Giurisprudenza

Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. IV, 31 marzo 2008, n. 24
Presidente e Relatore: Sforza Fogliani

Irap - Presupposto - Attività autonomamente organizzata - Professionista con unica dipendente part time addetta alla pulizia dei locali - Insussistenza
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2)

L’attività autonomamente organizzata richiesta dall’art. 2, D.Lgs. n. 446/1997 ai fini del presupposto Irap non sussiste per il professionista che si avvalga solo di pochi beni strumentali e di un’unica dipendente part time addetta alla pulizia dei locali e quindi non funzionale all’esercizio della professione.

Si ricorre avverso cartella di pagamento Irap.
Il primo motivo di ricorso deve essere respinto, risultando la cartella regolarmente notificata, come da documentazione prodotta dalla parte resistente E.P.
Al pari, devono essere respinte le osservazioni svolte in via pregiudiziale all’Agenzia delle Entrate, attesa l’impossibilità – all’epoca esistente – di presentare la dichiarazione dei redditi senza la compilazione della parte relativa all’Irap.
Nel merito, il ricorso deve essere accolto.
La Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità dell’Irap, rilevando peraltro che il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive risulta mancante nel caso in cui un’attività di lavoro autonomo venga svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, come da tempo ritenuto anche dalla Cassazione (sez. trib., sent. 5 novembre 2004, n. 21203) con indirizzo poi confermato. Ed è proprio la fattispecie di cui alla presente controversia, nella quale parte ricorrente ha fatto presente – nulla in contrario contestando l’ufficio e tantomeno provando (Commissione tributaria provinciale Ancona 18 ottobre 2004) – di esercitare la propria attività senza dipendenti e con il solo ausilio di pochi beni mobili strumentali nonché di una sola dipendente part time con la qualifica di operaia V livello addetta alla pulizia dei locali (dipendente, dunque, non funzionale all’esercizio dell’attività professionale del ricorrente).
Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese, liquidate in via equitativa come da dispositivo.

 

Vedi nota di Roberto Schiavolin L’autonomia organizzativa nell’Irap: il faticoso sviluppo del “diritto vivente” nella giurisprudenza di merito

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, sez. V, 26 ottobre 2007, n. 80

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia, sez. VII, 26 ottobre 2007, n. 280

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, sez. I, 25 gennaio 2008, n. 7

Vedi sentenza della Commissione tributaria di II grado di Bolzano, sez. II, 25 febbraio 2008, n. 2

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. XXV, 18 marzo 2008, n. 19

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. XXV, 13 maggio 2008, n. 52

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, sez. LVIII, 12 giugno 2008, n. 94

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. XIV, 11 luglio 2008, n. 76

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Mantova, sez. III, 27 marzo 2008, n. 35

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del lazio, sez. X, 27 marzo 2008, n. 20