Giurisprudenza

Commissione tributaria provinciale di Roma, sez. LVIII, 12 giugno 2008, n. 94
Presidente: Romano - Relatore: Roberti

Irap - Presupposto - Attività autonomamente organizzata - Società di persone con attività simile ad un agente di commercio - Necessità di verifica in concreto sull’indipendenza dell’attività dall’apporto dei soci
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2)

Anche per una società di persone l’applicabilità dell’Irap richiede la sussistenza in concreto di un’organizzazione tale da rendere l’attività indipendente dall’apporto e dalla professionalità dei soci: per un’impresa societaria il cui oggetto è l’intermediazione nell’importazione ed esportazione di merci, l’avere un insieme di beni strumentali modesto rispetto al valore aggiunto prodotto e costi del venduto pari al 90% dei ricavi, l’avvalersi di collaborazioni di terzi solo saltuarie e per ridotti importi, mentre tutti i soci appartengono alla base familiare della società, fa ritenere insussistente un’organizzazione strutturata in modo da essere autonoma dall’apporto dei soci.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 7 aprile 2005 la ricorrente indicata in epigrafe si opponeva al silenzio-rifiuto da parte dell’ufficio su istanza datata 26 novembre 2004 volta ad ottenere il rimborso Irap pari all’importo di euro 14.511,00 quale indebito versamento per l’anno 2000. Sosteneva l’inapplicabilità alla fattispecie dell’imposta Irap in quanto trattasi di attività prodotta da società personale a base familiare di intermediazione nell’esportazione, importazione e commercio di materie prime e secondarie per conto e presso terzi, operante alla stregua di un agente di commercio svolta in assenza di elementi di organizzazione, con i soli beni strumentali indispensabili per l’esercizio dell’attività, senza l’utilizzo di dipendenti e di collaboratori professionali(solo collaborazioni esterne per modesti importi) ed imperniata sul rapporto fiduciario con i clienti derivante dalla professionalità acquisita nel tempo dal fondatore della società personale; aggiungeva che l’accertamento della sussistenza dell’imposta andava fatto caso per caso, non potendovi essere una presunzione assoluta di assoggettamento all’Irap per chi svolge attività professionale e di impresa; che nella fattispecie risultava l’assenza di un’organizzazione di beni e di persone strutturata al punto tale da rivelarsi autonoma dall’apporto dei soci, in particolare dal socio di maggioranza.
Chiedeva, dunque, il rimborso di quanto indebitamente versato in quanto esente da Irap. Con vittoria di spese.
L’ufficio provvedeva a costituirsi, in data 14 febbraio 2008, chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2008, presenti i rappresentanti delle parti, esposti fatti e questioni oggetto di controversia, il collegio si ritirava in camera di consiglio ed emanava la seguente decisione.

Motivi della decisione

Osserva la Commissione che il ricorso va accolto, essendo stati forniti dalla ricorrente elementi concreti ed esaustivi atti a dimostrare l’assenza nella fattispecie della “organizzazione di capitali o lavoro altrui”, circostanza che costituisce questione di mero fatto, da valutare caso per caso ai sensi della sentenza n. 156/2001 della Corte costituzionale.
Pur essendo in astratto possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione, la previsione va riferita a casi marginali da verificare di volta in volta; comunque, la prevalenza dell’attività intellettuale del professionista, nel senso di linea di demarcazione ai fini della non debenza del tributo, non può essere esaustiva in quanto tale requisito è connaturato all’attività professionale cd. protetta. Parimenti va accertato di volta in volta se l’organizzazione di una piccola impresa societaria sia o meno autonoma e, comunque, tale da rendere l’attività produttiva indipendente dall’apporto e dalla professionalità dei soci.
La Suprema Corte al riguardo è recentemente intervenuta, chiarendo quali siano i requisiti per ritenere applicabile l’Irap alle attività autonomamente organizzate, pronunciando in materia una serie di sentenze emesse in data 8 febbraio 2007, depositate in data 16 febbraio 2007.
Nella fattispecie, esaminata anche la documentazione prodotta dall’opponente comprensiva della dichiarazione dei redditi presentata per l’anno in questione, considerati soprattutto i requisiti della modesta dimensione dei beni strumentali rispetto al valore della produzione totale, dei rilevanti costi sostenuti (pari a quasi il 90% dei ricavi per acquistare prodotti poi rivenduti) e della mancanza di collaboratori professionali e di dipendenti (salvo saltuarie collaborazioni esterne per il solo importo pari al controvalore in euro di lire 9.950.000), elementi che, globalmente considerati, possono ritenersi attendibili circa una valutazione del caso concreto, si ravvisano gli elementi per ritenere la ricorrente non assoggettabile ad Irap, non essendovi i presupposti per la sussistenza della struttura organizzativa nella fattispecie (nel senso di organizzazione strutturata in modo da essere autonoma dall’apporto dei soci, peraltro tutti appartenenti alla stessa base familiare nella fattispecie), così come sostenuto nel ricorso e ampiamente documentato, in aderenza ai principi introdotti dalla giurisprudenza della Cassazione in materia nel febbraio 2007
Pertanto la ricorrente ha diritto al rimborso richiesto.
Sussistono giustificati motivi, dato il recente intervento giurisprudenziale in materia di esenzione Irap, per compensare le spese di lite.

 

Vedi nota di Roberto Schiavolin L’autonomia organizzativa nell’Irap: il faticoso sviluppo del “diritto vivente” nella giurisprudenza di merito

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, sez. V, 26 ottobre 2007, n. 80

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia, sez. VII, 26 ottobre 2007, n. 280

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, sez. I, 25 gennaio 2008, n. 7

Vedi sentenza della Commissione tributaria di II grado di Bolzano, sez. II, 25 febbraio 2008, n. 2

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. XXV, 18 marzo 2008, n. 19

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. XXV, 13 maggio 2008, n. 52

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale de Lazio, sez. X, 27 marzo 2008, n. 20

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. XIV, 11 luglio 2008, n. 76

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Mantova, sez. III, 27 marzo 2008, n. 35

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. IV, 31 marzo 2008, n. 24