Giurisprudenza

Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, sez. I, 10 giugno 2009, n. 117
Presidente e Relatore: Montanari

Iva - Accertamento - Disconoscimento del diritto di detrazione - Frode carosello - Conoscenza o conoscibilità della frode - Onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 21)

In caso di disconoscimento della detrazione Iva nei confronti di un soggetto che si considera partecipe di una "frode carosello", l'Agenzia delle Entrate deve dimostrare che il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere, impiegando l'ordinaria diligenza, di partecipare alla frode.

Svolgimento del processo

La C. S.r.l., esercente l'attività di commercio di materiale informatico, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate, ufficio di Reggio Emilia, avverso avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005,ai fini Ires, Irap, Iva e relative sanzioni e cosi per un totale richiesto di euro 2.033.265,00; assume l'Agenzia che la ricorrente, come sarebbe comprovato da una serie di intercettazioni telefoniche (cfr. atto [...] della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino), in cui risultano coinvolti l'amministratore della ricorrente ed esponenti commerciali di altre società, definite "promotori", avrebbe operato, consapevolmente, quale società "filtro", all'interno di un articolato meccanismo di frode coinvolgente più imprese, anche comunitarie, avente come fine ultimo quello di far ottenere ai "promotori" una serie di illegittimi vantaggi fiscali tra cui, segnatamente, un maggior credito Iva da chiedere a rimborso; secondo l'Agenzia la ricorrente si sarebbe, cioè, prestata ad acquistare materiale informatico da uno dei "promotori" per poi rivenderlo ad un altro "promotore" con un leggero ricarico che sarebbe da considerare il compenso per l'attività di "filtro"; le fatture emesse, e ricevute, nell'ambito di questa attività sarebbero da considerare emesse, e ricevute, per operazioni "soggettivamente inesistenti" "cioè di quelle operazioni che hanno luogo solo per creare indebiti crediti d'imposta" a ciò conseguirebbe l'indeducibilità dell'Iva assolta a monte per rivalsa sugli acquisti e l'indeducibilità ai fini dell'Ires e dell'Irap dei relativi costi; la ricorrente, in ricorso ed in memorie aggiunte, eccepisce, in via pregiudiziale, l'inutilizzabilità ai fini del presente giudizio delle richiamate intercettazioni telefoniche, stante la considerazione che la stessa non avrebbe potuto verificare né la legittimità dell'autorizzazione per la loro esecuzione, né la legalità della loro effettuazione, né l'integralità della loro trascrizione, e deduce, nel merito, che proprio il contenuto delle suddette telefonate, se lette nel loro complesso e, dunque, logicamente comproverebbe la normalità dei rapporti commerciali, attivi e passivi, intrattenuti con le società "promotori" cosa, questa, che sarebbe, d'altronde, ulteriormente confermata anche, dalla "normalità", rispetto agli altri fornitori/clienti, delle abitudini commerciali intrattenute con le stesse (acquisizione di informative precontrattuali, modalità di pagamento, margini di guadagno); conclude chiedendo che venga dichiarata la nullità dell'impugnato avviso; l'Agenzia si costituisce in giudizio con memorie in cui ribadisce la legittimità del proprio operato e segnatamente, evidenzia come l'utilizzazione delle suddette intercettazioni risulti legittima in quanto autorizzata dalla competente Procura della Repubblica; conclude chiedendo che venga respinto il ricorso; la ricorrente presenta istanza di sospensione dell'atto impugnato che viene concessa come da ordinanza in atti; all'udienza dibattimentale le parti si riportano alle proprie deduzioni scritte.

Motivi della decisione

Le doglianze della ricorrente appaiono fondate e, pertanto, il ricorso va accolto.
La Commissione ricorda, riprendendo le argomentazioni di cui all'ordinanza di sospensione, come la Corte di Giustizia UE, cause C-439/2004, C-440/2004, C-354/2003 e C-355/2003, abbia statuito che, per negare al soggetto acquirente il beneficio della deduzione dell'Iva assolta a monte per rivalsa sugli acquisti, occorra che risulti acclarato, da parte del giudice nazionale «che la cessione sia stata effettuata nei confronti di un soggetto passivo che sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare, con il proprio acquisto, ad un'operazione che si iscriveva in una frode all'imposta sul valore aggiunto»; ed ancora che: «il diritto di un soggetto passivo che effettua simili operazioni di detrarre Iva pagata a monte non è pregiudicato dal fatto che, nella catena di cessioni in cui si iscrivono tali operazioni senza che il medesimo soggetto passivo lo sappia o lo possa sapere, un'altra operazione, precedente o successiva a quella realizzata da quest'ultimo, sia viziata da frode all'Iva».
Venendo ora al caso di specie, per farvi applicazione dei suddetti principi di diritto, va affermato che l'Agenzia non ha dimostrato, come era suo onere, che la ricorrente fosse consapevole di partecipare ad una frode fiscale: a ciò consegue la legittimità della detrazione dell'Iva assolta a monte per rivalsa sugli acquisti; la consapevolezza di ciò risulterebbe dimostrata, secondo l'Agenzia, dalle richiamate intercettazioni telefoniche; in ordine a queste va, preliminarmente, respinta l'eccezione, dedotta in via pregiudiziale dalla ricorrente, di inutilizzabilità nel presente giudizio delle stesse, essendo stato autorizzato il loro utilizzo ai fini fiscali dalla competente Procura della Repubblica; nel merito della valutazione della loro "forza" probatoria va affermato che le stesse non provano che l'amministratore delle ricorrente fosse consapevole del fatto di partecipare ad un frode fiscale: invero una loro lettura complessiva e logica e, pertanto, non "maliziosa", comprova solo come tra le società, di cui i soggetti intercettati erano esponenti, intervenissero frequenti rapporti commerciali; anzi, al contrario, la chiamata n. 6934 del 17 maggio 2005 induce a credere che i due esponenti delle società "promotori", quella a monte e quella a valle della ricorrente, supposto "filtro", stessero "macchinando" ai danni di quest'ultima, con ciò confermando il suo ruolo più di partecipe inconsapevole, di vittima che di connivente; ruolo confermato anche dalla considerazione che la società "promotore" a valle, cioè l'acquirente, dopo varie vicende è stata dichiarata fallita e risulta comprovato (cfr. documento n. 12 allegato al ricorso) l'inserimento della ricorrente allo stato passivo della stessa per l'ammontare di euro 169.964,61; la consapevolezza della partecipazione alla frode risulta comunque, "positivamente", esclusa dalla "normalità", in termini di comportamenti commerciali, (acquisizione di informative precontrattuali, modalità di pagamento, margini di guadagno) rispetto agli altri fornitori/clienti, dei rapporti commerciali intrattenuti con le società "promotori" così come comprovato da una serie di documenti (statistiche, tabelle comparative, documenti contabili di vario genere) allegati al ricorso introduttivo (cfr. in particolare documento n. 5, 7, 9, 10, 11); le considerazioni sopra svolte valgono anche al fine di considerare deducibili ai fini Ires ed Irap i costi relativi agli acquisti considerati dall'Agenzia resistente "soggettivamente inesistenti" e la cui Iva assolta per rivalsa è stata considerata indeducibile; l'avviso impugnato va, pertanto, totalmente annullato; le spese di giudizio quantificate in euro 20.000,00 (ventimila) seguono la soccombenza.

Vedi nota di Enrico Marello Prove impossibili e pressione delle frodi iva nella prospettiva del giudizio di merito