Giurisprudenza

Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. II, 13 dicembre 2007, n. 103
Presidente: Guidotti - Relatore: Giordanino

Riscossione - Cartella di pagamento - Omessa indicazione del responsabile del procedimento - Nullità - Legittimazione passiva - Agenzia delle Entrate - Esclusione
(L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7)

In applicazione dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, la cartella di pagamento priva dell’indicazione del responsabile del procedimento deve essere considerata insanabilmente nulla, al contrario di quella priva della sottoscrizione, ed al riguardo la legittimazione passiva non sussiste in capo all’agenzia delle entrate.

Svolgimento del processo

..., difesa e rappresentata in giudizio alla pubblica udienza odierna dall'avv. ..., impugna nei confronti della "P. Riscossioni S.P.A." e dell'Ag. delle Entrate di Piacenza una cartella esattoriale notificata in data 14.3.2007 al padre (pochi giorni dopo deceduto) e portante imposte IRPEF-IRAP-IVA- da quest'ultimo dovute per l'anno 2002, oltre a sanzioni ed interessi, per complessivi euro 33.770,95.
La ricorrente chiede in via principale l'annullamento dell'atto impugnato perché privo di sottoscrizione e dell'indicazione del Funzionario responsabile.
In via subordinata sempre l'annullamento, perché lo stesso contiene anche la liquidazione delle sanzioni per omesso versamento, non dovute dagli eredi, Comunque con vittoria di spese.
Le parti intimate si costituiscono entrambe tempestivamente in giudizio chiedendo:
- l'una, ("P. Riscossione" oggi E. S.P.A.) respinta anche ogni eventuale istanza di sospensione, la reiezione del ricorso perché tutte le domande in esso contenute sono inammissibili, non provate e "contra legem". Ed in considerazione della loro irrilevanza, infondatezza e temerarietà, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di causa:
- l'altra (AG. delle Entrate), di vedersi riconoscere il difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta principale, perché la sua fase di competenza nella formazione dell'atto impugnato si conclude con la formazione dei ruoli.
Quanto alla subordinata, conviene che le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi ed in tal senso allega copia dello sgravio operato. Chiede comunque a sua volta la reiezione del ricorso, visto che l'atto impugnato, al momento della notifica al destinatario (ancora in vita) non conteneva nessun addebito errato. Precisa infatti che il ricorso non contesta in alcun modo l'entità e la natura delle iscrizioni a ruolo (omessi versamenti di imposte dichiarate). Vinte le spese.
La ricorrente replica: all'Agenzia delle Entrate, deducendo di non comprendere la sua richiesta di carenza di legittimazione passiva, visto che ha in ogni caso provveduto a sgravare delle sanzioni l'atto impugnato; alla "P. Riscossioni", ritenendo non pertinenti al caso di specie due sentenze da quest'ultima richiamate, una della C.C. - la 117/2000 - ed una della Comm. Trib. di Macerata - la 158/01 perché si riferiscono ad atti non destinati ad incidere sulla sfera patrimoniale. Insiste nell'affermare come nella fattispecie l'obbligo della sottoscrizione è espressamente previsto dalla Legge, anche se indirettamente. Per di più, ritiene l'atto ulteriormente viziato dalla mancata indicazione del funzionario responsabile, in aperta violazione dell'art. 7 comma 2 L. 212/2000.
A tali affermazioni fa seguire una controreplica l'Ag. delle Entrate, rimarcando che: ha provveduto allo sgravio parziale per urta variazione, non prevedibile, intervenuta dopo la formazione dei ruoli; che comunque le imposte restano dovute in quanto liquidate dallo stesso contribuente nella sua dichiarazione e non versate; che ogni argomentazione volta a disconoscere tale debito è del tutto pretestuosa.
Al termine del dibattimento, che vede le parti tutte presenti insistere sulle rispettive posizioni, il Collegio ritiene opportuno riservarsi la pronuncia.

Osserva

Preliminarmente va stabilito che non vi sono motivi per chiamare in causa il Fisco nel presente procedimento, perché il suo operata (formazione del ruolo) è avvenuto in capo al padre della ricorrente, in quel momento ancora in vita e, da quanto emerge dagli atti processuali, in modo corretto nei suoi confronti (richiesta di imposte denunciate e non pagate, e quindi con conseguente addebito di sanzioni ed interessi). La circostanza che l'Ufficio risponda alla chiamata in giudizio provvedendo allo sgravio parziale delle sanzioni, effettivamente non dovute da chi lo cita - perché erede diventa un atto dovuto, perché prende atto di un fatto ineluttabile e - sembra quasi superfluo precisarlo - all'evidenza imprevedibile avvenuto dopo la formazione del ruolo, e non può costituire motivo per rimettere in discussione il suo operato.
Quanto alla richiesta principale, la Commissione ritiene che la mancata sottoscrizione della cartella impugnata, anche dopo l'entrata in vigore della Legge 212/2000, non costituisca motivo di nullità del medesimo, perché il dettato normativo in materia di notifica non lo prevede espressamente. Altrettanto non può dirsi per la mancata indicazione del funzionario responsabile perché, come sostiene la ricorrente nella memoria di replica, tale circostanza è tassativamente prevista dall'art. 7 comma secondo della L. 212/2000, laddove afferma: "gli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare (omissis) ... il responsabile del procedimento".
Il tenore del disposto non lascia spazio ad interpretazione alcuna.
Nella copia dell'atto impugnato all/to al ricorso non vi è traccia dell'indicazione surrichiamata e ciò rende l'atto insanabilmente nullo.
Pertanto, a scioglimento della riserva assunta, la Commissione dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, ma preso atto del provvedimento di autotutela della stessa dopo la notifica del ricorso, compensa le spese di giudizio tra quest'ultima e la ricorrente; dichiara nulla la cartella impugnata e condanna la "P. Riscossioni" ora "E." a rifondere a sua volta le spese a favore della ricorrente, che liquida equitativamente in euro 1000,00 oltre IVA e C.P.A.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - a spese compensate - e dichiara nulla la cartella impugnata, condannando la "P. Riscossioni" ora "E." alla rifusione delle spese a favore della ricorrente, che fissa in complessivi mille euro oltre IVA e C.P.A.

Vedi nota di Massimo Basilavecchia L'invalidità degli atti del concessionario per omissione delle indicazioni obbligatorie: gli orientamenti della giurisprudenza di merito

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso, sez.I, 4 febbraio 2008, n. 6

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara, sez. II, 7 marzo 2008, n. 43

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. IX, 4 marzo 2008, n. 56

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. XXVI, 3 marzo 2008, n. 23

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. VII, 12 febbraio 2008, n. 1

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 14 gennaio 2008, n. 517

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, sez. IV, 14 gennaio 2008, n. 445

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 31 dicembre 2007, n. 570

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca, sez. II, 18 dicembre 2007, 163

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. XLI, 6 dicembre 2007, n. 510

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, sez. VI, 3 marzo 2008, n. 8

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. XXXVIII, 25 febbraio 2008, n. 20

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 20 febbraio 2008, n. 118

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. XIV, 17 gennaio 2008, n. 49

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sez. II, 19 dicembre 2007, n. 114

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 6 maggio 2008, n. 188