Giurisprudenza

Commissione tributaria provinciale di Pescara, sez. II, 7 marzo 2008, n. 43
Presidente e Relatore: Mucciarone

Riscossione - Cartella di pagamento - Mancata indicazione del responsabile del procedimento - Nullità
(L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7)

Dopo l’intervento della Corte Costituzionale di cui all’ordinanza 377/2007, la cartella di pagamento priva dell’indicazione del responsabile del procedimento deve essere considerata nulla, superando la precedente interpretazione fornita dalla commissione.

Con ricorso del 26.11.2007 la società semplice X impugnava la cartella ..., notificata il 6.11.2007, recante il pagamento delle somme di ...;
1) euro 2184,10 oltre compenso di riscossione, a titolo di spese processuali in relazione alla sentenza 55/10/05 della Commissione Tributaria Regionale - Sezione staccata di Pescara;
2) euro 395.439,94 oltre compenso di riscossione per IVA 1996 con interessi, sanzioni e spese, iscritta a ruolo ai sensi dell'art. 68, D.lgs. 546/92 e 18, 4° co, D.lgs. 472/97 in relazione alla sentenza 86/09/04 della C.T.R. Sezione di Pescara; 3) euro 31.149,10, oltre compenso di riscossione per ILOR, con interessi, sanzioni e spese, iscritta a ruolo ai sensi degli artt. 68, D.lgs 546/92 e 18, co. 4°, D.lgs. 472/97 in relazione alla sentenza 200/04/06 della C.T.P. di Pescara.
4) euro 141.140,29, oltre compenso, per IVA 1997, con interessi, sanzioni e spese, in relazione alla sentenza 200/04/06 della C.T.P. di Pescara.
La ricorrente, contestata in toto la iscrizione delle sanzioni e premesso: "che sia nella interpretazione delle sentenze che nell'utilizzo dei dati contenuti negli accertamenti sono stati commessi dall'Ufficio errori di quantificazione degli importi pretesi, mentre alcune iscrizioni a ruolo sono importi già contenuti in altre precedenti cartelle di pagamento emesse a titolo provvisorio, ex art. 15, DPR 602/73 o ai sensi dell'art. 68, D.lgs 546/92 a seguito di sentenza, deduceva che la cartella era 1) immotivata essendo incomprensibile il criterio di determinazione degli interessi e delle sanzioni; 2) errata e infondata, per quanto riguarda la determinazione delle imposte derivanti da sentenze ovvero dall'utilizzo dei dati ed elementi desunti dagli accertamenti; 3) errata ed infondata per quanto riguarda le sanzioni desunte dagli avvisi di rettifica, ove non rapportate alle risultanze desumibili dal contenuto decisorio delle sentenze e in particolare dalla n. 200/4/06 dalla C.T.P. di Pescara.
Aggiungasi: 1) "Sono in circolazione altre cartelle di pagamento emesse ai sensi dell'art. 15, DPR 602/73 (iscrizione provvisoria in presenza di ricorso) contenenti iscrizioni a ruolo di metà delle stesse imposte che oggi vengono nuovamente richieste con la cartella qui impugnata che, quindi ne contiene duplicazioni; 2) la società è ancora creditrice nei confronti della Agenzia delle Entrate di Pescara delle somme versate su cartelle emesse ai sensi dell'art. 15, D.p.r. n. 602/73, poi annullata in tutto o in parte dalle sentenze 265/10/07 e 267/10/07 della C.T.R. Sezione di Pescara, o ridotta dal contenuto decisorio della sentenza 200/04/06 della C.T.P. di Pescara.
La ricorrente chiariva che il ricorso era proposto anche nei confronti dell'Agente di riscossione "per omesse motivazioni", dunque per tutti i vizi rilevabili nella cartella.
L'Agenzia delle Entrate di Pescara e la Soc. P.R. S.P.A., costituendosi entrambe in giudizio difendevano ciascuno i propri atti: la prima il ruolo, la seconda la cartella dei pagamenti.
In particolare quest'ultima, richiamato l'art. 21 octies, L. 241/1990 introdotto da (^^) il 14 e 4/5/2005, assumeva che "in buona sostanza il difetto di motivazione, la carenza di sottoscrizione e la mancata indicazione del responsabile del procedimento, quali vizi formali (^^) l'annullabilità dell'atto, quando si tratti di un provvedimento vincolato", qual'è appunto la cartella, che è atto, forma e contenuto normativamente previsti.
La ricorrente, poi, con memoria depositata il 6.2.2008 illustrava il motivo di nullità della cartella, dedotto in relazione all'omessa indicazione del responsabile del procedimento, alla luce della ordinanza n. 277 del 9.11.2007 della Corte Costituzionale (pubblicata nelle more del giudizio).
Il Collegio, all'esito della pubblica discussione del 27.2.2008, rileva:
Preliminarmente va presa in esame la questione della nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento. Trattasi di questione che nel caso di soluzione favorevole al contribuente-ricorrente, definisce il giudizio ed esonera dall'esame di tutti gli altri motivi di ricorso.
Dispone l'art. 7, 2 co., lett. A), L. 27/07/2001, n. 212 che: "gli atti dell'Amministrazione Finanziaria e dei concessionari delle riscossioni devono tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere le informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento.
Trattasi di disposizione la cui violazione per le espressioni usate "devono tassativamente" comporta senz'altro la sanzione della nullità dell'atto.
Questo giudice in precedenza, condividendo una certa giurisprudenza di merito, ha ritenuto la norma non applicabile alla cartella dei pagamenti, perché da un lato, atto a forma (modello) e contenuto (dati e motivazione) vincolato; dall'altro espressione di attività meramente esecutiva del ruolo del quale, in buona sostanza, è un estratto, e perciò non costituisce e non può costituire atto amministrativo in senso proprio. La precedente conclusione sembrava avvalorata dalle disposizioni di cui all'art. 21 octies, L. 241/90 aggiunte da L. 15/2005, riportata testualmente sopra.
Ora il precedente indirizzo giurisprudenziale va controllato alla stregua dell'ordinanza 9.11.2007 della Corte Costituzionale, la quale pur pervenendo alla dichiarazione (nel dispositivo) della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, co. 2, lett. a), L. 212/2000 in riferimento agli artt. 3, 1° co. e 97 Cost., contiene, comunque, affermazioni molto importanti e rilevanti.
Per la migliore intelligenza della ordinanza è utile premettere intanto che la questione era stata sollevata in un giudizio avente ad oggetto la legittimità della cartella nella quale era stata omessa perfino l'indicazione del responsabile del procedimento, poiché al giudice remittente era sembrato "eccessivo e poco utile addossare al concessionario l'obbligo fine a se stesso dal momento che l'attività del concessionario può dar luogo tutt'al più a procedimenti di massa caratterizzati in modo pressoché assoluto dall'elemento tecnico-organizzativo e dalla uniformità delle operazioni; ebbene la Corte Costituzionale innanzitutto ha affermato che "ogni provvedimento amministrativo è il risultato di un procedimento, sia pure il più scarno ed elementare, richiedendo quanto meno atti di notificazione e di pubblicità, poiché l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nella cartella di pagamento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e la piena informazione del cittadino (anche al fine di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa che sono oltretutto aspetti del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, 1° co., Cost.
Ora di fronte a tali chiare affermazioni, certamente motivazionali, e in certo qual modo "interpretative" se pure non cogenti, stante la indiscussa autorevolezza della Corte Costituzionale e delle persone che la impugnano non è consentito e non è corretto insistere nella anteriore interpretazione.
Per quanto sopra e appena accennato che, per quel che risulta, gli agenti della riscossione dei tributi, si sono già adeguati, la impugnata cartella va annullata.
Quanto alle spese, la incertezza esistente prima dell'intervento della Corte Costituzionale, è giusto motivo per dichiararle interamente compensate fra tutte le parti.

P.Q.M. - In accoglimento del ricorso, annulla l'impugnata cartella dei pagamenti. Spese compensate.

Vedi nota di Massimo Basilavecchia L'invalidità degli atti del concessionario per omissione delle indicazioni obbligatorie: gli orientamenti della giurisprudenza di merito

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso, sez.I, 4 febbraio 2008, n. 6

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. IX, 4 marzo 2008, n. 56

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. XXVI, 3 marzo 2008, n. 23

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. VII, 12 febbraio 2008, n. 1

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 14 gennaio 2008, n. 517

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, sez. IV, 14 gennaio 2008, n. 445

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 31 dicembre 2007, n. 570

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca, sez. II, 18 dicembre 2007, 163

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. XLI, 6 dicembre 2007, n. 510

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, sez. VI, 3 marzo 2008, n. 8

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. XXXVIII, 25 febbraio 2008, n. 20

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 20 febbraio 2008, n. 118

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. XIV, 17 gennaio 2008, n. 49

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sez. II, 19 dicembre 2007, n. 114

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. II, 13 dicembre 2007, n. 103

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 6 maggio 2008, n. 188