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Commissione tributaria provinciale di Treviso, sez. IV, 20 agosto 2007, n. 86
Presidente: Bazzotti - Relatore: Visconti
Ici - Fabbricati strumentali ad attività agricole - Carattere di ruralità - Esenzione ab origine - Diritto al rimborso
(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 2; D.L. 30 dicembre 1993, n. 577, conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133, art. 9, comma 3-bis)
Alle unità immobiliari strumentali allo svolgimento di attività agricole (nella specie: allevamento di bestiame e coltivazione dei terreni) deve essere riconosciuto il carattere di ruralità, come previsto dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 577 del 1993, conv. in L. n. 133 del 1994; di conseguenza, in quanto fabbricati rurali, essi sono da ritenere esenti dall’Ici ab origine, non rientrando nell’oggetto dell’imposta così come definito dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e deve pertanto essere riconosciuto il diritto al rimborso dell’imposta indebitamente pagata.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2006, il sig. B.B., quale legale rappresentante pro tempore della società A.S.A. S.r.l., ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dal Comune di Montebelluna alla richiesta di rimborso dell’Ici, indebitamente pagata per gli anni 2003 e 2004.
Assume il ricorrente che la società svolge attività di allevamento di bestiame (bovini e suini) e di coltivazione dei terreni, e che, pertanto, risulta essere “imprenditore agricolo professionale” ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004.
Per svolgere tale attività utilizza unità immobiliari funzionali allo scopo, ai quali deve essere riconosciuto il carattere di ruralità, come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e dall’art. 32 (ex 29) del D.P.R. n. 917/1986.
Per le supposte considerazioni, sostiene il ricorrente, il fabbricato, in quanto avente carattere rurale, è da ritenersi esente dall’imposta Ici, essendo strumentale all’attività agricola.
Nella memoria di costituzione in giudizio, il Comune eccepisce che nel D.Lgs. n. 504/1992 non esiste alcuna norma di esclusione o di esenzione dall’Ici, applicabile a fabbricati rurali. Gli immobili in questione, nell’anno di riferimento, risultavano iscrivibili nel catasto edilizio urbano (artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 504/1992) per cui gli stessi sono assoggettabili all’Ici.
Il Comune, inoltre, solleva questione di illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 9 del D.L. n. 577/1993, comma 3-bis, introdotto dall’art. 2 del D.P.R. n. 139/1998.
Motivi della decisione
Il ricorso appare fondato e, quindi, meritevole di accoglimento.
Appare pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che gli immobili rurali siano esenti dall’imposta Ici ab origine, non rientrando gli stessi nell’oggetto dell’imposta così come definito dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 504/1992.
Sul punto del riconoscimento del carattere della ruralità agli immobili strumentali alle attività agricole ha fatto chiarezza il comma 3-bis dell’art. 9 della legge n. 133/1994, comma introdotto dal D.P.R. n. 139/1998.
La norma, infatti, escludendo la necessità dell’asservimento del fabbricato ad un fondo e la necessità della sua riconducibilità allo stesso soggetto che conduce il fondo, prevede che «ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all’art. 29 (ora art. 32) del Testo unico delle imposte sui redditi.
Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all’attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo».
Inoltre, l’art. 32 (ex 29) citato dalla norma stabilisce che devono essere considerate attività agricole quelle relative al [...]; b)allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno [...]».
Nel caso di specie tale connessione è evidente ed esplicita e non può essere messa in discussione.
Da ultimo, va ricordata la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 6884 dell’1 aprile 2005, che statuisce come siano «esenti da Ici gli immobili di una cooperativa agricola classificabili come rurali».
Sulla presunta illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 577/1993, introdotto dall’art. 2 del D.P.R. n. 139/1998 ritiene questo Collegio che tale eccezione sia da considerarsi palesemente infondata.
Infatti si legge nell’art. 3, comma 156, della legge 662/1966 «[...] che la norma deve provvedere all’istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali [...]».
Ordunque, se tale è la previsione della norma, non si capisce come la stessa sia conciliabile con l’assunto di parte convenuta, secondo cui la sua applicazione dovrebbe riguardare solamente l’edilizia rurale abitativa.
Data la complessità della questione, questo Collegio ritiene che ricorrano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Nota
La sentenza in rassegna ripropone la questione dell’applicazione dell’esenzione, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, dei fabbricati che abbiano carattere strumentale all’esercizio di un’attività agricola. Mentre tale esenzione è espressamente sancita nell’imposta sul reddito, dall’art. 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la legge sull’Ici nulla dispone in proposito; da ciò deriverebbe l’assoggettamento ad imposta, come ritenuto da Comm. trib. prov. Reggio Emilia, 19 marzo 2001, in Finanza loc., 2002, 349.
È tuttavia opinione maggioritaria e consolidata, avallata anche dalla sentenza de qua, che i fabbricati utilizzati per finalità connesse all’esercizio di un’attività agricola siano da considerarsi “rurali” ai fini fiscali e in quanto tali esclusi dal campo di applicazione di tutti i tributi, compresa l’imposta comunale sugli immobili. Cfr. Comm. trib. prov. Macerata, 12 gennaio 2006, in Boll. Trib., 2006, 964; Comm. trib. prov. Bologna, 4 giugno 2003, in Riv. Giur. Trib., 2004, 179, con nota di Carrasi, Rimborso Ici per imposta pagata su fabbricati rurali posseduti da una società cooperativa agricola; Comm. trib. prov. Vicenza, 27 novembre 2002, in Riv. Trib. Loc., 2002, 646. L’esenzione è stata riconosciuta anche ad un soggetto pensionato in agricoltura da Comm. trib. prov. Roma, 22 febbraio 2006, n. 180, in banca dati fisconline.
Per quanto riguarda, in specie, gli immobili di proprietà di cooperative agricole, la questione è più controversa. In specie, vi è un orientamento che ritiene che essi, in quanto iscritti in catasto con attribuzione di rendita, siano soggetti ad Ici; in tal senso Comm. trib. reg. Veneto, 19 aprile 2002, in Tributi loc. e reg., 2002, 588; Cass., 27 settembre 2005, n. 18853, in Riv. Dir. Trib., 2006, II, 205, con nota di Ricci, Cooperative agricole ed Ici sui fabbricati rurali: una questione ancora aperta, e in Boll. Trib., 2006, 265, con nota di Righi, Ici e fabbricati di cooperative e consorzi agricoli adibiti alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti dei soci: decide la Cassazione. V. anche sul punto Comm. trib. prov. Modena, 10 maggio 2007, n. 63, supra, 498.
Questa impostazione sembra però temperata dalla pronuncia di Cass., 27 luglio 2007, n. 16701, in banca dati fisconline, nella quale si è fissato un discrimine temporale: solo con il comma 3-bis dell’art. 9, D.L. n. 557 del 1993 (convertito in L. 26 febbraio 1994, n. 133) e introdotto dall’art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, è stato reso possibile riconoscere carattere di ruralità ai fini Ici a tutti i fabbricati strumentali all’attività agricola; v. in precedenza, sulla stessa linea, Comm. trib. reg. Emilia Romagna, Parma, 21 giugno 2002, in banca dati fisconline, ove si era precisato che il disposto dell’art. 2 del D.P.R. n. 138 del 1998, che ha introdotto l’automatismo nel riconoscimento del carattere della ruralità per i fabbricati strumentali delle attività agricole di cui all’art. 29 (ora 32) del D.P.R. n. 917/1986, ha carattere innovativo; conseguentemente è solo dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento che il legislatore ha inteso sottrarre all’imposizione fiscale di ogni tipo tali fabbricati, seppure censiti con rendita propria e sforniti di quelle caratteristiche di specifico asservimento a terreni richieste dalla normativa previgente. Sul punto v. in dottrina Gavelli-Santini, Dilemma Ici per i fabbricati strumentali delle cooperative agricole: la rilevanza dell’anno di riferimento, in Fisco, 2006, 1, 2592.
La sentenza di Cassazione n. 16701 cit. distingue inoltre tra fabbricati di proprietà della cooperativa e fabbricati appartenenti ai soci della medesima, i quali invece godevano già delle condizioni previste per il riconoscimento della ruralità ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 1142 del 1949.
In dottrina cfr. Pulcrino, Ici delle abitazioni rurali e dei fabbricati strumentali in agricoltura, in Fisco, 2004, 1, 4526 e, più in generale, Marini, L’imposta comunale sugli immobili. Le agevolazioni per il settore agricolo: la normativa interna sui fabbricati rurali, la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, le compatibilità dettate dalla normativa comunitaria, in Finanza loc., 2004, 39; del Federico, I fabbricati rurali nell’Ici, ivi, 2006, 33.
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