Giurisprudenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. XXI, 24 ottobre 2008, n. 313
Presidente: Davigo - Relatore: Chiametti

Sanzioni amministrative - Grave malattia del contribuente - Inapplicabilità - Imputabilità - Insussistenz
(D.Lgs. 472/1997, art. 4)

Non è sanzionabile il comportamento del contribuente che, pur avendo omesso di presentare la dichiarazione Irpef, risulti affetto da grave malattia, documentata da reperti sanitari e cartelle mediche.

Ricorso contro avviso di accertamento ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973, relativo all'anno 1999, notificato il 27 novembre 2007, riguardante maggiore imposta accertata Irpef, per redditi non dichiarati rientranti nella categoria dei redditi diversi disciplinati dall'art. 81 del D.P.R. n. 917/1986.
Con ricorso presentato tempestivamente, il ricorrente contestava l'avviso di accertamento redatto ai sensi dell'art. 41 relativo al reddito non dichiarato per euro 12.794.000, reddito assimilato a reddito di lavoro dipendente e compensi di attività commerciale e attività di lavoro autonomo (euro 7.898.000 + euro 1.296,000 + euro 3.000.000) = euro 12.794.000 non dichiarati a suo tempo.
L'ufficio era venuto a conoscenza di tali importi in quanto gli stessi compensi erano stati dichiarati dai sostituti d'imposta con mod. 770 per l'anno 1999, percepiti dal ricorrente.
Nel proprio ricorso parte ricorrente non contestava le singole voci sopra citate e di conseguenza i relativi importi, ma sottolineava il fatto che era ed è una persona ammalata (stato di salute molto precario).
Allegava al proprio ricorso copia fotocopiata di certificati medici, esami clinici e quanto di simile.
Affermava che era disposto a pagare le imposte ma non le sanzioni vere e proprie, a causa della malattia.
L'ufficio si costituiva in giudizio il 25 marzo 2008, affermando la bontà del proprio operato e sottolineava il fatto che il ricorrente non aveva contestato le singole riprese, neppure in modo molto pacato. Non condivideva il comportamento del contribuente che era dipeso unicamente dal proprio stato di salute, situazione che gli avrebbe impedito di rispondere all'invito dell'ufficio, producendo copiosa documentazione sanitaria.
Alla stregua di ciò, l'ufficio chiedeva il rigetto del ricorso.
Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni.
Il Collegio giudicante distingue il problema in due aspetti: il primo riguardante le imposte, e il secondo le sanzioni. Circa il primo punto, il Collegio non può che confermare l'operato dell'Ufficio, tenuto conto che il maggiore reddito non dichiarato scaturiva da un avviso di accertamento redatto ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973, rientrante nella categoria dei redditi diversi disciplinati dall'art. 81 del D.P.R. n. 917/1986.
Trattandosi di redditi non dichiarati all'epoca dal contribuente (l'anno esaminato dall'Agenzia delle Entrate era il 1999) e non contestati nel ricorso dallo stesso contribuente, al consesso giudicante non rimane che confermare tout court l'operato dell'ufficio.
La ripresa effettuata dall'ufficio viene confermata in quanto il reddito a suo tempo prodotto avrebbe dovuto scontare le relative imposte sin dal momento della sua percezione.
Non avendo assolto all'epoca le imposte, è corretto che il contribuente le corrisponda ora.
Sul problema sanzioni, la sezione giudicante rileva quanto segue.
È noto che la sanzione è il quantum, vale a dire la misura punitiva che il contribuente deve corrispondere al fisco a causa delle proprie inadempienze, inattività, violazioni o inosservanze di qualche norma che si concretizza in campo fiscale nel fatto di non aver corrisposto fin d'allora le relative imposte, calcolate in modo corretto.
Il Collegio giudicante non ritiene di voler sanzionare il comportamento del contribuente tenuto conto che lo stesso era affetto da gravi malattie le cui pezze giustificative risultano allegate al fascicolo processuale.
La sezione giudicante lette attentamente le carte fornite dalla parte, in particolar modo visto con attenzione il carteggio medico-clinico, tra l'altro ben nutrito di reperti sanitari e cartelle mediche, quali: attestato di invalidità civile rilasciato dalla Commissione sanitaria della Regione Lombardia, da cui risultava un'invalidità totale e permanente nella misura del 100%; nonché documentazione rilasciata da specialista in psichiatria, sulle malattie o menomazioni di cui il contribuente era ed è affetto, ed altro ancora.
Tutta la documentazione medico-sanitari che è di supporto al ricorso ha convinto il Collegio giudicante ad annullare le sanzioni inflitte dall'ufficio (cumulo giuridico ed altro) in quanto il comportamento del contribuente era dipeso unicamente dallo stato di salute (sempre peggiorativo) dello stesso ricorrente.
Ritiene corretto il Collegio annullare le sanzioni ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 472/1997, che così recita: «Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere».
La sezione giudicante ha tenuto conto della malattia del ricorrente. .

Vedi nota di Silvia Giorgi L'inapplicabilità delle sanzioni amministrative tributarie per difetto d'imputabilità