Giurisprudenza

Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. VII, 12 febbraio 2008, n. 1
Presidente e Relatore: Scalese

Riscossione - Cartella di pagamento - Omessa indicazione del responsabile procedimento - Nullità - Insussistenza
(L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7)

Ancorché difforme dallo schema normativo, la cartella di pagamento priva dell’indicazione del responsabile del procedimento non è nulla, non ricorrendo i requisiti previsti dall’art. 21-septies della legge n. 241/1990, né annullabile, dato che l’art. 21-octies della stessa legge preclude l’annullamento dell’atto vincolato quando il contenuto dell’atto non subirebbe modifiche dall’eliminazione del vizio formale.

Svolgimento del processo - 1. Con ricorso in data 12.4.2007 la D. srl proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale n. 110 2007 00090794 13, svolgendo diversi motivi di ordine formale, ed evocando in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Uff., Torino 1 e la R. U. spa (ora E. N. spa).
L'Agenzia si costituiva contestando puntualmente le osservazioni della ricorrente, e chiedendo il rigetto del ricorso. L'E. si costituiva anch'essa, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a tutte le questioni attinenti alla cartella, e chiedendo il rigetto delle altre domande
2. Le numerose questioni dedotte attengono, tutte a pretesi vizi di forma, ed appaiono per lo più meramente defatigatorie, per cui, tranne una, sulla quale ferve attualmente un serrato dibattito in dottrina e giurisprudenza, possono essere trattate velocemente. Del resto l'Agenzia convenuta non ha mancato di evidenziare che nessuno del vizi denunciati attiene al merito della fondatezza della pretesa erariale.
3. Si deduce innanzitutto che le sanzioni per omesso versamento mancano di motivazione ma, a parte il fatto che esse possono essere iscritte a ruolo senza necessità di una previa contestazione, nella specie esse vanno determinate secondo una misura fissa, per cui non è necessaria una specifica motivazione. Se ne inferisce che il riferimento all'art. 7 c. 3 della legge 212/2000 è inconferente.
4. Con il secondo motivo al rileva la carenza della comunicazione della liquidazione dell'imposta, nemmeno sotto torma di avviso bonario: al riguardo e facile osservare che la ricorrente aveva regolarmente ricevuto una lettera raccomandata, e che l'Ufficio non aveva in alcun modo modificato gli importi indicati dalla medesima ricorrente come dovuti. In pratica, non v'era alcuna modifica da comunicare, e la ricorrente sì è in definitiva sottratta all'obbligo di pagare quanto da essa stessa ritenuto dovuto.
5. Il vizio successivo consisterebbe nella mancata motivazione della cartella esattoriale. Orbene, a parte che tale motivazione - che può essere anche sintetica - deve ritenersi sussistente nella specie, si richiama quanto esposto nella seconda parte del n. 4.
6. In ordine al quarto motivo, la Commissione si limita a ricordare che per costante giurisprudenza il termine ex art. 36 bis del DPR n. 600/1973 ha carattere ordinatorio, e non perentorio, per cui non può essersi verificata alcuna decadenza.
7. Per quanto concerne l'asserita carenza di sottoscrizione del ruolo, si richiama l'art. 47 c.1° del d.lgs. n. 42/2005.
8. Si contesta, poi, che la sottoscrizione dell'atto impugnato apparterrebbe a soggetto privo della qualifica dirigenziale; è sufficiente osservare che la ricorrente, maliziosamente, tenta di sottrarsi all'onere della prova che su dì essa incombe, citando giurisprudenza non conferente in quanto relativa a diversa fattispecie.
9. Si richiede ancora, "in via condizionale" (sic!), l'applicazione dell'istituto della continuazione, ignorando che esso nella specie non può essere applicato, a norma dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997, dato che si è in presenza di ripetute violazioni non formali. Anche tale motivo va quindi disatteso.
10. Sono poi presentati diversi motivi relativi alla notificazione dell'atto impugnato, dei quali verrà trattato diffusamente, a parte (Par. 11), solo quello relativo alla mancata indicazione del responsabile del procedimento.
In ordine agli altri, si rileva che la Cassazione, S.U., ha precisato, con la sentenza 5.10.2004 n. 19854, che la proposizione del ricorso da parte del contribuente ha effetto sanante delle nullità della notificazione. In quanto all'assenza di sottoscrizione della cartella, ci " si limita in questa sede a ricordare il contenuto dell'ordinanza C. Cost. n. 117/ 2000, che aveva dichiarato infondata la questione ad essa sottoposta sul punto, nonché il costante, consolidato insegnamento della S.C. (v. per tutte le sentenze n. 4923 e 18972 del 2007), secondo il quale l'atto di imposizione tributaria è pur sempre valido ed esistente, anche in difetto di sottoscrizione, se inequivocabilmente riferibile - come nel caso che ne occupa - all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
Consegue a quanto esposto la reiezione dei suddetti motivi.
11. Occorre ora, più diffusamente, soffermarsi sulla proposta eccezione di nullità della cartella esattoriale, in quanto nella stessa non è rinvenibile l'indicazione del nominativo della persone fisica responsabile del procedimento. Tale eccezione viene proposta con particolare convincimento. sulla scorta di un recente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, che però non è condiviso dalla Commissione, per le ragioni qui di seguito esposte.
11.1. L'eccezione viene formulata in base al comb. disp. dello art. 7 c. 2° lett a) della L. 27.7.2000 n. 212 (Statuto dei contribuenti) e dell'art. 21-septies della L. 7.8.1990 n. 241 (che detta norme in materia di procedimento amministrativo): il primo stabilisce che gli atti dell'Amministrazione finanziaria e del concessionario della riscossione devono tassativamente indicare, fra l'altro, il responsabile del procedimento; ed il secondo, che la mancanza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo costituisce uno dei casi che ne comporti no la nullità.
Si argomenta, dal coordinamento di tali disposizioni, che l'uso dell'avverbio "tassativamente" - vale a dire "inderogabilmente" - comporta che tale indicazione è richiesta dalla legge con carattere di assoluta necessità, ed integrerebbe, di conseguenza, un elemento essenziale dell'atto, per cui la sua omissione ne provocherebbe inevitabilmente la nullità.
A sostegno del proprio assunto, il ricorrente richiama la recente ordinanza n. 377/2007 della Corte Costituzionale che, nel dichiarare manifestamente infondata la questione sollevata in ordine al citato art. 7 c.2° lett. a), ha affermato che l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nella cartella il nome del responsabile del procedimento non è un inutile inadempimento, ma ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa.
Occorre quindi indagare se detta indicazione costituisca o meno un elemento essenziale dell'atto in questione.
11.2. Gli elementi essenziali perché possa venire ad esistenza un atto amministrativo sono, notoriamente, il soggetto, l'oggetto, il contenuto, la forma e la finalità del medesimo: l'indicazione del responsabile non attiene, certamente né al soggetto, né all'oggetto, ne alla finalità dell'atto, per cui non resta che esaminare in quale relazione essa si ponga con gli altri due elementi.
La forma dell'atto amministrativo è, per sua natura, libera, ed assume valore essenziale solo quando è prescritta dalla legge: nella specie, è evidente che l'atto deve rivestire la forma scritta e, una volta che a ciò si ottemperi, come nel nostro caso, sotto tale profilo esso è perfetto, e la mancata indicazione del responsabile non assume rilievo alcuno. Il contenuto, dal suo canto, si sostanzia nella statuizione o enunciazione in cui l'atto consiste, e cioè nel suo dispositivo, che può essere, a seconda dei casi, un ordine, un'autorizzazione, una certificazione, un parere e così via: il requisito del quale si discute non appartiene, quindi, al contenuto dell'atto.
Deve allora concludersi che, a seguito dell'omissione di che trattasi, non può essere pronunciata la nullità dell'atto, che è prevista (v. art. 21 septies cit.) in caso di mancanza dì un elemento essenziale (vizio teste escluso), di difetto assoluto dì attribuzione, o di adozione in violazione o elusione del giudicato (fattispecie estranee al nostro caso), e, ancora, nei casi espressamente previsti dalla legge. A quest'ultimo riguardo, però, si ricorda che la norma richiede l'indicazione del responsabile solo "tassativamente", ma non "a pena di nullità".
11.3. Ciò non toglie, però, che nella specie ai sia indubbiamente verificata una violazione di legge, in quanto l'indicazione in oggetto è prescritta "tassativamente", cioè inderogabilmente, per cui l'atto in questione sarebbe annullabile a norma del primo comma dell'art. 21 octies della l. n. 241/1990.
Di contro, però, il 2° comma di tale norma recita testualmente: "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (omissis)".
Proprio in questa fattispecie di natura vincolata del provvedi mento rientra il caso che ne occupa: basterà considerare che la cartella emessa dall'ente delegato alla riscossione recepisce puramente e semplicemente - e non potrebbe essere altrimenti il contenuto dei ruoli trasmessi dall'Agenzia delle entrate, senza alcun margine di discrezionalità e senza nulla aggiungere o modificare.
In definitiva, l'indicazione del responsabile - che, come visto prima, non è elemento essenziale dell'atto costituisce un indispensabile requisito formale del medesimo, per cui una violazione sì è indubbiamente verificata: ma il 2° comma dell'art. 21 octies stabilisce, in deroga al primo, che in presenza della suddetta condizione, pienamente verificata, il provvedimento non possa essere annullato.
Il ricorso va pertanto respinto, e la ricorrente condannata a rifondere alle controparti le spese del grado, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. - la Commissione respinge il ricorso, e condanna la D. srl a rifondere alle controparti le spese del grado, che si liquidano per ciascuna di esse in complessivi euro 1500,00, oltre per la sola E. N. - IVA e CPA.

Vedi nota di Massimo Basilavecchia L'invalidità degli atti del concessionario per omissione delle indicazioni obbligatorie: gli orientamenti della giurisprudenza di merito

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso, sez.I, 4 febbraio 2008, n. 6

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara, sez. II, 7 marzo 2008, n. 43

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. IX, 4 marzo 2008, n. 56

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. XXVI, 3 marzo 2008, n. 23

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 14 gennaio 2008, n. 517

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, sez. IV, 14 gennaio 2008, n. 445

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 31 dicembre 2007, n. 570

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca, sez. II, 18 dicembre 2007, 163

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. XLI, 6 dicembre 2007, n. 510

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, sez. VI, 3 marzo 2008, n. 8

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. XXXVIII, 25 febbraio 2008, n. 20

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 20 febbraio 2008, n. 118

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. XIV, 17 gennaio 2008, n. 49

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sez. II, 19 dicembre 2007, n. 114

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. II, 13 dicembre 2007, n. 103

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 6 maggio 2008, n. 188