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Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. XIV, 17 gennaio 2008, n. 49
Presidente: De Curtis - Relatore: Chini
Riscossione - Cartella di pagamento - Omessa indicazione del responsabile del procedimento - Illegittimità - Insussistenza - Responsabilità del funzionario - Sussistenza
(L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7)
L’obbligatoria indicazione del responsabile del procedimento non comporta, in caso di omissione, la nullità dell’atto, che l’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente non prevede, ma la responsabilità disciplinare del funzionario e la possibilità di individuare il responsabile non indicato nella persona del titolare dell’ufficio.
In fatto
Il servizio riscossione tributi G. spa notificava al contribuente A.G., cartella di pagamento per complessivi euro ..., contestualmente iscrivendo corrispondente ipoteca sui beni dello stesso.
Proponeva ricorso il contribuente lamentando, oltre ai vizi della cartella (mancata sottoscrizione, omessa indicazione del responsabile del procedimento, mancata notifica dell'atto presupposto), anche l'illegittimità della pretesa in quanto socio accomandante (ex art. 2313 cod. civ.) di società dichiarata fallita.
L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Este, si è costituita in giudizio confermando che la responsabilità del socio accomandante doveva restare limitata all'importo di Euro ..., corrispondente alla quota conferita, compensando le spese.
La Commissione Tributaria di Padova accoglieva il ricorso annullando la cartella e disponendo la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria accesa dall'ente concessionario della riscossione.
Propone appello la G. spa ribadendo la validità della cartella, pur mancante di sottoscrizione ed indicazione del responsabile del procedimento e ribadendo, per le lamentate illegittimità dell'iscrizione a ruolo e carenza di motivazione della cartella, proprio difetto di legittimazione passiva rimanendo, la predisposizione e la motivazione del ruolo, di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Propone appello incidentale l'Ufficio ribadendo la validità del ruolo notificato, secondo norma, alla Società, con relativa cartella di pagamento notificata e non impugnata. Ribadisce altresì che. la responsabilità del socio accomandante è limitata alla quota di partecipazione e quindi all'importo di euro ...
Osserva
Entrambi gli appelli meritano accoglimento.
E' fondato l'appello dell'Ufficio il quale ha dimostrato come la pretesa fiscale sia stata contenuta nell'ambito della quota conferita dal G., socio accomandatante della società fallita, alla quale a suo tempo fu correttamente notificato sia l'avviso di accertamento che, successivamente, la cartella di pagamento, ai quali fu fatto però significativamente acquiescenza per omessa impugnazione di entrambi da parte dell'unica legittimata società.
E' fondato altresì l'appello della G. spa. Richiamando la giurisprudenza consolidata in termini di non necessità della sottoscrizione della cartella di pagamento, corrispondente peraltro, al modello ministeriale che, appunto, non richiede tale formalità, va ricordata la recentissima ordinanza della Corte Costituzionale (n. 377/2007) che ha affermato la legittimità costituzionale della norma relativa alla indicazione del responsabile del procedimento anche nelle cartelle di pagamento.
Fatta questa premessa, in ordine alla portata generale di tale norma di garanzia (l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino, anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile, e la garanzia. del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost.) osserva la Commissione come sia problematica la individuazione delle conseguenze della omissione della indicazione, posto il generale principio che la nullità degli atti è sanzione così grave, che deve essere prevista espressamente dal legislatore per il tipo di violazione di cui si discute. Orbene nella fattispecie la normativa prevista dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente, approvato con legge 212/2000, non prevede alcuna sanzione.
In assenza dell'insegnamento della Suprema Corte, che pure non tarderà di formarsi sul punto, questa Commissione non ritiene di poter condividere l'opinione contraria di qualche giudice di merito, favorevole alla dichiarazione di nullità, principalmente in funzione del generale principio richiamato. Ricorda peraltro altre affermazioni di merito relative alla individuazione delle conseguenze della omessa indicazione nella sola responsabilità disciplinare del funzionario e nella individuazione del responsabile del procedimento, in caso di omessa indicazione nell'atto, nella persona del capo dell'Ufficio.
La cartella esattoriale in questione deve pertanto ritenersi legittima e corretta. Conseguentemente in riforma della appellata decisione, va accolto sia l'appello dell'Ufficio che quello della G., confermandosi la cartella di pagamento impugnata.
Sussistono giusti motivi affinché le parti, avuto riguardo alla novità della questione, sopportino definitivamente le spese processuali anticipate.
P.Q.M.
Accoglie gli appelli proposti dalla G. spa e dall'Ufficio e, in totale riforma dell'impugnata decisione, dichiara la legittimità e correttezza della cartella esattoriale in esame. Nulla per le spese.
Vedi nota di Massimo Basilavecchia L'invalidità degli atti del concessionario per omissione delle indicazioni obbligatorie: gli orientamenti della giurisprudenza di merito
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso, sez.I, 4 febbraio 2008, n. 6
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara, sez. II, 7 marzo 2008, n. 43
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. IX, 4 marzo 2008, n. 56
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. XXVI, 3 marzo 2008, n. 23
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. VII, 12 febbraio 2008, n. 1
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 14 gennaio 2008, n. 517
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, sez. IV, 14 gennaio 2008, n. 445
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 31 dicembre 2007, n. 570
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca, sez. II, 18 dicembre 2007, 163
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. XLI, 6 dicembre 2007, n. 510
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, sez. VI, 3 marzo 2008, n. 8
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. XXXVIII, 25 febbraio 2008, n. 20
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 20 febbraio 2008, n. 118
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sez. II, 19 dicembre 2007, n. 114
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. II, 13 dicembre 2007, n. 103
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 6 maggio 2008, n. 188
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