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Commissione tributaria provinciale di Modena, sez. VII, 24 gennaio 2008, n. 247
Presidente: Nardi - Relatore: Mottola
Ici - Fabbricati rurali - Intassabilità - Fabbricati strumentali all'attività agricola - Requisiti catastali - Redditualità - Attenuazione
(D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, conv. con L. 29 novembre 2007, n. 222, art. 42-bis; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 2)
I fabbricati rurali non sono tassabili nel sistema dell'Ici, in quanto ai fini di tale tributo rileva il dato catastale e non quello reddituale; tale interpretazione è confortata dall'art. 42-bis, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 (conv. con L. 29 novembre 2007, n. 222) che, per quanto riguarda i requisiti catastali, anche per i fabbricati strumentali all'attività agricola attenua i profili reddituali.
Con tempestivi ricorsi, riuniti per connessione, il signor M.G. adiva questa Commissione in opposizione agli avvisi di accertamento Ici emessi dal Comune di Mirandola per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, chiedendone l’annullamento.
Il Comune di Mirandola con gli avvisi impugnati contesta l’omessa dichiarazione e l’omesso versamento Ici per un fabbricato di categoria D/7, utilizzato per attività di allevamento maiali ma che, esaminati i registri di carico e scarico degli animali allevati e ritenuto che i prospetti sono stati compilati erroneamente, stabilisce che l’attività di allevamento svolta nel fabbricato eccede i limiti quantitativi previsti dall’art. 29, ora 32 del T.U.I.R. e, pertanto, non può più essere considerata agricola ma industriale.
Quindi ritenuto che trattasi di fabbricato che non presenta i requisiti della ruralità accerta l’Ici e per la liquidazione formula a norma dell’art. 5 del D.Lgs. 504/1992 rendita presunta che allega all’avviso di accertamento.
Parte ricorrente, invece, afferma, che l’attività di allevamento non eccede i limiti quantitativi stabiliti dal T.U.I.R. ed anche l’eventuale superamento di tali limiti comunque non fa perdere il requisito della ruralità, in quanto i limiti quantitativi sono fissati ai soli fini delle imposte dirette e non rilevano ai fini del riconoscimento della ruralità, non essendo previsti nell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993.
Si costituiva in giudizio il Comune di Mirandola che chiede la conferma del proprio operato e il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
La Commissione ha esaminato con particolare interesse le considerazioni svolte dal Comune dì Mirandola circa la natura dell’attività svolta nel fabbricato in contestazione per dimostrarne la tassabilità ai fini Ici ed anche tutto lo studio effettuato circa il conteggio dei maiali sulla base del registro di carico e scarico per determinare l’esatto numero degli animali “normalizzati”.
Non di meno sono state apprezzate le considerazioni ed i conteggi di parte ricorrente per confutare la tesi del Comune.
Ma al di là di tutte le pregevoli considerazioni e i conteggi sviluppati dalle parti, questo Collegio ritiene che, a tutt’oggi, il Comune non può mutare la natura di un reddito regolarmente dichiarato al fisco.
Il potere accertatore circa la dichiarazione di un reddito appartiene unicamente all’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 600/1973.
Il Comune in quanto soggetto attivo del tributo Ici – che sul piano generale si presenta come un tributo privo di accertamento – si deve limitare ad applicare l’aliquota su una base imponibile determinata da un soggetto terzo qual’è l’Agenzia del Territorio.
Non può certamente – sua sponte – trasformare da agricola ad industriale o commerciale un’attività e un reddito di allevamento così dichiarato.
La legge istitutiva dell’Ici ha fissato due principi non suscettibili di deroga: che la base imponibile dell’imposta va commisurata alla rendita risultante in catasto e che il soggetto competente ad attribuire la rendita e a decidere su eventuali rettifiche da apportare è l’Agenzia del Territorio.
Anche la Corte di Cassazione con la sentenza 22943 del 20 ottobre 2004 ha stabilito che l’amministrazione comunale nell’applicazione dell’Ici non può che attenersi alle risultanze catastali.
Il Comune deve controllare, ai fini Ici, che la dichiarazione del contribuente sia corretta in relazione ai beni posseduti e dichiarati, che la rendita sia quella catastalmente risultante, che i conteggi siano esatti e laddove le dichiarazioni risultino omesse, incomplete, infedeli o inesatte è suo dovere emettere i conseguenti atti ma certamente non può, come nel caso in esame, negare la ruralità, trasformando ai propri fini un reddito da agricolo ad industriale.
Solo – ad abundantiam – il Collegio osserva circa l’attività di allevamento svolta, che l’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 riconosce carattere rurale «alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all’art. 29,ora 32, T.U.I.R.», e a proposito di allevamento di animali, ritiene che le strutture destinate a tale funzione quali le stalle mantengono il requisito della ruralità anche in presenza di allevamento eccedentario rispetto alla potenzialità del fondo stante la ratio della norma tesa a qualificare la natura giuridica e non anche il rispetto dei parametri.
Se prima si voleva distinguere tra una definizione di attività agricola più selettiva ai fini fiscali da quella dettata dal Codice civile, l’art. 42-bis del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 ha modificato l’art. 9, comma 3-bis, stabilendo: «Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del Codice civile [...]» cioè ha disposto la sostituzione dell’art. 29, ora 32, del T.U.I.R. con l’art. 2135 del Codice civile e quindi con una definizione di attività agricola riguardo ai fabbricati strumentali che non concede più alcuna interpretazione restrittiva.
Di conseguenza non può che annullare gli avvisi di accertamento impugnati.
La particolarità della questione induce il Collegio ad un’equa compensazione delle spese di lite.
Nota
Il problema dell’applicabilità dell’Ici ai fabbricati rurali è da tempo dibattuto (v. Marini, L’imposta comunale sugli immobili. Le agevolazioni per il settore agricolo: la normativa interna sui fabbricati rurali, la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, le compatibilità dettate dalla normativa comunitaria, in Finanza loc., 2004, 39; del Federico, I fabbricati rurali nell’Ici, ibidem, 2006, 49; Ricci, Cooperative agricole ed Ici sui fabbricati rurali: una questione ancora aperta, in Riv. Dir. Trib., 2006, II, 205).
Tuttavia nel corso del 2008 la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è decisamente espressa in favore di una concezione dell’Ici come tributo a base catastale, affermando che la tesi dell’intassabilità dei fabbricati rurali di proprietà delle cooperative agricole è da rigettare in quanto fondata su una logica reddituale estranea all’Ici; tesi questa priva di pregio in quanto escludere «l’assoggettabilità a tale imposta del fabbricato della cooperativa in base alla irrilevante considerazione della natura agricola dell’attività svolta dalla stessa nell’immobile [...] non [...] considera [...] che l’iscrizione (quand’anche nella categoria D/10) di quel fabbricato in catasto (già “urbano”, poi “dei fabbricati”), con attribuzione di autonoma rendita, costituisce presupposto (necessario ma anche) sufficiente» per la tassazione ai fini Ici (Cass., sez. trib., 10 giugno 2008, n. 15321, in Riv. Giur. Trib., 2008, 790, con nota critica di Cattelan, Soggetto ad Ici il fabbricato rurale iscritto in catasto con rendita autonoma, e in Corr. Trib., 2008, 2683, con nota critica di Poggioli, Fabbricati rurali e presupposto Ici).
Tale orientamento è stato assunto in numerose e consolidanti pronunce, che però non hanno potuto affrontare la disciplina di cui all’art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 (Cass., sez. trib., 30 luglio 2008, n. 2036, n. 20637 e n. 20639; Cass., sez. trib., 6 agosto 2008, n. 21163; Cass., sez. trib., 7 agosto 2008, n. 21272, n. 21273, n. 21278 e n. 21279; Cass., sez. trib., 15 settembre 2008, n. 2397).
La sentenza della Commissione provinciale di Modena valorizza correttamente la concezione catastale dell’Ici, ma senza giungere a ritenere tassabile il fabbricato iscritto nel catasto fabbricati (cat. D/7), come invece ha fatto la Corte di Cassazione nel corso del 2008.
Nel suo iter argomentativo la Commissione evoca poi l’art. 42-bis cit., senza prendere posizione sulla sua portata, innovativa o interpretativa, ma attribuendogli comunque rilievo a conforto dell’intassabilità dei fabbricati rurali nell’Ici.
In argomento la Comm. trib. prov. Parma, 12 marzo 2008, n. 4, e la Comm. trib. prov. Chieti, 27 maggio 2008, n. 277, hanno sollevato due questione di legittimità, censurando l’art. 2, comma 4, L. 24 dicembre 2007, n. 244, che pone limiti al rimborso e tende ad attribuire natura interpretativa all’art. 42-bis (entrambe le ordinanze verranno pubblicate prossimamente in questa rivista con commento di del Federico).
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