Commissione tributaria provinciale di Mantova, sez. III, 27 marzo 2008, n. 35
Presidente: Cangelosi - Relatore: Dell’Aringa
Irap - Presupposto - Attività autonomamente organizzata - Auto-organizzazione del proprio lavoro da parte del professionista - Sufficienza
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2)
Irap - Richiesta di rimborso - Adesione ad un condono fiscale - Preclusione
(L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7)
L’attività autonomamente organizzata richiesta dall’art. 2, D.Lgs. n. 446/1997 ai fini del presupposto Irap sussiste per il mero svolgimento dell’attività in maniera auto-determinata, a prescindere dalla qualità e quantità dei fattori produttivi organizzati: anche l’uso per rendere le prestazioni professionali solo di un computer e di un’autovettura appaiono sufficienti a realizzare quel valore aggiunto, nuovo indice di capacità contributiva che è colpito dal tributo.
L’adesione a sanatorie fiscali che rendano definitivi gli imponibili risultanti dalla dichiarazione originaria preclude il rimborso dell’Irap indebitamente versata.
[Omissis]
Motivi della decisione
Il ricorso va respinto in quanto infondato.
In via preliminare va osservato che l’intervenuta definizione da parte del ricorrente delle pendenze fiscali ex art. 7, 9, L. 289/2002 per l’anno 2001 impedisce allo stesso di richiedere il rimborso dell’imposta per il suddetto anno (Comm. trib. reg. Toscana, n. 15/01/04, del 4 maggio 2004).
Sempre in via preliminare va rilevata la decadenza del diritto al rimborso per i versamenti relativamente ai quali è trascorso il termine dei 48 mesi di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
Indipendentemente dall’esame del merito, essendo la domanda rivolta ad ottenere il rimborso, l’intervenuto condono per l’anno 2001 preclude la possibilità stessa di ottenere il predetto rimborso. Infatti l’istanza di condono contiene in sé la volontà di estinguere il rapporto in ogni senso, anche con riferimento agli eventuali crediti vantati; pertanto appare preclusiva del rimborso richiesto.
In definitiva l’intervenuta definizione da parte del ricorrente delle pendenze fiscali ex artt. 7, 9, L. 289/2002 preclude il diritto al rimborso.
Infatti l’art. 7, comma 13 e l’art. 9, comma 9 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 stabiliscono che la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni ed agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni.
In mancanza di deduzioni e agevolazioni o di esclusioni indicate dal contribuente, le liquidazioni esposte nelle dichiarazioni del contribuente sono intangibili e i versamenti effettuati su quelle basi per l’Irap non possono dar luogo a rimborsi (sent. Comm. trib. reg. Lombardia, n. 12/9/04 del 23 giugno 2004).
Non sono soggetti all’Irap solo quei lavoratori autonomi che prestano la loro attività professionale con carattere di occasionalità e che, pertanto, non abbisognano di quel minimo di organizzazione che invece caratterizza quelle professioni, come quella di dottore commercialista, che vengono svolte autonomamente e abitualmente (non occorre la continuità ed esclusività).
L’esistenza pur minima del requisito della organizzazione (cd. auto-organizzazione) è una condizione tipica del lavoro autonomo per professione abituale (Comm. trib. reg. Veneto, 10 ottobre 2002, n. 82); per cui, per produrre valore aggiunto non sono sempre indispensabili quantità anche minime di capitali o lavoro altrui, ma può bastare la capacità di ottenere credito o la possibilità di procurarsi clientela.
Ai fini dell’Irap è attività autonomamente organizzata anche quella caratterizzata dall’organizzazione del lavoro proprio, fuori da una struttura organizzativa (Comm. trib. prov. Rovigo, 16 novembre 2001, n. 222).
Solo i professionisti totalmente sprovvisti di propria organizzazione sfuggono all’Irap (Comm. trib. prov. Milano, 30 aprile 2004, n. 35).
D’altra parte tali considerazioni si traggono anche dalla sentenza n. 156 della Corte costituzionale nei riguardi delle attività professionali di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.I.R.
Ai fini dell’imposizione appare, perciò, sufficiente che l’esercente arte o professione svolga attività in maniera auto-determinata, prescindendo dalla quantità e qualità dei fattori produttivi organizzati (vedi anche la ris. n. 32/E del 31 gennaio 2002 e la circ. n. 141/E del 4 giugno 1998).
Si ritiene, quindi, che l’accento, ai fini della assoggettabilità o meno all’Irap debba porsi: nell’esercizio abituale di un’attività professionale che sia svolta in regime di autonomia, vale a dire autodiretta e non eterodiretta, libera da subordinazione, da controlli e da coordinamento con altri. Per cui una minima organizzazione in tal tipo di attività (nella fattispecie commercialista, libero professionista) quali l’uso del computer, l’utilizzo di procedure informatiche anche nei rapporti con i pubblici uffici, l’utilizzazione di una vettura per uso professionale unita alla prestazione di servizi appare sufficiente per l’assoggettamento ad Irap; tale attività, infatti, pur svolta prevalentemente attraverso la capacità intellettuale del professionista, realizza quel valore aggiunto di cui parla l’imposta, nuovo indice di capacità contributiva.
Pertanto, in definitiva, il minimum di un’attività professionale autonomamente organizzata realizza il presupposto per l’applicazione dell’Irap.
La Corte di Giustizia europea si è già pronunciata sulla direttiva n. 388/77 della CEE, in materia di armonizzazione della legislazione degli Stati membri relativa alle imposte sulla cifra d’affari, ritenendo la compatibilità tra Irap ed Iva (sent. della Corte del 3 ottobre 2006).
Le presenti considerazioni appaiono preclusive ed assorbenti di ogni altra valutazione nel merito e in diritto.
Per le sopra esposte considerazioni il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
Vedi nota di Roberto Schiavolin L’autonomia organizzativa nell’Irap: il faticoso sviluppo del “diritto vivente” nella giurisprudenza di merito
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, sez. V, 26 ottobre 2007, n. 80
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia, sez. VII, 26 ottobre 2007, n. 280
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, sez. I, 25 gennaio 2008, n. 7
Vedi sentenza della Commissione tributaria di II grado di Bolzano, sez. II, 25 febbraio 2008, n. 2
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. XXV, 18 marzo 2008, n. 19
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. XXV, 13 maggio 2008, n. 52
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, sez. LVIII, 12 giugno 2008, n. 94
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. XIV, 11 luglio 2008, n. 76
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. X, 27 marzo 2008, n. 20
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. IV, 31 marzo 2008, n. 24
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