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Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. IX, 4 marzo 2008, n. 56
Presidente: Fiorella - Relatore: Merico
Riscossione - Cartella di pagamento - Omessa indicazione responsabile procedimento - Invalidità - Insussistenza
(L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7)
Non essendo prevista alcuna sanzione in termini di invalidità dell’atto nell’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, la cartella di pagamento che sia priva dell’indicazione del responsabile del procedimento non può essere annullata, anche in considerazione della sua conformità alle disposizioni speciali sulla formazione del ruolo e della cartella.
Fatto - Con cartella di pagamento n. ..., notificata il 05.03.2007 dalla S. S.p.A., si richiedeva, alla società E. S.r.l., il pagamento di complessivi € 42.699,78 per Iva, anno di imposta 2003.
Proponeva tempestivo ricorso il contribuente eccependo preliminarmente la nullità della cartella impugnata per mancata indicazione del responsabile del procedimento, per difetto di sottoscrizione nonché per carenza di motivazione. Nel merito rilevava l’illegittimità della pretesa erariale perché originata da atto di diniego di definizione di ritardati od omessi versamenti – art. 9 bis L. 289/2002 – infondato ed illegittimo.
Infine, eccepiva l’erronea determinazione delle somme iscritte a ruolo a titolo di interesse per l’applicazione di un tasso diverso da quello previsto dalla legge. Con atto del 18.05.2007 si costituiva la S. S.p.A. rilevando la conformità della cartella con il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. Con atto depositato in data 19.06.2007 si costituiva l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di ... - eccependo preliminarmente difetto di legittimazione passiva in relazione alla formazione della cartella nonché la regolarità della stessa redatta a norma di legge.
Nel merito rilevava che l’istanza di definizione di ritardati od omessi versamenti si perfeziona esclusivamente con l’integrale pagamento, nei termini, di tutti gli importi dovuti nonché la corretta applicazione del tasso di interesse così come definito dalla Legge (recte: D.P.R.) 602/73 e leggi collegate.
Infine sottolineava l’avvenuto sgravio parziale, con provvedimento del 14.03.2007, pari ad euro 20.542,04, con cui l’ufficio ha tenuto conto dei versamenti da condono precedentemente non considerati.
Diritto - Il ricorso è fondato e va accolto.
Va respinta l’eccezione dell’omessa indicazione in cartella del responsabile del procedimento tenuto conto che il procedimento tributario-amministrativi della cartella dalla formazione del ruolo alla notifica della cartella è previsto dal DPR 602/1973 che nulla dice in merito alla indicazione del responsabile nella cartella, perché la stessa è avulsa dalle ordinarietà dei procedimenti amministrativi (inizio, formazione dell’atto, conclusione del procedimento) in quanto il procedimento tributario del ruolo, dalla sua formazione alla sua conclusione, avviene per via telematica. Va altresì sottolineato che, come rappresentato dalla CTR di Venezia, richiamandosi all’ordinanza n. 377 della Corte Costituzionale, “la nullità degli atti è una sanzione così grave che deve essere prevista espressamente dal legislatore a seconda del tipo di violazione di cui sì arriva a discutere”.
L’art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) non prevede alcuna sanzione e, di conseguenza, non consente nei fatti l’annullamento della cartella esattoriale.
Va inoltre respinta l’eccezione per difetto di sottoscrizione della cartella di pagamento. Difatti, come già statuito dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 117 del 21.04.2000, “tale presupposto è palesemente erroneo, costituendo diritto vivente il principio secondo cui l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente previsto dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia possibile individuare con certezza l’autorità da cui l’atto proviene”.
Sul terzo motivo – carenza di motivazione – il Collegio deve confermare il suo orientamento rilevando che la motivazione della cartella di pagamento è un elemento essenziale non solo dell’avviso di accertamento ma anche della cartella di pagamento. Tale principio à stato oggetto di sentenza della Corte di Cassazione che ha rimarcato la valenza generale delle disposizioni dello Statuto del Contribuente.
La Commissione ritiene che anche nelle cartelle di pagamento vi è l’obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni – intese sia come indicazione della mera causale che di indicazione vera e propria dell’iscrizione a ruolo per consentire all’interessato di verificare se sussistono i presupposti per tale iscrizione e di difendersi in giudizio.
La Corte ha ritenuto comunque applicabile alla cartella di pagamento il principio di ordine generale indicato per ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3 della Legge 241/90, in base al quale “deve essere motivato ... “. Principio espressamente recepito, per la materia tributaria, dall’art. 7 della Legge 212/2000 secondo cui gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”:
Il Collegio, preso atto della mancata proposizione di ricorso avverso avviso di diniego ex art. 9 bis, L. 289/2002, circoscrive le motivazioni della presente sentenza alle eccezioni strettamente inerenti la cartella di pagamento. La peculiarità delle questioni poste porta la Commissione a ritenere che sussistano giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di giudizio.
P.Q.M. - La Commissione accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata.
Vedi nota di Massimo Basilavecchia L’invalidità degli atti del concessionario per omissione delle indicazioni obbligatorie: gli orientamenti della giurisprudenza di merito
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso, sez.I, 4 febbraio 2008, n. 6
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara, sez. II, 7 marzo 2008, n. 43
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. XXVI, 3 marzo 2008, n. 23
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. VII, 12 febbraio 2008, n. 1
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 14 gennaio 2008, n. 517
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, sez. IV, 14 gennaio 2008, n. 445
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 31 dicembre 2007, n. 570
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca, sez. II, 18 dicembre 2007, 163
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. XLI, 6 dicembre 2007, n. 510
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, sez. VI, 3 marzo 2008, n. 8
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. XXXVIII, 25 febbraio 2008, n. 20
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 20 febbraio 2008, n. 118
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. XIV, 17 gennaio 2008, n. 49
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sez. II, 19 dicembre 2007, n. 114
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. II, 13 dicembre 2007, n. 103
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 6 maggio 2008, n. 188
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