Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. XIV, 11 luglio 2008, n. 76
Presidente: L’Abbate - Relatore: Gurrado
Irap - Richiesta di rimborso - Adesione ad un condono fiscale - Preclusione
(L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7)
L’adesione a sanatorie fiscali che rendano definitivi gli imponibili risultanti dalla dichiarazione originaria preclude il rimborso dell’Irap indebitamente versata.
Svolgimento del processo
L’ing. D.V. il 28 giugno 2006 ricorreva avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione in ordine all’istanza di rimborso dell’imposta Irap regolarmente versata per gli anni d’imposta 2002, 2003 per la complessiva somma di euro 10.555,61 avanzata in data 1 marzo 2005.
Evidenziava il ricorrente che nel caso di specie mancava una autonoma organizzazione, secondo il significato specificato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, per cui mancava il presupposto dell’imposta sulle attività produttive con la conseguenza della sua inapplicabilità.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell’amministrazione al rimborso dell’intera somma oltre gli interessi a far data dal momento della domanda fino all’effettivo soddisfo nonché al pagamento delle spese di giudizio.
L’amministrazione il 31 luglio 2006 si costituiva in giudizio ed evidenziava, fra l’altro, che il ricorrente per gli anni d’imposta, oggetto della richiesta di rimborso, aveva usufruito della definizione automatica degli anni pregressi mediante autoliquidazione, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 282/2002 e, pertanto, con il condono gli imponibili esposti nella dichiarazione originaria erano diventati definitivi con la conseguente rinuncia da parte del contribuente a contestazioni sugli stessi in considerazione di quanto stabilito dal comma 9 del citato art. 7.
La Comm. trib. prov. il 29 novembre 2007 rigettava il ricorso.
In motivazione dopo aver evidenziato che il condono, effettuato nel caso di specie, aveva posto il contribuente di fronte ad una libera scelta tra due comportamenti distinti: insistere nella controversia secondo i modi ordinari, conseguendo eventualmente i rimborsi delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, rinunciando ad ogni possibile controversia riteneva che il principio in base al quale l’adesione del contribuente alle sanatorie fiscali previste dalla L. n. 289/2002 era ostativa alla prosecuzione del giudizio di rimborso Irap che si assumeva indebitamente versata e tanto in virtù della recente sentenza n. 3682/2007 della Cassazione.
Riteneva ogni altra questione assorbita dall’accoglimento di tale eccezione preliminare dell’Agenzia.
L’ing. D. proponeva appello in quanto a suo dire il condono non comportava la rinuncia alla prosecuzione della pretesa del rimborso, ma solo l’irrepetibilità delle somme pagate dal contribuente a titolo di condono fiscale in quanto tali somme erano state involontariamente versate dal contribuente al fine di evitare accertamenti da parte del fisco indipendentemente dalla circostanza che egli abbia o meno già adempiuto alle obbligazioni fiscali per gli anni per i quali chiede il condono.
Precisava che la Cassazione, con la sentenza n. 36/1982 del 16 febbraio 2007, richiamata dalla Commissione, aveva deciso in merito al condono ex art. 9della L. 27 dicembre 2002, n. 289, cd. condono tombale e non menzionava l’art. 7 che riguarda il cd. concordato per coloro per i quali sussistevano determinati requisiti.
Sottolineava che le somme versate a titolo di Irap precedentemente al condono, se non dovute, potevano invece essere richieste dal contribuente in quanto il condono, di per sé, cristallizzava solo l’entità del reddito ma non impediva la restituzione di quanto in radice non dovuto.
Menzionava al riguardo la decisione della Comm. trib. reg. dell’Emilia Romagna, sez. XXXIV del 27 ottobre 2004.
Ribadiva la non assoggettabilità all’Irap della sua attività.
L’ufficio controdeduceva.
Motivi della decisione
Anche questa Comm. trib. reg. al pari dei primi giudici ritiene che il condono L. n. 289/2002 ostacola la richiesta di rimborso Irap che si assume indebitamente versata e tanto in virtù di una consolidata giurisprudenza della Cassazione (n. 7729 del 21 marzo 2008, n. 25239 del 3 dicembre 2007, n. 3682 del 16 febbraio 2007, n. 20741 del 25 settembre 2006, n. 10536 dell’8 maggio 2004 e n. 15569 dell’11 dicembre 2000)che si è aggiunta a quelle delle Comm. trib. reg. (Liguria, n. 7 del 17 gennaio 2006; Umbria, sez. VI, n. 41 del 3 marzo 2005; Lombardia n. 5 del 27 gennaio 2005) e delle Comm. trib. prov. (Parma, n. 70 del 23 aprile 2000 e Forlì, sez. I, n. 41 del 14 marzo 2007).
In merito alla sentenza della Comm. trib. reg. Emilia Romagna del 27 ottobre 2004 citata dall’appellante e non allegata si evidenzia che anche predetta Comm. trib. reg. con una giurisprudenza consolidata si è espressa sempre per l’inammissibilità della richiesta di rimborso in presenza di condono (sez. VIII, n. 96 del 29 ottobre 2007, n. 30 del 17 aprile 2007, n. 114 del 27 ottobre 2006).
Tanto assorbe ogni altra questione sulla assoggettabilità dell’attività del D. all’Irap.
Vi sono giustificati motivi per compensare le spese di causa anche in questa fase di giudizio.
Vedi nota di Roberto Schiavolin L’autonomia organizzativa nell’Irap: il faticoso sviluppo del “diritto vivente” nella giurisprudenza di merito
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, sez. V, 26 ottobre 2007, n. 80
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia, sez. VII, 26 ottobre 2007, n. 280
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, sez. I, 25 gennaio 2008, n. 7
Vedi sentenza della Commissione tributaria di II grado di Bolzano, sez. II, 25 febbraio 2008, n. 2
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. XXV, 18 marzo 2008, n. 19
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. XXV, 13 maggio 2008, n. 52
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale de Lazio, sez. X, 27 marzo 2008, n. 20
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, sez. LVIII, 12 giugno 2008, n. 94
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Mantova, sez. III, 27 marzo 2008, n. 35
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. IV, 31 marzo 2008, n. 24
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