Giurisprudenza

Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. XXV, 18 marzo 2008, n. 19
Presidente: Rizzo - Relatore: Maiorana

Irap - Presupposto - Attività autonomamente organizzata - Caso di specie - Studio associato - Sufficienza della libertà da coordinamento altrui - Sussistenza
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2)

L’attività autonomamente organizzata richiesta dall’art. 2, D.Lgs. n. 446/1997, ai fini del presupposto Irap è quella svolta in regime di autonomia, ossia libera da controlli e coordinamento di altri soggetti: non occorre né lavoro altrui, né un pur minimo capitale, bastando la capacità di ottenere credito o di procurarsi clienti.

Svolgimento del processo

Con atto depositato in data 19 dicembre 2002 lo studio associato [...] ricorreva il silenzio rifiuto su istanza inerente la richiesta di rimborso Irap versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, emesso dall’ufficio di Palermo 2 in data 11 ottobre 2002 e notificato il 15 ottobre 2002, sostenendo che si tratta di studio associato in cui l’attività professionale è svolta da quattro professionisti, titolari del ricorrente studio associato, essenzialmente con l’impiego delle proprie risorse intellettuali personali.
L’ufficio delle Entrate di Palermo 2 chiede il rigetto del ricorso rilevando che nell’attività professionale esiste comunque un substrato organizzativo che giustifica l’imposizione.
La Commissione tributaria provinciale di Palermo, con la sentenza n. 162/04/2006 del 05 aprile 2006 ha rigettato il ricorso compensando le spese di giudizio.
Avverso tale decisione il contribuente ha proposto tempestivo appello notificato all’Agenzia delle Entrate, ufficio di Palermo 2, in data 16 febbraio 2007; depositato presso la segreteria della Comm. trib. prov. Palermo in data 19 febbraio 2007 e depositato presso la segreteria di questa Commissione tributaria regionale in data 19 febbraio 2007, chiedendone la riforma e, in accoglimento dell’appello che venga dichiarato il diritto dell’appellante al rimborso dell’Irap indebitamente pagata per gli anni dal 1998 al 2001, oltre gli interessi di legge, con vittoria delle spese di giudizio.
L’ufficio si è costituito in giudizio con atto depositato in data 11 aprile 2007 e, controdeducendo ha chiesto il rigetto dell’appello con conferma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese.
All’udienza del 19 febbraio 2008, la controversia veniva discussa in pubblica udienza.

Motivi della decisione

Il presupposto impositivo dell’Irap (imposta regionale sulle attività produttive) è individuato nell’art. 2 del decreto legislativo n. 446/1997 istitutivo dell’imposta: «l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o scambio di beni ovvero alla produzione di servizi». L’art. 3 individua i soggetti passivi dell’imposta, indipendentemente dalla forma giuridica, e tra di essi rientrano, senza dubbio, ai sensi della lett. c, i professionisti dello studio associato [...] (esercenti arti e professioni di cui all’art. 49, comma 1 del T.U.I.R.) iscritti ad un albo professionale.
L’appellante studio associato sostiene che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001, non è più dovuta l’imposta nel caso del professionista, la cui presenza è indispensabile allo svolgimento della propria attività, non sussistendo il requisito della organizzazione autonoma richiesto dall’art. 2 del D.Lgs. 446/1997. Inoltre ritiene che l’avviso di diniego sia mancante di motivazione, ribadendo che per la professione esercitata dagli appellanti, come per tutte quelle per le quali è richiesta l’iscrizione ad un albo o ordine professionale, non potendosi svolgere senza la presenza personale del professionista, all’organizzazione per quanto ampia non potrà riconoscersi il requisito qualificante richiesto dalla norma.
L’ufficio, costituitosi in giudizio, ritenendo legittimo il proprio operato, chiede la conferma della sentenza impugnata con la conseguente convalida del diniego del rimborso Irap, perché imposta dovuta.
La Commissione osserva di non aver motivo, nella fattispecie, di discostarsi dalla propria giurisprudenza in tema di Irap ed in casi analoghi, favorevoli all’amministrazione finanziaria, onde l’appello va rigettato. Si rileva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 156 del 10 maggio 2001, depositata il 21 maggio, ha rigettato per inammissibilità o per infondatezza le questioni sollevate dalle molte Commissioni tributarie e ha, di conseguenza, sancito la legittimità della disciplina dell’imposta rispetto ai principi costituzionali. Sancita l’inammissibilità delle varie questioni di legittimità concernenti l’intero D.Lgs. n. 446/1997, dichiara specificatamente infondate le questioni di legittimità degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c, 4, 8, 11, 36 e 76 dello stesso decreto, che concernono direttamente o indirettamente il lavoro autonomo artistico o professionale (cfr. lettera d) del dispositivo. Nella parte motiva essa si sofferma a lungo proprio sulla questione di costituzionalità relativa all’assoggettamento a Irap del lavoro autonomo (cfr. n. 9): dopo aver espressamente dichiarato infondate le questioni di legittimità della normativa sull’equiparazione tra redditi d’impresa e quelli di lavoro autonomo (cfr. n. 9.1), spiega che l’assoggettamento all’Irap del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa imprenditoriale o professionale, è pienamente conforme ai principi di uguaglianza e di capacità contributiva «[...] identica essendo, in entrambi i casi, l’idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta; né appare in alcun modo lesivo della garanzia costituzionale del lavoro» (n. 9.2, terzo periodo). Subito dopo, però, osserva che l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione d’impresa, mentre è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. L’espressione “attività autonomamente organizzata” è fungibile con quella di “attività svolta in regime di autonomia”. Dunque l’elemento organizzativo è già elemento costitutivo ed essenziale del concetto di impresa e, analogamente, caratteristico di chi esercita abitualmente una attività di artista o professionista. Ciò che rileva, pertanto, è che l’attività abituale deve essere organizzata in modo da svolgersi autonomamente, cioè in maniera stabile e non occasionale e che venga svolta in regime di autonomia, libera da subordinazione, da controlli, da coordinamento di altri, che sia “attività autonomamente organizzata”. Per produrre valore aggiunto, dunque, non sono sempre indispensabili quantità anche minime di capitale o lavoro altrui, ma può bastare la capacità di ottenere credito o la possibilità di procurarsi la clientela, essendo irrilevante l’elemento patrimoniale. Tale aspetto viene chiarito dall’interpretazione dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, che individua il presupposto dell’imposta nell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla produzione di servizi.
Con il rigetto dell’appello l’impugnata sentenza va confermata, tuttavia, avendo ad oggetto, la controversia, una questione molto dibattuta e sulla quale non si è ancora formato nemmeno un indirizzo con carattere di netta prevalenza, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.

 

Vedi nota di Roberto Schiavolin L’autonomia organizzativa nell’Irap: il faticoso sviluppo del “diritto vivente” nella giurisprudenza di merito

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, sez. V, 26 ottobre 2007, n. 80

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia, sez. VII, 26 ottobre 2007, n. 280

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, sez. I, 25 gennaio 2008, n. 7

Vedi sentenza della Commissione tributaria di II grado di Bolzano, sez. II, 25 febbraio 2008, n. 2

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. XXV, 13 maggio 2008, n. 52

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. X, 27 marzo 2008, n. 20

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. XIV, 11 luglio 2008, n. 76

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, sez. LVIII, 12 giugno 2008, n. 94

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Mantova, sez. III, 27 marzo 2008, n. 35

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. IV, 31 marzo 2008, n. 24