Giurisprudenza

Commissione tributaria provinciale di Ferrara, sez. VI, 3 marzo 2008, n. 8
Presidente: Degli Uberti - Relatore: Badia

Riscossione - Cartella di pagamento - Omessa indicazione responsabile procedimento - Invalidità per difetto di motivazione
(L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7)

L’indicazione del responsabile del procedimento, così come la motivazione, sono elementi essenziali della cartella di pagamento, e la loro mancanza inficia tutto il procedimento di riscossione, essendo irrilevante che nella cartella sia indicato, peraltro genericamente, il responsabile del procedimento presso l’ufficio che ha effettuato l’iscrizione a ruolo.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

I ricorrenti impugnavano il provvedimento in epigrafe per i seguenti motivi sinteticamente esposti 1) veniva eccepita la giuridica inesistenza dell'atto per vizio di notifica, in quanto su di esso non era stata apposta alcuna relata di notificazione;
2) l'atto era illegittimo per difetto di motivazione, in quanto conteneva l'unico riferimento "atto anno 02 serie IV numero 001750 sottonumero 000", senza giustificazione delle maggiori imposte richieste e delle sanzioni erogate.
3) la mancata notifica dell'atto accertativo prodromico si rifletteva come un vizio proprio dell'atto di riscossione, che veniva a trovarsi quindi illegittimo.
L'Ufficio di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate, nella propria costituzione in giudizio, ribadiva quanto di seguito riassunto:
A) contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l'avviso di rettifica e liquidazione, della maggiore imposta era stato regolarmente notificato, e si era reso definitivo perché non opposto;
B) la notifica della cartella era avvenuta regolarmente a mezzo posta;
C) l'iscrizione a ruolo era conseguenza della rettifica del valore dichiarato nell'atto 2002 IV 1750. con cui i ricorrenti avevano ceduto un terreno edificabile, circostanza che consentiva agli stessi di comprendere le ragioni della pretesa tributaria.
Con successiva memoria, l'Ufficio chiedeva che venisse ordinata l'esibizione dell'originale della cartella notificata alle parti.
L'Agente della riscossione E. Ravenna Spa, nella propria costituzione in giudizio, sosteneva le argomentazioni di seguito riepilogate:
I) avendo la controparte impugnato e depositato la sola cartella intestata al Sig. G., ingiustificata ed illegittima era la presenza in giudizio della Sig.ra F., nei cui confronti l'atto notificato era divenuto definitivo per l'infruttuoso decorso del termine di impugnativa;
II) dalle allegate copie delle relate di notificazione, appariva chiaro che le cartelle di pagamento erano state notificate presso l'abitazione dei contribuenti, mediante consegna a mano degli stessi, che avevano sottoscritto le relate di notificazione, senza sollevare alcuna contestazione: si trattava, al più di omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario che in mancanza di contestazione circa la ricezione del1'atto, non ne pregiudicava la validità.
III) la cartella di pagamento rappresentava la mera trasposizione, su supporto cartaceo, di quanto dall'Ente, impositore indicato sul ruolo, quindi, l'asserzione di un'annullabilità della cartella in virtù dell'omissione della motivazione non era condivisibile.
Nella memoria illustrativa del 27/12/2007, i ricorrenti affermavano: a) in merito alla presunta mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte della Sig.ra F., che l'atto impositivo, cioè l'atto di rettifica del valore dell'immobile oggetto di trasferimento che costituiva presupposto della cartella, era stato impugnato sia dalla società acquirente che dai venditori (questi ultimi sotto forma di intervento volontario); b) mentre secondo l'Ufficio la notifica della cartella era avvenuta a mezzo posta, secondo il Concessionario era avvenuta mediante consegna a mani; c) solo la relata di notifica sull'atto fornisce la prova dell'avvenuta notifica, come ribadito dalla Corte di Cassazione (Sent.20357/07); d) la Corte, Costituzionale con le ordinanze 117/2000 e 377/2007 ha stabilito rispettivamente che alla cartella di pagamento si applica l'art.3 L. 241/90 con il relativo obbligo motivazionale e che sulle cartelle di pagamento è necessaria l'indicazione del responsabile del procedimento, proprio perché atti amministrativi derivanti da un procedimento amministrativo del concessionari della riscossione "oggetti privati nel competere l'esercizio di funzioni pubbliche".
Dopo la relazione sul ricorso, le parti si riportavano alle proprie conclusioni in atti.
La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento. In primo luogo, non appare rispondente a realtà l'affermazione dell'Ufficio secondo cui "L'accertamento, non opposto, si è reso definitivo e ha legittimato l'iscrizione a ruolo": risulta, infatti, che l'atto di rettifica prodromico è stato impugnato dai ricorrenti, sotto forma di intervenuto volontario, presso questa Commissione al RGR 639/06, posto in discussione il 29/10/2007, ed in attesa di sentenza. Circa la notifica della cartella, a parte l'evidente contraddizione delle parti resistenti (l'Ufficio afferma che la notifica della cartella è "avvenuta a mezzo posta", il che è avvenuta "mediante consegna a mani dei contribuenti"), si deve comunque rilevare che lo stesso Concessionario ammette, pur giustificandola, la "mancata scritturazione della copia della relata facente parte della cartella" e che tale situazione non consente quindi di confermare la piena regolarità della notificazione del provvedimento qui impugnato. Non può darsi poi rilevanza alla richiesta dell'Ufficio "che venga ordinata l'esibizione dell'originale della, cartella stessa notificata alle parti", sia IN ragione dell'intervenuta abrogazione del comma 3 dell'art.7 D.Lgs 546/92, sia in ragione della successiva presentazione, da parte del concessionario di copia della relata di notificazione, contestualmente però alla suddetta ammissione della "mancata scritturazione della copia della relata facente parte della cartella" (a sottolineare l'importanza di tale adempimento basti considerare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella Sent. 20357/07 secondo la quale la data della notificazione deve essere dedotta "esclusivamente dalle risultanze della copia dell'atto consegnata al destinatario"). Può inoltre rilevarsi nella cartella un difetto di motivazione, dato che in essa non compare alcun riferimento all'avviso di rettifica prodromico ed inoltre ed inoltre la stessa risulta, carente circa carente circa l'indicazione del responsabile del procedimento, non potendosi considerare sufficiente a tale scopo a tale scopo l'annotazione prestampata "il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore di tale Ufficio o un Suo delegato" sia per l'assoluta genericità di tale indicazione, sia perché il responsabilità deve indubbiamente essere individuato con riferimento al procedimento di riscossione, che si svolge presso il Concessionario, e non al procedimento impositivo che ha determinato l'iscrizione a ruolo. Per quanto sinora detto, ricorre la circostanza nella quale "Qualora una cartella di pagamento sia priva di motivazione, di allegazione e riferimento all'atto sottoscrizione tale cartella è da considerarsi nulla per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)" (CTR Veneto, Sez. VIII, Sent. 56/2006). La Corte Costituzionale con Ordinanza n. 377/07 ha stabilito che "l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia, del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost." In conclusione deve considerarsi che l'esame dell'atto impugnato deve avvenire in, base ad una verifica puntuale di quanto stabilito dalle disposizioni dello Statuto del contribuente, dato che alla "autoqualificazione delle disposizioni stesse come attuative delle norme costituzionali richiamate e come principi generali dell'ordinamento tributario deve essere dato un preciso valore normativo" (Cassaz. Sent. l7576/02) e che, "il legislatore, infatti, ha manifestato esplicitamente l'intenzione di attribuire ai principi espressi nelle disposizione dello statuto o, desumibili da esso una rilevanza del tutto particolare nell'ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia" (Cassaz. Sent. 7080/04). Per quanto sinora detto è da ritenersi "che la sottoscrizione e/o l'indicazione del responsabile del procedimento siano elementi essenziali della cartella di pagamento (al fine di individuare con certezza l'autore dell'atto e/o il responsabile del procedimento). La loro mancanza come nel caso in esame inficia tutto il procedimento di riscossione". (CTP Lucca Sent. 163/03/07). Infine è da considerarsi irrilevante quanto affermato dal Concessionario al riguardo della Sig.ra F., posto che, in ogni caso "dalla solidarietà di tutte le parti contraenti verso l'amministrazione dello stato, per il pagamento dell'imposta di registro al contratto sottoposto a tassazione, discende il principio della natura rappresentanza giudiziale dei condebitori d'imposta nel senso che la risoluzione della lite tributaria tra la finanza ed uno degli obbligati al pagamento del tributo estende necessariamente i propri effetti nei confronti degli altri, che siano rimasti estranei alla controversia" (Cassaz. Sent. 1554/1962).
Considerate la controvertibilità delle questioni poste, la Commissione ritiene che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e dichiara compensate le spese.

Vedi nota di Massimo Basilavecchia L'invalidità degli atti del concessionario per omissione delle indicazioni obbligatorie: gli orientamenti della giurisprudenza di merito

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso, sez.I, 4 febbraio 2008, n. 6

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara, sez. II, 7 marzo 2008, n. 43

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. IX, 4 marzo 2008, n. 56

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. XXVI, 3 marzo 2008, n. 23

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. VII, 12 febbraio 2008, n. 1

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 14 gennaio 2008, n. 517

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, sez. IV, 14 gennaio 2008, n. 445

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 31 dicembre 2007, n. 570

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca, sez. II, 18 dicembre 2007, 163

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. XLI, 6 dicembre 2007, n. 510

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. XXXVIII, 25 febbraio 2008, n. 20

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 20 febbraio 2008, n. 118

Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. XIV, 17 gennaio 2008, n. 49

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sez. II, 19 dicembre 2007, n. 114

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. II, 13 dicembre 2007, n. 103

Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 6 maggio 2008, n. 188