Giurisprudenza

Commissione tributaria provinciale di Lodi, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 12
Presidente Matacchioni - Relatore Furiosi

Imposta sulle successioni e donazioni - Trasferimento in trust di beni d'impresa - Finalità liquidatoria del trust - Vincolo di destinazione - Insussistenza - Imposta sulle donazioni - Inapplicabilità
(D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi 47, 48 e 49).


Nel trust con finalità liquidatorie in cui siano stati conferiti beni d'impresa da parte di una società, ed il cui trustee sia dotato della facoltà di operare con piena autonomia decisionale, non è ravvisabile alcun "vincolo di destinazione"; pertanto non è applicabile l'imposta sulle donazioni al conferimento dei beni in trust.

Svolgimento del processo

Il notaio [...], rappresentato e difeso dall'avv. [...] impugnava un avviso di liquidazione n. [...] dell'Agenzia delle Entrate di Lodi, mediante il quale l'ufficio aveva applicato l'imposta di donazione (con aliquota 8%), anziché l'imposta di registro in misura fissa, ad un atto di costituzione di trust del [...], con il quale la [...] aveva conferito il proprio patrimonio al trustee [...], affinché quest'ultimo procedesse alla liquidazione della società nell'interesse dei creditori e dei soci.
Deduceva il ricorrente la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, L. 286/2006 commi da 47 a 49, rilevando che il trust in oggetto, non era espressamente previsto come atto soggetto all'imposta sulle donazioni, non costituiva vincoli di destinazione dei beni, avendo solamente scopo liquidatorio, non era di liberalità, mancando all'animus donandi e dell'arricchimento patrimoniale del beneficiario.
Deduceva inoltre l'erronea determinazione della base imponibile, che non teneva conto degli obblighi del trustee e l'insufficienza, l'illogicità e l'erroneità della motivazione.
Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del ricorrente, perché il notaio è estraneo al rapporto tributario, non è il soggetto passivo dell'imposta e, come semplice responsabile dell'imposta, non può impugnare l'atto impositivo per i motivi di merito, non avendone interesse. Ribadiva la legittimità del proprio operato, conforme alle disposizioni della circolare ministeriale n. 48 del 6 agosto 2007, che espressamente prevede l'applicazione dell'imposta proporzionale sulle donazioni agli atti di costituzione di trust, costituendo gli stessi vincoli di destinazione sui beni ed avendo effetto traslativo.
Individuava i beneficiari dell'atto nei creditori sociali e terzi finanziatori, determinando l'aliquota proporzionale nell'8%.
Determina la base imponibile nel valore dichiarato dei beni, secondo le regole dell'imposta di successione, non essendo state indicate passività.
Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di rigettarlo.
Il ricorrente replicava con una memoria illustrativa, sottolineando che il notaio sarebbe direttamente responsabile del pagamento dell'imposta principale e, avendo il contenuto dell'atto impositivo natura di imposta complementare o suppletiva, verrebbe meno la responsabilità del notaio rogante.
All'udienza odierna i procuratori delle parti ribadivano le rispettive conclusioni.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Motivi della decisione

Preliminarmente va affermata la legittimazione ad agire nel presente giudizio del notaio ricorrente, poiché lo stesso è il soggetto tenuto a versare l'imposta principale di registro, ai sensi degli art. 10 e 57, T.U.I.R. e quindi ha interesse ad impugnare un provvedimento che riguarda l'imposta principale e che incida direttamente nella sua sfera giuridica.
Identico interesse hanno anche le parti che sono tenute in rivalsa del notaio a pagare la medesima imposta, ma la circostanza che l'avviso di accertamento è stato notificato solo al notaio, a maggior ragione legittima quest'ultimo ad impugnare il provvedimento.
Quanto all'applicazione dell'imposta sulle donazioni agli atti costitutivi di trust, va rilevato che la norma di cui all'art. 2, L. 286/2006 commi da 47 a 49 non menzione espressamente tale tipologia di atti, pertanto solo se gli stessi dovessero costituire dei vincoli di destinazione, rientrerebbero nella previsione normativa.
L'applicabilità dell'imposta sulle donazioni va quindi valutata caso per caso, a seconda della natura del negozio e degli effetti che lo stesso produce.
Nel caso in esame il trust ha finalità liquidatorie del patrimonio conferito, ed al trustee è concessa la più ampia facoltà di operare con piena autonomia decisionale, pertanto non si ravvisa alcun vincolo di destinazione e non è applicabile l'imposta sulle donazioni.
Considerato che le circolari ministeriali vincolano gli uffici alla loro applicazione e che la questione ha diversi aspetti interpretativi, appare equo compensare le spese del giudizio.

Vedi nota di Angelo Contrino Sul "vincolo di destinazione" quale nuovo presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, sez.VIII, 12 febbraio 2009, n. 30