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Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 14 gennaio 2008, n. 517
Presidente: Esposito - Relatore: Carra
Riscossione - Cartella di pagamento - Omessa indicazione responsabile procedimento - Nullità
(L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7)
La cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento deve essere considerata nulla, sia per l'interpretazione data all'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza 377/2007, sia perché agli atti tributari deve essere applicata la legge n. 241 del 1990.
Fatto - Il sig. P.D.F. in data 19.10.2005 presentava ricorso avverso la cartella esattoriale n. . di Euro 18.451,86, eccependo un vizio proprio dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 3, DLgs. 546/1992.
Successivamente, il nuovo difensore, Avv. M.V., con memoria difensiva depositata il 02.07.2007, tra i vizi propri dell'atto impugnato, faceva presente la nullità della cartella esattoriale in oggetto perché priva della necessaria indicazione del funzionario responsabile del procedimento, in violazione dell'articolo 97 della Costituzione, così come attuato dall'articolo 7, comma 2, della Legge n. 212 del 27.07.2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Casarano - si costituiva in giudizio contestando tutte le eccezioni di parte.
All'udienza del 12.12.2007 il ricorrente e l'Ufficio si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi.
Motivi della sentenza - La Commissione osserva.
Il ricorso deve essere accolto e la cartella esattoriale deve essere totalmente annullata per vizio proprio della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 3, del citato D.Lgs. 546.
Infatti, la cartella impugnata è nulla perché non indica tassativamente il responsabile del procedimento, ai seni e per gli effetti dell'articolo 7, comma 2, lettera c), della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Ciò è stato chiarito dalla stessa Corte Costituzionale che, con l'ordinanza n. 377 del 09.11.2007, ha precisato che "l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanto aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'articolo 97, primo comma, Cost. (si veda, ora, l'articolo 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente norme generali nell'azione amministrativa").
La Commissione intende aderire pienamente alla corretta interpretazione della Corte Costituzionale, che, peraltro, fin da epoca precedente l'entrata in vigore dello Statuto del contribuente, aveva ritenuto l'applicabilità ai procedimenti tributari della legge generale nel procedimento amministrativo n. 241 del 1990 (ordinanza n. 117 del 2000, relativa all'obbligo di motivazione della cartella di pagamento).
Oltretutto, ultimamente, la stessa società E. S.p.A ha inteso adeguarsi alla succitata ordinanza costituzionale, dando disposizioni ai vari concessionari della riscossione di indicare tassativamente nelle cartelle esattoriali il responsabile del procedimento.
Tenuto conto della particolarità della questione, le spese d giudizio si compensano.
P.Q.M. - La Commissione in accoglimento del ricorso annulla totalmente la cartella esattoriale impugnata.
Spese compensate.
Vedi nota di Massimo Basilavecchia L'invalidità degli atti del concessionario per omissione delle indicazioni obbligatorie: gli orientamenti della giurisprudenza di merito
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso, sez.I, 4 febbraio 2008, n. 6
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara, sez. II, 7 marzo 2008, n. 43
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. IX, 4 marzo 2008, n. 56
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. XXVI, 3 marzo 2008, n. 23
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. VII, 12 febbraio 2008, n. 1
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, sez. IV, 14 gennaio 2008, n. 445
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 31 dicembre 2007, n. 570
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca, sez. II, 18 dicembre 2007, 163
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. XLI, 6 dicembre 2007, n. 510
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, sez. VI, 3 marzo 2008, n. 8
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. XXXVIII, 25 febbraio 2008, n. 20
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 20 febbraio 2008, n. 118
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. XIV, 17 gennaio 2008, n. 49
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sez. II, 19 dicembre 2007, n. 114
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. II, 13 dicembre 2007, n. 103
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 6 maggio 2008, n. 188
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