Giurisprudenza

Commissione tributaria provinciale di Treviso, sez.I, 4 febbraio 2008, n. 6
Presidente: Graziati - Relatore:. Campion

Riscossione - Cartella di pagamento - Successiva ad accertamento definitivo - Generica indicazione responsabile procedimento - Invalidità
(L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7)

Va accolto il ricorso contro una cartella di pagamento emanata sulla base di accertamento definitivo, quando l'obbligatoria indicazione del responsabile del procedimento sia espressa in modo generico con riferimento al direttore di un ufficio o a suo delegato.

La ricorrente impugna la cartella di pagamento per IRPEF - IRAP - IVA anno 1999 ricevuta da Equitalia Nomos SpA. Assume che essa cartella è fondata su un avviso di accertamento illegittimo perché tardivo ex art. 43 D.P.R. 600/73. Eccepisce inoltre l'inesistenza della notifica, la carenza di motivazione, la mancata sottoscrizione ed indicazione del responsabile, l'illegittimità delle somme richieste a titolo compensi di riscossione, l'errata ricostruzione del reddito. Conclude per la dichiarazione di illegittimità della cartella con vittoria di spese.
Si sono costituite sia l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Treviso, che la SpA Equitalia Nomos, le quali, per le rispettive competenze, eccepiscono la infondatezza del ricorso e chiedono il rigetto dello stesso con vittoria di spese.
Il Collegio osserva.
Occorre innanzitutto evidenziare che, come esattamente esposto dall'Agenzia delle entrate, l'avviso di accertamento sul quale si basa la cartella non appare più impugnabile essendo divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Pure infondata è l'eccezione di inesistenza della notifica della cartella stante la produzione del concessionario da cui risulta che essa cartella è stata ritualmente notificata, a mezzo posta, a mani della sig.ra Ferrari Maria che risulta aver sottoscritto la ricevuta, non contestata nel prsente procedimento.
Appare invece fondata l'eccezione di mancata indicazione del responsabile del procedimento. Come è noto l'art. 7 c.2 lettera a) L 212/00 impone tassativamente al concessionario di indicare oltre all'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, o comunicato, anche il responsabile del procedimento. Nell'atto contestato si riporta la seguente annotazione: " il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il direttore di tale ufficio o un suo delegato". Tale generica indicazione, peraltro, non può essere considerata esaustiva dell'obbligo tassativo di legge dappoichè non risponde all'esigenza, sottolineata dalla Corte Costituzionale con ordinanza 9/11/07, n. 377, di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del contribuente (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, aspetti tutti del buon andamento e dell'imparzialità della P.A. come risulta dall'art. 97 c. 1 Carta Costituzionale.
L'accoglimento di tale motivo assorbe gli ulteriori vizi eccepiti.
Sussistono motivi di equità per compensare le spese di lite.

Vedi nota di Massimo Basilavecchia L'invalidità degli atti del concessionario per omissione delle indicazioni obbligatorie: gli orientamenti della giurisprudenza di merito

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara, sez. II, 7 marzo 2008, n. 43

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. IX, 4 marzo 2008, n. 56

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. XXVI, 3 marzo 2008, n. 23

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. VII, 12 febbraio 2008, n. 1

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 14 gennaio 2008, n. 517

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, sez. IV, 14 gennaio 2008, n. 445

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 31 dicembre 2007, n. 570

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca, sez. II, 18 dicembre 2007, 163

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. XLI, 6 dicembre 2007, n. 510

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, sez. VI, 3 marzo 2008, n. 8

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. XXXVIII, 25 febbraio 2008, n. 20

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 20 febbraio 2008, n. 118

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. XIV, 17 gennaio 2008, n. 49

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sez. II, 19 dicembre 2007, n. 114

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. II, 13 dicembre 2007, n. 103

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 6 maggio 2008, n. 188