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NOTIFICAZIONI A SOCIETÀ, IRREPERIBILITÀ DELLA SEDE
E DILIGENZA DEL NOTIFICANTE
Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. XXXIV, 17 aprile 2007, n. 176
Presidente: Cellitti - Relatore: Molfese
Processo tributario - Notificazione - Processo verbale di contestazione - Accertamento dell’effettiva sede della persona giuridica - Inosservanze delle norme giuridiche da parte dell’ufficiale giudiziario o del messo notificatore - Nullità della notificazione
(C.c., art. 46; c.p.c., artt. 138, 139, 141 e 145, comma 3; D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, art. 4)
L’ufficiale giudiziario o il messo notificatore sono obbligati a svolgere una ricerca diligente per notificare gli atti nella sede effettiva della persona giuridica o in generale nella residenza effettiva del destinatario. Qualora non sia possibile individuare con certezza la sede o la residenza effettiva, la notificazione potrà essere eseguita ricorrendo ai criteri sussidiari rispettivamente a norma degli artt. 140 e 143 c.p.c. In assenza di una ricerca diligente i tentativi di notifica fatti successivamente, debbono ritenersi tam quam non essent, per violazione delle norme giuridiche in materia di notificazione.
Svolgimento del processo
La vicenda trae origine da un’indagine a carattere penale (definito con decreto di archiviazione del 24 dicembre 2004 per estinzione del reato per adempimento pagamento condono) avviata dalla Procura di Bolzano per presunte frodi tributarie intracomunitarie.
La Procura ha incaricato l’Agenzia delle Entrate ad eseguire verifiche relative alle importazioni vetture (periodo 1999/2000). I funzionari ritennero corrette le regolarità formali ma non quelle tributarie che la società contribuente intendeva sanarle con il condono.
L’accertamento contestava diverse fasi, tra cui l’applicazione del condono art. 9, L. 289/02.
Il processo verbale di contestazione non era stato notificato (o la notifica doveva ritenersi nulla secondo il contribuente).
Nel merito, non esatto e corretto poteva essere l’applicazione dell’imposta, circostanza poi chiarita con la circolare E/40 2003 e del Commissario UE.
L’Ufficio contestava l’eccezione di nullità della notifica, chiariva i presupposti dell’applicazione della imposta.
La decisione della Commissione tributaria provinciale precisava nei dettagli le fasi della notifica; respingeva la doglianza relativa al difetto di motivazione, nel merito rigettava il ricorso.
Propone appello la M. C. e deduce: difetto di notifica del processo verbale e contestando l’imposizione fiscale.
Si costituisce l’Ufficio e deduce la regolarità della notifica in quanto nel domicilio fiscale la società risultava essere trasferita e la notifica era avvenuta presso il legale rappresentante a norma del 140 c.p.c. La definizione agevolata non poteva essere invocata a causa della pendenza penale art. 7, 8, 9, 15, L. 289/2002.
Nel merito non esiste difetto di motivazione in quanto l’avviso di accertamento trova origine da un processo verbale dove chiaramente si evince che il contribuente ha applicato per l’Iva un’aliquota ridotta “a misura” anziché quella normale. Chiede il rigetto dell’appello.
All’udienza del 3 aprile 2007 dopo un’ampia discussione hinc et inde il Collegio, in camera di consiglio, ha deciso di rinviare la decisione. In data odierna 17 aprile 2007 il Collegio ha discusso in camera di consiglio ed ha deciso come da dispositivo che segue basando la decisione stessa sui seguenti motivi di diritto.
Motivi della decisione
Preliminarmente bisogna esaminare se la notifica del processo verbale è conforme a legge. Si precisa subito che la notifica era indispensabile per la validità dell’atto non risultando per la parte, ditta M. C. S.a.s., alcuna sottoscrizione del verbale stesso.
Il processo verbale (che in seguito indicheremo p.v.) a cura dell’amministrazione deve essere portato a conoscenza della società destinataria dell’atto mediante notifica.
L’amministrazione deve provvedere a comunicare l’atto nel luogo di effettivo domicilio del contribuente.
Restando ferme le regole e le disposizioni generali in materia di notifiche degli atti tributari che, quando sono diretti alle persone giuridiche, debbono essere notificati a norma dell’art. 145 c.p.c., mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata a ricevere la notificazione.
Prima regola che la notificazione deve essere eseguita nella sede della società. La sede della società, a norma dell’art. 46 c.c., è il luogo in cui le persone giuridiche ed in generale gli enti collettivi svolgono la propria attività.
Nel registro delle persone giuridiche deve essere indicata la sede e i successivi trasferimenti della stessa a norma dell’art. 4, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, la cui consultazione è aperta al pubblico che ha interesse. L’ufficiale giudiziario o il messo notificatore ha l’obbligo di accertarsi, in caso di trasferimento quale sia o dove sia la nuova sede della persona giuridica, a norma dell’art. 145, comma 3, c.p.c. e art. 46 c.c.
Se dopo aver eseguito gli accertamenti di cui innanzi e dopo essere venuto a conoscenza, in caso di trasferimento, della nuova sede, l’atto va notificato presso la nuova sede.
Allorquando non è possibile notificare alla persona giuridica anche presso la nuova sede, l’atto va notificato a norma degli art. 138, 139 e 141 c.p.c.; il ricorso a queste forme è meramente sussidiario e se utilizzate in via diretta comporta la nullità della eventuale eseguita notificazione (Cass., 12 aprile 1990, n. 3107; Cass., 9 novembre 1981, n. 5918). La ricerca del legale rappresentante della società deve avvenire nella sua residenza, nel domicilio o dimora e consegnando l’atto in mani proprie del destinatario o, qualora non sia rinvenuto in tali luoghi, la consegna può avvenire in mani di una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (Cass., 22 gennaio 1998, n. 599). Le formalità sussidiarie di cui innanzi devono avvenire, se non immediatamente, in un lasso di tempo che induca a ritenere inutile un nuovo tentativo di notificazione presso la sede (Cass., 4 luglio 1985, n. 4033) o la nuova sede.
La notifica eseguita alla ditta sopraindicata in via [...] risultava trasferita alla data 31 dicembre 2001; a questo punto la ricerca della sede della società andava fatta presso la Camera di Commercio registro delle imprese. Nell’ipotesi che la società alla data 31 dicembre 2001 risultava trasferita e nel luogo dove si era trasferita, risultava sconosciuta, solo allora si poteva applicare quanto contenuto nell’art. 145, comma 3, c.p.c.
In questa fase, nel frattempo (vedasi atto notarile [...] 2 gennaio 2002) la società si era trasferita a Lugano. In tal caso la notifica andava eseguita a norma dell’art. 142 c.p.c. Non essendo stata fatta una diligente ricerca, i tentativi di notifica fatti successivamente, debbono ritenersi tam quam non essent.
Desideriamo per completezza della motivazione di questo grado del giudizio dare conto di quanto accaduto successivamente alla data del 2 gennaio 2002 [...].
Da quanto risulta la successiva notifica è avvenuta in data 21 marzo 2002 in Frascati [...]; pertanto il messo comunale non poteva fare ricorso all’art. 140 c.p.c. perché si ricorre agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. allorquando la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi 10 e 20 dell’art. 145 c.p.c.
Nell’ipotesi di trasferimento come risulta dagli atti, la notifica doveva avvenire a Frascati dove sembra (in realtà non è cosi [...]) che si sia trasferita la società e solo successivamente ricorrere all’art. 139 c.p.c.
Le attività di ricerca non risultano essere state eseguite e non è il caso dover suggerire, in questa sede, quali sono gli strumenti (già in parte accennati sopra) per poter verificare e conoscere il trasferimento della sede di una società a norma degli artt. 2436 e 2494 c.c. Non basta il “sentito dire”, occorre accertarsi.
In atti non risulta alcuna prova della avvenuta ricerca necessaria e dovuta applicando la comune diligenza. Infatti la ricerca fatta presso il Comune di Roma è stata fatta al terminale dei messi in data 28 gennaio 2002 ed ha (non è chiaro dalla relata di notifica) confermato l’indirizzo da cui si ritiene risultava trasferita. Non è questo il luogo della ricerca.
Quando la notifica non può essere fatta, a norma dell’art. 145 c.p.c., deve essere fatta secondo l’art. 138 c.p.c. e cioè ricercare il legale rappresentante della società presso la casa di abitazione o altrove (ma sempre nell’ambito dell’Ufficio giudiziario al quale è addetto) e consegnare a mani proprie l’atto.
Nell’ipotesi che ciò non sia possibile, la notificazione va fatta presso la residenza o la dimora o nel domicilio del destinatario e l’atto può essere consegnato, come già detto, secondo le norme di cui all’art. 139 c.p.c. La norma di cui sopra presuppone necessariamente la ricerca del destinatario nel Comune di residenza e solo successivamente (in via sussidiaria) nella dimora o nel domicilio. Ma tutto questo deve risultare da una ricerca anagrafica, anche se quest’ultima in genere, può avere un mero valore presuntivo circa il luogo di residenza.
La ricerca del destinatario deve avvenire attraverso una ricerca effettiva della residenza del destinatario stesso. Dopo che il notificatore ha certificato le suddette ricerche, solo allora può ricorrere alla notifica a norma dell’art. 140 c.p.c.
È vero che l’“attestazione di vane ricerche” a cui ricorrono i messi notificatori non deve tradursi in formule sacramentali ma è necessario che la ricerca sia stata effettivamente fatta ed è sufficiente che risulti chiara l’assenza di soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal comma 20 dell’art. 139 c.p.c. (Cass., 21 novembre 1983, n. 6956). Premesse queste considerazioni riassumiamo quanto segue: la notifica eseguita in Roma in data 31 dicembre 2001 presso [...] è stata intempestiva in quanto la società, come certificato in data 2 gennaio 2002, risulta essersi trasferita a Lugano [...] e come già sopra detto, ciò risulta dalla modifica dei patti sociali per atto [...].
Da quanto precede si deduce la mancanza di osservanza delle norme giuridiche in ordine alla notificazione sia da parte dell’Ufficio e sia dal messo notificatore.
La notifica è un atto strumentale rispetto all’atto da notificare, che nella specie è il processo verbale, che ha lo scopo di far conoscere tale atto all’interessato. È, altresì, un atto indispensabile, come nel caso in esame, perché la mancanza può consentire l’esercizio di un diritto. La notifica si compone, inoltre, di diversi e consequenziali atti la cui conclusione sta nel fatto che deve essere portato nelle sfera di disponibilità giuridica del destinatario, essendo richiesta la sola conoscenza legale dell’atto e non quella effettiva.
Quanto precede ha determinato la mancanza di conoscenza legale del processo verbale redatto a carico della società. Non avendo avuto la società formale e legale conoscenza, ha invocato i benefici di cui alla legge 289/2002 aderendo e provvedendo al pagamento di somme di cui alla dichiarazione integrativa (cosiddetto condono tombale). Dal punto di vista giuridico deve ritenersi legittimo il comportamento della società.
Vi sono giusti motivi per compensare le spese di primo e secondo grado.
Nota di Ferruccio Tommaseo
Nell’esecuzione della notificazione è necessario stabilire se le valutazioni compiute dall’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore per ricercare la sede effettiva della persona giuridica o la residenza del destinatario in assenza dell’ordinaria diligenza comportino la nullità della notificazione.
Nell’esaminare il ragionamento seguito dal giudice tributario che ha affermato la nullità della notificazione in caso di violazione dell’obbligo di un accertamento diligente del destinatario si è tenuto conto dello scopo e della funzione del procedimento notificatorio in generale per valutare i parametri della prudenza e della “comune” diligenza nella ricerca del destinatario.
1. Con questa sentenza, il giudice tributario applica con rigoroso scrupolo le regole che disciplinano la notificazione agli enti, regole che se da un lato danno coerente rilievo alla collocazione territoriale dell’ente, dall’altro trovano spesso difficoltà nella loro concreta applicazione, difficoltà che innescano dubbi sulla validità stessa delle notifiche eseguite alle persone giuridiche e agli enti non personificati.
Nel caso di specie, il giudicante dichiara la nullità della notifica d’un verbale di contestazione fiscale che l’amministrazione finanziaria aveva redatto a carico d’una società di persone, nullità causata dall’aver il messo notificatore[1] utilizzato illegittimamente un criterio di notificazione a cui la legge assegna una funzione soltanto sussidiaria. In particolare, il notificante si era limitato a constatare il trasferimento della sede della società in un luogo non conosciuto e senza aver ricercato, con la dovuta diligenza, la nuova sede aveva eseguito la notificazione al rappresentante legale dell’ente attuata nella forma della notificazione agli irreperibili di cui all’art. 140 c.p.c.[2] ed espressamente consentita, per le notificazioni degli atti in materia tributaria, nel caso in cui la notifica a un ente non possa aver luogo nel domicilio fiscale[3].
La vicenda notificatoria alla quale si riferisce l’annotata sentenza è ancora retta dalle regole sulla notificazione agli enti, personificati e no, previste dal testo originario dell’art. 145 c.p.c., per cui le notificazioni dovevano essere eseguite nella sede dell’ente e solo nell’impossibilità d’utilizzare tale criterio prioritario, l’ufficiale giudiziario ben poteva compierla consegnando l’atto nelle mani del rappresentante dell’ente, sempreché nell’atto da notificare ne fosse indicato il nome.
La notificazione nelle mani del rappresentante è ora divenuta, con la riforma del 2005 che ha modificato sul punto il testo del citato art. 145[4], criterio elettivamente concorrente con quello della sede dell’ente, sia legale sia effettiva[5], ma resta fermo che la qualità di rappresentante deve risultare dall’atto e ne siano indicati residenza, domicilio o dimora[6]: si tratta di modifiche da accogliere con favore perché rendono senza dubbio più agevoli le notificazioni agli enti[7].
2. La sentenza offre specifici e perduranti motivi d’interesse là dove si sofferma sulla diligenza che l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore devono dispiegare nell’esercitare le proprie funzioni. Il problema si pone in modo ricorrente ogni qual volta la legge prevede che, ai fini della ritualità delle notifiche, l’utilizzazione di un criterio sussidiario debba essere preceduta dalla valutazione della impossibilità di servirsi del criterio indicato come prioritario.
Così, e proprio con riferimento alla notificazione agli enti, ci si chiedeva – e la questione è al centro dell’annotato provvedimento – quali valutazioni dovesse fare l’ufficiale giudiziario per dar corso legittimamente alla notificazione diretta nelle mani del rappresentante e, in particolare, della persona che tale è indicata nell’atto da notificare. Come si vede, tale questione che pur nel caso di specie si colloca in un contesto normativo ora superato, ripropone un problema sempre attuale e che riguarda la diligenza che deve esercitare l’ufficiale giudiziario nell’eseguire le notificazioni che gli sono commesse e, in particolare, nel verificare i presupposti che gli consentono di transitare a una forma all’altra di notificazione o di consegnare l’atto a una persona legittimata a riceverlo solo quando non sia possibile effettuarla nelle mani di legittimati poziori.
La sentenza in commento ribadisce espressamente che grava sull’ufficiale giudiziario l’obbligo di accertarsi, quando constati che nel luogo indicato nell’atto la società non ha o non ha mai avuto sede, quale sia e dove sia tale sede e laddove risulti il cambiamento della sede sociale dove sia la nuova sede dell’ente: un obbligo, precisa il giudicante, che è specificazione di un dovere di diligenza.
La questione ha, com’è evidente, valenza generale e riguarda pressoché ogni forma di notificazione: così, ad esempio, per la ricerca della residenza del destinatario della notificazione ogni qual volta essa non coincida con la residenza anagrafica. Si è detto che il potere di eseguire le notificazioni, esercitando quindi una pubblica funzione giudiziaria, attribuisce all’ufficiale giudiziario e, in genere, ai soggetti abilitati dalla legge ad eseguire le notificazioni[8], anche il potere di intraprendere le opportune iniziative che valgano a condurle a buon fine: in particolare, l’officiosità del procedimento notificatorio attribuisce all’ufficiale giudiziario il potere di ricerca dei notificandi e di assumere informazioni sulla loro reperibilità e lo stesso potere di certificare l’eseguita notificazione mediante una relazione che fa fede fino a querela di falso[9], ma ci si può anche chiedere fino a che punto l’ufficiale giudiziario abbia il dovere di spingere le proprie ricerche e se abbia anche il dovere di verificare la verità delle informazioni raccolte.
3. I parametri della prudenza e della “comune” diligenza, sono troppo elastici per individuare con qualche precisione le attività che l’ufficiale notificante ha il dovere d’ufficio di compiere: si ha anzi l’impressione che tali parametri operino utilmente a posteriori per stabilire, in relazione alle variabili contingenze del caso concreto, se l’ufficiale giudiziario abbia effettivamente intrapreso quelle iniziative che le circostanze avrebbero dovuto suggerire alla sua normale prudenza[10]. Resta fermo che se da un lato egli non può limitarsi a seguire le indicazioni fornitegli dalla parte istante[11] o quelle comunque contenute nell’atto da notificare, dall’altro lato non può neppure impegnarsi in accertamenti che abbiano uno spessore analogo a quelli compiuti dal giudice.
La casistica è molto varia e la giurisprudenza, specie in passato, si mostrava poco rigorosa: così si è ritenuto persino sufficiente che, ai fini della corretta applicazione delle regole sulla notificazione agli irreperibili, l’ufficiale giudiziario compulsi l’elenco telefonico del luogo della residenza anagrafica e che evade l’ordinaria diligenza la richiesta d’informazioni presso la residenza dei genitori o di altri parenti[12] o presso i difensori che hanno assistito l’irreperibile in altri processi[13]. È certo, per contro, che rientra nell’ordinaria diligenza l’effettuare opportune ricerche utilizzando gli strumenti pubblicitari riguardanti sia le persone fisiche sia le persone giuridiche e le società: per le prime, i registri anagrafici; per le seconde, il registro delle imprese la cui necessaria consultazione rientra, anche per l’annotata sentenza, fra i doveri dell’ufficiale giudiziario ed è attuazione dell’ordinaria diligenza nello svolgimento del proprio ufficio[14], anche se non di rado la giurisprudenza ha ritenuto che esse non siano sufficienti per dare alla mancata conoscenza dei luoghi deputati ad una rituale notificazione quella oggettività che solo il documentato compimento di ulteriori attività informative varrebbe a fondare[15].
L’irreperibilità rilevante ai fini dell’applicazione di criteri sussidiari di notificazione rileva, per la giurisprudenza dominante, non già quando i fatti che consentono l’applicazione dei criteri poziori non sono conosciuti dall’istante o dall’ufficiale giudiziario ma solo quando non sono conoscibili per ragioni oggettive[16]: in altre parole quando l’ignoranza è oggettiva, non superabile con l’ordinaria diligenza e quindi incolpevole[17].
Ne deriva che è nulla la notificazione nelle forme previste per gli irreperibili se la irreperibilità deriva non già da fatti oggettivi bensì invece dal mancato adempimento del dovere di diligenza che grava sull’ufficiale notificante, come è avvenuto quando questi, recatosi sul luogo di lavoro, non vi abbia trovato il destinatario e non si sia curato di richiedere in loco informazioni ai colleghi di questi[18]. Ancora, come anche per il giudicante del caso di specie, è nulla la notificazione all’ente con sede rimasta sconosciuta per non aver il messo notificante compiuto quelle verifiche presso la Camera di Commercio e acquisite le certificazioni attestanti le iscrizioni nel registro delle imprese riguardanti la società intimata[19] o aver curato, con opportune ricerche anagrafiche, la ricerca del legale rappresentante della società.
4. La legalità del procedimento notificatorio e, quindi, la stessa validità della notificazione dipendono dall’attenta osservanza delle regole che lo governano, osservanza che deve essere documentata dalla relazione di notifica, un atto dell’ufficiale giudiziario da lui stesso formato, con efficacia di atto pubblico e quindi fonte di legale certezza dei fatti ivi documentati[20].
La relazione indica il tempo e il luogo in cui si è perfezionata la notificazione e certifica le attività svolte nella fase della trasmissione dell’oggetto della notificazione: in particolare, le ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario ogni qual volta la legge prescriva un ordine obbligatorio nella scelta dei criteri da seguire nell’attività di notificazione[21].
La validità stessa della notificazione che sia avvenuta utilizzando un criterio sussidiario, dipende dall’impossibilità di applicare il criterio indicato dalla legge come prioritario: è dalla relazione di notifica che debbono risultare le ragioni che hanno causato tale impossibilità e giustamente è ricorrente il rilievo che la relazione di notifica deve indicare in modo specifico le indagini svolte dall’ufficiale giudiziario non essendo sufficiente allo scopo indicazioni soltanto generiche che, anzi, sono causa di nullità della stessa notificazione[22].
La sentenza in commento esattamente stabilisce che non sono sufficienti allo scopo formule di stile che in modo stereotipo attestino “vane ricerche”: formule queste che se da un lato non hanno la capacità individuante essenziale per dar corpo alla funzione certificatrice della relazione di notifica, atto pubblico che dà verità legale ai “fatti” attestati dall’ufficiale giudiziario, dall’altro non consentono al giudice di apprezzare la legalità del procedimento notificatorio, una valutazione che egli è tenuto a fare sulla sola base di quanto risulta dal contenuto della relazione[23].
In altri termini, il transito al criterio sussidiario può essere effettuato legittimamente solo se l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore, abbiano dato ragione, nella loro relazione, dell’impossibilità di utilizzare il criterio indicato dalla legge come prioritario o, come precisa giustamente l’annotata sentenza, abbiano certificato le ricerche compiute per individuare la sede dell’ente ogni qual volta, come nel caso di specie, tale sede non sia stata rinvenuta nel luogo indicato nell’atto da notificare o risultante da pubbliche certificazioni[24].
A ragione, quindi, nel caso di specie il giudicante ha dichiarato la nullità dell’avvenuta notificazione e l’inidoneità del procedimento notificatorio a portare a legale conoscenza della società il processo verbale redatto a suo carico dall’amministrazione finanziaria, inidoneità derivante dalla illegittimità del procedimento seguito dall’ufficiale notificante nell’utilizzare un criterio sussidiario di notificazione senza aver dato conto, nella relazione di notifica, della materiale impossibilità di eseguire la richiesta notificazione nella sede sociale.
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[1] Le notificazioni ai contribuenti degli avvisi o di altri atti dell’amministrazione finanziaria è curata dai messi comunali o da speciali messi autorizzati dall’Ufficio delle Imposte: così l’art. 60, lett. a, D.P.R., 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento sui redditi”.
[2] Sull’applicazione delle regole della notificazione agli irreperibili nelle notifiche compiute alle persone giuridiche, ora espressamente prevista dal nuovo testo dell’art. 145, comma 3, c.p.c., vedi Punzi, Delle comunicazioni e notificazioni, nel Commentario del codice di procedura civile, diretto da Allorio, Torino, 1973, sub art. 145, I, 1512 ss.; Cass., 5 marzo 2003, n. 3269, ma anche Cass., 29 gennaio 1998, n. 904, in Giust. Civ., 1998, I, 959 ss., con nota di Murra, La notificazione alle società aventi personalità giuridica e mancato rinvenimento della sede. Ci si è chiesti peraltro se l’irreperibilità consente comunque il perfezionamento della notificazione presso la sede della società (con le forme dell’affissione e della raccomandata con avviso di ricevimento la cui omissione causa la nullità della notificazione: Cass., 4 settembre 1996, n. 8071), ovvero se le forme della notificazione agli irreperibili siano utilizzabili solo quando, sconosciuta restando la sede, è il rappresentante dell’ente a essere irreperibile: sul punto, da ultimo, Trib. Bari, 27 febbraio 2007 per cui la notifica ex art. 140 può avvenire anche nel luogo pubblicizzato come sede legale, poiché l’irreperibilità può verificarsi anche per le persone giuridiche. Altra questione ancora, se sia valida la notificazione nelle mani del rappresentante della società non indicato nell’atto ma noto all’ufficiale giudiziario: in senso favorevole, Balena, Notificazione alle persone giuridiche, in La riforma del processo civile, a cura di Cipriani-Monteleone, Padova, 2007, 24; Satta-Punzi, Diritto processuale civile, 13aed., Padova, 2000, 225 e ivi nota 64 e vedi anche Consolo, In tema di notificazione nell’abitazione del legale rappresentante di società in nome collettivo, in Giur. It., 1979, I, 2, 17 ss.
[3] L’art. 60, D.P.R., 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento sui redditi” stabilisce che la notificazione al contribuente di avvisi e di altri atti è eseguita secondo le norme di cui agli artt. 137 ss. c.p.c., e che se nel Comune in cui deve essere eseguita la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, si applica senz’altro quanto dispone l’art. 140 c.p.c. in materia di notificazione agli irreperibili, purché – come precisa la giurisprudenza – nell’atto da notificare sia indicata la persona fisica che rappresenta la persona giuridica: Cass., sez. trib., 23 giugno 2006, n. 14664, ma vedi anche l’ulteriore precisazione che le notificazioni fiscali possono essere compiute nella persona del rappresentante dell’ente solo quando tale persona, oltre ad essere identificata nell’atto, risieda nel Comune in cui l’ente ha il proprio domicilio fiscale: Cass., sez. trib., 20 febbraio 2006, n. 3618.
[4] Il testo dell’art. 145 c.p.c. è stato modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 e trova applicazione nei processi instaurati a partire dall’1 marzo 2006.
[5] La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che sede legale e sede effettiva, o direzionale, siano elettivamente concorrenti ai fini delle notificazioni ex art. 145: lo si argomenta da quanto dispone l’art. 46 c.c. per cui se la sede legale è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede dell’ente anche quest’ultima. Sul punto, v. Cass., 14 giugno 2005, n. 12754, in Dir. e Prat. Soc., 2005, 63 ss., con nota di Lupetti, Notificazioni a persone giuridiche e definizione di sede societaria; Cass., 24 febbraio 2004, n. 3620; Cass., 23 gennaio 2001, n. 904, in Giust. Civ., 2001, I, 2425 ss. E ciò senza che sia necessario un previo tentativo di notifica nella sede legale: Cass., 21 luglio 1993, n. 8142. Si tratta di una regola che, a maggior ragione, vale per gli enti non personificati e ciò per la ragione che l’art. 145, comma 2, richiama l’art. 19, comma 2, c.p.c., dando quindi specifica rilevanza alla presunzione legale, ivi stabilita, per cui la sede dell’ente non personificato si trova nel luogo ove questi svolge la propria prevalente attività: Cass., 19 marzo 1996, n. 2288, in Società, 1996, 890 ss. La giurisprudenza mostra anzi di considerare come luogo della sede degli enti non personificati la sola sede effettiva, se divergente dalla sede statutaria: Cass., 20 giugno 2000, n. 8402; Cass. 11 febbraio 1999, n. 1150, in Giur. It., 1999, I, 1, 2253, ma anche, per l’applicazione del criterio concorrente delle sede statutaria anche alle società di persone, Consolo, In tema di notificazione, cit., 15.
[6] La legge esige che siano specificati «residenza, domicilio e dimora abituale». Si tratta di una formula sovrabbondante che non esige l’indicazione cumulativa di tutti questi criteri di collegamento e, per quanto riguarda il riferimento alla «dimora abituale», non dà rilevanza a un nuovo criterio di collocazione della persona fisica: invero, poiché la dimora abituale altro non è che la residenza, come vuole l’art. 43, comma 2, è palese che qui viene in considerazione la semplice dimora.
[7] Sul nuovo testo dell’art. 145, vedi Murra, Notificazione alle persone giuridiche, nel Commentario alle riforme del processo civile, a cura di Briguglio-Capponi, Padova, 2007, I, 13 ss.; Balena, Notificazione alle persone giuridiche, cit., 21 ss.; Id., Comunicazioni, notificazioni e termini processuali, in Balena-Bove, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006, 46 ss.; Campus, in Codice di procedura civile commentato, a cura di Consolo-Luiso, Milano, 2007, sub art. 145, I, 1328 ss. Vedi anche Comm. trib. centrale La Spezia, 25 settembre 2006, n. 52, in Giur. Merito, 2006, 2768 ss., con nota di Scalinci.
[8] Il riferimento è ai messi notificatori previsti dalle leggi tributarie: vedi supra a nota 1.
[9] Così, con efficacia, La China, Diritto processuale civile: disposizioni generali, Milano, 1991, 712 ss.
[10] In questo senso, Andrioli, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, I, 512. Sulla necessità che l’ufficiale giudiziario, ai fini della validità della notificazione eseguita nelle forme previste per gli irreperibili, effettui le ricerche e assuma le informazioni «suggerite nel caso concreto dall’ordinaria diligenza» di modo che la notificazione in tale forma possa essere evitata ogni qual volta «si possa conoscere» con l’impiego della «ordinaria diligenza» la residenza o la dimora del destinatario dell’atto: Cass., sez. un., 6 dicembre 1978, n. 5753, in Riv. Dir. Proc., 1981, 364 ss., con nota di Olivieri, La “faticosa” notificazione agli irreperibili. È appena il caso di avvertire che una speciale diligenza dovrà caratterizzare l’impegno dell’ufficiale giudiziario quando si tratti di ottemperare all’ordine del giudice di rinnovare una notificazione nulla.
[11] Non vi è dubbio che anche sull’istante grava l’onere di cooperare con l’ufficiale giudiziario per consentire a quest’ultimo lo svolgimento di una fruttuosa attività notificatoria e anche di chiedere a questi di eseguire, eventualmente, ricerche in determinate direzioni: tuttavia, è bene osservare che la nullità della notificazione dipende da vizi dell’attività notificatoria o della relazione di notifica e non anche dalla nullità dell’atto notificato, causata dall’omessa indicazione di elementi essenziali o dall’incertezza che può derivarne quanto all’indicazione di elementi soggettivi e oggettivi utili per dare buon fine alla notificazione. È stato giustamente osservato che l’ufficiale giudiziario ha il diritto e il dovere di rifiutarsi di notificare nei luoghi erroneamente indicati dalla parte quando l’errore sia evidente o risulti dalle informazioni da lui assunte: Satta, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1959, sub art. 139, I, 517.
[12] Cass., 22 settembre 1977, n. 4053, in Foro It., 1978, I, 433 ss.
[13] Cass., 29 marzo 1979, n. 1807, in Foro It., 1979, I, 1451, che cassa App. Roma, 17 ottobre 1977, in Foro It., 1978, I, 495 ss. la cui diversa, e severa, decisione era stata giustamente criticata da Andrioli, Diritto processuale civile, cit., 512 ss. Sul punto, Olivieri, La “faticosa” notificazione agli irreperibili, cit., 376 e ivi nota 16; la giurisprudenza ha talora escluso che l’ufficiale giudiziario si rechi, per assumere informazioni, sul luogo di lavoro del destinatario dell’atto (Cass., 14 novembre 1978, n. 5246, in Foro It., 1979, I, 1214 ss.): soluzione assai criticabile poiché rientra nell’ordinaria diligenza dell’ufficiale giudiziario tentare anche la notificazione a mani proprie, facilmente attuabile proprio sul luogo di lavoro.
[14] L’ufficiale giudiziario ha anche il dovere di valutare se esista una sede effettiva della società, diversa da quella legale: invero il concorso con la sede effettiva, rilevante anche ai fini della notificazione agli enti, esige che le informazioni assunte dall’ufficiale giudiziario abbiano maggior respiro e non siano limitate alla consultazione degli strumenti pubblicitari, qual è, ad esempio, il registro delle imprese: la giurisprudenza richiede che «siano eseguite tutte le ricerche suggerite dalla comune diligenza» per la ricerca della sede effettiva e vedi, in particolare, Cass., 5 giugno 1987, n. 4927, in Foro It., 1987, I, 3275; Cass., 3 settembre 1982, n. 4806, per cui è affetta da nullità la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., nelle forme previste per le notificazioni a persona di residenza, domicilio o dimora sconosciuti, quando sulla base del semplice riscontro del trasferimento dell’intimato, l’ufficiale giudiziario non abbia svolto ricerche anagrafiche o documentate richieste di informazioni, sia pure negative, in ordine al nuovo recapito; nello stesso senso; Trib. Vicenza, 26 ottobre 1989, in Riv. Dir. Proc., 1992, 395 ss., con nota di Fabbri, Appunti in tema di notificazione agli irreperibili.
[15] Cass., 11 novembre 1986, n. 6574. L’ufficiale notificante dovrebbe assumere informazioni nel luogo dell’ultima residenza nota del destinatario: Cass., 21 ottobre 1977, n. 4514. Le ulteriori ricerche debbono comunque avvenire nei limiti dell’ordinaria diligenza, una diligenza che non si risolve in cieca routine ma neppure richiede l’uso di “eccesso di diligenza”: Cass., 6 agosto 1983, n. 5288.
[16] Questo è un punto sul quale la giurisprudenza mostra di insistere: v. Cass., 22 giugno 2005, n. 13384, in Giust. Civ., 2006, 357 ss. e anche Cass., 30 maggio 2005, n. 11360 per cui l’ignoranza è oggettiva quando non sia superabile con le indagini suggerite, nel caso concreto, dall’ordinaria diligenza.
[17] Vedi le interessanti osservazioni di Fabbri, Appunti in tema di notificazione agli irreperibili, cit., 397 ss. Così è stato giustamente deciso che l’ignoranza sul Comune di residenza del destinatario della notificazione, a cui fa riferimento l’art. 139, comma 6, c.p.c., non è certo l’ignoranza meramente soggettiva della parte che ha chiesto la notificazione, bensì l’ignoranza “oggettiva” derivante dall’esito negativo della ricerche, delle informazioni raccolte e, più in generale delle indagini svolte secondo la “ordinaria diligenza” dall’ufficiale giudiziario: Cass., 3 novembre 2006, n. 23587; Cass., 20 gennaio 2006, n. 1180.
[18] Cass., 31 luglio 2006, n. 17453.
[19] Sulle certificazioni rilasciate dall’Ufficio del Registro delle imprese, Ragusa Maggiore, Il registro delle imprese, in Commentario al codice civile, diretto da Schlesinger, Milano, 2002, sub art. 2188, 61 ss.
[20] È pacifico che l’accertamento compiuto dall’ufficiale giudiziario sull’inesistenza, all’indirizzo indicato, della sede legale della società destinataria della notificazione può essere contestato solo con querela di falso: Cass., sez. trib., 26 luglio 2006, n. 17064.
[21] Punzi, Delle comunicazioni e delle notificazioni, cit., 1518 ss.
[22] La relazione di notifica deve quindi avere contenuti idonei al raggiungimento dei molteplici scopi cui è preordinata ed è essa stessa un elemento essenziale del procedimento notificatorio: Punzi, Delle comunicazioni e delle notificazioni, cit.Sulla nullità della notificazione causata dall’indeterminatezza del suo contenuto per quanto riguarda, in particolare, le ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario, v. Cass., 28 marzo 1987, n. 3025 e Fabbri, Appunti in tema di notificazione agli irreperibili, cit., 401.
[23] Sulla nullità della notificazione per la genericità del tenore delle sue indicazioni quanto alle ricerche compiute dall’ufficiale giudiziario in un caso nel quale il notificante aveva seguito le forme dell’art. 140 in seguito alla restituzione dell’avviso di ricevimento della tentata notificazione a mezzo posta recante la dicitura «sconosciuto», Cass., 31 luglio 2006, n. 17453 e per essersi l’ufficiale limitato a far riferimento a «informazioni e ricerche assunte in loco», Cass., 6 aprile 2004, n. 6761; Cass., 11 novembre 1986, n. 6574; Trib. Vicenza, 26 ottobre 1989, cit., o di aver effettuato gli “avvisi di legge”, Cass., 4 febbraio 1998, n. 1125, ma vedi anche, per un orientamento meno rigoroso, la ormai lontana Cass., 4 agosto 1979, n. 4530.
[24] Per la necessità che l’impossibilità della consegna nella sede sociale o in quella effettiva sia formalmente attestata dall’ufficiale giudiziario nella sua relazione: Cass., sez. trib., 23 giugno 2006, n. 14664; Cass., 5 giugno 1987, n. 4927, in Foro It., 1987, I, 3275 ss.; T.A.R. Campania, 13 aprile 2006, n. 3598, in Foro Amm., 2006, 1424. Vedi anche Balena, Notificazioni e comunicazioni, in Dig. Disc. Priv., Torino, 1995, XII, 269.
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