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Commissione tributaria provinciale di Modena, sez. VII, 10 maggio 2007, n. 67
Presidente: Tardino - Relatore: Mottola
Ici - Catasto - Atto attributivo di rendita - Immobile concesso in locazione finanziaria - Contestazione della rendita - Legittimazione del locatario - Esclusione
(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3; D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1)
Ici - Catasto - Atto attributivo di rendita - Effetto dichiarativo - Retroattività degli effetti
(D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1)
Nell’imposta comunale sugli immobili, ove l’immobile venga concesso in locazione finanziaria, benché il soggetto passivo ai fini Ici sia il locatario, l’unico soggetto legittimato a contestare la rendita catastale o chiederne la variazione resta il proprietario.
Gli atti di attribuzione della rendita catastale sono atti amministrativi che producono effetti dichiarativi, i quali retroagiscono sino al momento della presentazione della domanda di classamento.
Svolgimento del processo
Con tempestivo ricorso la società E. S.p.A. proponeva formale impugnazione avverso gli avvisi di accertamento e di liquidazione avanti indicati, rispettivamente di comprensivi euro 70.845,30 e di euro 61.190,93, emessi dal Comune di Modena per Ici relativa agli anni 2000 e 2001.
Parte ricorrente precisa:
- che in data 16 febbraio 1999 il proprietario dell’immobile sito in Modena [...] presentava richiesta di attribuzione di rendita con procedura Docfa;
- che dall’1 luglio 1999 le veniva concesso in locazione finanziaria il suddetto immobile dal proprietario B. S.p.A.;
- che in qualità di soggetto passivo ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 504/1992 provvedeva al pagamento dell’Ici per l’anno 2000 e 2001 sulla base delle rendite catastali “proposte” nel 1999 dal proprietario B.;
- che nel corso del 2001 l’Ufficio del Territorio procedeva, mediante notifica al solo proprietario, alla variazione del classamento dell’immobile proposto nel 1999 incrementando due delle quattro rendite catastali;
- che a partire dal 2002 provvedeva al pagamento dell’Ici sulla base delle rendite così come rettificate dall’Ufficio del Territorio (i cui nuovi valori le venivano comunicati per le vie brevi dal proprietario del citato immobile);
- che nel dicembre 2005 le venivano notificati gli avvisi in contestazione mediante i quali il Comune di Modena chiedeva il pagamento della differenza tra l’Ici determinata e versata per gli anni 2000 e 2001 sulla base delle rendite proposte con Docfa nel 1999 e quella desumibile sulla base delle rendite rettificate nel corso del 2001 dall’Ufficio del Territorio. Tutto ciò premesso, chiede l’annullamento degli avvisi impugnati, l’annullamento delle rendite catastali attribuite dall’Agenzia del Territorio nel 2001 riconoscendo corretti i valori da essa elaborati e proposti in sede di ricorso e conseguentemente condannare l’amministrazione comunale al rimborso delle somme indebitamente versate relativamente agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 per complessivi euro 270.480,01 con vittoria di spese e onorari.
Motiva le richieste ritenendo definitive le rendite proposte dal proprietario relativamente agli anni 2000 e 2001 non avendo l’Agenzia del Territorio notificato la variazione entro dodici mesi dalla data di presentazione della dichiarazione. Ritiene, altresì, che la variazione operata dall’Agenzia del Territorio nel corso dell’anno 2001 le doveva essere notificata in quanto possessore dell’immobile e quindi soggetto direttamente interessato e legittimato ad impugnare gli atti modificativi della rendita catastale. Sostiene che gli avvisi impugnati sono i primi atti a lei notificati per poter contestare la rendita che gli avvisi risultano completamente sprovvisti di motivazione; che le rendite sono tecnicamente errate in quanto utilizzano un saggio di interesse di capitalizzazione superiore al 2% e che gli avvisi di liquidazione sono tardivi in quanto notificati oltre il 31 dicembre 2004, termine ultimo per le notifiche di quelli relativi al 2001.
Si costituiva in giudizio il Comune di Modena che chiede di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione della rendita definitiva attribuita dal catasto per tardività nonché per la piena acquiescenza prestata dal proprietario nonché dalla società ricorrente alla rendita definitiva, ritenendola peraltro anche non legittimata a ciò e nel merito il rigetto del ricorso. Si costituiva in giudizio anche l’Agenzia del Territorio, Ufficio di Modena, che ribadendo il proprio operato, ritiene il ricorso irricevibile per tardività, nonché per mancanza di legittimazione della società ricorrente, in quanto non prodotto dalla proprietà nei termini consentiti.
Motivi della decisione
Il ricorso merita parziale accoglimento.
In primis la Commissione intende affrontare il problema della legittimazione o meno della E. S.p.A. a contestare la rendita attribuita dall’Ufficio del Territorio all’immobile in argomento, di proprietà della B. e a lei concesso in locazione finanziaria e quindi tenuta al pagamento dell’Ici ai sensi dell’art 3 del D.Lgs. 504/1992.
Parte ricorrente precisa che ha preso conoscenza della rendita “ufficialmente” con la notificazione degli avvisi impugnati, emessi dal Comune di Modena, che riportano, tra l’altro, la seguente dicitura: «Ai sensi del terzo comma dell’art. 74 della legge 342 del 2000 il presente atto costituisce a tutti gli effetti anche atto di notificazione delle rendite catastali attribuite o modificate dall’Ufficio del Territorio». Inoltre, richiamando la circolare n. 4 del 13 marzo 2001 del Dipartimento per le politiche fiscali, Direzione centrale per la fiscalità locale che fornisce chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all’imposta comunale sugli immobili introdotte dalla legge 21 novembre 2000, n. 342 e in particolare alla frase «la procedura per la notificazione imposta dall’art. 74 non è senza rilievo ai fini processuali [...] pertanto, al fine di garantire al contribuente il diritto alla difesa, occorre che la notificazione venga effettuata a colui che ha il possesso del bene», afferma di essere il soggetto direttamente interessato ad impugnare la rendita e poiché gli avvisi sono i primi atti ad essa notificati, impugnabili avanti questa Commissione, ritiene di poter contestare con ricorso presentato nei termini, la rendita così come variata dall’Ufficio del Territorio nel 2001.
Il Collegio osserva che sia gli avvisi del Comune di Modena sia la circolare ministeriale sopracitata recano frasi che hanno indotto l’E. S.p.A. a ritenersi (erroneamente) legittimata ad impugnare la rendita.
Ma così non è.
Il Comune ha usato lo stampato degli avvisi valido per la quasi generalità dei contribuenti Ici e non ha considerato che, nel caso in esame, trattandosi di locatore finanziario avrebbe avuto quantomeno depennare la parte relativa alla notificazione di rendita.
La circolare, invece, nel complesso alquanto infelice, non tiene conto che il legislatore con il termine “possessore” ha sempre inteso indicare la titolarità, risultante in catasto, di un diritto attribuito dal possesso, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, che, nel caso in argomento, appartiene alla B.
I problemi derivanti dalla non coincidenza dei due soggetti (proprietario dell’immobile e locatore finanziario) potrebbero essere risolti in applicazione dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 12 (Statuto del contribuente) con una comunicazione tempestiva e simultanea della rendita notificata al proprietario anche al locatore finanziario, soggetto tenuto al pagamento dell’Ici, al fine di indurlo a contestare, eventualmente e tempestivamente, la stessa.
A parere di questo Collegio l’unico soggetto legittimato ad impugnare la rendita o chiederne la variazione, allorquando si verifichino i presupposti, è il proprietario del bene.
Il rapporto contrattuale di locazione finanziaria individua con il soggetto conduttore un mero rapporto di affitto e, pertanto, un rapporto che non legittima la tutela di interessi non posseduti.
Nella specie, la B. proprietaria dell’immobile, non ha contestato il classamento effettuato dall’Agenzia del Territorio in data 13 giugno 2001 e notificato con relata [...] e quindi tuttora l’unico valido e operante.
Di conseguenza i calcoli effettuati dalla E. S.p.A per una diversa e più favorevole valutazione della rendita, su cui calcolare l’Ici, anche se per alcuni versi, a prima vista, corretti, non possono essere esaminati approfonditamente e presi in considerazione dal Collegio; quindi la richiesta di rimborso della maggior Ici versata per gli anni dal 2002 al 2005 di euro 270.480,01 non può trovare accoglimento.
A questo punto occorre esaminare il problema dell’efficacia della rendita catastale in relazione alla legittimità o meno da parte del Comune di emettere avvisi anche per gli anni precedenti la notifica “ai soggetti intestatari della relativa partita” allorquando la rendita è stata proposta con la procedura Docfa.
Nel caso in argomento la proposta del proprietario è avvenuta nel corso del 1999 e la notifica al classamento nel corso del 2001.
La Commissione osserva che gli atti di attribuzione della rendita catastale per giurisprudenza e dottrina costante, sono atti amministrativi di giudizio che producono effetti dichiarativi ovvero con efficacia retroattiva.
Il classamento consiste, in concreto, nella stima del valore di un immobile, da valersi ai fini fiscali, effettuata sulla base della fotografia presentata al momento della presentazione della domanda di accatastamento. L’atto di classamento è quindi necessariamente atto dichiarativo i cui effetti retroagiscono almeno al momento della presentazione della citata domanda, dato che in tale data si dà atto della reale consistenza del fabbricato.
La notifica è istituto finalizzato a garantire, in termini sostanziali, il diritto di difesa mettendo direttamente il diretto interessato nelle condizioni di tutelare i propri interessi, i quali vengono posti in pericolo dal momento in cui l’atto è idoneo a produrre effetti giuridicamente rilevanti. La notifica della rendita individua pertanto solo il momento in cui l’atto acquista efficacia, cioè idoneità a produrre effetti giuridici. Tali effetti però sono dichiarativi quindi si applicano ex tunc, ovvero dalla data della domanda di accatastamento. L’atto di attribuzione della rendita è quindi atto amministrativo di natura recettizia; per tale atto la notificazione si presenta come requisito di obbligatorietà, nel senso che si pone come condizione necessaria affinché l’atto possa produrre i suoi effetti sul destinatario.
Alla natura dichiarativa dell’atto di classamento si perviene anche attraverso la lettura della normativa Ici e in particolare dell’art. 11, a mente del quale, se la dichiarazione è relativa ai fabbricati di cui al comma 4 dell’art. 5, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, senza applicazione di sanzioni e maggiorata degli interessi, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi. In altre parole per la normativa Ici, una volta che la rendita notificata, la posizione del contribuente, autodeterminata provvisoriamente sulla base della rendita proposta con procedura Docfa, che altro non è che una rendita presunta proposta viene definitivamente rideterminata sulla base della rendita attribuita, la quale può dare luogo tanto alla liquidazione di una maggiore imposta a carico del contribuente quanto al rimborso d’imposta, nel caso di rendita definitiva minore della rendita proposta.
Anche la Corte di Cassazione nella sentenza 20775 del 26 ottobre 2005, tra l’altro, afferma che la notificazione dell’atto non coincide con il momento iniziale dell’applicabilità della rendita ma piuttosto a segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita e il contribuente può tutelare le esigenze di difesa ma «certamente non è quella di restringere il potere dì accertamento tributario al periodo successivo a quello della notifica del classamento». Osserva, inoltre, la Corte che «è fuorviante parlare di retroattività della variazione della rendita catastale perché in tal modo si confonde l’efficacia con l’applicabilità della variazione della rendita».
Parte ricorrente sostiene però che la rettifica di rendita avrebbe assunto valenza impositiva sin dalla proposta del proprietario, mediante procedura Docfa, soltanto se l’Agenzia del Territorio avesse provveduto, entro dodici mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di cui all’art 1, comma 1, del D.M. 701/1994, alla determinazione della rendita catastale definitiva.
La censura di valenza della rendita catastale ex nunc allorquando l’Agenzia del Territorio non procede alla variazione della rendita proposta entro il limite temporale previsto dal suddetto art. 1 comma 3, è oggetto di orientamenti giurisprudenziali oscillanti e non ancora consolidati.
La giurisprudenza maggioritaria alla quale intende adeguarsi anche questo Collegio ha respinto la tesi della perentorietà del suddetto termine perché per il principio generale enunciato nell’art. 152, comma 2, c.p.c., il carattere perentorio di un termine non può presumersi, ma deve risultare espressamente dalla norma, mentre nel caso del decreto ministeriale n. 701 del 1994 non contiene verbo al riguardo e poi perché una fonte di origine amministrativa, dunque secondaria, non può sorreggere da sola, la comminatoria di decadenza, di fatto costituente grave limitazione al potere accertativo conferito all’ente pubblico da fonti legislative primarie.
Quindi la Commissione, pur auspicando il rispetto del termine da parte dell’Agenzia del Territorio per la rilevanza assunta negli ultimi anni dall’operazione di classamento catastale nell’ambito dei procedimenti impositivi relativi a molteplici tributi (Ici, imposta ipotecaria, catastale, Iva, imposta di registro, ecc.) ritiene il termine “entro dodici mesi” ordinatorio, meramente indicativo, sollecitatorio.
Di conseguenza, nel caso di specie, riconosciuta all’Ufficio la facoltà di poter procedere anche oltre il predetto termine senza procurare, comunque, alcuna variazione temporale dell’efficacia, questo Collegio ritiene che il classamento rettificato nel 2001 ha esplicato i propri effetti sin dalla data della domanda (Docfa) presentata nel 1999 e quindi il Comune ben poteva chiedere la differenza tra l’Ici versata e quella risultante dall’applicazione della rendita definitiva anche per gli anni 2000 e 2001.
Parte ricorrente lamenta, altresì, la carenza sotto il profilo motivazionale degli avvisi di accertamento, in quanto si limitano all’esplicitazione degli importi rettificati e richiesti, senza fornire alcun elemento utile al fine del riscontro fattuale di tali importi.
Per quanto riguarda l’eccepita carenza di motivazione questa Commissione osserva che per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’obbligo della motivazione dell’accertamento è da ritenersi soddisfatto allorquando il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, e, quindi di contrastare i presupposti della pretesa stessa e della sua quantificazione; il che, nel caso in argomento, è avvenuto.
Gli avvisi impugnati riportano come motivazione che la categoria rilevata dal catasto urbano diversa da quella dichiarata e il valore accertato è superiore a quello dichiarato in applicazione del classamento proposto il 16 febbraio 1999, rendita definitiva di euro 123.713,63 pari al valore di euro 6.494.965,58 e definizione della categoria da C/6 a D/8.
Di conseguenza l’E. S.p.A. ha avuto certamente “contezza” del quantum della rettifica in applicazione dei provvedimenti adottati dall’Ufficio del Territorio e poiché non è il soggetto a cui deve essere spiegato, con dovizia di particolari, come le rendite sono state determinate, in quanto non è il titolare di alcun diritto reale sull’immobile in argomento, ma solo il soggetto tenuto al pagamento dell’Ici, giusta la speciale disposizione del comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. 504/1992, il Collegio ritiene assolutamente priva di pregio l’eccezione sollevata.
Il Collegio ritiene, invece, fondata l’eccezione di tardività degli avvisi di liquidazione emessi dal Comune nel mese di dicembre 2005 (ben quattro anni dopo la variazione della rendita) relativi agli anni 2000 e 2001.
L’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 504 dispone che gli avvisi di liquidazione devono essere notificati al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta.
Il legislatore nel corso dei vari anni ha quasi sempre inserito, soprattutto nella legge finanziaria, la proroga dei termini degli avvisi dell’Ici.
Finalmente la legge finanziaria per il 2007, con il comma 161 ha unificato i termini dei controlli dei tributi locali al 31 dicembre del quinto anno successivo «a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati».
Dalla lettura della novella è possibile trarre alcune conclusioni: a) è soppressa la fase di liquidazione dell’Ici che racchiudeva un controllo di natura essenzialmente cartolare, intermedio rispetto all’accertamento. Tanto è desumibile sia dal fatto che la disposizione menziona unicamente l’accertamento, sia dalla contestuale abrogazione del comma 1 del suddetto articolo 11, effettuata dal comma 173 della legge 296/2006; b) il termine quinquennale è unico per tutte le tipologie di violazioni, dall’infedeltà all’omissione. Ma per gli anni passati bisogna distinguere tra avvisi di accertamento (termine più lungo) a avvisi di liquidazione (termine più breve).
La legge finanziaria 2005, n. 311/2004, al comma 67 ha previsto la proroga al 31 dicembre 2005 dei soli termini per l’accertamento dell’Ici, limitatamente alle annualità d’imposta 2000 e successive.
Nulla quaestio, pertanto, relativamente agli avvisi di accertamento impugnati.
Invece gli avvisi di liquidazione, tempestivi per il Comune ai sensi dell’art. 1-quater del D.L. 314/2004 convertito in legge 1 marzo 2005, n. 26, sono ritenuti tardivi dalla ricorrente.
A parere di questa Commissione la formulazione operata dal legislatore è inidonea a produrre gli effetti desiderati dal Comune di Modena, perché il primo periodo del comma 5 dell’art. 15 della legge 400 del 23 agosto 1988 stabilisce espressamente che le modifiche «apportate al decreto legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente».
Ebbene poiché la novella in questione non si occupa minimamente della propria decorrenza, scatta inevitabilmente il principio generale secondo il quale l’efficacia giuridica della stessa si ha solamente dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e cioè a partire dal 3 marzo 2005, con esclusione quindi della sua operatività retroattiva.
Diverso sarebbe stato se il legislatore avesse utilizzato l’espressione «i termini per la liquidazione dell’Ici che sono scaduti al 31 dicembre 2004, sono fissati al 31 dicembre 2005», giacché, in questo modo, la previsione legislativa avrebbe riaperto i relativi termini, avrebbe cioè fissato ex novo la tempistica delle azioni di controllo in ordine alle procedure di liquidazione.
Ma così non è stato.
Perciò poiché la Corte di Cassazione ha affermato che «il legislatore quando intende prorogare un termine interviene prima che esso scada e non dopo» e poiché la legge 26/2005 ha assunto efficacia dal 3 marzo 2005 data in cui i termini del 31 dicembre 2004 erano già scaduti, ritiene tardivi gli avvisi di liquidazione relativi agli atti 2000 e 2001 notificati dal Comune di Modena soltanto nel mese di dicembre 2005.
La parziale soccombenza delle parti e la complessità delle questioni inducono questa Commissione a compensare le spese di giudizio.
Nota di Enrico Marello
Con la decisione in epigrafe, la Commissione tributaria provinciale di Modena affronta diversi temi di interesse in materia di Ici e di rendite catastali, di cui uno – a quanto consta – senza precedenti pubblicati.
Come noto, la questione della notifica delle rendite catastali e dei rapporti tra Agenzia del Territorio, contribuente ed enti locali presenta più di un profilo problematico.
In particolare, il tema che più ha affaticato la giurisprudenza concerne i rapporti tra la lite sulla rendita catastale e la lite in materia di liquidazione Ici. La questione sembra giunta ad una stabilizzazione, in quanto si sono proposte almeno due soluzioni: 1) rapporto di pregiudizialità e conseguente sospensione: «tra la controversia che oppone il contribuente all’Agenzia del Territorio in ordine alla rendita catastale attribuita ad un immobile, e la controversia che oppone lo stesso contribuente al Comune avente ad oggetto la liquidazione dell’Ici, sussiste un rapporto di pregiudizialità, che impone la sospensione del secondo giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., fino alla definizione del primo» (così Cass., sez. trib., 11 dicembre 2006, n. 26380, in Giur. It., 2007, 2345, con nota di Marcheselli; negli stessi termini Comm. trib. prov. Milano, 9 luglio 2007, n. 232, in Giur. It., 2007, 2615); 2) trattazione simultanea in via di riunione successiva o tramite un iniziale litisconsorzio facoltativo (così Cass., sez. trib., 18 aprile 2007, n. 9203; si tratterebbe peraltro di un «litisconsorzio facoltativo improprio» ad avviso di Cass., sez. trib., 8 febbraio 2006, n. 2785). Per ciò che invece concerne il processo fondato sull’impugnazione della rendita catastale e il processo tra contribuente e Agenzia delle Entrate concernente la liquidazione dell’imposta di registro fondata sulla rendita contestata, la Cassazione ha sancito la necessità della riunione dei procedimenti per connessione: Cass., sez. trib., 7 settembre 2007, n. 18865.
Il caso qui deciso, pur muovendosi nel medesimo contesto di pluralità delle liti, ha però una propria peculiarità, in quanto concerne la legittimazione del locatario nel leasing a contestare la nuova rendita catastale di cui egli venga a conoscenza per il tramite di un atto impositivo del Comune. Infatti, la rendita è notificata al titolare del diritto reale dall’Agenzia del Territorio: tale atto incide ovviamente sulla base imponibile Ici, su cui è chiamato ad assolvere l’imposta non il proprietario, ma il locatario (la soggettività passiva Ici dell’utilizzatore nel leasing è stata vivamente criticata sin dalla sua introduzione: cfr., per una ricognizione, Marello, Contributo allo studio delle imposte sul patrimonio, Milano, 2006, 108 ss.). Ordinariamente, quindi, il locatario ha conoscenza legale della nuova rendita solo con gli atti di liquidazione del Comune con cui si recupera l’imposta calcolata sulla base della nuova rendita.
Il caso di specie intreccia a questo canovaccio già problematico alcune variazioni. Infatti, il proprietario nel 1999 domandava l’attribuzione della rendita secondo il procedimento Docfa; nel 2001, oltre il termine di dodici mesi previsto dalla normativa (ex art. 1, comma 3, D.M. 701/1994), l’Agenzia del Territorio notificava al proprietario la nuova rendita che il proprietario non impugnava, lasciandola divenire definitiva; il proprietario medesimo comunicava informalmente al locatario il valore della nuova rendita; il locatario dal 2002 commisurava l’Ici dovuta al Comune sulla base della nuova rendita; nel 2005 il Comune notificava al locatario avvisi di liquidazione con i quali chiedeva il recupero dell’Ici relativa agli anni 2000 e 2001, per i quali il locatario aveva pagato una imposta corrispondente alla rendita proposta nel 1999 (e non, ovviamente, una imposta corrispondente alla rendita del 2002). In occasione di tale pretesa, il locatario non solo chiede l’annullamento degli avvisi relativi al 2000 e al 2001, ma contesta pure la legittimità della rendita del 2001, sostenendo che questa si doveva ritenere notificatagli solo con gli avvisi in questione.
Il tema centrale della decisione è di grande interesse (e privo di precedenti giurisprudenziali pubblicati), concernendo – in genere – il diritto di quei soggetti passivi Ici, diversi dai soggetti cui viene notificata la rendita, di contestare la rendita medesima. Si deve notare come nel sistema tributario esista il principio secondo cui il soggetto passivo ha il diritto di conoscere e contestare il modo di determinazione della base imponibile, nelle sue componenti qualitative e quantitative. La connessione tra i principi costituzionali di cui agli artt. 24, 53 e 113 indica chiaramente l’estensione di tale principio: ove un atto amministrativo determini autoritativamente l’entità della base imponibile, il contribuente ha diritto di contestarne la legittimità.
Nel caso preso in considerazione, invece, sembra di essere di fronte ad una deviazione da tale principio: un atto che fissa la base imponibile (la determinazione della nuova rendita) non viene notificato al soggetto passivo Ici, che rischia così di vedersi opporre un risultato che non ha potuto contestare. Una tale deviazione appare fortemente sospetta di illegittimità costituzionale, per violazione dei parametri sopra indicati.
La Commissione tributaria provinciale di Modena propende invece per la legittimità del meccanismo ora descritto: solo il proprietario del bene può impugnare la rendita. I giudici evocano l’art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente che impone all’amministrazione di garantire l’«effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati», senza che tale elemento orienti la decisione (ciò in dipendenza dell’assunto tautologico secondo cui spetta solo al proprietario contestare la rendita: in tale prospettiva, infatti, l’atto non è «destinato» al locatario).
Il secondo tema di rilievo affrontato nella decisione in commento tocca la natura costitutiva (e quindi con effetti ex nunc) o dichiarativa (e quindi con effetti ex tunc) della attribuzione di una nuova rendita. I giudici di Modena sostengono chiaramente la natura dichiarativa dell’atto di attribuzione di una nuova rendita, che quindi retroagisce sin al momento della presentazione della domanda di accatastamento o alla denuncia di variazione (in termini: Cass., sez. trib., 26 ottobre 2005, n. 20775, in Finanza loc., 2006, 69, decisione cui ampiamente la Commissione provinciale qui annotata si ispira; più di recente Cass., sez. trib., 27 luglio 2007, n. 16701; in senso opposto, in relazione all’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 21 novembre 2000, v. Comm. trib. reg. Lombardia, 13 febbraio 2006, n. 41, in Finanza loc., 2006, 112 ss.).
Il terzo punto deciso dalla sentenza in commento è dato dalla natura del termine di dodici mesi previsto dall’art. 1, comma 3, D.M. 701/1994 (ai sensi del quale la rendita proposta dal contribuente resta iscritta «fino a quando l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni»): quid juris ove la rettifica avvenga oltre i dodici mesi? La Commissione tributaria qui annotata propende per la mera ordinarietà del termine, che non comporterebbe una decadenza del potere amministrativo di rettifica (nello stesso senso cfr. Cass., sez. trib., 21 luglio 2006, n. 16824, in Foro It., 2006, 2704; in dottrina v. Salanitro, Nuovi orientamenti in materia di dichiarazione catastale e classamento dei fabbricati, in Riv. Dir. Trib., 2000, I, 1261 ss.).
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