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Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. XXVI, 3 marzo 2008, n. 23
Presidente: Cervetti - Relatore: Bolla
Riscossione - Cartella di pagamento - Omessa indicazione del responsabile procedimento - Nullità
(L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7)
Dopo l’intervento della Corte Costituzionale di cui all’ordinanza 377/2007, la cartella di pagamento priva dell’indicazione del responsabile del procedimento deve essere considerata nulla, superando la precedente interpretazione fornita dalla commissione.
Fatto - Il sig. M.D. residente a Verolengo (TO), rappresentato e difeso dal dott. F.B., ricorre in data 02-07- 2007 contro Agenzia delle Entrate Ufficio di Chivasso e R.U. spa, avverso il ruolo n. 2007/307 notificato dal Concessionario della Riscossione tramite cartella esattoriale in data 04-05-2007 riguardante IRPEF, addizionali IRPEF, contributi previdenziali, IRAP, IVA anni 2001, 2002, e 2003 per un totale di euro 5.895,98. L'avviso di accertamento era stato oggetto di ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Torino che lo aveva respinto, in data 4 maggio 2007, mentre il ruolo è del 4-02-2007. Contesta una serie di violazioni di legge: art. 68, comma 1, lett. a), D.Lgs 546/1992 e art. 15, DPR 602/1973.
La sentenza di primo grado legittima l'iscrizione a ruolo solo per i due terzi. Violazione art. 12, comma 4, DPR 602/1973 e altre norme di legge, poiché mancano la sottoscrizione del titolare dell'Ufficio e una valida delega, la sottoscrizione è di un soggetto privo della qualifica dirigenziale, sussistono vizi della notificazione inesistente per assenza della sottoscrizione, carenza di qualifica del messo notificatore, mancanza del registro cronologico e della sottoscrizione, inesistenza della notifica stessa. Violazione art. 7, comma 2, legge 212/2000 per mancata indicazione del responsabile del procedimento, assenza della sottoscrizione stessa.
Chiede, previa pubblica udienza, sia annullata la cartella.
L'Agenzia delle Entrate di Torino si costituisce contestando l'eccezione preliminare e sostenendo che il ruolo è stato emesso ex art. 15, DPR 602/1973, il comma 4 art. 4, D.Lgs 46/1999 e sottoscritto con firma elettronica. L'art. 66, comma 2 D.Lgs. 300/1999 ha istituito le Agenzie Fiscali i cui statuti recano principi generali in ordine al loro funzionamento, e tale statuto ha tra l'altro l'articolazione in uffici centrali e periferici, e l'Agenzia è subentrata al Ministero delle Finanze con successione ex lege dell'Agenzia in tutti i rapporti sostanziali facenti capo al Ministero. La mancata indicazione del responsabile del procedimento non costituisce causa di illegittimità del provvedimento, la cartella in esame è conforme al modello ministeriale. Quanto alla notifica gli eventuali vizi sono superati dalla proposizione del ricorso in applicazione artt. 156 e 160 c.p.c. avendo raggiunto il suo scopo. Chiede il ricorso sia respinto, con vittoria di spese.
Il concessionario E.N. già R.U., difesa dagli avv.ti M.C. e G.P., si costituisce contestando la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto le è preclusa ogni indagine sul merito. La cartella risulta essere stata regolarmente notificata all'indirizzo risultante dall'estratto di ruolo e consegnata direttamente al sig. M., ed è stata effettuata utilizzando le modalità che l'Agente ritiene adeguate, ha raggiunto il suo scopo ai sensi degli artt. 160 e 156 c.p.c., come ammesso da controparte e con la proposizione tempestiva del ricorso. La cartella è stata formata secondo le modalità dell'art. 25, comma 2, DPR 602/1973, conferma la regolarità del contenuto, la mancata sottoscrizione (non prevista dal modello ministeriale) non rende nullo o annullabile la cartella secondo giurisprudenza costante, il modello ministeriale non prevede la necessità di indicare il nominativo del responsabile poiché l'unico procedimento è quello realizzato dall'Amministrazione Finanziaria. Chiede siano dichiarati il difetto di legittimazione passiva, nel merito la correttezza della condotta e in ogni caso sia respinto il ricorso, con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza le parti ribadiscono quanto in atti.
Diritto - Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di regolarità della notifica. Essa è avvenuta mediante il servizio postale con raccomandata ed è stata ritirata direttamente dal sig. M.. Il Concessionario ha scelto una modalità di notifica, come consentito dall'art. 26, DPR 602/1973 e il destinatario ha avuto completa notizia con il ritiro diretto della cartella. In ogni caso egli ha sanato ogni eventuale irregolarità con la tempestiva proposizione del ricorso e l'atto ha raggiunto il suo scopo senza alcun pregiudizio del diritto alla difesa costituzionalmente garantito (Cass., sez. unite, n. 19854 ,03-06-2004).
Per economia processuale va esaminata l'eccezione della mancata indicazione del responsabile del procedimento e pertanto la eventuale nullità della cartella. L'art. 7, comma 2, lett. a), legge 212/2000 prevede che gli atti dei concessionari della riscossione debbano tassativamente indicare il responsabile del procedimento. I giudici della Corte Costituzionale (ordinanza 11 novembre 2007, n. 377) pur dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di tale articolo dello Statuto del Contribuente hanno specificato che "l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 si applica ai procedimenti tributari (oltre che dell'amministrazione finanziaria) dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l'esercizio di funzioni pubbliche".
"L'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa .... e la garanzia del diritto di difesa". L'interpretazione del Giudice delle Leggi supera quella precedentemente data che la cartella, rispettosa del modello ministeriale e priva dell'indicazione espressa del responsabile del procedimento fosse legittima. Alla luce invece di detta interpretazione, sia pure non vincolante per il giudice di merito quali sono invece le sentenze della Corte stessa, la mancata indicazione del responsabile del procedimento deve essere valutata come una violazione dell'art. 7 legge 212/2000, stante la lettera della legge secondo cui la cartella deve indicare tassativamente il responsabile del procedimento, ossia categoricamente, assolutamente, indispensabilmente. Gli altri motivi sollevati dal ricorrente sono assorbiti. Per la sussistenza di giurisprudenza non uniforme al momento della proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M. - Accoglie il ricorso, spese compensate.
Vedi nota di Massimo Basilavecchia L'invalidità degli atti del concessionario per omissione delle indicazioni obbligatorie: gli orientamenti della giurisprudenza di merito
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso, sez.I, 4 febbraio 2008, n. 6
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara, sez. II, 7 marzo 2008, n. 43
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. IX, 4 marzo 2008, n. 56
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. VII, 12 febbraio 2008, n. 1
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 14 gennaio 2008, n. 517
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, sez. IV, 14 gennaio 2008, n. 445
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 31 dicembre 2007, n. 570
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca, sez. II, 18 dicembre 2007, 163
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. XLI, 6 dicembre 2007, n. 510
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, sez. VI, 3 marzo 2008, n. 8
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. XXXVIII, 25 febbraio 2008, n. 20
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 20 febbraio 2008, n. 118
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. XIV, 17 gennaio 2008, n. 49
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sez. II, 19 dicembre 2007, n. 114
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. II, 13 dicembre 2007, n. 103
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 6 maggio 2008, n. 188
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