Giurisprudenza

Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sez. II, 19 dicembre 2007, n. 114
Presidente e Relatore: Pittaro

Riscossione - Cartella di pagamento - Omessa indicazione del responsabile del procedimento - Invalidità
(L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7)

Dopo l’intervento della Corte Costituzionale di cui all’ordinanza 377/2007, la cartella di pagamento priva dell’indicazione del responsabile del procedimento deve essere considerata illegittima.

Fatto

Con tempestivo ricorso il sig. G. F. C.F. ... anche in qualità di erede della sig.ra A. F., C.F. ... rappresentato e difeso dal Dott. E. Z. contro il Comune di Chiampo, nonché contro il Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione per la Provincia di Vicenza - U. S.p.a., chiede la declaratoria di illegittimità - e per l'effetto l'annullamento, totale o parziale della cartella di pagamento n. ..., e della cartella di pagamento n. ..., ivi compresa la condanna dell'Amministrazione comunale alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi oltre che al pagamento delle spese processuali in dipendenza di avvisi di liquidazione ICI emessi da detto Comune.
Assume il ricorrente che la relativa cartella di pagamento intestata alla sig.ra A. F. è illegittima in quanto la stessa (madre del ricorrente) è deceduta in data 16 gennaio 2004 e pertanto l'iscrizione a ruolo doveva essere effettuata direttamente nei confronti dell'erede e neppure sono dovute le sanzioni a mente dell'art. 8 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Così anche l'iscrizione a ruolo operata nei confronti del sig. F. è avvenuta in modo irregolare.
Le citate cartelle di pagamento sarebbero viziate per i seguenti ulteriori motivi analiticamente descritti nel ricorso: - inesistenza e nullità della notifica in violazione dell'art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, novellato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il notificatore non ha provveduto a compilare la relazione di notifica apposta in epigrafe alle cartelle di pagamento impugnate, sicché il ricorrente non è stato messo in condizione di conoscere quale sia l'Ufficio postale per mezzo del quale il Concessionario ha spedito l'atto. Inoltre vi è stata anche violazione dell'art. 3, co. 2, della legge n. 890 del 1982, in base al quale nella busta in cui erano contenuti i provvedimenti non vi è traccia alcuna né del numero di registro cronologico, né della sottoscrizione dell'ufficiale notificatore;
- nullità per difetto di sottoscrizione poiché esse rientrano nel genus dei provvedimenti amministrativi redatti in forma scritta, per i quali la sottoscrizione rappresenta un elemento essenziale di validità se non addirittura di giuridica esistenza. In più la cartella di pagamento è destinata ad incidere unilateralmente sfera giuridica - patrimoniale del contribuente, al pari di quanto avviene per tutti gli altri atti amministrativi per cui cartella di pagamento deve essere, applicata la regola, generale, consolidata nella giurisprudenza amministrativi, secondo cui, in mancanza di espressa contraria previsione di legge, tutti gli atti amministrativi debbono essere sottoscritti a pena di nullità assoluta. Cita al riguardo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, del TAR Lombardia e del TAR Sicilia;
- mancata indicazione del responsabile del procedimento Come riconosciuto dalla giurisprudenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia, dalle Commissioni Tributarie provinciali di Padova, di Venezia e di Milano, con sentenza indicate in ricorso, il modello ministeriale della cartella di pagamento deve essere necessariamente integrato con quanto stabilito dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo Statuto dei diritti del contribuente;
- carenza di motivazione poiché se un provvedimento amministrativo è destinato ad incidere, unilateralmente nella sfera giuridica del contribuente, esso soggiace all'obbligo di motivare le proprie pretese come previsto dall'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990, al fine di comprendere quale sia stato, il percorso logico seguito dall'Amministrazione per giungere a formalizzare ed a qualificare la pretesa impositiva;
- non debenza delle sanzioni da parte degli eredi del contribuente per quanto disposto dall'art. 8 del D.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.
In sede di regolare costituzione in giudizio il Comune di Chiampo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. O. e A. P., in Vicenza, deduce la completa infondatezza del ricorso contestando, tutte le numerose censure mosse sull'iscrizione a ruolo e sulle relative cartelle di pagamento. Dal ruolo risultano sia i codici fiscali che la sottoscrizione del capo area gestione economica dott.ssa A. M.. Ciò consente di considerare, destituito di fondamento il motivo sub.6 pagina 16 del ricorso. Altrettanto infondata è la pretesa illegittimità dell'iscrizione a ruolo avvenuta nei confronti della signora F. e non degli eredi il debito tributario era sorto nei confronti di quest'ultima per cui ne deriva la legittimità dell'atto a carico, della stessa. Gli altri motivi riguardano più direttamente il Concessionario, in quanto i pretesi vizi di notifica comporterebbero una semplice irregolarità. Al contrario la regolarità della notifica è comprovata dall'impugnazione della cartella stessa. (Cass. 788/1991, n. 1300/1991, sentenza a Sezioni Unite 5.10.2004 n. 19854 e 24.3.2006 n. 6653 ). La pretesa illegittimità poi della cartella di pagamento per difetto, di sottoscrizione e mancata indicazione del responsabile del procedimento non è condivisibile visto l'art. 25 del D.P.R. 602/1973 che non prevede affatto tale obbligo di sottoscrizione della cartella (Corte Costituzionale con ordinanza 117 del 21.4.2000 e Corte di Cassazione con sentenza 3911 del 17.4.1998). Circa la motivazione infine sono precisati nel dettagli i vari elementi essenziali costitutivi degli addebiti e l'ente impositore per cui non sussiste dettagli i vari elementi essenziali costitutive degli addebiti e l'ente impositore per cui non sussiste alcun difetto (Cass. Sent 27.3.2006 n. 6951) mentre riconosce che la pena pecuniaria relativa alla signora F. A. non è trasmissibile agli eredi.
U. S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. M. C. e G. P., contestano integralmente i motivi del ricorso perché destituito di qualsiasi fondamento confermando sostanzialmente le controdeduzioni espresse dal difensore del Comune di Chiampo. Sofferma in modo particolare sulla legittimità passiva del Concessionario a stare in giudizio da rintracciarsi solo allorquando venga ritenuta fondata una censura rivolta contro un atto di esso compiuto nell'esercizio dei propri poteri di esattore e non quando la censura investe un atto dell'ufficio che aziona la pretesa fiscale (Commissione tributaria di Venezia 27.12.1997 ) affermando comunque che le cartelle di pagamento impugnate sono immuni da qualsivoglia vizio imputabile alla resistente U. S.p.a. poiché riportano fedelmente gli elementi indicati nel ruolo trasmesso al Concessionario, prescritti dalle norme, in materia.
Circa la presunta carenza di motivazione si limita, ad evidenziare che i dati riportati nella cartella di pagamento sono i medesimi che il concessionario della riscossione ha rinvenuto nell'estratto di ruolo consegnato dall'Ente impositore. Sulla sottoscrizione della cartella il modello predisposto dal Dipartimento delle Entrate non prevede tale obbligo di sottoscrizione, per cui secondo giurisprudenza pressoché costante, gli atti che contengono ingiunzioni di pagamento per le quali non sia stata comminata la nullità espressamente dalla legge non sono nulli, se non sottoscritti sempreché sia certa la provenienza dell'atto amministrativo.

Osserva

Il ricorso non può che essere accolto poiché, con ordinanza n. 377/2007 , la Corte Costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 2, lettera a, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente), sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia 27.12.1997 , in riferimento agli articoli 3, prima comma, e 97 della Costituzione), a motivazione di detta ordinanza, ha espressamente sancito, riferendosi al ricorso proposto da F. G.F. avverso analogo provvedimento, di cui oggi si discute, ma solo relativo ad altra annualità, l'obbligo, anche per il concessionario, dell'indicazione del responsabile del procedimento. La Corte ha ritenuto l'applicabilità ai procedimenti tributari della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990, con esplicito riferimento anche alle cartelle di pagamento, ancor prima dell'emanazione della legge n. 212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente) determinandone l'applicazione ai procedimenti tributari da parte dell'amministrazione finanziaria oltreché dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l'esercizio di funzioni pubbliche, e che tali procedimenti comprendono sia quelli di massa, che culminano, cioè, in provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di innumerevoli destinatari, che quelli di natura non discrezionale. Di tal guisa recita ancora testualmente l'ordinanza n. 377/2007 l'obbligo imposto ai concessioni di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che non altrettanti aspetti del buono andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, primo comma Cost.
Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene illegittime le cartelle di pagamento di cui in epigrafe per mancanza degli elementi prescritti.
Infine la Commissione si esime dal prendere in esame gli ulteriori motivi del ricorso con assorbimento di ogni altra censura. La natura processuale della decisione, quanto alle questioni preliminari parzialmente assorbenti, e la particolarità della questione interpretativa relativamente al merito della causa costituiscono giusto motivo per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate per intero.

Vedi nota di Massimo Basilavecchia L'invalidità degli atti del concessionario per omissione delle indicazioni obbligatorie: gli orientamenti della giurisprudenza di merito

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso, sez.I, 4 febbraio 2008, n. 6

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara, sez. II, 7 marzo 2008, n. 43

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. IX, 4 marzo 2008, n. 56

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. XXVI, 3 marzo 2008, n. 23

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. VII, 12 febbraio 2008, n. 1

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 14 gennaio 2008, n. 517

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, sez. IV, 14 gennaio 2008, n. 445

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 31 dicembre 2007, n. 570

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca, sez. II, 18 dicembre 2007, 163

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. XLI, 6 dicembre 2007, n. 510

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, sez. VI, 3 marzo 2008, n. 8

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. XXXVIII, 25 febbraio 2008, n. 20

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 20 febbraio 2008, n. 118

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. XIV, 17 gennaio 2008, n. 49

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. II, 13 dicembre 2007, n. 103

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 6 maggio 2008, n. 188