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Commissione tributaria provinciale di Bologna, sez. XII, 1 luglio 2009, n. 76
Presidente: Martone - Relatore: Giorgi
Ici - Agevolazioni ed esenzioni - Abitazione principale - Estensione dell’esenzione dell’abitazione alle pertinenze - Autorimesse accatastate in modo distinto, ma utilizzate unitariamente - Rilevanza della nozione civilistica di pertinenza - Irrilevanza delle norme regolamentari comunali
(C.c., art. 817; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2)
In tema di esenzione Ici dell’abitazione principale, il vincolo di pertinenzialità rispetto all’abitazione principale di due autorimesse accatastate distintamente, ma utilizzate unitariamente, da cui consegue l’estensione ad esse dell’esenzione dell’abitazione, deve essere accertata in concreto, sulla base delle disposizioni del Codice civile, senza considerare le norme regolamentari comunali.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2009, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento per imposta Ici, n. 15475 emesso dal Comune di Medicina, provincia di Bologna, con riferimento all’anno d’imposta 2006, notificato in data 14 novembre 2009.
[Omissis]
Con l’avviso di accertamento impugnato, l’ente impositore escludeva l’agevolazione prevista per l’abitazione principale ad una delle due pertinenze che il contribuente aveva indicato.
Il ricorrente impugnava la maggiore pretesa, sostenendo di essere proprietario di tre unità immobiliari: una costituita da abitazione principale e le altre due costituite da due autorimesse pertinenziali; queste ultime, ancorché oggetto di autonoma individuazione catastale, erano di fatto tra loro unite e venivano utilizzate dal ricorrente come pertinenza della propria abitazione.
Si costituiva il Comune di Medicina, contestando la pretesa della ricorrente e facendo rilevare come l’art. 15-bis del regolamento Ici, adottato dal medesimo Comune, prevedesse la possibilità di estendere il beneficio dell’abitazione principale ad una sola pertinenza, contraddistinta nella categoria catastale C/6, C/7 o C/2.
Replicava il contribuente con memoria, depositando riproduzioni fotografiche dell’autorimessa e facendo rilevare come l’art. 15-bis del regolamento dovesse ritenersi illegittimo ed andasse, di conseguenza, disapplicato. Tale disposizione di rango inferiore, infatti, si poneva in contrasto con gli artt. 817 e 818, c.c.
La causa veniva discussa alla pubblica udienza del 24 giugno 2009 e decisa con la motivazione di cui appresso.
Motivi della decisione
Questa Commissione ritiene che il ricorso debba essere accolto.
In primo luogo, infatti, deve essere osservato che la nozione di pertinenza rilevante ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (Ici) è quella civilistica, come delineata dall’art. 817, c.c.; in tal senso si veda Cass. civ., sez. trib., 25 marzo 2005, n. 6501; tale principio è, peraltro, espresso anche dal parere del Consiglio di Stato 24 novembre 1998, n. 1279, prodotto dal Comune resistente.
Ora, se questo è il principio cui ci si deve attenere, risulta evidente come il vincolo di pertinenzialità debba essere accertato in concreto sulla base delle disposizioni del Codice civile; in tal senso, con chiarezza, ancora la Corte Suprema: «in materia di imposta comunale sugli immobili, l’esclusione dell’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, disposta dall’art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, fonda l’attribuzione del rapporto pertinenziale su un criterio fattuale, rappresentato dalla destinazione effettiva e concreta di una cosa al servizio e all’ornamento di un’altra, senza che assuma rilievo la distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbricato, né il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico eventualmente attribuisca all’area pertinenziali» (Cass. civ. sez. trib., 13 luglio 2007, n. 15739, in banca dati fisconline).
Di conseguenza risulta di piena evidenza come l’esistenza o meno di un simile vincolo non possa essere regolata dalla norma regolamentare invocata dal Comune, la quale, in quanto illegittima, non può trovare applicazione.
In punto di fatto, avendo il ricorrente documentato la situazione della propria autorimessa, utilizzata unitariamente ancorché assoggettata a duplice identificazione catastale e non avendo svolto il Comune resistente alcuna contestazione circa l’esistenza in concreto del vincolo pertinenziale, deve ritenersi fondata la pretesa svolta dalla medesima parte.
Il ricorso merita, pertanto, di essere accolto.
La particolarità del caso e la soccombenza del Comune circa l’eccezione pregiudiziale, inducono la Commissione a compensare integralmente le spese di lite.
La Commissione tributaria provinciale di Bologna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Nota
In materia di Ici viene generalmente esclusa l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, così come si ritiene che non costituisca ostacolo all’applicazione dell’esenzione o agevolazione il fatto che esse abbiano un’iscrizione catastale distinta rispetto alla costruzione principale. In tal senso v. Cass., sez. trib., 26 agosto 2004, n. 17035, in Corr. Trib., 2004, 3403 (con nota di IANNIELLO, Il concreto vincolo pertinenziale “prevale” sul formale accatastamento dell’immobile); Cass., sez. trib., 16 marzo 2005, n. 5755, in Riv. Dir. Trib., 2005, II, 327 (con nota di BEGHIN). È invece rilevante l’appartenenza del bene a due distinti proprietari; v. in tal senso Cass., 24 giugno 2004, n. 19161, in banca dati fisconline. Sulla necessaria compresenza del requisito soggettivo ed oggettivo cfr. anche Comm. trib. prov. Roma, 10 marzo 2004, n. 75, ivi.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa a più riprese nel senso di ritenere che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, la nozione di pertinenza debba essere valutata in riferimento alle disposizioni di carattere generale contenute nell’art. 817 ss. c.c. Cfr. per tutte Cass., sez. trib., 16 marzo 2005, n. 5755, cit.; Cass., sez. trib., 13 luglio 2007, n. 15739, in Finanza loc., 2008, 4, 94. Per la giurisprudenza di merito, Comm. trib. prov. Reggio Emilia, 10 febbraio 2005, in Fisco, 2005, 1 ss. V. anche Comm. trib. prov. Udine, 3 ottobre 2003, n. 48, ivi, ove si è ritenuto intassabile un giardino, posto a servizio di un’abitazione, facendo ricorso alla nozione civilistica, come delineata dall’art. 817 c.c. ed escludendo il richiamo alla (diversa) nozione edilizia o urbanistica. Sull’inquadramento dei giardini tra le pertinenze v., da ultimo, Cass., sez. trib., 11 settembre 2009, n. 19638, in banca dati fisconline.
Si veda però anche Cass., sez. trib., 8 marzo 2005, n. 5015, in banca dati fiscoline, nella quale, in un caso in cui si controverteva sulla pertinenzialità di due suoli, i giudici hanno ritenuto che il vincolo della pertinenza non possa essere ricavato implicitamente, sulla base di una dichiarazione che essi costituiscono un’unica unità urbanistica, ma deve esser specificamente indicato; inoltre la richiesta di un accatastamento separato di immobili che pur si affermi legati da vincolo pertinenziale costituisce di per sé prova dell’inesistenza del vincolo stesso.
Nel caso in rassegna, oggetto di contestazione era l’esistenza di un vincolo di pertinenza ad abitazione principale di due garage, assoggettati a duplice identificazione catastale, ma utilizzati unitariamente. I giudici felsinei hanno ritenuto, sulla scorta della giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, che la valutazione circa la pertinenza di un bene ad un altro sia da farsi in concreto, tenendo conto della nozione dettata dall’art. 817 c.c. Il dato più significativo della sentenza de qua è costituito dal fatto che, facendo leva sul necessario richiamo alla normativa civilistica, si è ritenuto di disapplicare in quanto illegittima una norma del regolamento Ici di un Comune, che limitava la possibilità di estendere il beneficio dell’esenzione da imposta dell’abitazione principale ad una sola pertinenza, contraddistinta nella categoria catastale C/6, C/7 o C/2.
In dottrina sul tema cfr. GERLA, Ici: aree edificabili. Trattamento delle pertinenze, in Fisco, 2005, 1 ss.; PICCOLO, Ici. Agevolazioni per coltivatori diretti e imprenditori agricoli: intassabilità delle aree pertinenziali, in Fisco, 2004, 1 ss.; TOMBESI-PACI, Pertinenze dell’abitazione principale ai fini Ici, in Riv. Trim. Appalti, 2003, 2, 25; BUSANI, L’applicazione dell’Ici alle pertinenze dell’abitazione principale, in Finanza loc., 1999, 1075.
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