Saggi

COOPERAZIONE FRA AUTORITÀ FISCALI, ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE
di Riccarda Castiglione


1. Considerazioni introduttive – 2. La cooperazione fiscale e l’accertamento tributario – 3. Le violazioni relative al procedimento di acquisizione delle informazioni – 4. La rilevanza dei vizi – 5. Il rilievo probatorio ed i limiti all’acquisizione delle informazioni – 6. Il principio di proporzionalità come limite generale alla cooperazione – 7. Il diritto del contribuente ad essere informato ed il problema del contraddittorio – 8. L’applicabilità delle norme sull’azione amministrativa – 9. Conclusioni

1. Considerazioni introduttive

L’esistenza di un mercato unico europeo, nonché, in generale l’economia globalizzata, pongono le Autorità fiscali di fronte alla necessità di applicare in modo efficiente gli strumenti di cooperazione.
In tale contesto, uno degli aspetti di maggiore interesse è senz’altro quello relativo allo scambio di informazioni ed in particolare alle modalità con le quali esso si realizza.
Occorre verificare se le informazioni che passano attraverso il canale dell’assistenza amministrativa in materia fiscale, siano adeguate rispetto ai diversi interessi in gioco: da una parte, quello degli Stati ad esercitare il proprio potere impositivo e a contrastare l’ evasione fiscale e le frodi; dall’altra quello del contribuente al corretto utilizzo di tale strumento a salvaguardia delle proprie libertà, secondo la consueta dialettica tra interesse fiscale degli Stati e diritti dei contribuenti. Si rende quindi necessario chiarire quali effetti provochi sull’azione impositiva l’utilizzo dello scambio di informazioni ed in particolar modo se e come eventuali violazioni di legge nel procedimento di cooperazione siano in grado di riverberarsi sugli atti impositivi che su di esse si fondano. L’analisi critica dei fondamentali profili della cooperazione fra Autorità fiscali, è pertanto premessa necessaria per verificare come l’applicazione di tali norme e principi possa riflettersi sull’ordinamento interno, sia in termini di utilizzabilità delle informazioni, sia in termini di validità dell’accertamento tributario.

2. La cooperazione fiscale e l’accertamento tributario
In occasione della presentazione della proposta di modifica alla Direttiva 77/799CEE e al Regolamento 218/92CEE, la Commissione europea ha ribadito[1] che, ai sensi delle disposizioni contenute in tali fonti, gli scambi di informazioni devono aver luogo tramite le Autorità competenti, indicate rispettivamente all’art. 1 della Direttiva 77/799 e all’art. 2 del Regolamento 218/92. “Se questa procedura non viene seguita, l’informazione fornita viene considerata non valida e non può essere utilizzata”[2] .
L’indirizzo comunitario, pertanto, è nel senso di qualificare vizio invalidante, sanzionato con l’inutilizzabilità, la sola violazione delle disposizioni sulla competenza. Evidentemente il criterio è quello dell’esigenza di rispettare il più possibile il principio di sovranità: la trasmissione di informazioni attraverso soggetti diversi da quelli individuati dalle norme comunitarie, infatti, non garantirebbe la certezza del consenso degli Stati.
La conseguenza di tale violazione non è tuttavia la nullità dell’atto conclusivo del procedimento di cooperazione, per carenza o mancanza assoluta di potere, ma la sola invalidità degli atti di trasmissione e, per l’effetto, la inutilizzabilità delle informazioni.
È evidente che le norme comunitarie in materia di cooperazione fiscale, facendo in più parti rinvio agli ordinamenti interni, ed essendo indirizzate agli Stati membri, non si sono occupate di affrontare altre questioni. Ciò, tuttavia, induce ugualmente a formulare alcun osservazioni critiche.
Qualora, infatti, lo scambio di informazioni avvenga direttamente tra i funzionari addetti ai controlli, anziché attraverso i canali richiesti dalle norme comunitarie (e cioè sezioni particolari all’interno degli Uffici Centrali delle Amministrazioni finanziarie), non si può certo affermare che l’atto sia stato emanato da un organo privo in modo assoluto di potestà, trattandosi piuttosto di un atto emanato da un soggetto semplicemente incompetente[3] .
Quanto al fatto che la formulazione della norma apparentemente non faccia distinzione tra Autorità richiedente ed Autorità richiesta, sembra ragionevole ritenere che la sanzione della inutilizzabilità debba colpire solamente quei casi in cui l’incompetenza sia ravvisabile da parte dell’Autorità che rilascia le informazioni, e non anche da parte del soggetto che effettua la richiesta. Questo perché, mentre potrebbe a ragione comprendersi una esigenza rigorosa di certezza circa la fonte delle informazioni, analoga esigenza non si avverte nell’ipotesi inversa.
Pertanto, per quanto concerne la richiesta di informazioni formulata da un ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, o anche semplicemente da un singolo funzionario, l’informazione dovrebbe ritenersi utilizzabile purché rilasciata dall’Autorità straniera individuata dagli artt. 1 e 2 della direttiva comunitaria e del regolamento, pur in presenza di disposizioni comunitarie che in tal senso non fanno alcuna distinzione.
Restando all’argomento specifico, se condizione indefettibile per l’utilizzabilità delle informazioni è la riconducibilità all’Autorità competente, occorre tuttavia valutare non solo se tale requisito sia sufficiente, ma soprattutto come esso debba essere collegato alla presenza di ulteriori presupposti. Verrebbe infatti da domandarsi se l’invalidità dell’atto di trasmissione colpisca, con la derivata inutilizzabilità, anche quelle informazioni che siano state acquisite nel rispetto delle norme in generale sul procedimento tributario, confrontando tale situazione con quella inversa, in cui cioè, ancorché illegittimamente acquisita o raccolta, l’informazione venga tuttavia trasmessa nel rispetto delle disposizioni sulla competenza[4] .
Tuttavia ove si ritenga che il requisito della competenza sia l’unico indefettibile, si giungerebbe ad una situazione limite, in cui il sistema creato dalle norme comunitarie in materia di cooperazione risulterebbe tale da consentire di superare qualunque limite e violazione procedurale, ammettendo l’utilizzo di informazioni, e quindi di prove illegittimamente acquisite, seppure legittimamente trasmesse.
In merito si rendono necessari alcuni chiarimenti.

3. Le violazioni relative al procedimento di acquisizione delle informazioni
Il procedimento in materia di assistenza fiscale dovrebbe essere correttamente seguito, evitando di dar luogo a vizi propri, indipendentemente dal fatto che esso si basi su atti o comportamenti posti in essere dall’Autorità estera richiesta.
Il quadro è tuttavia più complesso se si considera che:
- la direttiva 77/799 ed il regolamento 1798/2003 consentono un flusso di informazioni di fonte disomogenea, nel senso che può trattarsi di dati provenienti dalle dichiarazioni, documenti che contengono dati, notizie acquisite attraverso comunicazioni di organi e amministrazioni dello Stato o altri enti, dalle banche o altri istituti di credito, dati desunti o ricavati dal bilancio, dalle scritture contabili, dalle fatture, da atti e documenti relativi all’impresa, di dati notizie e documenti forniti da qualunque altro soggetto o dallo stesso contribuente, questionari, comunicazioni, processi verbali di verifica o di constatazione relativi ad ispezioni eseguite nei confronti del soggetto sottoposto a verifica o di altri contribuenti, documenti e dati relativi agli studi di settore, ai parametri, ai coefficienti o ad altri strumenti statistici eventualmente utilizzati in altri Paesi;
- ove le Autorità non siano già in possesso delle informazioni richieste, devono eseguire le indagini necessarie per ottenerle;
- l’Autorità fiscale che trasmette le informazioni non è l’Autorità fiscale che emetterà l’avviso di accertamento.
Si crea così una situazione per cui le risultanze di un’attività istruttoria svolta in base alle norme sul procedimento tributario di un certo Paese, sono poste a fondamento dell’accertamento tributario emesso da un altro Paese.
Può accadere pertanto che l’avviso di accertamento si basi su dati, notizie, prove illegittimamente acquisite, della qual cosa l’Autorità fiscale richiedente non è a conoscenza, né può esserne a conoscenza, non potendo effettuare alcun controllo in tal senso. Essa infatti si limita a recepire le informazioni che le vengono spontaneamente o automaticamente trasmesse o che essa stessa ha richiesto, senza aver alcuna indicazione sulle modalità attraverso le quali l’acquisizione o l’indagine si è svolta.
Eppure, come osservato, l’indirizzo comunitario è nel senso di ritenere che laddove il transito delle informazioni avvenga attraverso le Autorità fiscali a ciò designate, l’informazione si ha come validamente acquisita per lo Stato che la riceve ed è pertanto utilizzabile nell’avviso di accertamento[5] .
Tutto ciò non solo pone in ultima analisi problemi per il giudice tributario che è chiamato a verificare la regolarità dell’acquisizione delle prove[6] , ma ancora di più per il soggetto destinatario dell’avviso di accertamento, soprattutto in considerazione del fatto che egli potrebbe ignorere che è in corso una procedura di scambio di informazioni che lo riguarda.
Ai nostri fini una conferma indiretta è riscontrabile nella sentenza della Cassazione n. 3254 del 20/03/2000, una delle poche che abbia trattato il tema della cooperazione in materia fiscale.[7] Secondo la Cassazione la provenienza dell’informazione o del dato da parte di un’altra Amministrazione fiscale, sarebbe garanzia sufficiente ad attribuire legittimità all’acquisizione stessa. Il rapporto di collegamento che sussiste tra le Autorità fiscali che collaborano tra loro e che esclude il contatto diretto tra il funzionario preposto al controllo e la fonte dell’informazione, si giustificherebbe nel senso di riconoscere all’Autorità richiesta una funzione di garanzia della sussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge.
In tale ottica lo scopo di disposizioni quali quelle dell’art. 1 e dell’art. 2 della direttiva 77/799 CEE e del regolamento 1798/2003 CE sarebbe quello di realizzare un controllo successivo di legittimità (preventivo rispetto alla trasmissione delle informazioni) dell’intervento istruttorio, come a dire che se l’informazione è stata trasmessa dall’Autorità fiscale preposta allo scambio di informazioni, il documento, il dato, la notizia, la prova, è stata validamente acquisita e come tale non vi sono dubbi circa la sua utilizzabilità a motivazione di un avviso di accertamento.
Altra considerazione, non meno importante, riguarda l’impossibilità, da parte degli organi preposti al controllo, di poter effettuare un vaglio sulla utilizzabilità delle prove ottenute per mezzo della cooperazione. Se è vero come è vero che i requisiti di validità di un atto sono stabiliti dall’ordinamento di origine, l’interesse dell’Amministrazione finanziaria è soltanto quello di ottenere l’informazione richiesta, senza preoccuparsi di sapere come l’Autorità straniera ne sia entrata in possesso.
Per quanto concerne pertanto l’ordinamento italiano, dal punto di vista della disciplina dell’accertamento e dell’operato in genere degli uffici finanziari, ed in relazione alle informazioni transitate attraverso il canale dell’assistenza in materia fiscale, non sembra ragionevole discostarsi dal prevalente orientamento giurisprudenziale in materia di utilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, per cui l’eventuale illegittimità dell’indagine svolta dall’Autorità richiesta, ed il travaso delle relative risultanze nell’avviso di accertamento, non dovrebbe comportarne di per sé l’illegittimità[8] .
Ad attenuazione di eventuali perplessità si può ribattere che non necessariamente i controlli sfociano in provvedimenti di accertamento, la funzione assolta dagli strumenti di assistenza in materia fiscale è anche quella della prevenzione, l’accertamento può anche essere fondato su elementi in tutto o in parte diversi da quelli acquisiti attraverso la cooperazione e l’acquisizione delle informazioni può riguardare anche un soggetto diverso da quello destinatario di un avviso di accertamento e pertanto diverso da quello che ha subito le indagini.
Questi argomenti, che con i dovuti adattamenti la dottrina italiana[9] ha valutato al fine di escludere l’esistenza di un nesso tra attività di indagine ed avviso di accertamento che permetta il riverberarsi di vizi della prima quali motivi di invalidità del secondo, potrebbero essere ripresi per sostenere l’irrilevanza dei vizi inerenti l’attività d’indagine, svolta dall’Autorità richiesta e quindi al di fuori dei propri confini nazionali.

4. La rilevanza dei vizi
Il rischio che trovino ingresso nell’attività di indagine atti che dal punto di vista dell’ordinamento interno sarebbero illegittimi, è stato preso in considerazione, per escluderne qualunque rilevanza sul piano del nesso causale, anche dal legislatore comunitario. Ad esempio, nella direttiva 77/799CEE, non è stata contemplata una rigida applicazione dei principi di reciprocità e/o di equivalenza, ma ci si è limitati a prevedere, all’art. 8. che non vi è l’obbligo (non dice che “non è consentito” o che “è vietato”) di trasmettere le informazioni che lo Stato richiedente, in base alla legislazione o alla prassi interne non sarebbe in grado comunque di ottenere o procurarsi legittimamente.
Nulla esclude, anche se si tratta di una ipotesi remota, che lo Stato richiesto acquisisca dati e notizie secondo modalità che per l’ordinamento tributario dello Stato ricevente non sarebbero legittime[10] , oppure, secondo un diverso scenario ipotizzabile, durante l’attività di indagine ed acquisizione delle informazioni potrebbero essere poste in essere delle illegittimità-irregolarità idonee a ripercuotersi sul successivo atto di accertamento se questo fosse emesso in quello Stato, ma che tuttavia non lo sarebbero per l’ordinamento dello Stato richiedente.
Non esistono nel nostro sistema tributario disposizioni che prevedano un esplicito principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente raccolte, né tantomeno sussistono norme che disciplinano le conseguenze delle illegittimità-irregolarità che riguardano una procedura di assistenza fiscale. A tal fine è utile riprendere quanto già osservato dalla Suprema Corte[11] , secondo la quale la validità degli atti concerne esclusivamente l’ordinamento nel quale questi ultimi vengono posti in essere con l’impossibilità di effettuare una valutazione rispetto a norme appartenente ad ordinamenti diversi. Si ritiene pertanto di accogliere la soluzione in base alla quale i due procedimenti, quello volto alla acquisizione della informazione e quello tributario dello Stato richiesto, sono da considerarsi autonomi: non rileva, di conseguenza, l’illegittimità dell’acquisizione dei dati posta in essere dall’Autorità straniera per dare seguito ad una richiesta di assistenza.
Nel contesto della cooperazione fiscale sembra sia pertanto plausibile ritenere che tra i due procedimenti, quello conclusivo delle indagini tributarie nello Stato estero, e quello delle indagini fiscali e dell’avviso di accertamento nel territorio italiano, sussista un nesso meramente eventuale, inidoneo a realizzare lo schema della “invalidità derivata”[12] : poiché è il rispetto delle norme interne a determinare la validità degli atti istruttori, non si potrebbe rilevare una illegittimità che si riverberi sull’avviso di accertamento, inficiandolo, laddove ad essere viziato sia l’atto di acquisizione straniero.
Se infine, stando alla lettera del disposto normativo, l’Amministrazione finanziaria italiana che riceve l’atto conclusivo delle indagini tributarie svoltesi all’estero, ha rispettato tutte le norme sul procedimento tributario, che nel caso di specie sono quelle relative alle modalità attraverso le quali deve aver luogo la richiesta di assistenza, si può affermare che non si configura alcuna violazione invalidante.
Si vuole quindi sottolineare che se per le illegittimità occorse durante l’attività investigativa all’estero, è l’ordinamento in cui tali atti si sono formati a stabilire se ed in che termini si siano verificate è solamente in quella sede che andrebbe riconosciuta l’esperibilità di azioni volte a far valere tali vizi.
I vizi che derivano dall’inosservanza delle regole sulle indagini tributarie, potranno così essere oggetto di contestazione da parte del contribuente solamente all’interno dell’ordinamento nel quale si sono prodotti, poiché una volta che le informazioni transitano attraverso i canali della cooperazione, diventano, per l’Amministrazione fiscale italiana utilizzabili, purché quest’ultima abbia osservato le specifiche disposizioni sullo scambio di informazioni[13] .
Così come afferma autorevole dottrina “è acquisita illegittimamente quella prova che sia ottenuta facendo ricorso ad atti o procedimenti istruttori effettuati in violazione delle disposizioni dettate in materia dalle singole leggi d’imposta; oppure in violazione delle disposizioni che regolano l’esercizio dell’attività amministrativa in generale (e che non siano derogate, esplicitamente o implicitamente, dalla specifica normativa tributaria); o, più in generale ancora, in violazione delle disposizioni che definiscono i limiti d’esercizio dei pubblici poteri. In breve, illegittima, sarà quella prova che sia stata acquisita nell’ambito di un’attività istruttoria (o di una attività a monte dell’attività istruttoria) esercitata in violazione delle norme di legge[14] .
Se questi sono i casi in cui una prova può dirsi illegittimamente acquisita secondo il nostro ordinamento, si nota subito che nessuna di queste circostanze ricorre nella cooperazione fiscale, in quanto nessuna norma che disciplina l’attività istruttoria può dirsi violata Ne risulta che eventuali vizi di acquisizione non daranno luogo all’impugnabilità dell’avviso di accertamento emesso in Italia: gli elementi acquisiti, ancorché illegittimi, non sono tali in base alle leggi italiane, ma alla luce solamente delle disposizioni in vigore in un altro ordinamento. Seppure nel diverso ambito della riscossione dei tributi[15] , anche se pur sempre sul tema dell’assistenza amministrativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto l’autonomia dei procedimenti nei diversi ordinamenti[16] .
In particolare è stato chiarito che spetta all’Autorità del luogo in cui si è formato il presupposto impositivo il compito di accertare la sussistenza o meno del debito tributario, secondo le leggi vigenti in quell’ordinamento, mentre compete all’Autorità del luogo in cui si chiede la riscossione la gestione degli atti riferiti a tale fase, compresa l’impugnazione dei vizi che in tale fase si sono prodotti. La Suprema Corte, infatti, ritiene inconcepibile l’impugnazione davanti ad un giudice diverso da quello dell’ordinamento in base al quale l’atto è stato emesso.
Per quanto fin qui evidenziato, si giunge alla conclusione secondo la quale il procedimento di acquisizione delle prove volto a soddisfare una richiesta di informazioni non termina con l’emissione dell’avviso di accertamento che su tali informazioni si basi, ma con l’atto dell’Amministrazione finanziaria straniera con il quale essa viene trasmessa ad un’altra Autorità fiscale ed è pertanto in quella sede e fino a quel momento che devono e possono essere fatti valere eventuali vizi di acquisizione.
Se però si ritiene che vi siano ragioni per riconoscere validità ad un avviso di accertamento fondato su prove raccolte illegittimamente da parte di un’altra Amministrazione fiscale ed al compimento delle cui indagini gli uffici dell’Amministrazione finanziaria italiana sono rimasti estranei, è allo stesso tempo necessario valutare se ciò comporti delle ripercussioni eccessive nella sfera del contribuente, che potrebbe subire gravi menomazioni del proprio diritto di difesa.
Questi, infatti, si troverebbe nell’impossibilità di impugnare l’avviso di accertamento facendone valere l’invalidità[17] : per scongiurare tale pericolo al contribuente dovrebbe essere comunque data la facoltà di opporsi ed impedire la trasmissione delle informazioni.
Ciò dovrebbe implicare che egli sia messo in grado di poter conoscere che è in corso una richiesta di informazioni, cosicché possa, nella sede opportuna, e cioè prima che le informazioni vengano trasmesse, far valere eventuali illegittimità. Occorrerebbe quindi valorizzare il suo diritto ad essere informato, nonché ampliare il principio del contraddittorio nella fase antecedente all’emissione dell’avviso di accertamento.

5. Il rilievo probatorio ed i limiti all’acquisizione delle informazioni
Il problema dei vizi assume importanza anche in merito al rilievo probatorio delle informazioni e degli atti in cui esse vengono trasfuse. A tal proposito può essere utile un richiamo ad un altro Modello per la cooperazione fiscale, che è quello appunto elaborato dal CIAT[18] .
Il fatto che il paragrafo 10 dell’art. 4 del progetto CIAT dedicato allo scambio di informazioni statuisce che fatta salva la prova contraria esibita dalla persona interessata, il semplice fatto che lo Stato richiedente riceva informazioni che siano state ottenute in base a tale accordo fa sì che tali informazioni costituiscano “prova legale”, induce con sollievo a constatare che nessuna disposizione analoga sia rinvenibile nell’art. 26 del Modello OCSE contro le doppie imposizioni, né nel Modello OCSE sullo scambio di informazioni, né tantomeno nelle norme di fonte comunitaria. Pare pertanto che le informazioni acquisite attraverso gli strumenti di cooperazione fiscale abbiano valore probatorio uguale a quello delle corrispondenti informazioni ottenute in base al proprio ordinamento interno[19] . Attribuire validità di “prova legale” alle prove documentali provenienti dagli altri Stati nell’ambito dell’attività di scambio di informazioni, indipendentemente dalla loro natura, porterebbe alla conclusione per cui tutti i dati e le notizie così acquisiti diventano tautologicamente atti pubblici, scritture private autenticate o riconosciute, copie di atti pubblici o privati anche laddove non lo siano ab origine. Si ricordi, infatti, che anche nell’accertamento e nel processo tributario sussistono una serie di regole probatorie che stabiliscono non solo quali prove possano essere utilizzate, ma anche con che grado di intensità esse incidono sul convincimento dell’Amministrazione finanziaria e del giudice tributario[20] .
Nelle prove legali, in particolare, l’efficacia probatoria non è stabilita da una norma tributaria, ma dalla regola generale di cui all’art. 2699 c.c. che attribuisce a tali atti una forza massima, quella appunto di piena prova (fino a querela di falso) circa la rispondenza al vero dei fatti che l’organo verificatore attesta essere avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti[21] , nonché la data e la provenienza da un pubblico ufficiale.
In ambito tributario, tuttavia, si verifica spesso che atti non finalizzati ad acquisire pubblica fede, ma aventi semplicemente funzione conoscitiva, provengano da pubblici ufficiali. Quindi, ad esempio, i verbali redatti dalla Guardia di Finanza o dai verificatori hanno solo lo scopo di raccogliere le risultanze dell’attività istruttoria[22] .
Pertanto, così come si rende necessaria una distinzione sulla valenza probatoria degli atti formati da pubblici ufficiali, è difficile poter affermare che attraverso la procedura di scambio di informazioni tutti i documenti acquisiscano efficacia equipollente a quella di prova legale, in special modo nei casi in cui tali atti non provengano nemmeno da chi la potestà di attribuirgli pubblica fede.
È così ancora più evidente la compressione del diritto di difesa del contribuente in presenza di disposizioni che attribuiscono fede privilegiata a quelle informazioni che transitano attraverso l’assistenza fiscale, potendo in tale ambito rientrare anche prove precostituite dall’ufficio e acquisite senza contraddittorio[23] .
Il valore di atto pubblico, tuttavia, non rende indiscutibile la verità di quanto riportato o contenuto nel documento. Ciò che assume rilevanza è l’esistenza dei fatti, delle dichiarazioni, delle operazioni, ma non la prova che essi siano realmente avvenuti o che siano assolutamente accaduti come riportato nella prova documentale[24] .
Si ricordi infatti che per l’art. 2699 c.c. l’atto pubblico fa fede fino a querela di falso limitatamente alla provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale, alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza.
Per le informazioni provenienti da un’Autorità fiscale estera e che si traducono in documenti, si dovrebbero perciò sempre distinguere quelli per i quali è da ammettersi la prova contraria senza necessità di proposizione di querela di falso, liberamente valutabili dal giudice tributario, e quelli che invece, avendo natura di hanno atto pubblico, hanno efficacia di piena prova.
Sul diverso tema, poi, della “violazione” dei principi che regolano la cooperazione o la violazione di limiti all’obbligo di prestare assistenza, non si può parlare di violazioni vere e proprie. Tra le norme tributarie italiane, al contrario di quanto accade in altri Paesi[25] , in cui la direttiva ha trovato attuazione attraverso l’introduzione di limiti ostativi alla cooperazione, non vi sono infatti disposizioni che vietino all’Autorità fiscale italiana di trasmettere le informazioni. A parte la traduzione del principio di equivalenza nell’art. 31 bis del D.P.R. 600/73 e nell’art. 65 del D.P.R. 633/72, che equipara le modalità ed i limiti dell’attività investigativa svolta per adempiere ad una richiesta di cooperazione, a quelli previsti per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, non esistono né norme che traducono gli altri principi in divieti di cooperazione, né norme che qualificano i limiti alla cooperazione previsti nella direttiva 77/799CEE o nel regolamento 1798/2003 in divieti all’obbligo di fornire assistenza.
L’art. 31 bis del D.P.R. 600/1972 statuisce semplicemente che “ le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un’informazione la cui divulgazione contrasti con l’ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l’Autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni”.
La mancanza di una disciplina ostativa nella legislazione esistente rispetto all’assistenza in materia fiscale, così come di altre disposizioni che regolino le modalità attraverso le quali essa si svolge, porta a ritenere che l’attuazione della direttiva 77/799 CEE in Italia sia avvenuta attraverso un rinvio al contenuto della direttiva stessa, nel senso che essa è stata evidentemente recepita nel suo contenuto integrale attraverso la generica formulazione “l’Amministrazione finanziaria provvede allo scambio con le altre Autorità competenti degli Stati membri della comunità economica europea delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio”. È pertanto al contenuto della direttiva stessa che occorre far riferimento per individuare l’esistenza di eventuali obblighi, diritti e violazioni da cui possano derivare vizi della procedura.
L’analisi del contenuto della direttiva porta ad osservare che i principi che regolano la cooperazione sono individuati come limiti potestativi, pertanto nulla esclude che siano trasmesse anche informazioni che portino a divulgare un segreto commerciale, industriale, professionale, un processo commerciale, o informazioni che prescindano dal principio di reciprocità.
L’art. 8, della Direttiva 77/799CEE è pertanto ritenuta erroneamente dalla dottrina italiana una norma garantista[26] , perché più che sul fatto che essa consente agli Stati di rifiutare di fornire assistenza in presenza di determinate circostanze, l’attenzione deve essere posta sul fatto che essa non impone obblighi di astensione dal cooperare. Il che significa, per il contribuente residente in Italia nei confronti del quale si mette in moto una richiesta di cooperazione, che laddove lo scambio di informazioni porti alla trasmissione di informazioni lesive del suo interesse alla tutela di un segreto commerciale, industriale ecc. non è ravvisabile alcun comportamento illegittimo dell’Amministrazione finanziaria.
Il discorso non varia in riferimento ad ipotesi di richieste di assistenza verso l’Italia, in quanto vi sono altri Stati membri che, seppur diversamente dal caso italiano, hanno previsto che nessun obbligo, come quello del segreto, possa impedire all’Amministrazione tributaria di procedere allo scambio di informazioni di cui alla Direttiva 77/799CEE[27] .
Nulla impedisce pertanto che ai fini dell’accertamento siano utilizzate informazioni che l’Amministrazione fiscale italiana non avrebbe potuto acquisire in base alle proprie leggi o prassi interna, che costituiscano la divulgazione di segreti o che vengono trasmesse in assenza di reciprocità. Pari discorso può essere fatto con riguardo al regolamento 1798/2003 CE che in tema di limiti e segretezza non si discosta in modo significativo dalla direttiva 77/799 CEE. Pertanto, come si è visto, la compressione della tutela del contribuente può avere luogo attraverso una variegata sintomatologia:
-utilizzo di elementi, dati, informazioni illegittimamente acquisite perché: a) acquisiti in violazione di legge nello Stato richiesto; b) acquisiti in conformità alla legge e alla prassi vigenti nello Stato richiesto ma la cui acquisizione la legislazione o la prassi italiana non avrebbero consentito se si fosse trattato di svolgere l’attività istruttoria in Italia; c) trasmissione o utilizzo di informazioni che hanno comportato la divulgazione di segreti commerciali, industriali, professionali, di un processo commerciale da cui il contribuente potrebbe ricevere un danno e alla cui divulgazione non ha potuto opporsi per inesistenza di un obbligo di notifica circa la procedura di cooperazione in corso; d) trasmissione o utilizzo di informazioni in violazione di principi di diritto comunitario.
A proposito delle ultime due ipotesi, l’inesistenza di un divieto previsto dalla legge ad adempiere all’obbligo di cooperazione al verificarsi di certi presupposti, e l’inesistenza di un divieto, contenuto nella direttiva, ad adempiere all’obbligo di cooperazione in violazione dei principi di reciprocità, equivalenza, ecc., escludono che il provvedimento impositivo risulti viziato per violazione di norme procedimentali e/o di principi che regolano la cooperazione. Tuttavia, come si avrà modo di illustrare nel seguente paragrafo, il provvedimento, pur se non viziato per violazione di legge in senso stretto, potrebbe risultare emanato in violazione di altri principi di diritto comunitario, quali il principio di proporzionalità ed il principio del contraddittorio.

6. Il principio di proporzionalità come limite generale alla cooperazione
È stato dimostrato come le restrizioni contenute nelle norme comunitarie e anche nell’art. 26 del Modello OCSE, non sono idonee ad approntare adeguate garanzie per il contribuente. Esse infatti non precludono uno scambio arbitrario di informazioni e sono costruite in modo che alcuni elementi di tali previsioni siano suscettibili di essere interpretate in modo differente dagli Stati. Si pensi al concetto di “ordine pubblico” “divulgazione di un segreto” o alla diversa valenza che le Autorità fiscali possono attribuire a disposizioni che si riferiscono all’ “assistenza analoga”, al “previo esaurimento delle fonti consuete di informazione”, “all’utilizzazione per fini diversi da quelli per i quali le informazioni sono state rilasciate”.
È indubbio che la cooperazione in materia fiscale pone un problema di contemperamento tra interessi contrapposti: da una parte quelli delle Autorità fiscali ad applicare le imposte in modo effettivo, dall’altra quelli del contribuente all’esercizio delle libertà personali ed economiche. Rispetto all’esigenza di effettuare tale contemperamento, il principio comunitario di proporzionalità[28] è idoneo allo scopo, secondo il criterio per cui l’Amministrazione pubblica non può imporre obblighi e/o restrizioni alle libertà del privato in misura superiore a quanto strettamente necessario per il soddisfacimento di quell’interesse che si intende raggiungere, in modo che il pregiudizio che il contribuente possa ricevere dall’utilizzo degli strumenti di cooperazione non superi quello sbarramento dato dallo scopo per il quale esso è congegnato[29] . Lo scambio di informazioni deve essere “necessario” ed affermare ciò comporta la salvaguardia di diritti del contribuente che possono essere pregiudicati dall’attivazione di tale procedimento[30] . Vi deve perciò essere una “relazione ragionevole, adeguata e non sproporzionata tra il fine perseguito dall’azione statale e gli strumenti impiegati per conseguirlo”. Inoltre, “il rapporto tra le diverse possibili linee di condotta e le imposizioni che derivano ai singoli deve essere tale da indurre a scegliere lo strumento che, pur ubbidendo agli stessi fini, sia il meno restrittivo”[31].
L’Autorità fiscale deve perciò farsi carico di valutare se esistano misure meno invasive che possano condurre al medesimo risultato e perciò deve aver precedentemente esaminato tutte le possibili linee domestiche di investigazione, compreso il ricorso al dovere di cooperazione del contribuente. Deve essere data priorità alle modalità operative che non comportino sforzi sproporzionati e che diano come risultato elementi probatori dotati di un sufficiente grado di affidabilità. Lo scambio di informazioni deve essere altresì adeguato allo scopo che l’Amministrazione vuole raggiungere e cioè deve consentire allo Stato che ne fa richiesta di determinare correttamente le imposte. La richiesta di assistenza non dovrebbe perciò essere formulata se essa non è in grado di contribuire in alcun modo a chiarire la posizione fiscale del contribuente o se i fatti che a ciò si riferiscono sono stati già tutti chiariti e l’informazione servirebbe solamente a verificare fatti già acclarati.
Alla richiesta di cooperazione gli Stati dovrebbero far ricorso quando non sono in grado di determinare autonomamente gli elementi necessari per una corretta determinazione della base imponibile se non attraverso informazioni nella disponibilità di un’altra Autorità fiscale o quando la corretta ricostruzione dei fatti è possibile solamente a costi elevati[32] .

7. Il diritto del contribuente ad essere informato ed il problema del contraddittorio
Quanto al principio del contraddittorio , le violazioni possono risultare ancora più evidenti alla luce delle disposizioni che regolano l’agire della Pubblica amministrazione.
L’art. 13 della legge n. 241/1990 secondo cui le disposizioni contenute nel capo III della legge “partecipazione al procedimento amministrativo”; non si applicano ai procedimenti tributari[33] , fa propendere la dottrina per l’esclusione dell’esistenza dell’obbligo di notifica al contribuente circa l’avvio di una procedura di cooperazione fiscale. Su tale punto si potrebbe anche concordare, se non fosse che il rinnovato art. 1, comma 1 della legge n. 241/90, individua espressamente tra i principi cui deve essere improntata l’azione amministrativa i principi dell’ordinamento comunitario[34].
È indubbio che con il richiamo ai principi dell’ordinamento comunitario, trovi ingresso nel nostro ordinamento anche il principio del contraddittorio. Pur senza voler entrare nel merito delle critiche che i limiti applicativi stabiliti nell’art. 13 della legge 241/90 hanno sollevato tra gli studiosi[35], ci si sofferma sugli spunti evolutivi prospettati da parte della dottrina[36] : la non applicazione ai procedimenti tributari delle disposizioni del capo III della legge sul procedimento amministrativo, non ha escluso completamente la partecipazione dei cittadini alla formazione di tale categoria di atti[37] . I procedimenti tributari, infatti, sono dotati di regole procedimentali speciali in cui la partecipazione dell’interessato[38] avviene, anche se non in modo generalizzato e sistematico. La convocazione negli uffici per esibire documenti o fornire dati, notizie, chiarimenti, la risposta ai questionari, il diritto a presentare osservazioni ecc. sono tutte modalità attraverso le quali si realizza la partecipazione del contribuente al procedimento tributario e che escludono che il procedimento di concluda con un atto inaudita altera parte[39] . La disciplina dell’accertamento contempla una serie di aperture verso il contribuente e che lo mettono in grado di far valere le proprie ragioni prima dell’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento[40] .
Il principio del contraddittorio[41] trova riconoscimento nel procedimento tributario[42] : ciò che viene limitato, in ragione della necessità di salvaguardare il segreto istruttorio e l’integrità delle prove, è il diritto del contribuente ad essere informato dell’avvio del procedimento[43] .
Nell’ambito della cooperazione in materia fiscale il diritto del contribuente ad essere informato[44] in relazione al fatto che determinati dati o notizie stanno per essere trasmessi ad un’altra Autorità fiscale, è strettamente funzionale al principio del contraddittorio. Se infatti al contribuente non è data comunicazione circa l’avvio di tale procedura, questi non sarà in grado di poter efficacemente opporre le sue ragioni all’Amministrazione finanziaria in un momento successivo perché avrà già subito irrimediabilmente un pregiudizio[45] .
L’importanza che il principio del diritto al contraddittorio assume nell’ambito della cooperazione fiscale, può essere facilmente dimostrata proprio riguardo alla divulgazione di segreti: indipendentemente da una definizione dei termini, molto generici, di segreto commerciale, industriale, professionale ecc., è pacifico che un segreto è un qualcosa noto solo ad una cerchia ristretta di persone e che se rivelato provoca un danno al contribuente. Anche la semplice possibilità che ciò si verifichi dovrebbe essere sufficiente a spingere le Autorità fiscali coinvolte nello scambio di informazioni ad effettuare una valutazione attenta delle conseguenze dannose che potrebbero emergere dalla divulgazione di un segreto, oppure a tentare di eliminarle o, dove questo non sia possibile, a mitigarne il più possibile gli effetti negativi[46] . La conoscenza tali circostanze, a partire dal se una determinata notizia sia o meno coperta dal segreto commerciale, industriale ecc. potrebbe essere possibile solamente con una consultazione del contribuente[47] .
Si comprende quindi come assuma notevole rilievo la valorizzazione di un contraddittorio preventivo con il contribuente, il quale sarà così in grado di far valere le sue ragioni e di opporsi validamente alla trasmissione di notizie che possano danneggiarlo[48] .
Analoghe considerazioni valgono in relazione a ciò che può essere inquadrato nell’area dell’“ordine pubblico”; le cui violazioni che rilevano per il contribuente sono state limitate a quelle che comportano un conflitto intollerabile tra al cooperazione fiscale ed i principi fondamentali degli ordinamenti in materia di giustizia[49] .
Il riconoscimento a favore del contribuente del diritto di contestare (previa conoscenza) la trasmissione delle informazioni è l’unico modo per evitare l’utilizzo, da parte di un’altra Autorità fiscale, di informazioni illegittimamente acquisite che, in caso contrario, non sarebbero più tali una volta transitate ed emesso l’avviso di accertamento da parte dell’Autorità fiscale che si è avvalsa dell’assistenza.

8. L’applicabilità delle norme sull’azione amministrativa
L’approvazione delle modifiche alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, avvenute con l’introduzione del Capo IV bis, che all’art. 21 octies secondo comma, ritenuto applicabile anche al procedimento tributario[50] , assume notevole rilievo.
L’art. 21 octies dispone che non sia annullabile il provvedimento emesso in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato[51] . Il chiaro indirizzo adottato dal nostro Legislatore, in linea con le tendenze emerse in sede comunitaria e con esperienze già maturate in altri Paesi dell’Unione europea[52] , è quello del depotenziamento dei vizi formali degli atti amministrativi[53] : sono irrilevanti e degradano a mere irregolarità quei vizi procedurali o formali che non hanno influito sulla correttezza sostanziale del provvedimento, venendosi così ad “accentuare l’importanza e la prevalenza della correttezza sostanziale dell’azione amministrativa”[54] .
Indipendentemente, pertanto, dalle argomentazioni svolte fino a questo punto a sostegno della autonomia dell’avviso di accertamento emesso a seguito dell’attività investigativa compiuta da un’altra Autorità fiscale, è lo stesso legislatore a propendere per un affievolimento dei meccanismi di tutela del contribuente ancorati ai parametri formalè[55] : si apre la strada all’irrilevanza dei vizi relativi alle norme strumentali; non è annullabile l’atto di accertamento adottato in violazione di nome sul procedimento, ovvero formali, che sia però sostanzialmente fondato.
Tali considerazioni spingono a tentare di individuare forme di tutela alternative[56] , rispetto all’assistenza in materia fiscale, che possono originarsi dalla valorizzazione, appunto, dei principi del contraddittorio e di proporzionalità[57] .
Non sembrano sussistere ostacoli al riconoscimento, anche nella fase istruttoria del procedimento tributario, del principio comunitario del contraddittorio[58] , valorizzato anche nello Statuto dei diritti del contribuente[59] e che consente di concretizzare il dovere di collaborazione di quest’ultimo con l’Amministrazione finanziaria[60] .
Gli esempi riportati hanno dimostrato, infatti, che anche nella fase investigativa si formano posizioni ed interessi tutelabili poi in sede processuale, ma soprattutto nella fase istruttoria si possono intaccare situazioni che per la loro delicatezza esigono l’immediatezza della tutela[61] , senza poter attendere la fase processuale[62] .
Suscita, pertanto, qualche perplessità, l’indirizzo emerso in sede comunitaria[63] di voler sopprimere la notifica preliminare dello scambio di informazioni al contribuente. La condivisibile preoccupazione che la notifica al contribuente circa una richiesta di assistenza vada a discapito della proficuità del controllo, deve infatti essere controbilanciata dall’interesse per le Amministrazioni fiscali a che il contribuente non subisca un danno irreparabile visto che le indagini condotte per rispondere ad una richiesta di informazioni non sono assimilabili a quelle normalmente svolte dagli uffici.
Questo che appare come l’indirizzo comunitario in senso opposto alla valorizzazione della tutela del contribuente non deve comunque essere sopravvalutato. La compressione del diritto di notifica non necessariamente esclude la possibilità di un esercizio preventivo del contraddittorio. È infatti comprensibile la preoccupazione dell’Unione europea per le ripercussioni che alcune disposizioni interne agli Stati provocano sulla cooperazione fiscale in termini di inefficacia. Si fa riferimento soprattutto a quelle norme che prevedono il consenso preventivo del contribuente o l’obbligo di notifica.
Si ritiene tuttavia che non compromettano la proficuità delle indagini quelle norme interne che prevedono un obbligo di notifica quando l’attività istruttoria è già stata espletata[64] . La tendenza emersa in sede comunitaria è finalizzata ad evitare che l’obbligo di notifica intervenga in un momento “inopportuno”, piuttosto che volto ad una sua totale eliminazione e pertanto non si pone nel senso di affievolire la tutela del contribuente[65] .

9. Conclusioni
Le questioni affrontate sono per ora ristrette ad un ambito puramente teorico, stante la carenza di prassi amministrativa e di casistica giurisprudenziale. Si ritiene, tuttavia, che l’utilizzo dello scambio di informazioni, con particolare riguardo al nostro ordinamento, non dovrebbe porre problemi di utilizzabilità quanto al materiale informativo acquisito per il tramite delle autorità fiscali estere.
Quanto invece alle incongruenze insite nel sistema ed ai conflitti che potrebbero sorgere tra l’interesse degli Stati e le garanzie dei privati, occorre aggiungere alcune considerazioni: i contribuenti, devono essere posti in condizione di avvalersi delle garanzie già riconosciute a livello comunitario, che non possono più essere respinte o intralciate dalla prassi e dalla giurisprudenza dei singoli Stati.
L’applicazione di tali principi è tuttavia in parte subordinata alla conoscibilità, da parte del soggetto interessato, dell’attività amministrativa di cooperazione in atto.
È questo l’elemento che costituisce la garanzia fondamentale su cui basare la facoltà che il soggetto leso possa agire davanti al suo giudice naturale per far valere l’illegittimità degli atti. Tale argomento assume decisivo rilievo soprattutto in presenza della debole connessione tra attività istruttoria diretta all’acquisizione delle informazioni, ed attività di accertamento che su di essa si fonda, in quanto una volta accantonata la teoria recessiva della invalidità derivata, entro certi limiti si giunge anche al superamento dell’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite (rilevando in termini di legittimità- illegittimità soltanto l’attività svolta dall’autorità fiscale nazionale che fa uso delle informazioni ed emana l’atto di accertamento).
Comunque, sempre nel quadro dei possibili ambiti di tutela, proprio per la costante esigenza di stemperare le contrapposizioni che emergono in materia di assistenza fiscale, è possibile inserire anche l’intervento del Garante del contribuente, nel ruolo di “tutore” del rapporto di fiducia e leale cooperazione tra contribuente ed Amministrazione finanziaria.
Anche per le attività poste in essere in adempimento delle norme internazionali e comunitarie in materia di cooperazione fiscale, potrebbe essere configurabile quell’intervento del Garante che l’art. 13, comma 6 della Legge 212/2000 qualifica come rivolto a contenere scorrettezze, disfunzioni, irregolarità, irragionevolezze dell’agire amministrativo. Al Garante potrebbe essere richiesto di valutare se esistano misure meno invasive in grado di condurre a risultati analoghi o se, in osservanza del principio di proporzionalità, il sacrificio degli interessi del contribuente sia necessario ed idoneo allo scopo, in una fase in cui è importante prevenire il sorgere di un conflitto attraverso la sollecitazione di efficienza dell’Amministrazione, a prescindere da una tutela giurisdizionale successiva e/o ipotetica.
Ampi margini di rivalutazione della posizione del contribuente rispetto all’agire amministrativo, sono peraltro già emersi con forza sia sul fronte interno, sia in ambito europeo.
È opportuno infatti ricordare come negli ultimi tempi siano stati registrati orientamenti fortemente garantisti (sia pure con decisioni talvolta opinabili)[66] , sul fronte delle tutele procedimentali. Questa linea evolutiva potrebbe avere ricadute importanti sul tema della cooperazione fiscale, laddove risulta marcata la tendenza degli Stati e dell’Unione a valorizzare l’utilizzo dello scambio di informazioni continuando a trascurare la sfera delle garanzie del contrtibuente.
Del resto anche per quanto concerne l’effettività del diritto di difesa rispetto all’esercizio del potere impositivo, il Consiglio di Stato[67] , ha ammesso l’accesso[68] agli atti preparatori del procedimento tributario, con l’unica preclusione del requisito temporale della fase di pendenza ed escludendo pertanto qualunque esigenza di segretezza rispetto al diritto del contribuente di conoscere “il perché della imposizione e della relativa quantificazione”, ritenendo inammissibile “nell’ordinamento l’esercizio di un potere “ad libitum””.
Al di là della evidente tendenza giurisprudenziale ad ampliare la portata applicativa della legge sull’azione amministrativa anche al procedimento tributario -in particolare dopo le modifiche di cui alla L. n. 15/2005- emergono istanze di trasparenza e partecipazione per tutti quegli atti la cui conoscenza risponde alle esigenze di tutela del contribuente.
Le aperture della giurisprudenza amministrativa sul fronte della trasparenza, denotano la permeabilità dell’ordinamento interno rispetto ai principi dell’ordinamento comunitario, non solo in termini giuridico - formali, ma anche sul piano dell’irraggiamento dei valori garantistici. D’altro canto quelle lacune emerse nell’ambito della cooperazione fra Autorità fiscali, per quanto riguarda le garanzie e la tutela del contribuente, non possono più ritenersi compatibili con il fondamentale principio della effettività della tutela giurisdizionale, posto dagli artt. 6 e 13 della CEDU. Ed è appena il caso di evidenziare che per un verso i principi della CEDU debbono ritenersi ormai ricompresi nell’ordinamento comunitario in virtù di quanto inequivocabilmente previsto dall’art. 6 del Trattato UE[69] , e per altro verso che la stessa giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è giunta a ritenere applicabile il principio di effettività della tutela giurisdizionale ex artt.6 e 13 CEDU anche al settore delle verifiche fiscali[70] , a prescindere dalla possibilità offerta al contribuente di agire in via differita per contestare l’illegittimità degli atti o domandare il risarcimento del danno.
Tutt’ al più, in considerazione dei peculiari profili transnazionali della cooperazione tra Autorità fiscali, andrebbe riaffermata la necessità di far valere le illegittimità occorse durante l’attività investigativa all’estero, direttamente ed immediatamente, dinanzi alle Autorità giurisdizionali del Paese in cui viene posta in essere la violazione. In tale contesto, in tutti i sistemi nazionali degli Stati membri dell’unione europea, i pregnanti poteri istruttori e di controllo delle Autorità fiscali dovrebbero poi essere contemperati alla luce dei fondamentali principi di proporzionalità e di tutela del contraddittorio.

 

 

NOTE

[1]  Relazione della Commissione europea sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e sulla proposta di direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo che modifica la Direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le Autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette di Bruxelles, 18.06.2001 COM(2001) 294 definitivo 2001/0133 (COD) 2001/0134 (COD). Si ricorda che in materia d’imposta sul valore aggiunto la cooperazione amministrativa tra Stati membri poggiava su due basi giuridiche, ossia la Direttiva 77/799/CEE e il Regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA). Tra le modifiche più significative che hanno interessato il settore della cooperazione in materia fiscale vi è stata l’adozione del Regolamento 1798/2003 cui è demandata la disciplina esclusiva della cooperazione in materia di Iva con la conseguente abrogazione del Regolamento 218/92.
[2]  Occorre tuttavia precisare che tale disposizione non è stata trasfusa né nella Direttiva 799/77, né nel Regolamento 218/92, né nel Regolamento 1798/2003.
[3] MANZONI, Potere di accertamento e tutela del contribuente, Milano 1993, 75 ss., il quale distinguendo fra carenza di potere e semplice incompetenza, osserva come l’attribuzione della potestà di imposizione in capo all’Amministrazione finanziaria esclude che nel caso in cui l’atto di accertamento provenga comunque da un ufficio dell’Amministrazione finanziaria possa aversi carenza di potere, ma soltanto incompetenza, che darebbe luogo non all’inesistenza dell’atto, ma alla semplice annullabilità. Di contrario avviso è invece la giurisprudenza, che dalla incompetenza sia funzionale che territoriale, fa derivare un’ipotesi di carenza di potere per cui l’atto sarebbe affetto da nullità assoluta. Così, secondo un orientamento consolidato: Cass. 24 maggio 1984, n. 3191, in Comm. Trib. Centr., 1984, II, 961; Cass. 7 marzo 1986, n. 1056, in Giur. Imp., 1986, 746; Cass. 15 luglio 1986, n. 4562, in Comm. Trib. Centr., 1986, II, 1092; Cass. 27 marzo 1987, n. 2998, in Boll. Trib. 1987, 1076; Cass. 26 giugno 1992, n. 1017, in Mass. Foro it. Il vizio di competenza deve essere comunque rivisitato alla luce dell’approccio “sostanzialistico” del nuovo art. 21- octies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come novellata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La dottrina amministrativista è infatti orientata nel ritenere che il vizio di competenza non sia idoneo a determinare l’annullamento dell’atto quando il provvedimento abbia natura vincolata e la determinazione amministrativa sia sostanzialmente corretta. Il provvedimento adottato dall’organo incompetente è dunque legittimo nei casi in cui l’Autorità competente, non avrebbe potuto, per la natura vincolata dell’attività, raggiungere un esito diverso. In generale, sulla riforma del procedimento amministrativo, v. CERULLI IRELLI, Osservazioni generali sulla legge di modifica della L. n. 241/90, in Giust. Amm., 1, 2005, 9; FRANCARIO, Dalla legge sul procedimento amministrativo alla legge sul provvedimento amministrativo (sulle modifiche ed integrazioni recate dalla legge n. 15/2005 alla legge n. 241/90), in Giust. Amm.,1, 2005, 42; SATTA, La riforma della L. n. 241/90: dubbi e perplessità, in Giust. Amm., 1, 2005, 39; SUSCA, L’invalidità del provvedimento amministrativo dopo le leggi n. 15/2005 e n. 80/2005, Milano, 2005; CIVITARESE MATTEUCCI, La forma presa sul serio. Formalismo pratico, azione amministrativa ed illegalità utile, Torino 2006.
[4] Tale rigidità è stata in parte superata con l’adozione del Regolamento 1798/2003CE in cui ad es. è previsto che l’Autorità competente di ciascuno Stato membro possa designare funzionari che possano scambiare direttamente informazioni.
[5] Sulla questione dell’utilizzabilità nell’accertamento di prove irregolarmente acquisite, per quanto concerne ciò che accade nel nostro ordinamento interno, la giurisprudenza di legittimità continua ad essere divisa, nonostante una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. del 21 novembre 2002, n. 16424, in Rass. Trib., 2003, 2088, ss.). In particolare si deve ricordare che sulla tematica dei vizi, sono emersi tre indirizzi: il primo, elaborato sulla base del principio della “invalidità derivata”, ritiene illegittimo l’avviso di accertamento per effetto dell’illegittimità degli atti istruttori; il secondo, invece, considera inutilizzabili le prove illegittimamente acquisite, con conseguente annullabilità dell’avviso di accertamento laddove esso non si fondi su altri elementi ritualmente acquisiti; il terzo, infine, afferma l’utilizzabilità delle prove irritualmente acquisite, salvo i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico. In particolare, per quanto concerne l’indirizzo secondo cui le difformità dal paradigma nell’acquisizione delle prove comportano una illegittimità derivata dell’avviso di accertamento che su di esse si basi (Cass. 8 novembre 1997, n. 11036 in Dir. Prat. Trib., 1998, II, 1118 e ss.; Cass. 27 luglio 1998, n. 7368, in Rass. Trib. 1998, 1383 ss.; Cass. 27 novembre 1998, n. 12050, in Fisco, 1999, 6161; Cass. 26 febbraio 2001, n. 2775, in Foro It., 2001; Cass. 29 settembre 2001, n. 15209, in Fisco 2002, 1165; Cass. 3 dicembre 2001, n. 15230 in Riv. Dir. Trib. 2002, XII, 282; Cass. Sez. Unite n. 16424, cit. e Cass. 18 luglio 2003, n. 11283, in Corr. Trib. 2003, 3245) si osserva che è stato di recente superato dalla tesi secondo cui l’irregolare svolgimento delle indagini tributarie non implica l’inutilizzabilità degli elementi in tal modo acquisiti, né determina l’invalidità dell’accertamento tributario (Cass. 6 marzo 2001, n. 3852 e Cass. 8 giugno 2001, n. 7791, in Fisco 2001, 13847 ss; Cass. 19 giugno 2001, n. 8344 in Riv. Giur. Trib. 2002, 351 e in Fisco 2001, 13847 con nota di RUSSO-FRANSONI, Le conseguenze della violazione delle norme sull’acquisizione delle fonti di prova; Cass. 1 aprile 2003. n. 4987, in Riv. Giur. Trib. 2003, 621). Per una rassegna critica sulle pronunce ondivaghe della giurisprudenza di legittimità v. PORCARO, Profili ricostruttivi del fenomeno della (in)utilizzabilità degli elementi probatori illegittimamente raccolti. La rilevanza anche tributaria delle (sole) prove “incostituzionali”, in Dir. Prat. Trib., 2005, I, 15 ss. Le pronunce più recenti della Corte di Cassazione (Cass. 20 marzo 2009, n. 6836; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4001; Cass. 4 novembre 2008, n. 26454, ritengono utilizzabili le prove illegittimamente raccolte, a meno che non si configuri la violazione di diritti costituzionalmente garantiti. La persistente lacerazione invita a riflettere circa la necessità di privilegiare un approccio di tipo casistico (in tal senso LA ROSA, Sui riflessi procedimentali e processuali delle indagini tributarie irregolari, in Riv. Dir. Trib., 2002, II, 292); nel senso, invece, che il principio di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita non contempli eccezioni MANZONI, Potere di accertamento, cit., 213. Sul tema v. anche SCHIAVOLIN, Poteri istruttori dell’amministrazione finanziaria, in Riv. Dir. Trib., 1994, I, 937; CORSO, Inutilizzabili i risultati di una verifica fiscale illegittima, in Corr. Trib. 2005, 58.
[6] Secondo alcuni autori l’utilizzabilità o meno delle prove illecite riguarda più che il procedimento di accertamento, la fase processuale (LA ROSA, Sui riflessi procedimentali e processuali, cit., 292). Altri distinguono invece tra inutilizzabilità ed invalidità derivata (PORCARO, Profili ricostruttivi, cit., 23, secondo il quale l’autonomia tra fase istruttoria e fase impositiva ha come necessaria conseguenza che un vizio della fase istruttoria non può riverberarsi nel provvedimento impositivo finale, potendosi allora parlare solamente di inutilizzabilità.  Sull’impossibilità di riconoscere invalidità al provvedimento finale in conseguenza dell’illegittimità degli atti che lo precedono risulta fondamentale il contributo di  LA ROSA, Amministrazione finanziaria e giustizia tributaria, Torino, 2000, 75; Sui riflessi procedimentali e processuali delle indagini tributarie irregolari, in Riv. dir. trib., 2002, II, 292; ID., Principi di diritto tributario, Torino, 2006, 324 e seg.; ID., Istruttoria e poteri dell’ente impositore, in Riv. dir. trib., 2009, I, 523; contra, conformemente alla teoria secondo la quale l’accertamento tributario è riconducibile all’alveo del procedimento amministrativo in senso stretto, anche per quanto attiene al meccanismo della invalidità derivata, v.: MOSCHETTI, Avviso di accertamento e garanzie del cittadino, in AA.VV., Procedimenti tributari e garanzie del cittadino, Padova 1984, 51; TESAURO, Prova (diritto tributario), in Enc. Dir., III, aggiornamento, Milano 1999, 885; FERLAZZO NATOLI, La tutela dell’interesse legittimo nella fase procedimentale dell’accertamento tributario, in Riv. Dir. Trib., 1999, 772.
[7] La sentenza trae origine da un avviso di accertamento a carico di una società italiana per redditi esteri non dichiarati, emanato sulla base di una comunicazione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, e di cui il ricorrente contestava l’utilizzabilità e quindi l’idoneità probatoria per la mancanza della sottoscrizione con conseguente impossibilità di attribuire la provenienza del documento ad un funzionario responsabile del Dipartimento del Tesoro U.S.A. In merito a tale eccezione il giudice di legittimità osserva che “i requisiti di validità formale” di un documento, “sono stabiliti dall’ordinamento di origine”. Ma per di più, poiché oggetto della contestazione non era la provenienza dal documento dall’Amministrazione finanziaria federale statunitense, quanto piuttosto la riconducibilità del documento al Dipartimento del Tesoro da cui l’Amministrazione finanziaria degli Stati Uniti l’aveva ricevuto, “sussisteva il dovere del giudice di merito di prendere in esame e valutare la natura ed il contenuto del documento stesso, inviato all’Amministrazione finanziaria italiana nell’ambito dei rapporti di collaborazione con gli U.S.A.”. I giudici di merito avevano invece disconosciuto l’idoneità probatoria del documento in quanto privo di sottoscrizione e quindi privo di indicazione circa l’attribuzione ad un funzionario responsabile.
[8] Vedi retro nota 5.
[9] V. ancora LA ROSA, Irregolarità delle indagini e validità degli accertamenti tributari, in Fisco, 2002, 5713. Ma di contrario avviso RUSSO, Manuale di diritto tributario, Milano 1999, 269. Criticamente sulle sentenze della Cassazione in tema di utilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite: MUSCARÀ, Analisi critica degli orientamenti giurisprudenziali in tema di utilizzazione delle prove nel procedimento e nel processo, in Fisco, 2002, 5717. V. altresì retro nota 5.V. ancora LA ROSA, Irregolarità delle indagini e validità degli accertamenti tributari, in Fisco, 2002, 5713. Ma di contrario avviso RUSSO, Manuale di diritto tributario, Milano 1999, 269. Criticamente sulle sentenze della Cassazione in tema di utilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite: MUSCARÀ, Analisi critica degli orientamenti giurisprudenziali in tema di utilizzazione delle prove nel procedimento e nel processo, in Fisco, 2002, 5717. V. altresì retro nota 5.
[10] La Commissione fa riferimento all’esistenza di un divieto, in capo agli Stati membri, di chiedere informazioni che la propria legislazione o la propria prassi amministrativa non consente loro di ottenere (Relazione della Commissione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le Autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette e indirette- Bruxelles, 31.07.2003 COM(2003) 446 definitivo/2; 2003/0170 (COD)): tuttavia nessuna modifica alla Direttiva 77/799CEE si occupa di esplicitare e chiarire l’esistenza di tale divieto (2003/0170 (COD) Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le Autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette e indirette).
[11] Cass. 20 marzo 2000, n. 3254, cit.
[12] L’inesistenza di un nesso procedimentale tra gli atti delle indagini tributarie e l’avviso di accertamento (in tal senso LA ROSA, Irregolarità delle indagini, cit., 5712) è ancora più evidente laddove le indagini tributarie siano eseguite da un’Autorità fiscale straniera sul suo territorio. Si concorda in tal senso con l’orientamento (LA ROSA, Principi di diritto tributario cit., 324), che non ricomprende nel procedimento tributario l’attività di controllo e di indagine, con la conseguenza che le violazioni delle norme che disciplinano tale fase non sono idonee ad incidere sulla validità del provvedimento finale, ma possono rilevare solo in termini di inutilizzabilità degli elementi illegittimamente acquisiti.
[13] Secondo le ultime pronunce della Cassazione solo violazioni che ledono interessi di rilevanza costituzionale comportano l’inutilizzabilità degli elementi illegittimamente acquisiti; v. ad es. Cass., 10 giugno 2004, n. 19689, in Corr. Trib., 2005, 53, con commento di CORSO, Inutilizzabili i risultati di una verifica fiscale illegittima e in Riv. giur. Trib., 2005, 371 con nota di COMELLI, Autorizzazione agli accessi domiciliari, inviolabilità del domicilio e vizi degli atti istruttori; Cass. 19 ottobre 2005, n. 20253, in Corr. Trib. 2006, 47, con commento di CORSO, Non sono utilizzabili i fini dell’accertamento le prove illegittimamente acquisite, Cass., 16 maggio 2005 n. 10269, in Fisco 2005, 4758. Di recente con la pronuncia n. 26454 del 4711/2008, la Cassazione ha ribadito l’inviolabilità dei diritti costituzionalmente garantiti come presupposto per la legittimità dell’atto conclusivo del procedimento tributario. Sul tema, in dottrina, v. LUPI, Inutilizzabilità di elementi probatori irritualmente acquisiti, in Dialoghi Dir. Trib. 2005, 160, nonché, per una trattazione sistematica sulle problematiche relative ai poteri di indagine dell’Amministrazione finanziaria e la tutela dei diritti costituzionalmente protetti del contribuente: CIMINO, L’esercizio del potere di accesso presso il contribuente: tra tutela delle garanzie del cittadino ed interesse fiscale, in Dir. Prat. Trib., 2007, VI; 1029, ss.
[14]  MANZONI, Potere di accertamento, cit., 215. Per una trattazione sistematica sul concetto di invalidità nel diritto tributario v. MARELLO, Per una teoria unitaria dell’invalidità nel diritto tributario, in Riv. Dir. Trib. 2001, III, 379.
[15]Sul tema è interessante il richiamo fatto da MULA, Nuovi spunti di riflessione sul problema all’estero del credito tributario dello Stato, in Riv. Dir. Trib., 2003, XI, 1011, ad una sentenza risalente al lontano 1775. Il caso poneva l’interrogativo sul se la finalità, illecita per l’ordinamento inglese, che aveva spinto le parti alla conclusione del contratto, poteva avere effetto invalidante anche rispetto all’ordinamento francese. In tale occasione il giudice aveva affermato che l’effetto invalidante poteva ben determinarsi in base a norme vigenti in un altro ordinamento, purché le norme applicabili non fossero di natura tributaria.
[16] Cass. SS.UU. 17 gennaio 2006 n. 760, in Riv. Dir. Trib. 2006, II, 847, con nota di MULA, A proposito di una recente pronuncia in tema di assistenza internazionale nella riscossione dei crediti tributari. Sul punto v. anche CARINCI; La riscossione a mezzo ruolo nell’attuazione del tributo, Pisa 2009, 88, ss. Meno recente ma sempre sul problema della riscossione all’estero dei crediti tributari v. anche POGGIOLI, Applicabilità della disciplina comunitaria di assistenza alla riscossione ai crediti tributari sorti antecedentemente all’entrata in vigore della Direttiva 76/308/Cee, nota a Corte Giust. CE, cause riunite C 361/02 e C 362/02, in Rass. Trib., 2005, 30.
[17]Se si concorda con l’impostazione dottrinale che sostiene il principio dell’invalidità derivata, si deve concludere che l’atto finale di accertamento è suscettibile di essere impugnato per essere annullato. Se invece si segue la strada che vuole la piena autonomia dell’attività istruttoria rispetto a quella di accertamento, si deve invece ritenere irrilevante la patologia della fase conoscitiva. Sui mezzi di tutela esperibili contro l’illegittimo esercizio dei poteri istruttori cfr SANTAMARIA, Attività ispettiva e tutela del contribuente, in Dir. e Prat. Trib., 1981, II, 968; MOSCHETTI, Avviso di accertamento tributario e garanzie del cittadino, in Dir. e Prat. Trib., 1983, I, 1918; GALLO, Accertamento e garanzie del contribuente: prospettive di riforma, in Dir. e Prat. Trib, 1989, I, 50 ss.; LA ROSA, Caratteri e funzioni dell’accertamento tributario, in Dir. e Prat. Trib., 1990, I, 974; SALVINI, La partecipazione del privato all’accertamento (nelle imposte sui redditi e nell’Iva), Padova 1990, 329; VANZ, Indagini fiscali irrituali e caratteri della spontanea collaborazione del contribuente o di terzi ai fini dell’utilizzabilità del materiale probatorio acquisito, in Rass. Trib, 1998, 1394.
[18] Nel quadro della cooperazione fiscale va segnalata anche l’iniziativa avviata in senso ad un’altra organizzazione internazionale, vale a dire appunto il Centro Interamericano delle Amministrazioni Tributarie (CIAT). Tale organizzazione, tra i cui membri si annoverano anche l’Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Spagna, ha intrapreso una serie di iniziative volte a promuovere l’assistenza reciproca tra i Paesi membri e i Paesi associati, tra le quali lo studio e l’elaborazione di un modello di accordo per lo scambio di informazioni di natura fiscale.
[19] DEL GIUIDICE, Lo scambio di informazioni, in Fisco 2002, 1712.
[20] Così CIPOLLA, La prova tra procedimento e processo tributario, Padova 2005, 330.
[21] Sul tema delle prove legali nel diritto tributario v. in generale CIPOLLA, La prova tra procedimento, cit., 331 ss.
[22] Così MULEO, Contributo allo studio del sistema probatorio nel procedimento di accertamento, Torino 2000, 133.
[23] Sul problema del contraddittorio nel procedimento tributario v. per tutti MICELI, Il diritto del contribuente al contraddittorio nella fase istruttoria, in Riv. Dir. Trib, 2001, V, 371 ss.
[24]Così osserva MANZONI, Potere di accertamento, cit., 262.
[25]  In Olanda, ad esempio (Capo III della Wet op de internazionale bijstandsverlening bij de heffing van belastinge)la rivelazione di un segreto che contrasta con l’ordine pubblico, il fatto che l’Autorità richiedente non abbia esaurito le possibilità di ottenere informazioni in base alle procedure nazionali (principio di equivalenza), il fatto che l’Autorità richiedente non sia in grado di fornire lo stesso grado di assistenza (principio di reciprocità), costituiscono tutte ipotesi in cui lo scambio di informazioni è vietato in maniera assoluta. L’art. 2 Decreto n. 82-661 del 28 luglio 1982, Concernant l’assistance mutuelle en materia d’assiette et de recouvrement des impost au sein de la Communaute Economique Europeenne stabilisce che l’Amministrazione francese non può fornire informazioni che rivelino un segreto commerciale, industriale, professionale o un’informazione la cui rivelazione contrasti con l’ordine pubblico. Disposizioni analoghe sono rinvenibili anche nella legislazione tributaria portoghese: l’art. 4 del Decreto-Lei 127/90 vieta la trasmissione di informazioni in violazione dei principi di reciprocità, sussidiarietà, equivalenza o quando lo scambio di informazioni comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o di un informazione la cui divulgazione contrasti con l’ordine pubblico, aggiungendo a questi appena elencati altri divieti. Sullo stato dell’attuazione della Direttiva 77/799 CEE nei Paesi dell’Unione europea, v. MARIN, Lo scambio di informazione tra i Paesi membri, in AA.VV., Lo stato della fiscalità nell’Unione europe,. L’esperienza e l’efficacia dell’armonizzazione, vol. I e II, coord. da A. Di Pietro, Roma 2003, 872 ss.
[26] BAVILA, Some Issues on the Exchange of Information between Revenue Authorities, in Dir. e Prat. Trib. Intern., 2001, 277; BARASSI, Lo scambio di informazioni in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, in AA.VV. Materiali di diritto tributario internazionale a cura di C. Sacchetto e L. Alemanno, Milano 2002, 377.
[27] Si fa in particolare riferimento alla Gran Bretagna (Finance Act 1978 e Finance Act 1990) e all’Irlanda (European Community Regulations, S.I. n°334/1978 e S.I. n°407/1980).
[28]  Nato per consentire il giudizio di congruità sugli strumenti adottati dagli Stati per il raggiungimento degli obiettivi comunitari, il principio di proporzionalità è stato esteso all’identificazione dell’equilibrio tra esigenze nazionali e restrizioni imposte agli individui rispetto alle libertà garantite dal Trattato. Sull’argomento v. GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano 1998; ELLIS, The principle of proportionality in the laws of Europe, Oxford, 1999; CICIRIELLO, Il principio di proporzionalità nel diritto comunitario, Napoli, 1999; CANNIZZARO, Il principio di proporzionalità nell’ordinamento internazionale, Milano 2000.
[29] Sulla proporzionalità dell’agire amministrativo quale criterio che deve guidare il contemperamento tra libertà garantite dalla Costituzione e soddisfacimento di interessi con esse confliggenti v. VIOTTO, I poteri di indagine dell’Amministrazione finanziaria, Milano 2002, 90. Sulla valorizzazione del principio di proporzionalità nello Statuto del contribuente DEL FEDERICO, Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea, Ed. provv., Pescara, 2003, 273.
[30] Riferimenti espliciti al principio di proporzionalità si trovano nel regolamento 1798/2003 CE (art. 40 co. 1, “l’Autorità interpellata di uno Stato membro fornisce l’Autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni […] alle seguenti condizioni: che il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall'Autorità richiedente non impongano all'Autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo) e nella Convenzione di Napoli II (art. 28 “La presente convenzione non obbliga le Autorità competenti degli Stati membri alla mutua assistenza quando questa potrebbe arrecare danno all'ordine pubblico o ledere altri interessi essenziali dello Stato membro,[…..], o quando la portata dell'azione richiesta, [….], sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità della presunta violazione”. Tuttavia in tale contesto il principio non è utilizzato in riferimento al rapporto tra esercizio di pubblici poteri e sacrificio di diritti soggettivi, quanto piuttosto come criterio di bilanciamento tra gli interessi degli Stati di fronte alla cooperazione fiscale, in quanto affinché la richiesta di collaborazione non sia rifiutata occorre che essa non comporti un onere amministrativo eccessivo, non deve cioè esserci sproporzione tra benefici conseguiti dallo Stato richiedente ed impiego di risorse dello Stato adito per soddisfare la richiesta. Il principio di proporzionalità viene quindi usato come parametro di valutazione tra costi e benefici dell’assistenza nei rapporti tra gli Stati, al fine di responsabilizzarli nella scelta dei casi rispetto ai quali si rende effettivamente necessario il ricorso a tale strumento.
[31] HAIBRONNER, Il principio di proporzionalità, in Impr., Amb. e P. A., 1979, 557.
[32] Sull’individuazione di interessi meritevoli di tutela e sul ruolo del principio di proporzionalità con particolare riguardo all’art. 26 del Modello OCSE v. SCHAUMBURG-SCHLOSSMACHER, Article 26 of the OECD Model in Light of the Right to Informational Self-Determination, in International Bureau of Fiscal Documentation, ottobre 2000, 522.
[33] Sul tema v. GRASSI-DE BRACO La trasparenza amministrativa nel procedimento di accertamento tributario, Padova 1999, 57 ss.
[34] Il disegno di legge Senato XIV-1281, di modifica alle Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, prevedeva un contenuto più esplicito circa i principi cui dovrebbe essere improntato l’agire della Pubblica Amministrazione, che non è stato poi ripreso nella versione definitiva. Infatti l’art. 1, comma 1 stabiliva che “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, efficacia, efficienza, economicità e pubblicità, e dai principi dell’ordinamento comunitario”. È pacifico che regole e principi dell’ordinamento comunitario hanno da tempo trovato ingresso anche nelle regole che disciplinano l’azione amministrativa grazie al consolidarsi di orientamenti giurisprudenziali condivisi ed alla successiva codificazione nei trattati. Oltre al principio del contraddittorio, pertanto, tra i principi generali rientrano il principio di proporzionalità, della motivazione, del legittimo affidamento, della precauzione ed hanno trovato puntuale codificazione nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e sono poi confluiti nel Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, non entrato in vigore. Sul tema v. SCOCA, Diritto Amministrativo, Torino, 2008, 192. Per un commento di tali principi comunitari cfr., ZITO, Il “diritto ad una buona amministrazione” nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nell’ordinamento interno, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2002, 425 ss.; TRIMARCHI BANFI, Il diritto ad una buona amministrazione, in Trattato di diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. Chiti – G. Greco, I, Milano, 2007, 49 ss. Sui profili dell’integrazione tra principi dell’ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali v. anche CALIFANO, La motivazione degli atti tributari, Bologna 2008, 79 ss.
[35]  Per un esame su alcuni orientamenti CIMELLARO, Le garanzie del procedimento amministrativo nella L. 241/90, Padova 1997, 13; DEL FEDERICO Tutela del contribuente, cit, 256 ss., con particolare attenzione agli effetti del richiamo ai principi comunitari nel progetto di revisione della legge 241/90.
[36] GRASSI-DE BRACO La trasparenza amministrativa, cit., 62; MULEO, Contributo allo studio del sistema probatorio, cit., 253, il quale formula la condivisibile osservazione secondo la quale la partecipazione del privato al procedimento amministrativo è un genus in cui rientra come species il contraddittorio, dalle spiccate connotazioni difensive e come tale diretto a consentire una protezione anticipata degli interessi del singolo rispetto all’emanazione del provvedimento finale. Questo porta ad escludere che “la previsione di non applicazione degli istituti rientranti del novero della “partecipazione”, contemplata dall’art. 13 (della legge 241/90) stia ad indicare la volontà del legislatore di escludere l’istituto del contraddittorio dai procedimenti tributari.
[37] Occorre qui precisare che la vecchia formulazione dell’art. 24 della legge 241/90 aveva lasciato aperto l’interrogativo sul se il richiamo all’art. 13 compreso nel capo sulla partecipazione dovesse riguardare tutto l’articolo oppure solamente il primo comma. La nuova formulazione dell’art. 24 ha in tal senso fugato ogni dubbio in quanto è espressamente escluso dall’esercizio del diritto di accesso l’ambito del procedimento tributario. Come correttamente osservato, tuttavia, nel procedimento tributario il principio di collaborazione sancito nello Statuto nonché quello della correttezza dell’accertamento tributario comportano l’esistenza di tutta una serie di forme di partecipazione e di richieste documentali rivolte al contribuente che hanno una specifica disciplina. Sul punto COGLIANI, in AA.VV., Commentario alla legge sul procedimento amministrativo, a cura di S. Cogliani, Padova 2007, 928.
[38] Sulla partecipazione del contribuente ai procedimenti tributari come strumento di legalità dell’imposizione v. RAGUCCI, Il contraddittorio nei procedimenti tributari, Torino, 2009, 29 ss.
[39] Per un approfondimento sulle disposizioni volte a garantire la partecipazione – contraddittorio del contribuente, v. CIPOLLA, La prova, cit., 187 ss.
[40] LA ROSA,  Il giusto procedimento tributario, in Giur. Imp. 2006, ricorda, tra queste disposizioni quelle che riconoscono al contribuente il diritto a partecipare alle operazioni delle verifiche fiscali ed a far verbalizzare i propri rilievi (art. 12, comma 4, L. 212/2000), o sanciscono la necessità, in taluni casi, del preliminare invio di una “richiesta di chiarimenti “ o di un “invito a comparire” (art. 37 bis, comma 4, D.P.R. 600/73, art. 5, D.lgs 218/1997, comma 4, L. 212/2000), o di una “comunicazione” del risultato della liquidazione e del controllo formale della dichiarazione (art. 36 bis e 36 ter, D.P.R. 600/73), o di una segnalazione di fatti e circostanze che possono impedire il riconoscimento di un credito, con invito ad integrare o correggere i documenti prodotti (art. 6, comma 2, L. 212/2000), o gli assegnano, al termine delle verifiche fiscali, un termine di 60 giorni per la presentazione di deduzioni difensive, anteriormente alla notifica dell’avviso di accertamento (art. 12, comma 7, L. 212/2000). Sul tema v. anche MARONGIU, Lo Statuto dei diritti del contribuente, Torino 2008, 155, ss.
[41] Sulla valorizzazione del principio del contraddittorio SALVINI, La nuova partecipazione del contribuente, dalla richiesta di chiarimenti allo statuto del contribuente ed oltre, in Riv. Dir. Trib. I, 2000, 13; FERLAZZO-NATOLI, La rilevanza del principio del contraddittorio nel procedimento di accertamento tributario, in AA. VV., L’evoluzione dell’ordinamento tributario italiano, Padova 2000, 551; Id, La tutela del contribuente nel procedimento istruttorio (tra conventio ad excludendum ed uguaglianza costituzionale), in Dir. Prat. Trib. III, 2006, 577, il quale evidenzia come il principio del contraddittorio deve essere rispettato anche nel procedimento tributario e quindi anche nella fase degli atti istruttori o di controllo, ma anzi l’obbligatorietà del contraddittorio difensivo è orami espressamente sancito dall’art. 12 dello Statuto del contribuente, “nella parte in cui stabilisce che l’ufficio deve attendere il decorso del termine di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica prima della notifica dell’avviso di accertamento, per consentirgli la produzione di osservazioni e richieste che devono essere valutate”; DI PIETRO, Il contribuente nell’accertamento delle imposte sui redditi: dalla collaborazione al contraddittorio, in AA. VV., L’evoluzione dell’ord. trib.,  cit., 536.
[42] CIPOLLA, La prova, cit., 273, evidenzia come con lo Statuto del contribuente rappresenti il segnale verso la generalizzazione del contraddittorio procedimentale.
[43] Si ricordi tuttavia che la circolare n. 64/E del 27 giugno 2001 della Direzione delle Entrate ha espressamente previsto la possibilità, sulla scia di quanto avviene in altri Paesi europei (ad esempio. è quanto accade in Francia: v. LIZZUL, Il problema dei controlli fiscali e l’esperienza francese, in Fisco 1988, 7403) per le imprese di grandi dimensioni, che il contribuente venga avvisato prima che il controllo abbia inizio.
[44] Nella circolare citata nella nota precedente l’Agenzia delle entrate ha affermato che il preavviso è finalizzato in primo luogo ad instaurare un rapporto collaborativo con il contribuente e contribuisce a limitare le turbative all’attività d’impresa, in attuazione con le disposizioni contenute nello Statuto. Identico orientamento è stato espresso nella circolare n. 72/E del 14/08/2002 e nella circolare n. 42/E del 24/07/2003
[45]  Sull’importanza delle garanzie difensive per gli atti istruttori compiuti fuori dal processo v. CIPOLLA, La prova, cit., 240 ss.
[46] In tale ambito si sana la scollatura tra procedimento amministrativo e procedimento tributario, in quanto, si palesa anche per il procedimento tributario, più che la necessità di salvaguardare l’attività istruttoria da inquinamenti, l’esigenza di ponderare i diversi interessi in gioco
[47] Dello stesso avviso ma in relazione all’art. 26 del Modello OCSE è il Rapporto pubblicato dall’OCSE dal titolo Tax Information Exchange between OECD Member Countries: a survey of current practices, Parigi 1994; sul punto v. OLIVER, Exchange of information and the OECD Model Treaty, in Intertax 1995, 3, 116. Concorde sul riconoscimento al diritto ad essere informato del contribuente e alla valorizzazione del contraddittorio nella fase del procedimento sullo scambio di informazioni anche negli Stati in cui non è riconosciuto l’obbligo di notifica anche BETTEN, An Analysis of the 1995 Update of the OECD Model Convention, in European Taxation, February 1996, 59.
[48] Come evidenziato dall’OCSE (vedi nota precedente), l’interesse dell’Amministrazione fiscale per un processo commerciale o industriale è alquanto scarso, ad eccezione probabilmente in materia di royalties. Più probabile è invece la rilevanza fiscale della politica dei prezzi adottata dall’impresa in relazione a determinati clienti o determinati beni, oppure il ricorso a determinate spese, come quelle per la pubblicità.
[49]  Così SCHAUMBURG-SCHLOSSMACHER, Article 26 of the OECD Model, cit., 256.
[50] Propendono per l’applicabilità del capo IV bis della legge n. 241/90 anche al procedimento tributario TESAURO, L’invalidità dei provvedimenti impositivi, in Boll. Trib., 2005, 1445, secondo il quale tale disciplina, completamente nuova, riguarda tutti gli atti amministrativi, e quindi anche gli atti tributari, pur con la necessità che vada coordinata con le disposizioni particolari presenti nel diritto tributario, Id; Istituzioni di diritto tributario, cit., 216; DEL FEDERICO, Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea, cit., 265 e CALIFANO, in AA.VV., Dal procedimento amministrativo all’azione amministrativa, a cura di S. Civitarese Matteucci - A.Gardini, Bologna 2004. Tale condivisibile orientamento desume la propria posizione non solo dalla immutata formulazione dell’art. 13 della L. 241/90 e dall’inesistenza di una disciplina ad hoc per la materia tributaria, ma anche dalla codificazione dei vizi del provvedimento amministrativo, inclusa la categoria delle nullità, che dovrebbe essere contenuto nella nuova formulazione della L. 241/90, secondo uno schema già sperimentato nella legislazione tributaria. Per alcuni spunti critici sull’applicabilità delle nuove disposizioni della L. 241/90 ai procedimenti tributari, v. anche DEL FEDERICO, Procedimento amministrativo e procedimento tributario: le prospettive di revisione della legge n. 241/1990, in AA.VV., Dal procedimento amministrativo, cit.,, 875; MULEO, Motivazione degli atti impositivi e (ipotetici) riflessi tributari delle modifiche alla legge n. 241/1990, in Dialoghi, Dir. Trib., 2005, 535 ss; BASILAVECCHIA, La nullità degli atti impositivi; considerazioni sul principio di legalità e funzione impositiva, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 2006, I, 356 ss.; RAGUCCI, Il contraddittorio, cit., 222, ss.
[51] Sull’applicazione del regime di invalidità contenuto nella rinnovata L. 241/90 agli atti tributari, v. CALIFANO, La motivazione degli atti tributari, cit., 303 ss., nonché, in generale sulla correlazione tra invalidità nel diritto tributario ed invalidità nel diritto amministrativo, MARELLO, L’invalidità nell’accertamento con adesione, in questa rivista, 2008, 3.
[52]  Per un’indagine sul panorama europeo GALETTA, Violazione di norme sul procedimento amministrativo e annullabilità del provvedimento, Milano 2003, 17.
[53]  Di contrario avviso una parte della dottrina che invece ritiene che l’intervento legislativo più che incidere sul diritto sostanziale, degradando le violazioni meramente formali a semplici irregolarità, abbia creato una norma con valenza processuale per cui l’atto emesso resterebbe comunque invalido ma tale invalidità non dovrebbe essere pronunciata dal giudice in quanto assolutamente inidonea ad incidere sulla correttezza del dispositivo: così ad es. BUTTUS, Implicazioni tributarie del nuovo regime dei vizi del provvedimento amministrativo, in Dir. Prat. Trib., 2007, III, 473, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti bibliografici sul tema.
[54]  DEL FEDERICO, Tutela del contribuente, cit., 267
[55] L’applicabilità delle disposizioni sul procedimento amministrativo al procedimento tributario, anche per quanto concerne l’art. 21 octies deve essere coordinata con le disposizioni contenute nello Statuto del contribuente, per cui non potrebbe trovare applicazione laddove dovesse vanificare una delle garanzia previste dallo Statuto: così BASILAVECCHIA, La nullità degli atti impositivi, cit., 356.
[56] Il problema del venir meno della tutela giurisdizionale dell’annullamento con conseguente difficoltà a rinvenire, dell’ordinamento interno, idonee tutele alternative, è affrontato anche dalla dottrina amministrativista. Sul tema GALETTA, Violazione di norme sul procedimento amministrativo, cit.. Hanno invece individuato ipotesi di tutele alternative quali la possibilità di agire per ottenere una condanna ex art. 2043 del c.c. SCOCA, Risarcibilità ed interesse legittimo, in Dir. Pubbl., 2000, 13; MANGANARO, Principio di legalità e semplificazione dell’azione amministrativa, Napoli 2000, 192. Per soluzioni ulteriori al problema qui esaminato anche DURET, Partecipazione procedimentale e legittimazione processuale, Torino 1996, 275; CERULLI IRELLI - LUCIANI, La semplificazione dell’azione amministrativa, in Dir. Amm., 2000, 656; OCCHIENA, Situazioni giuridiche soggettive e procedimento amministrativo, Milano 2002.
[57] Questi principi sono peraltro indissolubilmente legati in quanto è la dialettica con il contribuente che consente alle Amministrazioni fiscali di poter effettuare più agevolmente quella ponderazione tra i vari interessi in gioco ed il pubblico interesse, attraverso una più obiettivo confronto tra vantaggi e pregiudizi che gli interessati sono destinati a ricevere e mezzo utilizzato dall’Amministrazione fiscale per raggiungere il proprio scopo. Ciò agevola l’attività dell’Amministrazione finanziaria e realizza al di fuori di un’ottica puramente processuale, quello che la dottrina rimarca come dialettica tra le parti che, attraverso un reciproco apporto collaborativo, consente una migliore definizione del quadro cognitivo. Per un’ampia disamina della dottrina processualistica sul ruolo del contraddittorio come forma di collaborazione ai fini di un adeguato accertamento dei fatti v. MULEO, Contributo allo studio del sistema probatorio, cit.,217.
[58]  Sul diritto alla difesa e al contraddittorio nella giurisprudenza della Corte di giustizia: C-322/81 del 9/11/1983 Michelin contro Commissione (Racc. 1983 p. 03461);-Cause riunite C-97/87, C-98/87 e C-99/87 del 17/10/1989 Dow Chemical Iberica e altri cit.; cause riunite C-48/90 e C-66/90 del 12/02/1992 Netherlands and PTT Nederland/Commssione (Racc. 1992 p. I-565); C-395/00 del 12/12/2002. Distillerie Fratelli Cipriani SpA /Ministero delle Finanze (Racc. 2002 pagina I-11877). Sul rapporto fra norme comunitarie e principi procedimentali nazionali in tema di modalità istruttorie CALIFANO, Principi comuni e procedimento tributario: dalle tradizioni giuridiche nazionali alle garanzie del contribuente, in Riv. Dir. Trib., 2004, I, 993.
[59] Sulla valorizzazione di principi a tutela del contribuente nello Statuto, così come nella L. 241/90 ancora CALIFANO, Principi comuni e procedimento tributario, cit., nonché RAGUCCI, Il contraddittorio, cit., che pur sottolineando l’assenza di un diritto generale di partecipazione all’interno dello Statuto, riconosce nei riferimenti ai concetti di “collaborazione” e “cooperazione” in esso contenuti forme attraverso le quali l’Amministrazione provoca la partecipazione del contribuente.
[60]  In particolare sul rapporto tra disciplina della invalidità L. n. 15/2005 e le norme dello Statuto del contribuente, RAGUCCI, Il contraddittorio, cit., 224 ss.
[61] Escludono l’estensione del principio del contraddittorio anche al procedimento amministrativo di accertamento fiscale Cass. 6 ottobre 1999, n. 11094, in Riv. Dir. Trib. 2000, I, 601; Cass. 22 dicembre 1999, n. 14427, in Boll. Trib., 2000, 624; Cass. 18 aprile 2003, n. 6232 in Riv. Giur. Trib., 2003, 819; tuttavia va mergendo un contrario orientamento favorevole alla necessarietà del contraddittorio anche nell’ambito dei procedimenti tributari, in quanto espressione di un principio generale dell’azione amministrativa e del giusto procedimento, v. Cass., sez. trib., 7.2.2008, n. 2816. Sul tema v. RAGUCCI, Il contraddittorio, cit., il quale sottolinea l’importanza del contraddittorio alla luce del collegamento tra quest’ultimo ed il contenuto dispositivo dell’accertamento, 232, ss.
[62] Si vedano i riferimenti richiamati da MULEO, Contributo allo studio del sistema probatorio, cit., 232 ss., sull’utilizzo dello strumento del contraddittorio nel procedimento amministrativo come elemento indefettibile al fine di realizzare la comparazione tra gli interessi coinvolti dall’azione amministrativa e l’attuazione dei precetti costituzionali.
[63] In occasione dei lavori per la presentazione della proposta di modifica alla direttiva 77/799/CEE sono emersi orientamenti miranti a limitare notevolmente l’obbligo di notifica al contribuente circa il ricevimento di una richiesta di informazioni al fine di arginare quelle disposizioni nazionali che impongono all’Autorità competente di comunicare al contribuente il ricevimento di una richiesta di assistenza proveniente da un altro Stato membro (mentre un simile obbligo di notifica non sussiste quando detti Stati svolgono indagini per conto proprio). Tali preoccupazioni, emerse sia in seno alla Commissione europea, sia nel gruppo di lavoro ad hoc sulle frodi fiscali, sono state trasfuse nella “Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/799/Cee” (2003/0170(COD), con l’aggiunta, nell’art. 2, dopo il paragrafo 2, di un nuovo comma: “per procurarsi le informazioni richieste, l’Autorità interpellata, o l’Autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra Autorità del proprio Stato membro”, in modo che all’istituto della cooperazione in materia fiscale si applicasse un unico insieme di norme, indipendentemente dal luogo in cui si trova il contribuente interessato. Questa proposta è stata poi trasfusa nei considerando alla Direttiva 2004/56/CE (che ha modificato la direttiva 77/799/CEE), nel cui nuovo testo, all’art. 2, è stato aggiunto: “per procurarsi le informazioni richieste, l’Autorità interpellata, o l’Autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra Autorità del proprio Stato membro”.
[64] Come accade nei Paesi Bassi.
[65]  Si rafforza, al contrario, sul piano comunitario l’indirizzo della Corte di giustizia sulla natura di principio generale del diritto di difesa che deve trovare applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare un atto limitativo  nei confronti di un soggetto: v. C -349/07, con nota di RAGUCCI, Il contraddittorio come principio generale del diritto comunitario, in Rass. Trib., 2009, II, 580.
[66] V. ad es. Comm. trib. prov. Treviso, del 10 luglio 2007, n. 67, in Giust. Trib., 2008, I, 47, con nota di CALIFANO, Ragioni a fondamento della verifica e riflessi sulla legittimità dell’atto impositivo, cui si rimanda per una rassegna sul tema dei vizi degli atti istruttori e l’illegittimità derivata dell’atto impositivo.
[67] Sentenza 21 ottobre 2008, n. 5144.
[68] Prima della modifica introdotta dall’art. 16, L. n. 15/2005, il Consiglio di Stato era arrivato a riconoscere il diritto di accesso al termine delle verifiche: v. ad es. Cons. Stato 5 dicembre 1995, n. 982, in Riv.Dir. Trib., 1996, II, 1109, con nota di LA ROSA, Accesso agli atti dispositivi di verifiche fiscali e tutela del diritto di riservatezza.
[69] Così DEL FEDERICO, The issue of taxpayer’s legal protection, in Riv. Dir. Trib. Int., AA.VV, Instant Issue for the International EATLP Congress, Santiago de Compostela (Spagna) 4-6 giugno 2009.
[70] Si fa in particolare riferimento alla decisione Corte Eur. 21.2.2008, Ravon c. Francia, in Riv. Dir. Trib., 2008, 181, con nota adesiva di MULEO. Su tale questione si veda ampliamente anche DEL FEDERICO, The issue, cit.