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SUL "VINCOLO DI DESTINAZIONE" QUALE NUOVO PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
Nota di Angelo Contrino
1. Le decisioni in rassegna rivestono un interesse particolare, e meritano di essere commentate, perché sono le prime a pronunciarsi sul “vincolo di destinazione” quale nuovo presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni, così come introdotta e ridefinita nel suo perimetro applicativo dall’art. 2, commi da 47 a 50, D. L. 3 ottobre 2006, n. 262[1].
L’occasione, in entrambi i casi, è stata la verifica della sussumibilità nella nuova fattispecie impositiva di un trust, che è figura priva di autonoma rilevanza nel contesto del tributo successorio ma suscettibile di realizzare una destinazione vincolata di uno o più beni a un fine predeterminato. Verifica che nei due casi è stata effettuata in termini differenti – piena nel primo e limitata a uno specifico profilo nel secondo –, riguardando trust di diversa natura.
Nel primo caso, deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Lodi, si trattava di un trust “commerciale”, e in particolare di un trust con scopo liquidatorio, in quanto costituito da una società in fase di liquidazione affinché il trustee, dopo i trasferimento dei cespiti in trust, potesse attuare la predetta liquidazione in modo efficace nella prospettiva della salvaguardia dell’interesse sia dei creditori che dei soci. Rifiutando l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, richiesta dal notaio in sede di registrazione dell’atto, l’Agenzia delle Entrate ha preteso l’applicazione dell’imposta di donazione con l’aliquota dell’8%[2], sul presupposto – chiarito anche in sede di giudizio – che gli atti istitutivi di trust costituissero vincoli di destinazione sui beni con effetto traslativo. Tale tesi è stata respinta dalla Commissione, con annullamento del relativo avviso di liquidazione, perché «il trust ha finalità liquidatorie del patrimonio conferito, ed al trustee è concessa la più ampia facoltà di operare con piena autonomia decisionale; pertanto non si ravvisa alcun vincolo di destinazione e non è applicabile l’imposta sulle donazioni».
Nel secondo caso, deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, oggetto della controversia era un trust “liberale”, costituito da una persona fisica mediante il trasferimento in trust di beni immobili, ove i beneficiari finali – sebbene enumerati – non erano individuabili al momento dell’istituzione del trust, dipendendo la loro concreta e definitiva individuazione, prevista alla scadenza del trust, dal verificarsi di taluni eventi futuri e incerti[3]. La registrazione dell’atto da parte del notaio, con pagamento delle imposte di registro e ipocatastali in misura fissa, è stata seguita da un avviso di liquidazione col quale sono stati richiesti i tributi successorio, con aliquota del 6%[4], e ipocatastale, in misura proporzionale, perché la costituzione di beni in trust comporterebbe – secondo l’ufficio procedente – l’applicazione immediata del tributo successorio e, nella specie, anche delle imposte ipocatastali. Anche in questo caso la Commissione ha respinto la tesi dell’Agenzia delle Entrate, sancendo, fra le altre cose, che il tributo sulle donazioni non è applicabile all’atto dell’istituzione del trust quando «i beneficiari sono titolari di una posizione giuridica qualificabile come di “aspettativa giuridica”» perché «solo successivamente e coerentemente con la ricostruzione civilistica dell’istituto, quando il trustee, realizzato il programma predisposto dal disponente nell’atto istitutivo, attribuirà il trust fund ai beneficiari sarà integrato il presupposto impositivo».
Le due Commissioni hanno affrontato due diversi profili di rilevanza del trust, con la mediazione dei “vincoli di destinazione”, ai fini dell’imposta sulle donazioni: la prima si è pronunciata sull’astratta applicabilità del tributo ai trust “commerciali”; la seconda, invece, sul momento di perfezionamento dell’obbligazione tributaria in presenza di un trust “liberale”, essendo pressoché pacifica, in questa ipotesi, l’applicabilità del tributo successorio.
Entrambe sono giunte a conclusioni pienamente condivisibili, e in linea con le soluzioni già prospettate da un parte della dottrina, fornendo un contributo alla definizione degli esatti confini della nuova fattispecie del “vincolo di destinazione”, al disvelamento della effettiva capacità economica colpita dal rinnovato tributo successorio e alla corretta individuazione del momento in cui sorge il presupposto d’imponibilità; elementi, questi, ignorati o travisati nelle interpretazioni fornite dalla direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate e applicate pedissequamente dagli uffici periferici.
2. Come risulta dalla motivazione delle sentenze, in entrambi i casi gli uffici interessati hanno fondato la loro richiesta, e giustificato il loro operato, invocando proprio la prassi ministeriale sul tributo successorio, e sul trust in particolare, secondo cui la costituzione di trust rientrerebbe sic et simpliciter tra i vincoli di destinazione e, pertanto, l’imposta sulle successioni e donazioni sarebbe sempre applicabile, in modo immediato e a qualunque tipo di trust.
Rileva, in particolare, l’Agenzia delle Entrate che «il trust comporta la segregazione dei beni del settore in un patrimonio separato gestito dal trustee [...]. Il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l’effetto) va assoggettato, pertanto, all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos»; e ciò vale – com’è stato successivamente precisato – «in ogni caso, [...] indipendentemente dal tipo di trust. Pertanto, anche nel trust auto-dichiarato [...], l’attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni»[5].
La tesi dell’Agenzia, seguita dagli uffici anche nei due casi oggetto delle sentenze, non è condivisibile nella sua assolutezza, essendo il frutto di un’interpretazione meramente lessicale avulsa dall’oggetto dell’imposta sulle donazioni, e in particolare dalla capacità economica che giustifica exart. 53, Cost., il prelievo nei confronti dei soggetti passivi del medesimo tributo[6].
Non è vero – com’è stato affermato in atti dall’ufficio nel caso fiorentino, e riportato nella parte motiva della sentenza – che «tutto ciò che può ricavarsi, in via interpretativa, da questa disposizione [n.d.a.:ossia quella che ha reintrodotto il tributo successorio] è che la costituzione di vincoli di destinazione (e tra essi è indubbio che vi rientri il trust) rileva, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione e successione, indipendentemente dal tipo di trust, dato che la norma non ha alcuna distinzione».
E ciò perché, per giungere a una corretta definizione dei suoi esatti confini operativi, la nuova fattispecie tassabile dev’essere calata e interpretata nel contesto del tributo in cui è stata innestata.
Con il D.L. n. 262/2006 che l’ha reintrodotto, il tributo successorio ha subito un ampliamento rispetto al passato della sfera applicativa – che copre, adesso, anche gli atti gratuiti di trasferimento e, appunto, i vincoli di destinazione – ma non un mutamento del suo assetto strutturale e, dunque, dell’oggetto dell’imposta.
Se è vero che i soggetti passivi del tributo continuano a essere, come prima, gli eredi, i legatari, i donatari e i beneficiari di altre liberalità tra vivi[7]; e che, pertanto, il tributo continua a presupporre la presenza di due differenti sfere soggettive, com’è confermato anche dall’art. 2, comma 49, del citato D.L. 262/2006, ove si fa riferimento ai «[...] beni o diritti attribuiti a favore [...]» di coniuge, parenti e affini o altri soggetti; non si può che concludere che i diversi presupposti imponibili – e, pertanto, anche i nuovi – rilevano se, e in quanto, determinino un incremento patrimoniale per un soggetto diverso dal disponente. E tale incremento – come già evidenziato in sede di primo commento della novella[8] – esprime la capacità economica che exart. 53, Cost., è in grado di giustificare, e in effetti giustifica, il prelievo nei confronti dei soggetti passivi del tributo. Il profilo dell’arricchimento si coglie inequivocabilmente anche nella prevista differenziazione delle aliquote d’imposta e delle franchigie in funzione del grado di parentela tra disponente e beneficiario, che imprime una connotazione “soggettiva” al presupposto e “baricentra” il prelievo sulla persona del beneficiario: l’attitudine alla contribuzione non dipende dalla mera espansione che si verifica nella sua sfera patrimoniale, bensì dalla collocazione di tale arricchimento nel contesto dei legami di parentela più o meno stretti esistenti con il disponente.
In definitiva, la locupletazione del soggetto passivo senza sacrificio alcuno, pur se diversamente apprezzata in ragione dei vincoli relazionali col disponente, continua a rappresentare l’oggetto dell’imposta sulle successioni e donazioni, ossia la forza economica che legittima il prelievo. Onde è inappuntabile l’affermazione – fatta dal collegio fiorentino – secondo cui «l’oggetto del prelievo in materia di vincoli di destinazione (e quindi di trust) è costituito dall’incremento netto di ricchezza conseguito dal beneficiario dell’elargizione, quindi del suo effettivo arricchimento».
3. Se è così, la mera realizzazione di una fattispecie nominalmente coincidente con uno dei presupposti imponibili, che determina o che può determinare un astratto vantaggio per un soggetto, non è sufficiente a far scattare l’applicazione del tributo successorio, essendo la sua effettiva sussumibilità in uno dei presupposti impositivi, e la conseguente successiva tassabilità, condizionata al concreto verificarsi di un incremento nella sfera patrimoniale del destinatario.
Limitandosi ai “nuovi” presupposti, ciò significa che non ogni atto di trasferimento a titolo gratuito va sottoposto al tributo successorio, ma solo quello che determina un arricchimento del soggetto beneficiario dello stesso[9]; donde – a differenza di quanto sostiene l’amministrazione finanziaria – non ogni costituzione di un “vincolo di destinazione” comporta l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma solo quella che determina un effettivo accrescimento della sfera patrimoniale di un soggetto diverso dal disponente. Diversamente, si finirebbe col tassare una fattispecie concreta priva (quanto meno al momento in cui viene posta in essere, e fino a quando non si produce la locupletazione del destinatario) della capacità economica oggetto del tributo e, dunque, nei confronti di un soggetto che risulta totalmente estraneo a ogni forma di arricchimento.
Per i trust con finalità liquidatoria, e più in generale per tutti quelli appartenenti al genus dei trust commerciali (come, ad esempio, i trust di garanzia, i trust finanziari, ecc.), è quindi corretto affermare – come concluso dal collegio tributario lodigiano – che «non si ravvisa alcun vincolo di destinazione e non è applicabile l’imposta sulle donazioni»; nel senso che – secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata che è stata dianzi prospettata – non esiste in queste ipotesi un vincolo di destinazione rilevante ai fini del tributo successorio.
Nello specifico caso dei trust solutori, la costituzione del vincolo di destinazione determina indubbiamente un vantaggio per i beneficiari-creditori, ma si tratta di un vantaggio che non è latore di un incremento della loro sfera patrimoniale: il diritto dei beneficiari-creditori a ottenere una quota dei beni in trust e il successivo pagamento da parte del trustee non determina niente altro che una mera sostituzione (fra l’altro non sempre integrale) del credito già vantato nei confronti del disponente (nel caso di specie, la società). Ed è indubbio che nella loro veste di beneficiari del trust solutorio creato dal disponente i creditori non possano essere qualificati come eredi, legatari, donatari o beneficiari di una liberalità tra vivi; ma neanche, al pari del trustee, come destinatari di un trasferimento gratuito, ancorché non si faccia menzione – per un evidente difetto di coordinamento – di questa categoria di soggetti passivi all’interno dell’art. 5 del D.Lgs. n. 346/1990.
E ciò perché – com’è stato puntualmente evidenziato[10] – «non è corretto definire gratuito ogni trasferimento che si realizzi in assetti non corrispettivi: sono sicuramente “onerosi” anche i trasferimenti strumentali nell’ambito di una sequenza negoziale unitaria alla realizzazione di situazioni effettuali vantaggiose anche per chi il trasferimento dispone»; donde l’impossibilità che si verifichi in tali casi un incremento patrimoniale “gratuito” tanto per i beneficiari quanto per il trustee. Non essendo possibile ravvisare né una liberalità né una gratuità, i negozi dispositivi iniziali dei trust commerciali fuoriescono dalla sfera operativa del tributo successorio per ricadere sotto il dominio applicativo del tributo di registro o, in alternativa, dell’imposta sul valore aggiunto[11]. L’assoggettamento all’imposta sulle donazioni anche dei trust (e, più in generale, delle destinazioni) contraddistinti da assetti non onerosi – com’è, appunto, nel caso dei trust commerciali – condurrebbe a un prelievo irrazionale sotto il profilo sia interno, in quanto contrario all’oggetto del tributo, sia esterno, in quanto ne impedirebbe l’utilizzazione in concreto.
Per i trust di stampo liberale, il collegio fiorentino coglie pienamente nel segno – alla luce della ricostruzione effettuata – quando ne riconosce l’assoggettabilità all’imposta sulle donazioni perché «l’interpretazione corretta della norma non può essere che quella secondo cui l’oggetto della tassazione deve concretizzarsi in un trasferimento di ricchezza a favore di un soggetto terzo», il cui arricchimento – precisa ulteriormente la commissione – rappresenta «l’oggetto del prelievo in materia di vincoli di destinazione (e quindi di trust)».
Della stessa opinione dovrebbe essere anche l’Agenzia delle Entrate, se ritiene – come condivisibilmente affermato nella circ. 48/E del 2007 – che «il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa. Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall’origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario) e sia espressione dell’unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale»[12]. Si è usato il condizionale perché tali corrette affermazioni di principio, e le conseguenze che ne discenderebbero sul piano ricostruttivo, sono pressoché obliterate dalla soluzione propugnata nella circ. n. 3/E del 2008 – seguita dalla prassi degli uffici per tutti i tipi di trust (come risulta la parte motiva di entrambe le sentenze) – secondo cui «il soggetto passivo dell’imposta sulle successioni e donazioni è il trust, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione»[13].
Trattasi di soluzione strumentale all’applicazione del tributo sempre all’atto della costituzione del vincolo di destinazione (su cui infra) ma inaccettabile nella sua assolutezza, confliggendo con la stessa ricostruzione dei trust liberale quale ipotesi di collegamento negoziale configurante una liberalità indiretta e con il già illustrato oggetto del tributo successorio. Se vi è una liberalità indiretta, e se le aliquote e le franchigie vanno determinate in ragione dei legami di parentela – più o meno stretti – esistenti fra i beneficiari della liberalità e il disponente, i soggetti passivi del tributo non possono che essere i beneficiari di tale liberalità indiretta – i quali, peraltro, sono espressamente menzionati nel già citato art. 5 del D.Lgs. n. 346 – e la capacità economica tassabile non può che essere l’incremento patrimoniale conseguito dagli stessi. È dunque irrilevante il mero effetto segregativo valorizzato dall’Agenzia dell’Entrate per tentare di giustificare la generale attribuzione della soggettività passiva al trust[14], dovendosi più correttamente avere riguardo all’effettivo manifestarsi di un effetto traslativo e al terminale ultimo dell’arricchimento, e non al veicolo di attuazione del programma di attribuzioni.
Sulla scorta di quanto rilevato, la conclusione non può che essere la seguente: pur nell’unicità del presupposto impositivo rappresentato dal “vincolo di destinazione”, non è possibile teorizzare – come pretende l’Agenzia – un trattamento fiscale indifferenziato per tutti i trust, ma – come correttamente rileva anche la commissione tributaria lodigiana – l’applicabilità dell’imposta sulle donazioni va valutata caso per caso, a seconda della natura del negozio (programma, destinatari e profilo causale delle attribuzioni, ecc.) e degli effetti che lo stesso produce.
4. Dopo aver indagato la capacità economica colpita dal tributo successorio e i confini del “vincolo di destinazione”, quale genus al cui interno è possibile ricondurre la species del trust, non rimane che accertare il “momento” in cui si sorge il presupposto e si perfeziona, dunque, l’obbligazione tributaria.
La questione, specificamente affrontata dalla sentenza fiorentina, è una delle più problematiche dell’attuale disciplina dei trust (e dei vincoli di destinazione) sotto il profilo dell’imposizione indiretta sui trasferimenti.
La tesi dell’Agenzia delle Entrate, seguita puntigliosamente dagli uffici (come emerge da entrambe le sentenze in commento), è chiara e radicale: «l’attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni», e dunque, generalizzando, il presupposto imponibile del tributo si perfeziona sempre al momento della creazione del vincolo destinazione su determinati cespiti; ciò – si argomenta – in ragione della «natura patrimoniale del conferimento in trust nonché dell’effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà». Tale tesi – che riecheggia la soluzione elaborata da una parte della dottrina in sede di primo commento della novella[15] – ha condotto, in modo coerente ma – come già evidenziato – errato, ad attribuire in via generale la soggettività passiva al trust, quale immediato destinatario dei cespiti che subiscono la segregazione, ed è stata elaborata perché – come rilevato in atti dall’ufficio nel caso fiorentino, e riportato nella parte motiva della sentenza – se si ammettesse il rinvio «la tassazione dell’atto sarebbe rimessa alla bontà dei beneficiari, visto che nessuna norma di legge prevede l’assoggettamento dell’atto di devoluzione (dal trustee ai beneficiari finali) a qualsiasi tipo di imposta»[16].
Trattasi di tesi che – come s’intuisce dalle osservazioni fatte in precedenza – non si può affatto condividere.
Se l’oggetto del tributo successorio è l’arricchimento del beneficiario, in mancanza di una disposizione che preveda l’anticipazione del prelievo rispetto a tale momento l’obbligazione tributaria nascente dalla realizzazione di un atto di destinazione o di trasferimento mortis causa o inter vivos, liberale o gratuito, non può che considerarsi perfezionata quando si verifica il materiale accrescimento della sfera patrimoniale del suddetto beneficiario. Ciò significa, per i “vincoli di destinazione”, che l’applicazione del tributo non può essere collegato alla mera creazione del vincolo, bensì al concreto verificarsi di una locupletazione del destinatario; onde rilevano soltanto i vincoli di destinazione con effetti traslativi e solo quando un simile effetto si produce nel patrimonio del destinatario. Sotto il profilo sistematico, la ricostruzione proposta appare coerente con la disposizione che in caso di delazione successoria pone a carico del chiamato non ancora accentante l’obbligo di pagare il tributo solo se e nella misura in cui possieda beni ereditari, così valorizzando – ai fini dell’anticipazione del prelievo, che è solo provvisorio e strumentale (semplificazione, tempestività e certezza della riscossione) – la presenza nella sua sfera patrimoniale e il possesso attuale dei beni caduti in successione.
Alcune precisazioni paiono necessarie.
Nella prospettiva considerata va attribuita rilevanza non solo alle vicende traslative in senso tecnico, vale a dire le modificazioni soggettive del rapporto, ma a ogni effetto derivativo, costitutivo, obbligatorio, et similia, idoneo a determinare un’espansione nel patrimonio di un soggetto diverso dal disponente[17]; donde l’autonomia del nuovo presupposto della “costituzione di vincoli di destinazione” rispetto al classico presupposto del “trasferimento di beni e diritti”. Ai fini dell’applicazione del tributo non è necessaria – come dimostrano le liberalità indirette e, dunque, anche i trust familiari di stampo liberale – l’effettiva devoluzione del bene o del trust fund al beneficiario dell’elargizione, ma è sufficiente l’acquisizione da parte dei quest’ultimo di un diritto certo e attuale di apprendere i suddetti cespiti, ancorché la materiale apprensione sia poi differita nel tempo: è nel momento dell’acquisizione di un diritto di tal fatta, e solo in quel momento, che il beneficiario subisce quell’espansione della sfera patrimoniale che si configura, exart. 53 Cost., quale capacità economica attuale assoggettabile al tributo successorio. E solo così, peraltro, è possibile garantire il coordinamento, il pieno rispetto e la corretta applicazione della disposizione sui soggetti passivi e di quella che impone, ai fini dell’attuazione del prelievo, la differenziazione delle aliquote d’imposta e delle franchigie in base al grado di parentela esistente tra disponente e beneficiario effettivo dell’elargizione.
Per applicare il tributo sulle successioni e donazioni il beneficiario diretto o indiretto di un’elargizione liberale deve essere non soltanto puntualmente individuato ma anche titolare di un diritto certo e attuale.
È, dunque, ancora una volta ineccepibile la commissione tributaria fiorentina quando, per escludere l’applicazione immediata del tributo successorio pretesa dall’ufficio, afferma che «nel caso di cui trattasi i beneficiari sono esclusivamente titolari di una posizione qualificabile come di “aspettativa giuridica” che è la posizione propria di chi è titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva; sono quindi titolari di una posizione giuridica che si potrebbe anche definire “incontrovertibile” ma che comunque non consente loro, al momento dell’istituzione del trust, di ottenere i beni e quindi in capo ad essi non si manifesta alcun arricchimento tassabile; la incontrovertibilità rileva, quindi non in quanto tale, ma solo in quanto consenta di ottenere, appunto, i beni, che si verificherà nella fattispecie specifica, solo al momento del verificarsi degli eventi condizionati». Per poi concludere – in modo altrettanto corretto – che «al momento in cui si verificherà la condizione, pertanto scatterà a carico del beneficiario, sempre che il diritto di ottenere i beni sia “incontrovertibile”, perché nulla esclude che il beneficiario rinunzi al beneficio stesso, [...] l’obbligo di denunzia ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 131/1986, con conseguente pagamento delle imposte dovute».
La premessa consente di affermare, inoltre, che non è necessario – contrariamente a quanto ritiene l’Agenzia dell’Entrate – postulare l’applicazione immediata del tributo sempre all’atto della costituzione del vincolo di destinazione, a prescindere dagli effetti traslativi, per attrarre a tassazione anche i trust autodichiarati. Né si deve ritenere, per contro, che il tributo non sia mai applicabile a tale tipo di trust – e, più in generale, ai vincoli di destinazione aventi natura analoga – sul presupposto che esso non sottenda alcun trasferimento di beni e diritti. E infatti, l’imposta sulle donazioni troverà immediata applicazione se, e nella misura in cui, la costituzione del trust autodichiarato o la dichiarazione unilaterale exart. 2645-ter c.c. comporti l’attribuzione, ai beneficiari finali del vincolo, di un diritto certo e attuale di apprendere i cespiti vincolati; diversamente, l’imposta si applicherà nel momento in cui i predetti beneficiari diventeranno titolari di un diritto di tal fatta o riceveranno direttamente i cespiti. Come già in altra sede evidenziato[18], non si può inoltre escludere l’assoggettabilità al tributo dell’eventuale attribuzione, sempre nel momento cui l’attribuzione si verifica in concreto, di un diritto certo e attuale del beneficiario di percepire una rendita, posto che nel sistema dell’imposta sulle donazioni la rendita assume rilevanza – in quanto legato, donazione, onere, ecc. – in ragione del valore attuale da determinare secondo i criteri all’uopo previsti dall’art. 17 del D.P.R. 346/1990.
Alla luce della ricostruzione effettuata e delle conclusioni raggiunte, è valida – e ha trovato piena conferma nella giurisprudenza fiorentina – la soluzione interpretativa elaborata in sede di primo commento della novella[19], secondo cui, per i trust e i vincoli di destinazioni in genere, il momento di applicazione del tributo è legata alla presenza di beneficiari determinati e diritti equitativi definiti: se tale presenza è ravvisabile al momento della costituzione del trust, come ad esempio accade nei fixed trust, il tributo successorio potrà essere applicato immediatamente all’atto del compimento del negozio dispositivo di dotazione; in caso contrario, com’è nei discretionary trust, si dovrà attendere l’individuazione da parte del trustee del beneficiario finale (fra le persone rientranti nella relativa categoria) e la definizione del diritto spettante allo stesso, ovvero, in alternativa, la diretta erogazione al beneficiario di uno o più cespiti facenti parte del trust fund[20].
Peraltro, in mancanza di una disposizione che la preveda – disciplinandone le conseguenze al verificarsi dei diversi possibili eventi (con conseguenti necessità di conguagli, rimborsi, ecc.) – l’anticipazione del prelievo nei confronti di soggetti che, seppur potenzialmente beneficiari, non sono titolari di un diritto certo e attuale (perché, ad esempio, l’individuazione del beneficiario effettivo, tra quelli indicati in una “rosa di nomi”, è rimessa a un terzo come il trustee ovvero è subordinata al verificarsi di una o più condizioni, ecc.) si tradurrebbe nella tassazione, in capo agli stessi, di una capacità economica che non soltanto è inesistente al momento dell’attuazione del prelievo, ma che potrebbe addirittura non diventare mai una capacità economica “propria” del soggetto immediatamente sottoposto al tributo (perché, ad esempio, il beneficiario finale prescelto dal terzo o risultante dall’avveramento della condizione è un soggetto diverso da quello che ha pagato).
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lodi, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 12
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, sez. VIII, 12 febbraio 2009, n. 30
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[1] Tale decreto è stato convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 77, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). La sfera di applicazione dell’attuale imposta sulle successioni e donazioni, che è tratteggiata nel comma 47, ha un’ampiezza sconosciuta alle normative previgenti (risalenti al 1972 e al 1990), essendo stati inseriti – accanto ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte o per donazione – i trasferimenti a titolo gratuito e, per l’appunto, i vincoli di destinazione. Sulle discipline previgenti ma successive alla riforma tributaria, v., senza pretesa di completezza, Gaffuri, L’imposta sulle successioni e donazioni,Torino, 1976; Bosello, L’imposta sulle successioni e donazioni, in Trattato di diritto tributario,diretto da Amatucci, IV,Padova, 1994, 191;D’Amati, Commento al testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni, Padova, 1996; Nuzzo, Riflessioni sul presupposto del tributo successorio e degli altri tributi sulla circolazione della ricchezza,in Riv. Dir. Fin.,1985, I, 466; Sacchetto, La donazione nel diritto tributario, in Riv. Dir. Trib.,1999, I, 989; Stevanato, Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio, Padova, 2000; AA.VV., L’imposta sulle successioni e donazioni tra crisi e riforme, Milano, 2001; Fedele, Il regime fiscale di successioni e liberalità, in Riv. Dir. Trib., 2003, I. 813; Ghinassi, Primi appunti sulla nuova “imposta sulle donazioni”, in Rass. Trib., 2003, 57. Sull’attuale disciplina, cfr. Gaffuri, L’imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia,Padova, 2008, e, nella manualistica, Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Parte speciale,Torino, 2008, 325; Boria, Il sistema tributario,Torino, 2008, 804; Falsitta-Dolfin, L’imposta sulle successioni e donazioni, in Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte speciale,Padova, 2009, 807; Ghinassi, Le altre imposte indirette sui trasferimenti,in Russo, Manuale di diritto tributario. Parte speciale,Milano, 2009, 381.
[2] Non potendo evidentemente esistere legami di parentela tra il disponente, la società in liquidazione e i beneficiari, individuati nei creditori sociali.
[3] Eventi che riguardavano – come emerge dalla motivazione della sentenza, dove la clausola relativa ai beneficiari finali è riportata integralmente – la situazione personale e familiare del disponente alla scadenza del trust.
[4] Perché, in questo caso, la clausola relativa ai beneficiari – ove, come detto, la relativa classe era chiusa, con soggetti individuabili ancorché non individuati – palesava che la devoluzione finale sarebbe comunque avvenuta a favore di parenti fino al quarto grado, e non di soggetti estranei rispetto al disponente.
[5] Gli incisi sono estratti, rispettivamente, dalla circ. Ag. Entrate, 6 agosto 2007, n. 48/E, e dalla circ. Ag. Entrate, 22 gennaio 2008, n. 3/E; pronunciamento, quest’ultimo, che ha sostanzialmente ribadito, in materia di trust, le posizioni già espresse dall’Agenzia col primo intervento. Per una disamina critica, v. Gaffuri, La nuova manifestazione di pensiero dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione indiretta dei trusts,in Fransoni e de Renzis Sonnino, Teoria e pratica della fiscalità dei trust, Milano, 2008, 21.
[6] L’interprete di leggi tributarie – è stato autorevolmente affermato – deve dare rilievo alla ratio del tributo: si deve ritenere cioè che, nell’interpretazione delle leggi d’imposta, debba essere innanzitutto individuato lo specifico fenomeno economico, espressivo di capacità contributiva, che il legislatore ha avuto di mira e che esprime la ratio del tributo. Ogni operazione interpretativa deve essere coerente con la ratio del tributo»: così, Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, Torino, 2009, 43.
[7] Invero, a seguito della modifica dei presupposti imponibili, l’art. 5 del D.Lgs. 346/1990 dovrebbe anche menzionare, ma non lo fa perché non è stato coordinato, i destinatari degli atti di trasferimento a titolo gratuito.
[8] Sia consentito il rinvio ad Contrino, Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e trust familiari,in Riv. Dir. Trib.,2007, 529, ma v., altresì, Stevanato, La reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche,in Corr. Trib.,2007, 247, e Id., Alla ricerca della capacità economica nella “nuova” imposta sulle successioni e donazioni, in Dialoghi Dir. Trib.,2006, 1657. Sul tema della rilevanza dei trust nel rinnovato tributo successorio, v. inoltre Montanari, I trust liberali alla luce della nuova “imposta sulla gratuità”,in Trust,2007, 547, eBusani, Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust, in Corr. Trib.,2007, 359,
[9] Donde il corrispondente restringimento dei confini operativi dell’imposta di registro, sussistendo – e continuando a sussistere de facto – un rapporto di alternatività o complementarietà tra i due tributi.
[10] Cfr. Fedele, Il trasferimento dei beni al trustee nelle imposte indirette,in Fransoni-de Renzis Sonnino, op. cit., 14.
[11] Della stessa opinione, Fedele, Il trasferimento dei beni al trustee, cit.
[12] Così, circ. Ag. Entrate, 6 agosto 2007, n. 48/E, cit., par. 5.2.
[13] Così, circ. Ag. Entrate, 22 gennaio 2008, n. 3/E, cit., par. 5.4.3.
[14] Nelle circolari, fra l’altro, l’Agenzia non si avvede che finisce per smentire sé stessa, e la soluzione postulata in termini generali, ove mostra di negare la soggettività dei trust ai fini dell’applicazione delle imposte ipocatastali.
[15] Cfr. Gaffuri, Note riguardanti la novellata imposta sulle successioni e donazioni,in Rass. Trib.,2007, 460 ss., secondo cui i «negozi – coi quali il trust è fornito delle dotazioni patrimoniali necessarie per gratificare, a tempo debito, i beneficiari istituzionali, già individuati o da individuare o genericamente definiti con riferimento alla categoria sociale di appartenenza – sono eventi imponibili. Essi attuano, infatti, la destinazione, giuridicamente vincolante, del bene alla soddisfazione del fine, tipicamente altruistico, per il quale l’entità è stata costituita. L’inattualità finanziaria del beneficio, che i destinatari dell’atto liberale riceveranno al tempo indicato nelle carte statutarie, non è di ostacolo alla pretesa fiscale immediata [...]per effetto del vincolo, istantaneamente efficace e operante, di destinazione patrimoniale». Per la soluzione opposta, v., Montanari, Il trust nell’ambito dell’imposizione indiretta: arresti giurisprudenziali e novella legislativa, questa rivista, 2007, 44 ss.
[16] Tale affermazione è palesemente errata. E infatti, a prescindere dal presupposto della costituzione del “vincolo di destazione”, i negozi dispositivi con cui il trustee realizza il fine liberale perseguito dal disponente, che sono latori di un arricchimento dei beneficiari, potrebbero essere tassati in quanto atti di trasferimento a titolo gratuito rientranti nel vecchio presupposto del “trasferimento dei beni e diritti”. E per di più, assumendo verosimilmente l’inesistenza di vincoli di parentela fra il trustee e i beneficiari, il prelievo potrebbe essere attuato con l’aliquota più elevata prevista per le attribuzioni effettuate tra soggetti estranei (e senza franchigia).
[17] In tale senso va letta l’affermazione, fatta in sede di primo commento della novella e immediatamente prima dell’individuazione dell’oggetto del tributo (v. Contrino, Riforma del tributo successorio, cit., 530 ss.) secondo cui «anche il “trasferimento di beni e diritti” non rappresenta più condizione indefettibile della definizione normativa del presupposto: il negozio di destinazione può avere struttura unilaterale (unipersonale o pluripersonale) ed essere, in quanto tale, privo di effetti traslativi (ciò accade, ad esempio, nei casi di destinazione exart. 2645-ter c.c. attuata con dichiarazione del disponente, di fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi o, ancora, di trust “autodichiarato”)»: il riferimento ai “trasferimenti di beni e diritti” e agli “effetti traslativi” è chiaramente da intendersi alle vicende traslative in senso tecnico, come conferma la successiva, immediata identificazione dell’oggetto dell’imposta nell’«accrescimento patrimoniale ricevuto, senza sforzo alcuno, dal beneficiario del trasferimento (a qualunque titolo realizzato, purché gratuito) o del vincolo di destinazione».
[18] Sia ancora consentito il rinvio a Contrino, Riforma del tributo successorio, cit., 534 ss. In senso conforme, più di recente, Fedele, Il trasferimento dei beni al trustee nelle imposte indirette, cit., 16 ss.
[19] Contrino, Riforma del tributo successorio, cit., 533 ss.
[20] Per gli approfondimenti del caso, ma anche per i pregi e i difetti della soluzione interpretativa individuata, sia consentito ancora il rinvio a Contrino, Riforma del tributo successorio, cit. Tale soluzione è stata di recente accolta da Fedele, Il trasferimento dei beni al trustee, cit., 15 ss., ma soltanto per il caso in cui i beneficiari siano già determinati al momento della destinazione dei beni; laddove una parte del patrimonio non sia attribuita in modo certo al beneficiario o ai beneficiari determinati ovvero l’indicazione dei beneficiari manchi o sia rimessa a valutazione discrezionale del trustee, l’autore ritiene infatti che la soluzione da accogliere sia quella dell’anticipazione e dell’applicazione dell’imposta come se il trustee fosse l’effettivo beneficiario dei beni e diritti destinati dal disponente.
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