prevalente degli utili accantonati alle riserve divisibili e indivisibili corrispondenti ai redditi realizzati da attività con non membri della cooperativa. Per le grandi cooperative e per le cooperative non mutualistiche, la deduzione è ritenuta nella sua totalità aiuto di Stato, dal momento che la cooperativa assomiglia più ad un’impresa lucrativa e che i suoi membri non vi partecipano realmente. Queste deduzioni sono comunque considerate aiuti compatibili quando riguardano le riserve indivisibili obbligatorie o le riserve delle Pmi;
b) la riduzione fiscale sugli interessi versati ai membri per depositi a breve termine, poiché essa non riguarda attività con i membri che partecipano alla cooperativa in quanto tale. Infatti, nel fornire prestiti ad interesse alla cooperativa, i membri agiscono in qualità di terzi prestatori e non condividono con questa i rischi economici. In questa fase preliminare la misura non è ritenuta compatibile con il mercato comune;
c) non parrebbe invece costituire aiuto la deduzione dal reddito imponibile dei ristorni distribuiti dalla cooperativa ai membri, poiché i ristorni sono generati unicamente dagli scambi tra i membri.
Questi risultati sono preliminari e la lettera indirizzata alle autorità italiane è intesa ad intavolare una discussione volta a rivedere gli elementi di incompatibilità degli aiuti che potrebbero evidenziarsi nei regimi fiscali in questione. Anche le osservazioni di terzi interessati, e segnatamente delle associazioni di cooperative, possono contribuire utilmente alla discussione.

2.6 Prestiti agevolati e agevolazioni fiscali a società di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico - Esenzioni - Regime fiscale agevolato - Divieto di aiuti di Stato fiscali
Oggetto: prestiti agevolati e agevolazioni fiscali a società di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico e compatibilità con il divieto di aiuti di Stato fiscali
Normativa comunitaria: artt. 87 e 88, Trattato CE
Normativa italiana: art. 3, comma 70, L. 28 dicembre 1995, n. 549, “Legge finanziaria per il 1996”; art. 66, comma 14, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con L. 29 ottobre 1993, n. 427, “Modificazioni di disposizioni agevolative”
Tipo di procedura: art. 230, Trattato CE - Ricorso per annullamento - Art. 51, Statuto del Tribunale
Stato della procedura: pendente innanzi al Tribunale di primo grado (causa T 224/04)

L’oggetto del ricorso (presentato dalla Repubblica italiana inizialmente alla Corte di Giustizia CE – causa C-290/02 – e successivamente rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado – causa T-224/04) è la decisione della Commissione UE n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002 relativa alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dalla Repubblica italiana in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico; la Commissione, in tale decisione, ha nello specifico stabilito che «l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito disposta dall’art. 3, comma 70, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e dall’art. 66, comma 14, del decreto legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito con legge n. 427 del 29 ottobre 1993 e i vantaggi derivanti da prestiti concessi ai sensi dell’art. 9-bis del decreto legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito con modifiche con legge n. 488 del 9 agosto 1986, a favore di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria istituite ai sensi della legge n. 142 dell’8 giugno 1990, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1 del Trattato. Detti aiuti non sono compatibili con il mercato comune».
Il Governo italiano sostiene che le misure oggetto della decisione della Commissione non potevano essere considerati aiuti, quanto meno all’epoca della loro emanazione, e che quindi a tutto concedere esse potrebbero oggi essere considerati aiuti esistenti ai sensi dell’art. 1, lett. b, del regolamento CE n. 659/1999.
In effetti, sempre secondo il Governo italiano, date le condizioni di fatto e giuridiche in cui hanno fino ad ora operato le società di servizi locali a prevalente capitale pubblico – e segnatamente il regime di diritti esclusivi che, in piena compatibilità con il Trattato, ha caratterizzato le attività economiche da esse svolte – non vi è stata alcuna possibilità di distorsione della concorrenza, il che impedisce di qualificare le misure come aiuto ai sensi dell’art. 87 del Trattato.
Comunque le misure soddisferebbero pienamente le condizioni per essere considerate aiuti compatibili ai sensi dell’art. 87, par. 3, lett. c ed eventualmente dell’art. 86, par. 2, del Trattato.

2.7 Sicav e fondi comuni d’investimento - Imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione - Aliquota ridotta (5%) - Divieto di aiuti di Stato fiscali
Oggetto: imposta sostitutiva ridotta sul risultato netto di gestione di Sicav e fondi comuni d’investimento
Normativa comunitaria: artt. 87 e 88, Trattato CE
Normativa italiana: art. 12, D.L. 2 ottobre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, “Riduzione dell’aliquota dell’imposta per gli Oicvm specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione”.
Tipo di procedura: art. 230, Trattato CE - Ricorso per annullamento - Art. 51, Statuto del Tribunale
Stato della procedura: pendente innanzi al Tribunale di primo grado (T-424/05, del 16/11/2005)

L’oggetto del ricorso proposto dalla Repubblica Italiana è la decisione della Commissione UE 6 settembre 2005, n. C(2005)3302. Con questa decisione la Commissione ha dichiarato incompatibili con il mercato comune le disposizioni dell’art. 12, decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
Qui si prevede, in sostanza, che l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito che colpisce il risultato netto di gestione dei vari tipi di fondi di investimento e delle Sicav, venga ridotta dal 12,5% al 5%, qualora i fondi o le Sicav nel corso dell’anno solare abbiano investito almeno i due terzi del valore dell’attivo, durante più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo, in società quotate a piccola o media capitalizzazione. Tali fondi o Sicav sono denominati “specializzati”.
Secondo la Commissione si tratta di una misura selettiva che favorisce, da un lato, le imprese a piccola o media capitalizzazione rispetto alle altre, canalizzando verso di esse gli impieghi da parte dei fondi; dall’altro, i fondi o Sicav specializzati rispetto ai fondi o Sicav generalisti, ai quali consente di assegnare un maggior rendimento alle singole quote, poiché i rendimenti vengono gravati da una minore imposta sostitutiva. Inoltre si tratterebbe di una misura priva di connessione con il sistema fiscale generale, che si tradurrebbe in un mero aiuto al funzionamento. Non sussisterebbe, infine, alcuna ragione derogatoria idonea a giustificare la misura ai sensi dell’art. 87 par. 3 lett. c, Trattato CE.
Secondo il Governo italiano la decisione è viziata innanzitutto nella procedura, perché la decisione di avviare il procedimento ex art. 88, par. 2, Trattato CE è stata adottata senza previo scambio di opinioni tra la Commissione e l’amministrazione italiana, come previsto dal regolamento n. 659/99 sul “procedimento aiuti di Stato” (primo motivo).
Vi è poi difetto di motivazione circa il profilo fondamentale sollevato dal Governo italiano in corso di procedimento: nella legislazione italiana (che recepisce le direttive sulla disciplina dei mercati finanziari) i fondi comuni di investimento e le Sicav sono configurati come meri patrimoni autonomi suddivisi in quote. Essi non costituiscono quindi imprese ai sensi del diritto comunitario. La Commissione ha preso atto di questa situazione, ma ha osservato che “in taluni casi” questi strumenti di investimento costituiscono imprese; tuttavia la Commissione non ha specificato in quali casi e a quali condizioni i fondi e le Sicav acquistino questa qualità (secondo motivo).
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 87, Trattato CE, appunto nella considerazione che i fondi e le Sicav per loro natura non possono essere mai considerati imprese nel senso del diritto comunitario, essendo mere proprietà collettive di valori mobiliari. A volerle considerare tali, peraltro, l’ipotetico aiuto di Stato non sarebbe selettivo, poiché qualunque interessato (società di gestione di fondi comuni “contrattuali” o promotori di una Sicav) potrebbe istituire strumenti specializzati accanto a quelli generalisti, e avvalersi così dell’agevolazione.
Con il quarto motivo si censura la decisione per aver ritenuto che i beneficiari dell’ipotetico aiuto siano le società quotate di piccola e media capitalizzazione , quando invece beneficiari effettivi dell’agevolazione sono soltanto i sottoscrittori dei fondi o delle Sicav, cioè, potenzialmente, qualsiasi soggetto. La Commissione non avrebbe dimostrato che l’agevolazione diretta ai sottoscrittori si traduceva in un’agevolazione indiretta alle suddette società.
Con il quinto motivo si denunciano ancora violazione dell’art. 87, Trattato CE e difetto di motivazione per avere la Commissione ritenuto che la misura produca un effetto sulla concorrenza intracomunitaria, nonostante il suo impatto economico addirittura irrisorio (secondo la stessa Commissione, nel 2004 pari ad euro 1.100.000,00). Né la Commissione ha chiarito perché si tratterebbe di aiuti al funzionamento, dato che l’imposta sostitutiva non è un costo di gestione per gli intermediari che gestiscono gli strumenti di investimento collettivo. La finalità di rafforzare le società di piccola e media capitalizzazione dimostra poi che, rispetto a queste ultime, la misura ha portata strutturale.
Con il sesto motivo si censura la decisione nella parte in cui ha negato che potesse applicarsi la deroga di cui all’art. 87, par. 3, lett. c, Trattato CE. L’obiettivo di ampliare la base patrimoniale delle società di ridotta capitalizzazione, che più difficilmente delle imprese a larga quotazione accedono al mercato dei capitali di rischio, è infatti un obiettivo di politica economica riconducibile alla citata disposizione di deroga.

2.8 Società quotate nel mercato UE nel 2004 - Imposta sul reddito delle società - Aliquota ridotta - Divieto di aiuti di Stato fiscali
Oggetto: aliquota Ires ridotta applicabile alle società ammesse al mercato regolamentato UE nel 2004
Normativa comunitaria: artt. 87 e 88, Trattato CE
Normativa italiana: art. 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326
Tipo di procedura: art. 230, Trattato CE - Ricorso per annullamento - Art. 51, Statuto del Tribunale
Stato della procedura: pendente innanzi al Tribunale di primo grado (causa T-211/05, 26/05/2005)

L’oggetto del ricorso è la decisione della Commissione C (2005) 591 con la quale è stata dichiarata l’incompatibilità, in quanto aiuti di Stato contrari all’art., 87 Trattato CE, di due misure fiscali a favore delle società che ottengono la quotazione in mercati regolamentati entro il periodo indicato nelle misure stesse.
Nello specifico, la Commissione europea ha deciso che il regime fiscale italiano che riduce l’aliquota nominale e l’aliquota effettiva dell’imposta sul reddito delle società ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato dell’UE nel 2004, viola le regole del Trattato UE in materia di aiuti di Stato (art. 87). Questa decisione è stata presa dopo un’indagine approfondita avviata nel febbraio 2004. Il regime falserebbe la concorrenza in quanto si applica ad un numero limitato di società – quelle in grado di farsi ammettere alla quotazione nell’arco del breve periodo di tempo (l’anno 2004) previsto dalla legge che l’ha istituito – e costituisce un aiuto al funzionamento a favore delle imprese italiane a più rapida crescita. L’aiuto è stato messo in esecuzione senza la previa autorizzazione della Commissione e deve essere rimborsato dai beneficiari. Le autorità italiane avevano previsto per il solo 2004 un minor gettito fiscale di 56 milioni di euro.
Il regime fiscale speciale oggetto della decisione della Commissione era destinato a concedere una riduzione del 13% per tre anni dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società a favore delle società ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato nel corso del 2004, più la deduzione per un anno dall’imponibile delle società stesse di un importo corrispondente alle spese sostenute per ottenere l’ammissione alla quotazione. Benché ne potessero formalmente usufruire tutte le imprese che ottenessero l’ammissione alla quotazione in una qualsiasi borsa valori dell’UE, il regime è apparso alla Commissione come una potenziale sovvenzione occulta a favore delle società in grado di farsi ammettere alla quotazione nel breve arco temporale previsto.
La Commissione ha concluso che il regime in questione costituisce un aiuto di Stato selettivo in quanto consente unicamente alle società ammesse alla quotazione durante il 2004 di fruire di una riduzione dell’imposta. L’aiuto è proporzionale agli utili realizzati dai beneficiari nel periodo ed equivale perciò ad un aiuto al funzionamento, un tipo di aiuto che è vietato dalla normativa europea.
Inoltre, poiché l’aiuto è concesso mediante il sistema tributario nazionale, sono di fatto favorite le imprese registrate nella Repubblica italiana. Infine, il fatto che dell’agevolazione fiscale potessero beneficiare solo le società che si facevano ammettere alla quotazione in borsa, si traduceva in un aiuto occulto a favore di alcune delle imprese con il tasso di crescita più alto nell’economia italiana ed aveva quindi effetti pregiudizievoli sugli scambi e sulla concorrenza all’interno della Comunità.
La Commissione ha rilevato che l’aiuto non era neppure destinato a finanziare investimenti ammessi a beneficiare di un sostegno nel quadro delle regole sugli aiuti di Stato e doveva essere considerato incompatibile con il mercato comune (art. 87, par. 2 e 3, Trattato CE).
Il ricorso del Governo italiano censura la decisione in primo luogo dal punto di vista procedurale, perché la Commissione ha iniziato la procedura ai sensi dell’art. 88, par. 2, Trattato CE senza preventivamente discutere le misure con lo Stato membro interessato.
In secondo luogo, il ricorso rileva che la Commissione non ha sollevato osservazioni in relazione ad una precedente misura, sostanzialmente analoga, adottata dalla Repubblica italiana nel 1997.
In terzo luogo, il ricorso contesta che le misure siano selettive. Esse, infatti, si rivolgono ad una platea potenzialmente indeterminata di destinatari. D’altra parte, le misure sono coerenti con il sistema fiscale complessivo, perché tengono conto del fatto che una società neo quotata deve affrontare, per ottenere la quotazione, oneri molto rilevanti, che la pongono in una situazione di ridotta capacità reddituale rispetto sia alle società non quotate, sia a quelle che, già quotate da tempo, hanno potuto ammortizzare i relativi costi. La durata limitata nel tempo deriverebbe da vincoli di bilancio e dal carattere sperimentale della misura. Questo elemento non può, quindi, di per sé, rendere selettiva una misura che per sua natura non lo sia.
Un quarto luogo, il ricorso nega che la Commissione abbia dimostrato che la misura è idonea a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi intracomunitari.
In quinto ed ultimo luogo, il ricorso sostiene che la misura, se qualificata come aiuto, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, par. 3, lett. c. Infatti essa sarebbe un aiuto agli investimenti, non al funzionamento, ed è coerente con lo specifico obiettivo di politica economica costituito dalla promozione della quotazione in borsa delle società, che giova all’efficienza, alla trasparenza ed alla competitività del sistema.

2.9 Società cooperative - Agevolazioni fiscali - Divieto di aiuti di Stato
Oggetto: agevolazioni fiscali alle società cooperative e compatibilità con il divieto di aiuti di Stato
Normativa comunitaria: artt. 87 e 88, Trattato CE
Normativa italiana: artt. 10, 11 e 12, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, “Disciplina delle agevolazioni tributarie”
Tipo di procedura: artt. 28ss., comunicazione della Commissione europea 95 - C 312/97 ord. cass. 17/02/2006, n. 352 - Richiesta di informazioni alla Commissione europea da parte degli organi giurisdizionali degli Stati membri
Stato della procedura: in attesa di risposta

L’ordinanza in oggetto riguarda la verifica di compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato del regime di agevolazioni fiscali di cui sono beneficiarie le società cooperative. Tale regime riguarda diversi settori dell’imposizione; la Corte di Cassazione ritiene necessario, ai fini della decisione della specifica questione sub iudice, conoscere la posizione della Commissione su tali regimi, i cui aspetti più rilevanti (nella normativa originaria, che ha tuttavia subito alcune modifiche nel corso del tempo) consistevano:
1) nell’esenzione dall’Irpeg e dall’Ilor per le cooperative agricole e della piccola pesca (art. 10, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601);
2) nella stessa esenzione per le cooperative di produzione e lavoro (art. 11);
3) per le altre forme di cooperative, nella riduzione di un quarto dell’Irpeg e dell’Ilor (art. 12);
4) per le cooperative di consumo e loro consorzi, nella possibilità di dedurre dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo delle merci acquistate (art. 12);
5) nell’esenzione dall’Ilor – a determinate condizioni – degli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle cooperative o che queste trattengono ai socie stessi.
La Corte richiede informazioni alla Commissione dell’Unione europea circa:
a) la qualificabilità come aiuti di Stato fiscali delle misure di agevolazione fiscale disposte a favore di società cooperative;
b) le determinazioni assunte dalla Commissione sulle misure fiscali agevolative nei confronti di società cooperative in ogni settore di attività (compresa quella bancaria);
c) gli elementi per valutare la compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato degli effetti prodotti nell’ordinamento interno di norme derogatorie del diritto societario e comunitario comune;
d) gli elementi alla luce dei quali valutare la compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato di un regime normativo derogatorio a favore di enti societari in forma cooperativa, che non preveda adeguate forme di controllo esterno sulla sussistenza dei requisiti necessari per poter fruire di agevolazioni.

2.10 Società cooperative - Agevolazioni fiscali - Divieto di aiuti di Stato
Oggetto: agevolazioni fiscali alle società cooperative e compatibilità con il divieto di aiuti di Stato
Normativa comunitaria: artt. 87 e 88, Trattato CE
Normativa italiana: artt. 10, 11, 12, 13 e 14, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, “Disciplina delle agevolazioni tributarie”
Tipo di procedura: rinvio pregiudiziale ex art. 234, Trattato CE
Stato della procedura: pendente innanzi alla CGCE (ord. Cass. 8 febbraio 2008, n. 3030-3031)

I procedimenti hanno per oggetto il regime di agevolazione fiscale di cui sono beneficiarie le società cooperative.Tale regime riguarda diversi settori dell’imposizione e, nella specie, si tratta del regime concernente l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg) e l’imposta locale sui redditi (Ilor), potendosi porre, in relazione ad esse, a giudizio della Corte di Cassazione, un problema di verifica di compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
È fuor di dubbio, infatti, che i regimi fiscali di favore concessi a determinate imprese o produzioni possono costituire aiuti di Stato, ed essere, quindi, soggetti alla disciplina contenuta negli artt. 87 e 88 del Trattato CE, e in particolare all’obbligo della notifica alla Commissione e al controllo di quest’ultima sulla loro compatibilità col mercato comune.
Si rende necessario, prosegue la Cassazione, conoscere se, in relazione ai diversi regimi agevolativi di cui godono le cooperative, la Commissione o la Corte di Giustizia della Comunità europea abbiano emesso decisioni o abbiano iniziato procedure di verifica o abbiano, comunque, ricevuto esposti o segnalazioni da parte di imprese concorrenti, la cui posizione sul mercato può essere lesa dal regime fiscale di cui sono beneficiarie imprese concorrenti, che realizzano così un risparmio fiscale, spesso rilevante. Pertanto si richiede una verifica della compatibilità della legislazione nazionale in materia di cooperazione col diritto comunitario, sia in relazione alla disciplina della concorrenza e degli aiuti di Stato, sia riguardo al principio dell’abuso del diritto in materia fiscale, verifica che deve essere rimessa alla Corte di Giustizia, della quale non constano ancora decisioni di principio in proposito.
Il regime fiscale di riferimento, costituito, per quell’arco temporale, dal D.P.R. 29 novembre 1973, n. 601, prevedeva la esenzione Irpeg e Ilor sul 100% del reddito delle cooperative agricole e della piccola pesca, purché l’attività dei soci fosse esercitata entro certi limiti e a certe condizioni (art. 10); analoga esenzione per le cooperative di produzione e lavoro, con deduzione dal reddito della società delle somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del 20% (art. 11); riduzione di un quarto dell’Irpeg e dell’Ilor per le altre cooperative e i loro consorzi, con possibilità per le cooperative di consumo di dedurre dal reddito le somme ripartite fra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo delle merci acquistate (ristorni) (art. 12); esenzione dall’Ilor, a certe condizioni, degli interessi sulle somme che, oltre alla quota di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle cooperative o che queste trattengono ai soci stessi (art. 13), agevolazioni tutte applicabili in presenza dei requisiti di mutualità, in quanto previsti dallo Statuto e di fatto osservati, secondo gli accertamenti dell’amministrazione finanziaria, tenuta a sentire il Ministero del Lavoro o gli altri organi di vigilanza (art. 14).
Mentre le norme relative alla vigilanza sono rimaste invariate, il sistema agevolativo è lentamente mutato prevedendo:
- con la L. 8 aprile 1994, art. 20, la ritenuta a titolo di imposta sugli interessi corrisposti da cooperative a soci persone fisiche nella misura del 10% (in luogo di quella ordinaria del 15%), elevato dalla L. n. 49 del 1985, art. 23, al 12,50% (in luogo di quella ordinaria del 27%);
- con la L. n. 94 del 1977, art. 12, l’esclusione delle imposte dirette sul 100% degli utili accantonati a riserva indivisibile (…);
- con la L. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 7, non concorre a formare il reddito imponibile la quota di utili (3%) destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- con il D.L. n. 63 del 2002, art. 6, è intervenuta una modificazione restrittiva della detassazione degli utili civilistici sul 59% delle riserve indivisibili (in luogo del 100%);
- con la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 460, in coincidenza con la riforma societaria, che ha riguardato anche il regime ordinario di fiscalità per le società, con l’introduzione dell’Ires (Imposta sul reddito delle società) in luogo dell’Irpeg (con conseguente eliminazione, nei confronti dei soci, del credito d’imposta sugli utili) si è infine prevista la detassazione del 20% degli utili netti delle cooperative agricole e di piccola pesca, e del 30% per tutte le altre.
La Corte di Cassazione, alla luce dell’esposta evoluzione legislativa fiscale relativa alle cooperative, unitamente a quella relativa alla riforma civilistica delle società cooperative, evidenzia alcune incongruenze fra la portata delle agevolazioni accordate e le opportunità che le società organizzate in forma cooperativa possono ottenere sul mercato, giovandosi della nuova disciplina societaria.
Un primo quesito, che riguarda le agevolazioni previste per le società cooperative nel regime applicabile alla fattispecie concreta esaminata dalla Suprema Corte, si pone dunque in ordine alla compatibilità con le regole della concorrenza e del divieto di aiuti fiscali, di cui agli artt. 81, 83, e 87 del Trattato UE, di un sistema di benefici fiscali che prevede la detassazione al 100% degli utili indivisibili e la riduzione alla metà (rispetto a quella ordinaria) della ritenuta sugli interessi corrisposti ai soci, in assenza di un valido sistema di vigilanza e di correzione degli abusi rivolti ad alterare le regole del mercato.
All’evoluzione del modello di società cooperativa “chiusa” a quella “aperta”, si accompagna infatti la sempre maggior dimensione, anche in ragguardevoli quote di mercato, raggiunta da alcune cooperative – in particolare da quelle di consumo, dalle banche popolari, e dalle mutue assicuratrici – che si avvalgono dei benefici fiscali connessi alla mutualità prevalente.
Ciò pone una ulteriore serie di interrogativi in ordine al principio di abuso del diritto in materia fiscale, in quanto il ricorso, come si è detto ormai indiscriminato ed esteso a mercati di grande rilevanza, quali quello bancario e finanziario, alla forma societaria cooperativa, può essere considerato in relazione al principio dell’abuso del diritto, ove l’utilizzazione della forma cooperativa avvenga con l’esclusivo o prevalente scopo di realizzare un risparmio fiscale, in considerazione del regime tributario applicabile.
In conclusione la Corte di Cassazione, propone alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti:
- se le misure fiscali agevolative alle società cooperative, nella vigenza del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 10, 11, 12, 13 e 14, siano compatibili con la disciplina della concorrenza e, in specie, siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE, soprattutto in presenza di un non adeguato sistema di vigilanza e correzione degli abusi previsto dal D.Lgs. n. 1577 del 1947;
- in particolare, ai fini del problema della qualificazione delle misure fiscali agevolative in contestazione come aiuti di Stato, se tali misure possano ritenersi proporzionate rispetto ai fini assegnati all’impresa cooperativa;
- se il giudizio di proporzionalità possa riguardare, oltre che la singola misura, il vantaggio attribuito, con conseguente alterazione della concorrenza, dalle misure nel loro complesso;
- ai fini della risposta ai precedenti quesiti, tenendo conto del fatto che il sistema di vigilanza risulta gravemente ed ulteriormente indebolito dalla riforma societaria, soprattutto in relazione alle cooperative a mutualità prevalente, e non totalitaria, secondo la L. n. 311 del 2004;
- a prescindere dalla qualificabilità delle misure agevolative in questione come aiuto di Stato, se l’utilizzazione della forma societaria cooperativa, anche all’infuori dei casi di frode o di simulazione, possa essere qualificata come abuso del diritto, ove il ricorso a tale forma avvenga all’esclusivo o principale scopo di realizzare un risparmio fiscale.

2.11 Esenzioni Ici - Enti ecclesiastici ed enti non commerciali - Divieto di aiuti di Stato fiscali
Oggetto: esenzioni Ici concesse agli enti ecclesiastici ed agli enti non commerciali
Normativa comunitaria: artt. 87 e 88, Trattato CE
Normativa italiana: art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, “Riordino della finanza degli enti territoriali”
Tipo di procedura: art. 88 del Trattato - Recupero aiuti di Stato
Stato della procedura: richiesta di informazioni

La Commissione europea ha inviato richiesta di informazioni (lettera del 5 novembre 2007, prot. D/54393-CP71/2006) alla Repubblica italiana al fine di verificare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato fiscali con riferimento alle agevolazioni fiscali di cui beneficiano gli enti ecclesiastici e gli altri enti non commerciali ai fini Ici.

2.12 Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili - Imprese domiciliate fuori del territorio della Regione Sardegna - Libera prestazione di servizi - Divieto di aiuti di Stato fiscali
Oggetto: imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto gravanti sulle sole imprese domiciliate fuori dal territorio della Regione Sardegna
Normativa comunitaria: art. 49 e 87, Trattato CE
Normativa italiana: art. 4, L.R. Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, L.R. Sardegna 29 maggio 2007, n. 2
Tipo di procedura: art. 234, Trattato CE - Rinvio pregiudiziale
Stato della procedura: pendente innanzi alla CGCE

La Corte costituzionale, con ordinanza 15 aprile 2008, n. 103, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale ha proposto questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia CE ex art. 234 del Trattato CE, al fine di verificare: a) se l’art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di una norma, quale quella prevista dall’art. 4, L.R. Sardegna n. 4/2006 (“Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo”), nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, L.R. Sardegna n. 2/2007 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007”), secondo la quale l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto debba gravare sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna; b) se l’art. 4, L.R. Sardegna n. 4/2006, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, L.R. Sardegna n. 2/2007, nel prevedere che l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna, configuri, ai sensi dell’art. 87 del Trattato, un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna.

3. Imposta sul valore aggiunto
3.1 Iva - Aliquote ridotte - Commercio di animali vivi
Oggetto: applicazione di aliquota ridotta sulla fornitura di animali vivi (IP 2007/2271, 18 ottobre 2007)
Normativa comunitaria: allegato III, dir. 2006/112/CE, 28 novembre 2006, “Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto”
Normativa italiana: “Tabella A” allegata al D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633, “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”
Tipo di procedura: art. 226, Trattato UE - Procedura d’infrazione
Stato della procedura: lettera di messa in mora

La Commissione europea (d’ora innanzi “la Commissione”) ha attuato indagini nei confronti della Repubblica italiana per il fatto che quest’ultima – unitamente ad altri Stati europei – prevede un’aliquota d’imposta ridotta per l’acquisto di animali vivi (nel caso di specie, cavalli, la cui aliquota ridotta è prevista dalla “Tabella A” allegata al D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633). La Commissione, pertanto, ha inviato allo Stato italiano una “lettera di messa in mora”, che costituisce il primo atto formale per l’inizio della procedura d’infrazione di cui all’art. 226 del Trattato.

3.2 Iva - Soggetti residenti - Centro di attività fuori dal territorio nazionale - Rimborso
Oggetto: rimborso per soggetti residenti che hanno il proprio centro di attività fuori dallo Stato di residenza (IP 2003/4648, 6 luglio 2007)
Normativa comunitaria: dir. 2006/112/CE, 28 novembre 2006, “Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto”
Normativa italiana: art. 38-ter, D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633, “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”
Tipo di procedura: art. 226, Trattato UE - Procedura d’infrazione
Stato della procedura: deferimento dello Stato italiano alla Corte di Giustizia

La Commissione ha deciso di deferire la Repubblica italiana alla Corte di Giustizia delle Comunità europee in quanto, nella disciplina Iva nazionale, taluni soggetti passivi residenti sul proprio territorio vengono trattati alla stregua di operatori non residenti ai fini del recupero dell’imposta dovuta nella Repubblica italiana (si veda, in particolare, l’art. 38-ter, D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633).
La normativa nazionale, infatti, prevede che i soggetti passivi residenti nella Repubblica italiana, ma il cui centro di attività principale si trova al di fuori di tale Stato membro, debbano avvalersi delle procedure di rimborso previste dall’VIII o dalla XIII direttiva Iva per i soggetti passivi non residenti.
La Commissione ha deciso di adire la Corte di Giustizia dopo che allo Stato italiano è stata comunicata, dapprima una lettera di messa in mora e, successivamente, un parere motivato (seconda fase della procedura d’infrazione prevista dall’art. 226 del Trattato) al quale la Repubblica italiana non si è conformata nel prescritto termine di due mesi.

3.3 Iva- Detrazione per spese di telefonia mobile
Oggetto: detrazione Iva per spese di telefonia mobile inerenti ad una attività professionale (IP 2005/877, 7 luglio 2005)
Normativa comunitaria: dir. 2006/112/CE, 28 novembre 2006, “Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto”
Normativa italiana: art. 19-bis1, comma 1, lettera g, D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633, “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”
Tipo di procedura: art. 226, Trattato UE - Procedura d’infrazione
Stato della procedura: parere motivato

La Commissione, non avendo la Repubblica italiana risposto ad una lettera di costituzione in mora, ha inviato a detto Stato parere motivato con il quale è stato chiesta, formalmente, la modifica alla disciplina normativa italiana limitativa del diritto alla detrazione dell’Iva per quanto riguarda i servizi di telefonia mobile.
L’art. 19-bis1, comma 1, lettera g, D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633 recita, infatti, che «l’imposta relativa all’acquisto [...] nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50% [...]». Come è noto, tuttavia, la legge finanziaria 2008 ha abrogato l’art. 19-bis1, comma 1, lettera, g, del D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633.

3.4 Iva - Condono
Oggetto: procedura di condono in materia di Iva
Normativa comunitaria: artt. 2 e 22, VI dir. 77/388/CEE
Normativa italiana: artt. 8 e 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)
Tipo di procedura: art. 226, Trattato UE - Procedura d’infrazione
Stato della procedura: ricorso per inadempimento presentato il 7 marzo 2006 - Conclusioni avvocato generale 25 ottobre 2007 (causa C-132/06)

Contenuto del ricorso: la Commissione sostiene che la Repubblica italiana ha violato gli obblighi ad essa imposti dagli artt. 2 e 22 della VI direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, in combinato disposto con l’articolo 10 del Trattato CE, avendo previsto in maniera espressa e generale, agli articoli 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), la rinuncia all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta.
Contenuto delle conclusioni dell’avvocato generale Sharpston: l’avvocato accoglie le conclusioni della Commissione chiedendo alla Corte, in particolare, di dichiarare che la Repubblica italiana, prevedendo in maniera espressa e generale, agli artt. 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), la rinuncia all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, ha violato gli obblighi ad essa imposti dagli artt. 2 e 22 della VI direttiva Iva e dall’art. 10, Trattato CE;

3.5 Iva - Condono
Oggetto: procedura di condono in materia di Iva Normativa comunitaria: art. 2, comma 1, lettere a, c e d e artt. 193-273, dir. 2006/112/CE, 28 novembre 2006, “Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto”
Normativa italiana: art. 2, comma 44, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e artt. 8 e 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)
Tipo di procedura: art. 226, Trattato UE - Procedura d’infrazione
Stato della procedura: ricorso per inadempimento presentato il 30 marzo 2007 (causa C- 174/07)

La Commissione sostiene che la Repubblica italiana, estendendo con l’articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) all’anno 2002 il condono fiscale previsto agli articoli 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e prevedendo in maniera espressa e generale la rinuncia all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso del periodo di imposta relativo all’anno 2002, ha violato gli obblighi ad essa imposti dall’articolo 2, comma 1, lettere a, c e d e dagli articoli da 193 a 273 del titolo XI della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che hanno abrogato e sostituito dall’1 gennaio 2007 gli articoli 2 e 22 della VI direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme), in combinato disposto con l’articolo 10 del Trattato CE

3.6 Iva - Detrazione - Reverse charge
Oggetto: termine per l’esercizio del diritto alla detrazione, meccanismo del reverse charge
Normativa comunitaria: artt. 17, 18, par. 1, lett. d, 21, par. 1 e 22, dir. 77/388/CEE
Normativa italiana: art. 19, D.P.R 26 settembre 1972, n. 633; art. 57, D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633; artt. 17, comma 3, 23 e 25, D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633, “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”
Tipo di procedura: art. 234, Trattato CE - Rinvio pregiudiziale
Stato della procedura: sentenza (sent. CGCE 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07)

La Commissione tributaria provinciale di Genova, in via di ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiede se la corretta interpretazione dell’art. 17, dell’art. 21, par. 1 e dell’art. 22 della VI direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/3881 CE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, osti ad una normativa nazionale (in specie l’art. 19, D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633) che subordini l’esercizio del diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto, dovuta da un soggetto passivo nell’esercizio della sua attività di impresa, al rispetto di un termine (biennale), sanzionandone l’omessa osservanza con la perenzione del diritto stesso. In modo particolare, il riferimento è a quei casi in cui l’assoggettabilità ad Iva dell’acquisto del bene o del servizio avviene in applicazione di un meccanismo del reverse charge che consente all’amministrazione di esigere il pagamento del tributo usufruendo di un termine (quadriennale, di cui all’art. 57, D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633) superiore a quello previsto a favore dell’imprenditore per la sua detrazione, che ne è invece decaduto per il suo trascorrere.
Inoltre, viene richiesto alla Corte se la corretta interpretazione dell’art. 18, par. 1, lett. d, della VI direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388 CE, osti ad una normativa nazionale che nel regolamentare le “formalità” indicate da tale articolo attraverso il meccanismo del reverse charge, possa inserire (a danno del solo contribuente) il rispetto di un limite temporale – come previsto dall’art. 19, D.P.R. 633/1972 – per l’esercizio del diritto alla detrazione sancito dall’art. 17 della stessa direttiva.
La Corte di Giustizia, in via pregiudiziale, ha ritenuto che gli artt. 17, 18, n. 2 e 3, nonché 21, n. 1, lett. b, della VI direttiva, non ostano ad una normativa nazionale che preveda un termine di decadenza per l’esercizio del diritto a detrazione biennale, purché siano osservati i principi di equivalenza e di effettività. Il principio di effettività non è violato per il semplice fatto che l’amministrazione fiscale disponga, per procedere all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto non assolta, di un termine che eccede quello concesso ai soggetti passivi per l’esercizio del loro diritto a detrazione.
Al contrario, secondo la Corte, gli artt. 18, n. 1, lett. d, e 22 della VI direttiva, come modificata dalla direttiva 2000/17/CE, ostano ad una prassi di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento dell’imposta sul valore aggiunto la quale sanzioni un’inosservanza, per un verso, degli obblighi derivanti dalle formalità introdotte dalla normativa nazionale in applicazione di tale art. 18, n. 1, lett. d, e, per altro verso, degli obblighi contabili nonché di dichiarazione risultanti, rispettivamente, dal detto art. 22, n. 2 e 4, con un diniego del diritto a detrazione in caso d’applicazione del regime dell’inversione contabile.

3.7 Iva - Regimi speciali - Agenzie di viaggi
Oggetto: regime Iva del margine commerciale per le agenzie di viaggi (IP 08/333, 28 febbraio 2008)
Normativa comunitaria: artt. 306-310, dir. CE/112/2006, 28 novembre 2006, “Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto”
Normativa italiana: art. 74-ter, D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633, “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”
Tipo di procedura: art. 226, Trattato UE - Procedura d’infrazione
Stato della procedura: parere motivato

La Commissione europea ha inviato al governo italiano (unitamente ad altri sette Stati membri) un parere motivato in materia di regime Iva “del margine” applicabile alle agenzie di viaggio. Secondo la Commissione l’applicazione di tale regime speciale può dar luogo a distorsioni della concorrenza e ha invitato la Repubblica italiana a provvedere a modificare detto regime nel termine di due mesi. La querelle nasce dal fatto che il regime del margine non trova applicazione nel caso in cui gli agenti di viaggio vendano “pacchetti turistici” ad altri soggetti passivi (ovvero, ad altri operatori turistici che, a loro volta, rivendono detti servizi). La Commissione, in passato, aveva proposto di ampliare il campo di applicazione dell’attuale regime, estendendolo anche alle operazioni cosiddette “businnes to businnes” e non solamente a quelle “businnes to consumer”.
Come ha sottolineato il commissario UE alla fiscalità Kovacs, l’applicazione non uniforme della normativa comunitaria in tutta l’Unione può comportare vantaggi competitivi per taluni operatori stabiliti in determinati Stati, a scapito di altri.

4. Imposte sui redditi
4.1 Imposte sui redditi - Reddito d’impresa - Dividendi in uscita - Società non residenti - Tassazione discriminatoria
Oggetto: trattamento fiscale discriminatorio per i dividendi “in uscita” rispetto al regime applicabile ai dividendi distribuiti a società residenti (IP/06/1060, 25 luglio 2006)
Normativa comunitaria: artt. 43, 48, 56 e 58, Trattato CE
Normativa italiana: art. 27, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”
Tipo di procedura: art. 226, Trattato CE - Procedura d’infrazione
Stato della procedura: parere motivato

La Commissione europea ha inviato, in data 25 luglio 2006, a Belgio, Spagna, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo la richiesta formale di modificare la loro legislazione fiscale riguardante i pagamenti di dividendi in uscita. Questi sei Stati membri tassano i dividendi erogati a società estere in modo più gravoso dei dividendi interni. La Commissione ritiene che queste regole siano contrarie al Trattato CE in quanto restringono sia la libera circolazione dei capitali che la libertà di stabilimento. La richiesta è stata presentata in forma di “parere motivato” ai sensi dell’articolo 226 del Trattato CE.
Poiché alcuni Stati membri (tra cui anche la Repubblica italiana) non hanno risposto entro due mesi al parere motivato, la Commissione ha deciso, in data 22 gennaio 2007, di deferire la questione alla Corte di Giustizia delle Comunità europee (v. comunicato stampa Commissione UE n. IP/07/66)
In particolare, nell’annunciato ricorso contro lo Stato italiano, la Commissione UE contesta il più gravoso trattamento fiscale riservato dalla legislazione nazionale ai dividendi corrisposti a società con sede in Stati UE prive di stabile organizzazione nella Repubblica italiana, rispetto a quello previsto per i dividendi distribuiti a società residenti o a società estere con s.o. nel territorio dello Stato. Tale trattamento discriminatorio costituisce, secondo la Commissione una minaccia alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali.

4.2 Imposte sui redditi - Reddito d’impresa - Dividendi in uscita - Fondi pensione esteri - Tassazione discriminatoria
Oggetto: distribuzione di dividendi a fondi pensione stabiliti in altri Stati membri (IP/07/1152, 23 luglio 2007)
Normativa comunitaria: artt. 56 e 58, Trattato CE
Normativa italiana: art. 27, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”
Tipo di procedura: art. 226, Trattato CE - Procedura d’infrazione
Stato della procedura: lettera di messa in mora

La Commissione ha inviato, in data 23 luglio 2007, a Italia e Finlandia richieste di informazioni in forma di lettere di costituzione in mora (prima fase della procedura d’infrazione prevista dall’articolo 226 del Trattato CE) riguardanti le norme in vigore in questi due Paesi, in base alle quali i dividendi versati a fondi pensione esteri possono essere sottoposti ad un’imposizione più elevata rispetto ai dividendi versati a fondi pensione nazionali. L’imposizione più elevata dei fondi pensione esteri può comportare una restrizione della libera circolazione dei capitali garantita dall’articolo 56 del Trattato CE. La Commissione non è al corrente di alcun elemento che possa giustificare tale restrizione. Italia e Finlandia sono invitate a rispondervi entro due mesi.

4.3 Imposte sui redditi - Reddito d’impresa - Dividendi in uscita - Società “madri” residenti in Olanda - Tassazione discriminatoria
Oggetto: rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società “madri” residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite nella Repubblica italiana (IP/07/21, 9 Gennaio 2007)
Normativa comunitaria: art. 5, n. 1, dir. 90/435/CE, 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi
Normativa italiana: art. 27, comma 3 e 27-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”
Tipo di procedura: art. 226, Trattato CE - Procedura d’infrazione
Stato della procedura: parere motivato

La Commissione europea ha inviato alla Repubblica italiana in data 9 gennaio 2007, una richiesta formale di porre fine all’applicazione di una ritenuta alla fonte sulla distribuzione di dividendi alle società madri residenti nei Paesi Bassi. La richiesta è stata presentata sotto forma di “parere motivato”, la seconda fase della procedura a titolo dell’articolo 226 del Trattato CE, in quanto la Repubblica italiana non ha reagito alla lettera di messa in mora inviata dalla Commissione a questo proposito. Se la Repubblica italiana non fornisce una risposta soddisfacente al parere motivato entro due mesi, la Commissione può adire la Corte di Giustizia europea.
Nel 2003 la Repubblica italiana ha sostituito il sistema del credito d’imposta per le distribuzioni di dividendi fino ad allora vigente con un regime di esenzione.
Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana, che fa riferimento al precedente sistema del credito d’imposta, l’amministrazione fiscale italiana rifiuta di rimborsare agli azionisti olandesi la ritenuta del 5% prevista dalle disposizioni della convenzione tra Repubblica italiana e Paesi Bassi contro le doppie imposizioni.
La Commissione ritiene che tale ritenuta sia in contrasto con la direttiva madre-figlia (90/435/ CEE) che, a determinate condizioni, esenta dalla ritenuta alla fonte la distribuzione di utili fra società stabilite in diversi Stati membri UE. La Commissione ritiene eccessivamente estensiva l’interpretazione della direttiva madre-figlia fornita dalle autorità fiscali italiane che impongono un onere del 5% sui dividendi versati a una società madre olandese.

4.4 Imposte sui redditi - Reddito d’impresa - Interessi e canoni - Società consociate non residenti - Tassazione discriminatoria
Oggetto: regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (IP/07/17, 9 gennaio 2007)
Normativa comunitaria: dir. 2003/49/CE, 3 giugno 2003,”Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi”
Normativa italiana: art. 3, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143, “Attuazione della direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi”; art. 3, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, “Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari e internazionali”; art. 26-quater, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”
Tipo di procedura: art. 226, Trattato CE - Procedura d’infrazione
Stato della procedura: parere motivato

La Commissione europea, in data 9 gennaio 2007, ha invitato formalmente la Repubblica italiana ad attuare correttamente la direttiva n. 2003/49/CE del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. La richiesta è stata presentata sotto forma di parere motivato, seconda fase del procedimento di infrazione previsto dal Trattato CE (articolo 226).
L’obiettivo della direttiva 2003/49/CE è abolire l’imposizione fiscale sui pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi nello Stato membro da cui essi provengono e garantire così la parità di trattamento fiscale tra operazioni nazionali e operazioni transfrontaliere.
Con il decreto legislativo n. 143/2005 recante attuazione della direttiva la Repubblica italiana ha ristretto il campo di applicazione delle disposizioni della direttiva ai pagamenti di interessi e di canoni da pagare (maturati) dall’1 gennaio 2004. In tal modo la Repubblica italiana intendeva prevenire l’evasione e la frode fiscale nei casi in cui i pagamenti di interessi e di canoni (maturati prima dell’entrata in vigore della direttiva), erano ritardati intenzionalmente per beneficiare dell’esenzione prevista dalla direttiva.
La Commissione ritiene che le pertinenti disposizioni italiane, escludendo il beneficio previsto dalla direttiva per tutti i pagamenti di interessi e di canoni maturati prima dell’1 gennaio 2004, sono sproporzionati e vanno al di là di quanto è necessario per conseguire il loro scopo legittimo. La tesi sostenuta dalle autorità italiane, secondo cui tale mancato rispetto della direttiva avrebbe soltanto un impatto limitato (vale a dire solo in relazione al periodo iniziale di applicazione della direttiva) non è stata ritenuta una valida giustificazione

5. Procedimento e processo
5.1 Procedimento - Recupero crediti fiscali - Misure interne di attuazione - Omissione - Violazione del diritto comunitario
Oggetto: assistenza reciproca tra gli Stati membri in materia di procedure di rimborso di crediti fiscali (IP/05/934, 14 luglio 2005)
Normativa comunitaria: dir. 2004/97CE, 4 marzo 2004, “Assistenza reciproca in materia di procedure di rimborso di crediti fiscali”
Normativa italiana: assente
Tipo di procedura: art. 226, Trattato CE - Procedura d’infrazione
Stato della procedura: parere motivato

La Commissione europea ha deciso di indirizzare un parere motivato alla Repubblica italiana e alla Grecia, che non hanno ancora comunicato le misure di attuazione in diritto interno della direttiva 2004/79/CE sull’assistenza reciproca in materia di recupero di crediti fiscali. In assenza dell’adozione di misure intese a conformare le legislazioni degli Stati membri interessati entro due mesi dal ricevimento del parere motivato, la Commissione potrà decidere di sottoporre anche questi casi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

5.2 Rimborso di tributi incompatibili con l’ordinamento comunitario - Violazione del diritto comunitario
Oggetto: rimborso di tributi incompatibili con l’ordinamento comunitario (IP/06/972, 11 luglio 2006)
Normativa comunitaria: art. 5, Trattato CE, principio di collaborazione
Normativa italiana: art. 29, comma 2, L. 428/1990, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza della Repubblica italiana alle Comunità europee”
Tipo di procedura: art. 226, Trattato CE - Procedura d’infrazione
Stato della procedura: parere motivato

La Commissione ha inviato un parere motivato alla Repubblica italiana per la mancata adozione delle misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-129/00, che ha stabilito l’incompatibilità con il diritto comunitario di alcuni aspetti della legislazione italiana relativi al rimborso di tributi indebitamente pagati. Il parere motivato è stato formulato nell’ambito della procedura di infrazione prevista all’articolo 228 del Trattato CE.

5.3 Procedimento - Assistenza reciproca fra autorità nazionale in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi - Misure interne di attuazione - Omissione - Violazione del diritto comunitario
Oggetto: assistenza reciproca tra autorità competenti nel settore delle imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi (IP/05/40, 14 gennaio 2005)
Normativa comunitaria: dir. 2003/93/CE, 7 ottobre 2003, “Reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi”
Normativa italiana: D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215 “Attuazione della direttiva 2003/93/CE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette”
Tipo di procedura: art. 226, Trattato CE - Procedura d’infrazione
Stato della procedura: parere motivato

La Commissione europea ha deciso di adire la Corte di Giustizia contro la Repubblica italiana per omessa comunicazione delle misure di attuazione in diritto interno della direttiva 2003/93/CE che estende le disposizioni riguardanti la reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri alle imposte sui premi assicurativi. La Commissione ha deciso inoltre di chiedere formalmente al Granducato di Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi e alla Repubblica portoghese di comunicarle le misure da loro adottate per attuare detta direttiva. La richiesta è trasmessa sotto forma di parere motivato, seconda fase della procedura di infrazione prevista dall’articolo 226 del Trattato. Qualora i tre Stati membri non comunichino le misure richieste entro due mesi dal ricevimento del parere motivato, la Commissione può adire la Corte.

5.4 Procedimento - Assistenza reciproca fra Autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette - Misure interne di attuazione - Omissione - Violazione del diritto comunitario
Oggetto: assistenza reciproca tra autorità competenti nel settore delle imposte dirette (IP/05/941, 15 luglio 2005)
Normativa comunitaria: dir. 2004/56/CE, 16 novembre 2004, che modifica la dir. 77/799/CEE, “Assistenza reciproca tra autorità competenti in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi”
Normativa italiana: D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215, “Attuazione della direttiva 2003/93/CE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette”
Tipo di procedura: art. 226, Trattato CE - Procedura d’infrazione
Stato della procedura: parere motivato
La Commissione ha chiesto formalmente alla Repubblica ceca, alla Grecia, all’Irlanda, alla Repubblica italiana e al Lussemburgo di adottare e comunicare le misure necessarie per l’attuazione della direttiva 2004/56/CE del Consiglio che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri. Dette richieste sono trasmesse sotto forma di parere motivato, seconda fase della procedura di infrazione prevista dal Trattato CE (articolo 226). Qualora gli Stati membri non comunichino le misure richieste entro due mesi dal ricevimento del parere motivato, la Commissione può adire la Corte di Giustizia europea.

5.5 Procedimento - Notificazione atti tributari - Soggetti non residenti - Principio di non discriminazione - Adeguamento norme interne - Compatibilità con il diritto comunitario
Oggetto: notificazione di atti tributari a soggetti non residenti (IP/07/19, 9 gennaio 2007, fascicolo 2005/5115)
Normativa comunitaria: artt. 12, 18 e 43, Trattato CE
Normativa italiana: art. 60, comma 1, D.P.R. 600/1973, “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”
Tipo di procedura: art. 226, Trattato CE - Procedura d’infrazione
Stato della procedura: chiusa

La Commissione ha chiuso il procedimento nei confronti della Repubblica italiana relativo alla modalità di notifica degli atti fiscali alle persone non residenti. La Commissione esprime apprezzamento per le modifiche apportate. La Commissione aveva inviato una lettera di costituzione in mora alla Repubblica italiana perché riteneva che le norme previgenti (secondo le quali le notifiche alle persone non residenti erano effettuate mediante pubblicazione di un avviso sull’albo pretorio del Comune nel quale doveva essere eseguita la notifica e il termine per il ricorso decorreva dopo 8 giorni dall’espletamento di tale formalità), violassero il principio di non discriminazione in base alla nazionalità (articolo 12, Trattato CE) e imponessero restrizioni alla libertà di circolazione e alla libertà di stabilimento (articoli 18 e 43, Trattato CE). Con le ultime modifiche apportate all’articolo 60, comma 1, del D.P.R. 600/1973 in vigore dall’agosto 2006, la Repubblica italiana ha modificato la procedura applicabile alla notifica di atti fiscali a persone non residenti. Ai sensi delle nuove disposizioni le autorità fiscali locali notificheranno gli atti fiscali alle persone non residenti al loro indirizzo legale all’estero.

5.6 Giudicato interno contrastante con il diritto comunitario - definitività - insussistenza
Oggetto: giudicato interno contrastante con il diritto comunitario
Normativa comunitaria: Trattato CE, principi generali
Normativa italiana: art. 2909 c.c., “Cosa giudicata”
Tipo di procedura: art. 234, Trattato CE - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
Stato della procedura: sent. 18 luglio 2007, causa C-119/05 (sent. CGCE, grande sezione, 18 luglio 2007, causa C-119/05)

La Corte di Giustizia UE, (grande sezione, pres. Skouris, rel. Schiemann) con la sentenza del 18 luglio 2007, causa C-119/05 ha statuito che qualora un regime di aiuti sia stato dichiarato incompatibile agli effetti del diritto comunitario, il recupero della misura fruita dal beneficiario non trova ostacolo nella formazione di una decisione avente autorità di cosa giudicata secondo gli effetti propri dell’art. 2909 del Codice civile italiano. Essendo competenza esclusiva della Commissione delle Comunità europee la valutazione della compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti, il giudice nazionale è tenuto – all’occorrenza – alla disapplicazione della disciplina di diritto interno al fine di garantire piena efficacia alla norma di diritto comunitario. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sui principi di diritto comunitario applicabili alla revoca di un atto nazionale di concessione di aiuti di Stato incompatibili con il diritto comunitario, adottato in applicazione di una pronuncia giurisdizionale nazionale che ha acquistato autorità di cosa giudicata.

5.7 Processo tributario - Imposta sul valore aggiunto - Abuso del diritto - Giudicato esterno contrastante con il diritto comunitario - Efficacia
Oggetto: efficacia del giudicato esterno contrastante con il diritto comunitario nel processo tributario
Normativa comunitaria: principi del diritto comunitario
Normativa italiana: art. 2909, c.c., “Cosa giudicata”
Tipo di procedura: art. 234, Trattato CE - Rinvio pregiudiziale
Stato della procedura: pendente innanzi alla CGCE (Cass., ord. n. 26996 del 10 ottobre 2007, dep. il 21 dicembre 2007)

La Corte di Cassazione (sez. tributaria, pres. Altieri, rel. Cappabianca) con l’ordinanza n. 26996 del 10 ottobre 2007 (depositata il 21 dicembre 2007) ha sottoposto alla Corte di Giustizia europea un quesito in materia di processo tributario.
La Corte vuole sapere se deve applicarsi anche al processo tributario il principio già emerso nella sentenza della Corte di Giustizia del 18 luglio 2007 (causa C-119/05, Lucchini S.p.A.) ovvero se il diritto comunitario osti all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui all’art. 2909 del Codice civile, tesa a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, quando tale applicazione venga a consacrare un risultato contrastante con il diritto comunitario.
Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha provveduto a rimettere alla Corte di Giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale in relazione alla compatibilità dei principi elaborati nella giurisprudenza di legittimità in tema di efficacia del giudicato esterno con il concetto di divieto di abuso del diritto.
Nel merito, la Suprema Corte era investita della risoluzione di una controversia nella quale, da un lato, l’amministrazione finanziaria intendeva disconoscere effetti giuridici e tributari ad un contratto (nella specie, di comodato) attraverso il quale il contribuente avrebbe perseguito l’esclusiva finalità di eludere l’assolvimento delle imposte traendo un indebito risparmio.
Il contribuente eccepiva, in proprio favore, la formazione di numerosi giudicati aventi ad oggetto altri avvisi di accertamento emessi in virtù di un unico processo verbale di constatazione. La Corte ha formulato alla Corte di Giustizia (ai sensi dell’art 234 del Trattato CE) il seguente quesito: «se il diritto comunitario osti all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui all’art. 2909 c.c., tesa a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, quando tale applicazione venga a consacrare un risultato contrastante con il diritto comunitario, frustrandone l’applicazione, anche in settori diversi da quello degli aiuti di Stato (per cui, v. CGCE 18 luglio 2007, in causa C-119/05, Lucchini S.p.A.) e, segnatamente, in materia di Iva e di abuso di diritto posto in essere per conseguire indebiti risparmi d’imposta, avuto, in particolare, riguardo anche al criterio di diritto nazionale, così come interpretato dalla giurisprudenza di questa corte, secondo cui, nelle controversie tributarie, il giudicato esterno, qualora l’accertamento consacrato concerna un punto fondamentale comune ad altre cause, esplica, rispetto a questo, efficacia vincolante anche se formatosi in relazione ad un diverso periodo d’imposta».

6. Tributi doganali
6.1 Tributi doganali - Operazioni in dogana da garanzia - Ritardata contabilizzazione dei diritti in dogana - Incompatibilità con il diritto comunitario
Tributi doganali - Operazioni di transito in dogana - Ritardata iscrizione in contabilità “A” dei diritti in dogana - Incompatibilità con il diritto comunitario

Oggetto: tributi doganali e relativi adempimenti connessi ad operazioni di transito tir, ricorso presentato l’8 giugno 2007 (causa n. C-275/07)
Normativa comunitaria: articoli 8 e 11, reg. CE n. 1552/1989; art. 6, par. 2, lett. a, reg. CE n. 1150/2000; decisione 94/728/CE, Euratom.
Tipo di procedura: art. 226, Trattato CE - Procedura d’infrazione
Stato della procedura: ricorso pendente innanzi alla CGCE

La Commissione contesta due decisioni della Repubblica italiana. La prima consistente nel rifiuto di corrispondere alla Commissione interessi moratori per ritardata contabilizzazione dei diritti doganali nonché di adeguare le disposizioni nazionali alla normativa comunitaria in relazione alla contabilizzazione delle operazioni doganali coperte da garanzia globale e non contestate, risultanti da un’operazione di transito comunitario. La seconda nel rifiuto di corrispondere alla Commissione interessi moratori relativi al mancato rispetto dei termini impartiti dalla regolamentazione comunitaria per l’iscrizione in contabilità “A” dei diritti doganali, nell’ambito di operazioni di transito ai sensi della convenzione Tir.
A sostegno del ricorso la ricorrente assume che la Repubblica italiana, oltre ad aver violato gli articoli 8 e 11 del regolamento n. 1552/89, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a, sostituito, a decorrere dal 31 maggio 2000, dal regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità e in particolare al suo articolo 6, paragrafo 3, lettera a.

6.2 Tributi doganali - Concessione di esenzione dai dazi doganali - Incompatibilità con il diritto comunitario
Oggetto: esenzione dai diritti doganali, ricorso presentato il 29 maggio 2006 (causa n. C-239/06)
Normativa comunitaria: reg. CE n. 150/2003; art. 26, Trattato CE.
Tipo di procedura: art. 226, Trattato CE - Procedura d’infrazione
Stato della procedura: ricorso pendente innanzi alla CGCE

A parere della Commissione, l’esenzione dai dazi doganali unilateralmente concessa dalla Repubblica italiana nel periodo precedente l’applicazione del regolamento CE n. 150/2003 del Consiglio, costituiva un’illegittima deroga all’art. 26, Trattato CE e alla legislazione doganale comunitaria, che ha avuto per conseguenza un’indebita riduzione delle entrate doganali, risorse proprie della Comunità. Nonostante le reiterate richieste della ricorrente, il governo italiano ha rifiutato di calcolare e versare alla Comunità le somme corrispondenti alle risorse proprie in tal modo eluse per il periodo intercorso fra l’1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, nonché di versare gli interessi di mora su dette somme, come previsto dalla normativa vigente in tale settore.

7. Tributi locali
7.1 Esenzioni Ici - Enti ecclesiastici/enti non commerciali - Divieto di aiuti di Stato fiscali
Oggetto: esenzioni Ici concesse agli enti ecclesiastici e agli enti non commerciali
Normativa comunitaria: art. 88, Trattato CE
Normativa italiana: art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, “Riordino della finanza degli enti territoriali”
Tipo di procedura: art. 88, Trattato CE - Recupero aiuti di Stato
Stato della procedura: richiesta di informazioni

La Commissione europea ha inviato richiesta di informazioni (lettera del 5 novembre 2007, prot. D/54393-CP71/2006) alla Repubblica italiana al fine di verificare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato fiscali con riferimento alle agevolazioni fiscali di cui beneficiano gli enti ecclesiastici e gli altri enti non commerciali ai fini Ici.

7.2 Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili - Imprese domiciliate fuori del territorio della Regione Sardegna - Libera prestazione di servizi - Divieto di aiuti di Stato fiscali
Oggetto: imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto gravanti sulle sole imprese domiciliate fuori dal territorio della Regione Sardegna
Normativa comunitaria: artt. 49 e 87, Trattato CE
Normativa italiana: art. 4, L.R. Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, L.R. Sardegna 29 maggio 2007, n. 2
Tipo di procedura: art. 234, Trattato CE - Rinvio pregiudiziale

La Corte costituzionale con ordinanza 15 aprile 2008, n. 103, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale ha proposto questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia CE ex art. 234 del Trattato CE, al fine di verificare: a) se l’art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di una norma, quale quella prevista dall’art. 4, L.R. Sardegna n. 4/2006 (“Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo”), nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, L.R. Sardegna n. 2/2007 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione”, legge finanziaria 2007), secondo la quale l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto debba gravare sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna; b) se l’art. 4, L.R. Sardegna n. 4/2006, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, L.R. Sardegna n. 2/2007, nel prevedere che l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna, configuri, ai sensi dell’art. 87 del Trattato, un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna.

 

 

[*] Hanno collaborato: Paola Valeria Renzi e Caterina Verrigni (Accise); Mario Cermignani (Aiuti di Stato fiscali); Francesco Montanari (Imposta sul valore aggiunto); Concetta Ricci (Imposte sui redditi); Christian Califano e Alessandra Magliaro (Procedimento e processo tributario); Christian Califano e Francesca Miconi (Tributi doganali); Riccarda Castiglione (Tributi locali).