Commissione tributaria provinciale di Pisa, sez. II, 9 giugno 2008 n. 114
Presidente Nannipieri - Relatore: Mamone
Imposta di registro - Atti soggetti a condizione sospensiva - Imposta dovuta a seguito dell'avverarsi della condizione - Natura di imposta complementare - Responsabilità del notaio - Esclusione
(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 19, 27, 42 e 57)
L'imposta di registro per atti atti sottoposti a condizione sospensiva, quando la condizione si avvera, ha natura di imposta complementare, per cui di essa non risponde il notaio che ha rogato l'atto.
Fatto
Avverso l'avviso di liquidazione del 2 luglio 2007 n. 33, per complessivi euro 160.059,00 , di cui euro 160.000,00 a titolo di imposta ipotecaria e euro 59,00 a titolo di imposta di bollo, emesso dall'Agenzia del territorio, ufficio di Pisa, ricorre il sig. nonché dott. G.G., rappresentato e difeso dagli avv. A.G. e L.T., depositato in data 19 novembre 2007, R.G.R. n. 12/2007, a questa Commissione.
Nei motivi il ricorrente eccepisce:
- l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per difetto di legittimazione passiva e per carenza di qualsivoglia responsabilità per il notaio rogante, poiché a seguito dell'avveramento della condizione sospensiva apposta dalle parti all'atto ricevuto dal pubblico ufficiale in data 28 settembre 2006, le somme richieste rivestono la qualità di imposte complementari e non di imposte principali;
- in subordine viene chiesta l'applicazione della tassa ipotecaria anziché della richiesta imposta ipotecaria;
- in estremo subordine viene chiesta la riduzione della somma da euro 160.000,00 ad euro 116.000,00.
L'ufficio Agenzia del territorio di Pisa si costituiva in giudizio in data [...] e con controdeduzioni eccepisce:
- di dichiarare la legittimazione passiva del notaio rogante in ordine ai fatti di causa nonché la sua responsabilità rivestendo esso stesso la qualità di soggetto coobbligato con le parti contraenti;
- di dichiarare l'illegittimità dell'applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio del trattamento fiscale agevolativo di cui agli artt. 15 e 18 del D.P.R. n. 601/1973;
- conclude l'ufficio con la richiesta di rigetto del ricorso.
Diritto
Il ricorso risulta essere meritevole di accoglimento. In riferimento alla prima doglianza eccepita dal ricorrente : l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per difetto di legittimazione passiva e per carenza di qualsivoglia responsabilità per il notaio rogante, poiché le somme richieste rivestono la qualità di imposte complementari e non di imposte principali.
Constatato che nel caso in esame la natura dell'imposta di registro e della tassa ipotecaria è complementare e che il notaio rogante non è responsabile del loro assolvimento.
Ritenuto :
- che ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 57 del D.P.R 131/1986 sono si obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto od autenticato l'atto ed ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, le parti contraenti ma si precisa che la suddetta responsabilità non si estende all'assolvimento delle imposte quando esse possono essere qualificate come complementari e come suppletive.
- che ai sensi dell'art. 42, D.P.R. 131/1986 è «principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione delle richiesta di registrazione in via telematica;è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio;è complementare l'imposta applicata in tutti gli altri casi». Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie in esame non rientra tra i casi in cui l'imposta può essere qualificata come principale ma come complementare e conseguentemente deve escludersi la responsabilità fiscale del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto;
- che la previsione nel caso in esame del dispiegarsi dell'efficacia dell'atto all'avveramento della condizione sospensiva apposta dalle parti comporta che al suo verificarsi si rende necessaria una ulteriore liquidazione dell'imposta. Conferma di questo è l'art. 19 da leggersi in combinato disposto on l'art. 27 del D.P.R. n. 131/1986 in base ai quali gli atti condizionati sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa ed al momento in cui si verifica la condicio si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione.
Accolto il gravame sul primo punto con cui la parte privata eccepiva il difetto di legittimazione passiva rimane assorbita ogni indagine sui successivi motivi.
Sussistono peraltro giusti motivi data la particolare complessità della questione per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Vedi nota di Angela Cipriani Natura e soggetti passivi dell'imposta di registro su atti sottoposti a condizione sospensiva
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