|
Commissione tributaria provinciale di Bari, sez. IV, 14 gennaio 2008, n. 445
Presidente: Lovecchio - Relatore: Miccolis
Riscossione - Cartella di pagamento - Omessa indicazione responsabile procedimento - Nullità
(L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7)
La cartella di pagamento priva dell’indicazione del responsabile del procedimento deve essere considerata nulla, sia per l’interpretazione data all’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza 377/2007, sia perché agli atti tributari deve essere applicata la legge n. 241 del 1990.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 28/6/2007 la Signora Ma. An. Pa. Gr.
rappresentata e difesa dall'avv. Lu. Qu., proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. ... emessa dall'Agenzia delle Entrate di Ba. ... con la quale veniva addebitata la somma complessiva di Euro 32.573,83 per IRPEF, addizionali e sanzioni, in seguito al controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'articolo 36 bis del DPR. 600/1973, per il periodo di imposta 2003.
La ricorrente eccepiva:
- la illegittimità della cartella per violazione della legge 890/1982 in quanto la stessa era priva sia della relata di notifica e sia dell'indicazione dell'ufficio postale per mezzo del quale è stato spedito l'atto;
- la nullità della cartella perché non sottoscritta;
- la nullità della cartella per difetto di motivazione e per mancata notifica dell'avviso bonario o comunicazione di irregolarità;
- la mancanza della indicazione del funzionario responsabile.
In conclusione la ricorrente chiedeva:
- l'annullamento della cartella impugnata, previa sospensione della esecuzione della stessa;
- la discussione della controversia in pubblica udienza;
- la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.
Con deduzioni del 13 luglio 2007 l'Agenzia delle Entrate di Ba. ... chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che la comunicazione di irregolarità è stata inviata con raccomandata dell'1/6/2006 e che la cartella impugnata è stata emessa nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
Con deduzioni del 6/9/2007 la società - Eq. Et. - Spa. di costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 evidenziando la carenza di legittimazione passiva.
Nell'udienza fissata per il giorno 5/11/2007 la Commissione concedeva la sospensione dell'atto impugnato e rinviava per la discussione del merito all'udienza del 10/12/2007.
Nell'udienza pubblica fissata per il giorno 10 dicembre 2007 è presente l'avv. Lu. Qu.., in qualità di difensore della ricorrente; assente il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate di Ba. ... pur se ritualmente convocato.
Osserva
La Commissione che il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
Preliminarmente il Collegio rileva che non può essere accolta l'eccezione della società Eq. Et. - Spa del difetto di legittimazione passiva, avendo la ricorrente eccepito anche vizi propri della cartella.
Passando ad affrontare le questioni pregiudiziali poste a sostegno della illegittimità della cartella, la Commissione osserva che la sollevata eccezione riguardante la mancata preventiva notifica della comunicazione di irregolarità, intesa come atto prodromico della cartella di pagamento, in violazione dell'articolo 6, comma 5, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei contribuente).
La comunicazione di irregolarità, prevista dall'articolo 25, comma 3 quater, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, consente infatti al contribuente di conoscere i motivi della pretesa erariale facendo, altresì, sorgere il diritto di ottenere la riduzione delle sanzioni.
Pertanto, la mancanza di tale formalità determina la nullità insanabile della successiva cartella esattoriale che diviene priva di una condizione di validità della azione di riscossione.
In tal senso si è espressa recentemente la Commissione Tributaria Regionale della Puglia che, con la sentenza n. 16/15/2007, ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento, derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, quando l'iscrizione a ruolo non risulti preceduta dall'invito al contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, così come previsti dallo Statuto del contribuente.
Altrettanto condivisibile appare l'altra eccezione sollevata dalla ricorrente riguardante la mancanza della indicazione del funzionario responsabile.
In effetti, cosi come stabilito dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 377/2007 , l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa., che sono, altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione (si veda, ora, l'articolo 1 comma 1, della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.
Vi è da aggiungere altresì che l'articolo 7 della legge 212/2000 si applica ai procedimenti tributari (oltre che dell'amministrazione finanziaria) dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti passivi privati cui compete l'esercizio di funzioni pubbliche, e che tali procedimenti comprendono sia quelli che il giudice a quo definisce come "procedimenti di massa" (che culminano, cioè, in provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di innumerevoli destinatari), sia quelli di natura non discrezionale.
Appare superfluo l'esame degli altri motivi indicati nel ricorso in considerazione dell'accoglimento di quelli esposti.
Alla luce di quanto evidenziato, poi, questo Collegio ritiene che sussistono giusti motivi perché siano interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.
Vedi nota di Massimo Basilavecchia L'invalidità degli atti del concessionario per omissione delle indicazioni obbligatorie: gli orientamenti della giurisprudenza di merito
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso, sez.I, 4 febbraio 2008, n. 6
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara, sez. II, 7 marzo 2008, n. 43
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. IX, 4 marzo 2008, n. 56
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. XXVI, 3 marzo 2008, n. 23
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. VII, 12 febbraio 2008, n. 1
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 14 gennaio 2008, n. 517
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 31 dicembre 2007, n. 570
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca, sez. II, 18 dicembre 2007, 163
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. XLI, 6 dicembre 2007, n. 510
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, sez. VI, 3 marzo 2008, n. 8
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. XXXVIII, 25 febbraio 2008, n. 20
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, 20 febbraio 2008, n. 118
Vedi sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. XIV, 17 gennaio 2008, n. 49
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sez. II, 19 dicembre 2007, n. 114
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. II, 13 dicembre 2007, n. 103
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. I, 6 maggio 2008, n. 188
|