Giurisprudenza

Commissione tributaria provinciale di Chieti, sez. II, (ordinanza) 27 maggio 2008, n. 277

Ici - Fabbricati rurali - Requisiti - Art. 42-bis, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 (conv. con L. 29 novembre 2007, n. 222) - Fabbricati strumentali all'attività agricola - Fabbricati di proprietà delle cooperative agricole (e loro consorzi) - Inapplicabilità del tributo - Art. 2, comma 4, L. 24 dicembre 2007, n. 244 - Rimborso Ici in favore delle cooperative agricole (e loro consorzi) - Natura interpretativa o innovativa dell'art. 42-bis - Irrilevanza - Ici - Inapplicabilità - Preclusione del rimborso ex art. 2, comma 4 - Questione di legittimità costituzionale per violazione artt. 3, 24 e 53 Cost. - Rilevanza e non manifesta infondatezza
(Cost., artt. 3, 24 e 53; D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, conv. L. 29 novembre 2007, n. 222, art. 42-bis; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 4)

L'art. 2, comma 4, L. 24 dicembre 2007, n. 244, afferma che «non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai Comuni, per i periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni» (le cooperative ed i loro consorzi) «di cui alla lettera i del comma 3-bis dell'art. 9 del decreto legge [...] 1993, n. 557[...]. introdotta dall'art. 42-bis, D.L. 1 ottobre 2007 [...] in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i». Conseguentemente deve ritenersi che, a prescindere dalla natura interpretativa o innovativa dell'art. 42-bis, cit., in merito alla ruralità per i fabbricati strumentali all'attività agricola di proprietà delle cooperative agricole (e loro consorzi), l'Ici non possa essere applicata, donde la non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 2, comma 4, cit., nella parte in cui preclude il diritto al rimborso, per violazione degli artt. 3, 24 e 53 Cost.

Con atto depositato il 14 novembre 2007 P.S., in qualità di legale rappresentante di C. società cooperativa con sede in Ortona, proponeva ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rimborso Ici per gli anni 2004-2005-2006-2007 adottato con determinazione n. 456 del 2 ottobre 2007 dal comune di Ortona.
A sostegno del ricorso deduceva che gli immobili appartenenti al consorzio C., costituito da nove cantine sociali, tutte cooperative agricole a mutualità prevalente operanti nel settore vitivinicolo ed enologico, siccome svolgente attività di vinificazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con il conferimento dei soci in fabbricati strumentali all'attività agricola e non destinati a fini abitativi, andavano esenti da Ici non potendosi disconoscere il carattere della ruralità, di qui la fondatezza della richiesta di rimborso delle somme pagate indebitamente negli anni pregressi.
Resisteva in giudizio il comune di Ortona con richiesta di rigetto del ricorso al rilievo che la diversa titolarità dei fabbricati inquadrati nella categoria D7 del catasto urbano ed intestati alla cooperativa rispetto ai soci coltivatori diretti e soprattutto la natura del reddito ricavato, d'impresa e non agrario, non consentivano raccoglimento della domanda.
La discussione della controversia s'incentrava sull'operatività dell'art. 43, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222 che ha posto fine alle incertezze interpretative sulla ruralità delle costruzioni strumentali necessarie alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi e dell'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) secondo cui non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai Comuni per periodi precedenti al 2008.
Proprio con riferimento a tale ultima normativa la parte ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale per la violazione degli artt. 3, 24, 53 della Costituzione. L'art. 42-bis, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 ha posto fine al contrasto giurisprudenziale insorto sulla natura dei fabbricati delle cooperative agricole riconoscendone il carattere della ruralità e quindi l'esenzione dall'Ici, e conferendo fondatezza ai motivi del ricorso del consorzio C.
Ritiene la Commissione che, al riguardo, non rilevi la questione sulla natura innovativa o interpretativa di tale norma che si riverbera su quella più ampia della retroattività o meno della normativa tributaria anche perché questa stessa Commissione ha avuto modo di dar ragione ai ricorrenti che avevano impugnato l'avviso d'accertamento per mancato pagamento dell'Ici sui fabbricati delle cooperative agricole proprio su base interpretativa (v. al riguardo le decisioni della giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto), quanto piuttosto la legittimità dell'art. 2, comma 4 della legge finanziaria 2008 che ha negato il diritto al rimborso Ici alle cooperative per gli anni antecedenti al 2008.
In buona sostanza la problematica in esame può essere sintetizzata nei seguenti brevi termini: le cooperative agricole non sono tenute a pagare l'Ici sui propri fabbricati per dettato normativo, ma se l'hanno fatto non spetta il rimborso se non dal 2008.
Ognuno comprende la discrasia logica e giuridica di tale proposizione, ma ancor più evidente è la irragionevolezza sul piano processuale.
In altri termini le cooperative che hanno omesso di pagare l'Ici sui fabbricati di proprietà giovandosi di una giurisprudenza di favore o anche della novella legislativa (art. 42-bis, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159) vedono riconosciuto il loro diritto all'esenzione in sede contenziosa, mentre quelle che si sono adeguate ad un altro orientamento interpretativo, annullato in forza di legge sopravvenuta, resterebbero ingiustamente penalizzate.
È di tutta evidenza la disparità di trattamento di due identici soggetti rispetto alla debenza della medesima imposta nient'affatto giustificata per il solo fatto che alcuni sono stati più ligi ad accollarsi un'imposta non dovuta rispetto ad altri che l'hanno contestata in sede giurisprudenziale.
D'altronde il diritto al rimborso è un istituto di carattere generale che è stato recepito specificamente nella normativa sull'Ici, sub art. 13, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Palese è la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.) una volta verificato che il consorzio C. ha inoltrato il ricorso tributario in data 26 settembre 2007, cioè anteriormente alla emanazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ha illegittimamente vanificato un diritto al rimborso sub iudice, ma già riconosciuto in sede legislativa, e della disparità di trattamento tributario a parità di capacità contributiva dei medesimi soggetti passivi (art. 53 Cost).
La questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, legge 24 dicembre 2007, n. 244 è poi rilevante nella presente controversia poiché il diritto al rimborso dell'Ici indebitamente pagata - petitum sostanziale del ricorso tributario - può essere riconosciuto, a prescindere dalla fondatezza dei motivi addotti (causa pretendi), soltanto a seguito dell'espunzione di detta norma dall'ordinamento tributario, il che è rimesso appunto alla Corte adita. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nei termini di cui in motivazione dell'art. 2, comma 4, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in relazione agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione;
sospende il presente procedimento;
ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità della norma sopra richiamata;
dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.


Vedi nota di Lorenzo del Federico I fabbricati rurali delle cooperative agricole: la questione di legittimità dell'art. 2, comma 4, L. n. 244/2007 è dovuta ad un equivoco

Vedi l'ordinanza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, sez. XXI, 12 marzo2008, n. 4