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I PARADOSSI DELLA DEDUCIBILITÀ “CONDIZIONATA” DELLE PERDITE DA CESSIONE PRO SOLUTO DI CREDITI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO
Commissione tributaria regionale del Piemonte, sez. XXXIII, 1 ottobre 2007, n. 30
Presidente: Rivello - Relatore: Verde
Imposte sui redditi - Reddito d’impresa - Credito al consumo - Crediti in sofferenza - Cessione pro soluto a società di factoring - Perdita su crediti - Deducibilità - Condizioni - Elementi certi e precisi - Prova - Necessità
(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 101, comma 5)
Se una società operante nel settore del credito al consumo cede pro soluto i crediti in sofferenza ad una società di factoring, la relativa perdita non è deducibile in modo automatico, ma solo se risulta da elementi certi e precisi, che devono essere provati analiticamente.
Svolgimento del processo
Con avviso n. [...] per l’anno 1999 l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1, accertava a carico della F. S.p.A. violazioni in materia Irpeg, Irap e Iva per:
- illegittima deduzione di perdite;
[omissis]
L’iniziativa fiscale trovava fondamento nel Pv di contestazione [...] al di fuori dal quale risultava che:
- nel dicembre 1999 la F. aveva proceduto, per un corrispettivo di lire [...] ad una cessione pro soluto di crediti, valore nominale lire [...] alla propria società di factoring F. S.r.l., costituita il [...] portando in deduzione la conseguente perdita pur in assenza di elementi certi e precisi (combinato disposto degli artt. 66, comma 3 e 71, D.P.R. 917/86) e, in ogni caso, attuando un’operazione elusiva;
[omissis]
La società contribuente avanzava tempestivo ricorso attraverso il quale eccepiva con ampie argomentazioni:
- l’illegittimità parziale dell’avviso impugnato per aver l’Ufficio assolutamente ignorato la memoria illustrativa fornitagli a seguito del Pv omettendo di dare conto della sua valutazione nel provvedimento (avviso di accertamento);
- la nullità parziale dell’avviso impugnato in quanto emesso violando il disposto dell’art. 37-bis, quarto comma, D.P.R. 600/73 che prescrive la previa richiesta di chiarimenti in caso di ipotizzate fattispecie elusive e, comunque, insussistenza dei requisiti di legge idonei ad integrare una siffatta violazione;
- l’illegittimità dell’atto impugnato sia riguardo alla perdita nella sua quantificazione fiscale che, contrariamente alla tesi dell’Ufficio, deve determinarsi con riferimento al valore di bilancio dei crediti e non a quello nominale degli stessi, sia circa la deducibilità di questa atteso per un verso l’indirizzo dell’amministrazione (ris. min.6 agosto 1976, n. 9/124) in base al quale crediti di modesto importo non necessitano di rigorose prove formali in ordine all’insolvibilità del debitore, per l’altro l’automatica configurabilità del requisito di certezza e precisione nelle cessioni pro soluto peraltro anche di fatto sussistenti considerato: i tentativi di recupero posti in essere propedeuticamente alla cessione, le condizioni praticate dalla società di factoring e la conseguente economicità insita nell’operazione, i risultati conseguiti dalla cessionaria, la specificità del settore bancario;
[omissis]
per chiedere, con vittoria di spese, la pronuncia di nullità dell’avviso di accertamento opposto e, in subordine, la rideterminazione delle perdite su crediti nella misura di lire [...] (pari alla differenza fra valore di bilancio e prezzo di cessione) considerando comunque deducibili da tale importo quelle relative a crediti di modesta consistenza.
Si costituiva l’Ufficio per confermare il proprio operato sottolineando:
- l’infondatezza della doglianza riguardante la denunciata omessa considerazione della nota prodotta dal contribuente che, in quanto non portatrice di fatti nuovi, non ha inciso, circostanza della quale non vi è obbligo per il fisco di dare ragione nel successivo atto, sul procedimento;
- l’infondatezza della censura relativa al mancato invio della comunicazione di cui all’art. 37-bis, D.P.R. 600/73 stante l’informativa fornita in sede di chiusura del Pv da cui la memoria della società trasmessa ad Ufficio incompetente e pervenuta dopo l’emissione dell’avviso di accertamento;
- l’indeducibilità della perdita, da conteggiarsi per differenza fra valore nominale dei crediti e importo percepito per la cessione, perché determinata in assenza di elementi certi e precisi (artt. 66, comma 3 e 71, D.P.R. 600/73) giusta Cass. 13181/00 e 14568/01 e in ogni caso frutto di operazione elusiva stante il controllo al 100% della contribuente sulla società di factoring;
[omissis]
per chiedere, con vittoria di spese, il rigetto del ricorso di parte.
La Commissione tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso (sent. n. 103/20/05 del 24 novembre 2005) ritenendo: violato, con riferimento al recupero della perdita, l’art. 37-bis del D.P.R. 600/73 riguardante le fattispecie elusive e assorbita da questa statuizione la censura circa la motivazione dell’accertamento e le questioni attinenti l’assenza dei requisiti di cui all’art. 66, comma 3, D.P.R. 917/86 (elementi certi e precisi);
[omissis]
e compensava le spese di giudizio.
Appella la parte soccombente censurando totalmente il deliberato di prime cure.
In via preliminare denuncia l’omessa motivazione in ordine all’indeducibilità della perdita su crediti ai sensi dell’art. 66, comma 3, del T.U.I.R. determinata dall’erronea ritenuta assorbenza operata da quanto statuito con riferimento all’art. 37-bis nei confronti della detta eccezione e procede poi all’approfondimento dei requisiti di “certezza e precisione” prescritti dalla norma per la legittima rilevanza fiscale della posta negativa di cui trattasi analizzandoli alla luce del contesto che connota la fattispecie per concludere negando la loro esistenza sia de jure in relazione alla clausola pro soluto (Cass. 7555/02, 14568/01, 15563/00, 13181/00) sia di fatto per le modalità di recupero poste in essere.
Successivamente respinge la sancita violazione dell’art. 37-bis T.U.I.R. sostenendo che detta prescrizione, in base alla quale necessita effettuare «[...] richiesta anche per lettera raccomandata [...]», non indica una modalità esclusiva di formulazione dell’invito talché l’obbligo ben può, nel caso di cui qui ne occupa, ritenersi soddisfatto con l’avvertenza in calce al Pv della quale, peraltro, il contribuente ha tenuto opportunamente conto avendo fornito specifica memoria erroneamente inviata, però, ad Ufficio territorialmente incompetente. Tale memoria, non contenente elementi nuovi, è stata tenuta presente, precisa, nel non riuscito tentativo di conciliazione e comunque della stessa era doveroso fornire giudizi nella motivazione dell’accertamento.
[Omissis]
Conclude chiedendo, con il favore delle spese, la conferma dell’avviso di accertamento. Chiede, con il favore delle spese, volersi, in totale riforma della sentenza impugnata, confermare l’illegittimità dell’avviso di accertamento e per l’effetto condannare la controparte al pagamento degli importi da esso risultanti.
Nel costituirsi la F. S.p.A. [...] effettua un’articolata trattazione con la quale:
- riguardo alla dedotta perdita sostiene l’ineccepibilità di quanto ritenuto in prime cure relativamente all’assorbenza del deliberato con riferimento all’art. 37-bis rispetto al merito (elementi certi e precisi, art. 101, quinto comma – già 66, terzo comma – D.P.R. 917/86) sull’assunto che, una volta dichiarato nullo l’atto sul punto, la pretesa risulta caducata rendendo superfluo l’esame di altre questioni. Richiamando il ricorso introduttivo insiste, comunque, nel quantificare, giusta art. 106, quinto comma, D.P.R. 917 citato, la posta negativa di cui trattasi con riferimento al valore di bilancio anziché a quello nominale e nell’illustrare, con puntuali riferimenti normativi e giurisprudenziali, l’automatica configurabilità dei requisiti di “certezza e precisione” (art. 101, quinto comma – già 66, terzo comma – D.P.R. 917/86) nel caso di cessione pro soluto attenendo la giurisprudenza citata dall’Ufficio casi “anomali” e “patologici”. Procede altresì ad una più minuziosa e particolareggiata illustrazione circa i criteri, le modalità, le condizioni e la convenienza delle effettuate cessioni.
- In ordine alla corretta applicazione dell’art. 37-bis respinge la tesi fiscale di equiparazione della procedura ivi indicata a quella, di cui sopra è cenno, riferita all’Ufficio e insiste sulla imprescindibilità del contraddittorio ante formulazione dell’avviso di accertamento; sottolinea l’obbligo, sancito dal quinto comma dell’articolo in questione, per il quale l’atto impositivo «deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente»; argomenta sulla assoluta mancanza, nella fattispecie, dei presupposti che possono far ipotizzare operazioni elusive.
[Omissis]
Chiede, il favore delle spese, in via principale volersi respingere l’appello di controparte, accogliere il proprio appello incidentale e, comunque, confermare l’integrale annullamento della pretesa fiscale; in via subordinata, con riferimento alla ripresa a tassazione, i fini delle imposte dirette, delle perdite su crediti derivanti dalla cessione pro soluto, volersi determinare l’entità in lire [...] (pari alla differenza fra valore di bilancio e prezzo di cessione) e di queste considerare comunque deducibili quelle relative a crediti di modesto importo.
Motivi della decisione
Il primo motivo di appello pone questione riguardo alla ritenuta inscindibilità, da parte del giudice di prima istanza, del rilievo riguardante la deduzione delle perdite (assorbenza di quanto statuito circa la violazione dell’art. 37-bis) ancorché formulato con riferimento sia all’art. 66, comma 3, D.P.R. 917/86 (ora art. 101, comma 5) sia all’art. 37-bis, D.P.R. 600/73).
In argomento risulta utile sottolineare che l’art. 66, comma 3 di cui sopra è cenno stabilisce i requisiti necessari (elementi certi e precisi) per la legittima deduzione delle perdite mentre l’art. 37-bis citato indica le caratteristiche dei comportamenti sanzionati «atti diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario» (definizione sostitutiva del termine “fraudolentemente” utilizzato nella precedente normativa antielusiva). Deriva da ciò che il controllo sul rispetto dell’art. 66, comma 3 richiede una valutazione esclusivamente tecnico-contabiie la quale si estende agli aspetti motivazionali nel caso di ipotizzata elusione per individuare la connotazione “subdola” a questa necessariamente sottesa. Deve pertanto riconoscersi la piena autonomia dei rilievi poggianti sulle due differenti disposizioni senza escludere la stretta connessione fra di essi potendo il primo (mancanza di elementi certi e precisi) costituire il presupposto per il secondo (comportamento elusivo) che richiede un quid pluris il cui accertamento, regolato da apposita procedura, comporta l’ndividuazione di ulteriori specifici presupposti.
L’“assorbenza” deliberata con la sentenza di primo grado non può essere quindi condivisa da questo Collegio il quale pur conviene riguardo alla nullità della censura formulata dall’Ufficio con riferimento all’art 37-bis.
Detta norma, infatti, stabilisce al quarto comma uno specifico procedimento per il quale l’avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa una apposita richiesta di chiarimenti al contribuente in ordine alle operazioni ritenute eseguite in modo elusivo e al quinto comma, sempre a pena di nullità, che l’avviso deve essere puntualmente motivato in relazione alle giustificazioni fornite.
Alle prescrizioni di cui sopra, in quanto tassative ed esplicitamente stabilite a pena di nullità, non è possibile ottemperare con adempimenti alternativi, così come vorrebbe l’Ufficio, talché dalla loro inosservanza deriva l’automatica operatività della prevista sanzione.
Il rilievo necessita quindi di esser vagliato con riferimento all’art, 66, comma 3 (ora art. 101, comma 5) al fine di valutare l’eccepita insussistenza dei requisiti di iegge per la deducibilità (certezza e precisione) anche alla luce della clausola pro soluto caratterizzante la cessione.
Circa gli effetti automatici che una cessione pro soluto produrrebbe sulla configurazione dei requisiti di legge necessari alla rilevanza fiscale della perdita il Collegio, ritiene di condividere la tesi negativa dell’Ufficio nella considerazione che diversamente opinando si perverrebbe alla conclusione limite di dover, in presenza di tale clausola, ritenere sempre e comunque inibito qualunque accertamento e ciò, si badi bene, in assenza di una specifica disposizione legislativa peraltro non ipotizzabile nemmeno de jure condendo in considerazione degli enormi prevedibili abusi che finirebbe per legittimare.
Perfettamente in sintonia con quanto sopra pertanto l’indirizzo giurisprudenziale richiamato nell’appello principale per il quale «[...] al di fuori delle ipotesi di procedure concorsuali (dove il creditore è liberato dall’onere di provare la certezza della perdita) la norma non prevede altri automatismi per cui – pur essendovi idoneità in astratto di una cessione pro soluto a costituire valida ragione per la deducibilità – il contribuente che voglia portare in deduzione la perdita deve allegare quali sono quegli elementi di riferimento “certi e precisi” che hanno dato luogo a quella perdita» (Cass. 5337/2006) che, esattamente al contrario di quanto ritenuto dal contribuente, «propon(gono) un’interpretazione dell’art. 66, terzo comma, D.P.R. 917, citato, estensibile, in generale, a tutte le ipotesi di cessione di crediti pro soluto (espressamente utilizzata dalla F. anteponendovi un non dopo aver elencato le sentenze in argomento).
Necessita allora soffermare l’attenzione in termini circoscritti all’art. 66, terzo comma, per valutare le argomentazioni addotte a sostegno della insistita indeducibilità.
Nella legge, ma neppure a livello di interpretazioni ministeriali, non vi è cenno alcuno in ordine al tipo di documentazione che possa provare fatti o circostanze idonei a dare certezza alla perdita. La giurisprudenza, da parte sua, non offre contributi significativi per la definizione dei requisiti di cui trattasi.
Ne discende che gli elementi certi e precisi circa l’inesigibilità del credito, attesa la loro equiparazione a quelli derivanti dalla pendenza di una procedura concorsuale, debbano emergere da una rigorosa procedura e valutarsi con grande severità.
È, pertanto, necessario esperire tutte le azioni di recupero che l’importo del credito e la localizzazione del debitore rendono economicamente convenienti: quanto maggiore risulta la somma da incassare, tanto più incisivi dovranno ovviamente essere i tentativi di esazione (atto di precetto, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti, fino all’istanza di fallimento). L’azione giudiziaria non è ritenuta doversi intraprendere per fornire dimostrazione, certa e precisa, dell’inesigibilità del credito, quando il relativo ammontare è modesto (ris. min. 6 agosto 1976, n. 9/124) stante che in questi casi il costo del recupero potrebbe superare lo stesso importo del credito, ma tale principio non ha valore generale e assoluto dovendosi effettuare la quantificazione dell’importo al di sotto del quale non è richiesta l’azione giudiziaria in relazione alle dimensioni dell’impresa e al volume e numero dei crediti (anche perchè diversi possono risultare i costi medi della consulenza legale). A questo proposito vale sottolineare che, giusto il suggerimento di autorevoli commentatori, nella prassi delle imprese, per ridurre il rischio di contestazioni fiscali, la valutazione circa la scarsa convenienza delle azioni giudiziarie di recupero viene solitamente supportata da un’apposita lettera del legale (o delle società specializzate nella riscossione dei crediti commerciali). In tali documenti sono, di norma, richiamati gli atti (solleciti, intimazione del legale, verifica sulla consistenza patrimoniale del debitore, ecc.) compiuti prima di assumere la decisione di non utilizzare strumenti giudiziari.
Risulta del tutto condivisibile l’assunto dell’amministrazione per il quale in generale la deduzione della perdita può ritenersi consentita solo quando ha i caratteri dell’inevitabilità e risponde a una scelta di convenienza oggettiva dell’imprenditore (ris. min. 9 aprile 1980, n. 9/557).
Nella fattispecie la società contribuente legittima il proprio operato richiamando la modestia dei risultati, statisticamente letti, conseguiti, peraltro in tempi lunghi, dalla cessionaria acquirente dei crediti il cui realizzo è stato vanamente tentato prima della cessione con ripetuti solleciti agli inadempimenti nonché sottolineando l’indirizzo ministeriale (ris. min. 6 agosto 1976, n. 9/124) meno severo riguardo alla dimostrazione di inevitabilità della perdita nel caso di crediti di contenuto valore come quelli mediamente oggetto di compravendita da parte sua. A tali argomentazioni riconnette poi il richiamo alla peculiarità del settore bancario in virtù della quale la stessa normativa fiscale avrebbe diversamente regolamentato la deducibilità delle perdite rispetto alle imprese di diversa natura dovendosi «in assenza di una chiara definizione di cosa si intenda per elementi certi e precisi» far riferimento «al sistema delle svalutazioni e delle perdite su crediti di cui agli artt. 101 e 106, D.P.R. 917» ed applicare «il meccanismo di rettifiche forfetarie per categoria (gestite in modo indistinto)».
Orbene devesi in primo luogo sottolineare che, se pur intervenuta fra due soggetti giuridicamente diversi, l’operazione, da un punto di vista sostanziale, risulta effettuata dalla F. S.p.A. con se stessa atteso il totale controllo da essa esercitato sulla F. Factor S.r.l. Tale circostanza non rileva in alcun modo dal punto di vista formale, ma, in quanto idonea a far ritenere perseguito il fine di realizzare esclusivamente un riassetto interno di tipo contabile finanziario, impone, nella valutazione dei fatti, quella particolare cautela che avrebbe dovuto ispirare anche quanti li hanno posti in essere. vero ciò il comportamento tenuto per la dismissione dell’attività di recupero crediti già esercitata direttamente (costituzione di apposita società con unico socio, conferimento del ramo d’azienda, cessione dei crediti), per la metodologia e la tempistica che lo connotano (cessione crediti a pochi giorni di distanza dal conferimento del ramo d’azienda), non si manifesta certo, come sottolinea l’Ufficio, prudente in relazione alla peculiarità della situazione essendosi così evitato che la stima peritale redatta ai sensi dell’art. 2343 c.c. includesse anche i crediti. A maggior ragione, quindi, sarebbe stato necessario porre in essere, rispetto ai crediti ceduti, le iniziative, di cui sopra è cenno, idonee ad escludere motivi di contestazione fiscale e ciò a prescindere dalla ris. min. 6 agosto 1976, n. 9/124 – la cui applicazione esige, peraltro, l’individuazione di criteri “personalizzati” – dovendosi per un verso “legittimare” l’intera operazione, per l’altro tenere presente che la F., in ragione dei rapporti intrattenuti, realizza, in massima parte, posizioni creditorie di misura contenuta per cui dalla applicazione nel senso preteso del principio enunciato da parte ministeriale deriverebbe una pressoché totale esenzione dalle dovute praticabili ed articolate iniziative di recupero pur risultando considerevoli i complessivi volumi trasferiti.
Né alla detta determinante carenza può supplire quanto affermato circa i risultati della gestione F. Factor in quanto concernente elemento estraneo alla verifica e all’accertamento riguardanti la vertenza in esame e, comunque, suscettibile di essere influenzato da circostanze intervenute successivamente alla cessione dei crediti.
Anche la sostenuta assimilazione della fattispecie a quella di cui all’art. 106 del T.U. (comma 3 in particolare) non può essere condivisa. La citata disposizione, riguardante «Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti», attiene la “valorizzazione” dei crediti in costanza di titolarità in capo allo stesso soggetto talché le effettuabili variazioni negative, perché soggette a modificazioni di segno opposto (l’eventuale realizzazione nella misura originaria verrebbe così registrata determinando il “recupero” della precedente deduzione), sono consentite in base a criteri necessariamente diversi (categorie omogenee, base forfetaria) da quelli che presiedono il trasferimento del credito a terzi comportante effetti contabili definitivi.
Gli svolti ragionamenti conducono a ritenere fondata la tesi fiscale circa la indeducibilità, nella fattispecie, della perdita conseguente la cessione di crediti alla F. Factor S.r.l.
Necessita di conseguenza affrontare la questione relativa alla misura del recupero a tassazione, avanzata in subordine dalla società contribuente, che vede le parti in assoluto disaccordo: per la F. l’importo è pari alla differenza fra valore di bilancio e prezzo di cessione [...] ad avviso dell’Ufficio corrisponde invece a quella fra valore nominale e corrispettivo realizzato [...].
Sul punto merita considerare che in presenza di un fondo rischi su crediti perdite della specie vanno necessariamente imputate a questo e solo per la parte eccedente costituiscono un componente negativo di reddito (ris. min. 21 dicembre 1976, n. 1/9/042 e ris. min. 40/E/192707 del 15 marzo 1999). L’indirizzo ministeriale di cui è cenno risulta confermato dalla Suprema Corte (sent. n. 9600 del 21 luglio 2000) per la quale la perdita è detraibile per la sola parte eccedente gli accantonamenti detassati effettuati nei precedenti esercizi e non anche per l’ammontare di tali accantonamenti, salvo che questi non vengano contabilizzati nell’attivo, con l’inclusione del corrispondente imponibile.
Da quanto risulta la società ha portato correttamente a conto economico solo il risultato dell’operazione algebrica come sopra eseguita (valore nominale crediti ceduti [...] - utilizzo rettifiche su crediti [...] = perdita) e tale comportamento non è in discussione. La divergenza nasce dal fatto che l’Ufficio, a seguito della ritenuta (e qui, giusta quanto più sopra, condivisa) indeducibilità, intende recuperare non solo la posta negativa come sopra determinata, [...] ma anche l’importo riferibile al fondo rischi [...].
Rileva in primo luogo considerare che la società contribuente, ritenendo deducibile la perdita conseguita, si è correttamente atteggiata effettuando la detrazione per la sola parte eccedente gli accantonamenti alla luce della loro origine detassata con somme deducibili dall’imponibile delle relative annualità e non anche per l’ammontare di questi. In tal modo non si è verificata duplicità di detrazione e pertanto il recupero, dovuto al venir meno del presupposto “perdita deducibile”, può solo intervenire riguardo all’importo portato in diminuzione del reddito [...].
In secondo luogo dovendosi riconoscere convincente la tesi sviluppata a difesa – secondo la quale per gli enti creditizi e finanziari, giusta l’art. 106, D.P.R. 917/86, vige un regime di svalutazione dei crediti differenziato rispetto a quello previsto riguardo alla generalità dei contribuenti talché il valore di bilancio dei crediti assume rilevanza anche ai fini fiscali (in proposito, ricorda il contribuente, appendice alle istruzioni per la compilazione del mod. Unico 2004) – la determinazione della perdita nella fattispecie richiede di essere effettuata con riferimento al valore di bilancio dei crediti anziché a quello nominale.
[Omissis]
La complessità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio in parziale modifica dell’appellata sentenza dichiara:
indeducibile la perdita quantificandone il recupero fiscale sulla base del valore di bilancio riguardante i crediti;
[omissis]
Conferma nel resto.
Spese compensate.
Nota di Silvia Cipollina
Nel commento la sentenza viene analizzata criticamente sotto due profili. In primo luogo, la perdita “da valutazione” non viene distinta dalla perdita “da cessione” del credito, ma (con)fusa con essa in un’unica, indifferenziata fattispecie. In secondo luogo, gli “elementi certi e precisi” che condizionano la deducibilità della perdita “da valutazione” devono essere provati analiticamente, secondo i giudici di Torino, anche per dedurre la perdita “da cessione” pro soluto. Per effetto di questi automatismi interpretativi, gli enti creditizi dovrebbero dedurre analiticamente – previa dimostrazione dettagliata della scarsa convenienza dell’azione di recupero per ogni singolo credito – la perdita realizzata cedendo in massa interi lotti di crediti.
Osservazioni introduttive
È un potenziale leading case in materia di perdite su crediti, quello esaminato dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte nella sentenza in epigrafe.
Infatti, si può ragionevolmente ipotizzare che l’orientamento sostenuto nello specifico dall’Agenzia delle Entrate non resterà circoscritto inter partes, ma avrà portata generale.
Se così fosse, ne deriverebbero conseguenze “eversive” per la determinazione del reddito delle società che operano nel settore del credito al consumo e, indirettamente, anche per la gestione delle società di factoring, i cui parametri economico-finanziari verrebbero alterati dalla mutata fiscalità del cedente.
Nel merito, i giudici di Torino sostengono che, se una società operante nel settore del credito al consumo cede pro soluto i crediti in sofferenza ad una società di factoring, la relativa perdita non è deducibile in modo automatico, ma solo se risulta da elementi certi e precisi.
Tuttavia, la legge non chiarisce in che cosa consistano questi elementi – connotati da certezza e precisione – alla cui sussistenza è subordinata la deducibilità della perdita[1].
Secondo l’interpretazione ministeriale[2], se i crediti sono di modesto importo, la dimostrazione “certa e precisa” della loro inesigibilità non richiede l’azione giudiziaria, perché i costi di recupero potrebbero essere superiori allo stesso importo del credito. Ma questo principio non ha valore assoluto, dovendo essere applicato in base a criteri “personalizzati”.
Nel caso di specie, «la valutazione circa la scarsa convenienza delle azioni giudiziarie di recupero» dovrebbe essere «supportata da un’apposita lettera del legale», che elenchi «gli atti (solleciti, intimazione del legale, verifica della consistenza patrimoniale del debitore, ecc.) compiuti prima di assumere la decisione di non utilizzare strumenti giudiziari».
Questa sentenza suscita molte perplessità. Alcune osservazioni critiche di carattere generale.
Cessione pro soluto del credito e dimostrazione della “certezza e precisione” della relativa perdita
Secondo l’opinione concorde della dottrina[3], la norma fiscale che subordina la deducibilità delle perdite su crediti alla sussistenza di «elementi certi e precisi» (art. 101, quinto comma – già art. 66, terzo comma – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), si riferisce propriamente alle “perdite da valutazione”, cioè alla probabile inesigibilità di crediti di cui si conserva la titolarità giuridica.
Nel caso di “perdite realizzate”, attraverso la cessione dei crediti a terzi, la certezza della perdita non ha soltanto una base economica, ma anche una causa giuridica: gli «elementi certi e precisi» non devono essere provati, perché assorbiti nell’atto di disposizione del credito, che determina una decurtazione irreversibile del patrimonio del cedente.
Ciò che accomuna le perdite nel disposto dell’art. 101, quinto comma, appena citato, è invece la permanenza del bene – anche del bene-credito – nel patrimonio dell’impresa. La valutazione/svalutazione della perdita viene, dunque, svolta in modo del tutto unilaterale dall’imprenditore.
Fa eccezione, configurando un’ipotesi di deducibilità automatica della perdita su crediti, con esonero dalla prova degli «elementi certi e precisi», il caso dell’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali. Ma il fatto che, per questa particolare fattispecie, si controverta sulla temporalità dell’imputazione della perdita conferma la permanenza del credito nel patrimonio del creditore, e quindi pone la fattispecie stessa sulla linea logica che percorre la norma citata.
In altri termini, la svalutazione di un credito di cui si conserva la titolarità giuridica richiede un procedimento di stima improntato a forte soggettività. La verifica della certezza e precisione della perdita riequilibra questo “sbilanciamento soggettivo”, parametrando l’attività valutativa a fattori oggettivi, suscettibili di controllo; fattori che sono impliciti nell’assoggettamento a procedure concorsuali del debitore.
Se questa è la logica della norma, è chiaro che non ne ricorrono i presupposti quando l’atto di disposizione del credito renda definitivo ed irreversibile il differenziale negativo “realizzato”. Si tratta, infatti, di un differenziale che deriva dal confronto tra valore nominale del diritto e prezzo di trasferimento, cioè assumendo come valore “finale” un corrispettivo, scaturito dalla dialettica negoziale (e quindi non unilaterale).
Va poi segnalata una tesi ancora più tranchante, alla quale qui è possibile soltanto fare cenno, rinviando per approfondimenti alla bibliografia che specificamente la riguarda[4]. Ci si riferisce alla tesi che sposta, dalla perdita alla minusvalenza, l’asse di qualificazione del differenziale negativo “realizzato” con la cessione, travolgendo, conseguentemente, tutti i profili probatori propri della prima, ma estranei alla seconda.
Infatti, se il differenziale negativo viene qualificato come minusvalenza da cessione del bene-credito, non si pone più alcun problema di prova della sussistenza degli «elementi certi e precisi» che rendono deducibile la perdita, ma piuttosto l’eventuale, diverso problema dell’inerenza del decremento di valore del credito ceduto.
Seguendo questo orientamento interpretativo, si ha una divaricazione tra il differenziale negativo “da valutazione” del credito, qualificato come “perdita su crediti”, e il decremento “da cessione” del credito, qualificato come minusvalenza.
Ciò premesso, per porre in evidenza come si potrebbe andare oltre sul piano qualificatorio, occorre rientrare nell’ambito tracciato dalla sentenza in commento, assumendo che il differenziale negativo de quo configuri tecnicamente una perdita e non una minusvalenza.
Nell’interpretazione tradizionale del fisco, la dicotomia civilistica tra cessioni pro soluto e cessioni pro solvendo si traduce in un duplice regime fiscale della perdita, che è deducibile nel primo caso, indeducibile nel secondo[5]. Infatti si ritiene che, se la cessione avviene pro solvendo, l’esistenza dell’azione di regresso renda insufficiente il grado di certezza della perdita.
Prescindendo qui dall’analisi dei profili critici relativi alla cessione pro solvendo[6], va notato che l’orientamento favorevole alla deducibilità della perdita nella cessione pro soluto è coerente con la disciplina civilistica e contabile, secondo cui: «i crediti ceduti in modo definitivo (pro soluto) senza azione di regresso e per i quali il rischio di insolvenza è trasferito al cessionario nella sostanza [...] devono essere rimossi dal bilancio e l’utile o la perdita devono essere riconosciuti per la differenza tra il valore ricevuto ed il valore per cui erano iscritti a bilancio»[7].
In senso contrario a questo orientamento, consolidato in dottrina e prevalente nella prassi amministrativa, nella sentenza in commento si legge che: «Circa gli effetti automatici che una cessione pro soluto produrrebbe sulla configurazione dei requisiti di legge necessari alla rilevanza fiscale della perdita il Collegio ritiene di condividere la tesi negativa dell’Ufficio nella considerazione che diversamente opinando si perverrebbe alla conclusione limite di dover, in presenza di tale clausola, ritenere sempre e comunque inibito qualunque accertamento e ciò, si badi bene, in assenza di una specifica disposizione legislativa peraltro non ipotizzabile nemmeno de jure condendo in considerazione degli enormi prevedibili abusi che finirebbe per legittimare».
Questa tesi non è assolutamente condivisibile.
Va anche notato che le sentenze della Cassazione richiamate dai giudici di Torino come precedenti conformi – “in sintonia” con la tesi dell’Ufficio – si riferiscono, in realtà, a situazioni difformi.
Come segue.
I precedenti giurisprudenziali
La lettura “rigorista” dell’art. 101, quinto comma, ha un apparente fondamento nell’interpretazione accolta in alcune pronunce dalla Cassazione, secondo cui: «la cessione pro soluto dei crediti ritenuti inesigibili non comporta comunque la deducibilità degli stessi, allorché non siano presenti dati di riferimento precisi, o procedure concorsuali comprovatamene in atto»[8]. La Corte precisa ulteriormente che: «Al di fuori delle ipotesi di procedure concorsuali, la norma non prevede altri automatismi per cui, pur riconoscendo l’idoneità in astratto di una cessione pro soluto a costituire valida ragione per la deducibilità, va evidenziata la necessità che il contribuente che voglia portare in deduzione la perdita deve dimostrare, in base alla norma in esame, gli elementi ‘certi e precisi’ che hanno dato luogo a una perdita»[9].
Ne consegue la tendenza a considerare gli «elementi certi e precisi» come «un presidio in punto di deducibilità delle componenti negative di reddito scaturenti dal credito, siano esse determinate da situazioni di inesigibilità o da atti dispositivi», con l’effetto di subordinare la rilevanza fiscale della perdita «ad una valutazione prognostica, favorevole o infausta, quanto all’esito della fase di riscossione»[10].
Tuttavia, va segnalata l’esistenza di un diverso orientamento interpretativo della Cassazione, dal quale può trarsi una conferma in merito alla deducibilità delle perdite derivanti da cessioni di crediti pro soluto[11].
Peraltro, anche l’orientamento improntato al maggior rigore sotto il profilo probatorio è, come anticipato, riferibile a ipotesi specifiche, nelle quali è in discussione o l’evidente sproporzione tra il prezzo di cessione dei crediti ed il valore nominale di essi[12], o l’effettiva natura pro soluto della cessione[13]: ipotesi, queste, dalle quali traspare un possibile profilo elusivo delle operazioni compiute.
In questa prospettiva, anche la contraddizione logica insita nella rappresentazione “sdoppiata” della cessione pro soluto – cessione idonea “in astratto” a costituire valida ragione per la deducibilità, ma inidonea “in concreto”, senza l’ulteriore prova degli «elementi certi e precisi»[14]– adombra l’esigenza di precostituire un mezzo di contrasto a prassi elusive prive di copertura normativa.
Le fattispecie esaminate nelle sentenze citate, infatti, sono anteriori all’entrata in vigore dell’art. 28, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che modificò, integrandolo, l’elenco di operazioni potenzialmente elusive di cui all’art. 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
La presenza, nel sistema fiscale, della clausola antielusiva di cui all’art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973 – clausola che costituisce la versione evoluta della norma “settoriale” antielusiva contenuta nel previgente art. 10, appena citato[15]– rende conseguentemente impropria una lectura legis, che carichi la norma in materia di perdite su crediti di finalità antiabuso “sovrastrutturali”.
Queste finalità, che sono spesso implicite nelle sentenze della Cassazione, sono paradossalmente esplicitate nella motivazione della sentenza in commento, nonostante la sopravvenuta insussistenza – come si è detto – di ragioni che le giustifichino.
Contestando al contribuente l’automatismo nella deducibilità della perdita, nel segno di una interpretazione “ultraortodossa” dell’art. 101, quinto comma, i giudici di Torino estendono automaticamente una delle interpretazioni della Suprema Corte a fattispecie diverse da quelle per le quali essa è stata elaborata.
Questa generalizzazione del particolare, priva di riscontri sistematici, azzera le specificità di settore, appiattendo forzosamente gli elementi peculiari del caso su di uno schema prestabilito ed incongruo: l’individuazione di criteri “personalizzati” per la deducibilità della perdita si traduce, infatti, nell’applicazione meccanica di criteri formulati per fattispecie dissimili dal credito al consumo.
Le specificità di sistema del settore bancario e finanziario
L’esistenza di specificità del settore bancario e finanziario si rispecchia nell’evoluzione della specifica disciplina fiscale.
L’art. 106, D.P.R. n. 917/1986 consente agli enti creditizi di procedere alla deduzione integrale – anche se differita in nove esercizi per la parte eccedente lo 0,40% del valore di bilancio dei crediti – delle rettifiche dirette senza limiti quantitativi: limiti che sono, invece, previsti per le società e gli enti diversi da quelli finanziari.
In passato, esisteva un unico regime di svalutazione dei crediti, con identici limiti quantitativi, per gli enti creditizi e per le altre società. Per evitare le distorsioni prodotte da questa disciplina indifferenziata, la legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha introdotto una normativa ad hoc, la cui ratio va ravvisata – come chiarisce la relazione governativa – nella inadeguatezza delle norme previgenti «per il settore bancario a motivo del crescente andamento delle sofferenze registratosi soprattutto negli ultimi anni, che ha dato luogo a previsioni di perdite quantificate in bilancio, sensibilmente superiori all’importo ammesso in deduzione».
Per le banche e gli altri enti finanziari, l’erogazione di crediti alla clientela rappresenta l’attività propria e «il portafoglio crediti costituisce, in termini economici e patrimoniali, la voce di bilancio più rilevante»[16]; la perdita su crediti non è un evento raro e patologico, come per gli altri imprenditori; il rischio su crediti è una condizione ordinaria, i crediti in sofferenza sono una componente fisiologica dell’attività.
Proprio in considerazione delle caratteristiche dell’attività, la disciplina civilistica e fiscale consente a questi soggetti una gestione “per masse” dei crediti.
È prevista – oltre alla rettifica analitica – la svalutazione forfetaria per categorie di crediti: ogni categoria viene trattata come un unico credito, con un valore di bilancio unitario. Il rischio di credito viene gestito su base statistica. Conseguentemente, la ragionevole certezza della perdita può comportare la cessione in blocco di interi lotti di crediti.
Le rettifiche forfetarie per categoria gestite per masse si applicano anche ai crediti che non hanno ancora manifestato segni di insolvenza ed «esprimono il valore medio della distribuzione di perdite (valore atteso) che ciascun intermediario prefigura, anche grazie all’esperienza pregressa, per il proprio portafoglio»[17].
Tutto ciò premesso, in conclusione si può tornare, circolarmente, alle osservazioni iniziali, ed in particolare agli «elementi certi e precisi», che, nel caso di specie, dovrebbero sorreggere la deducibilità della perdita, dimostrando la scarsa convenienza delle azioni legali di recupero, con motivazione in dettaglio.
Conclusioni
L’analisi della sentenza in commento fa emergere criticità argomentative a due livelli.
Non solo la perdita da cessione viene sovrapposta alla perdita da valutazione, come se si trattasse di un’unica fattispecie normativa, contraddistinta dalla deducibilità condizionata.
Su questa base viene poi costruita un’interpretazione degli elementi probatori “condizionanti” assolutamente incongrua: “personalizzata”, ma su un soggetto diverso.
È una forma di strabismo applicativo quella che impone di dedurre (e provare) analiticamente le perdite su crediti gestiti (e svalutati) per masse.
Ne deriva un paradossale effetto di cortocircuito giuridico: riconoscere la deducibilità delle perdite solo a condizione che siano documentati da un legale tutti gli atti compiuti a tutela di ogni singolo credito (o la scarsa convenienza dell’azione di recupero), significa rendere di fatto impossibile la deduzione della perdita conseguita su un intero lotto.
In una logica “di massa”, anche il ruolo del legale “certificante” rischia di essere solo di facciata: una formale stampigliatura in serie.
Occorre evitare che le ragioni del fisco degenerino in fiscalismo irragionevole. |