Giurisprudenza

Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 20 febbraio 2008, n. 118
Presidente: Esposito - Relatore: Carra

Riscossione - Cartella di pagamento - Omessa indicazione del responsabile del procedimento - Nullità
(L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7)

L’indicazione del responsabile del procedimento, così come la sottoscrizione e la motivazione, sono elementi essenziali della cartella di pagamento, e la loro mancanza inficia l’atto, anche in applicazione della legge n. 241 del 1990.

Fatto

Con ricorso depositato il 29.06.2006 il sig. M. M. A., come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato la cartella di pagamento n. 059 2006 00157685 36 di Euro 8.393,02 relativa ad IRPEF. Add. Reg. ed IVA per gli anni 2001 e 2002, notificata dalla E. S.p.A. per iscrizione a ruolo a titolo provvisorio a seguìto di avviso di accertamento n. xxx notificato il 28.12.2005 e n. xxx notificato il 30.12.2005, in presenza di opposizione in Commissione.
Il ricorrente eccepisce;
1. la nullità dell'iscrizione per vizio di notifica;
2. la nullità della cartella di pagamento per assenza degli elementi essenziali del ruolo e della cartella in quanto non sono stati indicati gli estremi del responsabile del procedimento amministrativo secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera c) della Legge 212/00 ancorché detta previsione sua considerata dal legislatore "tassativa" e quindi la nullità della cartella per difetto di sottoscrizione.
3. la nullità della cartella per mancata allegazione dell'atto richiamato;
4. violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo ed erroneità del ruolo;
Con nota depositata il 01,08.2006 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Lecce 2, dichiarando la carenza di legittimazione passiva a contraddire in ordine alle eccezioni afferenti i denunciati vizi di notifica essendo l'attività di notificazione imputabile esclusivamente al Concessionario. Contesta nel merito tutte le altre eccezioni di parte chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Con nota depositata il 09.08.2006 si è costituito il Concessionario del servizio di riscossione E. S.p.A., terzo chiamato in causa, eccependo il difetto di legittimazione passiva.
Chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
All'udienza del 06.02.2008 le parti presenti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi. In particolare, il Concessionario della riscossione ha aggiunto con dichiarazione a verbale, che l'Ordinanza della Corte Cost. n.377/07 non può avere efficacia estensiva né retroattiva per cui, in mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento, lo stesso si intende il dirigente dell'unità organizzativa. Ha aggiunto inoltre che la mancata indicazione del predetto responsabile costituisce una mera irregolarità non suscettibile di determinare l'annullabilità della cartella.

Motivi della sentenza

La Commissione osserva.
Con riferimento alla prima eccezione, in ordine alla pretesa nullità della Cartella per vizio di notifica, questa Commissione rileva, invece, la regolarità essendo stata eseguita secondo dettami dell'articolo 26, primo comma del D.P.R. 602/73. Con questa norma è stato espressamente consentito al Concessionario di procedere alla notifica della cartella "...anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento...." specificando, a tale proposito che tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso... " come in effetti è avvenuto nel caso specifico. Rileva in proposito questa Commissione che quand'anche sì fosse verificato vizio di notifica, questa è stata definitivamente sanata con la rituale costituzione del ricorrente nel presente giudizio.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Invero, la mancata allegazione dell'atto richiamato, rileva solo per gli atti dell'A.F. nella fase di accertamento e non per quelli del Concessionario della riscossione.
Quanto alla quarta eccezione la Commissione rileva che la cartella è stata emessa seguito degli avvisi di accertamento n. xxx e xxx, come espressamente riconosciuto dal ricorrente.
Essendo i predetti avvisi stati impugnati, l'Ufficio ha proceduto, secondo norma alla iscrizione del 50% delle imposte accertate maggiorate dei relativi interessi.
Con riferimento alla eccepita mancanza di sottoscrizione della cartella, il ricorso, tuttavia, deve essere accolto e la cartella deve essere totalmente annullata per vizio proprio della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 3, del citato D.Lgs. 546/1992.
Infatti la cartella impugnata devo ritenersi nulla perché non indica tassativamente il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, lettera c), della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente). Ciò è stato chiarito dalla stessa Corte Costituzionale che, con l'ordinanza n. 377 del 09.11.2007, ha precisato che "l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza. dell'attività, amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanto aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'articolo 97, primo comma, Cost.(si veda, ora, l'articolo 1 comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente norme generali nell'azione amministrativa").
In ordine al su citato motivo di nullità per l'eccepito difetto di sottoscrizione, questa Commissione intende aderire pienamente alla corretta interpretazione della Corte Costituzionale, che, peraltro, fin da epoca precedente l'entrata in vigore dello Statuto dei diritti del Contribuente, aveva ritenuto l'applicabilità ai processi tributari della legge generale nel procedimento amministrativo n. 241 del 1990 (ordinanza n. 117 del 2000, relativa all'obbligo di motivazione della cartella di pagamento).
L'affermazione della costituita E., secondo la quale la mancanza della indicazione del responsabile del procedimento costituisce una mera irregolarità non suscettibile di determinare l'annullabilità della cartella, non può essere condivisa da questa Commissione. Al contrario, in perfetta aderenza al dettato dell'ordinanza, si ritiene che l'indicazione del responsabile del procedimento è tassativa e come tale costituisce un requisito fondamentale della cartella. Ne consegue che una sua eventuale omissione ha come conseguenza l'illegittimità della cartella medesima.
Oltretutto, ultimamente, la stessa società E. S.p.A. ha inteso adeguarsi alla succitata ordinanza costituzionale, dando disposizioni ai vari concessionari della riscossione di indicare tassativamente, nelle cartelle esattoriali il responsabile del procedimento (articolo pubblicato su Italia Oggi del 29.11.2007).
La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese in deroga al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata
Compensa le spese.

Vedi nota di Massimo Basilavecchia L'invalidità degli atti del concessionario per omissione delle indicazioni obbligatorie: gli orientamenti della giurisprudenza di merito

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso, sez.I, 4 febbraio 2008, n. 6

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara, sez. II, 7 marzo 2008, n. 43

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. IX, 4 marzo 2008, n. 56

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. XXVI, 3 marzo 2008, n. 23

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. VII, 12 febbraio 2008, n. 1

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 14 gennaio 2008, n. 517

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, sez. IV, 14 gennaio 2008, n. 445

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 31 dicembre 2007, n. 570

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca, sez. II, 18 dicembre 2007, 163

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. XLI, 6 dicembre 2007, n. 510

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, sez. VI, 3 marzo 2008, n. 8

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. XXXVIII, 25 febbraio 2008, n. 20

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. XIV, 17 gennaio 2008, n. 49

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sez. II, 19 dicembre 2007, n. 114

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. II, 13 dicembre 2007, n. 103

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 6 maggio 2008, n. 188