Atti e interventi

CONSIDERAZIONI SULLA PORTATA RETROATTIVA DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2005 ALL'ART. 32 D.P.R. N. 600/1973, IN TEMA DI ACCERTAMENTI DEI REDDITI DEI PROFESSIONISTI BASATI SUI MOVIMENTI BANCARI *
di Alberto Franceschin

Introduzione
Le modifiche introdotte con la legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) all’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 inducono ad operare qualche riflessione in materia di accertamento e di poteri, più o meno invasivi, riconosciuti all’amministrazione finanziaria.
Come noto, il legislatore, attraverso la modifica apportata al citato art. 32, ha equiparato il trattamento fiscale dei compensi di lavoro autonomo a quello dei ricavi d’impresa nell’ambito degli avvisi di accertamento elevati nei confronti dei professionisti sulla base delle «movimentazioni bancarie non giustificate».
Nei confronti dei titolari di reddito di lavoro autonomo, invero, era possibile, sino al 2004, riprendere a tassazione le suindicate movimentazioni solamente con riferimento ai versamenti, ma non anche ai prelevamenti. A seguito della modifica normativa operata attraverso la legge n. 311/2004, invece, anche i prelevamenti possono essere ripresi a tassazione.
A partire dal periodo di imposta 2005, dunque, non sembra essere, la norma, foriera di particolari criticità in fase applicativa. Diversa, invece, è la situazione con riferimento alle annualità precedenti e per le quali non sono scaduti i termini per l’accertamento.
Tant’è che sul punto è recentemente intervenuta la giurisprudenza[1], respingendo la tesi degli uffici finanziari[2] circa la pretesa applicazione con efficacia retroattiva dell’art. 32 D.P.R. 600/1973 (nel testo modificato dalla legge finanziaria 2005).
Più precisamente, sono stati sollevati dubbi circa la capacità del contribuente di provare la natura degli importi movimentati e non giustificati sul proprio conto corrente per le annualità precedenti al 2005.
Partendo da tale assunto, ed alla luce della «incertezza dovuta alle modificazioni inserite con la legge n. 311/2004, non espressamente qualificate e la necessità per l’Agenzia di non discostarsi dalla prassi interpretativa applicata a livello centrale», la citata giurisprudenza ha accolto le doglianze di un ricorrente relative alla illegittimità dell’automatica assimilazione dei prelevamenti non giustificati a compensi professionali per le annualità ante 2005, affermando l’inammissibilità della supposta «automatica attribuzione a compensi degli importi movimentati e non giustificati [...] operazione possibile soltanto per gli anni 2005 e seguenti».
È, dunque, evidente, l’opportunità che si offre di approfondire la tematica, attraverso alcune riflessioni relative alla natura ed alla portata del novellato art. 32 del D.P.R. 600/1973, anche in considerazione del fatto che è stata affermata la natura sostanziale della norma, in quanto essa inciderebbe non tanto sulla procedura di acquisizione della prova, quanto piuttosto sul regime, avente carattere sostanziale e non processuale, della prova: si è dunque giunti ad affermare che un mutamento nel regime della prova, o l’introduzione di una presunzione posta a carico del contribuente, inciderebbe sulla posizione sostanziale dello stesso[3].
In altri termini, viene esclusa la possibilità che la disposizione in esame possa avere efficacia retroattiva, sia per un motivo di strutturazione della prescrizione – da intendersi sostanziale e non procedurale – sia sulla base del fatto che la retroattività della stessa trasformerebbe la presunzione da legale in assoluta, considerata la possibilità che il contribuente non sia in grado di dimostrare la natura dei prelevamenti avvenuti anteriormente all’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2005.
Orbene, con il presente lavoro si intende formulare qualche breve riflessione, richiamando altresì concetti cardine del nostro ordinamento, quali il regime della prova, il principio di tutela dell’affidamento del cittadino nella certezza della norma, il principio di irretroattività ed il principio di ragionevolezza.

La natura “sostanziale” della norma
È innanzitutto necessario proporre alcune osservazioni sulla natura della norma in argomento.
L’amministrazione finanziaria, invero, ha da subito sostenuto la natura “procedimentale” del novellato art. 32 – in base al quale tutti i prelevamenti che il professionista non è in grado di giustificare contabilmente o per esigenze familiari, possono essere ripresi a tassazione dall’amministrazione finanziaria – ancorché diverse obiezioni fossero state sollevate in merito all’applicazione retroattiva della stessa[4].
Senonché, a parere di chi scrive non è da considerarsi attribuibile alla norma, sic et simpliciter, natura procedurale, nella misura in cui detta norma modifica il regime di produzione della documentazione probatoria e non già, come invece dovrebbe essere, del regime di acquisizione della prova[5].
Sicché si valuta positivamente il risultato cui è pervenuta, da ultimo, la citata giurisprudenza di merito[6], laddove è stato affermato che «un mutamento nel regime della prova di un diritto [...] incide sulla posizione sostanziale del contribuente medesimo»[7].
Di qui dovrebbe conseguire che i molteplici interventi della giurisprudenza in merito alla validità dell’impiego degli accertamenti bancari anche ad annualità pregresse rispetto all’entrata in vigore della norma legittimante l’accertamento, non dovrebbero essere d’ausilio nel caso di specie, in quanto la particolare questione affrontata si connota per una maggiore e nuova specificità[8].
In ogni caso, la controversa applicazione della norma in argomento non sembra doversi risolvere basandosi sulla sua natura, quanto piuttosto sul fatto che essa, fissando una presunzione legale e, quindi, invertendo l’onere probatorio a carico del contribuente[9]non permetterebbe il pieno e corretto esplicarsi del diritto di difesa, costituzionalmente garantito[10].
La questione, cioè, sembra potersi risolvere indipendentemente dalla natura, procedimentale o sostanziale[11], del vigente art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973, essendo, piuttosto, opportuno approfondire i limiti alla sua portata retroattiva, alla luce degli effetti sulla prova e sull’onere probatorio.

Procedura di acquisizione della prova e regime della prova
Per effetto dell’introduzione della novella in seno al D.P.R. 600/1973, la presunzione in argomento – formalmente relativa – rischia di costringere il contribuente a fornire una prova contraria avente, di fatto, i caratteri della prova impossibile[12].
Ancorché, infatti, ci si trovi nell’alveo del procedimento di acquisizione della prova precostitutita[13] e sebbene il giudice sia chiamato a giudicare anche in mancanza di prove (l’inversione dell’onere della prova si esplica, in definitiva, nella soccombenza o vittoria della parte che avrebbe dovuto provare le circostanze costituenti oggetto del giudizio), si chiede alla parte di fornire la prova capace di vincere la presunzione legale oggi per ieri, quando un tale onere non era richiesto.
Senonché, si deve ritenere che, tendenzialmente, la parte possa essere in grado di fornire la prova idonea a vincere la presunzione di legge solamente nel caso in cui – nel periodo d’imposta per il quale oggi, in sede di giudizio, si richiede la prova contraria – fosse stato vigente un precetto normativo ad hoc.
È evidente, dunque, il rischio che la presunzione divenga juris et de jure. A mezzo dell’inversione dell’onere probatorio, infatti, l’amministrazione finanziaria lascia nelle mani del contribuente l’onere di provare non tanto il fatto costitutivo dell’illecito, quanto piuttosto gli eventuali fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso.
Tali presunzioni legali (juris et de jure e juris tantum) sono «[...] dunque espedienti di tecnica legislativa imperniati sulla distribuzione dell’onere della prova, ma ispirati dall’evidente finalità di facilitare la tutela di talune situazioni giuridiche. Perciò, mentre, sotto quest’ultimo profilo, sono indubbiamente appartenenti al diritto sostanziale, sotto il primo profilo vengono in rilievo come limiti o predeterminazioni dell’assetto dell’onere probatorio [...]»[14].
In altri termini, pur incidendo sull’iter amministrativo di acquisizione degli elementi necessari all’accertamento tributario, variando gli strumenti a disposizione dell’amministrazione per giungere alla ricostruzione dell’imponibile (quindi, si rientrerebbe nello schema di norma procedurale) la norma in questione, attraverso l’esplicazione retroattiva dei suoi effetti, incide sostanzialmente nella sfera patrimoniale del contribuente. Quest’ultimo, infatti, si troverà a dover dimostrare la “estraneità” all’attività professionale di movimentazioni finanziarie non giustificate in contabilità. E tale dimostrazione dovrà avvenire attraverso una prova in grado di acclarare la non inerenza della somma all’attività esercitata, quale ne sia la natura effettiva.
Ciò ancorché al contribuente non sia richiesta la tenuta di una “contabilità” personale per esigenze familiari[15].
L’accertamento, quindi, sarà il frutto dell’incapacità del contribuente di fornire prove disponenti per il passato, prove che nel passato non era richiesto “precostituirsi”.
Ecco che la fattispecie può assumere i caratteri di una probatio diabolica. Ed allora, emerge con sufficiente forza un profilo di dubbia legittimità costituzionale che si intende riprendere nelle conclusioni del presente lavoro, ed inerente, in particolare, una possibile violazione del diritto di difesa.
La norma in esame presenta caratteriformali che, tuttavia, se applicati con effetto retroattivo, assumono natura sostanziale, in quanto incidono sulla capacità del contribuente di esplicare il proprio diritto di difesa nell’ambito di un eventuale contenzioso con l’amministrazione fiscale.
Di qui, deriva il convincimento circa la dubbia applicabilità, con effetto retroattivo, della prescrizione in esame, indipendentemente dalla natura – sostanziale o procedimentale – che si voglia assegnare alla stessa.

Irretroattività della norma fiscale
Dottrina e giurisprudenza (pur non palesando sempre posizioni garantiste), sulla base del conforto scaturente dalla analisi delle prescrizioni normative di rango primario in grado di orientare l’attività legislativa (su tutte, l’art. 11 disp. prel. att. c.c., l’art. 25 Cost., l’art. 3 della L. 212/2000) hanno, in linea di principio, riconosciuto e salvaguardato il divieto di retroattività della legge, sia come principio generale dell’ordinamento sia come fondamentale valore di civiltà giuridica.
Ciononostante, come noto, se si esclude il campo penale (art. 25 Cost.) la irretroattività della norma non è valore costituzionalmente garantito: conseguentemente, in linea di principio, nulla vieta al legislatore l’adozione, in campo fiscale[16], di norme che dispongano anche per il passato[17].
Simili scelte dovrebbero essere contemperate da valutazioni di ulteriori e diverse esigenze, ispirate al rispetto dei principi costituzionalmente garantiti[18] – ivi incluso il principio di ragionevolezza – nonché alla tutela dell’affidamento del cittadino e, da ultimo, alle previsioni di cui all’art. 3, primo comma, della L. 212/2000, il quale, in particolar modo, dovrebbe avere una portata di rango superiore rispetto alle altre norme primarie dello Stato.
La giurisprudenza recente[19] ha inteso dare rilevanza ai principi statutari sull’applicazione retroattiva delle norme in materia fiscale, in quanto essi, dovendosi considerare impliciti nel sistema, sono diretti non solo al futuro legislatore ed al giudice tributario, ma coinvolgono ogni altra prescrizione dell’ordinamento tributario preesistente[20]. Lo Statuto del Contribuente è espressione, in materia tributaria, di recepimento generale delle norme costituzionali[21], cosicché debbono ritenersi immanenti nell’ordinamento stesso e «quindi, vincolanti per l’interprete in forza del fondamentale canone ermeneutico della interpretazione adeguatrice a Costituzione: cioè, del doveredell’interprete di preferire, nel dubbio, il significato e la portata della disposizione interpretata conformi a Costituzione»[22].
Gli artt. 3, comma 1, e 10, comma 1, dello Statuto, dunque, devono rappresentare un elemento cardine nell’intervento del giudice tributario[23].
In tal senso, la richiamata sentenza della Suprema Corte n. 7080 del 14 aprile 2004, ha ribadito la particolare rilevanza dei principi espressi nello Statuto del Contribuente: da un lato, sancendo il loro valore immanente e vincolante in fase di ermeneutica[24], dall’altro garantendo ad essi una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni fiscali di rango primario[25].
Non solo, nella citata sentenza si richiama l’esigenza di coniugare l’azione normativa con la tutela del principio di affidamento del cittadino, con conseguente necessità di applicare le normative secondo un giusto principio di ragionevolezza, tanto con riferimento alla eventuale retroattività della norma, quanto con riferimento al suddetto principio di tutela dell’affidamento del cittadino nella certezza del diritto.
La Corte, dunque, ha così statuito il principio di diritto secondo cui «qualsiasi dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria, che attenga ad ambiti materiali disciplinati dalla L. 212/2000, deve perciò essere risolto dall’interprete nel senso più conforme ai principi dello statuto del contribuente, cui la legislazione tributaria, anche antecedente, deve essere adeguata».
In precedenza, la Corte costituzionale[26] aveva precisato che il divieto di retroattività della legge, ancorché costituisca fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell’ordinamento cui il legislatore deve in linea di principio attenersi, non era stato elevato a dignità costituzionale. Il legislatore ordinario, dunque, può «secondo la giurisprudenza costituzionale [...] nel rispetto di tale limite [...] emanare norme retroattive, purché trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti [...]. Se queste condizioni sono osservate, la retroattività, di per sé sola, non può ritenersi elemento idoneo ad integrare un vizio della legge, neppure in riferimento all’ipotesi particolare di incidenza su diritti di natura economica»[27].
Anche la Corte di Cassazione ha svolto una rilevante attività in merito al concetto di retroattività delle norme procedurali, avuto particolare riguardo alle disposizioni tributarie, anche alla luce del già citato principio di cui all’art. 3 della L. 212/2000.
Nelle sentenze n. 11274 del 27 agosto 2001 e n. 11366 del 4 settembre 2001, infatti, la Suprema Corte ha statuito che il principio di irretroattività non deve applicarsi alle norme procedimentali, che lasciano inalterata la struttura sostanziale del rapporto fisco – contribuente, ma che non incidono sul percorso accertativo.
Si noti come, nei casi affrontati dalla richiamata giurisprudenza, si fa riferimento ad una norma in cui non è l’essenza del tributo ad essere modificata quanto, piuttosto, la modalità di acquisizione dei dati ritenuti rilevanti ai fini dell’accertamento.
Di conseguenza, in virtù della non immediata applicabilità dei principi espressi dai giudici di legittimità, non si condivide l’orientamento secondo cui la retroattività del novellato art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973, troverebbe fondamento nel sopra esposto orientamento della Suprema Corte.

Principio di ragionevolezza
Una ulteriore considerazione deve effettuarsi con riferimento alla sopra richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 16 dicembre 1997, laddove si è argomentato circa la validità di norme fiscali retroattive che trovino adeguata giustificazione sul piano, tra gli altri, della ragionevolezza.
Tale principio tende ad assicurare il rispetto e l’applicazione dei principi costituzionali nella delicata fase di trasposizione pratica della norma astratta: fine ultimo del sindacato di ragionevolezza è quello di fungere da indispensabile elemento di congiunzione tra astrattezza della previsione normativa e concretezza degli accadimenti aventi effetti giuridici ed economici e, dunque, di ancorare la legge al contesto concreto.
È, dunque, attraverso un giudicato che acclari la ragionevolezza della norma, che si potrebbero risolvere i profili critici della prescrizione, legati essenzialmente alla circostanza che l’applicazione retroattiva della stessa, ancorché non si tratti di una norma sostanziale in senso stretto, presenta elementi di incongruenza con il contesto normativo in cui è inserita.
Un giudicato di tal fatta, infatti, trova la propria ratio nella valutazione del rispetto dell’affidamento nella stabilità dell’ordinamento (ex art. 3 Cost.), elemento strutturale di ogni sistema giuridico che non può risultare relativizzato per effetto dell’applicazione retroattiva – e giuridicamente irragionevole – di prescrizioni normative deputate a regolare posizioni sostanziali già disciplinate da leggi anteriori[28].
Ebbene, stante quanto sin qui argomentato, appare che il principio della ragionevolezza sarebbe violato qualora il novellato testo dell’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973 venisse applicato retroattivamente.
Ad un contribuente non obbligato alla tenuta delle scritture contabili (per quanto riguarda le proprie movimentazioni bancarie extra – professionali), infatti, verrebbe richiesto di fornire giustificazioni in ordine alla natura di movimentazioni bancarie passate, verificatesi in un periodo d’imposta in cui la citata disposizione non era in vigore.
In definitiva, verrebbe richiesto un dato (per di più tendenzialmente documentale) che il contribuente non era tenuto ad acquisire e conservare.

Conclusioni
In conclusione, si ritiene che l’art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973, se interpretato come avente effetto retroattivo, rischi di prestare il fianco ad un sindacato di costituzionalità, nella misura in cui, modificando il regime della prova, lede l’affidamento del cittadino nella certezza del diritto e non garantisce un diritto di difesa “pieno”.
Ed infatti, la retroattività della disposizione deve trovare il proprio limite nella violazione di un determinato precetto costituzionale ovvero dei principi, pur non codificati, che sono a fondamento del sistema giuridico. Conseguentemente, appare opportuno operare una valutazione circa la ragionevolezza della disposizione e gli effetti che è in grado di produrre nel rapporto tra contribuente e fisco, in particolar modo nella misura in cui la irragionevolezza della prescrizione rischia di comportare – come si ritiene accada nel caso di specie – una violazione dei principi cardine del sistema giuridico.
È, cioè, necessario coniugare certezza del diritto e ragionevolezza dello stesso: se da un lato la norma può avere carattere retroattivo, dall’altro non deve difettare del carattere della ragionevolezza rispetto tanto alle norme costituzionali, quanto ai principi strutturali del sistema giuridico.
A tal proposito, va rilevato che la prima giurisprudenza di merito pronunciatasi in materia[29] ha inteso interpretare in via autonoma la norma secondo Costituzione, bilanciando, nel contempo, gli interessi tutelati tanto dalla Carta costituzionale agli articoli 3, 23, 24, 53, 97, quanto dallo Statuto del Contribuente agli articoli 3 e 10, quanto ancora quelli richiesti dal principio di ragionevolezza, senza sollevare la questione di legittimità costituzionale.
Certo è evidente il rischio dell’abuso di un tale strumento “valutativo”. Altrettanto evidente è il limite dello strumento dell’interpretazione adeguatrice, la quale, a differenza delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, non produce effetti erga omnes.
Sulla scorta di queste ultime e brevi considerazioni esposte, ci si avvia a conclusione con due ulteriori riflessioni.
In primo luogo, si è convinti della opportunità, nel caso di specie, di adire la Corte costituzionale:
1. per la possibile violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito;
2. in considerazione del fatto che la retroattività della disposizione non risponde alla tutela dell’affidamento, da parte del cittadino, nella stabilità dell’ordinamento giuridico (ex art. 3 Cost.)[30];
3. in conseguenza delle considerazioni circa la mera efficacia inter partes della sentenze.
In secondo luogo, si auspica che nella prassi le criticità esposte, alla luce di quanto espressamente previsto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 19 maggio 2006 – nonché del mutato orientamento della pubblica amministrazione, volto, oggi più che mai, a dirimere le controversie operando secondo criteri di economicità, celerità, trasparenza e buona fede nel rapporto con il contribuente – possano trovare ragionevole ed equa soluzione in fase di contraddittorio per opera degli stessi funzionari deputati all’accertamento.
Molteplici, in tal senso, sono i casi in cui l’amministrazione fiscale, in prima persona, “erode” la potenziale base imponibile scaturente dalle risultanze di indagini finanziarie (si pensi ad importi al di sotto di soglie variabili caso per caso); altrettanto numerosi, ed evidenti, sono i casi in cui movimentazioni particolari, per quanto non corroborate da documentazione fiscale obbligatoria, sono accompagnate da prove ugualmente attestanti la natura della movimentazione finanziaria medesima, ultronea rispetto all’attività professionale esercitata dal contribuente[31]. In tal senso, anche la circolare n. 32/E laddove precisa, con riferimento alla applicazione ad annualità precedenti della norma in esame, che resta inteso che nell’applicare la norma ad annualità precedenti – ma analoga cautela si ritiene che sia esperibile anche per le annualità dal 2005 in poi – occorrerà in ogni caso considerare quanto già precisato dalla richiamata circolare n. 28/E del 2006, al paragrafo 7 (a commento delle modifiche apportate all’art. 19 del D.P.R. n. 600 dal decreto legge n. 223 del 2006), secondo la quale «i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall’onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all’entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra-professionale».
È altrettanto evidente, però, che non può una siffatta considerazione essere, sola, a fondamento di un procedimento di accertamento, in quanto poco si caratterizzerebbe per certezza del diritto e per rispetto del principio di tutela dell’affidamento del cittadino.

 

 

 

 

Note

[*] Della relazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, integralmente consultabile sul sito istituzionale, questa rivista riprende e pubblica le parti di interesse non solo per i profili giuridici, ma anche per gli esaurienti dati statistici. Si tratta di temi di rilievo per tutti coloro che a vario titolo si occupano professionalmente, istituzionalmente o scientificamente della giustizia tributaria.
[1] Commissione tributaria provinciale di Pisa, sezione II, sentenza n. 118 del 15 ottobre 2007. Attraverso detta sentenza, è stato accolto il ricorso di un professionista nella parte in cui ha contestato l’equiparazione dei compensi professionali ai ricavi di impresa anche per annualità precedenti all’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per l’anno 2005), la quale ha modificato l’art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973. In altri termini, il giudice ha accertato la non validità dell’utilizzo dello strumento delle cd. nuove indagini finanziarie per annualità pregresse alla entrata in vigore della nuova norma.
[2] Il ricorrente, in particolare, contestava la parte in cui l’ufficio aveva sostenuto che «gli atti contestati rettificano i ricavi dichiarati in forza della verifica dei conti correnti bancari e del reperimento di versamenti e prelevamenti non giustificati dal contribuente, avvocato libero professionista; tanto in applicazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, nel testo modificato dalla legge finanziaria per il 2005».
[3] A riprova di ciò, la Commissione tributaria provinciale di Pisa sottolinea la circostanza che «è evidente che, dal momento in cui diviene operativa una presunzione juris tantum, il contribuente porta particolare cura nella conservazione della documentazione necessaria a vincere la presunzione: nel caso concreto il contribuente avrebbe potuto tenere un distinto conto per tutti i versamenti e pagamenti professionali, evitando qualunque commistione con contabilizzazioni private, fornendo così più facilmente giustificazione della movimentazione dei conti».
[4] Cfr. circolare 10/E del 16 marzo 2005, sub 3.8, laddove l’amministrazione afferma che «le disposizioni introdotte con i commi 402, 403, 404 della legge n. 311 del 2004 – ampliative dei poteri d’indagine bancaria a disposizione del fisco – in quanto aventi ad oggetto poteri istruttori, hanno natura procedimentale. Da tale natura deriva che, gli effetti da esse prodotte, si riflettono a carico dei contribuenti anche per gli anni pregressi, con riguardo a tutti gli anni accertabili alla data di effettuazione del controllo».
[5] Sulla natura delle norme tributarie, ed in particolar modo sulle norme formali o procedurali, cfr. Pollari, Diritto Tributario, 2004, 112 ss., laddove si pone l’accento sulla circostanza che «Il diritto tributario è composto da una pluralità di norme preordinate alla complessiva disciplina ed attuazione del rapporto giuridico d’imposta. Vi sono, così, norme procedimentali, destinate a disciplinare molteplici obblighi strumentali [...] ivi sono, poi, tutta una serie di norme procedimentali atte a disciplinare i poteri istruttori dell’amministrazione finanziaria, attraverso l’esercizio dei quali il Fisco verifica, controlla e accerta, autoritativamente, l’operato del contribuente».
[6] V. anche il commento di Trombella, La presunzione di compensi percepiti dai professionisti fondata sui prelevamenti bancari: ragionevolezza ed efficacia temporale, in Riv. Giur. Trib., 7, 2008, 637 ss.
[7] E ciò (la dubbia natura di norme nominalmente formali o procedimentali) può dirsi, secondo autorevole dottrina, con riferimento alla più recente normativa sull’accertamento tributario. Quest’ultima, infatti, sovente palesa elementi, caratteristiche ed interessi sostanziali a tal punto da ritenere cogente la necessità di estendere l’ambito di applicazione della riserva di legge in materia di prestazioni imposte non solamente a quelle prescrizioni normative de visu sostanziali, ma anche laddove sorga un interesse di tipo sostanziale, ancorché inserito in uno “schema normativo” prettamente formale. In tal senso, Fedele, Rapporti tra nuovi metodi di accertamento e principio di legalità, in Riv. Dir. Trib., 1995, I, 244.
[8] Si rimanda a Cassazione 2 marzo 1999 n. 1728, in Corr. Trib., 1999, 2663; 19 luglio 2002 n. 10598, in Fisco 1, 2002, 6567; 7 novembre 2005, n. 21580, in Mass., 2005, 1664. Nel merito le sentenze sopra citate hanno ripetutamente statuito la efficacia retroattiva dell’art. 18 della legge 413/1991, stante la natura procedimentale della medesima norma, per cui la disciplina originata deve ritenersi applicabile anche alle attività ispettive relative a periodi d’imposta precedenti l’entrata in vigore della norma.
[9] Tra gli altri, in tema di presunzioni semplici e presunzioni legali, si veda anche Mandrioli Crisanto, Corso di diritto processuale civile,Torino, 2006, 120 ss.; «la quale presunzione legale [...] oltre a non essere un mezzo di prova, non ha neppure natura processuale, pur influendo sulla regola dell’onere della prova».
[10] Cfr. Commissione tributaria provinciale di Pisa, sez. II, sent. 8 ottobre 2007 (15 ottobre 2007), n. 118, laddove statuisce che «è evidente che, dal momento in cui diviene operativa una presunzione juris tantum, il contribuente porta particolare cura nella conservazione della documentazione necessaria a vincere la presunzione: nel caso concreto il contribuente avrebbe potuto tenere un distinto conto per tutti i versamenti e pagamenti professionali, evitando qualunque commistione con contabilizzazioni private, fornendo così più facilmente giustificazione della movimentazione dei conti».
[11] Le norme cd. formali o procedimentali si differenziano dalle norme sostanziali in quanto non incidono direttamente sulla sfera patrimoniale del contribuente (attraverso interventi sul tributo e sulla sua struttura), quanto invece disciplinano i cd. obblighi strumentali. Lupi, Diritto Tributario, Milano, 2000, 36, in tema, ricorda che la distinzione fondamentale sulla diversa natura delle norme fa parte della teoria generale del diritto e viene applicata, sotto diversi e rilevanti profili, anche in ambito fiscale. Mentre le norme sostanziali «disciplinano il contenuto della prestazione tributaria, cioè i criteri per la determinazione dell’imponibile e dell’imposta», le norme procedurali«disciplinano gli obblighi dei contribuenti, ad esempio in materia di adempimenti collaterali, come tenuta delle scritture contabili, effettuazione di ritenute, obblighi di comunicazione [...]. Sono strumentali anche le disposizioni sui poteri d’indagine e sul processo tributario [...]». Con riferimento alle norme procedimentali e relativi effetti nel tempo, cfr. Tesauro, Istituzioni di Diritto Tributario, Torino, 2006, 36, laddove viene posto l’accento sul fatto che «secondo un principio consolidato, le norme procedimentali sono norme di applicazione immediata; con il che si vuol dire che si applicano anche ai procedimenti in corso di svolgimento al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, relativi a fatti accaduti nel passato [...]. Talvolta le nuove leggi procedimentali si applicano solo a fatti successivi all’entrata in vigore della legge. Ciò dipende dalla stretta correlazione, di solito esistente, tra norme sostanziali di un dato tributo e norme relative alla sua applicazione [...]».
[12] In tema di procedura di acquisizione della prova e regime della prova, la Commissione provinciale di Pisa ha affermato che «il collegamento, ex lege, di un fatto noto (versamento) al fatto ignoto (ricavo o compenso) incide sul regime sostanziale di ricostruzione del reddito; ciò è ben diverso, con evidenza, dalla ipotesi in cui una disposizione sopravvenuta dia all’amministrazione facoltà di ottenere più facilmente documentazione bancaria del contribuente: la maggiore facilità di ricostruzione del reddito effettivo attiene al procedimento di acquisizione della prova e non al regime della prova, il contribuente nulla potrà eccepire ove il procedimento sia utilizzato anche per i periodi d’imposta precedenti la modificazione dei poteri dell’amministrazione [...]»; aggiungendo, inoltre, che la «[...] la modificazione operata dalla legge n. 311/2004 appare incidere non sulla procedura di acquisizione della prova ma sul regime della prova, regime avente carattere non processuale ma sostanziale, in quanto le modalità di prova del diritto definiscono il contenuto del diritto medesimo [...]. Un mutamento nel regime della prova di un diritto o, la questione è identica, l’introduzione di una presunzione posta a carico del contribuente incide sulla posizione sostanziale del contribuente medesimo [...]».
[13] Differenza tra prova precostitutita e prova costituenda è rintracciabile nel momento di possibile formazione della prova medesima. Nel caso di specie (prova precostituita) trattasi di prova formatasi fuori e prima del processo, nel quale sfocia attraverso una semplice atto di esibizione e produzione (si pensi, a titolo d’esempio, alle prove documentali). Non sono, dunque, prove cd. istruttorie in senso stretto. In tal senso, tra gli altri, Mandrioli Crisanto, op. cit., 114.
[14] Mandrioli Crisanto, op. cit., 122 ss.
[15] Peraltro, un provvedimento normativo astrattamente in grado di permettere il superamento di contenziosi legati a tale aspetto, border line tra fenomenologia e patologia di sistema, è individuabile nell’introduzione dell’obbligo, oggi soppresso, di tenuta del conto professionale previsto dal cd. “decreto Bersani” (D.L. 4 luglio 2006, n. 223).
[16] Tesauro, op. cit., 36: «l’efficacia nel tempo delle leggi è dominata dal principio secondo cui “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”(art. 11 disp. prel. c.c.). La regola generale è dunque la irretroattività. La regola è posta però da una norma di legge ordinaria, per cui può essere derogata da altre norme di legge [...] la retroattività può concernere la fattispecie (dell’imposta), gli effetti od entrambi gli elementi della norma tributaria».
[17] Sul punto, vedi tra le altre: Corte costituzionale, sentenza 14 maggio 1985, n. 149, in Foro It., 1985, I, 2819; sentenza 4 luglio 1988, n. 822, in Foro It., 1991, I, 335; sentenza 26 gennaio 1994, n. 6, in Giur. Cost., 1994, 54; sentenza 18 luglio 1997, n. 245, in Giust. Civ., 1997, I, 2349; sentenza 16 dicembre 1997, n. 432, in Giur. Cost., 1997, 3858; sentenza 7 giugno 1999, n. 229, in Fisco, 1999, 8420; sentenza 4 novembre 1999 n. 416, in Foro It., 2000, I, 2456; sentenza 9 ottobre 2000, n. 419, in Foro Amm., 2000, 3819; sentenza 15 novembre 2000, n. 525, in Fisco, 2000, 13473; sentenza 23 luglio 2002, n. 374, in Cons. Stato, 2002, II, 1121; sentenza 4 agosto 2003, n. 291, in Cons. Stato, 2003, II, 1256. Le sentenze ivi richiamate, sul punto, sono concordi nell’affermare due concetti di assoluto rilievo giuridico. In primo luogo, è stata costantemente riconosciuta, in linea di principio, la assoluta legittimità di prescrizioni retroattive, dal momento che il principio di irretroattività della legge non ha una garanzia specifica in sede costituzionale (con esclusione della sola materia penale). In secondo luogo, e come logica conseguenza di quanto testé sopra, l’adozione di norme retroattive non può escludersi allorquando dette norme trovino adeguata giustificazione «sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionali specificamente protetti», ovvero quando rispondano a logiche «di bilanciamento con le fondamentali scelte di politica economica». Il che equivale ad affermare che legittima è la norma retroattiva che non trasmoda «in un regolamento irrazionale» ed arbitrariamente incida «sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti». In altri termini, se queste condizioni sono osservate, la retroattività in sé non è elemento idoneo ad integrare un vizio di legge, ancorché la disposizione incida su diritti di natura economica.
[18] Corte costituzionale, sentenza 15 novembre 2000, n. 525, cit.; sentenza 10 novembre 1994, n. 397, in Fisco, 1995, 1195; sentenza 12 luglio 1995, n. 311, in Giur. Cost., 1995, 2419.
[19] Cass., sent. 6 ottobre 2006, n. 21513, in Foro It., 2007, I, 2507; Cass., sez. tributaria, sentenza 14 aprile 2004, n. 7080, in Boll. Trib., 2004, 1339.
[20] «Questa prescrizione non è diretta soltanto al futuro legislatore tributario, ma si riflette come criterio interpretativo sull’esercizio della stessa attività applicativa dell’interprete, che è chiamato ad applicare quei principi anche con riferimento a leggi tributarie che non siano state oggetto di correzione, vale dire virtualmente tutte le altre norme dell’ordinamento tributario». Cass., sez. tributaria, sentenza 14 aprile 2004, n. 7080, cit.
[21] Tale concetto viene chiaramente espresso Russo, Manuale di diritto tributario, parte generale, Milano, 2007, laddove ricorda che «la dottrina, con l’avallo della giurisprudenza della Corte costituzionale, aveva individuato al riguardo (dell’efficacia temporale della norma) un limite concernete specificamente le norme impositive ritenendo che la retrodatazione degli effetti o la rilevanza retroattiva del fatto ad opera delle medesime non potesse, pena violazione dell’art. 53 Cost., spingersi fino al punto di spezzare il nesso che deve intercorrere fra imposizione e capacità contributiva concepita in termini di attualità; orientamento che l’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente ha generalizzato ed assolutizzato stabilendo che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo». Anche Lupi, in op. cit., ricorda che la retroattività della norma trova naturalmente il proprio limite nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti, ed in particolar modo nell’art. 53 della Carta costituzionale.
[22] Cass., sez. V, sentenza 10 dicembre 2002, n. 17576, in Giur. It., 2003, 2194,e in Rass. Trib., 2003, 795.
[23] Cfr. anche Pollari, op. cit., 87 ss., laddove l’autore pone l’accento sulla circostanza che «il panorama dei principi generali in tema di efficacia nel tempo della legge fiscale, con l’approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente, si è arricchito di ulteriori elementi positivi, che hanno molto contribuito ad elevare il tasso di “civiltà”, se così si può dire, del sistema giuridico-positivo nazionale. Il riferimento corre necessariamente all’art. 3 dello Statuto del contribuente».
[24] Principio fortemente sentito, al punto che, si legge, «ogni qual volta una normativa fiscale sia suscettibile di una duplice interpretazione, una che ne comporti la retroattività ed una che l’escluda, l’interprete dovrà dare preferenza a questa seconda interpretazione come conforme a criteri generali introdotti con lo statuto del contribuente, e attraverso di esso ai valori costituzionali intesi in senso ampio e interpretati direttamente dallo stesso legislatore attraverso lo statuto».
[25] «Il legislatore, infatti, ha manifestato esplicitamente l’intenzione di attribuire ai principi espressi nelle disposizioni dello statuto, o desumibili da esso, una rilevanza del tutto particolare nell’ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia. Nella categoria dei principi giuridici è insita inoltre – come si desume dal secondo comma dell’art. 12 delle preleggi – la funzione di orientamento ermeneutico ed applicativo vincolante nell’interpretazione del diritto».
[26] Corte cost., sentenza 16 dicembre 1997, n. 432, cit.
[27] Dello stesso avviso, Corte cost., sentenza 7 giugno 1999, n. 229, cit.
[28] Cass., sentenza 14 aprile 2004, n. 7080, cit.: «anche la lesione di questo principio di tutela dell’affidamento comporta le stesse considerazioni già svolte in precedenza a proposito di quella dell’altro principio che vieta la retroattività delle disposizioni tributarie, ed anche le conclusioni sul piano interpretativo non possono che essere analoghe: sotto la vigenza dello statuto dei contribuenti e dei principi di ordine generale in esso affermati deve sempre essere privilegiata – ogni qual volta sia possibile, come lo è nel caso in esame – una interpretazione delle norme tributarie – anche se preesistenti, ed anche se da applicare a fattispecie verificatesi anteriormente – che sia conforme ai principi di correttezza e buona fede che debbono essere osservati reciprocamente da entrambe le parti nei rapporti tra fisco e contribuenti». In tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione con sent. n. 416 del 1999. In precedenza, v. sent. n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995, recentemente, sent. n. 525 del 2000 ed ordinanze nn. 319 e 327 del 2001. V. anche la sentenza della Corte costituzionale 15 novembre 2000, n. 525, cit., nella quale si è affermato che«il legislatore può porre norme che precisino il significato di altre norme non solo ove sussistano situazioni di incertezza nell’applicazione del diritto o siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di indirizzi omogenei, se la scelta imposta per vincolare il significato ascrivibile alla legge anteriore rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario: in tali casi, il problema da affrontare riguarda non la natura della legge, ma i limiti che incontra la sua portata retroattiva, alla luce del principio di ragionevolezza».
[29] Comm. trib. prov. di Pisa, sez. II, sentenza n. 118 del 15 ottobre 2007, cit.
[30] La Circolare 32/E, in premessa, richiama l’Ordinanza della Corte costituzionale del 7 luglio 2000, n. 260 – in Dir. e Prat. Trib., 2000, II, 1256 – la quale, intervenendo in materia di eventuale violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. per mezzo dell’utilizzo dello strumento dell’accertamento bancario, aveva affermato che l’eventuale «censura di violazione dell’art. 24 della Costituzione [...] non ha fondamento, essendo il contribuente tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle copie dei conti, e potendo egli esercitare pienamente, già in sede amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse non riguardano operazioni imponibili». È tuttavia evidente che il caso alla nostra attenzione sia sensibilmente diverso, dovendosi ancorare il profilo di illegittimità costituzionale a motivi di ricorso diversi.
[31] Si pensi, ad esempio, a rate per l’acquisto di un televisore o di un’autovettura, piuttosto che al pagamento del fitto del figlio studente fuori città, ovvero, ancora, al pagamento annuale per l’iscrizione in palestra. In ognuno dei riportati esempi, viene rilasciato un documento probante l’avvenuto pagamento, ovvero è dimostrabile per l’esiguità dell’importo o la cadenza dello stesso che non si è in presenza di prelievi attinenti l’attività professionale da cui derivano compensi non fatturati, contabilizzati, dichiarati.