Saggi

LA RECENTE RIFORMA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE E I SUOI RIFLESSI SUL TERZO GRADO DEL PROCESSO TRIBUTARIO *
di Marino Marinelli

 
1. La Cassazione tributaria e il preventivo vaglio di “ammissibilità” del ricorso di cui ai novellati artt. 360-bis, 375, 376 e 380-bis c.p.c. - 2. Le due peculiari fattispecie di “inammissibilità del ricorso” contemplate dall’art. 360-bis c.p.c. – 3. Segue: il n. 1 dell’art. 360-bis – 4. Segue: il n. 2 dell’art. 360-bis


1. La Cassazione tributaria e il preventivo vaglio di “ammissibilità” del ricorso di cui ai novellati artt. 360-bis, 375, 376 e 380-bis c.p.c.
La disciplina del giudizio di cassazione contenuta nel c.p.c. opera nel rito tributario attraverso la disposizione di raccordo costituita dall’art. 62 D.Lgs. n. 546/1992[1]. Ed è proprio questa disposizione che impone di tenere ben presenti le rilevanti modificazioni apportate al giudizio di cassazione dalla novella n. 69/2009 che – appunto in virtù dell’art. 62 – incidono pure sull’ultima istanza del processo tributario[2].
L’intento perseguito dalla novella, mediante l’introduzione di un preventivo vaglio di “ammissibilità” del ricorso, è portare ausilio alla Suprema Corte, i cui carichi di lavoro, negli ultimi lustri, sono stati aggravati dal moltiplicarsi dei ricorsi in misura tale da incidere profondamente sulla stessa funzione nomofilattica della Cassazione[3].
Invero, la deflazione del carico della Suprema Corte mediante la predisposizione di filtri di accesso è tema da tempo ampiamente studiato in dottrina, anche alla luce dei due modelli alternativi offerti dall’esperienza comparata ed europea[4]. Si tratta, precisamente, del paradigma delle cd. formations restreintes francesi, basato su una selezione “interna” dei ricorso che s’incentra sul requisito della non manifesta infondatezza del gravame proposto, nonché del leave inglese che, invece, si appunta su un’autorizzazione discrezionale dell’organo giudicante fondata sulla rilevanza di principio della questione.
Peraltro, nel nostro attuale contesto normativo, il tentativo di dotare la Cassazione , per via di legge ordinaria, di uno strumento con cui limitare l’accesso al grado di legittimità si rivela un compito assai arduo, quasi una “quadratura del circolo”. E ciò, in ragione della necessità di conciliare uno strumento siffatto con l’art. 111 Cost., in particolare con il magniloquente (e, nell’attuale contesto, forse ormai storicamente antiquato e anacronistico[5]) comma 7 della disposizione costituzionale[6]. È questa una norma priva di eguali in altri ordinamenti statuali, che prevede la garanzia generalizzata del ricorso in cassazione per violazione di legge e che una interpretazione attenta e sensibile anche alla topografia dei valori costituzionali impone di considerare (in una con il principio del contraddittorio, l’imparzialità del giudice, la durata ragionevole del giudizio e l’obbligo di motivazione) pure come un canone essenziale del giusto processo parimenti contemplato dallo stesso art. 111 della Carta fondamentale.
Di qui la fatale e inevitabile illegittimità costituzionale di una disciplina legislativa che, in apicibus, faccia dipendere l’ammissibilità dell’impugnazione – e, così, la stessa formazione del giudicato – da una preventiva valutazione puramente discrezionale dell’organo giudicante.
L’art. 47 della novella – norma della riforma che ha avuto una gestazione alquanto sofferta[7] – ha soppresso il quesito di diritto di cui all’art. 366-bis c.p.c., ormai percepito come del tutto insoddisfacente anche e purtroppo in ragione della interpretazione compiuta dalla S.C., ivi compresa la sua sezione tributaria, in seno alla quale si sono formati orientamenti caratterizzati da un rigore formalistico senz’altro eccessivo[8]. In vece del quesito di diritto, viene introdotto un articolato vaglio preventivo del ricorso che fa leva sul meccanismo procedurale di cui ai novellati artt. 360-bis, 375, 376 e 380-bis c.p.c.
Si tratta di un meccanismo incentrato sull’istituzione, ai sensi dell’art 376 c.p.c., di una “apposita sezione”, della quale fanno parte, perciò, cinque magistrati che – a mente dell’art. 67-bis aggiunto dalla novella al R.D. n. 12/1941, ord. giud. – appartengono a ciascuna delle sezioni della Suprema Corte.
Si crea, così, una nuova sezione della Corte Suprema, dando crisma normativo a quella compagine informale, fino ad oggi chiamata la “struttura unificata” o “struttura centrale civile”, istituita praeter legem dal primo Presidente della Cassazione nel maggio 2005 in vista dell’esame preliminare di tutti i ricorsi, al fine di individuare eventuali cause di inammissibilità o improcedibilità, o comunque ipotesi che consentissero l’adozione del rito camerale, nonché al fine di verificare la presenza di eventuali ricorsi a carattere “seriale”[9].
In sintesi, questa “sezione-filtro” – con esclusione dei casi in cui il ricorso debba essere assegnato alle sezioni unite – esamina, ai sensi dell’art. 375, n. 1 e 5 c.p.c., se sia possibile la pronuncia in camera di consiglio, statuendo a tal fine con decreto (e la relativa relazione che lo giustifica) l’eventuale possibilità che sia dichiarata “l’inammissibilità” del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, nonché l’eventuale possibilità che sia accolto o rigettato il ricorso principale (e quello incidentale) per «manifesta fondatezza o infondatezza».
Pertanto, diversamente dall’art. 610 c.p.p., che affida ad una delle sezioni della Cassazione penale (predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la Corte: v. l’art. 169-bis, disp. att. c.p.p.) unicamente un vaglio circa l’ammissibilità dei ricorsi[10], la “sezione filtro” – così come concepita dal novello art. 376, c.p.c. – è chiamata a farsi carico di un esame integrale dell’impugnazione, non solo in vista di una declaratoria di inammissibilità in rito, ma altresì ai fini della sua definizione nel merito. In altri termini, essa non ha soltanto la mera funzione di individuare i ricorsi inammissibili, ma è a pieno titolo sezione ordinaria[11]. Di conseguenza, essa ha la facoltà di definire anche nel merito le impugnazioni: sì da “interferire” in tal caso con le attribuzioni delle altre sezioni[12], in particolare – anche e soprattutto – con quelle speciali della cd. “sez. tributaria” della Corte[13].
Se la sezione-filtro, ex art. 376, comma 1, «non definisce il giudizio» – cioè se questa verifica è negativa e, così, se il ricorso principale e quello incidentale sono ritenuti ammissibili (o non manifestamente fondati o infondati) – gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all’assegnazione della causa alle sezioni semplici[14].
Invece, se la suddetta verifica è positiva, l’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. dispone la fissazione con decreto dell’udienza (davanti alla stessa sezione-filtro) in vista di una definizione camerale della causa.
Vari sono i problemi procedurali suscitati dal combinato disposto degli artt. 376 e 380-bis. A mio avviso, la questione più delicata è la seguente: se la sezione-filtro vaglia positivamente l’ammissibilità del ricorso, rimettendo gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione della causa alla sezione semplice, quest’ultima sarà o no vincolata e, così, potrà o no ritornare sulle condizioni di ammissibilità del ricorso stesso, magari scorgendo ipotesi di inammissibilità sfuggite al preventivo esame della sezione-filtro?
A tal specifico riguardo, la novella non prende espressa posizione. Peraltro, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., il relatore della sezione semplice – assegnataria del ricorso preventivamente ritenuto ammissibile dalla sezione-filtro – è chiamato ad esaminare l’eventuale possibilità di una pronuncia in camera di consiglio soltanto nelle seguenti ipotesi: al fine di disporre l’integrazione del contraddittorio o di dichiarare l’estinzione del processo e non già anche per le questioni di cui allo stesso 375, n. 1 e 5 c.p.c. (inammissibilità del ricorso, nonché accoglimento o rigetto dello stesso per manifesta fondatezza o infondatezza). Di conseguenza, si potrebbe essere indotti a ritenere che, quantomeno per le ipotesi di ritenuta ammissibilità del ricorso, la valutazione della sezione-filtro esaurisca qualsiasi ulteriore spazio decisorio in capo alla sezione semplice[15].
Invero, pur essendo compito primario della nuova sezione quello d’individuare e sanzionare in via immediata i casi d’inammissibilità, la pura e semplice “rimessione” degli atti al Primo Presidente, da parte della sezione filtro, non pare poter assurgere al rango di una pronuncia «non definitiva di inammissibilità», tale da precludere alla sezione “ordinaria” di chiudere il giudizio con una declinatoria in rito per difetto di una condizione di ricevibilità del ricorso. Perciò, in difetto di un’espressa pronuncia nel senso dell’ammissibilità da parte della sezione filtro, deve ritenersi che la sezione ordinaria sia pur sempre integralmente investita della decisione sul ricorso, potendo così legittimamente rilevare il difetto di una condizione di ammissibilità del gravame[16].

2. Le due peculiari fattispecie di «inammissibilità del ricorso» contemplate dall’art. 360-bis c.p.c.
Il punto più controverso del meccanismo introdotto dalla L. n. 69/2009 è senz’altro costituito dalla nuova norma collocata all’esordio della disciplina del giudizio di cassazione. Ci si riferisce, precisamente, all’art. 360-bis c.p.c. – rubricato «inammissibilità del ricorso» –, ai sensi del quale «il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo»[17]. Anzitutto, conviene osservare che, a dispetto di quanto letteralmente previsto dalla rubrica e dall’incipit della nuova disposizione, l’inammissibilità sancita dall’art. 360-bis si riferisce non già all’impugnazione complessivamente considerata, bensì ai singoli motivi della stessa[18]. E ciò, dal momento che le due previste fattispecie di inammissibilità si appuntano, rispettivamente, sull’analisi dei “motivi” del ricorso e delle “censure” fatte valere con il gravame.
Inoltre, malgrado la rubrica della norma sia goffamente intitolata tout court «inammissibilità del ricorso», è indubbio che tale disposizione introduce due nuove (e peculiari) specie di inammissibilità dell’impugnazione in cassazione che si affiancano alle altre già previste.
Peraltro, si tratta di due nuove figure di inammissibilità sui generis e sistematicamente sfuggenti[19]. Queste, infatti, non si riannodano – come, invece, avviene per le ipotesi di inammissibilità del gravame sino ad oggi previste dalla legge processuale – a controlli di natura squisitamente rituale relativi alla regolarità dei requisiti di contenuto-forma del ricorso, bensì s’incentrano su una valutazione (che talvolta potrebbe essere fortemente discrezionale[20]) della “meritevolezza” delle censure articolate con l’impugnazione quanto alla loro “potenzialità nomofilattica”[21].
In altri e più precisi termini, la sezione-filtro è chiamata a decidere se i motivi dedotti nell’impugnazione possano preludere a un ipotetico mutamento (o anche una più salda conferma) della giurisprudenza dominante della Suprema Corte sulla questione di diritto posta dal caso di specie oppure se le censure avanzate nel ricorso per violazione dei principi regolatori del giusto processo non siano manifestamente infondate.
Pertanto, in virtù del meccanismo introdotto dalla novella si selezioneranno i motivi dei ricorsi per cassazione che, avendo superato il preventivo vaglio di “meritevolezza” svolto dalla sezione-filtro, siano stati ritenuti degni di essere esaminati dalle altre sezioni della Suprema Corte, facendo sì che per gli altri – valutati, invece, di scarsa “potenzialità nomofilattica” ai sensi dell’art. 360-bis – la decisione dell’anteriore grado di giudizio definisca la causa[22].

3. Segue: il n. 1 dell’art. 360-bis
Quanto alle due specifiche fattispecie di “inammissibilità”, relativamente agevole si presenta l’interpretazione di quella contemplata dal n. 1, ai sensi del quale il ricorso supererà il preventivo vaglio di “meritevolezza” quantomeno nelle seguenti ipotesi.
Ci si riferisce, precisamente, al caso in cui la decisione gravata sia difforme da espressioni giurisprudenziali presenti nella produzione della Suprema Corte[23], specialmente delle sue sezioni unite, oppure sia resa in assenza di precedenti di legittimità (o, a mio avviso, sia resa sì in presenza di precedenti che, tuttavia, sono sparuti o alquanto remoti nel tempo) ovvero, ancora, sia censurata con motivi idonei a stimolare una qualsivoglia forma di ripensamento (e non necessariamente un ribaltamento) della giurisprudenza consolidata, anche soltanto al fine di rendere più saldo e fermo l’iter logico-argomentativo che caratterizza la tesi accolta[24].
In tal senso deve intendersi la (prima facie non immediatamente intelligibile) ulteriore ipotesi di non inammissibilità del ricorso proposto contro una decisione conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte che si evince dall’art. 360-bis, n. 1, cioè il caso in cui l’esame dei motivi dell’impugnazione offra elementi non già per un révirement dell’orientamento accolto, bensì per una sua «conferma»[25].
Si è, a tal proposito, osservato in dottrina che il parametro prescelto dal legislatore appare perfettamente plausibile in un sistema che assegna alla Cassazione una funzione uniformatrice e nomofilattica, anch’essa da esplicarsi, oggi più che mai, alla luce del principio di ragionevole durata del processo sicché a quella Corte è opportunamente riferibile il potere-dovere di non ripetersi inutilmente[26]. È questa un’affermazione con cui si può concordare a patto, però, che il potere discrezionale che tale meccanismo fatalmente lascia alla Suprema Corte – nello “scegliere” i ricorsi di cui intende occuparsi (perché ritenuti degni di una decisione nel merito che, a priori, potrebbe essere sia di conferma che di modifica dei propri orientamenti) – sia esercitato con prudenza e senza quei rigorismi eccessivi che l’esperienza applicativa del quesito di diritto ha evidenziato.

4. Segue: il n. 2 dell’art. 360-bis
Tra le ipotesi contemplate dall’art. 360-bis la più problematica – come i primi commentatori dell’art. 360-bis hanno puntualmente sottolineato[27] – è la fattispecie di cui al n. 2 della novella disposizione, giusta il quale il ricorso è inammissibile «quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo».
È questa una formula dai contorni assai labili e incerti, che – se si eccettuano le enunciazioni generali dell’art. 111, comma 1 e 2, Cost. e dell’art. 6 Cedu – è totalmente priva di riscontro normativo dentro e fuori del codice di rito e dello stesso D.Lgs. n. 546/1992. Né del resto, se si ragiona empiricamente e si ha così riguardo alla concreta ed attuale prassi dei ricorsi in cassazione nel processo civile e tributario, può dirsi che, nella articolazione dei motivi di ricorso, sia generalizzata o comunque decisamente frequente l’invocazione dei principi regolatori del giusto processo[28].
Nasce quindi il problema di indagare gli eventuali antecedenti di questa disposizione e, poi, anche e soprattutto – trattandosi di un precetto che introduce un vaglio preventivo –, quello di determinarne la portata effettiva. Ebbene, se si svolge lo sguardo extra moenia, a me pare – come già si è anticipato[29] – che il modello ispiratore della novella norma sia quello austro-tedesco[30].
A tal riguardo, occorre anzitutto tenere presente il paragrafo 502 della Zpo austriaca, il quale stabilisce che la Revision (cioè, l’impugnazione di ultima istanza) «contro le sentenze d’appello è ammissibile soltanto se la decisione dipende dalla risoluzione di una questione di diritto sostanziale o processuale che ha una rilevante importanza per l’uniformità, la certezza o l’evoluzione del diritto, ad esempio perché il giudice d’appello ha deciso in modo difforme rispetto alla giurisprudenza della Corte suprema o in mancanza di precedenti sul punto o ancora perché sulla questione, in seno alla stessa giurisprudenza della Corte suprema, non c’è un orientamento uniforme». Quanto all’ordinamento tedesco, viene in gioco il paragrafo 543, Abs. 2, della Zpo – novellato nel 2001 – giusta il quale l’impugnazione in ultimo grado è ammissibile se «la questione giuridica ha importanza di principio o la decisione della Corte Suprema è richiesta per promuovere un’interpretazione evolutiva delle norme vigenti o al fine di assicurare l’uniformità della giurisprudenza».
Nella dottrina di lingua tedesca ci si è chiesti se, in ragione delle citate disposizioni, un’impugnazione di ultima istanza che deduca un errore di diritto sostanziale o processuale sia o no da considerarsi comunque ammissibile, allorché la repressione di tale vizio non contribuisca allo scopo di interesse generale costituito dall’uniforme interpretazione della legge e dall’unità della giurisprudenza[31].
Peraltro, con particolare riferimento ai vizi in procedendo – sia in Austria che in Germania – la giurisprudenza si è ormai assestata su una posizione decisamente restrittiva.
Infatti, la giurisprudenza austriaca è consolidata nel ritenere che i vizi di procedura capaci di superare il vaglio di “meritevolezza” imposto dal paragrafo 502, ZPO – e, per l’effetto, ammissibilmente deducibili con la Revision – sono, in buona sostanza, solo quelli derivanti dalla violazione dei «principi cardine del diritto processuale» (cd. trägende Grundsätze des Verfahrensrechts)[32].
Quanto alla Germania, pure la giurisprudenza del Bundesgerichtshof si è orientata nel senso che, qualora con il ricorso in revisione si svolga una censura in procedendo non ritenuta di rilevante importanza, difetta in capo alla Suprema Corte l’obbligo di ritenere decidibile nel merito l’impugnazione[33]. Questa interpretazione ha pure ricevuto l’avallo della Corte costituzionale[34], seppur con la precisazione che una conclusione diversa s’impone allorquando l’errore procedurale – oggetto di censura – concreti una violazione di quei fondamentali diritti e garanzie processuali che noi, oggi, chiameremmo “i principi regolatori del giusto processo” e che, nella tradizione giuridica tedesca, sono espressi dalla dizione Anspruch auf rechtliches Gehör.
In tal caso, il Bundesverfassungsgericht ritiene che si debba sempre ammettere l’impugnazione di ultima istanza (e, così, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla rilevanza di principio della prospettata censura in procedendo). Ciò, anche e soprattutto al fine di preservare, in queste ipotesi, la Corte costituzionale dall’eventualità di un ricorso diretto del singolo (cd. Verfassungsbeschwerde), leso nei propri diritti costituzionali da atti del “pubblico potere” – ivi comprese le sentenze passate in giudicato –, che, a differenza della Costituzione italiana, l’art. 93 del Grundgesetz tedesco consente espressamente[35].
Infatti, dal momento che il rapporto tra la Verfassungsbeschwerde e la tutela giurisdizionale davanti ai giudici ordinari è impostato, ex lege, in termini di sussidiarietà e straordinarietà della prima rispetto alla seconda[36], la Corte costituzionale ha espressamente ritenuto che, qualora con l’impugnazione di ultima istanza si deduca la violazione da parte del giudice d’appello di garanzie processuali fondamentali, sia il giudice comune – cioè, in tal caso, la Corte Suprema – che, in prima battuta, deve intervenire e, se l’error in procedendo denunciato sussiste, togliere di mezzo la sentenza viziata[37].
Peraltro – giova subito precisare –, è questa una giurisprudenza che, a mio avviso, si è potuta orientare in tal senso proprio perché, nel sistema costituzionale austriaco e tedesco, non è presente una disposizione dal tenore fortemente preclusivo come quella prevista dall’art. 111, comma 7, della nostra Carta fondamentale. Pertanto, se è vero che il legislatore italiano sembra aver concepito il “filtro” ispirandosi al modello austro-tedesco, occorre anche evidenziare come l’applicazione che dello stesso fa la consolidata giurisprudenza d’oltralpe non si presta ad essere trapiantata sic et simpliciter nel contesto normativo nostrano che, invece, si presenta irriducibilmente diverso. Quanto si è appena osservato ci conduce alla delicata questione posta dalla novella: quale è, in concreto, la portata limitatrice dell’art. 360-bis, n. 2.
Muovendo da un’interpretazione della norma aderente alla littera nonché all’intentio legis (deflazionare il carico di ricorsi in cassazione in vista del rafforzamento della funzione nomofilattica della Suprema Corte), se ne potrebbe ricavare che, nel valutare questo requisito di ammissibilità del (motivo di) ricorso, la sezione-filtro sia chiamata a verificare, anzitutto, se la censura concerna effettivamente la violazione di quelli che sono da considerarsi come i principi regolatori del giusto processo e, poi, se la stessa censura è svolta con argomenti non manifestamente infondati[38].
Si tratta di un’esegesi che parrebbe trovare pure conforto, sul piano comparatistico, nell’applicazione che, quanto alle doglianze in procedendo svolte in sede apicale, la giurisprudenza austriaca e tedesca fa (peraltro, in un contesto ordinamentale assai diverso dal nostro) del filtro di accesso alla corte suprema.
Inoltre – e soprattutto –, questa tesi ricostruttiva assegna alla disposizione in esame una portata dirompente. Infatti, così intesa, la nuova norma inciderebbe fortemente (e surrettiziamente) sullo stesso catalogo dei motivi di ricorso di cui all’art. 360, c.p.c. che ne risulterebbe, così, tramutato. E ciò, poiché – in ragione dell’operare dell’art. 360-bis, n. 2 – gli unici errores in procedendo ammissibilmente censurabili in cassazione sarebbero quelli concernenti la violazione dei precetti (che sarebbero da considerarsi) attuativi dei principi regolatori del giusto processo e non già, invece, di tutte le norme processuali complessivamente evocate dai n. 1, 2 e 4 dell’art. 360. E ancora: in quest’ottica – come si è autorevolmente osservato[39] – pure la sorte del motivo di cui all’art. 360 n. 5, là dove prevede la nullità della sentenza non solo per l’omissione o la contraddittorietà della motivazione ma anche per la sua insufficienza, rischia seriamente di essere messa a repentaglio, dal momento che potrebbe essere spesso difficile ricondurre ogni insufficienza motivazionale sulle questioni di fatto alla violazione dei sommi principi del giusto processo[40].
Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione che non sembra condivisibile. Essa, infatti, impone una selezione contenutistica – tra violazioni che attentano o no alla “giustizia del processo” – assai difficile e, all’atto pratico, pure arbitraria.
Anzitutto, individuare quali siano, in concreto, i «principi regolatori del giusto processo» e, in particolare, i principi regolatori del giusto processo tributario è operazione ermeneutica alquanto ardua: ci si dovrebbe principalmente affidare ai generali canoni degli artt. 24 e 111 Cost. e a quelli che – su questa base – si ritengono essere i valori fondamentali della giurisdizione (il principio della domanda, il contraddittorio, la legittimazione, il giudicato ecc.). Si tratta, tuttavia, di principi e valori che diventano evanescenti allorché si tratta di ancorare agli stessi il giudizio circa l’ammissibilità/inammissibilità dell’impugnazione di ultimo grado (che, invece, dovrebbe ispirarsi a criteri rigidi e inflessibili). E ancora: non sembra che, a tal fine, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi sull’art. 6, paragrafo 1, Cedu offra un ausilio decisivo, non fosse altro perché l’alta Corte ha più volte escluso – anche se in maniera non assoluta – che le controversie fiscali (e, così, i giudizi tributari) possano ricondursi nell’ambito di applicazione dello stesso art. 6[41].
Inoltre, siffatta distinzione (tra violazioni della legge processuale attinenti o meno ai ritenuti principi regolatori del giusto processo) è, all’atto pratico, talmente venata di discrezionalità da risultare financo arbitraria. Infatti, si potrebbe ritenere che non attengano ai principi regolatori del giusto processo regole procedurali discrezionalmente derogabili dalle parti – indipendentemente dalla circostanza che siano state concretamente derogate – né ogni altra regola la cui violazione non possa essere rilevata anche d’ufficio; ma ci si potrebbe spingere più in là e opinare che non rientrino tra i principi del giusto processo anche quelle norme per le quali, pur essendo prevista la rilevabilità officiosa della loro violazione, non lo sia però per l’intera estensione del processo in tutti i suoi gradi. E ancora: lo stesso giudizio potrebbe formularsi per quei vincoli di ordine formale frutto di una scelta discrezionale del legislatore, che avrebbe potuto in ipotesi non prevederli senza che il giusto processo ne risenta, come, ad esempio, certe nullità – ancorché non relative – degli atti o dei provvedimenti[42].
Infine, l’impervio distinguo che la disposizione così interpretata imporrebbe di compiere (assegnando all’organo giudicante una discrezionalità eccessivamente ampia e, in buona sostanza, non adeguatamente sindacabile) urterebbe senz’altro contro l’art. 111 (e forse pure contro l’art. 24) Cost.
Ci si riferisce, in particolare, non solo – come è naturale e scontato – al comma 7 dell’art. 111 (e all’ivi prevista garanzia del ricorso in cassazione per violazione di legge), ma anche e più in generale al valore costituzionale del giusto processo di cui alla stessa disposizione. Occorre tenere presente, infatti, che la giurisdizione è attività d’imperio dello Stato capace d’incidere in misura profondissima sulla sfera giuridica del singolo[43]. Di conseguenza, le norme che disciplinano il suo esercizio nel processo impingono nella fondamentale pretesa ad un giusto processo che il cittadino ha nei confronti dello Stato allorché la sua sfera giuridica (personale o patrimoniale) possa essere pregiudicata o comunque influenzata dall’intervento del giudice.
Se quanto appena osservato è corretto, ne deriva che le norme processuali concorrono sempre e intrinsecamente ad “attuare”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111 Cost., il «giusto processo regolato dalla legge», nel cui alveo – arg. ex art. 111, comma 8, della Carta fondamentale – rifluisce pure la garanzia di una motivazione della sentenza esauriente e completa (e, così, non insufficiente)[44].
Quindi, tutte le dedotte violazioni della legge processuale – a prescindere da un loro collegamento più o meno intenso con i principi regolatori del giusto processo – meritano l’esame da parte della Cassazione[45]. Ciò, purché non si tratti di censure in procedendo che non meritino alcun approfondimento perché, già prima facie, del tutto implausibili o perché concernenti vizi procedurali privi in concreto di qualsiasi efficienza causale e, così, incapaci di tramutarsi in una causa di invalidità della pronuncia gravata[46].
Queste sono le sole censure che, a ben vedere, il filtro di cui all’art. 360-bis n. 2 consente di espungere e, così, di scremare in via preventiva[47].
La soluzione testé prospettata mi pare, de iure condito, la sola rispettosa dei valori e precetti costituzionali coinvolti. Non c’è dubbio che, così, si ridimensioni sensibilmente la finalità deflativa che sta al fondo dell’introduzione di questa norma (peraltro infelicemente formulata perché incentrata su una nozione extra-codicem naturalmente vaga e generica) e alla quale – in ultima analisi – si deve assegnare un valore sostanzialmente simbolico e programmatico, che è quello di far da preludio ad un’operazione per cui i tempi sono forse ormai maturi: la riforma dell’art. 111, comma 7 della Carta fondamentale.

.

 

NOTE

*Questo scritto è dedicato con affetto al Professor Cesare Glendi.
[1] Sulla portata dell’art. 62 e sulla sua pregnante rilevanza ai fini della ricostruzione del giudizio di cassazione nel processo tributario, v. soprattutto Glendi, Rapporti tra nuova disciplina del processo tributario e codice di procedura civile,in Rass. Trib.,2001, 1028 ss., spec. 1033, nonché – se vuoi – Marinelli, Art. 62 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in Commentario breve alle leggi del processo tributario,a cura di Consolo e Glendi, Padova, 2008, 654 ss.
[2] V., se vuoi, Marinelli, Introduzione del “filtro di ammissibilità” e abolizione del quesito di diritto,in Corr. Trib.,n. 33, 2009, 2702ss. e ivi una prima, snella analisi della nuova disposizione e dei suoi riflessi sulla cassazione tributaria.
[3] È interessante osservare che la dizione “nomofilachia” – con cui, nel nostro sistema giuspositivo, ci si riferisce all’uniforme e unitaria interpretazione della legge che la Cassazione, come organo giudiziario di vertice, è deputata ad assicurare – risulta sconosciuta alle altre legislazioni contemporanee, ivi compresa quella greca dalla cui tradizione giuridica scaturisce. Nell’antica Grecia, infatti, i nomofilàci (letteralmente: custodi della legge) erano i magistrati depositari del testo ufficiale della norma giuridica chiamati ad assicurarne la stabilità e l’osservanza (v. amplius,a tal proposito, Biscardi, Nomophylakes,in Nov. Dig. It.,XI, Torino, 1965, 312 ss., ed ivi ulteriori riferimenti di fonti e letteratura, nonché Id., Diritto greco antico,Milano, 1982, 72 ss.).
[4]  V. soprattutto gli scritti di Denti, A proposito di Corte di Cassazione e di nomofilachia,in Foro It.,1986, V, 419 ss.; Id., L’art. 111 della Costituzione e la riforma della Cassazione, ibidem,1987, V, 232 ss.; Id., Le riforme della cassazione civile: qualche ipotesi di lavoro, ibidem,1988, V, 23 ss.; v. anche Silvestri, L’accesso alle corti di ultima istanza: rilievi comparatistici,in Foro It.,1987, V, 284 ss.; Id., Recenti riforme della Cassazione francese,in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.,1980, 573 ss.; Sonelli, L’accesso alla Corte Suprema e l’ambito del suo sindacato,Torino, 2001, passim,spec. 13 ss. e 147 ss.
[5] V. per tutti, Consolo, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze (dopo la legge n. 69 del 2009),Padova, 2009, 515.
[6]  Sul rilievo determinante che, in quest’ambito, gioca l’art. 111, comma 7, Cost., v., ex multis,Carratta, Le nuove modifiche al giudizio in Cassazione ed il “filtro” di ammissibilità del ricorso,disponibile su www.judicium.it,spec. 1, Bove, Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile, ibidem,14, nonché Consolo, Una buona novella al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360-bis e 614-bis) va ben al di là della sola dimensione processuale,in Corr. Giur.,2009, spec. 739.
[7]  Sulla elaborazione della nuova disciplina e, in particolare, sull’evoluzione dei lavori preparatori, v. amplius,Raiti, Note esegetiche a prima lettura sul “filtro” in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile n. 69 del 18 giugno 2009,consultabile su www.judicium.it,spec. 1; Costantino, La riforma del giudizio di legittimità: la Cassazione con filtro,in Giur. It,2009, 1561, nonché l’approfondita ricostruzione svolta da De Cristofaro, Artt. 360-bis ss., in C.p.c. commentato: la riforma del 2009, a cura di Consolo e De Cristofaro, Milano, 2009, 236 ss.
[8] V., a tal proposito, De Cristofaro, Del quesito di diritto: ovvero di come formalismi incongrui possano soffocare la garanzia del giusto processo,in Resp. Civ .e Prev.,2008, 2296 ss.; quanto alle decisioni della sezione tributaria, v. Marinelli, Una breve chiosa sull’esasperato formalismo della sezione tributaria della Suprema Corte in tema di quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c.,in Giur. Trib,2009, 692 ss. e, ivi, ulteriori riferimenti. Per una esauriente rassegna delle pronunce della Cassazione sul quesito di diritto, v. Caponi, Formulazione del quesito di diritto e indicazione del fatto controverso nel ricorso per cassazione (art. 366-bis, c.p.c.): aggiornamenti giurisprudenziali,in Foro It.,2008, I, 520 ss.; Fabiani, Riflessioni inattuali su formalismo giudiziario e quesito di diritto, ibidem,2008, V, 226 ss.; Didone, Note minime sul quesito di diritto ex art. 366-bis, c.p.c. e sul nuovo “filtro” in Cassazione,in Corr. Giur.,2009, 847 ss.
[9]  V. decreto 9 maggio 2005, in Foro It., 2005, I, 2323.
[10] V. amplius,Canzio, L’istituzione della settima sezione penale per l’esame dell’inammissibilità dei ricorsi per cassazione,in Foro It.,2001, V, 162 ss.
[11] V. in tal senso, per tutti, De Cristofaro, Artt. 360-bis ss.,cit., 243.
[12] V., con specifico riguardo alle attribuzioni della sezione lavoro della Suprema Corte, Carratta, Il “filtro” al ricorso in Cassazione fra dubbi di costituzionalità e salvaguardia del controllo di legittimità,in Giur. It.,2009, 1563 ss., spec. 1566 ss., ad opinione del quale potrebbe addirittura porsi una questione di legittimità costituzionale per violazione della garanzia del “giudice naturale”.
[13]  Sulla “specialità” della sezione tributaria della Cassazione, quale massima espressione – oggi costituzionalmente consentita – di una giurisdizione fiscale autonoma anche al vertice istituzionale, che si differenzia profondamente dalle altre sezioni della stessa Corte e da puri assetti organizzativi interni, ponendosi quale organo di vertice predestinato al controllo esclusivo di tutta la giurisdizione tributaria, v. Glendi, Dalla quinta sezione civile della Suprema Corte all’unità dell’ordinamento tributario,in Giur. Trib.,2000, 5 ss.; Id., Verso l’unità della giurisdizione tributaria,in L’evoluzione dell’ordinamento tributario italiano,Padova, 2000, 627 ss., spec. 633 e note 88 ss., e ivi un confronto con il diverso caso della “sezione lavoro” della Cassazione e il riferimento all’incompatibilità con l’attuale assetto costituzionale di organi di vertice dotati di maggiore autonomia, ad instar di quanto invece previsto nell’ordinamento tedesco.
[14]  L’inciso «se la sezione non definisce il giudizio» di cui all’art. 376, comma 1, sottintende evidentemente che, nel caso di verifica positiva, sia la stessa sezione-filtro a provvedere alla pronuncia in camera di consiglio (v. in tal senso, anche Mandrioli, in Mandrioli-Carratta, Come cambia il processo,cit., 72).
[15] Così come, in un primo tempo, avevo ritenuto nel commentare a caldo queste novelle disposizioni (v. Marinelli, Introduzione,cit., 2703, nota 8).
[16] V. in tal senso, anche Balena, La nuova pseudo-riforma della giustizia civile,in Il giusto processo civile,2009, 18; Raiti, Note esegetiche,cit., 7, nonché De Cristofaro, Artt. 360-bis ss.,cit., 244 ss.
[17] Come si osserverà più diffusamente infra (v. amplius sub. 4), la novella disposizione è – nel suo complesso – molto simile al 502 della Zpo austriaca e al 543 Abs,2 della Zpo tedesca (disposizioni dettate in tema di accesso alla Revision,che, nei sistemi austriaco e tedesco, è l’impugnazione di ultima istanza).
[18] V. in tal senso, Carratta, Le nuove modifiche, cit., 3, nonché Raiti, Note esegetiche,cit., 3.
[19] V. amplius,Carratta, Le nuove modifiche, cit., 4, Raiti, Note esegetiche,cit., 3, secondo il quale tali specie di inammissibilità si collocano su «un terreno indubbiamente inedito alla categoria della inammissibilità»; v. anche Glendi, Processo tributario e nuova riforma del processo civile,in Codice del processo tributario,a cura di Glendi e Chizzini, Milano, 2009, 10 ss., e ivi il caustico rilievo che «l’aver ancorato la rigida e inflessibile sanzione dell’inammissibilità a fattispecie così labili ed incerte [...] costituisce, in termini assoluti, un esercizio veramente pessimo del potere legislativo».
[20] La notevole discrezionalità conferita alla Suprema Corte dalla nuova disposizione è fonte di preoccupazioni per una cospicua parte degli interpreti: v., ex pluribus,D’Ascola, La riforma e le riforme del processo civile: appunti sul giudizio di Cassazione,in www.judicium.it,4; Bove, Brevi riflessioni, cit., 14; Costantino, La riforma, cit., 1561; Carratta, Il “filtro” cit., 1565 ss.
[21] Nel senso che la prima logica nella quale è stato concepito il meccanismo in esame risponde all’intento di rafforzare la funzione nomofilattica della Suprema Corte, v. per tutti, Consolo, Una buona “novella”,cit., 739.
[22] Qualora la Cassazione ritenga, ex art. 360-bis,che i motivi articolati con il ricorso non siano meritevoli di essere esaminati nel merito – dichiarando inammissibile il gravame proposto –, la pronuncia (in rito) di inammissibilità comporta fatalmente l’applicazione della disciplina prevista per le impugnazioni inammissibili, ivi compreso l’art. 334, comma 2, c.p.c. (che si applica pure al processo tributario in virtù del richiamo svolto dall’art. 49 D.Lgs. n. 546/1992). Di conseguenza, se ai sensi dell’art. 360-bis è dichiarato inammissibile il ricorso principale, le eventuali impugnazioni incidentali tardive perdono efficacia (v. amplius,su tale profilo, De Cristofaro, Artt. 360-bis ss.,cit., 253).
[23] Nella materia tributaria la presenza in seno alla Cassazione di una sezione ad hoc (sulla cui “specialità”, v. quanto osservato supra, sub nota 13) dovrebbe ridimensionare alquanto uno dei problemi più delicati posti dalla nuova norma, che consiste, precisamente, nel determinare quando sussista un “orientamento consolidato” della giurisprudenza che costituisca il referente per valutare se la decisione impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme rispetto allo stesso. Ciò, in un contesto in cui sono frequenti contrasti anche sincronici di giurisprudenza tra le sezioni della Suprema Corte (v., su tale profilo, De Cristofaro, Artt. 360-bis ss.,cit., 253 ss., che – soprattutto nell’immediato – auspica sensatamente un atteggiamento elastico, nonché Raiti, Note esegetiche,cit., 4, che invece privilegia un approccio – forse eccessivamente meccanicistico – imperniato sui rapporti percentuali di pronunce di un dato segno rispetto alle altre, tale da rendere irrilevanti le ipotesi di «labili contrasti»).
[24] V., per tutti, Consolo, Una buona “novella”,cit., 740, nonché Mandrioli, in Mandrioli-Carratta, Come cambia il processo,cit., 70. Si pensi, a tal riguardo, non solo a motivi connessi ad uno ius superveniens – ad es., dopo la decisione del giudice d’appello è approvata una norma interpretativa che chiarisce quale sia la disciplina da dare al rapporto controverso, in contrasto (anche apparente) con l’orientamento consolidato della Suprema Corte –, ma altresì a mutamenti della realtà socioeconomica (oppure anche a evoluzioni dottrinali). In particolare, i mutamenti della realtà socioeconomica potrebbero giocare un ruolo rilevante in vista del ripensamento – sub specie di “modifica o conferma” – di orientamenti giurisprudenziali consolidati in punto di norme cd. “elastiche” perché incentrate su concetti giuridici indeterminati, di adattamento continuo del diritto al variabile sentire sociale (la cui specificazione compiuta dal giudice di merito – se oggetto di doglianza in cassazione – concreta, secondo l’opinione prevalente, un’ipotesi di censura per error in iudicando ai sensi dell’art. 360 n. 3, c.p.c.: v. amplius,Fabiani, Clausole generali e sindacato della Cassazione,Torino, 2003, spec. 20 ss. e, si vis, Marinelli, Art. 62,cit., 675). Si ponga mente, nel campo tributario, alle disposizioni che fanno uso di concetti elastici quali il valore normale, il valore di mercato o il valore venale di un bene oppure – ancora – ad alcune norme antielusive come, ad es., l’art. 37-bis,comma 1, D.P.R. n. 600/1973 il quale statuisce che non sono opponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi «privi di valide ragioni economiche», diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
[25] V. amplius,con ricca analisi, De Cristofaro, Artt. 360-bis ss.,cit., 248 ss. e ivi anche il rilievo che il modello operazionale avuto in mente dal legislatore della novella – nell’impiego della formula dei motivi idonei a sollecitare un ripensamento, con modifica o conferma – pare coincidere con l’approccio utilizzato dalla Corte costituzionale quanto alle declaratorie con ordinanza di manifesta fondatezza.
[26] In questi termini, quasi letteralmente, v. Briguglio, Ecco il”filtro”, (l’ultima riforma del giudizio di Cassazione),in www.judicium.it,4.
[27] V., per tutti, Consolo, Una buona “novella”,cit., 740, nonché Raiti, Note esegetiche,cit., 5.
[28]  V. per tutti, incisivamente, Glendi, Processo tributario,cit., 10 ss., che – a tal specifico riguardo – ragiona di un tecnicismo del tutto astratto e insignificante.
[29] V. supra, sub nota 17.
[30] V. a tal riguardo anche De Cristofaro, Artt. 360-bis ss.,cit., 292 ss., secondo il quale la formula in esame parrebbe mutuata – seppur del tutto impropriamente – dall’esperienza tedesca.
[31]  Vedi – anche per una sintesi del dibattito – Ball, Die Zulassung der Revision wegen offensichtlicher Unrichtigkeit des Berufungsurteils und wegen Verletzung von Verfahrensgrundrechten,in Festschrift für Musielak,München, 2004, 27 ss., per il quale, in tali casi, l’impugnazione dovrebbe ritenersi sempre ammissibile, nonché Wenzel, in Münchener Kommentar zur ZPO, München, 2007, sub 543, spec. 17 ss., che, invece, propende per una soluzione più restrittiva; v. anche De Cristofaro, Artt. 360-bis ss.,cit., 263.
[32] V. amplius,la giurisprudenza citata in Klauser-Kodek, ZPO (2006-2008), Wien, 2008, sub 502, lett. e, 111 ss. Ad es., si sono ritenute meritevoli di una decisione sul merito – perché concernenti questioni in procedendo riconducibili all’alveo dei «principi cardine del diritto processuale» e, così, di rilevante importanza ai sensi del 502, ZPO –, le istanze di Revision della sentenza d’appello con cui si deduca la violazione di un precedente giudicato da parte del giudice o una nullità processuale insanabile sul tipo di quelle previste dal 477, ZPO (ad. es., nullità derivanti da vizi di costituzione del giudice, difetto di giurisdizione, gravi violazioni del contraddittorio o del diritto di difesa della parte) oppure ancora l’errata applicazione delle norme sulla rimessione della causa dal giudice d’appello a quello di primo grado. Viceversa, si è ritenuto che, in linea di principio, non sussista una questione processuale d’interesse generale quando – con l’impugnazione di ultimo grado – si censuri l’interpretazione da parte del giudice d’appello del contenuto di un atto processuale (ad es., di quello introduttivo del giudizio) o di un provvedimento giudiziale oppure si deducano delle anomalie nella formula di giuramento utilizzata per la deposizione del testimone o per il conferimento dell’incarico al consulente tecnico d’ufficio.
[33] V., in particolare, le decisioni riportate da Wenzel, op. cit.,n. 17 ss.
[34] V. in tal senso, di recente, Bundesverfassungsgericht,in NJW, 2005, 3345; v. anche De Cristofaro, Artt. 360-bis ss.,cit., 263.
[35] Nel sistema tedesco il principio dell’intangibilità del giudicato conosce un importante temperamento, quando esso lede un diritto fondamentale dell’individuo e la violazione è fatta valere impugnando la pronuncia definitiva, entro il breve termine di un mese dalla comunicazione o notificazione della decisione, davanti al Bundesverfassungsgericht con il ricorso individuale di costituzionalità – il Verfassungsbeschwerde – previsto dall’art. 93, Abs. 1, n. 4a, della Costituzione, giusta il quale «chiunque affermi la lesione di un proprio diritto fondamentale ad opera del pubblico potere, può proporre ricorso alla Corte costituzionale» (sulla Verfassungsbeschwerde v., nella nostra dottrina, lo studio – ormai classico –di Cappelletti, La giurisdizione costituzionale delle libertà,Milano, 1955, passim, nonché, più di recente, Häberle, La Verfassungsbeschwerde nel sistema della giustizia costituzionale tedesca,Milano, 2000). La Verfassungsbeschwerde,ai sensi del 93 della legge che disciplina la Corte costituzionale (Gesetz über das Bundesverfassungsgericht: BVerfGG), si deve proporre entro il termine di un mese dalla notificazione o comunicazione della sentenza definitiva e – in caso di accoglimento del ricorso – conduce all’annullamento con rinvio della decisione impugnata (v. amplius,Schlaich-Korioth, Das Bundesverfassungsgericht,München, 2004, 141 ss.). Pertanto – rapportato al sistema tedesco –, l’ordinamento italiano rivela un notevole difetto: la mancanza del ricorso individuale di costituzionalità determina, infatti, un vuoto di tutela contro le violazioni dei diritti fondamentali da parte di sentenze passate in giudicato (in questi termini, quasi letteralmente, v., nella dottrina processualistica, Caponi, Corti europee e giudicati nazionali,Relazione al XXVII Congresso nazionale dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Corti europee e giudici nazionali, Verona, 25-26 settembre 2009,in corso di pubblicazione, 42 ss., spec. 52 del dattiloscritto).
[36] Stabilisce, precisamente, il 90, Abs. 2 del BVerfGG che «se contro la violazione è ammissibile la via giudiziaria, il ricorso individuale di costituzionalità può essere proposto soltanto dopo l’esaurimento della via giudiziaria ordinaria» (v., a tal riguardo, Schlaich-Korioth, Das Bundesverfassungsgericht,cit., 145, nonché Caponi, Corti europee cit., 43 del dattiloscritto).
[37] V. Bundesverfassungsgericht, Plenum,30 aprile 2003, 1 PBvU 1/2002; Id., 7 ottobre 2003, 1 BvR 10/1999.
[38] V., a tal proposito, seppur in termini problematici, Consolo, Una buona “novella”,cit., 740; Id., Il processo di primo grado e le impugnazioni cit., 516; v. anche Bove, Brevi riflessioni,cit., 14; D’Ascola, La riforma cit., 4 e Carratta, Il “filtro”,cit., 1566.
[39] V. Consolo, op. loc. cit.
[40] Di qui, un onere aggiuntivo (o, quantomeno, una preoccupazione ulteriore) per il ricorrente che, nella redazione dei motivi di cui all’art. 360, n. 1, 2 e soprattutto 4 dovrebbe pure illustrare perché ritiene che le censure dedotte impingano nei principi regolatori del giusto processo.
[41] V., per tutti, Tesauro, Giusto processo e processo tributario, in Rass. Trib.,2006, 11 ss., spec. 22 ss., e ivi ulteriori e ampi riferimenti. Del resto, pure il contributo della Corte costituzionale alla concretizzazione dei principi del giusto processo tributario risulta – quantomeno sino ad oggi – decisamente modesto. Infatti, la Consulta ha spesso valutato la conformità a Costituzione delle norme processuali tributarie non già in base ai principi costituzionali del processo, bensì piuttosto ponendosi nell’ottica del cd. “interesse fiscale” e, così, verificando su questa base, se, nel campo tributario, possa o no giustificarsi una disciplina diversa da quella comune ad altri processi (v. Tesauro, op. loc. cit.,spec. 17 ss., nonché, con ricchi richiami, Glendi, Rapporti, cit., 1749 ss.).
[42] Peraltro, se ci si ponesse in un’ottica siffatta potrebbero darsi situazioni decisamente paradossali. Ad esempio, si pensi – quanto al processo tributario – alle norme che prevedono fattispecie di estinzione del processo per inattività delle parti la quale, ai sensi dell’art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, è rilevabile anche d’ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica. Si tratta di disposizioni che, nel loro complesso, pongono questioni in procedendo di per sé non facilmente riconducibili all’empireo dei valori del giusto processo. Pertanto, un motivo di ricorso in cassazione che censurasse l’applicazione delle stesse ad opera del giudice di primo grado e/o del giudice d’appello rischierebbe di risultare (sempre o quasi) inammissibile. E ciò, ancorché nel campo fiscale l’estinzione del processo sia ben lungi dal consentire la riproposizione della domanda (v. Glendi, Rapporti,cit.,1731, nota 79), ma vanifichi l’effetto impeditivo temporaneamente prodotto dalla proposizione del ricorso iniziale, determinando, così, l’inoppugnabilità dell’atto impositivo. Del pari, si ponga mente al requisito della sottoscrizione della sentenza – previsto per il giudizio tributario dall’art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 – il cui difetto concreta un vizio formale che, di per sé considerato, parrebbe difficilmente riconducibile all’alveo dei canoni regolatori del giusto processo. Di conseguenza, la deduzione in apicibus di un vizio siffatto potrebbe ritenersi non meritevole di un giudizio di fondatezza/infondatezza, quantunque, secondo i principi, la sentenza d’appello non sottoscritta sia da considerarsi giuridicamente inesistente e sebbene – nella materia tributaria – al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado priva di sottoscrizione (quand’anche la stessa abbia formalmente accolto il ricorso del contribuente: v. Glendi, Sull’omessa sottoscrizione della sentenza nel processo tributario,in Giur. Trib.,2000, 710 ss.) consegua l’intangibilità dell’atto impositivo.
[43] V., a tal proposito, la mirabile ricostruzione offerta dal saggio di Cerino Canova, La garanzia costituzionale del giudicato civile,in Riv. Dir. Civ.,1977, I, 425 ss., spec. 427 ss., sulla cui scia si pongono – nell’interpretazione dell’art. 360-bis – anche Raiti, Note esegetiche,cit., 5 e De Cristofaro, Artt. 360-bis ss.,cit., 262; quanto alla giurisdizione tributaria, sostanzialmente intesa come “comando” e allo strettissimo legame che sussiste, a tal riguardo, tra giurisdizione, processo e norma processuale, v. le penetranti considerazioni di Glendi, L’oggetto del processo tributario,Padova, 1984, 150 ss. e 209 ss.
[44]  V. per tutti, De Cristofaro, Artt. 360-bis ss.,cit., 264.
[45] V. Raiti, Note esegetiche,cit., 5, che – in tale ottica – denuncia la «intrinseca superfluità» della norma; De Cristofaro, op. loc. cit.,ed ivi pure il rilievo che una norma, nata con un intento restrittivo, paradossalmente determina – a causa di una sua improvvida formulazione – la sostanziale costituzionalizzazione di tutte le norme processuali.
[46] L’art. 360-bis n. 2 codifica quindi quel principio giurisprudenziale consolidato (anche se, sino ad oggi, non ancora del tutto pacifico) per cui l’art. 360, n. 4 – nel prevedere la denuncia di errores in procedendo – non tutela l’astratta regolarità del procedimento, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte a causa del vizio denunciato. Di conseguenza, l’impugnante in cassazione ha l’onere di illustrare le specifiche attività processuali che non ha potuto compiere per effetto del vizio medesimo, a pena di inammissibilità del corrispondente motivo di ricorso per difetto d’interesse. Ad es., quanto al processo tributario, con riguardo all’erronea trattazione della causa in via camerale anziché in pubblica udienza ai sensi dell’art. 33, D.Lgs. n. 546/1992, v. Cass., 28 maggio 2008, n. 13900, secondo cui il mancato accoglimento dell’istanza della parte che richieda la trattazione della controversia innanzi alla commissione tributaria in pubblica udienza può determinare una violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., con conseguente nullità dell’udienza camerale e della sentenza emessa all’esito della stessa, solo quando il ricorrente evidenzi gli specifici aspetti che la discussione avrebbe potuto approfondire, colmando lacune ed integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi (in senso conforme v. Cass., 17 marzo 2008, n. 7108, Cass., 21 gennaio 2008, n. 1139, Cass., 10 febbraio 2006, n. 2948; contra, nel senso che l’erronea adozione del rito camerale in vece di quello ordinario determini, ex se,la nullità della sentenza finale, v. Cass., 11 maggio 2009, n. 10678, in Fisco, 25, 2009, 4102 ss., con commento di Beccalli, La richiesta di discussione in pubblica udienza, nonché Cass., 15 marzo 2006, n. 5658 e Cass., 26 ottobre 2005, n. 20852). Con riferimento alla invalidità della notifica dell’avviso di trattazione exart. 31, D.Lgs. n. 546/1992, v. Cass., 5 dicembre 2005, n. 26402, secondo cui non può essere cassata in sede di legittimità la sentenza della commissione tributaria regionale che abbia ritenuto sufficiente – ai fini della regolarità della notificazione dell’avviso in parola – la semplice spedizione del plico raccomandato privo di busta, senza la verifica dell’avvenuta consegna del plico stesso, qualora la circostanza non abbia inciso concretamente sull’esercizio della difesa del contribuente nel giudizio d’appello, non avendo questi prospettato di essere stato impedito o ostacolato in tale esercizio; quanto alle prescrizioni di cui all’art. 36, D.Lgs. n. 546/1992, relativo al contenuto della sentenza tributaria, v. Cass., 12 novembre 2003, n. 16989, secondo cui tale disposizione non può dirsi violata ogniqualvolta l’omissione di qualche dato (quale, ad es., l’indicazione di alcune parti o delle loro conclusioni, dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti ai fini della causa) comporti solo difficoltà nell’eseguibilità, nell’interpretazione o nell’esattezza formale della sentenza, e non anche violazioni del principio del contraddittorio o del diritto di difesa.
[47] V. in tal senso, all’atto pratico, anche Briguglio, Chi ha paura del “filtro” (ovvero: se lo si dipinge fin d’ora come orribile qualcuno ci crederà e lo applicherà come tale: meglio dunque essere cautamente ottimisti e sterilizzare il “filtro” nei limiti del possibile),in www.judicium.it.