Giurisprudenza

Commissione tributaria provinciale de L'Aquila, sez. XXXVIII, 9 maggio 2008, n. 80
Presidente: Grilli - Relatore: Santilli


Sanzioni amministrative - Principio di specialità - Sanzione amministrativa in concorso con sanzione penale - Sospensione dell'esecuzione - Imprenditore individuale - Sanzione amministrativa - Eseguibilità
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11, comma 1; D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 19, comma 2 e 21;)

Il principio di specialità tra sanzione penale e sanzione amministrativa non implica che debba essere sospesa l'esecuzione della sanzione amministrativa, nel caso in cui la sanzione amministrativa ed il processo penale riguardino un imprenditore individuale.

Svolgimento del processo

[...], con ricorso tempestivamente proposto, in data 30 novembre 2007, si è regolarmente costituito impugnando l'atto in oggetto, chiedendone l'annullamento, con la condanna dell'ufficio impostore al rimborso delle spese del giudizio. L'Agenzia delle Entrate, a seguito della decisione di questa Commissione n. 47, marzo 2007 del 20 aprile 2007, provvedeva ad iscrivere a ruolo i due terzi della sanzione accertata nei confronti del ricorrente.
Sostiene il ricorrente che, nelle more del processo penale a suo carico pendente presso il Tribunale dell'Aquila, trova applicazione la sospensione dell'esecuzione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 74/2000, stante l'identità della violazione tributaria e di quella penale, per cui andrebbe annullata l'impugnata iscrizione a ruolo.
Comunque, sostiene che la parte della sanzione non è soggetta a sospensione sarebbe pari ad euro 603,33, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3, del citato art. 21.
Si è regolarmente costituito l'ufficio impositore, con memoria depositata in data 29 gennaio 2008, contestando le ragioni della parte ricorrente. Eccepisce l'inammissibilità del ricorso per incertezza dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito, sostiene la regolarità e legittimità del proprio operato. Conclude per l'inammissibilità del ricorso e per il suo rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio come da nota allegata al proprio fascicolo.
In data 10 marzo 2008, depositava memorie illustrative la parte ricorrente nelle quali insiste sulla sospensione dell'esecuzione delle sanzione di cui all'art.21 del D.Lgs n. 74/2000.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio tra le parti, la commissione all'udienza del 25 gennaio 2008, con ordinanza di pari data, ha respinto la richiesta avanzata dalla parte ricorrente in calce al ricorso. Le parti presenti, attraverso i rispettivi difensori hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi ciascuna a quelle assunte nelle memorie difensive.
Di conseguenza la Commissione ha riservato la propria decisione.

Motivi della decisione

Ai fini della decisione della controversia, questa Commissione ritiene assolutamente necessario far riferimento alla interpretazione logica delle norme richiamate dal ricorrente, ovvero dell'art. 21, comma 1, e art. 19, comma 2, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Tale interpretazione logica è nel senso che, allorquando sussiste "diversità" tra l'autore della violazione e la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali egli ha agito, le sanzioni irrogate, in costanza di una rilevanza penale del fatto illecito, non sono eseguibili nei confronti della persona fisica, nel caso di ditta individuale, ovvero nei confronti della società, dell'associazione o dell'ente, i quali soggetti sono tenuti, comunque, al pagamento di una somma para alla sanzione amministrativa irrogata in relazione alla violazione commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale, della persona fisica, o dal dipendente o dall'amministratore degli altri soggetti, fatto salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.
Una considerazione particolare è doverosa nella fattispecie in cui vi sia "identità" tra la persona fisica, titolare di ditta individuale, e la persona che, agendo nel suo interesse, abbia commesso il fatto illecito sanzionato. In tale fattispecie, ai sensi dell'art. 11, comma 1, dell'art. 11, del D.Lgs. n. 472/1997, la persona fisica è tenuta, comunque, al pagamento della sanzione irrogata a carico dell'autore della violazione. Se è pur vero, che al comma1, dell'art.11, del D.Lgs. n. 472/1997, il legislatore abbia fatto riferimento letteralmente al «dipendente o al rappresentante legale o negoziale di una persona fisica», tuttavia, questa Commissione ritiene, per le considerazioni fin qui svolte, che nel caso di specie non si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, comma 1, e all'art. 19, comma 2, del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74, stante "l'identità" tra la persona fisica, titolare della ditta, e la persona che ne ha la rappresentanza legale o negoziale.
Il ricorrente, titolare della ditta individuale, è tenuto al pagamento della sanzione per la violazione commessa dal soggetto che ne ha la rappresentanza legale o negoziale il quale, dunque, è lo stesso titolare della ditta individuale. In altre parole, dovrebbe pagare la sanzione per se stesso per cui, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per dar attuazione alla non eseguibilità della sanzione, invocata nel ricorso.
Il ricorso va rigettato per la sua palese infondatezza nel merito nelle questioni di diritto. La Commissione ritiene, altresì, che le spese del giudizio vadano compensate tra le parti, ricorrendone i giusti motivi.

Vedi nota di Silvia Giorgi Principio di specialità e imprenditore individuale: i rapporti tra pena e sanzione amministrativa