Atti e interventi

LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE ALLA LUCE DEL NOVELLATO ART. 92 C.P.C.: RIFLESSI SUL PROCESSO TRIBUTARIO
di Giovanni Caliceti

1. Premessa: il contesto normativo
Dopo lunga e probabilmente assai meditata elaborazione, il 26 maggio 2009 sembra essere giunta a conclusione la riforma del processo civile: la seconda di questo secolo.
La legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 giugno 2009, n. 140, suppl. ord. n. 95, è entrata in vigore da subito, naturalmente con esclusivo riferimento ai «giudizi instaurati»a partire dal quattro luglio 2009[1].
Fra i molti istituti rivisitati, il legislatore ha avvertito l’esigenza di rimodulare anche quello della compensazione delle spese di lite come disciplinato dall’art. 92, comma 2, del Codice di procedura civile[2].
Una norma, quest’ultima, che ha subito nel corso degli ultimi quattro anni ben due interventi di novellazione, tutti ispirati da ragioni deflattive del contenzioso.
Il testo originale dell’art. 92, comma 1, c.p.c., infatti, prevedeva che, in caso di «soccombenza reciproca», ovvero qualora concorressero altri «giusti motivi», il giudicepotesse compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti[3].
La norma in esame mutava la propria fisionomia a fronte della promulgazione della recente legge 28 dicembre 2005, n. 263, la quale sanciva l’obbligo, in capo al giudice, di esplicitare nella parte motiva della sentenza le ragioni della compensazione[4].
Oggi il legislatore dell’ultima riforma ha ritoccato ulteriormente il testo della norma in commento affermando che la compensazione delle spese di lite può esser disposta dal giudice, ovviamente previa esplicita motivazione, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, esclusivamente qualora «concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni»[5].
Si persevera, pertanto, nella via intrapresa già nel 2005 allorché venne promulgata una disposizione che, indiscutibilmente, si iscriveva nel solco delle misure deflattive del contenzioso, dirette ad evitare, o comunque a tentare di scoraggiare, l’instaurazione di giudizi meramente dilatori tesi unicamente a frustrare e procrastinare il buon diritto della controparte.
Occorre però procedere con ordine, ricostruendo le origini e, conseguentemente, le ragioni dell’istituto della compensazione delle spese di lite.
Senz’altro nota è la ratio dell’istituto della compensazione che va individuata nella necessità, chiaramente avvertita dal legislatore del processo civile, di contemperare e mitigare la regola secondo cui il carico definitivo delle spese debba gravare sempre sulla parte genericamente soccombente[6].
Tuttavia, come si desume anche dalla lettura della manualistica, si tratta di una regola che non è imposta da alcun principio costituzionale o anche solo implicitamente interno all’ordinamento. Una siffatta “regola” è dunque suggerita da chiare ragioni di opportunità in considerazione delle quali è logico che essa subisca delle eccezioni ogniqualvolta l’applicazione rigorosa di quella stessa regola possa apparire iniqua o comunque inopportuna.
Ecco dunque che il legislatore ha espressamente previsto non solo che il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’art. 91 cit., «possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue», ma anche che, sulla base della propria discrezionalità, possa compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti, e ciò non solo nei casi di soccombenza reciproca[7], ma anche quando ritenga sussistano altre – ed oggi sempre più qualificate – ragioni.
La regola della soccombenza non è quindi un principio generale dell’ordinamento (né interno né internazionale), ma discende da una lettura sistematica delle norme di riferimento.
Ecco allora che il rapporto fra l’art. 91 c.p.c. e il successivo art. 92 è stato considerato, dal legislatore del 1940, quale rapporto di genere – specie, perché concede al giudice la possibilità di mitigare la regola giustappunto generalein tema di liquidazione delle spese di lite se, eccezionalmente, si dovesse riscontrare nel caso concreto la presenza di giusti motivi.
La prassi delle aule giudiziarie, tuttavia, ha mostrato, nel corso degli anni, un lento ma graduale ribaltamento della sistematicità e della logicità del precetto normativo appena delineato.
è infatti noto agli operatori come sia invalso nelle Corti territoriali, probabilmente sulla base di un’interpretazione estensiva dell’art. 24, comma 1, della Costituzione, il non commendevole uso da parte del giudicante dapprima di non dilungarsi a motivare le ragioni delle compensazione, ovvero di abbondare nell’utilizzo di mere e stereotipe perifrasi di stile, e ciò a fronte di un insegnamento, per vero avvallato da un consistente indirizzo della Corte di Cassazione, secondo cui la compensazione totale o parziale delle spese avrebbe costituito una facoltà assolutamente discrezionale del giudice di merito e quindi, per ciò stesso, insindacabile dal giudice di legittimità.
Lo stato di latente disapplicazione del precetto di cui all’art. 91, c.p.c., affiancato dal larghissimo uso che negli anni si è fatto del successivo art. 92, rendeva quanto mai urgente la necessità di metter mano all’impianto normativo di riferimento, accogliendosi fra l’altro i suggerimenti provenienti oramai da anni sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza tutti nel senso dell’evidente necessità di porre un limite a pronunce di compensazione immotivate, scarsamente sorrette da effettive ragioni processuali e quindi assai spesso del tutto inique.
Il che, come già accennato, si è puntualmente verificato per il tramite del duplice intervento normativo condotto dal legislatore di riforma della procedura civile prima nel 2005 e, successivamente, nel 2009.

2. L’evoluzione giurisprudenziale
2.1 La posizione dominante
L’intento del legislatore del 2005, relativamente ai motivi di compensazione, era chiaramente volto ad eliminare la discrezionalità pressoché totale conferita dalla giurisprudenza di legittimità al giudice di merito, al quale concedeva di compensare le spese per giusti motivi senza obbligo di motivazione, avvallando di fatto il pressoché indiscriminato ricorso a clausole di stile quali «ricorrendo» o «ravvisando»giusti motivi di compensazione.
In particolare, l’assenza dell’obbligo di motivazione, rendeva insindacabile, in sede di legittimità, la scelta del giudice di merito, eccettuate le ipotesi di:
- ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto;
- parziale o totale soccombenza della parte totalmente vittoriosa[8].
Questo orientamento era assolutamente maggioritario e giunse addirittura a superare il vaglio di costituzionalità rispetto agli articoli 111 e 24, Cost.
In riferimento all’art. 111, che impone l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali, è stato ritenuto inapplicabile alla compensazione delle spese perché la motivazione che la giustifica va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l’inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese[9].
Quanto al secondo precetto costituzionale: è stato affermato che il potere del giudice di compensare le spese per giusti motivi senza specificazioni non è in contrasto con l’art. 24, comma 1, Cost., giacché il provvedimento di compensazione non costituisce ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale sino a ricomprendervi anche la condanna del soccombente[10].
Inoltre è stato escluso il sospetto di incostituzionalità dell’art. 92, c.p.c., laddove consente la compensazione anche per l’ipotesi di soccombenza integrale di una parte, poiché la ragione della disciplina del carico delle spese processuali va ritenuta nell’esigenza di stimolare la parte ad un uso cosciente del proprio diritto di difesa e di evitare che ne abusi per fini dilatori[11].

2.2 La posizione minoritaria
A fronte del segnalato orientamento costantemente maggioritario si sono riscontrate pronunce di segno contrario, che dagli anni settanta in poi sono divenute sempre più numerose.
Dette sentenze affermano dunque l’esistenza in capo al giudice di merito di un vero e proprio obbligo di esplicitare o comunque rendere chiaramente comprensibili le ragioni che hanno condotto a decidere la compensazione per giusti motivi e, conseguentemente, ammettono la sindacabilità dell’omessa motivazione ovvero della sua illogicità o contraddittorietà nel giudizio di legittimità[12].
In particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 4455 del 4 maggio 1999[13] argomentava che le ragioni della condanna o compensazione alle spese per soccombenza reciproca, ovvero per il concorso di altri giusti motivi, «se non debbono, (bensì possono) essere specificamente esplicate, devono, però quantomeno, risultare dalla motivazione complessiva del provvedimento giurisdizionale».
La sentenza chiosa che solo in questo modo l’orientamento dominante sfugge ai dubbi di costituzionalità sulla base del semplice ed immediato rilievo che altro è affermare la non doverosità della motivazione specifica di un provvedimento giurisdizionale accessorio, altro è affermare, tout court, la non doverosità di alcuna motivazione di una scelta giurisdizionale, fondandola sull’esercizio, da parte del giudice, di un potere discrezionale attribuitogli dalla legge.
Sempre a sostegno dell’orientamento minoritario, alcuni più recenti arresti adducono motivazioni simili precisando che la regolazione delle spese è governata dal principio di causalità e che il riconoscimento di uno spazio di pura discrezionalità costituirebbe una anomalia del sistema, risolvendosi in un sostanziale diniego di tutela giurisdizionale, ovvero che la mancanza di motivazione – quantomeno desumibile da quella complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia – trasformerebbe in mero arbitrio il potere discrezionale di regolazione affidato al giudice, o, ancora, che la impossibilità di rinvenire nel contesto della decisione complessiva una giustificazione della totale o parziale compensazione delle spese, integrerebbe una palese violazione dell’art. 24, Cost., ancor più evidente quando il valore della causa sia di modesta entità e in concreto economicamente incompatibile rispetto all’entità delle spese processuali[14].

3. I profili attinenti il processo tributario
La condanna alle spese è stata introdotta nel processo tributario solo con la riforma del 1992.
L’art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, infatti, escludeva espressamente l’applicabilità degli articoli 90-97 del Codice di procedura civile. Tale previsione superò fra l’altro l’eccezione di incostituzionalità con il rilievo che «l’istituto della condanna del soccombente nel pagamento delle spese ha bensì carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile»[15]e che, nel processo tributario, la deroga era giustificata dalle peculiarità del rito, «pur sempre diverso e più snello dell’ordinario procedimento civile»[16].
Ora invece, l’art. 15, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce apertis verbis che «la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio che sono liquidate con sentenza».
La relazione ministeriale al D.Lgs. n. 546, cit., ricorda che questa regola è stata introdotta in attuazione della legge delega[17] innovando la precedente disciplina.
La condanna alle spese di soccombenza rappresenta, anche nel processo tributario, l’applicazione del principio costituzionale del diritto alla difesa, desumibile dall’art. 24, Cost., essendo evidente che tale diritto, spettante ad entrambe le parti, verrebbe pregiudicato, quindi non sarebbe effettivo, se, per ottenere la tutela, la parte fosse costretta a sostenere in via definitiva le spese processuali, con ciò subendo un evidente pregiudizio patrimoniale[18].
La ratio della norma è, anche in questo ambito processuale, quella di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte (cioè quasi sempre il contribuente) che ha dovuto svolgere un’attività giurisdizionale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione del proprio diritto.
A tacer d’altro l’art. 15 cit. si presenta, almeno sotto questo profilo, come logico corollario alla odierna obbligatorietà dell’assistenza tecnico-professionale nei giudizi avanti le Commissioni tributarie.
Il giudice tributario deve dunque oggi applicare il principio secondo il quale le spese seguono la soccombenza (cd. victus victori) «per ottenere l’effetto che era nelle intenzioni del legislatore, vale a dire la riduzione del numero delle controversie»[19].
In riferimento al processo in generale è stato osservato20 che, se «per ottenere il riconoscimento del diritto a 100 si dovesse spendere (senza poter recuperare) [20], se ne dovrebbe desumere che l’ordinamento tutela i diritti all’80% e non nella loro integrità, il che contrasterebbe col fondamento postulato che viceversa vuole i diritti integralmente tutelati».
Pertanto, anche nel processo tributario, il principio del victus victori non deve ricercarsi nella colpa di aver sostenuto un proprio diritto, risultato poi in tutto o in parte inesistente, bensì «nel fatto obiettivo della soccombenza: da un lato il vincitore deve ottenere il suo diritto possibilmente integro e non diminuito dalle spese di causa; dall’altro colui che rimane soccombente dimostra con ciò di avere senza ragione causato una lite, o per aver proposto una domanda infondata: o per aver invece resistito ad una domanda che invece era fondata»[21].
Ecco allora che la ratio della condanna alle spese è identica tanto nel processo civile, quanto nel processo tributario, e consiste non in un intento punitivo della parte soccombente bensì nel risarcimento della parte vittoriosa[22].
Il principio della soccombenza nelle spese come regola generale operante anche innanzi al giudice fiscale ha trovato conferma (indiretta) nella sentenza della Corte costituzionale 12 luglio 2005, n. 274[23], la quale ha statuito il contrasto dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 rispetto all’art. 3 della Costituzione (principio di ragionevolezza), laddove disponeva che le spese del giudizio estinto, non solo nei casi di definizioni delle pendenze tributarie prevista dalla legge, ma anche in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, restassero ex lege a carico della parte che le aveva anticipate (cd. “soccombenza virtuale”).
Nel solco tracciato dall’importante pronuncia della Corte costituzionale si è inserita tanto la giurisprudenza di merito, quanto, successivamente, quella di legittimità.
La Commissione tributaria provinciale di Bologna, nelle sentenza 22 febbraio 2006, n. 20[24], ha perciò ritenuto che, qualora la parte stia in giudizio personalmente e questo si estingua per intervenuta cessazione della materia del contendere, è possibile interpretare analogicamente l’art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, ritenendo sussistente il diritto al rimborso per le spese della propria difesa.
Se infatti l’art. 15, ult. cit., dispone che «nella liquidazione delle spese a favore dell’ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell’amministrazione, e a favore dell’ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti [...]», analogamente si deve ritenere che del beneficio astrattamente previsto da quella norma per una sola parte del processo si possa avvantaggiare anche l’altra, qualora il giudice ne riscontri il presupposto.
In senso ulteriormente adesivo rispetto alla citata pronuncia della Consulta non va dimenticata la successiva sentenza delle Suprema Corte di Cassazione, secondo la cui massima, «qualora l’amministrazione finanziaria eserciti il proprio potere di autotutela in modo “egoistico”, per vanificare il diritto di reazione del contribuente, travalicando i precisi ed inderogabili limiti normativi che l’ordinamento pone a regolamentazione dell’esercizio di poteri autoritativi destinati ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei privati, l’amministrazione stessa deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite»[25].

3.1 La compensazione delle spese quale eccezione alla regola generale
L’art. 15, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 546/1992, stabilisce che «la Commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, comma 2, del Codice di procedura civile».
Dal rinvio espresso all’art. 92, comma 2, c.p.c. discende l’applicazione diretta dei principi e della giurisprudenza di stampo civilistico anche al processo tributario. In particolare sono direttamente applicabili al processo tributario le elaborazioni in tema di giusti motivi che vengono ravvisati in caso di: questioni controverse in dottrina o giurisprudenza; difficile interpretazione di una clausola contrattuale; produzione in appello di nuovi documenti decisivi; comportamento negligente della parte vittoriosa; mancato tentativo di comporre la vertenza in ambito pre-processuale; esiti altalenanti dei giudizi intermedi; riconoscimento da parte del convenuto del diritto dell’attore quando tale riconoscimento sia stato l’unica prova acquisita di tale diritto; mutamento della giurisprudenza intervenuto in corso del giudizio; sopravvenuta illegittimità costituzionale della norma posta a base della sentenza, intervenuta nel corso del giudizio; errore scusabile del soccombente.
Anche in ambito tributario è invalsa la prassi (che in questo processo è assurta a vera e propria regola) della compensazione delle spese senza alcuna motivazione e solo adducendo meri richiami a (fantomatici) giusti motivi rinvenuti sulla base di un apprezzamento largamente (e sbrigativamente) discrezionale del giudice e, quindi, in pratica, sulla base di argomenti di tipo equitativo censurabili o meno in Cassazione a seconda di quello degli orientamenti più sopra riportati a cui si intenda aderire.

3.2 La giurisprudenza tributaria
La consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che le sentenze delle Commissioni provinciali che pronunciano la compensazione delle spese sono, anche solo con riferimento a tale motivo, impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie regionali. La compensazione delle spese disposta dalla Commissione regionale può essere oggetto di ricorso in Cassazione solo se la motivazione è irrazionale o quando manca anche implicitamente, o se è manifestamente in contrasto con le risultanze degli atti processuali.
In sostanza la giurisprudenza tributaria pare accogliere in pieno l’orientamento giurisprudenziale dominante in ambito civilistico che sembra ammettere la discrezionalità del giudice di merito chiamato a decidere sulla compensazione o meno delle spese di lite[26].
Giova a questo punto della trattazione dar conto, evidenziandolo, che anche in ambito tributario è oggi operante la regola secondo cui il giudice deve adottare le statuizioni sulle spese anche qualora la parte non abbia allegato agli atti la consueta notula.
Ed infatti, eccezion fatta per il caso in cui una parte vi abbia espressamente rinunciato od abbia essa stessa richiesto la compensazione[27], la giurisprudenza di legittimità è oggi concorde nel ritenere che il caso del mancato deposito della nota non esima il giudice tributario dal provvedimento di liquidazione delle spese giudiziali, limitandosi tuttavia soltanto a quelle risultanti dagli atti processuali, attesa la doverosità di tale statuizione[28].

3.3 La legge 28 dicembre 2005, n. 263 e il processo tributario
Come osservato nelle premesse l’art. 2, comma 1, lett. a, della L. n. 263/2005 ha significativamente innovato l’art. 92, comma 2, c.p.c., stabilendo che la compensazione anche parziale delle spese deve essere disposta dal giudice indicando esplicitamente nella motivazione quali siano i giusti motivi in base ai quali il collegio è giunto a siffatta opinione. Tale innovazione manifesta chiaramente la volontà del legislatore di ridurre il ricorso alla apodittica compensazione delle spese, sia per non ledere i diritti della parte vittoriosa, ma soprattutto, meno aulicamente, per tentare di ridurre il carico delle domande giudiziali troppo spesso determinate da intenti meramente pretestuosi e dilatori.
Dalla modifica legislativa del 2005 esce fortemente rafforzato l’assunto per cui se la statuizione sulle spese di lite è accessoria rispetto alla domanda principale, è tuttavia legata a questa dal principio della soccombenza, per cui, se viene accolta la domanda principale ma vengono immotivatamente compensate le spese di lite, al contribuente non rimane altra via che appellare la sentenza relativamente a tale capo, non potendo evidentemente appellare la sentenza anche per la parte ad esso favorevole[29].
Nemmeno può sfuggire che a fronte della previsione legislativa di in preciso obbligo di motivazione all’atto della compensazione delle spese, la sua omissione integra oggi certamente gli estremi della violazione di legge (art. 92, comma 2, c.p.c., così come novellato nel 2005), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità[30].
Del pari è da ritenere possibile il ricorso in Cassazione anche per insufficiente motivazione, nel caso in cui il giudice di merito si sia limitato ad individuare i motivi senza corredare la relativa decisione con argomenti completi ed esaurienti, oltre ovviamente al già riconosciuto motivo di contraddittorietà della motivazione[31].

4. La Cassazione a sezioni unite del 30 luglio 2008, n. 20598
Nonostante l’intervento legislativo del 2005, la Corte di Cassazione con due sentenze gemelle a sezioni unite[32] ha ritenuto che, anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore della L. n. 263/2005, fosse tempo di superare la duplicità di orientamenti giurisprudenziali di cui si è dato conto ai paragrafi 1.1 e 1.2.
In esito le sezioni unite hanno accolto la posizione minoritaria e, traendo spunto dalla motivazione della citata Cassazione n. 4455/1999, hanno affermato che «non può dubitarsi che se fosse ipotizzabile un potere discrezionale del giudice nella attribuzione alle parti del costo del processo, la statuizione non esigerebbe alcuna motivazione, e, quindi, non potrebbe essere inficiata dalla esposizione di una motivazione illogica o contraddittoria che, in quanto non doverosa, dovrebbe essere considerata tamquam non esset [...]. Alla stregua dei principi sopra esposti, dovrà ritenersi assolto l’obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata. A titolo meramente esemplificativo, potrebbe ritenersi assolto detto obbligo di motivazione ove si desse atto nella motivazione del provvedimento di merito (ma sarebbe anche sufficiente che fosse desumibile in modo inequivoco dal contesto delle argomentazioni) di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali, ecc.»[33].

5. La nuova riforma del Codice di procedura civile
La legge 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 4 luglio 2009, ha profondamente riformato il processo civile, apportando, per quanto qui di interesse, nuove modifiche alla compensazione delle spese di lite di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. supra nota sub n. 6).
La recentissima riforma è ispirata alla ben nota necessità di rendere più veloce il contenzioso civile e, al contempo, di scoraggiare le pretestuose domande o eccezioni delle parti al fine (o nella speranza) di diminuire il carico di pratiche che sovrasta l’attività giurisdizionale.
Come detto, tra i numerosi interventi innovativi contenuti nella riforma ha trovato spazio un ulteriore riformulazione del secondo comma dell’art. 92, c.p.c., volta, auspicabilmente e definitivamente, a superare la compensazione “per prassi” delle spese di giudizio.
Questo nuovo intervento modificativo che giunge ad appena quattro anno dal precedente, si è reso necessario poiché la questione, seppur risolta definitivamente per il pregresso dalle citate sezioni unite, non ha ancora avuto sufficiente significativo accoglimento da parte della giurisprudenza, che permane quasi ostinatamente restia ad abbandonare la prassi consolidata delle sentenze immotivate o stereotipatamente motivate in punto alla di compensazione delle spese di lite[34].
Oggi, dunque, è fatto espresso obbligo al giudice non solo di indicare i motivi per i quali decide di compensare le spese in tutto o in parte (già di per sé è motivo di impugnazione in cassazione per omissione motivazione a seguito della modifica del 2005) ma, per il nuovo inciso introdotto nel art. 92, comma 2, c.p.c., lo stesso giudice dovrà motivare altrettanto palesemente la gravità ed eccezionalità delle ragioni che lo hanno convinto a compensare le spese.
Questa novità reca con sé due conseguenze:
1. Il giudice, se non vi è soccombenza reciproca, non solo deve motivare la decisione sulla compensazione in modo espresso e puntuale (anche alla luce del nuovo art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., secondo cui la sentenza deve contenere la «concisa esposizione delle ragioni di fatto di diritto della decisone»), ma dovrà motivare anche e soprattutto l’eccezionalità delle ragioni che lo hanno indotto a tale decisione. Conseguentemente una tale scelta renderà ancor più probabile l’impugnazione della sentenza affetta da omessa o insufficiente motivazione e da errore o falsa applicazione della norma nei casi in cui non sussistano le gravi ed eccezionali ragioni pretese oggi dall’art. 92.
2. I giudici di merito dovrebbero perciò divenire restii a compensare le spese, sia per evitare l’autonomo motivo di impugnazione, sia, paradossalmente, per evitare di dover motivare in maniera precisa e puntuale caso per caso la compensazione delle spese.

6. Conclusioni
Si impongono alcune riflessioni conclusive a cavallo da un lato tra passi consolidate e quasi ostinate e normativa di riferimento come interpretata dalla giurisprudenza e, dall’altro, mutate esigenze “operative” finalmente avvertite dal legislatore.
Si è in queste pagine a più riprese evidenziato come le degenerazioni del processo in generale e di quello tributario in particolare, derivino non solamente dall’inadeguatezza degli strumenti normativi messi a disposizione degli operatori ma anche, talvolta in modo preponderante, dall’utilizzo invalso in certa pratica “economica” di utilizzare proprio il processo come un efficace e legalizzato mezzo di dilazione degli obblighi di pagamento.
Nella materia che ci occupa è dunque fenomeno assai in voga (nonostante la maggiore efficienza oramai raggiunta dalla riscossione delle imposte) quello di utilizzare la via contenziosa come ultimo estremo rimedio per posticipare gli obblighi di pagamento che gravano, volta a volta, sul contribuente o sull’Agenzia delle Entrate.
Quanto alla parte privata non v’è chi non abbia verificato il profondersi e l’accumularsi avanti le Commissioni di ricorsi contro ogni sorta di atto (accertativo o di riscossione che sia) motivati unicamente da eccezioni formali (più rare quelle di merito) spesso risibili e senz’altro pretestuose.
Ma identico fenomeno lo si rinviene nell’agire degli uffici locali allorché si controverta ad esempio in tema di rimborsi ovvero su fattispecie certamente risolvibili con un corretto uso del potere di annullamento in autotutela.
Insomma la pratica ha dimostrato che siffatti comportamenti che, a tacer d’altro, subissano i giudici di contenziosi privi di una reale ragion d’essere, sono di fatto avvallati proprio dalla quasi certezza degli operatori che nessuna ulteriore onere verrà addebitato al soccombente a titolo di spese di lite.
Ecco allora che sicuramente il legislatore ha ritenuto opportuno restringere la possibilità offerta ai giudici di compensare le spese in chiave deflattiva del procedimento, onde evitare l’eccessivo proliferare di domande giudiziali ultronee, proposte a meri fini dilatori, con l’unico evidente scopo di posticipare l’adempimento della prestazione dovuta sfruttando il lungo decorso temporale dello svolgimento del processo.
Ma pare anche di scorgere che sia pure voluto ribadire il principio secondo cui le parti devono agire nel processo con senso di auto responsabilità e buona fede salvo valutare appieno le conseguenze latu senso sanzionatorie conseguenti alla orami certa condanna alla rifusione delle spese di lite a favore della parte vittoriosa.
L’espansione della portata del precetto di cui all’art. 91, c.p.c., da un lato, e l’assoluta straordinarietà che dovrebbe, nei giudizi instaurati dopo il quattro luglio u.s., assistere le pronunce di compensazione delle spese di lite, dall’altro, ristabiliscono in realtà l’ordine delle fonti processuali così come ideate dal legislatore del Codice di rito, confermando che, per quanto attiene l’ordinamento interno, la regula iuris è il carico delle spese in capo al soccombente, mentre l’eccezione è costituita da una pronuncia di segno opposto chiunque siano le parti in lite e quindi anche e soprattutto l’Agenzia delle Entrate.
Il nuovo testo dell’art. 92, comma 2, c.p.c., va, in sostanza, salutato con favore in quanto il legislatore ha tentato, a dispetto della prassi invalsa in sede pretoria di procedere comunque, e discrezionalmente, alla compensazione delle spese, di imbrigliare l’ormai eccessiva discrezionalità demandata al giudice in materia, vivificando il noto postulato chiovendiano per il quale la necessità di ricorrere alla giustizia non deve in nessun caso ritorcersi a carico di “chi ha ragione”.

 

 

Note

[1] Non è stata prevista alcuna ipotesi di retroattività, ma si registra l’applicazione nell’immediato del principio del tempus regit actum.
Per un rapido inquadramento dei precetti arrecati dalla riforma del c.c., cfr.Consolo, Una buona “novella” al c.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360-bis e 614-bis) va ben al di là della sola dimensione processuale, in Corr. Giur., 2008, 6, 737 ss.; nonché integralmente il doppio numero di Guida al diritto, 27-28, 2009.
[2] Approvato con il R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443, in G.U. 28 ottobre 1940, n. 253.
[3] Così il testo ante riforma del 2005 dell’art. 92, comma 2, c.c.: «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».
[4] Così il testo dell’art. 92, comma 2, c.c., a mente della novella apportata dall’art. 2, comma 4, della L. 28 dicembre 2005, n. 263: «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».
[5] Così il testo attuale dell’art. 92, cit., come modificato dall’art. 45, comma 11, della L. 18 giugno 2009, n. 69: «il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente [art. 91], può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione».
[6] Questo il testo della norma: «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articolo 287 e 288dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario».
[7] Ad es. quando una stessa sentenza accoglie una domanda di parte attrice e poi, su altra domanda, riconosce fondate le ragioni del convenuto.
[8] In particolare cfr. Cass., sez. un., 29 maggio 1963, n. 1422, Cass., sez. un., 29 marzo 1973, n. 864 e Cass., sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597, in Mass., 1994, le quali tutte confermavano l’insindacabilità in sede di legittimità della scelta del giudice di merito sulle spese, ove la discrezionalità sulle spese era ricorribile per cassazione solo per indicazioni di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. Altre sentenze limitavano poi la discrezionalità del giudice di merito unicamente in caso di compensazione delle spese a danno della parte totalmente vittoriosa, Cass., 8 maggio 1973, n. 1244.
[9]In tal senso Cass., 27 novembre 1992, n. 12657, in Mass., 1992.
[10] Cfr. Cass., 17 marzo 2004, n. 5405, in banca dati Giuridica.
[11] Così motiva la sentenza della Cass., 20 settembre 2004, n. 18857.
[12] Cfr. Cass., 9 settembre 1974, n. 2444, nonché Cass., 4 aprile 1979, n. 1973.
[13] In Corr. Giur., 12, 2000, 1631, con nota di Nappi.
[14] In tal senso v. Cass., 25 gennaio 2006, n. 1422; Cass., 15 marzo 2006, n. 5783; Cass., 30 marzo 2006, n. 7514; Cass., 26 settembre 2007, n. 20017; tutte in CED Cass. Cfr. altresì Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n. 20598 e la successiva Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n. 20599, entrambe in banca dati Giuridica.
[15] Corte cost., 24 novembre 1982, n. 120, in Dir. e Prat. Trib., 1983, II, 120.
[16] Corte cost., 24 novembre 1982, n. 120, cit.,e Tesauro, Giusto processo e processo tributario, in Rass. Trib., 2006, 56.
[17] L. 30 dicembre 1991, n. 413, sub art. 30, lett. i.
[18] Luiso, Diritto processuale civile, Milano, 1997, I, 400, oltre a Verna, Sulle spese di giudizio e sulla prassi di disporne la compensazione nel processo tributario, in Boll. Trib., 2006, 655 ss.
[19] Strovato, L’obbligatorietà della difesa tecnica e la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio quali principi fondamentali della riforma del processo tributario, in Fisco, 1997, 6836; Verna, op. cit.
[20] Mandrioli, Diritto processuale civile, Torino, 2004, I, 340.
[21] Così Liebman, Manuale di diritto processuale civile. Principi, Milano, 2002, 117.
[22] In tal senso si è espresso Perrucci, Riflessioni intorno alle spese del processo tributario, in Boll. Trib., 1234.
[23] In Corr. Trib., 2005, 2693, con nota di Glendi e in Riv. Giur. Trib., 2005, 797, con nota di Bruzzone.
[24] In Riv. Giur. Trib., 2006, 802.
[25] Così, Cass., 15 ottobre 2007, n. 21530, in Corr. Trib., 2008, 146.
[26] Cfr. per tutte: Cass., 1 marzo 2005, n. 4305, in Boll. Trib., 2006, 948 ss.; Cass., 19 maggio 1998, n. 4997; Cass., 8 ottobre 1997, n. 9762, tutte comunque reperibili in banca dati Giuridica.
[27] Così, Cass., 5 giugno 1987, n. 4922, in Mass., 1987, Cass., 21 aprile 1990, n. 3346, ivi, 1990.
[28] Così, Cass., 7 luglio 2006, n. 1557, in CED Cass. e Cass., 9 febbraio 2000, n. 1540; Cass., 23 aprile 1988, n. 3149, tutte in banca dati Giuridica.
[29] In tal senso Comm. trib. reg. Puglia, 9 luglio 2007, n. 61, in questa rivista, 2008, 1, 165 ss.
[30] Cass., 19 novembre 2007, n. 23993, in Boll. Trib., 2008, 1366.
[31] In tal senso v. Carpi-Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile, Padova, 2006, 271.
[32] V. Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n. 20598 e 20599, in CED Cass. e in Corr. del Merito, 2008, 12, 1274, con nota di Travaglino.
[33] Cfr. supra 2.2, per gli ulteriori casi in cui si ritiene sussistere il requisito dei giusti motivi.
[34] In tal senso ad esempio: Comm. trib. prov. Bari, sez. XII, 22 aprile 2008, n. 94, in Boll. Trib., 2008, 1025. Oltre a Comm. trib. reg. Lombardia, 6 febbraio 2007, n. 4, con nota critica di Verna, La sistematica violazione della regola della condanna alle spese del soccombente nel processo tributario, in Boll. Trib., 2007, 507.