Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. XXV, 13 maggio 2008, n. 52
Presidente: Rizzo - Relatore: D’Amato
Irap - Presupposto - Attività autonomamente organizzata - Onere probatorio a carico dell’ufficio tributario anche in caso di rimborso - Medico operante con autovettura, telefono e altri strumenti - Insussistenza
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2)
L’attività autonomamente organizzata di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 446/1997 sussiste quando un’entità produttiva di ricchezza possa funzionare sino quasi a prescindere dall’opera del professionista: tale situazione va negata quando un medico operi soltanto con un’autovettura, un telefono cellulare e altri strumenti, in mancanza di prova contraria da parte dell’ufficio riguardo alla presenza dell’organizzazione di tipo imprenditoriale richiesta dal legislatore.
L’ufficio di Agrigento dell’Agenzia delle Entrate grava di appello la decisione di primo grado al medesimo sfavorevole e con la quale il giudice a quo aveva dichiarato la legittimità della domanda di rimborso delle somme versate a titolo di Irap per gli anni 1998-2000 dal contribuente C.D. ed illegittimo il silenzio rifiuto oppostole dall’organo finanziario competente.
La materia del contendere, sostenuta anche in questa sede con identiche prospettazioni dalle parti in lite, attiene all’assoggettabilità ad Irap dei redditi prodotti dal Professionista esercente attività di medico.
I primi giudici, sia sulla scorta della decisione della Corte costituzionale che della giurisprudenza radicatasi in materia, avevano dato ragione al contribuente.
Ad avviso di questo Collegio la decisione impugnata non è censurabile e va assolutamente confermata nonostante le nuove prospettazioni di parte appellante e le decisioni prodotte a sostegno della tesi propugnata. Anzitutto la Commissione non può disconoscere il contenuto della giurisprudenza monocorde della Suprema Corte di Cassazione (ex plurimis Cass., sez. trib. 21203/2004) per cui va escluso che possa assoggettarsi ad Irap il professionista che, pur in presenza di beni strumentali e persino di occasionali compensi a terzi, non si avvalga di una struttura organizzativa stabile come, ad esempio,utilizzando collaboratori subordinati o parasubordinati.
Né è d’ostacolo a tale indirizzo la decisione 156 della Corte costituzionale che l’ufficio con lodevole sforzo interpretativo assume a proprio favore.
Ad avviso di questo Collegio, invece, quella Corte ha inteso riferire l’obbligo fiscale ad una attività autonomamente organizzata quale indice di capacità contributiva ed entità produttiva di ricchezza autonomamente funzionante sino a quasi prescindere dall’opera del professionista.
Nel caso in esame l’apporto fisico e intellettuale del professionista medico, in assenza di prova contraria, costituiscono sia l’esclusiva attività produttiva che i soli strumenti attraverso i quali si produce il reddito che, conclusivamente, non può esser assoggettato ad Irap. L’Irap è una imposta che colpisce un fatto economico diverso dal reddito, il valore aggiunto prodotto da attività autonomamente organizzate.
E, dunque, gli indicatori della imposta sono costituiti dall’autonomia e dall’organizzazione; l’imposta non colpisce, pertanto,i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, i professionisti dipendenti mentre colpisce lavoratori autonomi e, per quel che ne occupa, gli esercenti attività professionali che si avvalgano di quella autonoma apprezzabile organizzazione cui possa esser collegato quel valore aggiunto che la legislazione istitutiva dell’imposta de qua valuta assoggettabile autonomamente a tassazione a prescindere dalla altrettanto autonoma tassabilità (Irpef) del reddito da attività professionale.
Pur, conclusivamente, non potendosi ignorare che siano rarissime o quasi inesistenti le situazioni in cui il professionista oggi operi in assenza di segretaria, di idonei locali, di strumenti informatici ed elettronici, di biblioteca e di collaboratori, non può con altrettanta evidenza negarsi che l’onere probatorio insista in capo all’ufficio che nella fattispecie de qua ha del tutto omesso alcun sostegno probatorio in ordine al tipo di organizzazione del professionista appellato limitandosi a collegare l’imposta pretesa quasi esclusivamente alla autonomia del contribuente e non anche (e contestualmente) all’organizzazione.
Peraltro, ha ritenuto di trarre elementi dalla produzione avversaria inducendoli erroneamente a proprio favore; il possesso di tre autovetture ma non contemporaneamente, di un telefono cellulare e di altri strumenti non è affatto idoneo a costituire l’organizzazione imprenditoriale pretesa dal legislatore. Va, dunque, rigettato l’appello mentre il regolamento delle spese segue la soccombenza.
Vedi nota di Roberto Schiavolin L’autonomia organizzativa nell’Irap: il faticoso sviluppo del “diritto vivente” nella giurisprudenza di merito
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, sez. V, 26 ottobre 2007, n. 80
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia, sez. VII, 26 ottobre 2007, n. 280
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, sez. I, 25 gennaio 2008, n. 7
Vedi sentenza della Commissione tributaria di II grado di Bolzano, sez. II, 25 febbraio 2008, n. 2
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. XXV, 18 marzo 2008, n. 19
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. X, 27 marzo 2008, n. 20
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. XIV, 11 luglio 2008, n. 76
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, sez. LVIII, 12 giugno 2008, n. 94
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Mantova, sez. III, 27 marzo 2008, n. 35
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. IV, 31 marzo 2008, n. 24
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