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Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. XLI, 6 dicembre 2007, n. 510
Presidente e Relatore: Ortolani
Riscossione - Cartella di pagamento - Omessa indicazione del responsabile del procedimento - Irrilevanza in difetto di lesione del diritto di difesa
(L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7)
L’invalidità della cartella di pagamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento non può essere assunta apoditticamente, ma va considerata collegata e funzionale al diritto di difesa; ove tale diritto non risulti leso, né risulti privo di informazione il debitore, la cartella non è invalida.
Svolgimento del processo - La parte attrice con atto spedito all'Agenzia delle Entrate di Mi. (..) e all'Es. Es. Tr. SpA il 14/5/2007 si opponeva alla cartella esattoriale notificata mediante servizio postale con bollo postale del 15/3/2007.
Successivamente la parte attrice con il ricorso presentato in data 7/6/2007 a questa Commissione Tributaria Provinciale si costituiva in giudizio e depositava il fascicolo di causa.
Il ricorso veniva assegnato alla sezione XLI e messo in discussione per la udienza del 1/8/2007 quanto alla sospensione che veniva concessa, con fissazione dell'udienza per il merito al 14/11/2007.
La parte attrice in uno con il ricorso chiedeva la discussione in pubblica udienza.
L' Es. chiamata in causa, in data 14/11/2007 produceva controdeduzioni, costituendosi in giudizio.
Tale documentazione è allegata agli atti del procedimento.
Le parti venivano regolarmente convocate e partecipavano alla discussione parte attrice e parte convenuta costituita.
Il relatore illustrava i termini della controversia e le tesi delle parti quali emergenti dagli atti e dai documenti depositati.
Quanto all'oggetto della domanda, la parte attrice si richiamava alle motivazioni del ricorso e insisteva sull'inesistenza della società per avvenuta cancellazione il 7/11/2000 e pertanto sosteneva la carenza dl legittimità passiva della stessa quale debitrice dell'imposta. Insisteva altresì sulla nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento e per gli altri vizi di cui al ricorso.
La parte resistente, nel caso l'ES., sosteneva che essendo stato prodotto il ricorso in nome della società, secondo la prospettazione di parte attrice ne sarebbe conseguita anche la carenza di legittimità attiva della stessa, insistendo per contro per la validità della notifica in quanto sempre esistente la società per le conseguenze derivanti da atti pregressi la cancellazione.
La Commissione, dopo il dibattito in pubblica udienza, provvedeva alla decisione in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione - Preliminarmente devesi rilevare che la costituzione in giudizio dell'Es. è documentata dalla ricevuta di presentazione e dalla presenza del difensore, e pertanto la parte resistente va ammessa alla discussione viale anche se il fascicolo di costituzione non è ancora pervenuto e di esso dunque la Commissione non ne può tenere conto con riferimento alla discussione odierna, dovendosi limitare la difesa di parte convenuta all'intervento orale in sede di discussione.
Il rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, non essendo costituito in giudizio, non ha titolo per intervenire nella discussione.
Quanto alle eccezioni sollevate in via di principio, devesi osservare come la censura relativa alla mancata indicazione del responsabile del procedimento deve essere considerato collegata e funzionale al diritto alla difesa e non una sola assunzione apodittica. Poiché nel caso in esame il diritto alla difesa - e così all'informativa - non ne è stato leso, l'eccezione va nel caso di specie respinta.
Ad analoga conclusione devesi pervenire con riferimento alla motivazione in quanto, trattandosi di iscrizione conseguente a contenzioso resosi definitivo con sentenza, tali elementi erano già esaurientemente noti a parte attrice; quanto agli elementi di calcolo, essi sono solo fatti tecnici non soggetti a valutazione o opinabilità.
La sottoscrizione, da ultimo, non è richiesta quale firma autografa in quanto vige una presunzione di legge di rinvio automatico al responsabile dell'Agenzia incaricati della riscossione, così ottemperando all'obbligo conoscitivo del soggetto responsabile dell'atto, anche ai fini di tutela del diritto alla difesa.
Anche tale eccezione deve pertanto essere respinta.
Quanto ancora ai vizi di notifica, devesi osservare che:
- la notifica è avvenuta per il tramite del servizio postale, e quindi in una delle forme consentite, e pertanto senza relata di notifica in quanto in tal caso è prevista la prova della notifica per il tramite dell'avviso di ricevimento, Inoltre, trattandosi di notifica alla società, la raccomandata di notifica risulta ricevuta dal custode dello stabile ove la società aveva la sua sede legale e quindi, all'ultimo domicilio conosciuto.
Poiché tale procedura è espressamente e dettagliatamente indicata dall'art. 26 comma 1 DPR 602/1973, tale procedura sostituisce quella prevista dall'art, 149 cpc per quanto concerne gli effetti fiscali della notifica tramite servizio postale.
Le considerazioni che precedono sono ritenute dalle Commissioni assorbenti anche delle altre eccezioni sollevate in merito ai vizi propri della cartella e della notifica.
Quanto poi al difetto di legittimazione passiva della ricorrente occorre rilevare che la notifica è stata eseguita nel confronti della società nella persona dell'ultimo suo legale rappresentante, e non al legale rappresentante in quanto tale o in proprio.
Il rapporto deve quindi essere esaminato nei confronti della società.
A tal proposito la Commissione rileva che l'avvenuta cancellazione non incide sugli atti anteriori e sulle loro conseguenze, anche patrimoniali; essi non vengono meno ma vedono eventualmente -, diversi soggetti interessati e con diversi profili di responsabilità a seconda di eventi che, in tale sede, esulano dalla tematica in discussione.
Ne consegue che rilevante non è il tempo trascorso - nel caso quasi sette anni - dalla cancellazione ad oggi, ma il riferimento dell'evento odierno a fatti anteriori alla cancellazione, e ciò indipendentemente dai soggetto tenuto all'obbligazione.
Nel caso in esame, accertamento relativo all'anno di imposta 1997, il riferimento è certamente a fatti anteriori alla cancellazione per cui la carenza di legittimità passiva non può essere invocata, così come non può essere sostenuta la carenza di legittimità attiva a ricorrere pretesa da parte convenuta.
Poiché non sono state sollevate altre eccezioni in merito alla debenza del debito tributario in tale sede eventualmente ancora eccepibile, la Commissione non ha titolo per ulteriori considerazioni.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e le spese compensate in quanto non richieste in udienza da parte costituita.
P.Q.M. - La Commissione respinge il ricorso, spese compensate
Vedi nota di Massimo Basilavecchia L'invalidità degli atti del concessionario per omissione delle indicazioni obbligatorie: gli orientamenti della giurisprudenza di merito
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso, sez.I, 4 febbraio 2008, n. 6
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara, sez. II, 7 marzo 2008, n. 43
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. IX, 4 marzo 2008, n. 56
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. XXVI, 3 marzo 2008, n. 23
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. VII, 12 febbraio 2008, n. 1
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 14 gennaio 2008, n. 517
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, sez. IV, 14 gennaio 2008, n. 445
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 31 dicembre 2007, n. 570
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca, sez. II, 18 dicembre 2007, 163
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, sez. VI, 3 marzo 2008, n. 8
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. XXXVIII, 25 febbraio 2008, n. 20
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 20 febbraio 2008, n. 118
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. XIV, 17 gennaio 2008, n. 49
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sez. II, 19 dicembre 2007, n. 114
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. II, 13 dicembre 2007, n. 103
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 6 maggio 2008, n. 188
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