Saggi

NOTE RELATIVE AL SILENZIO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ALLE FORME DI TUTELA DEL CONTRIBUENTE
di Pier Paolo Cairo

 
1. Premesse generali. Il fondamento giuridico del silenzio amministrativo - 2. Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di rimborso del contribuente: ricostruzioni teoriche dell’istituto - 3. Segue: riflessi sul piano del contenzioso tributario e dei poteri dell’amministrazione finanziaria - 4. Il silenzio dell’ufficio a fronte della richiesta di riesame di un atto impositivo - 5. Segue: i mezzi di tutela del contribuente e il riparto di giurisdizione - 6. Cenni sul silenzio-assenso in materia di interpello del contribuente - 7. Conclusioni sul valore del silenzio quale nuovo strumento di tutela del cittadino


1. Premesse generali. Il fondamento giuridico del silenzio amministrativo
Il dibattito sul silenzio della pubblica amministrazione, da sempre presente nella riflessione scientifica e soggetto a continui sviluppi sul piano legislativo e giurisprudenziale, nasce ed è tuttora influenzato dalla oggettiva difficoltà di dare un significato all’inerzia, vale a dire ad un “non fare”, ad un mero contegno passivo.
Avulso da un contesto o da circostanze concrete, il silenzio non ha alcun valore, o almeno non possiede un significato chiaro e univoco; essendo privo di un sostrato “naturalistico”, si limita a lasciare inalterata la realtà esistente.
Sulla questione si è lungamente soffermata la dottrina del diritto privato (nel cui ambito il fenomeno assume pure un certo rilievo)[1], osservando che il silenzio è ambiguo, non è di per sé espressivo di una volontà negoziale positiva o negativa, ma può valere come manifestazione (tacita) di consenso nel caso che acquisti tale valore per volontà della legge o delle parti stesse, ovvero sia accompagnato da circostanze che consentano di interpretarlo in tal modo[2].
Ne discende che il silenzio, in quanto tale, è un fatto giuridicamente irrilevante. È questo il punto da cui partire per condurre una disamina delle ipotesi di inerzia della pubblica amministrazione in materia tributaria. Il silenzio serbato dagli uffici fiscali, fenomeno non infrequente nella prassi, non presenta un valore giuridico intrinseco, immanente, ma lo acquista in virtù di una volontà espressa o implicita dell’ordinamento.
La nostra indagine sarà rivolta ad individuare, anzitutto, il “fondamento giuridico” del silenzio amministrativo in materia tributaria. Si prenderanno in esame, quindi, le conseguenze del suo formarsi, sia sul piano dei poteri (o dei doveri) dell’amministrazione finanziaria, sia su quello dei mezzi di tutela da riconoscere al cittadino-contribuente.
In relazione al primo aspetto, occorre ribadire che la sottrazione del silenzio all’area del “giuridicamente irrilevante” – a cui sarebbe naturalmente destinato – può avvenire solo attraverso una “speciale” qualificazione dell’ordinamento[3].
La dottrina ha, come vedremo, lungamente dibattuto in ordine a tale qualificazione. Ha attribuito al silenzio i significati più disparati: provvedimento di rigetto, provvedimento di accoglimento, inadempimento, fatto di rilievo processuale, ma solo di recente sembra aver razionalizzato la materia, ancorandola ai principi generali del diritto pubblico che, ove non derogati, trovano applicazione anche sul piano tributario[4].
Alcuni di questi principi sono ora codificati dalla legge generale sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990), la quale, all’art. 2, comma 1, statuisce l’obbligo per la p.a. di provvedere alla cura degli interessi pubblici attraverso lo svolgimento di un procedimento e l’adozione di un provvedimento espresso.
È questo il dato di partenza che caratterizza il silenzio amministrativo: l’esistenza di un “obbligo di agire” in capo alla p.a., ove ci siano i presupposti stabiliti dall’art. 2 (l’istanza di parte o la presenza di un interesse pubblico concreto che richiede l’intervento d’ufficio dell’autorità amministrativa). È la legge stessa, quindi, che definisce l’inerzia dei pubblici poteri e la connota come “inadempimento”, qualificazione tipica del comportamento di chi non ottempera ad un obbligo legalmente previsto.
Il silenzio della pubblica amministrazione, inteso quale violazione di un obbligo, configura dunque una condotta illegittima – comunemente definita “silenzio-inadempimento” o anche “silenzio-rifiuto”[5], a cui l’ordinamento reagisce riconoscendo al cittadino la possibilità di difendersi in giudizio anche contro una mera omissione.
Tale riconoscimento, inizialmente negato per via della natura impugnatoria del processo amministrativo, è oggi sancito dall’art. 21-bis della legge n. 1034/1971, che prevede un rito speciale in materia di silenzio. In tal modo al privato è consentito adire l’autorità giurisdizionale per far accertare l’inadempimento dell’obbligo di provvedere, sollecitando così l’intervento della p.a.; nei casi di attività vincolata, inoltre, il giudice può arrivare a stabilire “come” la p.a. debba provvedere, posto che il provvedimento risulta in tal caso mera attuazione delle disposizioni di legge[6].
Si è osservato[7] che la giurisprudenza è pervenuta gradualmente a tale riconoscimento. In un primo momento, infatti, richiamando l’art. 113 Cost. e il principio di pienezza ed effettività della difesa giurisdizionale di cui all’art. 24, aveva esteso la tutela dei diritti e degli interessi legittimi anche alle omissioni, intese inizialmente come “atti negativi”, e quindi riconducibili alla nozione di “atti della pubblica amministrazione” di cui all’art. 113 della Costituzione.
Questa equiparazione fra atto e inerzia ha in effetti influenzato tutto il dibattito successivo sulla natura del silenzio. L’inerzia, come vedremo, è stata equiparata in diversi casi ad un provvedimento di tipo negativo, pur in assenza di una espressa qualifica legislativa, in modo da consentire la tutela giurisdizionale del cittadino nell’ambito di un processo fondato sulla impugnazione di provvedimenti.
In realtà, come si è già detto, il silenzio è privo di un proprio significato (sul piano naturalistico prima ancora che giuridico) e richiede una particolare qualificazione per poter assumere un certo rilievo.
In conclusione, la rilevanza giuridica dell’inerzia amministrativa presuppone l’esistenza di un obbligo di agire (e di provvedere) in capo alla stessa – spesso, ma non sempre, ricollegabile ad un’istanza del privato – che dia modo di attribuire al silenzio il significato di inadempimento. In alcune ipotesi, tuttavia, è lo stesso legislatore a qualificare espressamente una specifica fattispecie di silenzio come provvedimento tacito, con valore di assenso o di diniego, sulla base di una scelta di natura discrezionale e degli interessi che la legge ritiene di volta in volta preminenti.

2. Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di rimborso del contribuente: ricostruzioni teoriche dell’istituto
Alla luce del quadro introduttivo che si è tracciato, si passeranno ora in rassegna le principali ipotesi di silenzio rilevanti in ambito tributario, provando a tenere fermi i principi sopra richiamati, e partendo dalla materia dei rimborsi richiesti dal contribuente agli uffici fiscali per somme indebitamente versate. A titolo esemplificativo, si pensi al caso in cui il contribuente abbia versato acconti che, a consuntivo, superano quanto effettivamente dovuto al fisco, ovvero abbia effettuato pagamenti per errore di fatto o di diritto, oppure per evitare di incorrere in eventuali sanzioni[8].
È noto che, in simili evenienze, il contribuente non può rivolgersi direttamente al giudice, ma è tenuto previamente a richiedere le somme all’amministrazione competente entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta. In mancanza di disposizioni specifiche, può domandare il rimborso entro due anni dal pagamento o ancora, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992).
In materia di imposte sui redditi, l’istanza di rimborso è disciplinata dagli artt. 37 e 38, D.P.R. n. 602/1973, che prevedono il ricorso all’intendente di finanza (oggi la direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate) entro il termine di decadenza di quarantotto mesi, che decorre, per l’ipotesi di cui all’art. 38, dalla data del versamento indebitamente effettuato.
Sebbene lo scopo di tale previsione sia quello di consentire un risparmio di energie processuali, sollecitando direttamente l’amministrazione a pronunciarsi, è in effetti piuttosto frequente che l’ufficio cui è rivolta la richiesta rimanga inerte, non adottando alcuna decisione espressa.
Dottrina e giurisprudenza sono divise in ordine alla qualificazione da attribuire al silenzio che viene così a formarsi. In passato, era prevalente l’orientamento che equiparava tale silenzio ad un provvedimento di diniego del rimborso (cd. silenzio-rigetto), cosicché il successivo ricorso esperito dal contribuente si configurava come azione di annullamento del diniego, proponibile entro l’ordinario termine decadenziale di sessanta giorni.
Una simile ricostruzione, sostenuta in passato da una parte della dottrina e della giurisprudenza[9], qualificando il silenzio come rigetto o diniego, potrebbe oggi trovare fondamento nel tenore letterale della disposizione di cui all’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, che include, tra gli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie, anche «il rifiuto espresso o tacitodella restituzione di tributi». La locuzione “rifiuto tacito”, ripresa dal successivo art. 21, comma 2, potrebbe alludere ad un provvedimento di rigetto, che si forma tacitamente allo spirare del termine di novanta giorni previsto dall’art. 21, nonché dagli artt. 37, comma 2 e 38, comma 4, D.P.R. n. 602/1973. Il legislatore avrebbe così istituito un parallelismo tra atto espresso e silenzio, attribuendo all’inerzia valore provvedimentale ed equiparandola ad un diniego.
D’altra parte – sempre secondo la ricostruzione in commento – ammettere che il contribuente possa adire il giudice tributario impugnando non un atto, ma un mero comportamento (come potrebbe essere il silenzio-inadempimento) significherebbe contraddire la norma di cui all’art. 19, che struttura il processo tributario come processo d’impugnazione, avente ad oggetto gli atti indicati dalla legge (o quelli con effetti analoghi)[10].
L’orientamento in parola, che ha perduto consenso nella dottrina più recente[11], trovava fondamento nella più generale concezione del silenzio che, almeno fino agli anni Ottanta del secolo scorso, risultava predominante[12]. Esso è stato, infatti, per lungo tempo assoggettato alla disciplina dettata in tema di silenzio su ricorso gerarchico dall’art. 5 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383. La norma prescriveva che, decorsi centoventi giorni dalla presentazione del ricorso senza che fosse stata emanata una decisione espressa, il ricorrente notificasse alla p.a. una diffida a provvedere entro sessanta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, il ricorso s’intendeva respinto e si formava così un provvedimento negativo tacito, definito come “silenzio-rigetto” o “silenzio-rifiuto” (espressioni originariamente considerate equivalenti)[13].
Le più recenti elaborazioni dell’istituto hanno, tuttavia, evidenziato il carattere profondamente diverso del silenzio formatosi su un’istanza volta al rilascio di un provvedimento di primo grado, dal silenzio relativo ad un ricorso con cui si chiede un provvedimento di secondo grado, consistente nel riesame dell’atto-base. In quest’ultima ipotesi, infatti, l’amministrazione si è già pronunciata una prima volta. La diversità delle situazioni, perciò, rende inapplicabile in via analogica la previsione di cui all’ art. 5 citato (oggi sostituito dall’art. 6, D.P.R. n. 1199/1971[14]).
L’espressione “silenzio-rifiuto” assume, in quest’ottica, un significato differente atteso che, come si è spiegato nel precedente paragrafo, non è possibile attribuire valore provvedimentale all’inerzia in mancanza di una qualificazione legislativa. Il mero silenzio mantenuto dalla p.a. acquista invece la diversa valenza di “inadempimento di un obbligo”, sempre che ricorrano le condizioni per il sorgere dell’obbligo medesimo.
Con riferimento all’inerzia dell’amministrazione finanziaria sulla richiesta di rimborso, un obbligo sembra potersi desumere, a nostro avviso, dal tenore dell’art. 38, comma 3, D.P.R. n. 602/1973, che non attribuisce al fisco una facoltà o un potere discrezionale di pronunciarsi in ordine alla restituzione[15]. Non vi sono infatti interessi che l’amministrazione debba discrezionalmente ponderare. L’ufficio è invece obbligato a verificare se vi siano i presupposti per la restituzione del tributo indebitamente versato, ossia se sussiste il diritto al rimborso del contribuente. Tale diritto, come sostiene autorevole dottrina[16], preesiste al provvedimento dell’amministrazione (che ha, in questo caso, natura dichiarativa e non costitutiva) cosicché, se l’amministrazione non dovesse provvedere entro il termine stabilito dalla legge[17], il contribuente potrebbe far valere il credito in sede giurisdizionale.
Per tali ragioni, larga parte della dottrina respinge la ricostruzione del silenzio sull’istanza di rimborso quale atto tacito di reiezione, e lo qualifica invece come spatium deliberandi o limite temporale accordato all’amministrazione per assumere una decisione, decorso il quale il privato è legittimato a ricorrere in giudizio[18]. In tal modo, il silenzio consisterebbe in un mero fatto processuale che rimuove un ostacolo legale «frapposto, nell’interesse dell’amministrazione finanziaria, all’esercizio della tutela giurisdizionale del contribuente[19].
In definitiva, il silenzio in tema di rimborsi assume la configurazione di “inadempimento” a cui la legge ricollega determinate conseguenze, che nel nostro caso sono quelle previste dall’art. 21, D.Lgs. cit., consistenti nella possibilità per il contribuente di rivolgersi finalmente al giudice tributario e domandare a questi la tutela delle proprie ragioni[20].

3. Segue: riflessi sul piano del contenzioso tributario e dei poteri dell’amministrazione finanziaria
Occorre a questo punto evidenziare alcune fondamentali implicazioni della suddetta ricostruzione. Innanzitutto, se non si considera il silenzio come un provvedimento, il contribuente non dovrà agire in giudizio entro il termine di decadenza di sessanta giorni, bensì entro il più ampio termine di prescrizione previsto per i diritti soggettivi dall’art. 2946 c.c. (come sembra peraltro evincersi dall’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992)[21].
In secondo luogo, il giudizio avanti alle Commissioni tributarie assume il carattere di “accertamento-condanna”, preordinato quindi ad accertare l’esistenza del credito di rimborso ed eventualmente a condannare la p.a. alla restituzione[22]. Una simile impostazione si pone in armonia con le più recenti elaborazioni in tema di processo amministrativo, che ammettono in tale processo (così come in quello tributario) l’esercizio di azioni diverse dall’azione costitutiva di annullamento[23].
Inoltre, laddove il giudizio sia promosso dal contribuente prima della scadenza del termine accordato alla p.a. per pronunciarsi, il ricorso deve essere considerato solo temporaneamente improcedibile, e non improponibile (o inammissibile) come vorrebbe quell’orientamento che considera il silenzio quale determinazione tacita. L’improponibilità, secondo quest’ultima tesi, discende dal fatto che il ricorso avrebbe ad oggetto un atto inesistente, in quanto non ancora emanato dall’amministrazione. La tesi dell’improcedibilità si ricollega invece alla concezione fattuale del silenzio quale spatium deliberandi che, una volta decorso nella sua interezza, consentirà al giudizio prematuramente avviato di procedere regolarmente[24].
Va infine sottolineato un ultimo aspetto, relativo ai poteri susseguenti dell’amministrazione. Il manifestarsi dell’inerzia, non dando luogo ad un provvedimento ma a un mero fatto, non implica la consumazione del potere di decidere in capo all’ufficio competente, il quale avrà così la possibilità di pronunciarsi sul rimborso anche dopo lo scadere del termine di novanta giorni.
L’orientamento prevalente della giurisprudenza è sempre stato favorevole alla conservazione del potere di provvedere, anche in senso reiettivo. Del medesimo avviso sembra essere la dottrina, compresa quella che abbraccia la tesi della natura provvedimentale del silenzio (che dovrebbe invece avere quale logico corollario la consumazione del potere amministrativo).
Ne deriva che, se l’amministrazione dovesse usare il potere ed emanare l’atto tardivamente, l’eventuale ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse (con conseguente estinzione della materia del contendere), in quanto il privato avrebbe ottenuto il risultato a cui è diretto il giudizio, ossia l’intervento di un provvedimento.
Ove, tuttavia, l’atto tardivo fosse un diniego, l’orientamento della giurisprudenza non pare univoco. In ambito amministrativo, il Consiglio di Stato ha più volte precisato che, nel caso di provvedimento negativo tardivo, il privato avrebbe l’onere di proporre contro di esso una nuova impugnazione (per motivi evidentemente diversi dalla mera tardività)[25].
Tuttavia, in sede tributaria, la giurisprudenza della Corte di Cassazione[26], avallata da una parte della dottrina[27], sembra orientata nel senso di lasciare impregiudicata l’azione recuperatoria intrapresa dal contribuente in sede giurisdizionale, anche nel caso in cui l’amministrazione abbia emesso un atto tardivo di rimborso solo parziale, rigettando così in parte la richiesta del contribuente. Quest’ultimo, perciò, non sarebbe gravato dall’onere di impugnare il successivo provvedimento, potendo direttamente chiedere al giudice la verifica (parziale o totale) della sua pretesa attraverso l’azione di rimborso già avviata.

4. Il silenzio dell’ufficio a fronte della richiesta di riesame di un atto impositivo
L’inerzia degli uffici tributari è piuttosto frequente nella prassi anche quando venga proposta dal contribuente un’istanza di riesame di un atto impositivo asseritamente viziato. In tal caso, il privato chiede alla p.a. di attivare un procedimento tradizionalmente inquadrato tra i cd. poteri di autotutela delle pubbliche amministrazioni[28.
In passato, si discuteva sull’esistenza nel nostro ordinamento di una potestà generale di autotutela – con particolare riferimento, per quel che qui interessa, alla cd. autotutela spontanea – data la mancanza di una normativa in materia. Se ne rinveniva il fondamento ora nella posizione di supremazia delle pubbliche amministrazioni, quali autorità cui spettano speciali prerogative, ora nello stesso potere di provvedere in primo grado, che implicherebbe la possibilità per l’amministrazione, così come di porre in essere un atto, anche di rivederlo ed eventualmente ritirarlo, laddove lo ritenga invalido ovvero inopportuno, alla luce di una riconsiderazione dell’interesse pubblico[29].
In ogni caso, l’autotutela così configurata assurge a manifestazione della discrezionalità amministrativa, in quanto espressione del ruolo dell’autorità quale garante dell’interesse pubblico – valutato alla luce di tutti gli interessi in concreto esistenti – anche nei confronti dei suoi stessi provvedimenti.
La questione è oggi pacificamente superata dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies, L. n. 241/1990, introdotti dalla L. n. 15/2005, che codificano per la prima volta in via generale gli istituti dell’annullamento d’ufficio, della revoca e della convalida, quali possibili sbocchi del procedimento di riesame dell’atto amministrativo.
Ciò che invece non appare ancora pacifico è se l’amministrazione sia vincolata nell’esercizio del potere di riesame o se, al contrario, la sua azione debba considerarsi discrezionale, non solo nel quomodo ma anche nell’an e nel quando. In altri termini non è chiaro se, a fronte di una richiesta di riesame di un provvedimento, la p.a. sia obbligata ad attivarsi e a pronunciarsi in maniera espressa, a norma dell’art. 2, comma 1, L. n. 241/1990.
Nell’ambito della giurisprudenza amministrativa, può dirsi prevalente l’indirizzo che nega la sussistenza di un obbligo per l’autorità di pronunciarsi sulla richiesta, almeno quando questa abbia ad oggetto provvedimenti divenuti inoppugnabili per scadenza dei relativi termini. Ragionando diversamente, l’istanza di riesame in via amministrativa rischierebbe di tradursi in una elusione del termine stabilito per l’impugnazione giurisdizionale. Di conseguenza, verrebbe compromessa l’esigenza di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, particolarmente avvertita nell’ambito dell’attività amministrativa, rivolta alla cura di interessi che trascendono il singolo individuo[30].
In ogni caso, anche laddove il provvedimento di cui si chiede il riesame fosse ancora suscettibile di impugnazione, i giudici amministrativi sembrano pervenire a conclusioni analoghe. La natura ampiamente discrezionale dell’attività di riesame implica comunque l’assoluta libertà dell’amministrazione di decidere se riesaminare o meno i propri atti, senza essere vincolata da un’eventuale istanza del cittadino[31]. Del resto, il potere di autotutela viene ricostruito dalla giurisprudenza come una prerogativa riconosciuta alla p.a. per la migliore cura dell’interesse pubblico, non come ulteriore rimedio in favore del privato, in aggiunta al ricorso giurisdizionale e ai ricorsi amministrativi contenziosi.
Pertanto l’inerzia dell’autorità non potrebbe dar luogo a silenzio-inadempimento, né tantomeno a silenzio-diniego, non essendovi i presupposti per nessuna delle due fattispecie, ma costituirebbe un fenomeno irrilevante che non determina conseguenze sul piano giuridico[32]. È questa infatti – come si diceva all’inizio del lavoro – la dimensione generale del silenzio quando rimane privo di una specifica qualificazione.
A tale orientamento non ne corrisponde uno altrettanto omogeneo in materia tributaria, dove può trovarsi un riferimento espresso all’autotutela nell’art. 2-quater, D.L. n. 564/1994[33] (articolo inserito, in sede di conversione, dalla legge n. 656/1994 e quindi modificato dall’art. 27, L. n. 28/1999), il quale dispone che vengano indicati dal Ministero delle Finanze «gli organi dell’amministrazione finanziaria competenti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati».
La norma viene ribadita dal più recente D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, il cui art. 2, comma 1, prevede la possibilità per l’amministrazione di procedere, «in tutto o in parte, all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell’atto o dell’imposizione». Lo stesso comma aggiunge che l’ufficio non può annullare il provvedimento d’imposizione «per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria».
L’art. 5, inoltre, contempla l’ipotesi in cui sia lo stesso contribuente ad avanzare una richiesta di annullamento del provvedimento impositivo, e dètta norme in tema di competenza degli uffici.
Non da ultimo, deve rilevarsi che l’art. 7, comma 2, della L. n. 212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, stabilisce che negli atti dell’amministrazione finanziaria debbono essere indicati l’organo e l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell’atto in sede di autotutela.
Da questo quadro normativo emerge, anzitutto, che la potestà di autotutela è riconosciuta non solamente nell’interesse dell’amministrazione finanziaria, ma anche in funzione della tutela dei diritti del contribuente, attesa la sua previsione nell’ambito della legge n. 212/2000. Non avrebbe infatti, a nostro avviso, alcuna giustificazione la richiesta ex art. 7 di indicare l’autorità competente ad effettuare il riesame, se tale riesame non fosse finalizzato a tutelare (anche) l’interesse del contribuente, e se quest’ultimo non avesse la possibilità di far valere in giudizio l’illegittimità dell’azione amministrativa. Il contribuente vanta, pertanto, un vero e proprio “interesse legittimo”a che la p.a. si comporti in maniera conforme alla legge ed eserciti correttamente la potestà di autotutela[34].
Da una simile impostazione discende che il provvedimento emesso in sede di autotutela è impugnabile dal contribuente alla stessa stregua dei provvedimenti di primo grado[35]. Si tratta ora di stabilire se il privato possa dolersi anche della mancata adozione di un provvedimento di riesame da parte dell’amministrazione, a seguito della richiesta avanzata dal privato stesso. Occorre, cioè, ancora una volta verificare se l’inerzia della p.a. abbia giuridica rilevanza, e se viene riconosciuto al contribuente un «interesse all’avvio del procedimento di autotutela».
Ora, in assenza di norme positive che conferiscano al silenzio, in quest’ambito, una speciale valenza provvedimentale, si tratta di verificare se sussista o meno, sulla base dei principi evidenziati, un dovere amministrativo di agire. E tale dovere si manifesta nell’ipotesi in cui «il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio» (art. 2, L. 241/1990). L’obbligo, pertanto, può essere previsto dalla legge come conseguenza della proposizione di un’istanza, ovvero discendere dalla oggettiva esistenza di una situazione concreta tale da rendere necessario l’intervento pubblico, alla luce dell’interesse che la p.a. è tenuta a perseguire[36].
Deve dunque ritenersi non indispensabile un’istanza di parte perché l’amministrazione sia tenuta ad intervenire. Ci si può limitare ad accertare l’obbligatorietà dell’iniziativa d’ufficio, laddove la p.a. debba quanto meno verificare che vi siano elementi sufficienti per avviare un procedimento (elementi forniti, eventualmente, proprio dall’istanza del privato, che si pone in tal caso come una mera denuncia informale)[37].
Ciò induce a ritenere che all’amministrazione incomba un obbligo minimo, consistente nel dovere di non trascurare irragionevolmente o immotivatamente le denunce dei privati, ma di prenderle in considerazione[38] e, se del caso, avviare un procedimento amministrativo.
In tale prospettiva perde rilievo, a nostro avviso, la distinzione tra procedimenti ad istanza di parte e ad iniziativa d’ufficio: ciò che conta è l’obbligo dell’amministrazione di agire, in ogni caso, secondo criteri di ragionevolezza. Se, a seguito di una prima sommaria delibazione, la domanda del privato non appare del tutto infondata, sorge l’obbligo di avviare il procedimento, e ciò implica il dovere di esaminare le domande presentate, di acquisire i fatti e gli interessi rilevanti per la decisione, nonché di “fornire una risposta”al cittadino[39] (in base alla legge n. 241/1990 che impone una conclusione del procedimento in forma espressa). Il cittadino, di conseguenza, è titolare di un interesse alla legittimità e ragionevolezza del riesame, e può tanto impugnare un provvedimento espresso, quanto dolersi di un eventuale silenzio-inadempimento. Quest’ultima ipotesi ricorre allorquando l’amministrazione finanziaria viene meno al dovere di esaminare la domanda, e di avviare un procedimento (portandolo a termine) nel caso in cui la domanda stessa non sia palesemente infondata.
A conferma della tesi fin qui sostenuta, favorevole ad ammettere un obbligo della p.a. di non rimanere inerte di fronte a un’istanza di parte, sembra opportuna un’ulteriore notazione. La giurisprudenza amministrativa tende a riconoscere l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza non solo quando ciò sia esplicitamente previsto dalla legge, ma anche quando “peculiari esigenze di giustizia” lo impongano in applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità[40].
Tra le situazioni ritenute “peculiari” dalla giurisprudenza – tali cioè da far sorgere un dovere di provvedere – vi sarebbero quelle nelle quali il cittadino vanta un interesse legittimo, ossia una situazione giuridica meritevole di tutela che impone all’amministrazione di prendere in esame la pretesa sostanziale del privato per verificarne la fondatezza[41].
È dunque da ritenersi che la natura discrezionale del potere di autotutela – condivisa in ambito amministrativo e sostenuta da taluni anche nel diritto tributario – non può comportare comunque l’assoluta libertà di decidere se avviare o meno una pratica amministrativa, in presenza di un’istanza che appare meritevole di considerazione.
Ciò va affermato senza trascurare, peraltro, che autorevole dottrina nega il carattere discrezionale dell’autotutela in ambito tributario, posto che non vi sarebbero interessi – pubblici e privati – da valutare comparativamente. L’amministrazione finanziaria, di fronte ad un atto illegittimo, sarebbe semplicemente astretta all’obbligo di ripristinare la legalità[42]. La funzione di autotutela avrebbe quindi carattere vincolato sia nell’an che nel quomodo, almeno quando vi sia un’istanza di parte, atteso che l’interesse del contribuente ad una legittima imposizione assumerebbe in tal caso rilievo preminente.
Sembra potersi così argomentare alla luce dell’art. 7 dello Statuto del contribuente e dell’art. 5, D.M. 37/1997, che prevedono la possibilità per il contribuente di promuovere egli stesso il procedimento di autotutela con la presentazione di un’istanza all’ufficio competente[43]. Sicché, l’istanza del contribuente vincolerebbe senz’altro la p.a. ad accertare la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge per il ritiro del provvedimento d’imposizione.

5. Segue: i mezzi di tutela del contribuente e il riparto di giurisdizione
Le superiori considerazioni aprono un varco alla tutela del contribuente nei confronti del silenzio sull’istanza di riesame, ma non risolvono ancora la questione della giurisdizione competente a fornire tale tutela, nonché del tipo di azione e di giudizio che il contribuente può promuovere.
Nel precedente paragrafo, si è visto come in sede di autotutela l’interesse del privato venga trattato in maniera diversa, passando dalla totale irrilevanza che ha per larga parte della giurisprudenza amministrativa, alla coesistenza con l’interesse dell’amministrazione affermata dalla dottrina tributaria, alla rilevanza esclusiva che, infine, attribuiscono ad esso i sostenitori della natura vincolata della funzione di riesame.
Ove si dia rilevanza alla posizione del contribuente, si pone innanzitutto il problema di stabilire quale plesso giurisdizionale possa sindacare l’esercizio del potere di autotutela. Nel caso, poi, di inerzia dell’amministrazione, occorre individuare la giurisdizione competente in ordine al mancato esercizio del predetto potere.
Quanto al primo punto, parte della dottrina osserva che il diniego espresso di autotutela[44] - laddove si manifesti come provvedimento di conferma e non come atto meramente confermativo[45] – potrà essere impugnato davanti al giudice amministrativo, quale giudice ordinariamente competente a conoscere delle controversie concernenti situazioni di interesse legittimo. Anche nell’ipotesi di silenzio sull’istanza di autotutela, varrebbe il criterio ordinario di riparto fondato sulla consistenza della posizione soggettiva, e la giurisdizione spetterebbe al T.A.R., poiché il contribuente può dirsi titolare di un interesse legittimo all’avvio del procedimento di autotutela e al suo compimento[46].
La tesi sembra giustificata dalla circostanza che non sussiste, nell’ordinamento del processo tributario, un rito apposito per i ricorsi contro il silenzio sulla richiesta di riesame, né è prevista l’impugnazione avanti alle Commissioni del “rifiuto tacito di autotutela”, come accade invece per il rifiuto tacito di rimborso previsto dagli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992. L’esclusione del silenzio dalla giurisdizione tributaria comporterebbe, perciò, la riespansione della giurisdizione generale e residuale del giudice amministrativo.
Ci pare preferibile, tuttavia, quell’orientamento che imposta il problema del riparto di giurisdizione partendo dal dato normativo dell’art. 2, D.Lgs. 546/92. Come noto, la disposizione devolve alle Commissioni tributarie «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati», ponendo così un criterio di riparto ratione materiae, che determina una giurisdizione esclusiva delle Commissioni in materia di tributi[47]. Pertanto, deve ritenersi sussistente tale giurisdizione anche sulle controversie relative all’esercizio (o al mancato esercizio) del potere di autotutela tributaria, indipendentemente dalla natura della situazione soggettiva che si assume lesa[48].
Il criterio ordinario di ripartizione (cd. criterio della causa petendi) non trova quindi applicazione, in quanto il sistema giurisdizionale tributario è soggetto alla deroga di cui al citato art. 2.
D’altra parte, l’art. 19 non circoscrive l’ambito della giurisdizione tributaria segnato dall’art. 2, ma si limita ad elencare i provvedimenti che sono direttamente impugnabili dinnanzi alle Commissioni. Perciò il silenzio in materia di autotutela, non essendo espressamente incluso nell’elenco, potrà essere fatto valere soltanto in via differita, contestualmente all’impugnazione di un atto successivamente emanato (ad esempio, un ruolo emanato a seguito del silenzio sull’istanza di riesame di un avviso di accertamento)[49].
A ciò si aggiunga, peraltro, che il silenzio in tale materia non assume, come è stato detto, valore di provvedimento, bensì di mero fatto (inadempimento), talché la mancata inclusione nell’ambito degli atti impugnabili ex art. 19 non può considerarsi argomento tecnicamente corretto per escludere la giurisdizione delle Commissioni. Il silenzio sarà, al contrario, ricompreso in tale giurisdizione proprio sulla base della generale previsione dell’art. 2 (pur nei limiti di una impugnazione differita e congiunta).
La soluzione dell’impugnabilità congiunta sembra plausibile anche alla luce della mancanza, nel sistema processuale tributario, di un rito speciale sul silenzio-rifiuto analogo a quello previsto dall’art. 21-bis della legge T.A.R.. Ciò implica che non possa chiedersi direttamente al giudice tributario l’accertamento dell’inadempimento della p.a. all’obbligo di provvedere e la condanna all’emanazione del provvedimento[50]. Il ricorso avrà, invece, ad oggetto i vizi dell’atto espresso insieme al quale viene impugnato il silenzio-inadempimento precedentemente formatosi.

6. Cenni sul silenzio-assenso in materia di interpello del contribuente
La riconduzione del silenzio della pubblica amministrazione nell’alveo dei principi generali ha portato la dottrina più recente a negare che esso possa avere, come si è più volte detto, un significato intrinseco e immanente, e a verificarne invece il fondamento alla luce di quelle norme che ne danno una specifica definizione.
In particolare, si è visto come l’idea del silenzio quale atto negativo (silenzio-diniego) sia tramontata nell’interpretazione giuridica moderna[51], per lasciare spazio alla figura del silenzio-inadempimento ovvero, in altre ipotesi, a quella del silenzio-assenso, di gran lunga preferita dal recente legislatore[52].
Tale preferenza si spiega col fatto che la qualifica dell’inerzia come atto di assenso appare più idonea a soddisfare l’esigenza di speditezza dell’azione amministrativa – diretta a fornire specifiche utilità ai cittadini – e a garantire fin da subito lo svolgimento di quelle attività private (spesso di rilevanza economico-commerciale) sottoposte per legge alla preventiva autorizzazione della pubblica amministrazione[53]. La fattispecie del silenzio-assenso è stata infatti estesa dal legislatore amministrativo[54] a tutte le ipotesi di procedimenti ad istanza di parte volti al rilascio di provvedimenti cd. ampliativi, consentendo il formarsi di un atto tacito di accoglimento dell’istanza, nel caso che l’amministrazione non provveda entro il termine dovuto.
È interessante rilevare, ai nostri fini, che il ricorso all’istituto trova spazio anche nella legislazione tributaria, ed in particolare nell’ambito della disciplina dell’interpello generale, introdotto dall’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente[55]. Al silenzio-assenso fa pure riferimento l’art. 21 della legge n. 413/1991 in materia di interpello antielusivo (cd. interpello speciale), la cui disciplina ha peraltro subito recenti modifiche ad opera del decreto legge n. 185/2008.
In questa sede[56] pare opportuno soffermarsi sui caratteri della fattispecie di silenzio-assenso prevista dalle norme sull’interpello, per verificare se si ponga in linea di continuità con l’evoluzione legislativa che ha interessato l’istituto del silenzio amministrativo.
Con riferimento all’interpello generale[57], è stato osservato anzitutto che, rispetto alla previgente normativa, l’amministrazione finanziaria è destinataria di specifici obblighi e non è più libera di trascurare le richieste dei contribuenti lasciandoli privi di qualsiasi orientamento[58].
In base all’art. 11, comma 2, dello Statuto, la p.a. deve, infatti, fornire una risposta scritta e motivata, che vincola il contribuente con riferimento alla specifica questione oggetto dell’istanza. L’amministrazione, inoltre, non può emanare provvedimenti d’imposizione o sanzionatori che contraddicano la risposta data.
La norma aggiunge che, qualora la risposta non pervenga all’interessato entro il termine dovuto, si determina una fictio iuris per cui l’inerzia viene equiparata ad un atto di accoglimento dell’interpretazione prospettata dal contribuente. Ciò implica, evidentemente, che siffatta forma di silenzio-assenso può aver luogo solo in presenza di determinati presupposti, quale l’indicazione da parte del contribuente di una proposta di interpretazione della norma. In mancanza di tale indicazione, non può formarsi alcun provvedimento tacito[59].
La fattispecie, sotto questo profilo, presenta evidenti analogie con quella del silenzio-assenso in ambito amministrativo di cui all’art. 20, L. n. 241/1990, che viene ad esistenza solo se la domanda del privato è completa di tutti gli elementi prescritti dalla legge[60].
Ciononostante, la fattispecie tributaria è caratterizzata da note di atipicità, posto che il silenzio formatosi sull’istanza di interpello non è assimilabile in toto ad un provvedimento di accoglimento dell’istanza stessa. Si consideri, a tal proposito, l’art. 5, comma 3, del D.M. n. 209/2001, recante il regolamento di attuazione dell’art. 11 dello Statuto, il quale recita che «in caso [...] di risposta fornita oltre il termine [...], l’ufficio recupera le imposte eventualmente dovute e i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d’interpello».
L’amministrazione conserva quindi il potere di pronunciarsi anche dopo la scadenza del termine, almeno nel caso in cui il contribuente non abbia ancora dato attuazione alla norma oggetto di interpello. Può dunque esigere da questi il pagamento del debito tributario anche discostandosi dall’interpretazione che è stata prospettata nell’istanza e che avrebbe dovuto consolidarsi dopo la scadenza del termine.
A ben vedere, non si è in presenza di un’ipotesi di silenzio-assenso propriamente detto[61], perché, col formarsi di tale fattispecie, la p.a. dovrebbe perdere il potere di provvedere, e potrebbe solo limitarsi ad agire in autotutela per ritirare, ove illegittimo, il provvedimento tacitamente formatosi.
In definitiva, la tutela delle ragioni del cittadino – che giustifica, come si è visto, l’istituto del silenzio-assenso – viene attenuata, nell’ipotesi in esame, dalla necessità di tutelare l’interesse dell’amministrazione ad assicurarsi il gettito fiscale che le spetta in base ad una corretta interpretazione delle norme tributarie.

7. Conclusioni sul valore del silenzio quale nuovo strumento di tutela del cittadino
Le fattispecie di silenzio amministrativo trovano giustificazione, in ultima analisi, nell’esigenza di garantire una tutela più ampia del cittadino, consentendogli di promuovere un controllo giudiziale di legittimità non solo sull’azione della p.a., ma anche sulle sue omissioni. Il concetto di “omissione”, tuttavia, non va confuso con quello di “inerzia”: nel primo caso infatti non basta la mera inazione di un soggetto, ma occorre un quid pluris, ossia la presenza di un dovere giuridico di agire, in base al quale l’inerzia, di per sé irrilevante, assume una connotazione antigiuridica.
Pertanto, la tendenza ad estendere alle omissioni la tutela giurisdizionale del cittadino corre parallela alla progressiva individuazione di obblighi positivi di condotta in capo a soggetti pubblici o privati, anche in settori diversi dal diritto amministrativo e tributario[62], in attuazione del principio solidaristico che informa l’intero ordinamento giuridico (v. art. 2, seconda parte, della Costituzione).
Nel presente lavoro si è cercato di individuare, nei diversi ambiti del diritto tributario presi in esame[63], l’esistenza di doveri positivi in capo all’amministrazione finanziaria, che giustificassero la rilevanza di un comportamento inerte, il quale, di per sé, è mera espressione della sua libertà di scelta. In talune ipotesi, si è visto inoltre come lo stesso legislatore possa rafforzare la tutela del cittadino, qualificando l’inerzia dell’amministrazione non come semplice inadempimento, ma come provvedimento positivo che attribuisce direttamente al privato il bene cui aspira[64].
Pertanto, non sarà il cittadino a dover chiedere tutela al giudice, ma l’amministrazione a dover usare i propri poteri autoritativi per rimediare ad una situazione determinata dalla sua stessa inefficienza. Si tratta, a nostro avviso, di una tendenza ad una maggiore “responsabilizzazione” dei pubblici poteri, che incentivi l’osservanza dei principi di celerità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, oltre che il rispetto del canone di buona fede che, secondo l’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, informa i rapporti tra cittadino e amministrazione finanziaria.

 

 

NOTE

[1] Il problema si pone, in particolare, con riferimento alla formazione del negozio giuridico, là dove, di fronte ad una proposta di contratto, l’oblato rimanga inerte non manifestando né un rifiuto né un’accettazione (neppure in modo implicito, attraverso i cd. comportamenti concludenti). E allora, se non si versa in particolari situazioni nelle quali la legge consente modalità diverse di conclusione del contratto (art. 1333 c.c.; art. 1328 c.c.), vale la regola generale per cui un contratto non può concludersi se non con un’accettazione che giunga a conoscenza del proponente (quindi non col silenzio: art. 1326, comma 1). Peraltro, se l’accettazione non perviene entro il termine dovuto, non vi è (tacito) rifiuto della proposta da parte dell’oblato, ma semplice possibilità per il proponente di ritenere efficace o meno un’eventuale accettazione tardiva (art. 1326, commi 2 e 3): in un tale contesto perciò il silenzio non assume di per sé alcun significato negoziale. Del resto, l’antica giurisprudenza romana già avvertiva che «qui tacet, non utique fatetur: sed tamen verum est eum non negare» (Paolo, Dig., 50, 17, 142).
[2] Cfr. Bianca, Diritto civile. Il contratto, Milano, 2000, 3, 211 ss. L’autore aggiunge che, in quest’ultimo caso (cd. silenzio circostanziato), non è tanto il silenzio in sé ad avere valore negoziale, quanto le concrete circostanze, ossia il comportamento complessivo posto in essere dal contraente, alla luce del quale la mancanza di un’espressa dichiarazione può assumere significato di consenso o di accettazione (un esempio è quello del creditore che, nell’ambito di un rapporto contrattuale, riceve la prestazione dal debitore non rilevandone l’inesattezza, anzi eseguendo a sua volta la propria, o rinnovando ripetutamente la propria acquiescenza nello svolgimento del rapporto). Sembra potersi dire, pertanto, che nell’ipotesi di silenzio circostanziato è il comportamento complessivo del privato che costituisce una “implicita e indiretta” manifestazione di volontà (diversamente dai cd. comportamenti concludenti, di cui alla nota precedente, che sono invece manifestazione“tacita ma diretta” della volontà negoziale, in quanto diretti, appunto, ad esprimerla). In questo senso si orienta la dottrina classica, che tiene distinta la nozione di comportamento concludente in senso lato dalla fattispecie del contegno inerte o puramente omissivo: cfr. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1955, 138 ss.; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale,Milano, 1957, I, 482; Barassi, Teoria generale delle obbligazioni, Milano, 1946, 109 ss.
[3] In questo senso Marchese, Il silenzio nel diritto amministrativo, Milano, 1983, 31, il quale osserva pure che la categoria civilistica di “fatto concludente” risulta di difficile applicazione nel diritto amministrativo, attesa la «necessità di rispettare il principio di obbligatorietà del procedimento, che è peculiare del diritto amministrativo, obbligatorietà che non può non riguardare, in prima linea, l’atto conclusivo, che attiene alla sua fase più importante, e cioè quella costitutiva» (29). Da ciò si desume che un provvedimento tacito non può normalmente formarsi “in via di fatto”, ma solo se e quando sia intervenuto il legislatore a qualificare un dato fatto o comportamento come provvedimento amministrativo.
[4] In tema di silenzio della pubblica amministrazione esiste una vasta e storica letteratura: si v. in particolare Marchese, Il silenzio nel diritto amministrativo, cit.; Forti, Il silenzio della pubblica amministrazione e i suoi effetti processuali, 1933, in Studi di diritto pubblico, II, 1937, 231 ss.; Scoca, Il silenzio della pubblica amministrazione, Milano, 1971; Sandulli, Sul regime attuale del silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, in Riv. Dir. Proc., 1977, 169 ss.;Lignani, voce Silenzio, (Dir. Amm.), in Enc. Dir., XLII, Milano, 1990, 556 ss.; Tonoletti, voce Silenzio della pubblica amministrazione, in Dig. Disc. Pubbl., XIV, Torino, 1999. Per una rassegna delle problematiche in tema di silenzio-rifiuto e silenzio-assenso cfr. anche Parisio, I silenzi della pubblica amministrazione, Milano, 1996. Con particolare riferimento alla figura del silenzio-assenso, di cui si dirà più ampiamente nel paragrafo 6, è d’obbligo il riferimento a Travi, Silenzio-assenso ed esercizio della funzione amministrativa, Padova, 1985.
[5] Il secondo sintagma deriva – come si vedrà nel prosieguo (paragrafo 2) – dalla confusione con la figura del “silenzio-rigetto” su ricorso amministrativo, attualmente prevista dall’art. 6, D.P.R. n. 1199/1973, la cui disciplina, in passato, veniva applicata analogicamente anche all’ipotesi di inerzia su istanza di primo grado, assumendo in tal modo una portata generale. In tempi più recenti dottrina e giurisprudenza hanno preso coscienza della diversità dei due istituti; tuttavia è rimasta in uso la locuzione “silenzio-rifiuto” con riferimento al silenzio-inadempimento. Invero, la stessa ambiguità semantica del termine “silenzio-rifiuto” riflette la difficoltà di stabilire se, in presenza di inerzia amministrativa, si debba parlare di silenzio provvedimentale (rifiuto di accoglimento dell’istanza, quindi provvedimento di diniego) o piuttosto di silenzio-inadempimento (rifiuto di emanare un provvedimento, qualunque esso sia, pur in presenza di un obbligo di provvedere).
[6] Cfr. art. 2, comma 5, L. 241/1990.
[7]  Marchese, Il silenzio nel diritto amministrativo,cit., 97.
[8] Cfr. Lupi, Diritto tributario, Milano, 2005, 206.
[9] L’orientamento in parola si ricollegava alla disposizione di cui all’art. 16, comma 3, dell’ormai abrogato D.P.R. n. 636/1972, che equiparava il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di rimborso ad un provvedimento confermativo dell’imposizione, e lo qualificava, in sostanza, come diniego tacito di rimborso. Nell’attuale disciplina (citata poco più avanti nel testo) la norma non è più presente, anche se gli artt. 19 e 21 parlano di “rifiuto tacito” del rimborso, quale atto impugnabile dinnanzi alle Commissioni tributarie. Con riferimento all’orientamento tradizionale cfr. in dottrina Bafile, Introduzione al diritto tributario, Padova, 1978, 238, il quale concepisce l’istanza per il rimborso come «un ricorso amministrativo a carattere contenzioso diretto a provocare una decisione amministrativa», che spetta allo stesso organo impositore, ovvero ad un organo gerarchicamente sovraordinato all’ufficio che ha accertato il tributo. In tal modo si avrebbe, rispettivamente, un ricorso in opposizione ovvero un ricorso di tipo gerarchico, e in caso di inerzia dell’ufficio adito troverebbe applicazione l’art. 6, D.P.R. n. 1199/1971, che regola l’ipotesi di silenzio su ricorso amministrativo. Secondo l’opinione tradizionale, tale silenzio si configura come atto tacito di rigetto del ricorso, impugnabile in sede giurisdizionale entro l’ordinario termine di decadenza. Cfr. anche Tremonti, Imposizione e definitività nel diritto tributario, Milano, 1977, 138, che però si limita a parlare di “silenzio-rigetto” sull’istanza di rimborso, senza qualificare tale istanza come ricorso amministrativo. Sempre con riferimento a tale indirizzo, si v. Maffezzoni, La giurisdizione tributaria nell’ambito della giurisdizione amministrativa, in Boll. Trib., 1982, 585. In giurisprudenza v. Cass., 16 gennaio 1986, 210, in Rass. Dir. Fin., 1986, II, 47, con nota di Polano, Silenzio dell’amministrazione finanziaria e processo tributario nell’evoluzione giurisprudenziale.
[10] Così Palumbo, Sull’impugnabilità del provvedimento di diniego di rimborso, emanato dopo la formazione del silenzio (nota a Comm. centr., sez. XX, 8 maggio 1985, n. 4416), in Dir. e Prat. Trib., 1986, II, 692 ss. L’autore ritiene poi che il silenzio dell’ufficio finanziario debba intendersi come «fattispecie d’inadempimento a valore tipico di diniego di rimborso», definizione che ci pare contraddittoria posto che, se si intende il silenzio come diniego, esso non costituisce inadempimento, bensì adempimento (dell’obbligo di provvedere) per mezzo di un atto tacito di diniego.
[11] Pare invece resistere in larga misura nella giurisprudenza, specie di legittimità: v. Cass., sez. trib., 1 dicembre 2004, n. 22564, su banca dati fisconline, dove continua a trovar spazio la concezione del silenzio come diniego tacito equipollente ad un provvedimento espresso, quale presupposto processuale per l’ammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; Cass., sez. un., 22 luglio 2004, n. 13793, su banca dati fisconline. In tempi meno recenti, v. Cass., sez. un., 6 novembre 1993, n. 10999, su banca dati fisconline; Cass., sez. un., 25 maggio 1993, n. 5841, su banca dati fisconline. Dalle succitate pronunce emerge che l’azione di accertamento negativo del debito d’imposta, esperita in via preventiva ed in assenza di alcun atto di imposizione, è da considerarsi assolutamente improponibile nel processo tributario.
[12] Cfr. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, Torino, 2006, I, 308, nota 29, che osserva come l’equiparazione del silenzio ad un atto di diniego espresso sia dovuta storicamente proprio all’esigenza di rispettare il tradizionale modello di processo tributario (e, più in generale, di processo amministrativo), come giudizio “sull’atto”, attivabile solo mediante l’impugnazione di un provvedimento amministrativo. Si creava così una fictio iuris per consentire al privato di adire il giudice in caso di inerzia dell’amministrazione.
[13] Cfr. sul punto Capaccioli, Manuale di diritto amministrativo, I, Padova, 1983, 364 ss., il quale osservava che la ratio della disciplina legislativa era quella di attribuire in qualche modo un valore provvedimentale all’inerzia dei pubblici uffici, posto che senza un provvedimento definitivo (cioè non ulteriormente impugnabile in via amministrativa) non era possibile, in passato, adire l’autorità giurisdizionale. Ricostruendo, invece, il silenzio come provvedimento tacito, «si superava l’inerzia dell’amministrazione» e si consentiva «l’ulteriore corso di giustizia».
[14] Peraltro, anche l’istituto del silenzio su ricorso amministrativo, soggetto alla disciplina contenuta nell’art. 6, non è più interpretato ormai come silenzio-rigetto con valore provvedimentale, bensì come fatto di rilevanza processuale che legittima il privato a ricorrere in via giurisdizionale, una volta scaduto il termine di novanta giorni previsto dall’art. 6. Ciò implica che, non essendosi formato alcun provvedimento tacito, l’amministrazione non perde il potere di decidere ed è ammessa quindi una decisione amministrativa tardiva, che, se fondata su censure di merito, è preferibile per il ricorrente rispetto a quella giurisdizionale.
[15] La norma prescrive che, a fronte dell’istanza, «l’intendente di finanza [...] provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento»: l’indicativo lascia intendere che si è in presenza di un atto dovuto (rectius: di un potere che si ha il dovere di esercitare). Del medesimo avviso sembra essere autorevole dottrina: v. Tesauro, Istituzioni, cit., 307.; Ingrosso, Il credito d’imposta, Milano, 1984, 51; Gallo, Il silenzio nel diritto tributario, in Riv. Dir. Fin., 1983, I, 94; Stevanato, L’autotutela dell’amministrazione finanziaria, Padova, 1996, 91 ss.
[16] Tesauro, Lineamenti del processo tributario, Rimini, 1991, 107.
[17] Il termine – ricordiamo – è quello di novanta giorni previsto dall’art. 37, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e dall’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.
[18] Cfr. Tesauro, Lineamenti del processo tributario, cit., 108; Id., La natura del giudizio dinanzi alle commissioni alla luce delle nuove norme sul contenzioso, in Boll. Trib., 1982, 5. Nega la natura provvedimentale del silenzio anche Tabet, Le azioni di rimborso nella nuova disciplina del processo tributario, in Riv. Dir. Trib., 1993, I, 767, il quale sostiene che «una provvedimentalizzazione del silenzio sarebbe un’autentica sovrastruttura», posto che non vi è, almeno in questa materia, alcun dato normativo né motivo logico per ritenere che un comportamento inerte abbia lo stesso valore di un atto esplicito.
[19] Russo, Rilevanza del “silenzio” della p.a. nell’ambito del contenzioso tributario (nota a Comm. trib. centr., 11 febbraio 1984, n. 1427), in Rass. Trib.,1984, II, 487. L’autore ritiene che non si possa in tal caso parlare né di silenzio-atto (di diniego), né di silenzio-rifiuto quale contegno illegittimo della p.a., ma di silenzio-fatto che consente al privato di agire per la ripetizione dell’indebito.
[20] È noto invece che, nell’ambito del diritto amministrativo, le conseguenze del silenzio-rifiuto della p.a. sono quelle scolpite dall’art. 21-bis della legge T.A.R. (cd. rito del silenzio) nonché dal nuovo comma 5 dell’art. 2, L. n. 241/1990.
[21] In questo senso Tesauro, voce Rimborso delle imposte,in Nov. Dig. It., Appendice, VI, Torino, 1986, 831; Id., Lineamenti del processo tributario, cit., 107. La norma di cui all’art. 21 (già presente nel vecchio art. 16, ultimo comma, D.P.R. n. 636/1972) rappresenta, per l’autore, una ulteriore conferma della natura non provvedimentale del silenzio. A tale argomento peraltro obietta Palumbo, Sull’impugnabilità del provvedimento di diniego di rimborso, cit., 692, sostenendo che la norma non parla di prescrizione, bensì di un termine che resta di natura decadenziale pur essendo commisurato a quello di prescrizione. Sennonché ci sembra fondata la controbiezione del Tesauro il quale aggiunge che un improbabile termine decadenziale di dieci anni è «un argomento che si confuta da sé».
[22] Cfr. Tesauro, Lineamenti del processo tributario, cit., 108 ss., nonché, di recente, Id., Manuale del processo tributario, Torino, 2009, 114. Contra v. Glendi, L’oggetto del processo tributario, Padova, 1984, 340 ss., dove si obietta che la disposizione processuale sul ricorso avverso il silenzio (oggi l’art. 21, D.Lgs. 546/1992) non sembra riferirsi ad un’azione di accertamento, che dovrebbe essere esperibile direttamente davanti al giudice e prescindere completamente dall’esercizio della funzione amministrativa. Al contrario, il ricorso di cui all’art. 21 «presuppone in ogni caso un’istanza di rimborso entro termini di decadenza e il decorso di novanta giorni senza che sia stato notificato il provvedimento dell’ufficio. Tutto questo ha ben poco a che vedere con un’azione di accertamento o di condanna».
[23] Si pensi all’azione di nullità, che ha natura dichiarativa, e che risulta implicitamente introdotta nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità, a seguito della devoluzione a tale giurisdizione di controversie aventi ad oggetto la nullità del provvedimento (cfr. art. 21-septies in relazione alla nullità per violazione o elusione del giudicato).
[24] Cfr. Russo, voce Processo tributario, in Enc. Dir.,Milano, 1987, XXXVI, 64; Tesauro, Lineamenti, cit., 108. Sul punto la giurisprudenza tributaria non sembra esprimersi in maniera univoca. Cfr. Comm. trib. centr., sez. XVI, 6 novembre 2001, n. 7422, in Tributi, 2002, 3, 133, in base alla quale «è ammissibile il ricorso al giudice tributario di I grado, presentato prima che sia maturato il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, da ciò derivando soltanto la temporanea improcedibilità del ricorso medesimo». Di conseguenza «la condizione di improcedibilità viene meno per lo scadere, in corso di giudizio, del termine suddetto senza che l’amministrazione abbia provveduto in merito all’istanza del contribuente, dimostrando con il silenzio di non voler rimuovere l’atto impositivo asseritamente illegittimo».
[25] In questo senso, di recente, v. Cons. di Stato, sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7127, in banca dati di giustizia-amministrativa.it; Cons. di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2003, n. 7969, in banca dati di giustizia-amministrativa.it.
[26] V. Cass., sez. trib., 7 dicembre 2004, n. 22943, in banca dati fisconline; Cass., sez. trib., 17 dicembre 2003, n. 19372, in banca dati fisconline.
[27] Cfr. Scalinci, Silenzio e inazione nel procedimento e nel processo dei tributi, in Giur. di Merito, 2008, 7 ss., 188.
[28] Sull’istituto dell’autotutela amministrativa si v. il prezioso contributo di Benvenuti, voce Autotutela (Dir. Amm.) in Enc. Dir.,Milano, 1959.
[29] Per una sommaria ricostruzione delle diverse teorie v. Caringella, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2008, II, 2104 ss.
[30] V. Cons. di Stato, sez. VI, 19 ottobre 2004, n. 6758, in banca dati di giustizia-amministrativa.it.Osserva inoltre il Collegio che l’amministrazione può ritenersi libera di verificare se l’inoppugnabilità dell’atto in via giurisdizionale meriti di essere superata da successive valutazioni discrezionali, che tengano conto dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, del decorso del tempo, nonché delle disponibilità finanziarie della p.a. Cfr. anche Cons. di Stato, sez. V, 9 marzo 1995, n. 307, in Foro Amm., 1995, 594; Cons. di Stato, sez. V, 8 luglio 1995, n. 1034, in Foro Amm., 1995, 1516; Cons. di Stato, sez. IV, 1 aprile 1992, n. 201, in Cons. Stato, 1992, I, 573;Cons. di Stato, sez. V, 3 ottobre 1984, n. 691, in Cons. Stato, 1984, 1177; Cons. di Stato, sez. IV, 1 luglio 1980, n. 718, in Cons. Stato, 1980, I, 90; Cons. di Stato, sez. VI, 6 marzo 1973, n. 89, in Cons. Stato, 1973, 475. Del resto, l’orientamento riferito è supportato dalla tradizionale impostazione della dottrina per la quale l’esercizio della potere di autotutela è sempre «in funzione dell’interesse dell’amministrazione» e non dell’interesse (di mero fatto) del cittadino: cfr. Benvenuti, voce Autotutela, cit., 544.
[31] La presentazione dell’istanza da parte del privato non sarebbe, perciò, idonea a far sorgere in capo alla p.a. l’obbligo di esercitare l’autotutela e provvedere sull’istanza medesima. In questo modo, tuttavia, sembrerebbe che la discrezionalità nella determinazione del contenuto del provvedimento (discrezionalità nel quomodo), implichi necessariamente libertà di decidere se emanare o meno un provvedimento (discrezionalità nell’an). “Discrezionalità” finisce così per confondersi con “facoltatività”. Nel senso dell’insussistenza di un obbligo di provvedere si orienta larga parte della giurisprudenza amministrativa: cfr., fra le tante, Cons. di Stato, sez. V, 21 gennaio 1997, n. 74, in Cons. Stato, 1997, I, 62;Cons. di Stato, sez. V, 9 marzo 1995, n. 307, in Foro Amm., 1995, 594; Cons. di Stato, sez. IV, 7 novembre 1978, n. 963, in Cons. Stato, 1978, I, 1601; Cons. di Stato, sez. VI, 1 marzo 1977, n. 165, in Cons. Stato, 1977, I, 361; Cons. di Stato, sez. VI, 8 novembre 1974, n. 351, in Cons. Stato, 1974, I, 1498. Dello stesso avviso Cass., sez. trib., 5 febbraio 2002, n. 1547, in Fisco, 2002, 28, 1, 4552.
[32] Diverso è il caso, s’intende, in cui la p.a. adotta un provvedimento espresso, in presenza o meno di un’istanza privata, avverso il quale l’interessato potrà senz’altro ricorrere, laddove l’amministrazione non abbia fatto un corretto uso della discrezionalità in ordine alla comparazione fra l’interesse al ritiro dell’atto e quello alla sua conservazione.
[33] L’originaria fonte normativa dell’autotutela tributaria era l’art. 68 del D.P.R. n. 287/1992, ora soppresso dall’art. 23 del D.P.R. n. 107/2001.
[34] Su questa posizione Stevanato, L’autotutela dell’amministrazione finanziaria, cit., 115 ss.
[35] Cfr. Gianoncelli, Giurisdizione tributaria e diniego di autotutela, in Dir. e Prat. Trib., 2008, 6, 1, 1180, dove si ammette la possibilità di un’impugnazione in via differita del diniego di annullamento del provvedimento di primo grado, in virtù di quanto disposto dall’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992. Tuttavia, l’orientamento che ammette l’impugnabilità del diniego espresso di autotutela non è pacificamente condiviso dalla giurisprudenza, come si dirà più avanti (v. nota 44).
[36] Cfr. sul punto Stevanato,cit., 77, il quale sottolinea come «l’esame dei principi del procedimento amministrativo porta ad escludere che l’obbligo di pronuncia sia rigorosamente condizionato all’esistenza di un procedimento ad istanza di parte. In quest’ottica dovrà in particolare essere approfondita l’effettiva portata della regola generale contenuta nell’art. 2 della legge sul procedimento amministrativo [...]; tale disposizione sembrerebbe confermare l’operatività dell’obbligo di pronuncia, e quindi la possibile formazione del silenzio-rifiuto, non solo nei procedimenti ad istanza di parte, ma altresì in quelli ad impulso d’ufficio».
[37] Sotto questo profilo, ci sentiamo di aderire a quell’autorevole tesi dottrinale che pone come oggetto dell’obbligo gravante sulla p.a. ex art. 2 non l’atto finale, bensì l’attività, in modo tale che l’autorità amministrativa, di fronte ad un’istanza o ad una denuncia informale afferente il suo settore di attività, non potrebbe mai rimanere inerte, dovendo quanto meno stabilire se ricorrano in concreto le condizioni per lo svolgimento di un procedimento amministrativo. Cfr. Meloncelli, L’iniziativa amministrativa, Milano, 1976, 46 ss.; Ledda, Il rifiuto di provvedimento amministrativo, Torino, 1964, 99; Levi, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, Torino, 1967, 363 ss.; Serra, Contributo ad uno studio sull’istruttoria del procedimento amministrativo, Milano, 1991, 165 ss. e passim. V. anche De Roberto, voce Denuncia, in Enc. Dir., Milano, 1964, XIV, 149 ss., secondo cui l’obbligo della p.a. si limiterebbe al mero esame dell’istanza (là dove ci sia) o comunque della situazione concreta, senza dover aprire un procedimento, che verrà iniziato solo qualora si rendanecessario acquisire ulteriori elementi e compiere ulteriori valutazioni.
[38] S’intende che non meritano considerazione quelle istanze o domande che appaiano fin da subito manifestamente infondate o addirittura prive di senso. In tali casi, è ovvio che va escluso un dovere di attivare un procedimento e di emanare un provvedimento, sulla base di un elementare criterio di ragionevolezza e alla luce delle esigenze di celerità ed economicità dell’azione amministrativa.
[39] Di quest’avviso Stevanato, cit., 95. Una posizione analoga si ritrova in Scalinci, Silenzio e inazione nel procedimento e nel processo dei tributi, cit., 190. La tesi sposata nel testo incontra autorevoli obiezioni nella dottrina del diritto tributario, da parte di coloro che negano la rilevanza giuridica dell’interesse del contribuente all’esercizio dell’autotutela e il carattere vincolante dell’istanza volta a sollecitarla. Cfr. Russo, Riflessioni e spunti in tema di autotutela nel diritto tributario, in Rass. Trib.,1997, 552 ss.; Tremonti, Contributo allo studio dell’atto di accertamento integrativo o modificativo, in Riv. Dir. Fin.,1971, I, 30; La Rosa, Autotutela e annullamento d’ufficio degli accertamenti tributari, in Riv. Dir. Trib., 1998, I, 9 ss.; Basilavecchia, In tema di autotutela su atti inoppugnabili: su una richiesta di chiarimenti avanzata dal contribuente, in Riv. Giur. Trib., 2000, 1032. Batti, L’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria tra diritto amministrativo e diritto costituzionale, in Fisco, 1994, 9640. Sulle stesse posizioni della dottrina appena citata è anche una parte della giurisprudenza tributaria: v., fra le altre, Cass., sez. trib., 9 ottobre 2000, n. 13412, in Riv. Dir. Trib., 2001, II, 464; Cass., sez. trib., 5 febbraio 2002, n. 1547, in Finanza loc., 2002, 1369; Comm. trib. II grado Lecce, ordinanza 20 marzo 1991, in Boll. Trib., 1992, 234.
[40] Così Cons. di Stato, sez. VI, 5 marzo 1986, n. 237, in Cons. Stato, 1986, I, 359; Cons. di Stato, sez. V, 15 marzo 1991, n. 250, in Cons. Stato,1991, I, 422; Cons. di Stato, sez. V, 22 novembre 1991, n. 1337, in Cons. Stato, 1991, I, 1712; Cons. di Stato, sez. V, 20 dicembre 1993, n. 1342, in Giur. It., 1994, III, 284; T.A.R. Piemonte, sez. I, 28 dicembre 1993, n. 590, in T.A.R., 1994, I, 555.
[41] Cfr. Tassani, L’annullamento d’ufficio dell’amministrazione finanziaria tra teoria ed applicazione pratica, in Rass. Trib., 2000, 4, 1189.
[42] Cfr. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, cit. 166, dove si afferma che nel diritto tributario manca la discrezionalità, anche in sede di riesame di un provvedimento illegittimo, e «la correzione presuppone dunque il vizio e null’altro; ossia è giustificata soltanto dal dovere di ogni pubblica amministrazione di ripristinare la legalità». Osserva inoltre Falsitta, Manuale di diritto tributario, Padova, 2008, 336 ss., che l’assenza di interessi diversi da quello al ripristino della legalità è giustificata dal fatto che, in presenza di imposizione illegittima, non può esservi un interesse dello Stato a massimizzare il gettito a scapito dei criteri di ripartizione degli oneri tributari fissati dalla legge. L’autotutela tende, in quest’ottica, a garantire il giusto riparto di tali oneri, imponendo alla p.a. il dovere di rimuovere i provvedimenti impositivi contrari alla legge, di modo che al contribuente non sia richiesto più di quanto da lui effettivamente dovuto.
[43] Sarebbe infatti incoerente un sistema che garantisse tale possibilità in favore del contribuente e, nonostante ciò, consentisse all’amministrazione di astenersi, a suo insindacabile giudizio, dal prendere in considerazione l’istanza. Cfr. Tesauro, Riesame degli atti impositivi e tutela del contribuente, in questa rivista, 2008, 1, 20.
[44] Sul diniego di autotutela in materia tributaria e sulla sua impugnabilità giurisdizionale si rinvia a: Ficari, L’autotutela dell’amministrazione finanziaria: riflessioni a margine dei recenti “itinerari” della giurisprudenza tributaria, in Rass. Trib., 2007, 6, 1715; Turchi, La problematica impugnabilità del diniego di autotutela, in materia tributaria, nuovamente all’esame delle sezioni unite, in Giur. It., 2007, 12, 2885; Lupi-Pirello-Stevanato, Il diniego di autotutela e la giurisdizione tributaria, in Dialoghi Dir. Trib., 2006, 2, 161; Porcaro, Il diniego di autotutela è impugnabile davanti le Commissioni tributarie? Una tesi che non convince, nota a T.A.R. Trentino Alto Adige, 14 luglio 2003, n. 273, in Dialoghi. Dir. Trib., 2004, 673; Lupi, L’autotutela tra giurisdizione ratione materiae e per situazione soggettiva, in Dialoghi Dir. Trib., 2004, 681; Basilavecchia, Il diniego di autotutela è impugnabile nel processo tributario, in Riv. Giur. Trib., 2002, 10, 979.In giurisprudenza, v. di recente Cass., sez. trib., 6 febbraio 2009, n. 2870, in banca dati di ricercagiuridica.com, dove si esclude l’autonoma impugnabilità del rifiuto di annullamento del provvedimento impositivo, ove quest’ultimo sia divenuto definitivo, e quindi non più impugnabile: «diversamente opinando», sostiene la Corte, «si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo». Cfr. inoltre Cass., sez. un., 27 marzo 2007, n. 7388, in Fisco, 2007, 14, 1, 2058, che limitano la tutela giurisdizionale alle ipotesi di diniego espresso, escludendo l’impugnabilità del silenzio; Cass., sez. trib., 26 gennaio 2007, n. 1710, in Fisco, 2007, 8, 1, 1183; Cass., sez. un., 10 agosto 2005, n. 16776, in Giur. Trib., 2005, 11, 1005; Cass., sez. trib., 5 febbraio 2002, n. 1547, in banca dati fisconline;Comm. trib. prov., Reggio Emilia, sez. I, 18 dicembre 2008, n. 223, in banca dati fisconline; Comm. trib. prov. Milano, sez. XXXVI, 28 marzo 2003, n. 31, in banca dati fisconline.
[45] Quest’ultimo è un atto con cui la p.a. si limita a rispondere al privato confermando il provvedimento di primo grado, senza alcuna attività di riesame. In altre parole, si tratta di un vero e proprio “rifiuto di riesame” del provvedimento, in quanto la p.a. ritiene non vi siano valide ragioni per tornare sulla propria decisione. Diversamente, nel caso del provvedimento di conferma, la p.a. riesamina la decisione e ne ripercorre l’iterformativo, anche se la nuova valutazione conduce allo stesso risultato. Il provvedimento di conferma costituisce perciò una determinazione autonomamente impugnabile. Cfr. Stevanato, L’autotutela dell’amministrazione finanziaria, cit., 106. Sul tema in questione cfr. anche Tesauro, Manuale del processo tributario, cit., 93, che ritiene non impugnabili gli atti di pura conferma, al pari degli atti di esecuzione, cosicché il diniego espresso di annullamento potrà essere impugnato solo se ed in quanto si configuri come «rinnovazionedell’atto precedente, conseguente ad una nuova istruttoria». L’impugnazione può fondarsi solo su «motivi diversi da quelli che erano proponibili contro l’atto confermato. Deve trattarsi insomma di un caso in cui con il ricorso si alleghino vizi “propri” del diniego. Ciò che si impugna, infatti, non è l’atto originario, ma il nuovo atto, frutto di un nuovo procedimento».
[46] Ritiene questa «una soluzione per più versi obbligata», Stevanato, cit., 117 ss., posto che l’alternativa «è la negazione assoluta di tutela giurisdizionale alla posizione giuridica soggettiva del privato». In giurisprudenza cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 9 novembre 2005, n. 6269, in Boll. Trib., 2005, 1829; T.A.R. Toscana, sez. I, 22 ottobre 1999, n. 767, in Foro It., 2001, III, 27.
[47] Così Tesauro, Riesame degli atti impositivi e tutela del contribuente, cit., 17. L’autore osserva inoltre che tale giurisdizione sui tributi non appare derogata da norme che sottraggano le controversie tributarie alle Commissioni in ragione della situazione soggettiva da tutelare.
[48] In questo senso v. di recente Cass., sez. un., 10 agosto 2005, n. 16776, in Finanza loc., 2005, 116, secondo la quale «l’aver consentito l’accesso al contenzioso tributario in ogni controversia avente ad oggetto tributi, comporta infatti la possibilità per il contribuente di rivolgersi al giudice tributario ogni qual volta l’amministrazione manifesti (anche attraverso la procedura del silenzio-rigetto) la convinzione che il rapporto tributario (o relativo a sanzioni tributarie) debba essere regolato in termini che il contribuente ritenga di contestare».
[49] Questa la tesi sostenuta da Tesauro, Riesame degli atti impositivi e tutela del contribuente, cit., 19; si v. anche ID., Manuale del processo tributario, cit., 94. D’altra parte, la giurisprudenza ha sovente affermato che la norma di cui all’art. 19 contiene un’elencazione non tassativa, bensì puramente esemplificativa. Si consideri, ad esempio, che la nozione di “avviso di accertamento” è stata interpretata estensivamente, come comprensiva di tutti gli atti terminali di una fase del procedimento d’imposizione, che definiscono un elemento dell’obbligazione tributaria. Cfr. Cass., sez. un., 6 dicembre 1994, 10463, in Riv. Giur. Trib., 1996, 226; Corte cost., 3 dicembre 1985, n. 313, in Corr. Trib., 1986, 177.
[50] Peraltro, come osserva Tesauro, Manuale del processo tributario, cit., 94, il contribuente non può in ogni caso ottenere dal giudice tributario un provvedimento pienamente satisfattivo della propria pretesa, in quanto il giudice «può annullare il diniego di autotutela, o dichiarare illegittimo il silenzio, ma non può annullare l’atto originario, perché non può emettere, sostituendosi all’amministrazione, il provvedimento di autotutela». Tuttavia il giudice ha il potere di statuire l’obbligo per l’amministrazione di annullare il provvedimento originario, cosicché, in caso di inosservanza del disposto della sentenza, può essere attivato il rimedio del giudizio di ottemperanza.
[51] L’istituto permane oggi in casi sporadici, nei quali il legislatore ha ritenuto preferibile attribuire all’inerzia valore di diniego: si v. l’art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, in materia di accesso ai documenti amministrativi.
[52] Cfr. AA.VV., Diritto amministrativo, a cura di Mazzarolli, Pericu, Romano, Roversi Monaco, Scoca, Bologna, 2005, 717 ss., dove si osserva peraltro che talune fattispecie di silenzio-diniego (v. art. 55, comma 3, c.n.; art. 33, L. n. 426/1971 in tema di autorizzazioni commerciali) hanno subito una “conversione” legislativa in fattispecie di silenzio-assenso. La tendenza verso una valorizzazione della figura del silenzio-assenso è già in atto da qualche decennio: cfr. Capaccioli, Manuale di diritto amministrativo, cit., 367 ss. A proposito dell’importanza “storica” del silenzio-assenso, quale nuovo volto giuridico dell’inerzia amministrativa, cfr. Sandulli, Il silenzio della pubblica amministrazione oggi: aspetti sostanziali e processuali, in Dir. e Società, 1982, 710 ss., il quale avverte che «in una società democratica e legalitaria il silenzio-assenso non può non essere assunto con più largo respiro in quei settori nei quali si tratta di dare la materiale espansione a posizioni soggettive considerate e garantite dalla Costituzione. Ciò allo scopo di evitare che le posizioni stesse rimangano sacrificate dal ritardo della risposta dell’amministrazione, il quale troppo spesso produce, in materia, ferite non meno gravi delle risposte negative».
[53] Osserva Marchese, Il silenzio nel diritto amministrativo, cit., 135, che «attraverso le singole disposizioni legislative, che hanno introdotto nel nostro ordinamento giuridico le forme del “silenzio-accoglimento” (o “silenzio-assenso”), le esigenze del traffico giuridico hanno così trovato uno specifico riconoscimento legale, che si traduce in una garanzia di speditezza e di correntezza negli “affari”, esigenza che, riconosciuta dapprima solo nell’ambito del diritto privato (civile e commerciale), ha finito col “comparire” anche nel campo del diritto amministrativo».
[54] Vedi art. 20, L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 3, D.L. n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005. Peraltro, si deve sottolineare il contestuale ampliamento del campo di applicazione della denuncia di inizio attività exart. 19, con conseguente riduzione della sfera del silenzio-assenso (in quanto fattispecie di carattere generale), sempre nell’ottica di una maggiore tutela degli interessi dei privati che intendano iniziare a svolgere un’attività.
[55] La disciplina legislativa è integrata dal regolamento di attuazione di cui al D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
[56] Esula dal presente lavoro una disamina degli interpelli tributari, per la quale si rinvia, anzitutto, al recente lavoro di Pistolesi, Gli interpelli tributari, Milano, 2007. Si v. anche, a livello di manualistica, Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, cit., 163 ss; Falsitta, Manuale di diritto tributario, cit., 372 ss.; Lupi, Diritto tributario, cit., 99 ss.; Russo, Manuale di diritto tributario, Milano, 2007, 221 ss. Inoltre, fra gli altri contributi, si v. Glendi, Lo Statuto dei diritti del contribuente, in Corr. Trib., 2000, 33, 2416; Giorgianni, L’evoluzione dei rapporti di collaborazione tra amministrazione e contribuente: l’interpello alla luce dello Statuto del contribuente, in Riv. Dir. Trib., 2004, 2, 217; Baldassarre, L’interpello tributario, in Dir. e Prat. Trib., 2008, 5, 2, 1027 ss.; Petrillo, L’interpello nello Statuto dei diritti del contribuente in parallelo con la corrispondente esperienza spagnola, in Riv. Dir. Trib. int., 2001, 3, 202; Comelli, La disciplina dell’interpello: dall’art. 21 della L. n. 413/1991 allo statuto dei diritti del contribuente, in Dir. e Prat. Trib., 2001, I, 624; Logozzo, L’ignoranza della legge tributaria, Milano, 2002, 258. Nel senso dell’inammissibilità di una estensione della figura del silenzio-assenso dall’ambito degli atti autorizzativi a quello dell’attività consultiva dell’amministrazione, si veda La Rosa, Prime considerazioni sul diritto di interpello, in Fisco, 32, 1992, 7950; Zizzo, Diritto d’interpello e ruling, in Riv. Dir. Trib., 1992, I, 142 ss.
[57] Le osservazioni che si svolgeranno sul silenzio in tema di interpello generale possono essere estese, in larga parte, all’istituto dell’interpello cd. “speciale” o “antielusivo”. L’art. 21, comma 9, della L. n. 413/1991 dispone infatti che «il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all’applicazione» di disposizioni con finalità antielusiva (quali, ad esempio, gli artt. 37, comma 3, e 37-bis, D.P.R. n. 600/1973), «può richiedere il preventivo parere» all’amministrazione circa il carattere elusivo del comportamento prospettato. Il comma seguente aggiunge che, qualora non pervenga al contribuente alcuna risposta dalle amministrazioni indicate entro i termini stabiliti dalla legge, «la mancata risposta [...] equivale a silenzio-assenso». La dottrina reputa necessaria in tale ipotesi (così come in ogni ipotesi di interpello) l’indicazione da parte del contribuente di una propria soluzione al quesito posto all’amministrazione, in modo che possa formarsi, in caso di inerzia, un accoglimento tacito della soluzione proposta. Tale assenso avrà valore vincolante per la p.a. allo stesso modo di un parere espresso. Cfr. sul punto Pistolesi, Gli interpelli tributari, cit., 32.
[58] Cfr. Giorgianni, L’evoluzione dei rapporti di collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente, cit., 252.
[59] La norma di cui all’art. 11, comma 2, secondo periodo, non può quindi dispiegare i suoi effetti. Cfr. Fratini, Il diritto d’interpello, su banca dati fisconline, 7.
[60] Cfr., per tutti, AA.VV., Diritto amministrativo, cit., I, 720. È evidente, infatti, che la formazione di un atto amministrativo tacito richiede che sia in qualche modo individuabile il contenuto precettivo dell’atto stesso, e che esso possa evincersi dalla domanda del privato. È per questo motivo che il silenzio-assenso si ritiene applicabile solo alle ipotesi di atti amministrativi dal contenuto e dal destinatario individuabili, non essendo invece concepibile per atti di pianificazione urbanistica o provvedimenti terminali di procedure di gara. Cfr. sul punto Lignani, voce Silenzio (Dir. Amm.), cit., 574.
[61] Locuzione, peraltro, non impiegata in questa sede dal legislatore, proprio per scongiurare dubbi o riserve sull’istituto: v. Giorgianni, cit.,252.
[62] Si pensi al diritto penale dove, oltre ai reati omissivi esplicitamente previsti dal legislatore (ad esempio, l’omissione di soccorso), si presenta una serie di fattispecie (cd. reati omissivi impropri) che consistono nella produzione di un evento criminoso quale conseguenza della violazione di obblighi di agire incombenti sui consociati, discendenti da norme di legge o dalla particolare relazione che lega un soggetto ad uno o più beni giuridici (si pensi alla persona che, di fatto, si trova ad accudire un bambino o un malato e diviene responsabile della sua vita ed incolumità fisica).
[63] Oltre alle ipotesi riportate ed esaminate nel testo, è da ricordare che la legislazione fiscale prevede un’ulteriore fattispecie di“silenzio” all’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, in tema di cessione d’azienda, ove si stabilisce la corresponsabilità del cessionario (entro dati limiti) per le imposte e le sanzioni a carico del cedente. In particolare, il comma 3 del suddetto articolo dispone che gli uffici e gli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza «sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso o di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti». Il cessionario è liberato dai suoi obblighi «ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta». Si tratta, a ben vedere, di un’altra ipotesi di silenzio cd. significativo, dato che la legge riqualifica l’inadempimento dell’amministrazione attribuendo ad esso un significato peculiare e rendendolo equivalente ad un atto con effetti liberatori per il cessionario.
[64] Il favor legislativo nei confronti del silenzio-assenso è, infatti, limitato ai casi in cui tale fattispecie arrechi un’utilità al privato; diverso è invece l’atteggiamento del legislatore quando l’istituto, ove adottato, risulterebbe pregiudizievole per il privato stesso. Si veda al riguardo la disposizione di cui all’art. 57, comma 2, del codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) che tutela il consumatore che abbia ricevuto una fornitura di beni o servizi da lui non richiesta. In tal caso, il suo silenzio non potrà essere inteso come consenso alla prestazione o alla conclusione del contratto.