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Commissione tributaria provinciale di Venezia, sez. XII, 8 febbraio 2008, n. 1
Presidente: Santoro - Relatore: Primicerio
Irpef - Reddito da lavoro dipendente - Incentivo all'esodo - Tassazione separata - Aliquota agevolata ex art. 19, comma 4-bis, T.U.I.R. - Trattamento agevolato per le donne ultracinquantenni e per gli uomini ultracinquantacinquenni - Divieto di trattamento discriminatorio tra uomini e donne - Applicazione anche agli uomini di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni
(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 19, comma 4-bis)
L'aliquota agevolata prevista dall'art. 19, comma 4-bis T.U.I.R. (applicabile ratione temporis e abrogato dall'art. 36, comma 23 del D.L. 223/2006, cd. decreto Bersani) per la tassazione separata delle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori dipendenti che abbiano superato i cinquant'anni, se donne, e cinquantacinque, se uomini, deve essere applicata anche ai lavoratori maschi di età ricompresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni, in ottemperanza al divieto di trattamento discriminatorio tra i sessi sancito dalla sentenza di Corte di Giustizia n. C-270/2004 del 2005.
La parte ricorrente impugna il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'Irpef applicata in misura piena anziché ridotta - come previsto dalla norma contenuta nel D.P.R. n. 917/1986 art. 19 comma 4-bis - su quanto ricevuto in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro a titolo di incentivo all'esodo.
Viene evidenziato nel ricorso che la Corte di Giustizia della Comunità europea in data 21 luglio 2005 ha ritenuto la suindicata normativa contraria alla direttiva CEE 75/207/CEE nella misura in cui opera una discriminazione a favore delle donne ed a sfavore degli uomini.
È costituita l'Agenzia delle Entrate che insiste per il rigetto del ricorso.
La Commissione ritiene opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.
La norma in questione così recita:
«per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 17, comma 1, lettura a, l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a del comma 1 dell'articolo 17».
Tale disposizione in quanto incompatibile con il principio di parità di trattamento previsto dalla direttiva comunitaria n. 207/2006 è stata abrogata dal comma 23, art. 36, D.L. 223/2006.
Il profilo di incompatibilità della normativa nazionale con la normativa comunitaria era stato evidenziato dalla Corte di Giustizia della Comunità europea con la sentenza C-270/2004 del 2005, ancorché in fase di pronuncia su di una questione pregiudiziale.
La Commissione adita viene chiamata ad affrontare il tema degli effetti della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea sui rapporti giuridici sorti nel periodo precedente all'abrogazione della citata norma od in particolare gli effetti sul rapporto tributario collegato alla tassazione applicata nei confronti dei soggetti di sesso maschile destinatari di incentivi all'esodo con una età ricompresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni al momento di interruzione del rapporto di lavoro.
Orbene la Corte di Giustizia - chiamata a decidere sul presunto contrasto con la normativa comunitaria del requisito della differenza di età tra uomini e donne - ha ritenuto che « [...] la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976 n. 79/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una norma quale appunto l'art. 19, comma 4-bis, T.U.I.R. che consente il beneficio della tassazione con aliquota ridotta alla metà delle somme erogate in occasione dell'interruzione del rapporto ai lavoratori che hanno superato i 50 anni se donne e i 55 anni se uomini».
Preliminarmente va ricordato che le sentenze della Corte di Giustizia che statuiscono in merito all'ambito di applicazione di una norma comunitaria sono vincolanti per i giudici nazionali per cui esse hanno un ambito di applicazione che travalica la singola controversia in cui ha origine.
Sui punto è intervenuta la Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 389 del 1980, ha avuto modo di precisare e statuire che: «qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario, nel senso che la Corte di Giustizia, come interprete qualificato di tale diritto, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze. Quando questo principio viene riferito ad una norma comunitaria avente effetti diretti - vale a dire una norma della quale i soggetti operanti all'interno degli ordinamenti degli Stati membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio - non v'è dubbio che la precisazione o l'integrazione del significato normativo compiuto attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di Giustizia abbiano la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate».
Ne discende, pertanto, che la disparità di trattamento contenuta nell'ormai abrogato comma 4-bis dell'art. 19 del T.U.I.R., deve intendersi come illegittima. Va chiarito, peraltro, che la Corte europea ha soltanto posto l'attenzione sulla presenza all'interno della normativa nazionale della disparità di trattamento in contrasto con i dettagli comunitari non entrando nel merito dell'agevolazione tributaria che consiste nell'applicazione di un'aliquota agevolata ai fini dell'Irpef per le somme erogate quale esodo volontario in aggiunta alle normali indennità di fine rapporto.
La Commissione - vista la portata della sentenza interpretativa della Corte - non ritiene che possa condividersi l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale, per i rapporti precedenti l'abrogazione della norma agevolativa, i sostituti di imposta devono operare le ritenute in attuazione dell'art. 19 comma 4-bis, T.U.I.R., atteso che in tal modo verrebbe del tutto trascurato il dictum dell'organo giudicante comunitario.
La lamentata discriminazione può essere eliminata solo concedendo alla categoria sfavorita le stesse agevolazioni previste per la categoria privilegiata con la conseguenza che va riconosciuto il diritto dei percettori di un incentivo all'esodo di sesso maschile in età ricompresa tra i 50 e i 55 anni al rimborso delle imposte versate in eccesso.
Tale conclusione trova conferma nella recente decisione della Corte di Giustizia 7 settembre 2006 Cordero C-81/2005 che ha affermato che «[...] quando venga accertata una discriminazione incompatibile col diritto comunitario, e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità dì trattamento, l'osservanza del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone che vengono privilegiate (sentenza Rodriguez Caballero, punto 42). In tale ipotesi il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore [...].Tale obbligo incombe ad esso indipendentemente dall'esistenza nel diritto interno di disposizioni che gli attribuiscono la competenza al riguardo».
Pertanto - disapplicato l'art. 19 comma 4-bis, T.U.I.R., nella parte in cui prevede una disparità di trattamento tra i sessi - l'applicazione dell'aliquota agevolata andrà riconosciuta sia agli uomini che alle donne che abbiano superato i cinquanta anni di età.
L'opinare diversamente, applicando alle donne il limite di età più sfavorevole per accedere al beneficio non appare possibile in quanto si avrebbe una reformatio in peius che - colpendo manifestazioni di capacità contributiva passate - verrebbe a ledere il legittimo affidamento nella norma agevolativa da parte delle lavoratrici che abbiano superato i 50 anni.
L'Agenzia delle Entrate dovrà procedere al ricalcolo della aliquota applicata sull'incentivo all'esodo della parte ricorrente e dar corso al rimborso di quanto corrisposto in eccesso con gli interessi di legge dalla data della richiesta di rimborso - vertendosi in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. ed escludendosi la malafede del percettore delle somme - al saldo.
La novità e la complessità della materia trattata comportano la compensazione delle spese.
Nota
La sentenza in rassegna, già pubblicata in Giur. It.,2009, 1016, con nota adesiva di Fregni, Il trattamento fiscale agevolato degli incentivi all’esodo ed il principio di parità uomo-donna,inquadra correttamente la questione del trattamento fiscale degli incentivi all’esodo percepiti da lavoratori maschi in età ricompresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni, giudicando estensibili ai medesimi i benefici fiscali applicabili ratione temporis alle donne di età superiore ai cinquant’anni.
In sostanza, la decisione si uniforma ed applica i principi sanciti da Corte di Giustizia CE, 21 luglio 2005, n. C-207, in Foro It.,2006, 10, 4, 534 (e ora definitivamente ribaditi da Corte di Giustizia CE, ordinanza, 16 gennaio 2008, cause riunite da C-126/2007 a C-131/2007).
In senso conforme cfr., ex multis, Comm. trib. prov. Treviso, 25 maggio 2007, n. 48, in Boll. Trib.,2007, 1569, con nota di Lovecchio, Incentivo all’esodo e incompatibilità comunitaria. Contra Comm. trib. reg. Piemonte, 4 dicembre 2007, n. 62, in Corr. Trib.,2008, 2767, con nota critica di Falconi-Marianetti, Rimborso per incentivi all’esodo: contrasti tra Corte UE e giurisprudenza nazionale,e di Petrucci, L’indennità per l’esodo nella giurisprudenza comunitaria (ivi,2008, 2568).
Per la prassi cfr. circ. Ag. Entrate, 23 dicembre 1997, n. 326/E; ris. Ag. Entrate, 2 marzo 2004, n. 30/E; ris. Ag. Entrate, 13 ottobre 2006, n. 112/E; circ. Ag. Entrate, 16 febbraio 2007, n. 10/E; ris. Ag. Entrate, 19 giugno 2007, n. 138/E.
Sugli incentivi all’esodo, in generale, v. Cass., sez. lav., 7 aprile 2001, n. 5219, in Riv. Dir. Trib., 2001, II, 828.
Si rammenta che la norma agevolativa di cui all’art. 19, comma 4-bis, T.U.I.R., che prevedeva un abbattimento della metà di quella applicata per il trattamento di fine rapporto, è stata abrogata dall’art. 36, comma 23, del cd. decreto Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), ferma restando per gli incentivi all’esodo la modalità della tassazione separata. |