Giurisprudenza

Commissione tributaria regionale dell’Umbria, sez. V, 26 ottobre 2007, n. 80
Presidente: Zanetti - Relatore: Quarchioni

Irap - Presupposto - Attività autonomamente organizzata - Caso di specie - Perito agronomo - Insussistenza
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2)

Un’attività professionale (nel caso di specie, di perito agronomo) svolta senza beni strumentali significativi e senza dipendenti né collaboratori non realizza il presupposto Irap in quanto manca di autonomia organizzativa, intesa come idoneità a svincolare, almeno potenzialmente, la produzione di reddito dall’attività diretta del professionista.

Svolgimento del processo

B.F., esercente l’attività di perito agronomo in Gualdo Tadino ricorre avverso il mancato accoglimento da parte dell’Agenzia delle Entrate di Terni, della richiesta di rimborso Irap per la imposta versata per gli anni 2000 per un totale di [...].
Chiede, in base alla recente sentenza della Corte costituzionale, di voler riconoscere il diritto alla esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive per mancanza di una qualsiasi struttura organizzata autonoma.
Riferisce di aver esercitato l’attività professionale in modo del tutto personale, incentrandosi l’attività e l’opera anche intellettuale, sulla propria figura professionale, senza dipendenti, con modesti mezzi strumentali (un computer fisso, un computer portatile e una autovettura) e modesti redditi, senza quindi una organizzazione di natura imprenditoriale, producendo a sostegno documentazione contabile e dichiarazioni dei redditi per gli anni in questione.
L’Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio l’ufficio, chiedendo di respingere il ricorso con vittoria di spese diritti e onorari.
Pur condividendo la precisazione della Corte costituzionale, non condivide la conseguenza che ne trae il ricorrente al caso di specie. Nell’attività del professionista, infatti, “l’organizzazione”, se pur minima, si ravvisa direttamente nell’attività stessa perché è caratterizzata da specifiche conoscenze e da speciale qualificazione professionale. Ritiene che l’attività svolta dal ricorrente, in quanto attività professionale non occasionale e in quanto caratterizzata da autonomia organizzativa per essere svolta senza il coordinamento e il controllo da parte di altri soggetti, sia soggetta al tributo Irap. In proposito segnala numerose sentenze favorevoli in merito.
I giudici di primo grado, accoglievano il ricorso, compensandone le spese.
Nel merito, accoglievano il ricorso, essendo il ricorrente un semplice perito agrario e ritenendo che sono state evidenziate negli atti, circostanze di fatti che depongono per la carenza del presupposto impositivo in mancanza di elementi organizzativi.
Si appella l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la riforma della sentenza impugnata dichiarando inesistente il diritto al rimborso Irap richiesto. Ritiene infatti che il presupposto impositivo ricorra anche in caso di auto-organizzazione, senza la presenza necessariamente di personale dipendente o beni strumentali di qualsivoglia tipo, come nel caso del contribuente in oggetto. In proposito cita una serie di sentenze favorevoli sent. n. 120/200 della Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sent. n. 35/16/2004 della Comm. trib. prov. Milano.
Nel merito osserva comunque, anche se in via del tutto subordinata, il fatto che la parte ricorrente non abbia sufficientemente adempiuto all’onere di provare che l’esercizio della propria attività avviene senza il supporto di un’autonoma e apprezzabile organizzazione.
Si costituisce in giudizio di appello il contribuente, chiedendo la riconferma della sentenza e ribadendo sostanzialmente quanto già riferito nel ricorso, rilevando in risposta all’ufficio che lamentava di non aver prodotto prove a sostegno della sua tesi, che diversamente è stata prodotta copia del registro dei strumentali e quanto altro per provare la modesta entità dell’attività professionale così come l’impiego di beni strumentali strettamente necessari (autovettura e computer) per lo svolgimento dell’attività medesima.

Motivi della decisione

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti, ritiene che l’appello dell’ufficio non merita accoglimento sul piano giuridico in quanto basato su generiche posizioni di principio, senza alcuna analisi e considerazione del caso specifico, circa la consistenza “organizzativa” dell’attività, anche se nella disponibilità documentale e di verifica dello stesso ufficio, ai fini dell’analisi dettagliata e specifica del caso, attraverso la dichiarazione Unico 2000 presentato dal contribuente.
Se è pur vero che il contribuente non ha abbondato nell’onere della prova, circa l’inesistenza di elementi organizzativi nell’espletamento dell’attività resta pur vero che, la modesta richiesta di rimborso relativa all’anno 2000, denota un modesto volume di affari e reddito professionale, così come l’impiego di modesti beni strumentali per l’attività (computer e autovettura) così come si evince anche dal libro degli ammortamenti allegato al ricorso, senza alcuna smentita dall’ufficio e a prova contraria dello stesso.
La stessa Corte, con la sentenza del 21 maggio 2001, n. 156, ha chiarito e messo in evidenza che, mentre ha dato per scontato l’applicazione dell’imposta Irap che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate quali le attività imprenditoriali in generale, non altrettanto ha dato per scontato l’applicazione dell’imposta alle attività di lavoro autonomo e professionale ed in mancanza di specifiche disposizioni normative per quest’ultime, ha voluto lasciare ai giudici di merito, “la questione di mero fatto” per l’accertamento degli “elementi organizzativi” in assenza dei quali l’imposta non e dovuta.
Anche la suprema Corte di Cassazione, pronunciatasi recentemente nel febbraio 2007 su numerose sentenze, riguardanti liberi professionisti, ripercorre questa linea e analisi interpretativa.
Dal quadro complessivo, non sembra pertanto esistere, per il caso in discussione, una autonoma organizzazione, per l’attività svolta e comunque l’esistenza di una componente strumentale significativa e l’inesistenza di dipendenti e collaboratori, tale da poter svincolare, almeno potenzialmente, l’attività diretta del professionista nel produrre reddito, facendo venir meno i requisiti per l’assoggettamento del contribuente all’Irap.
Esiste pertanto, la condizione per il contribuente in questione, il diritto al rimborso Irap di quanto pagato a tale titolo. La non completa uniformità giurisprudenziale sull’argomento, giustifica la compensazione delle spese.


Vedi nota di Roberto Schiavolin L’autonomia organizzativa nell’Irap: il faticoso sviluppo del “diritto vivente” nella giurisprudenza di merito

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia, sez. VII, 26 ottobre 2007, n. 280

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, sez. I, 25 gennaio 2008, n. 7

Vedi sentenza della Commissione tributaria di II grado di Bolzano, sez. II, 25 febbraio 2008, n. 2

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. XXV, 18 marzo 2008, n. 19

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. XXV, 13 maggio 2008, n. 52

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. X, 27 marzo 2008, n. 20

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. XIV, 11 luglio 2008, n. 76

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, sez. LVIII, 12 giugno 2008, n. 94

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Mantova, sez. III, 27 marzo 2008, n. 35

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. IV, 31 marzo 2008, n. 24