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GIURISDIZIONE TRIBUTARIA: DUE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE (RI)DEFINISCONO LA COMPETENZA DELLE COMMISSIONI
di Leonardo Brunetti
1. Le sentenze n. 64 e 130/2008 e i quesiti posti all'attenzione della Corte costituzionale - 2. Alle origini della questione odierna: una ricostruzione storica della cd. «giurisdizione tributaria» - 3. Esame dell'iter argomentativo delle decisioni - 4. Brevi conclusioni sulla condivisibilità e sugli effetti delle due pronunce
1. Le sentenze n. 64 e 130/2008 e i quesiti posti all'attenzione della Corte costituzionale
La competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie, provinciali e regionali, viene disciplinata all'art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 («Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» [1]), rubricato appunto «Oggetto della giurisdizione tributaria»[2].
Come noto, tale articolo è stato modificato prima dall'art. 12, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), poi dall'art. 3-bis, comma 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (di conversione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203[3]).
In particolare, la normativa del 2001 ha notevolmente ampliato l'ambito della giurisdizione delle Commissioni stesse rendendola oggi una giurisdizione generale in materia tributaria[4], non più limitata ai soli tributi specificamente indicati[5], restando in passato per gli altri competente il giudice ordinario[6].
Con due recentissime pronunce, le sentenze n. 64[7] e n. 130[8] del 2008 - che appare opportuno esaminare congiuntamente, richiamandosi espressamente quest'ultima al decisum della prima[9] - la Corte costituzionale ha, per così dire, meglio «delimitato» i confini, in parte ancora incerti, della giurisdizione attribuita dal legislatore ordinario alle Commissioni tributarie: con espresso riferimento, nella prima decisione, al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche [10] (Cosap); nella seconda, alle sanzioni (che, per le ragioni che si vedranno, non possono ritenersi amministrative tributarie[11]) di cui all'art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2002, n. 73.
Si trattava, in quest'ultimo caso, delle sanzioni per «l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria», irrogate - nella prima formulazione della norma - dall'Agenzia delle Entrate, e come tali (potenzialmente) rientranti nella competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie[12]. In realtà, relativamente a quest'ultima norma, così come si legge nella parte in diritto della sentenza del 14 maggio 2008, n. 130, «l'art. 36-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 [.] introdotto in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha [in effetti, già] modificato in più parti l'art. 3 del decreto legge n. 12 del 2002, tra l'altro attribuendo alla Direzione provinciale del lavoro - anziché alla Agenzia delle Entrate - la competenza a irrogare la sanzione ivi prevista per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie», con ciò facendo venire definitivamente meno la giurisdizione delle Commissioni tributarie in merito.
Il principio della perpetuatio jurisdictionis, determinata dalla domanda formulata nell'ambito del procedimento giurisdizionale nel quale la questione di legittimità costituzionale è stata incidentalmente sollevata, ha comunque consentito ai giudici di palazzo della Consulta di esaminare - nel merito - la fondatezza della questione posta al loro esame (cfr., in particolare, il punto 2 del «Considerato in diritto» della citata sentenza n. 130).
Il vaglio della Corte costituzionale ha condotto, in entrambi i casi - sent. n. 64 e n. 130 -, al medesimo esito, traducendosi in una pronuncia di accoglimento del ricorso e nella conseguente declaratoria di parziale incostituzionalità delle norme sottoposte al suo esame: per contrasto con l'art. 102, comma 2, Cost., nel primo caso; per contrasto con tale norma e con la VI disposizione transitoria e finale, nel secondo.
Le due decisioni si segnalano in quanto rappresentano una tappa fondamentale, e dagli effetti pratici non trascurabili [13], nella definizione della sfera di esercizio della potestà giurisdizionale affidata alle Commissioni tributarie, ponendosi entrambe nel solco di un'annosa (ma non insoluta) riflessione sull'ammissibilità, prima, e sulla definizione, poi, dell'oggetto della giurisdizione tributaria.
2. Alle origini della questione odierna: una ricostruzione storica della cd. «giurisdizione tributaria»
Al fine precipuo di chiarire i termini della questione odierna, può quindi risultare utile ricostruire, almeno nelle sue linee fondamentali - rintracciando cioè le principali posizioni dottrinali (e giurisprudenziali) che la alimentarono - la discussione che si svolse, in particolare, nella seconda metà del secolo scorso, in merito alla natura, amministrativa o giurisdizionale, delle Commissioni tributarie, e alla conseguente loro (in)compatibilità col divieto costituzionale di istituzione di «giudici speciali». Tale analisi verrà svolta nel presente paragrafo, ritornando poi, per così dire, al presente, nel successivo par. 3, ove si esamineranno compiutamente le due citate decisioni.
La norma parametro, fulcro della riflessione e perno intorno al quale ruotò il dibattito, era infatti - ieri come oggi - esattamente quell'art. 102 Cost., che vedremo esercitare, secondo l'odierna tesi della Corte, un'irresistibile forza gravitazionale nei confronti della «giurisdizione tributaria», attraendo nella propria orbita le norme sulla giurisdizione delle Commissioni e legittimando - come si avrà modo di osservare - solo le competenze strettamente inerenti la materia tributaria. Ad essa si accostava poi la VI disposizione transitoria e finale[14], la cui peculiare interpretazione [15] permise, alle condizioni determinate dalla stessa Corte, la sopravvivenza delle giurisdizioni speciali antecedenti la Costituzione repubblicana.
In epoca pre-repubblicana, il sistema impugnatorio previsto per i tributi - che si può, in questa sede, ricostruire solo brevemente, quindi con tutte le approssimazioni del caso - era, in effetti, assai complesso[16]. Da un lato, con la riforma degli anni 1936-1937[17], il legislatore aveva affidato ad apposite Commissioni provinciali e distrettuali la competenza in materia di «imposte dirette e indirette sui trasferimenti di ricchezza», ovvero «sugli affari» (in precedenza affidate alle Commissioni di primo e secondo grado), i cui provvedimenti - espressamente definiti «decisioni» - erano ricorribili innanzi la Commissione centrale[18]. I membri delle Commissioni erano nominati dall'Intendente di finanza oppure dal Ministro nei casi di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica. Parte della dottrina si riferiva pianamente a tali Commissioni, per un verso, come ad un «organo giurisdizionale»[19], per altro verso, come ad una «giurisdizione attribuita alle commissioni amministrative»[20]: un organo amministrativo, quindi, ma con funzioni giurisdizionali. Per le imposte dirette, era permesso al contribuente adire l'autorità giudiziaria, (solo) una volta adite le Commissioni quantomeno di primo grado - in particolare, ai sensi dell'art. 22, comma 4[21], del regio decreto legge del 1936 -; mentre, «per le imposte indirette, l'autorità giudiziaria poteva essere adita indipendentemente o anche cumulativamente al ricorso alle commissioni»[22].
Dall'altro lato, per i tributi locali[23], il Testo unico per la finanza locale del 14 settembre 1931, n. 1175 prevedeva, nell'originaria formulazione, che gli eventuali ricorsi fossero esaminati da apposite Commissioni comunali, le cui decisioni - il provvedimento era espressamente definito «decisione» dall'art. 281 del citato T.U. - erano appellabili innanzi la Giunta provinciale amministrativa (e, dopo la riforma del 1952, ulteriormente appellabili nel successivo «grado», innanzi la Commissione centrale) ed eventualmente ricorribili innanzi l'autorità giudiziaria (art. 285). Le allora Commissioni comunali per i tributi locali (e così le vedute Giunte provinciali e la Commissione centrale) erano autorità, della cui natura, giurisdizionale ovvero amministrativa, si discuteva - soprattutto all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e del veduto divieto di cui all'art. 102 -, ma certamente svolgenti un'attività in senso proprio contenziosa[24].
Come noto, l'esito a cui condusse il vaglio di legittimità costituzionale, svolto dall'Alta Corte, sulle norme di legge istitutive di tali autorità, portò, a conclusione di un complesso e assai defatigante percorso giurisprudenziale (e normativo), del quale si darà di seguito brevemente conto, a ritenerne la natura giurisdizionale. La qual cosa - la natura giurisdizionale delle Commissioni[25] - non era affatto scontata se, ancora nel 1953, Mario Nigro poteva scrivere che «il procedimento avanti le Commissioni tributarie è un procedimento contenzioso amministrativo, anzi il più vistoso tipo di procedimento contenzioso amministrativo - riconoscendo però che - [.] esso si pone quasi al limite estremo fra la funzione amministrativa e la funzione giurisdizionale»[26].
A partire dalla sentenza n. 41 dell'11 marzo 1957[27], e in diverse altre pronunce - fino al 1964 -, la Corte si era sempre orientata nel senso della costituzionalità delle Commissioni tributarie quali giudici speciali. L'indirizzo era, infatti, stato confermato nelle successive decisioni e, in particolare, nella sentenza del 7 dicembre 1964, n. 103[28], nella quale la Corte costituzionale aveva addirittura affermato l'irrilevanza, ai fini della loro indipendenza, e quindi della loro qualificazione come giudici, della circostanza che la nomina dei membri delle Commissioni stesse - nel caso di specie, le Commissioni distrettuali delle imposte dirette - avvenisse su designazione dell'Intendente di finanza. Ciò principalmente in ragione del fatto che, quale garanzia d'indipendenza, gli «artt. 7, 10 e 22, R.D. 8 luglio 1937, n. 1516 [avrebbero apprestato] una disciplina sufficientemente precisa e circostanziata delle ipotesi di revoca e di decadenza dei membri stessi, assicurandone l'inamovibilità, per il breve periodo del loro ufficio (quattro anni)»[29].
2.1. Il revirement della Corte.
Con ben due diverse sentenze[30] del 1969, nn. 6 e 10, «inizi[ò] la riforma del nostro sistema tributario - annotava all'epoca un insigne giurista - rompendo gli indugi che sembra[vano] intralciare l'attività innovatrice da parte del potere esecutivo e del potere legislativo»[31] e «sc[uotendo] dalle fondamenta tutto il complesso edificio del cd. contenzioso tributario»[32]. In tali pronunce, la Corte - autorevolmente presieduta da Aldo Sandulli - dichiarò, infatti, non essere ammissibili le questioni di legittimità costituzionale di alcune norme e, in particolare, (rispettivamente nelle sentenze n. 6 e n. 10 citt.) dell'art. 47 L. 2 luglio 1952, n. 703[33], che sostituiva l'art. 278 del T.U. Finanza loc., e dell'art. 4 R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737 (recante «Nuovi provvedimenti in materia di imposte di registro»), in relazione all'art. 50 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, stante «la natura amministrativa delle Commissioni e della loro attività»[34].
Tali pronunce diedero la stura a un contrasto giurisprudenziale[35] tra la Corte costituzionale - la quale ancora nel 1971, con l'ordinanza n. 116 del 26 maggio, ribadiva la certa natura "amministrativa" delle Commissioni[36] - e la Corte di Cassazione, la quale ultima riteneva, invece, da un lato, di dovere riconoscere alle summenzionate Commissioni il carattere proprio delle "giurisdizioni" - ribadendo di conseguenza la certa esperibilità, avverso le loro decisioni, del ricorso diretto per Cassazione, ex art. 111 Cost. - e, dall'altro lato, di essere tenuta a dichiarare manifestamente infondate le questioni di costituzionalità delle norme di diritto che disciplinavano l'istituzione delle Commissioni stesse .
Nelle citate sentenze n. 6 e 10 del 1969, la Corte costituzionale deduceva la veduta natura amministrativa delle Commissioni in esame «non solo, e non tanto [dai] criteri di scelta e di nomina dei componenti delle commissioni stesse[37], nonché [dai] poteri ad esse conferiti dalla legge»[38], quanto, piuttosto, dal «duplice ordine di tutela»[39] del contribuente, il quale, dopo un primo accertamento (in contraddittorio) davanti alle Commissioni - nella sede ritenuta amministrativa -, poteva accedere a un'ulteriore tutela giudiziaria innanzi l'autorità giurisdizionale ordinaria[40]. Ma più ancora, l'ossatura delle pronunce della Corte costituzionale era rappresentata dalla constatata mancanza d'indipendenza dei membri delle Commissioni[41].
In breve, i giudici della Corte costituzionale, posti di fronte ad un dato testuale contraddittorio, traevano le loro conclusioni desumendole dalla ricostruzione sistematica del dato positivo, e inferendo la natura amministrativa delle Commissioni dalla loro composizione, dai poteri e dal funzionamento delle stesse, nonché dalla conseguente mancanza di indipendenza organica[42]; natura che trovavano poi confermata nella duplicità dei rimedi - amministrativi prima, giurisdizionali poi[43] - previsti avverso le loro decisioni.
Osservava, infatti, la Corte nella sent. 6 febbraio 1969, n. 6, in merito alla cd. «fase propriamente amministrativa e [alla cd.] fase tipicamente giurisdizionale»[44] del sistema del contenzioso tributario locale, «che [se] alla frequente qualificazione delle Commissioni come organi comunali non può essere riconosciuta una incidenza risolutiva sulla definizione delle loro funzioni [...] - secondo la Corte, si sarebbe cioè potuto qualificare un organo, in ipotesi, comunale come giudice speciale - [andava però] subito aggiunto che ciò non esclude che alcuni elementi attinenti al modo di composizione delle Commissioni [...] alla sua [rectius: loro] organizzazione [...] e alla mancanza di previsione di incompatibilità con cariche e uffici dell'amministrazione interessata debbano essere presi in considerazione come seri e univoci indizi della natura amministrativa delle competenze in esame»[45].
Tanto più che - per il caso di disfunzione dei rimedi amministrativi - sarebbero residuati al contribuente ulteriori rimedi giurisdizionali (art. 280 T.U. Finanza loc.). Ulteriori indici a conferma della natura amministrativa delle Commissioni de quibus sarebbero poi stati la regola - tipica degli organi amministrativi, non mai di quelli giurisdizionali - che prevedeva, per la validità delle deliberazioni della Commissione, la presenza di almeno la metà dei componenti (art. 270 T.U. cit.) e il potere di scioglimento della Commissione stessa attribuito al Prefetto ex art. 291 T.U. cit., del tutto «incompatibile - a detta della Corte costituzionale - con la pretesa natura giurisdizionale dell'organo e delle sue funzioni e [che], di contro, è perfettamente corrispondente al potere di controllo sostitutivo[46] che ha per destinatari organi amministrativi e per oggetto attività amministrative»[47].
Parte della dottrina dell'epoca, nel criticare la coppia di sentenze, segnalò che tutti «gli argomenti esposti nelle due decisioni della Corte [le vedute sent. 6 e 10 del 1969] - da ritenersi non soltanto non determinanti, ma addirittura equivoci - [concernevano in realtà meri] aspetti formali organizzativi, meno uno»[48], di carattere, quindi, "sostanziale": l'«unico argomento d'ordine sostanziale attiene al tipo di funzione, di attività cui le Commissioni sono chiamate»[49]. Ad esse era, infatti, riconosciuto anche il potere di aumentare la base imponibile accertata[50], in tal caso invitando l'amministrazione (comunale) a notificare il nuovo accertamento al contribuente, che poteva nuovamente ricorrere - entro il termine di trenta giorni dalla notificazione - alla stessa Commissione. Con riguardo a tali attività, la medesima dottrina conveniva che «la loro qualificazione come giurisdizionali non sarebbe [stata] sostenibile. Infatti - secondo l'autore testé citato - il problema della distinzione fra attività (atti, funzioni, organi) giurisdizionale e attività amministrativa sorge sul terreno delle decisioni, e perché vi possono essere decisioni non giurisdizionali»[51], ma non vi potrebbe mai essere giurisdizione se l'attività non fosse di decisione.
Pencolanti tra «amministrazione» e «giurisdizione», le Commissioni tributarie sopravvissero - e vivono tuttora, ma oggigiorno non più - in una dimensione di contestata indipendenza, subendo nel tempo svariati processi di riforma, che passando attraverso la L. 9 ottobre 1971, n. 825 (contenente «Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria») e il conseguente D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (che, in esecuzione della delega, ha disposto la «Revisione della disciplina del contenzioso tributario»), approdarono in fine alla riforma - più o meno definitiva - del 1992.
2.2. Il decreto legislativo n. 546/1992 e l'ordinanza n. 144/1998
Passando allora - per così dire - per saltum ai tempi più recenti, con i decreti legislativi n. 545 (di disciplina dell'«Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria») e 546 (contenente «Disposizioni sul processo tributario»), entrambi del 31 dicembre 1992 e ancora oggi vigenti, e in attuazione della delega di cui all'art. 30 L. 30 dicembre 1991, n. 413, il legislatore attuò il riordino[52] (degli organi) della giurisdizione tributaria, disponendo, in particolare, che «La giurisdizione tributaria [fosse] esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545» (art. 1), e dando così un assetto sostanzialmente definitivo alla giurisdizione tributaria delle Commissioni de quibus.
La legittimità costituzionale delle Commissioni tributarie così riformate passò al vaglio della Corte che, nell'ordinanza n. 144 del 1998[53], affermò la piena costituzionalità delle stesse, condizionata però al rispetto di determinati presupposti.
I giudici costituzionali precisarono, infatti - in un passaggio per noi di fondamentale importanza - che «per le preesistenti [rispetto all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana] giurisdizioni speciali, una volta che siano state assoggettate a revisione, non si crea una sorta di immodificabilità nella configurazione e nel funzionamento, né si consumano le potestà di intervento del legislatore ordinario; [.] questi conserva il normale potere di sopprimere ovvero di trasformare, di riordinare i giudici speciali, conservati ai sensi della VI disposizione transitoria, o di ristrutturarli nuovamente anche nel funzionamento e nella procedura, con il duplice limite di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite alla loro rispettiva competenza e di assicurare la conformità a Costituzione, fermo permanendo il principio che il divieto di giudici speciali non riguarda quelli preesistenti a Costituzione e mantenuti a seguito della loro revisione» (mio il corsivo). In tal senso, la Corte concludeva che «la modifica mediante ampliamento della competenza delle Commissioni tributarie non vale a far ritenere nuovo il giudice tributario in modo tale da ravvisarsi un diverso giudice speciale, in quanto é rimasto non snaturato né il sistema di estrazione dei giudici (anzi migliorato dal punto di vista dei requisiti di idoneità e di qualificazione professionale e delle incompatibilità), né la giurisdizione nell'ambito delle controversie tributarie»[54].
Il legislatore può insomma «sopprimere», «trasformare», «riordinare» ovvero «ristrutturare» le Commissioni tributarie rispettando però due limiti invalicabili, ossia il confine della natura tributaria della materia ad esse attribuita, nonché la conformità a Costituzione del quadro delle competenze così risultante.
Nel 2001 (e poi ancora nel 2005), come si è visto, il legislatore intervenne, infatti, nuovamente sull'ambito di esercizio della giurisdizione tributaria, conferendo alle Commissioni tutta (e soltanto) la cognizione in materia tributaria, senza incorrere in alcuna sanzione da parte della Corte costituzionale.
In estrema sintesi, quindi, anche dopo i veduti interventi del legislatore, del 1992 e del 2001, le Commissioni tributarie restano certamente giudici «speciali»[55] della materia tributaria: tali, soprattutto, per le particolari modalità di accesso alla carica e per la loro specializzazione in relazione alla materia. Ciò ancorché esse abbiano cognizione su situazioni di diritto soggettivo[56] - ma si dovrebbe forse, più correttamente, dire anche in ragione di tale fatto: l'opinione prevalente in dottrina ravvisa, infatti, «la natura di diritti soggettivi nelle situazioni sostanziali oggetto del giudizio delle commissioni; [dal che essa] desume che le commissioni stesse non sono organi di giurisdizione amministrativa, [né ovviamente ordinaria: ndr.] ma di giurisdizione speciale»[57].
Tale ricostruzione viene a contrario confermata dal disposto dell'art. 18, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di sanzioni amministrative tributarie, il quale prevede, al comma 2, che «se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie [caso oggi infrequente, stante la veduta competenza ampliata delle Commissioni tributarie: ndr.], è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria[58], che può comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione». È quindi certo che il sistema attuale del contenzioso tributario sia correttamente descritto come basato su tre gradi di giudizio, di cui i primi due dati da un giudice speciale, ossia le Commissioni tributarie, provinciali e regionali; il terzo, da un giudice ordinario, ovverosia la Corte di Cassazione: entrambe le magistrature, ordinaria e speciale, giudicano (ancorché ciò non sia indiscusso) di diritti soggettivi, il cui giudice naturale è - notoriamente - il giudice ordinario.
Autorevole dottrina ha però correttamente osservato che, in un certo senso, «si può parlare a ragione [delle Commissioni come] di giudice "ordinario" di uno specifico settore dell'ordinamento. Tale affermazione richiede, tuttavia, alcune precisazioni. Innanzi tutto, non [si può] fare a meno di rilevare che, se le commissioni sono oggi il giudice ordinario dei tributi, esse restano pur sempre un "giudice speciale", soggetto, quindi, al divieto di istituzione di nuovi giudici speciali»[59] (mia l'enfasi); ma - prosegue il medesimo autore - tale divieto non si estende alla possibilità di affidargli competenze nuove, purché ciò non «snaturi» (utilizzando le parole della Corte, nell'ord. n. 144/1998 cit.) le materie originariamente attribuite alla sua competenza. Tale assunto risulta oggi confermato dalle sentenze in esame.
La compatibilità con la Costituzione repubblicana delle Commissioni tributarie deriva, insomma, esclusivamente dalla possibilità - consentita dal disposto dell'art. 102, comma 2, Cost. - di conservare, nel nostro ordinamento, accanto ad un giudice ordinario - quello di cui al comma 1 del medesimo articolo -, determinate magistrature speciali. E questo perché, ancorché la nostra Costituzione vieti, di massima, l'istituzione di giudici speciali, i membri delle Commissioni tributarie sono scelti in considerazione della particolarità della materia e sulla base di una preparazione specifica, trovando in ciò la loro stessa giustificazione. Dalla materia stricto sensu, tributaria non è però lecito nemmeno al legislatore ordinario esorbitare, conferendo alle Commissioni competenze diverse; ma nel limite della conformità alla Costituzione (ossia dell'inerenza alla materia tributaria) possono essere attribuite alle Commissioni competenze, per così dire, «nuove» - purché non in materie nuove - rispetto a quelle ab origine previste.
Al contrario, in riferimento ai giudici amministrativi (id est T.A.R. e Consiglio di Stato) e sulla base di un disegno costituzionale del tutto differente (artt. 24 e 103), la Corte costituzionale aveva potuto affermare, nella notissima sentenza n. 204 del 2004 - sulla quale infra -, che «il Costituente [.] ha riconosciuto al giudice amministrativo piena dignità di giudice ordinario»[60]. La denominazione di «giudice speciale», in riferimento alla magistratura amministrativa, ha quindi - non tanto un valore storico, quanto piuttosto - senso solo «sotto il profilo soggettivo [essendo i giudici amministrativi] dotati di giurisdizione generale in materia di interessi legittimi»[61], ed essendo perciò la giurisdizione amministrativa contrapposta a quella ordinaria (all'art. 113, comma 1, Cost.), solo in quanto deputata a conoscere - in via generale - di situazioni di interesse legittimo e non - salvo pur possibili eccezioni - di diritti soggettivi.
In sintesi, il giudice tributario è oggi - dopo il 2001 - giudice «naturale» (quantomeno nel senso della sua necessaria precostituzione), ma non già «ordinario», in senso proprio - salvo sempre possibili riforme in direzione dell'unità della giurisdizione -, dei tributi. Un giudice che non è garantito, bensì permesso (o meglio, la cui conservazione è permessa al legislatore) dalla Costituzione repubblicana.
Vedremo però, nell'ultimo paragrafo, come sia innegabile - perché diretta conseguenza sia degli orientamenti interpretativi del giudice della legittimità sia (soprattutto) di puntuali pronunce della Corte costituzionale, il cui effetto non può essere né disconosciuto né revocato in dubbio - il fenomeno che parte della dottrina ha efficacemente descritto come un «lento incedere dell'unità della giurisdizione»[62]: fenomeno (e pronunce) dal quale è necessario trarre le dovute conclusioni di ordine sistematico - il che avverrà nell'ultimo paragrafo -, anche in riferimento alla giurisdizione tributaria.
2.3. Una necessaria chiarificazione terminologica
Si impone, a questo punto, una chiarificazione terminologica: se, infatti, il termine «giudice» - come da tempo notato in dottrina - si presta, già singolarmente considerato, ad assumere una «pluralità di significati»[63], le espressioni «giudice naturale», «giudice ordinario», «giudice speciale» e «giudice straordinario» si arricchiscono esponenzialmente di significati plurimi e non (sempre) univoci.
Al riguardo, appare opportuna una primissima considerazione: l'opposizione concettuale espressa in Costituzione è tutt'altro che perfetta. Essa appare al contrario, in qualche modo, «asimmetrica»: il riferimento al «giudice ordinario»[64] (art. 102, comma 1) non trova - da un punto di vista concettuale - l'esatta contrapposizione nell'espressione - che parrebbe invece più contigua - «giudice straordinario», di cui all'art. 102, comma 2, bensì in quella (ivi contenuta) «giudice speciale», come comprova, del resto, l'art. 111. Tale articolo, all'attuale comma 7, vede, infatti, opposti agli «organi giurisdizionali ordinari» quelli «speciali». È certo perciò (anche senza dover puntualmente richiamare sia la tradizione dottrinale sia i lavori dell'assemblea costituente[65], i quali comunque confermano tale dato[66]), che i padri costituenti abbiano inteso indicare, nel dettato costituzionale, nelle magistrature preesistenti la Costituzione repubblicana[67], le quali non rientravano nell'ordinamento giudiziario allora vigente, delle giurisdizioni «speciali» (VI disposizione transitoria e finale). Magistrature delle quali si preoccuparono che venisse garantita l'indipendenza, ancorché con legge ordinaria (art. 108); con ciò implicitamente indicando nel giudice «straordinario» - il cui divieto di istituzione completa, ma anche necessariamente accompagna, quello dei giudici speciali - il giudice che non fosse precostituito con legge (in violazione, quindi, del precetto costituzionale contestualmente posto).
L'art. 102 citato è, infatti, evidentemente ispirato al principio di cd. «unità della giurisdizione»[68], che la Costituzione, in certo modo, contemporaneamente accoglie e contraddice - confermando aliunde (all'art. 108) l'esistenza di magistrature diverse da quella ordinaria -, e dovendosi perciò ritenere almeno in parte «delusa dalla [stessa] Costituzione l'aspirazione all'unità della giurisdizione»[69]. Extra ordinem risulta quindi essere, in tal senso (cioè in riferimento all'art. 102), non tanto il giudice straordinario, quanto piuttosto quello speciale. È vero, infatti, che «mentre il divieto di istituzione di giudici straordinari si fonda sull'esigenza di assicurare il rispetto dei principi fondamentali del sistema democratico, il divieto di istituzione di giudici "speciali" è correlato soltanto al rispetto del principio dell'unicità della giurisdizione»[70].
Allo stesso modo, l'opposizione concettuale delineata dai costituenti non è tra «giudice naturale» e «speciale», bensì tra «giudice naturale»[71] (precostituito con legge) e «giudice straordinario» (creato ex post factum ovvero per giudicare determinate persone), quale «giudice creato ad hoc per occuparsi di un determinato tipo di controversie o di reati»[72].
Rispetto a tale ultimo giudice (straordinario) il divieto costituzionale è, peraltro, assoluto[73], non ravvisandosi alcuna eccezione in tal senso al principio della precostituzione del giudice naturale. Ciò ancorché non sia mancato, in dottrina, chi abbia sostenuto la non perfetta coincidenza tra i concetti di «giudice naturale» e di «precostituzione per legge», di cui all'art. 25, comma 1, Cost. Le due espressioni rappresenterebbero, infatti, per alcuni[74] - come per la stessa Corte costituzionale[75]-, un'inscindibile endiadi, coincidendo cioè «naturalità» e «precostituzione»; mentre, per altri, si dovrebbe attribuire un autonomo e distinto significato a ciascuno dei due termini[76].
In generale, ancorché discusse, trovano invece riscontro, in dottrina, sia l'opinione che l'art. 25 configuri una sorta di «diritto del singolo» a non essere distolto dal giudice naturale[77] - in virtù di un principio di certezza, e cioè di non dubbia (e previa) conoscenza del giudice competente; ma anche di necessaria imparzialità del giudice stesso - sia quella che indica il medesimo articolo a fondamento e garanzia del riconoscimento di un pluralismo interpretativo nella magistratura.
3. Esame dell'iter argomentativo delle decisioni
Venendo all'esame delle due sentenze che si commentano, in entrambe le decisioni de quibus - quale conseguenza del ragionamento suesposto - appare fondamentale per la Corte il riscontro della natura tributaria delle competenze affidate alle Commissioni: «ove sia stata accertata la natura non tributaria della materia attribuita alla cognizione dei giudici tributari - scrive, infatti, la Corte -, si deve affermare l'illegittimità costituzionale di detta attribuzione»[78].
In altre parole, «il piano dell'indagine giuridica si sposta sull'esame della natura del prelievo oggetto di verifica da parte della Corte»[79] (ossia il Cosap) - nella sentenza n. 64 - ovvero sulla natura tributaria delle sanzioni amministrative (dell'organo competente a irrogarle) - nella sentenza n. 130 -, entrambi posti al vaglio della Corte. In quest'ultimo caso, peraltro, la consonanza con il disposto della nota sentenza n. 204 del 2004[80] - che pure investiva una questione del tutto differente, sulla quale, in ragione della sua notorietà, appare superfluo soffermarsi - è notevole. E ciò benché certamente, in quest'ultima sentenza, la Corte ragionasse a partire da un riparto di competenze sostanzialmente fissato in Costituzione, tra giudici (necessariamente) previsti nel nostro ordinamento - quindi ugualmente «ordinari»[81], non essendo più definibili «speciali in senso pieno»[82], ma ratione materiae [83] i giudici amministrativi, o meglio ancora, in quanto «giudici la cui specializzazione si riflette nella particolare organizzazione» della relativa magistratura[84] -; mentre nel caso de quo (sent. n. 130) essa ragiona a partire dall'esistenza di un giudice speciale in senso proprio[85], ancorché ammesso ai sensi della VI disposizione transitoria e finale, ma comunque non previsto, né tantomeno garantito dalla Costituzione. Il problema si sposta perciò in tale ultimo caso, quasi "in negativo" rispetto alla sentenza n. 204 del 2004, sull'«ambito» (o, se si vuole, «frazione») della giurisdizione legittimamente attribuita al giudice tributario, e quindi sulla compatibilità con la Costituzione stessa dell'attribuzione di una potestà giurisdizionale che, qualora quest'ultimo giudice venisse soppresso, spetterebbe naturaliter ad altro giudice[86]. Le due questioni non appaiono, però, del tutto estranee l'una all'altra, in quanto anche nella sent. n. 204 la Corte costituzionale era chiamata a verificare la portata di una norma attributiva di giurisdizione che, entro un riparto «ordinario» di competenze - soltanto in tale ultimo caso fissato in Costituzione -, prevedeva poi un'ammissibile deroga (qui ex art. 103, comma 1, Cost.), della quale essa fornisce una interpretazione restrittiva.
Ma tornando alle sentenze n. 64 e n. 130 del 2008, in entrambi i casi al nostro esame, ciò che conduce la Corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme portate alla sua attenzione - e cioè, nel primo caso, l'art. 2, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dichiarato illegittimo nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni»; nel secondo caso, il comma 1 del medesimo articolo, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte «le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria» - è l'esorbitanza dalla materia tributaria, in senso proprio, delle competenze in esse attribuite alle Commissioni.
Particolarmente chiare, al riguardo, appaiono le argomentazioni svolte nella sent. n. 130, ove la Corte costituzionale, richiamandosi alla precedente sent. n. 64, ribadisce innanzitutto che «Sulla base di tali considerazioni, nella più volte citata sentenza n. 64 del 2008 si è affermato che "l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali - osservando poi come - tale illegittima attribuzione può derivare, "direttamente", da una espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, "indirettamente", dall'erronea qualificazione di "tributaria" data dal legislatore (o dall'interprete) ad una particolare materia (come avviene, ad esempio, allorché si riconducano indebitamente alla materia tributaria prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria)». In questo secondo caso, l'attribuzione che la Corte definisce «indiretta» avverrebbe sulla base di una sorta di errore del legislatore, consistente nell'errata convinzione che una determinata prestazione patrimoniale imposta abbia natura tributaria.
La natura tributaria della prestazione è, insomma, un dato sostanzialmente pre-giuridico, che appartiene alla scienza delle finanze [87] (o al diritto tributario), e che non è disponibile al legislatore.
La Corte osserva altresì - ancora nella sent. n. 130 - di avere, in precedenza, già dichiarato manifestamente inammissibili, in relazione all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, numerose censure di legittimità costituzionale della medesima norma, per non avere il rimettente compiuto il doveroso tentativo di individuare una interpretazione della norma conforme a Costituzione.
Nel caso specifico, in relazione, quindi, alle sanzioni di cui all'art. 3, D.L. n. 12/2002 cit., i giudici di palazzo della Consulta hanno, però, ritenuto di poter conoscere della questione, entrando nell'esame del merito della norma denunciata, e pervenendo all'esito di sancire il contrasto dell'art. 2, comma 1, cit. - nell'interpretazione datane dalla Cassazione - con l'art. 102 Cost. Ciò in considerazione dell'esistenza del diritto vivente della Corte di Cassazione [88] che ritiene tali sanzioni appartenenti alla giurisdizione delle Commissioni tributarie[89] (ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 e ss. mod.[90]), cioè in forza di un criterio meramente soggettivo, basato sulla natura finanziaria dell'organo competente ad irrogarle (Agenzia delle Entrate)[91].
3.1. Il contrasto con la Corte di Cassazione
La questione richiede e merita di essere attentamente analizzata.
Nella sentenza n. 64, la Corte costituzionale assume che, in base al diritto vivente della Corte di Cassazione [92], «le controversie attinenti al Cosap non hanno natura tributaria (ex multis, Cassazione, sezioni unite civili, n. 25551, 13902, 1611 del 2007; n. 14864 del 2006; n. 1239 del 2005; n. 5462 del 2004; n. 12167 del 2003)»; natura ancora recentemente riconosciuta invece dalla Corte di Cassazione all'imposta di pubblicità. Se la premessa della Corte è, come si è visto, l'esistenza di un «nesso di inscindibilità tra giurisdizione tributaria e materia tributaria»[93], e cioè il principio in base al quale «la giurisdizione del giudice tributario "deve ritenersi imprescindibilmente collegata" alla "natura tributaria del rapporto"»[94] - come dalla Corte stessa già affermato nelle ordinanze n. 395/2007 e n. 427, 94, 35, 34 del 2006 - la declaratoria di incostituzionalità della norma che prevede la competenza delle Commissioni tributarie in tal caso appare del tutto conseguente.
Nella sentenza n. 130, la Corte costituzionale si è invece dovuta misurare con una interpretazione del giudice di legittimità che, pur negando la natura tributaria delle vedute sanzioni[95] (ex art. 3, comma 3 e 5, D.L. n. 12/2002) affermava ciononostante la competenza delle Commissioni tributarie, in ragione dell'irrogazione delle stesse da parte dell'Agenzia delle Entrate[96]. Anche in tal caso, la conclusione della Corte costituzionale appare sostanzialmente scontata: in sintesi, riscontrata la non afferenza delle sanzioni per l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture obbligatorie alla materia tributaria, la Corte non ha potuto non concludere che l'attribuzione alle Commissioni tributarie delle relative competenze giurisdizionali finisse per «snaturare» la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice tributario e, conseguentemente, violare l'evocato art. 102, comma 2, Cost.
La Corte ha così tracciato con grande precisione i confini della cd. giurisdizione tributaria, con un'actio finium regundorum utile ad orientare, anche per il futuro, sia il legislatore sia l'interprete, individuando un criterio che appare ben definito e comprensibile: in breve, l'ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie, tracciato una tantum dal legislatore costituente (e non rivedibile, cioè non disponibile al legislatore ordinario), è fissato nella materia «tributaria» in senso proprio, senza che da tale ambito la giurisdizione delle Commissioni - oggi, provinciali e regionali - possa esorbitare.
La nozione di «tributo» - sulla quale non è possibile soffermarsi in questa sede - resta, però, ancora aperta.
4. Brevi conclusioni sulla condivisibilità e sugli effetti delle due pronunce
In conclusione, credo possibile affermare che le due sentenze esaminate siano sostanzialmente condivisibili nel merito, e che entrambe le pronunce appaiano conformi ai precedenti orientamenti della Corte costituzionale, in particolare, nell'indicare nella materia tributaria l'oggetto esclusivo (e il limite) della giurisdizione delle Commissioni e, implicitamente, nella «specialità» del giudice tributario - ancorché oggi dotato di competenza generale in materia di tributi - la ragione di tale limitazione.
Sulle conseguenze di tale pronuncia sembrano però potervi essere alcuni dubbi.
Se risulta certamente ridefinita pro futuro la competenza delle Commissioni tributarie, per le cause oggi pendenti (come per quelle che venissero domani erroneamente incardinate) davanti ad esse - cioè innanzi a un'autorità giudiziaria sfornita di giurisdizione -, sembra che possa invece sussistere qualche incertezza in merito all'applicazione della cd. translatio iudicii - ai sensi degli art. 37 e 50, ovvero 367 e 382 c.p.c. ai procedimenti in corso.
L'istituto si potrebbe forse ritenere oggi applicabile al processo tributario, pur trattandosi certamente - nel riparto dei poteri tra le Commissioni tributarie ed i giudici ordinari - di una questione di giurisdizione e non di competenza [97].
In tempi relativamente recenti, una notissima pronuncia della Corte costituzionale[98] ha, infatti, reso applicabile l'istituto della translatio alle cause erroneamente instaurate (nel caso specifico ex post) innanzi il giudice amministrativo, qualora per effetto di una sentenza della stessa Corte[99] risulti mutata, successivamente alla proposizione del ricorso innanzi tale giudice, la competenza giurisdizionale. In tale occasione, il giudice delle leggi, premettendo che la disciplina della «individuazione del giudice competente [è] volta ad assicurare, da un lato, il rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale e, dall'altro, l'idoneità (nella valutazione del legislatore) a rendere la migliore decisione di merito» ha tratto da ciò argomento per colmare un'evidente lacuna del nostro ordinamento. Essa è, cioè, pervenuta «finalmente [ad] afferma[re] - come ha commentato accorta dottrina - la regola della translatio iudicii tra giudice ordinario e giudici speciali»[100], in una storica sentenza[101] della cui portata la Corte stessa è parsa ben consapevole[102], e in cui essa ha «definitivamente affermato il principio della conservazione degli effetti della domanda proposta innanzi il giudice sprovvisto di giurisdizione»[103].
A ciò si aggiunga che la Corte di Cassazione si era già precedentemente (ma, come noto, in epoca del tutto coeva) pronunciata nel senso di ritenere sussistenti tutte «le condizioni per potere affermare che è stato dato ingresso nell'ordinamento processuale al principio della translatio iudicii dal giudice ordinario al giudice speciale [ancorché, nel caso specifico, si trattasse del giudice amministrativo], e viceversa»[104].
Essa ha, infatti, statuito che «sia nel caso del ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., n. 1 [.] sia nel caso del regolamento preventivo di giurisdizione proponibile innanzi al giudice ordinario, ma anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario, deve poter operare la translatio iudicii», precisando, poi, ulteriormente che «la trasmigrabilità della causa dal giudice ordinario al giudice speciale, e viceversa, non richiede necessariamente la pronuncia di queste sezioni unite sulla questione di giurisdizione, ma è resa possibile anche nel caso di sentenza del giudice di merito»[105], e perciò anche delle Commissioni tributarie stesse[106].
Ora, la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2007 cit., ha però sostanzialmente disatteso l'opinione del giudice della legittimità, affermando la necessità di un intervento normativo volto ad introdurre l'istituto - pur affermando esistente nell'ordinamento il principio - della translatio tra giudice ordinario e speciale (o viceversa). Il che potrebbe rendere necessario, anche nel caso de quo un'ulteriore intervento della Corte costituzionale (ovvero del legislatore).
Ammesso quindi di non ritenere che la translatio iudicii si applichi oggi ope legis al caso in esame, ovverosia che la citata pronuncia della Corte costituzionale trovi applicazione nel caso specifico - il che non è, poiché la pronuncia (sent. n. 77/2007) ha investito soltanto l'art. 30, legge 9 dicembre 1971, n. 1034 (il quale richiama l'art. 41 c.p.c.) -, potrebbe invece ritenersi valido, pur con qualche difficoltà, l'orientamento del giudice della legittimità (affermato nella sent. n. 4109 cit.[107] - e già in precedenza nella sent. n. 88/2001, proprio relativamente alla competenza del giudice tributario - ancorché successivamente smentito dalla Corte costituzionale, la quale, per il caso di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, ha ritenuto invece di dover intervenire con una sentenza additiva) che ritiene applicabile la translatio iudicii anche ai casi a quibus. Ciò con lo strumento tecnico previsto dal codice di procedura civile, cioè l'atto di riassunzione - ex art. 125 disp. att. e trans. c.p.c. - nei termini previsti dall'art. 50, o eventualmente dall'art. 367 (ossia quello fissato in sentenza, o quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza).
In alternativa, non resterebbe che sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.Lgs. 546/1992, che estende al processo tributario le norme del codice di procedura non incompatibili col medesimo decreto, nonché dell'art. 3 (Difetto di giurisdizione), il quale richiama l'art. 41 c.p.c.
Quanto invece all'applicabilità dell'art. 18 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per il solo caso delle sanzioni di cui alla veduta sent. n. 130 (ossia quelle ex art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, conv. mod. L. n. 73/2002)[108], avendo la Corte ritenuto la natura sostanzialmente "previdenziale" e non tributaria delle stesse, la norma appare inapplicabile al caso. |
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NOTE
[1] Sulle Commissioni tributarie e sul processo tributario, cfr. Tesauro, Processo tributario, in Dig. IV, Disc. Priv. Sez. Comm., Torino, 1995; e ancora Id., Giusto processo e processo tributario, in Rass. Trib., 1, 2006, 11 ss.
[2] Ai sensi del quale «1. Appartengono [oggi, dopo la riforma del dicembre 2001 e gli interventi del 2005: ndr.] alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni [.]»: mio, ovviamente, il corsivo.
In dottrina, sull'oggetto della giurisdizione tributaria, cfr. GLENDI, L'oggetto del processo tributario, Padova, 1984; nonché, più di recente, MARONGIU, Evoluzione della giurisdizione tributaria, in Atti del Convegno di Pisa, 14 Dicembre 2006, consultabile on-line, sul sito http://eco.uninsubria.it/webdocenti/
mpierro/didattica.htm, in particolare, il paragrafo 6, dal titolo La nozione di tributo e le controversie ricompresse nella nuova giurisdizione.
[3] Sull’argomento, in generale, cfr. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, I, Parte generale, Torino, 2006; nonché Fantozzi, Corso di diritto tributario, Torino, 2005.
[4] Il che ha attirato le forti critiche della dottrina: cfr., sul punto, Battistoni Ferrara e Bellè, Diritto tributario processuale, Padova, 2007, in particolare, 37, nota 12. Sottolineano gli Autori, alle cui considerazioni si rinvia, che «Due sono le problematiche sorte intorno alla nuova disposizione: la sua compatibilità con l’art. 102 della Costituzione e la nozione di tributo sottintesa dal legislatore», ivi, 37, 1. Di «generalizzazione della giurisdizione tributaria» scrive, ad esempio, Zanetti, Riflessioni sui «limiti interni» della giurisdizione tributaria. Il tipo di tutela esperibile alla luce del carattere impugnatorio del processo, in Riv. Dir. Trib., 3, 2008, 186 ss., in particolare, 208, secondo il quale, però, tale «estensione della giurisdizione ratione materiae non è stata accompagnata da una modifica della struttura del processo […] Il fatto è che i giudici tributari pur essendo divenuti giudici esclusivi della materia tributaria, vista la mancanza di concorrenza di altri giudici all’interno delle materie di cui all’art. 2 [D.Lgs. n. 546/1992, cit.] non hanno tuttavia ancora una giurisdizione piena sui rapporti di imposta devoluti alla loro cognizione», ivi, 206 ss. Sull’argomento, cfr. anche Marongiu, La rinnovata giurisdizione delle commissioni tributarie, in Gius. Trib., 15-16, 2003, 51-66, in particolare, il paragrafo 2 dal titolo La giurisdizione tributaria generale, 52 ss.: l’intero numero della rivista citata è dedicato al 2° Convegno Nazionale Associazione Magistrati Tributari, Bologna 25-26 ottobre 2002, dal titolo La nuova giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
[5] Nella sua precedente formulazione, l’articolo disponeva, infatti, che «1. Sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti: a) le imposte sui redditi; b) l’imposta sul valore aggiunto, tranne i casi di cui all’art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed i casi in cui l’imposta è riscossa unitamente all’imposta sugli spettacoli; c) l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili; d) l’imposta di registro; e) l’imposta sulle successioni e donazioni; f) le imposte ipotecaria e catastale; g) l’imposta sulle assicurazioni; h) i tributi comunali e locali; i) ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie. 2. Sono inoltre soggette alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti le sovraimposte e le imposte addizionali nonché e sanzioni amministrative, gli interessi ed altri accessori nelle materie di cui al comma 1. 3. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale.».
[6] Osserva che «in effetti non trovava giustificazione razionale la distribuzione delle competenze tra giudice ordinario e speciale», Fortuna, Gli attuali confini della giurisdizione tributaria, in Riv. Dir. Trib., 1, 2003, 11 ss.
[7] Corte costituzionale, sent. 10-14 marzo 2008, n. 64, pubblicata in Guida al diritto, 22, 2008, 36 ss., con commento di Lovecchio, Un’interpretazione secondo Costituzione di potenziale impatto su molte fattispecie, ivi, 40 ss.; la sentenza è commentata anche da Minervini, La giurisdizione del giudice tributario dopo la sentenza 14 marzo 2008 n. 64 della Corte Costituzionale, sul sito www.neldiritto.it.
[8] Corte costituzionale, sent. 14 maggio 2008, n. 130, pubblicata in Guida al diritto, 25, 2008, 48-52, con commento di Finocchiaro, Le liti pendenti in commissione tributaria possono usufruire della translatio iudicii, ivi, 53 ss.
[9] Le due sentenze appaiono, infatti, omogenee in relazione ad almeno uno dei parametri del giudizio (l’art. 102, comma 2, Cost.; nel primo caso la questione di legittimità era sollevata anche in relazione all’art. 25, comma 1; nel secondo, anche in relazione agli artt. 3, 24 e alla VI disp. trans. e fin.), e hanno entrambe comportato un vaglio della normativa legislativa che attribuisce – ancorché in materie diverse – competenza giurisdizionale alle Commissioni tributarie.
[10] Affidato alla giurisdizione delle Commissioni tributarie dall’art. 1, comma 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248.
[11] Come noto, la disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie è dettata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 («Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662») e ss. mod.
Sulle sanzioni amministrative tributarie, cfr., in generale, Carpentieri, Le sanzioni amministrative tributarie, Napoli, 2006; per alcuni particolari profili e un excursus storico sul regime delle stesse, cfr. invece Marongiu, Le sanzioni amministrative tributarie: dall’unità al doppio binario, in Riv. Dir. Trib., I, 2004, 373 ss.; e ancora Pierro, Il responsabile per la sanzione amministrativa tributaria: art. 11 D.Lgs. n. 472 del 1997, in Riv. Dir., 2, 1999, 224 ss., e la bibliografia ivi. In generale, sulle sanzioni amministrative, cfr. Cerbo, Le sanzioni amministrative, Milano, 1999; nonché Paliero e Travi, Sanzioni amministrative., in Enc. Dir., XLI, Milano, 1989; Id., La sanzione amministrativa. Profili sistematici, Milano, 1988; e ancora Travi, Sanzioni amministrative e pubblica amministrazione, Padova, 1983.
[12] In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 cit., nella parte in cui prevede la competenza delle Commissioni tributarie per tutte «le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari» (vedi la nota 1), piuttosto che ex art. 18, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il quale prevede a sua volta che contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie sia ammesso ricorso alle Commissioni tributarie.
[13] In riferimento alla sent. n. 64 nota, ad esempio, che «[essa] probabilmente non riguarda un numero di casi assai esteso, [ma] ciò che ciò che rileva maggiormente sono gli effetti indiretti della stessa», Lovecchio, Un’interpretazione secondo Costituzione di potenziale impatto su molte fattispecie, cit., in particolare, 41 (il corsivo è mio).
[14] Ai sensi del cui comma 1 «entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei tribunali militari».
[15] Perfettamente riassunte dalla stessa Corte costituzionale nell’ord. 20 aprile 1998, n. 144, laddove essa osserva che «la Costituzione ha voluto che le (altre) giurisdizioni speciali preesistenti fossero sottoposte a revisione, che “comportando una scelta delicata tra soppressione pura e semplice e trasformazione, é stata affidata esclusivamente al Parlamento” (sentenze n. 92 del 1962, n. 41 del 1957, n. 42 del 1961, n. 17 del 1965), non limitato al semplice mantenimento delle suddette giurisdizioni speciali preesistenti; […] l’obbligo di procedere alla revisione delle anzidette giurisdizioni speciali preesistenti, ha consentito l’intervento del legislatore con leggi posteriori a Costituzione attraverso mutamenti graduali (v., per tutte le disposizioni integrative e correttive emanate in base all’art. 17, comma 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, i cui termini sono stati ripetutamente prorogati) e con parziali adeguamenti, anche per colmare “le molte deficienze del contenzioso tributario” sottolineate dalla Corte con invito a “riordino legislativo dell’intera materia” (sentenza n. 154 del 1984, n. 212 del 1986)». Ma cfr., in proposito, Bartole, La Costituzione e le convenienze della politica, in Id., Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, Bologna, 2004, 75 ss., in particolare, il capitolo dal titolo Il problema delle giurisdizioni speciali, 76 ss., ove l’autore osserva che «L’idea [che sottendeva alla VI disp. trans. e fin. Cost.] era, dunque, quella di un quinquennale processo di progressiva riforma. Ma anche se si conveniva che la decorrenza inutile del termine [quinquennale] non avrebbe impedito al legislatore di provvedere in ritardo all’implementazione del disposto costituzionale, si sosteneva che il termine di cinque anni non era posto soltanto per il legislatore, “ma altresì per l’attività delle giurisdizioni speciali preesistenti”, le quali – ove non fossero state fatte oggetto della prevista riforma – avrebbero dovuto cessare di funzionare alla scadenza del quinquennio […]. Apprezzabili ed evidenti ragioni di convenienza (seppure integrate da discutibili considerazioni di sistema) vennero, pertanto, elaborate a sostegno di un’opinione che finiva per consentire – come avrebbe osservato Calamandrei – alle giurisdizioni speciali assoggettate per disposto costituzionale a revisione “di rimanere in funzione così come sono, per omnia specula”. Giacché in effetti, con la svolta impressa dalla giurisprudenza e in presenza di un persistente comportamento omissivo del legislatore, la continuità delle giurisdizioni speciali restava fuori discussione e non conosceva limite alcuno», ivi, 79 e 84; nonché Onida, Giurisdizione speciale, in Nov. Dig. It. Appendice, III, Torino, 1980, il quale riporta l’esistenza di due opposte tesi, quella «restrittiva, secondo cui essa [VI disp. trans. e fin.] avrebbe dovuto risolversi nella soppressione di tali giurisdizioni [speciali preesistenti] o nella loro trasformazione in sezioni specializzate della giurisdizione ordinaria, e quella estensiva secondo cui invece il legislatore potrebbe, in sede di revisione, anche conservare tali giurisdizioni, limitandosi ad adeguarle alle esigenze costituzionali», la quale finì per prevalere, nonostante l’iniziale, apparente adesione della Corte costituzionale alla prima tesi nella sent. n. 41 del 1957; e, ancora, Vasetti, Giurisdizione speciale, in Nov. Dig. It., VII, Torino, 1961.
[16] Di un sistema «estremamente complesso e disorganico» scrivono, infatti, Battistoni Ferrara e Bellè, Diritto tributario processuale, cit., in particolare, 3; ma cfr. anche Marongiu, Alle radici dell’ordinamento tributario italiano, Padova, 1988; nonché Id., Evoluzione della giurisdizione tributaria, cit.
[17] R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 e R.D. 8 luglio 1937, n. 1516, il secondo dei quali, nella «parte più importante», riordinò il cd. processo tributario amministrativo: cfr., per tutti, Pugliese, La riforma degli ordinamenti tributari, in Arch. Dir. Pubbl., II, 1937, 557 ss., in particolare, il paragrafo 8, dal titolo Il riordino del processo tributario amministrativo.
[18] L’art. 22, commi 1 e 2, R.D.L. n. 1639/1936 cit. disponeva che «La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l’amministrazione finanziaria ed i contribuenti relative all’applicazione delle imposte dirette, esclusa quella sui terreni, è demandata in prima istanza a commissioni distrettuali ed in appello a commissioni provinciali. Nei casi contemplati dalla legge, contro le decisioni delle commissioni provinciali, è ammesso ricorso alla commissione centrale delle imposte dirette».
[19] Pugliese, La riforma degli ordinamenti tributari, cit., in particolare, 569.
[20] Ivi, 568. Anche in ragione di ciò, tali Commissioni divennero da allora oggetto di studio da parte della dottrina: cfr., in proposito, Berliri, Il processo tributario amministrativo, Reggio Emilia, 1940.
[21] Il comma 4 dell’art. 22 cit. prevedeva, infatti, che «L’autorità giudiziaria può essere adita dal contribuente anche dopo che sia intervenuta soltanto decisione definitiva della commissione distrettuale o di quella provinciale, purché la relativa imposta sia stata inscritta a ruolo».
[22] Battistoni Ferrara e Bellè, op. cit.
[23] Per particolari profili, ed una accurata ricostruzione del sistema della finanza locale (attuale), cfr. Marongiu, Evoluzione e lineamenti della finanza locale in Italia in Finanza loc., 9, 2005, 31 ss.; e ancora Id., Evoluzione e lineamenti della finanza locale in Italia nel secondo Novecento, in Il Diritto della Regione, 5-6, 2005, 737 ss.
[24] «Il carattere contenzioso è chiarissimo nel procedimento avanti le Commissioni» riteneva, infatti, Nigro, Le decisioni amministrative, Napoli, 1953, in particolare, 108; ma cfr., anche, ID., Sulle decisioni amministrative, in Foro Amm., XXVI, 1950, 15 ss. di cui la prima opera citata costituisce una rielaborazione e un approfondimento.
[25] Per la quale, si espressero, ad esempio, autorevolmente Allorio, Diritto processuale tributario, Milano, 1942.
[26] Ivi.
[27] In Giur. Cost., II, 1957, 511 ss.
[28] In Riv. Dir. Proc., XX, 1965, 434 ss.
[29] Così – nell’annotare la sentenza – Micheli, Ancora in tema di indipendenza dei giudici speciali (le Commissioni Tributari), ivi, 434 ss., in particolare, 435.Riteneva «la tesi della giurisdizionalità delle Commissioni [...] assolutamente prevalente in dottrina e in giurisprudenza, malgrado [secondo l’opinione dell’autore] il suo debole fondamento», Miele, Riflessi della Costituzione sull’ordinamento del contenzioso tributario, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1951, II, 825 ss., in particolare, 837.
[30] Corte cost., sent. 6 febbraio 1969, n. 6 e sent. 10 febbraio 1969, n. 10, entrambe in Giur. Cost., XIV, 1969, rispettivamente alle 36 ss. e 61ss.
[31] Micheli, Osservazioni sulla natura giuridica delle Commissioni tributarie, in Giur. Cost., XIV, 1969, 310 ss.
[32] Ivi.
[33] Il testo dell’art. 46 L. 703/1952, cit. recitava: «L’art. 278 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale. La Commissione è formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe A; di quarantacinque in quelli appartenenti alle classi B e C; di trenta in quelli appartenenti alle classi D ed E; di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate nell’art. 11 (comma 1). In caso di comprovata necessità il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all’approvazione della Giunta provinciale amministrativa, può aumentare il numero dei componenti, purché risulti divisibile per tre. I componenti della Commissione non dovranno superare il numero di novanta per i Comuni della classe A, di settantacinque per quelli delle classi B e C, di quarantacinque per quelli delle classi D ed E e di trenta per quelli delle altre classi. Essi debbono avere i requisiti per l’elezione a consigliere comunale. La Commissione è costituita con provvedimento del sindaco: due terzi dei componenti sono nominati dal Consiglio comunale e un terzo dal Prefetto tra i contribuenti del Comune (comma 2). Per la nomina ogni consigliere comunale non può trascrivere nella scheda di votazione un numero di nominativi superiore ai due terzi dei componenti la Commissione. La Commissione elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il presidente ed uno o più vice-presidenti (comma 3). I membri nominati decadono dalle funzioni se, all’atto dell’insediamento della Commissione, ovvero successivamente, hanno contestazioni pendenti nell’accertamento dei tributi comunali dovuti da essi. Il segretario comunale, o altro impiegato del Comune, funziona da segretario della Commissione; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della Commissione. I membri della Commissione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati (comma 4)”».
[34] Corte cost., sent. 6 febbraio 1969, n. 6, cit., in particolare, 46.
[35] Contrasto «parso [...] drammatico», anche se, per la verità, affermò Giuseppe Branca, allora Presidente della Corte costituzionale, il 20 settembre 1969 in occasione dell’incontro di fine anno coi giornalisti, «drammaticità in effetti non c’è stata», Id., Sull’opera della Corte costituzionale nell’anno 1968-1969, in Giur. Cost., XIV, 1969, 2737 ss., in particolare, 2742. Ma del «più infelice [contrasto] che a mente d’uomo sia dato immaginare», scriveva, invece, Andrioli, «Surplace fiscale» delle due Corti, in Giur. Cost., XVI, 1971, 1155 ss., in particolare, 1155.
[36] Corte cost., ord. 26 maggio 1971, n. 116, in Giur. Cost., XVI, 1971, 1154 ss., con nota di Andrioli, «Surplace fiscale» delle due Corti, cit.
[37] Cfr. Cass., sez. un., sent. 20 giugno 1969, n. 2175, in Foro It., 1969, I, 1416; sent. 20 giugno 1969 e 21 giugno 1969, n. 2201, in Giust. Civ., I, 1846. In dottrina, cfr., sul tema, Micheli, Osservazioni sulla natura giuridica delle Commissioni tributarie, cit., in particolare, 317 (nota 19); nonché Andrioli, op. cit.
[38] Micheli, Osservazioni sulla natura giuridica delle Commissioni tributarie, cit., 315.
[39] Ivi.
[40] Cfr. ivi, 315 ss.
[41] Cfr. ivi, in particolare, 316.
[42] Cfr., in particolare, il punto 3 in diritto della sent. 10 febbraio 1969, n. 10 cit.
[43] A titolo di esempio, il R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), come modificato dalla L. 2 luglio 1952, n. 703, prevedeva, infatti, un complesso meccanismo in virtù del quale, ex art. 278, per i ricorsi contro gli accertamenti in materia di finanza locale, era competente in primo grado la Commissione comunale – composta ai sensi del medesimo articolo e suddivisa, ai sensi del successivo art. 279, in sottocommissioni –; avverso tali decisioni era dato appello, ex art. 282, alla Giunta provinciale amministrativa, le cui decisioni, ai sensi dell’art. 284-bis erano ulteriormente impugnabili innanzi una apposita sezione della Commissione centrale. L’art. 284-bis – introdotto dalla L. n. 703/1952 cit. – disponeva, infatti, che «contro le decisioni sulle controversie concernenti l’applicazione dei tributi locali emesse in sede di appello, dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata ai sensi del precedente art. 283 (primo comma), salvo che non sia stabilita una speciale procedura nei capi riguardanti i singoli tributi predetti, è ammesso ulteriore gravame, per i soli motivi di legittimità, e nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, alla Commissione centrale per le imposte dirette. A tal fine è aggiunta alla Commissione centrale suindicata, costituita nei modi di cui all’art. 32 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, un’apposita altra sezione per la risoluzione dei ricorsi proponibili a termine del precedente comma [...]». Tali decisioni erano poi “ulteriormente impugnabili innanzi l’autorità giudiziaria”, ai sensi dell’art. 285 del Testo unico, che disciplinava il ricorso all’autorità giudiziaria, disponendo che «esauriti i ricorsi di cui agli artt. 282, 284 e 284-bis ogni ulteriore questione, che non si riferisse ad estimazione di redditi o ad accertamenti di fatto relativi alla materia imponibile, potesse essere proposta unicamente davanti all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 6, L. 20 marzo 1865, all. E», dal che di nuovo altri tre gradi di giudizio (primo grado, appello e Cassazione).
[44] Corte cost., sent. n. 6/1969, cit., 44.
[45] Ivi, 45.
[46] Sul «controllo sostitutivo» ci si permette di rinviare al mio Considerazioni sul potere di annullamento di cui all’art. 138 T.u.e.l. e sulla sua riconducibilità all’art. 120, comma 2, Cost., in Dir. Amm., 3, 2006, 721-746, e alla bibliografia ivi.
[47] Corte cost., sent. 6/1969, cit., 45.
[48] Capaccioli, Le Commissioni tributarie e l’atto di decisione, in Riv. Dir. Proc., XXIV, 1969, 402 ss., in particolare, 406.
[49] Ivi.
[50] Ai sensi dell’art. 280 R.D. n. 1175/1931 cit., come sostituito dall’art. 48 L. 2 luglio 1952, n. 703.
[51] Ivi.
[52] Di un «nuovo assetto» dato per tale via alla giurisdizione tributaria, dopo «una lunga odissea di interpretazioni giurisprudenziali e di revisioni legislative», scrive autorevolmente Pizzorusso, Art. 102, in Commentario della Costituzione, a cura di Branca, continuato da Pizzorusso, Bologna-Roma, 1994.
[53] Sulla questione avente ad oggetto la legittimità costituzionale dell’art. 30 L. 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) e dei D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
[54] Corte cost., ord. 20 aprile 1998, n. 144, cit. nel testo.
[55] Della qual cosa non par lecito dubitare, essendo così definite non solo dalla Corte costituzionale, nella veduta ordinanza del 1988, come in diverse altre pronunce (precedenti e) successive, ivi comprese le sent. n. 64 e 130 cit. – in particolare, nel punto 3.2 del «Considerato in diritto»ove la Corte afferma che «la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione» –, ma anche espressamente dalla Costituzione stessa (VI disp. trans. e fin.), dalla unanime dottrina (cfr., per tutti, Martines, Diritto costituzionale, Milano, 2005, in particolare, 398 ss.), come anche dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, Corte di Cassazione, sez. un., sent. 31 marzo 2006, n. 7578, in particolare, punto 4 del «Considerato in diritto»e 22 febbraio 2007, n. 4109, sulla quale infra).
[56] Cfr. Mandrioli, Diritto processuale civile. Nozioni introduttive e disposizioni generali, Torino, 2006, 208; nello stesso senso, Caianiello, Profili di costituzionalità del processo tributario, in Riv. Dir. Proc., 1999, in particolare, 646 ss.; contra Tesauro, Gli atti impugnabili e i limiti della giurisdizione tributaria, in Gius. Trib., 1, 2007, il quale – riprendendo l’insegnamento del maestro (cfr., in particolare, Allorio, Diritto processuale tributario, V, Torino, 1969, 596 ss.) – osserva, invece, che «La giurisprudenza ha sempre ritenuto e ritiene che la posizione soggettiva del contribuente, di fronte agli atti concreti d’imposizione, sia una posizione di diritto soggettivo. L’origine di questa impostazione risale alla legge abolitrice del contenzioso amministrativo e trae la sua giustificazione tecnica dall’assenza di discrezionalità che caratterizza il potere impositivo. Si ritiene però, anche in materia tributaria, vi siano atti connotati da discrezionalità, a cui corrispondono posizioni di interesse legittimo, la cui cognizione appartiene al giudice amministrativo. In tal modo, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario (fino a quando era giudice di merito per alcune imposte) e giudice amministrativo, in materia tributaria, appariva regolato secondo il criterio generale, per cui il giudice ordinario è giudice dei diritti soggettivi, il giudice amministrativo giudice degli interessi legittimi. […] I giudici amministrativi si considerano giudici esclusivi degli interessi legittimi; le commissioni tributarie sono assimilate ai giudici ordinari in quanto giudici di diritti soggettivi. Sembra quasi escluso che anche le commissioni tributarie, che pure sono giudici amministrativi, possano operare a tutela di interessi legittimi. Questa impostazione, pur profondamente radicata, può essere ridiscussa e messa in crisi in base agli orientamenti recenti della giurisprudenza amministrativa in tema di definizione dell’interesse legittimo. Secondo gli orientamenti attuali della giurisprudenza amministrativa, a fronte dell’attività discrezionale la posizione soggettiva del cittadino è sempre una posizione di interesse legittimo. Non sempre, invece, di fronte ad una funzione vincolata, vi è una posizione di diritto soggettivo»; ma cfr., anche, del medesimo autore, Giusto processo e processo tributario, cit.; nonché Glendi, L’oggetto del processo tributario, cit., in particolare, 163 ss.
[57] Mandrioli, op. cit.
[58]Competente, in tal caso, non solo in quanto «giudice naturale» delle sanzioni (amministrative), ma anche dei tributi non affidati alla competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie.
[59] Fantozzi, Nuove forme di tutela delle situazioni soggettive nelle esperienze processuali: la prospettiva tributaria, in Riv. Dir. Trib., 1, 2004, 3 ss.
[60] Con ciò recependo l’insegnamento di Giorgio Berti, il quale scriveva, infatti, che «Il giudice amministrativo non è invero giudice speciale se si guarda alla sua competenza generale, in quanto appunto definita in funzione della tutela degli interessi legittimi»: ciò che la citata sent. n. 204/2004 ha certamente condiviso e sancito; l’insigne maestro aggiungeva peraltro subito dopo che il giudice amministrativo «dovrebbe emergere come giudice speciale quando invece lo si consideri per le materie enumerate e specificamente attribuitegli a titolo di competenza esclusiva», in Berti, Art. 113 [e 103, comma 1 e 2], in Commentario della Costituzione. La magistratura, t. IV, a cura di Branca, continuato da Pizzorusso, Bologna-Roma, 1987, 85 ss., in particolare, 90.
[61] Mandrioli, op. cit., 202, nota 46.
A onor del vero, non si può però sic et simpliciter obliterare il dato, di diritto positivo, che la stessa Costituzione si riferisce al Consiglio di Stato come a un «organo speciale di giurisdizione» (VI disp. trans. e fin.), con ciò sancendo l’impossibilità di liquidare sbrigativamente l’osservazione, proveniente, infatti, da autorevole dottrina, secondo la quale, in Costituzione, l’espressione «giurisdizione speciale» sarebbe assunta in un duplice senso: e cioè sia in riferimento agli organi delle giurisdizioni amministrativa, contabile e militare che sono «conservate [dalla Costituzione] accanto alla giurisdizione ordinaria»; sia in riferimento ad organi di altro genere – da sopprimersi ovvero trasformarsi – in un significato diverso da quello che l’espressione assume nel primo caso. Sono perciò almeno due le accezioni possibili dell’espressione «giudice speciale»: cfr. Giannini, Una sentenza ponte verso i tribunali amministrativi, in Giur. Cost., 1968, 760, in particolare, 768; il passo è citato da Senese, Giudice (nozione e diritto costituzionale), in Dig. Disc. Pubbl., VII, Torino, 1991, 195 ss., in particolare, 220.
[62] Mangia, Il lento incedere dell’unità della giurisdizione, in Giur. Cost., 2, 2007, 736 ss., consultabile anche on-line, sul sito www.giurcost.it. Sul principio di unità (o unicità) della giurisdizione, cfr., tra gli altri, Pastori, Per l’unità e l’effettività della giurisdizione, in Riv. Dir. Proc., 1996, 919 ss.; Marzuoli e Orsi Battaglini, Unità e pluralità della giurisdizione: un altro secolo di giudice speciale per l’amministrazione?, in Dir. Pubbl., 1997, 895 ss.; Travi, Per l’unità della giurisdizione, ivi, 1998, 371 ss.
[63] Così Spagna Musso, Giudice. Nozione e profili costituzionali, in Enc. Dir., diretta da Mortati e Pugliatti, XVIII, Milano, 1969, 931 ss., in particolare, 931.
[64] Con la quale ci si riferisce al giudice individuato dall’art. 102, comma 1, Cost. (id est «magistrati ordinari», civili e penali) rispondente a quell’«orientamento favorevole al principio di unicità della giurisdizione che fu talora enunciato dai costituenti (ma non fino al punto di indurli a modificare radicalmente l’assetto delle giurisdizioni esistenti)»: così Pizzorusso, Art. 102, cit., 208; di una «aspirazione alla giurisdizione unica, pur da molte voci sostenuta in sede costituente, [che] assume nell’impianto costituzionale il valore di una semplice linea di tendenza», scrive anche Impangatiello, Giudice (ordinamento del), in Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., IX, 33 ss., in particolare, 37.
[65] Sui quali, cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, VIII, Roma, 1971, 1889 ss.; nonché Rigano, Costituzione e potere giudiziario, Padova, 1982, e, ancora, Poggi, Il sistema giurisdizionale tra «attuazione» e «adeguamento» della Costituzione, Napoli, 1995.
[66] Cfr., in proposito, Senese, Giudice (nozione e diritto costituzionale), cit., in particolare, 218 ss.
[67] Interessante, in proposito, leggere quanto scriveva, nel 1941, Carnelutti, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, Roma, 1941, il quale, distinguendo gli “uffici ordinari” da quelli “speciali” indicava questi ultimi negli «uffici destinati alla composizione di determinate categorie di liti; tali sono, per esempio, la “magistratura del lavoro”(art. 13 legge 3 aprile 1926, n. 563) oppure i “tribunali delle acque pubbliche” (art. 65 e 66, D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161); tali sono altresì gli uffici della cd. “giustizia amministrativa”e in principal modo le “sezioni giurisdizionali del consiglio di Stato” (art. 9 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054) e la “giunta provinciale amministrativa”(T.U. 26 giugno 1924, n. 1058)».
[68] «I lavori preparatori dell’Assemblea costituente relativi al Titolo della Costituzione dedicato alla magistratura lasciano apparire una larga convergenza di dichiarazioni di principio favorevoli all’accettazione del principio dell’unità della giurisdizione, cioè alla concentrazione della funzione giurisdizionale in capo ad un unico ordine di organi, del resto espressamente indicato dal primo comma dell’art. 102 Cost.», così Bartole, op. cit., 76 ss.Sul principio di unità della giurisdizione, vedi la nota 62.
[69] Pizzorusso, Art. 102, cit., 195.
[70] Ivi, 209.
[71] Sul quale, ancora oggi, rimane imprescindibile la consultazione di Romboli, Il giudice naturale. I. Studio sul significato e la portata del principio nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano, 1981.
[72]Pizzorusso, op. cit.
[73] Ivi; la ratio del «carattere assoluto» di tale divieto – diversamente da quello di istituzione di giudici speciali – viene ravvisata, dall’illustre autore, nel diverso fondamento dei due divieti: cfr. infra, il passo cit. alla nota 70.
[74] Ad esempio, Nobili, Art. 25, in Commentario della Costituzione, a cura di Branca, continuato da Pizzorusso, Bologna-Roma, 1981. Sul punto, cfr., in generale, Zanon e Biondi, Diritto costituzionale dell’ordine giudiziario. Status e funzioni dei magistrati alla luce dei principi e della giurisprudenza costituzionali, in particolare, il capitolo IV, dal titolo Il giudice naturale, 117 ss.
[75] In particolare, cfr. la sent. 7 luglio 1962, n. 88, in Giur. Cost., II, 1962, 959 ss., con nota di Micheli, In tema di illegittimità costituzionale della proroga della competenza in materia penale, ivi, 961 ss.
[76] È, in particolare, Carnelutti, Incostituzionalità della deroga alla competenza penale per materia decretata dal pubblico ministero, in Riv. Dir. Proc., 1962, 179 ss., a ritenere che l’«aggettivo naturale [di cui all’art. 25 Cost.] alludendo alla natura delle cose, sembra doversi riferire ad un criterio rigorosamente oggettivo per la scelta del giudice», in particolare, 181: il corsivo è nel testo. Lo stesso autore affermava, infatti, aliunde che – ad esempio – «La competenza funzionale nel processo di cognizione è determinata dalla natura del processo o del procedimento», in Id., Istituzioni del nuovo processo civile italiano, cit., in particolare, 113: anche in questo caso, il corsivo è nel testo.
Se tale considerazione appare difficilmente condivisibile, anche per i rilievi svolti da Nobili, Art. 25, cit. al quale si rinvia, è ciononostante accettabile (e, anzi, assolutamente da condividersi) la conclusione che il giudice debba essere necessariamente pre-costituito, cioè costituito prima, ove il «“prima” allude ad un rapporto logico piuttosto che cronologico. Ora la priorità logica si risolve nella indipendenza della scelta de giudice dalle circostanze concrete del fatto, in termini tecnici nella scelta riferita alla fattispecie e non al fatto,dove fattispecie è parola usata nel senso rigoroso di modello legale del fatto e non del fatto nella sua storicità»: il corsivo è nel testo.
[77] Cfr. Zanon e Biondi, Diritto costituzionale dell’ordine giudiziario, cit., in particolare, 118, in cui gli autori scrivono che l’art. 25, comma 1, «chiaramente delinea un diritto: quello, appunto, a non essere distolti dal giudice naturale precostituito»; il che viene dedotto (e confermato) da parte della stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 272 del 1962 – citata dagli autori –, dalla collocazione dell’art. 25 tra i diritti e doveri dei cittadini.
[78] Punto 2.1.2. del «Considerato in diritto»della sent. n. 64/2008 cit.
[79] Lovecchio, Un’interpretazione secondo Costituzione, cit., in particolare, 40.
[80] Ove si legge, infatti, che «tale necessario collegamento delle “materie” assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive – e cioè con il parametro adottato dal Costituente come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa – è espresso dall’art. 103 laddove statuisce che quelle materie devono essere “particolari” rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo. Il legislatore ordinario ben può ampliare l’area della giurisdizione esclusiva purché lo faccia con riguardo a materie (in tal senso, particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità: con il che, da un lato, è escluso che la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia sufficiente perché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo (il quale davvero assumerebbe le sembianze di giudice “della” pubblica amministrazione: con violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, Cost.) e, dall’altro lato, è escluso che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perché questa possa essere devoluta al giudice amministrativo».
[81] Cfr. il punto 2.2. «Considerato in diritto» della sentenza 6 luglio 2004, n. 204, citata nel teso.
[82] Così Berti, Interpretazione costituzionale, Padova, 2001, in particolare, 557; sembra il caso di riportare per intero il passo del maestro, 556 ss., in cui ripercorre le tappe del passaggio dall’ordinamento giudiziario precedente a quello costituzionalizzato negli articoli 102 e 103 Cost.: «A stare all’art. 102, si direbbe dunque che la costituzione abbia inteso trasferire la normativa sull’ordinamento giudiziario in un contesto costituzionale, nel quale i “giudici ordinari costituirebbero la giurisdizione per antonomasia, o sarebbero quantomeno decisamente preminenti su ogni altra istituzione alla quale siano stati in passato conferiti compiti di giustizia”. E per vero il comma 2 dell’art. 102, a conferma dell’unità della giurisdizione intorno ai giudici dell’ordinamento e della magistratura ordinaria, dichiara che non possono istituirsi giudici straordinari o speciali, ma soltanto ed eventualmente “sezioni specializzate”di organi giudiziari ordinari […] Di queste giurisdizioni speciali il successivo art. 103 Cost. ha confermato e ricondotto al campo delle figure costituzionalmente rilevanti il consiglio di stato e gli altri organi di giustizia amministrativa (tribunali amministrativi regionali), la corte dei conti e i tribunali militari: questi giudici che non sarebbero più speciali in senso pieno, esisterebbero dunque intorno alla giurisdizione ordinaria, raccogliendo nel loro campo di attività giurisdizionale quelle controversie che, per tradizione, per oggetti o per collegamenti necessari con settori di attività pubblica, non sono mai rientrate nell’area giurisdizionale ordinaria e non possono rientrarvi fino a che persistano le ragioni storiche ed obiettive della loro singolare legittimazione»: in corsivo nel testo. Sembra appena il caso di notare che le considerazioni “extragiuridiche”svolte dal maestro, in riferimento ai giudici amministrativi, contabili e militare, appaiono perfettamente appropriate anche agli organi della giurisdizione tributaria, ma che il dato positivo, ossia la norma di riferimento in Costituzione, è nei due casi diverso.
Peraltro, la VI disp. trans. e fin. pur comprendendo espressamente il Consiglio di Stato tra gli «organi speciali di giurisdizione» li esclude(va), come ovvio, dall’obbligo di revisione.
[83] Vedi la nota 60; cfr., inoltre, per tutti, Martines, Diritto costituzionale, cit., 398.
[84] Berti, Interpretazione costituzionale, cit., in particolare, 557.
[85] E che, quindi, ben può definirsi «naturale» solo in quanto «precostituito per legge»: cfr. Corte costituzionale, sent. 13 luglio 1984, n. 217.
[86] Vedi le note 57 e 58.
[87] Così come avviene, ad esempio, secondo Balboni, Il dovere che tutela i diritti di tutti, in Etica per le professioni, 3, 2007, in relazione al concetto di «capacità contributiva», in particolare, 17.
[88] Desumibile, in particolare, dall’ordinanza delle sez. un. della Corte di Cassazione n. 2888/2006 (citata dai giudici a quo e dalla Corte nella sent. n. 130), nonché dalle sentenze, ancora delle sez. un., n. 3182/2007 e 13902/2007; ma cfr. anche Corte di Cassazione, sent. n. 3154/2008.
[89] E tenuto, altresì, conto che – come si legge nella medesima sent. n. 130 del giudice delle leggi – «La funzione nomofilattica attribuita alla Cassazione comporta che debba essere considerata come diritto vivente l’interpretazione della norma censurata data dalla suprema Corte, “esonerando la Commissione dall’obbligo di ricercare divergenti interpretazioni”» della stessa norma.
[90] Vedi la nota 12
[91] Annota che «Le sezioni unite della Corte di Cassazione si sono più volte pronunciate in favore della cognizione delle Commissioni sulle controversie cha hanno a oggetto le sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, a prescindere dalla qualificazione tributaria delle stesse», Lovecchio, op. cit., 41.
[92] Cfr., in particolare, la sent. 31 marzo 2008, n. 8273 (e n. 8279).
[93] Punto 2.1.1. del «Considerato in diritto», della sent. n. 64/2008 cit.
[94] Ivi.
[95] Che viene invece, oggi, correttamente affermata dalla Cassazione per le sanzioni relative a violazioni tributarie: sent. 5 giugno 2008, n. 14827; ma cfr. già le sez. un. del 12 febbraio 1988, n. 1496 che ritenevano rientranti nella «nozione di controversia tributaria […] anche quella avente per oggetto pene pecuniarie per omesso pagamento di tributi».
[96] Vedi la nota 88.
[97] O almeno di ciò appare convinta la Corte di Cassazione: cfr. Mandrioli, op. cit., 208, nota 62.
[98] Corte costituzionale, sent. 12 marzo 2007, n. 77.
[99] La n. 204/2004 cit.
[100] Sandulli, I recenti interventi della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione sulla traslatio iudicii, sul sito www.federalismi.it.
[101] Anzi, in due storiche sentenze, la prima delle due essendo rappresentata dalla pronuncia delle sez. un., citata alla successiva nota 103: così Romboli, Translatio iudicii tra Corte costituzionale e Corte di Cassazione: due sentenze «storiche» sono meglio di una?, in Quad. Cost., XXVIII, 1, 2008..
[102] Cfr. Mangia, Il lento incedere dell’unità della giurisdizione, cit., in particolare, 736.
[103] Ivi.
[104] Corte di Cassazione, sez. un., sent. 22 febbraio 2007, n. 4109.
[105] Ivi.
[106] In tal senso, cioè per l’applicazione della translatio in virtù dell’orientamento della Cassazione, apparentemente Finocchiaro, op. cit.
[107] Vedi la nota 104.
[108] Il quale prevede la giurisdizione del giudice ordinario per le sanzioni tributarie per le quali non siano competenti le Commissioni tributarie: vedi infra, il punto 2.2.
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